REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
DELLA
CAMERA PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA
Indice
Art. 1) Organi della Mediazione e loro compiti Art. 2) Ambito di Applicazione
Art. 3) Indisponibilità, cancellazione o sospensione dell’Organismo Art. 4) Avvio del Procedimento
Art. 5) Designazione del mediatore e sede del procedimento Art. 6) Figura e funzioni del mediatore
Art. 7) Avviso di convocazione ed incontro di conciliazione Art. 7 bis) Ambito del primo incontro
Art. 8) Svolgimento degli incontri e nomina di consulenti Art. 9) Proposta di accordo ed avvertimenti alle parti
Art. 10) Esito dell’incontro di conciliazione Art. 11) La Segreteria
Art. 12) Riservatezza
Art. 13) Spese e indennità
Art. 14) Rinvio alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal DL 69/2013 convertito con modifiche dalla L. 98/2013 e del DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011
Tabella A - Indennità
Allegato A - Dichiarazione di imparzialità del mediatore Allegato B - Scheda di valutazione
Allegato C - Codice etico del Mediatore-Conciliatore
Art. 1
Organi della Mediazione e loro compiti
L’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha istituito presso la propria sede, in Civitavecchia, Palazzo di Giustizia alla Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx 00/x, una Camera di Mediazione e Conciliazione. Gli Organi della Camera di Mediazione e Conciliazione sono:
a) il Presidente presiede il Consiglio Direttivo da cui è nominato e il Comitato Scientifico. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione;
b) il Segretario è nominato dal Comitato Scientifico tra i membri del Comitato Scientifico; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo di cui al Regolamento; provvede al disbrigo della corrispondenza; redige e conserva i Verbali delle riunioni; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Camera nonché alla Conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle tariffe, al pagamento delle spese e dei compensi. Partecipa, qualora non ne faccia parte, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e dal Segretario dell’Ordine degli Avvocati in carica, oltre a n. 5 membri nominati dal Consiglio dell’Ordine, di cui due tra i Consiglieri dell’Ordine ed i rimanenti tra gli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti:
- elegge il Presidente;
- elegge i membri del Comitato Scientifico;
- approva il programma di attività proposta dal Comitato Scientifico;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuali;
- approva le richieste di modifica del presente Statuto;
- delibera su proposta e sentito il parere del Comitato Scientifico, le richieste di iscrizione all'Albo dei Mediatori della Camera della mediazione e Conciliazione presso il Tribunale di Civitavecchia, di cui al Regolamento allegato, così come la cancellazione degli iscritti dal medesimo;
- stipula, allo scopo di integrare e migliorare l'attività organizzativa relativa alla mediazione, convenzioni con associazioni e istituzioni pubbliche e private; fissa, all'inizio di ogni esercizio finanziario annuale l'ammontare dei compensi ai mediatori secondo quanto previsto dal Regolamento allegato;
d) il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, è composto da altri
n. 12 componenti, scelti dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Civitavecchia.
Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo il programma di attività della Camera e le richieste di iscrizione all’Albo dei Mediatori secondo la legge ed il presente regolamento.
La Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione, avvalendosi del personale dell’Ordine delegato al servizio, svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per lo svolgimento della procedura di conciliazione, tra cui in via meramente esemplificativa: il ricevimento della domanda di conciliazione, la comunicazione di nomina ai Mediatori, il rilascio di copie conformi degli originali dei verbali, nonché tutti gli adempimenti esecutivi previsti dalla legge per l’iscrizione, il rinnovo o l’aggiornamento al registro tenuto dal Dipartimento della Giustizia presso il Ministero della Giustizia sia dell’Organismo sia dei Mediatori. In caso di necessità e/o urgenza i Consiglieri del Direttivo, nonché i Membri del Comitato Scientifico, coadiuveranno la Segreteria per l’espletamento degli adempimenti sopra citati.
I Mediatori, professionisti autonomi abilitati, accettano di svolgere il compito di assistere le parti nella ricerca di un accordo, che esse reputino soddisfacente, per la composizione della controversia, alle condizioni e nel rispetto del Regolamento e del codice deontologico dell’Organismo. I Mediatori sono iscritti in appositi elenchi conservati presso la Segreteria e formati sulla base dei requisiti di formazione e di onorabilità previsti dall’art. 16, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 nonché dall’art. 4 del D.M. 180/2010. Possono presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi dei mediatori dell’Organismo soltanto Avvocati iscritti all’Albo del Foro locale ovvero Dottori in giurisprudenza iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, per le domande che rientrino nei limiti previsti per il patrocinio in giudizio degli abilitati.
Ai mediatori spetta il 60% dell’indennità di cui al successivo art. 13 ed all’allegata tabella A, che verrà liquidato trimestralmente dietro presentazione di fattura. Possono essere iscritti in altri O.D.M. per un totale massimo di 5.
Art. 2
Ambito di Applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione e conciliazione gestite dall’Organismo.
L’Organismo offre il servizio di mediazione in favore di tutti coloro, soggetti privati, enti privati o pubblici, imprese, società con domicilio o sede legale in Italia o all’estero, che intendano servirsene allo scopo di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, le controversie in materia civile, commerciale e societaria, anche di carattere internazionale, relative a diritti disponibili, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda.
Art. 3
Avvio del Procedimento
La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismo, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificata.
La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere:
a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata;
b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggetti;
c) i dati identificativi di colui che, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate;
g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere:
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice;
- dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento;
- dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento;
- richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
- richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti.
Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti negli elenchi dell’Organismo.
Art. 4
Indisponibilità, cancellazione o sospensione dell’Organismo
Qualora l’attività del servizio di conciliazione presupponga un’apposita abilitazione e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, ovvero nel caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro da parte del Ministero di Giustizia, la Segreteria informerà le Parti e fornirà l’elenco dei servizi di conciliazione abilitati, presso altri enti, territorialmente competenti, per svolgere il procedimento.
Le spese e le indennità già versate all’Organismo e di cui al successivo art. 13, non sono ripetibili.
Art. 5
Designazione del Mediatore e sede del Procedimento
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente dell’Organismo designa un Mediatore, secondo un criterio di turnazione, scegliendolo, a rotazione, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, che terrà conto anche dell’oggetto e del valore della controversia, nel rispetto delle peculiari e specifiche competenze professionali ed esperienze formative acquisite da ciascun mediatore. Nei casi di incompatibilità e/o temporanea impossibilità del Presidente, il potere di designazione del Mediatore è esercitato dal Consigliere anziano, al momento reperibile.
Per affari di particolare importanza e difficoltà, il Presidente dell’Organismo può nominare anche Mediatori ausiliari, ma la composizione dell’Organo non influisce né altera la quantificazione del compenso previsto (cfr. art. 13 – Spese e Indennità).
Le Parti, congiuntamente, possono richiedere all’Organismo che sia nominato un Mediatore di propria fiducia. Il Responsabile dell’Organismo, a suo insindacabile giudizio, se non ravvisa motivi ostativi, nomina il Mediatore indicato dalle Parti, anche in deroga al rispetto dei criteri interni di affidamento degli incarichi.
Quando il Mediatore non può procedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 28/2010, può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso il Tribunale di Civitavecchia, facendo sottoscrivere l’onere delle spese alle Parti.
In tali casi ci si potrà avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi, con i quali l’Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché si potranno utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
La Segreteria dà immediata comunicazione al Mediatore, via e-mail, fax o pec indicati dal Mediatore al momento dell’iscrizione, dell’avvenuta nomina, per l’espletamento degli incombenti a suo carico, a partire dalla accettazione e dalla sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità di
cui all’art. 14, comma 2 lettera a) del D. Lgs 28/2010, da cui dipende l’inizio del procedimento di mediazione (allegato A).
Il Mediatore dovrà comunicare entro 2 (due) giorni, dall’avvenuta notizia dell’affidamento dell’incarico, la propria disponibilità. Qualora il Mediatore non comunichi la propria disponibilità, oppure, dopo aver comunicato la disponibilità, non accetti formalmente l’incarico entro 7 (sette) giorni, il Responsabile dell’Organismo provvederà alla designazione di altro Mediatore, con perdita in capo al Mediatore inizialmente designato, del diritto ad essere incaricato per altro incarico nel successivo turno; la mancata accettazione nei termini, così come sopra delineata, per la seconda volta consecutiva, comporterà la cancellazione dall’Albo dei Mediatori.
La procedura di mediazione dovrà svolgersi nella la sede dell’O.D.M., presso i locali del Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxxx 00/x.
La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le Parti, del mediatore e del Presidente dell’Organismo.
Art. 6
Figura e funzioni del Mediatore
Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le Parti a trovare un accordo di comune gradimento. Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice deontologico approvato dall’Organismo e deve assicurare la riservatezza ed il corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Dopo la sottoscrizione dell’apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) D. Lgs 28/2010 il Mediatore potrà prendere visione degli atti e dovrà provvedere personalmente a trasmettere l’atto di convocazione avanti a sé, alle Parti ed ai loro difensori o ai rappresentanti nominati, unitamente a copia della domanda di Parte istante, fissando il primo incontro entro e non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, utilizzando il mezzo che riterrà più idoneo e che comunque dia prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, ovvero rimetterà tale onere alla Parte istante, che provvederà a Sua cura e spese.
Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse Parti od in favore di una sola di esse, benché ne fosse autorizzato, in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Il Mediatore che ritiene di non poter garantire la sua imparzialità deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell’Organismo. La mancanza è disciplinarmente sanzionata.
L’Organismo si riserva di sostituire, di propria iniziativa, o su sollecitazione delle Parti, in ogni momento, chi è stato incaricato del procedimento, qualora fossero rilevate incompatibilità con la sua persona e il corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Tuttavia, qualora il Responsabile dell’Organismo ritenga le ragioni addotte dalle Parti non fondate, non provvede alla sua sostituzione. Se le Parti si rifiutano di accettare le scelte dell’Organismo, la domanda è rifiutata ovvero il procedimento è annullato; le spese e le indennità già versate all’Organismo e di cui al successivo art. 13, non sono ripetibili.
Se una o entrambe le Parti presentano l’istanza di cui all’art 14 co 3° D. Lgs. n. 28/2010, provvederà alla sostituzione del mediatore il Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando il medesimo criterio di cui al precedente art. 5 co. 1.
Ove Mediatore sia lo stesso Presidente, competente a provvedere sulla istanza sarà uno dei membri del Consiglio dell’Ordine componente del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione.
Art. 7
Avviso di convocazione
Il Mediatore, nell’atto di convocazione la Parti, dovrà inserire l’avvertimento che le Parti devono partecipare a tutti gli incontri con l’assistenza di un avvocato ai sensi dell’art. 8, co. 1, D. Lgs 28/2010, aggiunto dal D. L. 21.6.13 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9.8.13 n. 98; che l’incontro si terrà in ogni caso anche in assenza della controparte e che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. lgs., n. 28/10, il Giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. e condannerà la Parte costituita, che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, quando la mediazione sia obbligatoria, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; il Mediatore informerà, altresì, le Parti dei benefici fiscali previsti per i verbali di accordo dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010.
Art. 7 bis
Ambito del primo incontro
Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le Parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché la Parte invitata ha comunicato espressamente di non voler aderire ovvero non sia comparsa o dichiari comunque di non voler procedere, il Mediatore redigerà un verbale di conclusione della procedura senza l’accordo per mancata adesione della parte invitata ai sensi dell’art. 5, co. 2 bis, DLgs 28/2010, aggiunto dal DL 21.6.13 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9.8.13 n. 98, di cui la Segreteria rilascerà copia alla Parte istante.
Per esigenze organizzative della Camera di conciliazione ovvero nel caso di diverso accordo tra le Parti, comunicato per iscritto al Mediatore ed alla Segreteria almeno cinque giorni lavorativi prima dell’incontro, quest’ultimo potrà essere differito per una sola volta e di non oltre 15 giorni.
Art. 8
Svolgimento degli incontri e nomina di consulenti
Le Parti partecipano all’incontro personalmente o mediante procuratore speciale munito, con procura notarile, dei necessari poteri negoziali per impegnare validamente il proprio rappresentato anche nel caso di esito positivo della conciliazione.
La Parti devono farsi assistere professionalmente da legali abilitati all’esercizio della professione forense, muniti di procura speciale.
Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le Parti o congiuntamente o separatamente. Di quanto avviene nel corso degli incontri non viene redatto verbale.
Come previsto dall’art. 5, co. 3, del presente Regolamento il Mediatore può nominare un consulente tecnico, disponendone la convocazione ed in tal caso farà sottoscrivere alle Parti apposita lettera di incarico e di accollo di ogni relativo onere, da contenere da parte del consulente al minimo della tariffa professionale.
Per semplificare la procedura e garantire minori costi alle Parti, potrà chiedere di essere affiancato da altro Mediatore, scelto tra gli Organismi abilitati, che avranno stipulato apposita convenzione con questo Organismo, come previsto all’art. 5, co. 4.
Il Mediatore, d’intesa con le Parti, può fissare eventuali incontri successivi entro il termine massimo di mesi tre dal deposito della domanda di mediazione, termine massimo previsto per lo svolgimento del procedimento di mediazione, salvo espressa autorizzazione delle Parti.
Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto.
Il procedimento di mediazione non potrà essere svolto in via esclusivamente telematica, come stabilito per legge (art. 7, co. 4, D.M. 180/2010).
Art. 9
Proposta di accordo ed avvertimenti alle Parti
Nei casi previsti dall’art. 11 del decreto legislativo sopra richiamato, se entrambe le Parti lo richiedono nel corso del procedimento, il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo; il Mediatore ha facoltà di formulare una proposta nel caso in cui glielo richieda anche una sola Parte nella domanda introduttiva o nel corso del procedimento ovvero se egli stesso reputi di avere elementi sufficienti.
Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le Parti che se il provvedimento che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, restando ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 c.p.c., il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla Parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa,
e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla Parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla Parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. In nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo quanto previsto all’art. 12, ultimo comma, del presente regolamento.
Il Mediatore la trasmette alle Parti, per il tramite del legale costituito, con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione e le Parti fanno pervenire al mediatore medesimo, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata ed il mediatore forma il relativo verbale di esito negativo che deposita presso la Segreteria.
Art. 10
Esito dell’incontro di Conciliazione
In caso di esito positivo dell’incontro, perché le Parti raggiungono tra loro l'accordo o aderiscono entrambe alla proposta formulata dal Mediatore, si redige un verbale, nel quale si dà atto che le Parti hanno trovato una soluzione conciliativa, come da separato allegato, che deve far parte integrante il verbale. Il verbale viene datato e sottoscritto dalle Parti, o dai loro rappresentanti, presenti o immediatamente convocate, dai loro Avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, in unico originale, che verrà conservato nel fascicolo della Camera di Conciliazione. L’allegato al verbale, contenente l’accordo, è datato e sottoscritto dalle Parti o dai loro rappresentanti, presenti o immediatamente convocati, e sottoscritto dai loro Avvocati, i quali attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il verbale di conciliazione con l’allegato accordo, quando è sottoscritto, come sopra, dalle Parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Quando l’accordo allegato al verbale non è sottoscritto anche dagli avvocati, lo stesso, su istanza della parte interessata, è omologato del Presidente del Tribunale di Civitavecchia o, in caso di controversie transfrontaliere, del Presidente del Tribunale dove il verbale dovrà avere esecuzione e costituirà titolo esecutivo per le obbligazioni in esso contenute per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Come previsto dall’art. 11 D. Lgs n. 28/2010, se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Gli incombenti, le spese e gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle Parti.
In caso di esito negativo dell’incontro, il verbale si limiterà a dare atto di ciò e sarà sottoscritto dalle parti presenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, avverandosi così la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle Parti al procedimento di mediazione.
L’Organismo avrà sette giorni di tempo per il rilascio alle Parti di copie conformi all’originale dei verbali.
Art. 11 La Segreteria
La Segreteria provvede ai servizi attinenti la mediazione.
A) Tiene un Registro degli Affari di Mediazione, anche informatico, dove vengono annotati:
1) il numero d'ordine progressivo delle istanze proposte;
2) i dati identificativi delle parti e dei loro Legali;
3) l'oggetto della mediazione;
4) il Mediatore designato;
5) la data finale del procedimento;
6) l’esito conclusivo del procedimento stesso.
B) Per ogni procedimento di mediazione, forma apposito fascicolo, dove andranno inseriti:
- la domanda di mediazione ed i suoi allegati in copia;
- la nomina del Mediatore e la relativa comunicazione;
- la sua accettazione e la dichiarazione di imparzialità;
- l’avviso di convocazioni delle Parti redatto e sottoscritto dal Mediatore;
- le comunicazioni trasmesse alle Parti con l’originale delle ricevute;
- le date degli incontri e le Parti presenti attestate dal Mediatore;
- originale della proposta formulata dal mediatore, della sua eventuale comunicazione alle Parti, del verbale di accordo o di mancata conciliazione.
C) Consegnerà alle Parti copia dell’atto che attesti la conclusione del procedimento, redatto dal mediatore nominato, anche quando la Parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti
espressamente di aderire ovvero in qualsiasi momento le Parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.
Infine la Segreteria non è autorizzata ad accettare documenti in originale a norma dell’art. 2961, co. 1, del Codice Civile, così come richiamato dal D.M. n. 180/2010; conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per il termine di almeno tre anni dalla data della loro conclusione; consegna copia dei provvedimenti che definiscono la procedura a ciascuna delle Parti; su richiesta delle Parti può rilasciare copia degli atti depositati nel fascicolo non coperti dalla riservatezza; consegna alle Parti la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo e di cui all’allegato B, che, una volta completata e sottoscritta dalle Parti, provvederà a trasmettere al Responsabile del Ministero.
Art. 12 Riservatezza
Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato o prodotto nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato né possono essere divulgati a terzi i fatti e le informazioni appresi nel corso del procedimento di conciliazione neppure nel corso di eventuali successivi procedimenti, contenziosi e non, promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto. I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Le Parti non possono chiamare il Mediatore e chiunque altro abbia preso parte o abbia assistito al procedimento a testimoniare o rendere interrogatorio in giudizio, ed i medesimi soggetti, in ogni caso, qualora chiamati, dovranno astenersi dal rendere deposizioni in qualsiasi sede, sulle dichiarazioni rese, sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.
Il vincolo di riservatezza, oltre che al Mediatore, obbliga tutte le Parti e tutti coloro che, a diverso titolo, partecipino al procedimento, in particolare gli eventuali tirocinanti.
Art. 13 Spese e indennità
Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto, da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 (quaranta/00), per le liti di valore fino a 250.000,00 euro, e di euro 80,00 (ottanta/00), per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta/00) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta/00) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. Il mancato pagamento delle spese di avvio e di mediazione, compresi gli accessori, costituisce giusta causa di recesso per l’Organismo di Mediazione.
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
È liquidato a parte o convenuto dalle Parti medesime con il professionista incaricato il compenso per gli eventuali esperti.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica Parte.
Nel caso di mancato accordo al primo incontro, nessuna spesa di mediazione è dovuta per l’Organismo di Mediazione.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Sarà cura dell’Organismo di Mediazione trasmettere la richiesta di esonero ai competenti uffici per le verifiche del caso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 14 Rinvio finale
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, l’Organismo rinvia alle norme del codice civile ed alle disposizioni in materia di mediazione e conciliazione, in particolare quelle contenute nel DLgs n. 28/2010 e nel DM 180/2010.
Tabella A
Valore della lite | Spese di Mediazione (per ciascuna Parte) | |
(indicato nella Domanda di Mediazione) | ||
dall’importo di | all’importo di | |
0 | € 1000 | € 65 |
€ 1.001 | € 5.000 | € 130 |
€ 5.001 | € 10.000 | € 240 |
€ 10.001 | € 25.000 | € 360 |
€ 25.001 | € 50.000 | € 600 |
€ 50.001 | € 250.000 | € 1.000 |
€ 250.001 | € 500.000 | € 2.000 |
€ 500.001 | € 2.500.000 | € 3.800 |
€ 2.500.001 | € 5.000.000 | € 5.200 |
€ 5.000.001 | oltre | € 9.200 |
Allegato A
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ
Io sottoscritto , iscritto all’elenco dei mediatori della Camera di Conciliazione e Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, sotto la mia personale responsabilità, in relazione all’affare assegnatomi con atto in data
nell’accettare l’incarico
dichiaro
che non sussistono circostanze o fatti inficianti l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità dovute per lo svolgimento dell’incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione, né io personalmente né colleghi o collaboratori dello studio legale dove esercito la professione, alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell’incontro designato ovvero che precedenti rapporti sono comunque chiusi e definiti da oltre cinque anni. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».
Allegato B)
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA
Gentile Utente,
il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Xxxx ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.
Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l’indicazione delle sue generalità, inoltrandolo tramite via telematica al Responsabile dell’Organismo o tramite posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi sotto indicati.
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.
Attività | Insoddisfacente | Poco soddisfacente | Buono | Più che buono | Ottimo |
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall’Ufficio per l’accesso alla mediazione | |||||
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito) | |||||
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet | |||||
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore | |||||
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto | |||||
Come giudica il primo incontro col Mediatore | |||||
Come giudica la competenza del Mediatore | |||||
Come valuta l’attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia | |||||
Come valuta l’esito finale del procedimento | |||||
Come valuta l’imparzialità, l’indipendenza e la neutralità dimostrate dal Mediatore | |||||
Come giudica la proposta effettuata dal Mediatore (rispondere solo se il Mediatore ha formulato la proposta) | |||||
Indichi una valutazione complessiva del servizio | |||||
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI: | |||||
Nome: | |||||
Cognome: | |||||
Data di nascita: | Firma | ||||
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va consegnata a mani o trasmessa alla Segreteria dell’Organismo a mezzo:
🞏 Fax al nr. 0000.000000
🞏 Pec a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (indicare nell’oggetto: Cognome e nome - scheda valutazione).