CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
A TEMPO DETERMINATO 2013-2015 CIG [50989201E5]
Art. 1- Oggetto del servizio
Marche Multiservizi S.p.a. indice la presente procedura di gara quale Stazione Appaltante per sé stessa e per le società del Gruppo Marche Multiservizi, che comprende Marche Multiservizi S.p.a., MMS Ecologica S.r.l., Naturambiente
S.r.l. Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, per le seguenti figure professionali da impiegare su tutto il territorio gestito dal Gruppo:
1) aiutante generico/autobottista Federgascqua; | livello 2° | Ccnl |
2) addetto raccolta e spazzamento Federambiente; | livello 2B e 3B | Ccnl |
3) Autista conduttore Federambiente | livello 4B | Ccnl |
Il servizio dovrà comprendere l'attività di ricerca e selezione dei candidati, la gestione amministrativa, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale. La formazione dovrà obbligatoriamente includere almeno n. 4 ore di formazione di base sulla sicurezza, avente a oggetto: concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 163/06, il presente appalto riguarda servizi appartenenti all’allegato II B del suddetto Decreto Legislativo, esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice degli Appalti.
Art. 2 - Importo e durata dell'appalto
L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è di 990.000,00 (novecentonovantamila) euro, Iva esclusa. Detto importo ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.
L'appalto avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data di stipula del contratto. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.
Per i contratti attivati durante questo periodo l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali.
Il fabbisogno annuo medio è stimato in circa 8/9 lavoratori; tale quantità è puramente indicativa in quanto Marche Multiservizi Spa si riserva la facoltà di ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati.
Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria
L'Agenzia aggiudicataria dovrà:
mettere a disposizione di Marche Multiservizi SPa la/e figurale professionali entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta da inoltrare a mezzo fax, nella quale verrà indicata la professionalità, il profilo professionale ed il grado di
esperienza necessario, nonché le modalità e la durata della prestazione di lavoro;
nel caso di assenze del lavoratore, per malattia, infortuni, o altre assenze che non siano le ferie e i permessi stabiliti dal CCNL di riferimento applicabile (Federambiente, Federgasacqua), che superino i 5 giorni lavorativi del singolo contratto di somministrazione, qualora richiesto da Marche Multiservizi SPa, provvedere a sostituire il lavoratore;
in caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore (esempio dimissioni) entro 3 giorni lavorativi dalla interruzione della prestazione dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta;
provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione;
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge;
fornire, dietro richiesta di Marche Multiservizi Spa copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso Marche Multiservizi Spa;
provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
comunicare il nominativo del referente responsabile nei confronti di Marche Multiservizi Spa.
L'Agenzia aggiudicataria dovrà, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali, contributive, antinfortunistiche e assistenziali.
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto stipulato per ciascuna somministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) Marche Multiservizi Spa procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile del Procedimento da trasmettere xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx massimo di 5 giorni lavorativi.
2) Marche Multiservizi Spa dovrà corredare ciascuna richiesta di prestazione di lavoro con le seguenti informazioni:
a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, eventuale grado di esperienza necessario;
b. modalità e durata della prestazione lavorativa;
c. sede ed orario di lavoro;
d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori di Marche Multiservizi Spa inquadrati nel medesimo profilo;
3) prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni a cui saranno assegnati da accertarsi da parte del medico competente dell'Azienda.
5) L'orario di lavoro di ogni singolo prestatore di lavoro richiesto sarà quello previsto dai relativi CCNL, suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti di Marche Multiservizi Spa.
6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti CCNL applicati (Federambiente e Federutity gas acqua).
7) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai prestatori di lavoro è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella richiesta fornitura da parte di Marche Multiservizi Spa.
9) In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione spettante allo stesso nonché all'effettuazione del versamento dei contributi se dovuti per legge.
10)Marche Multiservizi Spa osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
11)Il prestatore di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
12)Il prestatore di lavoro ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
13)L'Agenzia aggiudicataria si impegna anche a comunicare tempestivamente a Marche Multiservizi Spa le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 5 - Responsabilità della Agenzia aggiudicataria
L'Agenzia aggiudicataria risponde dei danni arrecati a Marche Multiservizi Spa dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza a seguito di procedimento disciplinare.
Art. 6 Salute e sicurezza
Marche Multiservizi Spa dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte la cautele necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; di conseguenza adotta nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati tutte le cautele previste dalle leggi vigenti, anche nel loro divenire.
II nominativo del responsabile di Marche Multiservizi Spa per la sicurezza sul lavoro sarà portato a conoscenza dell'Agenzia aggiudicataria.
Art. 7 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
Marche Multiservizi Spa si impegna a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo orario complessivo derivante dall'offerta oltre l’iva sulla parte imponibile, in base alla tabella allegata sotto la lettera “A” per fare parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento. Il costo ora ordinaria lavorata si riferisce e deve ricomprendere i seguenti elementi: retribuzione lorda, rateo tredicesima, rateo ferie, malattie, infortuni, permessi, ex festività TFR e tutto quanto spettante ai lavoratori medesimi sulla base di quanto previsto dal CCNL e leggi applicabili; le contribuzione di legge, l'assicurazione INAIL, contributo formazione come previsto dalla legge 276/2003, costi ricerca e selezione del personale, utile d'impresa, costi di gestione amministrativa e tutto quanto connesso.
Resta a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
Non sono ricomprese e pertanto saranno fatturate a parte: Festività
Fermo restando il diritto dei lavoratori somministrati alla parità di trattamento giuridico-retributivo dei lavoratori dipendenti di Marche Multiservizi Spa di pari categoria, le festività ricadenti nel periodo di utilizzo verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.
Altro
Eventuali indennità di trasferta, rimborsi spese, indennità/competenze specifiche stabilite dai contratti integrativi, saranno calcolate e addebitate a parte.
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, Marche Multiservizi Spa, trasmetterà un apposito cartellino presenza indicante le ore lavorate, che sarà trasmesso all'Agenzia entro il giorno sette del mese successivo a quello di riferimento.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione a Marche MUltiservizi Spa dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo, su richiesta di Marche Multiservizi Spa come già previsto dall’art. 3 punto 2.
Marche Multiservizi Spa provvederà al pagamento del servizio a 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC).
In caso di irregolarità del D.U.R.C, il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del debito contributivo e con le modalità di verifica previste dall’art. 6, comma 8, D. Lgs 207/2010.
Il pagamento delle competenze dovute all'Agenzia aggiudicataria avverrà tramite bonifico bancario con spese a carico della Agenzia stessa.
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione di Marche Multiservizi Spa, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
Art. 9 - Cauzione definitiva
L'Agenzia aggiudicataria a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, entro il termine fissato da Marche Multiservizi Spa, dovrà presentare una garanzia fidejussoria secondo le modalità previste dall'art. 113 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
La cauzione definitiva dovrà prevedere la scadenza, il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta di Marche Multiservizi Spa e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 10 - Risoluzione
Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, le risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Agenzia, Marche Multiservizi Spa avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
Marche Multiservizi Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni,
nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre ) notificati per iscritto della seguente tipologia:
- per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati;
- omessa sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato -ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato.
Marche Multiservizi Spa inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi
• sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
• subappalto o cessione di contratto;
• perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
• negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia che renda impossibile la prestazione del servizio;
• ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
• mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari);
• in tutti gli altri casi in cui la risoluzione contrattuale è prevista ex legem dalla normativa vigente.
In caso di risoluzione Marche Multiservizi Spa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
Art. 11- Recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria
Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
Art 12 - Inadempienze
In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, Marche Multiservizi Spa potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e
assegnare un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell'agenzia assegnataria.
Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà di Marche Multiservizi Spa l'applicazione della penale prevista al successivo articolo 13.
In particolare tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell'avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto al precedente articolo 3.
Art. 13 - Penalità
L'Agenzia aggiudicataria potrà incorrere nelle penalità di seguito previste in caso di inadempienza e/o ritardo nelle prestazioni dovute e violazione della privacy. L'ammontare della penale potrà variare a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00. In ogni caso, nella ipotesi di ritardo nella somministrazione/sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati al precedente art. 3, sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo. Per violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio e/o tutela della privacy che per gravità non rientra nei casi di risoluzione, potrà essere applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00. L'applicazione delle penali sarà comunicata all'Agenzia aggiudicataria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura di Marche Multiservizi Spa. L'Agenzia aggiudicataria potrà contro dedurre entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 4% del valore del singolo contratto di somministrazione. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sull'eventuale cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.
Art. 14 - Divieto di subappalto e di cessione del credito
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, D. Lgs 163/06, è fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato.
Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore dell’appalto si applicano gli artt. 116 e 140 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 15 – Riservatezza
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell’appalto. Le notizie relative all'attività del presente appalto, venute a conoscenza del personale dell'Agenzia in relazione all'esecuzione, non debbono in alcun modo, ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'impresa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
L'inosservanza dei predetti obblighi costituisce grave inadempienza e Marche Multiservizi Spa avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D. Lgs. N. 196/2003
Art. 16 - Foro competente
Ogni contestazione e controversia insorgente tra le parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o violazione dei rapporti instaurati con il presente capitolato d'Appalto e non risolta in via stragiudiziale, verrà deferita al servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione di Pesaro secondo il Regolamento vigente all’avvio della conciliazione.
In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Pesaro.
Art. 17 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, alle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al Capitolato.