COMUNE DI CUNEO
N.289 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo
e Appalti
COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 15 Novembre 2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI CUNEO E COMUNE DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE E ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – APPROVAZIONE -
L’anno Duemiladiciotto addì Quindici del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
XXXXXX XXXXXXXX (Sindaco)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (Vicesindaco) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXXXXX (Assessore) XXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXXX XXXXX (Assessore) XXXXXX XXXX (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA XXXXXXX
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore XXXXX XXXXX
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (in seguito “TUEL”) prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124 s.m.i. “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri e i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale”;
- la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, prosegue sulla linea dell’aggregazione delle procedure concorsuali e dello svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni, ribadendo che “lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un’opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)”;
- il comma 88 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che la provincia possa «…altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di … organizzazione di concorsi e procedure selettive…»;
- infine, l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo ritengono di dover cogliere ogni opportunità associativa, dalla quale possano derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa: l’associazione dei due enti infatti rappresenta un abbinamento ottimale per le analogie organizzative tra i due organismi e per il vantaggio logistico che ne deriva;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con l’obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
Copia di originale informatico firmato digitalmente 1
- nell’ottica di valorizzare i suddetti principi, la Provincia di Cuneo, con D.C.P. n. 25 del 4 giugno 2018, ha approvato la convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra la stessa Provincia, Comuni e loro forme associative, di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale, che consente, tramite stipula di appositi accordi attuativi della stessa, di disciplinare forme di collaborazione istituzionale negli ambiti ivi previsti, tra i quali rientrano le procedure di reclutamento del personale, nonché la gestione dello stesso. Il testo del medesimo accordo quadro è stato approvato dal Consiglio comunale di Cuneo con deliberazione n. 58 del 26 giugno 2018;
- in attuazione e con le finalità definite dal richiamato accordo quadro, è stato studiato predisposto congiuntamente lo schema di una prima convenzione per disciplinare lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative relative all’assunzione e alla gestione del personale dipendente;
- il testo, che si compone di 21 articoli, prevede, in estrema sintesi, a carico della Provincia un servizio di supporto nell’approfondimento, inquadramento e formulazione di indirizzi interpretativi e applicativi degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa relativi al personale degli enti locali, mentre il Comune assicura lo svolgimento delle operazioni consorsuali e si selezione per il reclutamento del personale;
- alla convenzione possono aderire anche altri enti locali aventi sede nell’ambito del territorio della provincia di Cuneo, che ne recepiscano, con atto formale assunto dal competente organo, le finalità e gli impegni;
Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 30 del TUEL, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
Concordato sulle modalità di supporto vicendevole e di quantificazione del rimborso economico posto a carico della Provincia e degli enti locali che eventualmente vorranno aderire all’accordo;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti – Xxxxxxx Xxxxxxx – e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Ragioneria e tributi – Xxxxxxx Xxxxx –, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Copia di originale informatico firmato digitalmente 2
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di assicurare — per le motivazioni in premessa indicate e in via sperimentale — in forma associata con la Provincia di Cuneo lo svolgimento di attività e funzioni amministrative relative all’assunzione e alla gestione del personale dipendente;
2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, il cui testo viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Xxxxxxx
Xxxxxxx, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare le procedure concorsuali di interesse della Provincia e di definire univoche procedure applicative del nuovo contratto di lavori;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
*************
Copia di originale informatico firmato digitalmente 3
Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Copia di originale informatico firmato digitalmente 4
Provincia di Cuneo Comune di Cuneo
Convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative relative all’assunzione e alla gestione del personale dipendente
Premesso che
— l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (in seguito “TUEL”) prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
— l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124 s.m.i. “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri e i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale”;
— la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, prosegue sulla linea dell’aggregazione delle procedure concorsuali e dello svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni, ribadendo che “lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e
rappresenta un’opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)”;.
— il comma 88 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di [omissis] organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
— l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
— la Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo [in seguito, per brevità, rispettivamente “Provincia” e “Comune” o anche “enti promotori”] ritengono di dover cogliere ogni opportunità associativa, dalla quale possano derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
— l’associazione della Provincia con il Comune capoluogo rappresenta un abbinamento ottimale per le analogie organizzative tra i due enti e per il vantaggio logistico che ne deriva;
— la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con l’obbligo di stabilirne i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
— nell’ottica di valorizzare i suddetti principi, la Provincia di Cuneo, con
D.C.P. n. 25 del 4 giugno 2018, ha approvato la convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra la stessa Provincia, Comuni e loro forme associative, di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale, che consente, tramite stipula di appositi accordi attuativi della stessa, di disciplinare forme di collaborazione istituzionale negli ambiti ivi previsti, tra i quali rientrano le procedure di reclutamento del personale, nonché la gestione dello stesso;
— il testo del medesimo accordo quadro è stato approvato dal Consiglio comunale di Cuneo, con deliberazione n. 58 del 26 giugno 2018.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 — Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 — Finalità della convenzione
1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL e in attuazione del richiamato accordo quadro, la Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo intendono assicurare, in regime di collaborazione istituzionale, l’organizzazione e lo svolgimento di attività e funzioni amministrative relative all’acquisizione e alla gestione delle risorse umane, così come previsto dall’accordo quadro in premessa richiamato.
2. La gestione associata delle predette funzioni e attività persegue l’obiettivo di:
‒ incrementare la qualità dei servizi erogati;
‒ ridurre i costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse e
generare le conseguenti economie di scala;
‒ avvalersi di una struttura organizzativa più ampia e maggiormente adeguata per affrontare la crescente complessità della gestione del personale;
‒ omogeneizzare il servizio erogato ai dipendenti e uniformare nel tempo i comportamenti degli enti nella loro veste di datori di lavoro;
‒ valorizzare le professionalità coinvolte nella gestione associata.
3. A questa convenzione possono aderire anche altri enti locali [in seguito, per brevità, “enti aderenti”] aventi sede nell’ambito del territorio della provincia di Cuneo, che ne recepiscano, con atto formale assunto dal competente organo, le finalità e gli impegni.
Articolo 3 — Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti promotori e degli enti aderenti nell’ambito dell’organizzazione e della gestione — in forma associata — delle risorse umane da inserire o inserite nei rispettivi organici e in particolare:
a. svolgimento di procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, o con contratto di formazione e lavoro;
b. approfondimento, inquadramento e formulazione di indirizzi interpretativi e applicativi degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa relativi al personale degli enti locali e supporto nella risoluzione di problematiche connesse a situazioni particolari evidenziate dal personale o dall’ufficio competente.
Articolo 4 — Servizi posti in capo alla Provincia di Cuneo
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2, la Provincia si impegna a svolgere le seguenti attività in favore del Comune:
a. approfondimento, inquadramento e formulazione di indirizzi interpretativi e applicativi degli istituti giuridici di natura contrattuale e normativa relativi al personale degli enti locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazioni sindacali; istituti dell’orario di lavoro; permessi, assenze e congedi; permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 s.m.i.);
b. supporto nella risoluzione di problematiche connesse a situazioni particolari evidenziate dal personale o dall’ufficio nell’ambito delle materie di cui al punto a.;
c. supporto ed eventuale costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura provinciale, secondo quanto previsto nell’apposita convenzione.
2. Per le stesse finalità, la Provincia promuove, anche attraverso il “Tavolo di lavoro permanente” di cui al successivo articolo 10 [in seguito, per brevità, ”Tavolo”], intese tra gli enti aderenti finalizzate all’aggregazione della domanda di personale e alla omogeneizzazione dei profili professionali.
3. La Provincia assicura inoltre, in favore degli enti aderenti, le seguenti prestazioni, qualora richieste:
a. supporto per la predisposizione degli atti e per lo svolgimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;
b. esame e, qualora coerenti con gli obiettivi di cui all’articolo 2, comunicazione al Comune delle richieste dei contingenti di personale da assumere.
Articolo 5 — Servizi e funzioni posti in capo al Comune di Cuneo
1. Per le finalità indicate all’articolo 2, il Comune assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto della Provincia e degli enti aderenti, che si impegnano a comunicare puntualmente ai competenti uffici del Comune gli elementi amministrativi, giuridici, contabili e fiscali necessari per assicurare le prestazioni di cui al presente articolo:
a. predisposizione e adozione degli atti e svolgimento dell’attività amministrativa connessi alle procedure di selezione, concorso pubblico, corso-concorso o prove attitudinali, per l’assunzione – anche a tempo determinato – di personale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: definizione e approvazione del bando di concorso; pubblicità del bando; nomina commissione; organizzazione e gestione dell’eventuale corso formativo nell’ambito del corso-concorso; organizzazione logistica della procedura concorsuale; comunicazioni previste dalla legge; trasmissione graduatoria degli idonei; verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati; conservazione degli atti della procedura;
b. cessione di graduatorie ancora valide formate dal Comune a seguito di procedure concorsuali pubbliche (concorso, corso-concorso, selezioni), nel caso in cui gli idonei siano in numero eccedente il fabbisogno triennale degli enti promotori.
2. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell’articolo 90 e 110 del TUEL, né alle assunzioni mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l’impiego.
3. Restano di esclusiva competenza della Provincia e degli enti aderenti sia la fase che precede l’indizione del concorso e della selezione, sia la fase che segue le procedure. In particolare e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
‒ la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni di personale;
‒ l’individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere;
‒ l’esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria, di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e volontaria, di cui all’articolo 30, comma 2- bis, dello stesso decreto legislativo, propedeutiche all’indizione del concorso o allo scorrimento della graduatoria;
‒ l’assunzione dei vincitori, mediante la stipula del contratto individuale di lavoro, oltre che ogni adempimento presupposto (quali le acquisizioni documentali propedeutiche, l’eventuale visita medica pre-assuntiva) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).
Articolo 6 — Procedure di concorso e di selezione
1. La Provincia, tenuto conto dei fabbisogni propri e degli enti aderenti, comunica al Comune il contingente di personale da assumere, specificando la categoria e il profilo professionale in coerenza con gli atti di programmazione adottati.
2. La comunicazione di cui sopra è integrata con la dichiarazione che
l’ente nel cui interesse viene effettuata la procedura concorsuale ha esperito, con esito infruttuoso, le procedure di mobilità propedeutiche all’indizione del concorso o che le stesse sono state avviate e che l’assunzione da graduatoria sarà subordinata all’esito negativo della mobilità.
3. Qualora le unità di personale da assumere riguardino esclusivamente uno o più enti aderenti, le procedure concorsuali e selettive segnalate dalla Provincia ai sensi del punto 1 saranno attivate esclusivamente nel caso in cui il profilo e la categoria del posto messo a bando sia presente o rientri nella programmazione dei fabbisogni di personale del Comune o della Provincia.
4. Nel caso in cui più enti siano interessati ad assumere una stessa figura professionale, è in facoltà del Comune esperire un’unica procedura, nel qual caso verranno definite congiuntamente le modalità di assegnazione delle sedi messe a concorso.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo il Comune può chiedere all’ente nell’interesse del quale è espletata la procedura concorsuale o selettiva chiarimenti, integrazioni, modifiche e approfondimenti, ritenuti necessari per il corretto svolgimento della procedura concorsuale.
6. È rimessa all’ente nell’interesse del quale è stata espletata la procedura concorsuale o selettiva ogni valutazione in merito alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.
7. Completata la procedura concorsuale, il Comune rimette all’ente nell’interesse del quale è stata espletata la procedura copia, in formato digitale, degli atti del concorso o della selezione, per l’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
Articolo 7 — Unità organizzativa
1. Il Comune individua al proprio interno e per ogni procedura di cui al precedente articolo 6, il responsabile del procedimento; in mancanza di una specifica designazione da parte del dirigente del servizio “Personale”, la responsabilità deve intendersi in capo a quest’ultimo.
2. La dotazione dell’unità organizzativa comunale competente in materia di concorsi e selezioni potrà essere integrata con personale distaccato dalla Provincia, nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo.
3. Le singole procedure di reclutamento vengono svolte, in linea di principio, secondo l’ordine cronologico di ricezione da parte del Comune della richiesta di avvio, corredata di tutta la documentazione necessaria. Articolo 8 — Contenzioso relativo ai servizi e alle funzioni posti in capo al Comune di Cuneo
1. La Provincia e gli enti aderenti sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dal Comune, per cui, mentre gli effetti e i risultati di queste sono imputati all’ente nel cui interesse si sono svolte, eventuali vicende giudiziarie, stante l’imputazione formale degli atti, ricadono sul Comune.
2. Il Comune si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo dell’Avvocatura provinciale, regolandone i termini e le modalità con successiva convenzione.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico dell’ente nell’interesse del quale è stata effettuata la procedura, sempreché la
soccombenza non sia esclusivamente imputabile al Comune.
4. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente tutti gli elementi tecnico- giuridici utili ad agire e/o a resistere in giudizio.
Articolo 9 — Risorse umane e strumentali
1. Provincia e Comune individuano proprio personale e utilizzano propri mezzi, strutture, locali e attrezzature, sulla base di quanto viene stabilito dal “Tavolo”, per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione.
2. I beni messi a disposizione dagli enti promotori rimangono di loro proprietà e sono utilizzati in modo gratuito limitatamente alle finalità della gestione associata oggetto della presente convenzione.
Articolo 10 — Tavolo di lavoro permanente
1. Provincia e Comune costituiscono un “Tavolo di lavoro permanente” con il compito di definire, organizzare e disciplinare le attività e le funzioni assegnate da questa convenzione ai singoli enti promotori.
2. Il “Tavolo”, attivato presso la Provincia, è formato da un dirigente o funzionario individuato da ciascun ente sottoscrittore, che può essere coadiuvato da non più di due collaboratori. È presieduto dal dirigente o funzionario incaricato dalla Provincia, che ne coordina i lavori.
3. Il “Tavolo” si riunisce quando necessario e comunque entro dieci giorni lavorativi quando richiesto da una delle parti.
4. Qualora per deliberare sia necessario ricorrere alla votazione, questa si svolge in modo palese e, in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.
5. Spetta al “Tavolo” validare il costo preventivo di ogni procedura, nei termini indicati all’articolo 12, anche ai fini dell’utilizzo della graduatoria da
parte di altri enti disciplinato al successivo articolo 13.
6. Al termine di ogni esercizio il “Tavolo” redige il rendiconto delle spese sostenute e delle somme riscosse e lo trasmette agli enti promotori. Articolo 11 — Attività di coordinamento e promozione
1. Al Presidente della Provincia, o suo delegato, sono affidati i compiti di consultazione, raccordo politico e promozione della gestione associata di cui al presente atto.
Articolo 12 — Rapporti finanziari tra gli enti promotori e tra questi e gli enti aderenti
1. Il Comune mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività direttamente connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali. Parimenti, la Provincia mette a disposizione idonee risorse, strumenti e mezzi per lo svolgimento delle attività alla stessa assegnate da questa convenzione.
2. Per ogni procedura concorsuale o selettiva viene calcolato, preventivamente e in termini forfetari, l’ammontare dei “costi interni” gravanti sul Comune (costo del personale presumibilmente impegnato, indennità per lavoro straordinario, rimborsi spese, eventuale indennità di risultato per progetti e performance) e dei “costi di svolgimento” richiesti dalla tipologia di procedura (spese da corrispondere a titolo di compenso ai commissari di concorso e ai docenti esterni per il corso formativo, di corrispettivo per servizi e prestazioni professionali, oltre che i costi per l’eventuale uso di spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle prove, qualora non ci siano dotazioni provinciali o comunali utili allo scopo). Tale quantificazione viene validata dal “Tavolo” di cui all’articolo 10.
3. Qualora la procedura venga aperta:
— nell’interesse della Provincia, questa rimborserà al Comune i soli “costi di svolgimento” di cui al punto 2. In questo caso, la graduatoria entra nella completa disponibilità della Provincia;
— nell’interesse della Provincia e del Comune, la prima rimborserà al Comune i soli “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel suo interesse. In questo caso, la graduatoria resta nella disponibilità del Comune;
— nell’interesse della Provincia, del Comune e di uno o più enti aderenti, la prima rimborserà al Comune i soli “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel suo interesse, mentre l’ente o gli enti aderenti rimborseranno al Comune i “costi interni” e i “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel loro interesse. In questo caso, la graduatoria entra nella completa disponibilità della Provincia;
— nell’interesse della Provincia e di uno o più enti aderenti, la prima rimborserà al Comune i soli “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel suo interesse, mentre l’ente o gli enti aderenti rimborseranno al Comune i “costi interni” e i “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel loro interesse. In questo caso, la graduatoria entra nella completa disponibilità della Provincia;
— nell’interesse del Comune e di uno o più enti aderenti, questi rimborseranno al Comune i “costi interni” e i “costi di svolgimento” di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel loro interesse. In questo
caso, la graduatoria resta nella completa disponibilità del Comune.
4. Qualora la Provincia attinga dalla graduatoria alla stessa assegnata ai sensi del punto precedente per la copertura di ulteriori posti oltre a quelli originariamente messi a concorso, tale utilizzo non comporterà alcun costo.
5. L’eventuale tassa di concorso è riscossa dal Comune e affluisce al bilancio comunale e non viene conteggiata in detrazione ai fini della determinazione dei costi di cui al comma 3.
6. Il rimborso dei costi disciplinato dai punti precedenti deve avvenire prima dell’avio della procedura concorsuale o selettiva.
Articolo 13 — Utilizzo di graduatorie
1. L’ente cui viene assegnata può disporre liberamente della graduatoria finale formata a seguito di procedura svolta per suo conto dal Comune.
2. L’ente di cui al punto 1 può autorizzare l’utilizzo della graduatoria da parte di enti che ne abbiano fatto domanda, previo versamento di una quota del costo complessivo del concorso — “costi interni” e “costi di svolgimento”, così come quantificato dal “Tavolo” — rapportata al numero di soggetti in graduatoria. Tale importo deve essere versato prima dell’assunzione del/la candidato/a idoneo/a e viene ripartito in misura eguale fra gli enti promotori.
3. L’utilizzo delle predette graduatorie da parte del Comune avviene a titolo gratuito.
Articolo 14 — Durata
1. La convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo previo nuovo accordo tra le parti. Articolo 15 — Forme di consultazione tra gli enti convenzionati
1. Tutte le decisioni non strettamente operative, di competenza del
“Tavolo”, che la presente convenzione richiede vengano assunte in forma congiunta investono il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia o loro delegato, che devono decidere concordemente.
2. Eventuali controversie verranno decise secondo quanto stabilito nel seguente articolo 18.
Articolo 16 - adesioni successive
1. La presente convenzione e quelle da essa derivanti hanno carattere aperto, per cui potranno aderirvi anche altri enti locali appartenenti all’ambito territoriale della provincia di Cuneo.
2. L’adesione successiva da parte di altri enti avviene dietro formale richiesta e previo assenso espresso dalla Provincia e dal Comune.
Articolo 17 — Recesso
1. É ammesso il recesso delle parti, purché espresso con apposito atto dell’organo competente dell’ente recedente, comunicato all’altra parte entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
2. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
Articolo 18 — Controversie
1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.
2. La sede della mediazione xxxx Xxxxx.
3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”.
4. La sede dell’arbitrato xxxx Xxxxx.
Articolo 19 — Spese
1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico degli enti promotori secondo quanto stabiliti negli articoli precedenti.
Articolo 20 — Riservatezza dei dati
1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione alle procedure connesse alla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.
articolo 21 — Disposizioni finali e rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si
rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.