Contratto di assicurazione contro i danni all’autoveicolo
RENASSIC
MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
del Gruppo MMA
Contratto di assicurazione contro i danni all’autoveicolo
Mod. ASS.01 ed. 01/2016
COVEA AFFINITY è un brand che si riferisce a MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles
✔ Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
✔ Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa
per attivare le prestazioni di Assistenza
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RENASSIC
Dall’Italia
800 -914815
Dall’estero: x00 0000000000
per la gestione dei danni all’autoveicolo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
Dall’Italia
Dall’estero e da rete mobile: x00 000 0000000 xxx.xxxx-0.xx
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (ai
sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n.209 - “Codice delle Assi- curazioni Private” e del Regolamento ISVAP N. 35 del 6 maggio 2010).
La presente Nota Informativa è redatta secon- do lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva ap- provazione dell’IVASS. Il Contraente deve pren- dere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
A1. Informazioni generali
MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9, tel. x00000000000, sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx, email: con- xxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 440 048 882e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS
n. II. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Pru- dentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, apparte- nente al Gruppo MMA con sede legale e dire- zione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9, tel. x00000000000, sito internet: www. xxxxx-xxxxxxxx.xxx, email: contacts@covea- xxxxxxxx.xxx, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II.00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Le Società assumono il rischio in coassicu- razione rispettivamente MMA IARD S.A. al 99,9%, che riveste il ruolo di delegataria, e MMA IARD Assurances Mutuelles all’0,1% (v. art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazio- ne).
A2. Informazioni sulla situazione patrimo- niale dell’Impresa
MMA IARD S.A.: Capitali propri 1.482.690.399,35 euro di cui per capita- le sociale 537.052.368 euro e per riserve 734.317.694,38 euro.
MMA IARD Assurances Mutuelles: Fondi propri 1.304.022.913,10 euro di cui per riser- ve 777.573.369,32 euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione dan- ni è pari al 533,87% per MMA Iard S.A. e al 4.851,29% per MMA Iard Assurances Mutuel- les (tale indice rappresenta il rapporto tra l’am- montare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1. Avvertenza: Il contratto prevede il tacito rinnovo. In mancanza di disdetta da in- viare alla Società almeno un mese prima della scadenza (v. art. 6 delle Condizioni di assicurazione), il contratto s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione il 2° comma dell’art. 1901 del Codice Civile. I programmi assicura- tivi 2SAFE XXXX, 0XXXX BASIC e VALORE
A NUOVO hanno la durata indicata nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e non sono soggetti a tacita proroga.
B2. Coperture assicurative offerte – Limita- zioni ed esclusioni
I programmi assicurativi disponibili sono i se- guenti (per il dettaglio v. art. 9 delle Condizioni di assicurazione):
FORMULA FULL (garanzia completa); FORMULA LIGHT (in alternativa alla preceden- te)
COLLISIONE (garanzia opzionale)
KASKO (garanzia opzionale in alternativa alla precedente).
2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva) 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva) VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva)
MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva) Alla Formula FULL è abbinata la garanzia AS- SISTENZA IN VIAGGIO (soccorso stradale, auto in sostituzione, ecc.), non operante per i veicoli
elettrici.
Le garanzie oggetto dei programmi a disposi- zione sono riportate all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: Le Condizioni di assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso (vedi artt. 9A1, 12 e 13 non- ché art. 23.19 per la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza: In determinati casi le Condizioni di assicurazione prevedono franchigie, scoperti o limiti di indennizzo, la cui applicazione ridu- ce o può ridurre l’ammontare del risarcimento (art. 9A.17, 9E, 9F, 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione).
“Franchigia” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato.
Ad esempio:danno 1.000,00
franchigia 100,00
risarcimento 900,00 “Scoperto” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato
Ad esempio:danno 1.000,00
scoperto 15% 150,00
risarcimento 850,00 Se per lo scoperto è previsto un importo mi- nimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato.
Ad esempio:danno 1.000,00 scoperto 15% col minimo di 300,00 300,00
risarcimento 700,00 “Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere ri- sarcito il danno.
Ad esempio:danno 1.000,00 limite di risarcimento 450,00 risarcimento 450,00
Avvertenza: La mancata osservanza dei ter- mini previsti dagli artt. 16 e 20 delle Condizioni di assicurazione può comportare la riduzione dell’indennizzo in ragione del pregiudizio sof- ferto dalla Società.
B3. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: Dichiarazioni false, inesatte o reti- centi sulle circostanze del rischio possono ave- re effetti negativi sulle prestazioni assicurative (vedi art. 4 delle Condizioni di assicurazione). B4. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta
alla Società di ogni aggravamento o diminu- zione del rischio. Ad esempio in base all’art. 22 delle Condizioni di assicurazione può costi- tuire aggravamento o diminuzione del rischio il trasferimento della residenza o della sede legale. Anche in caso di mancata o ritardata comunicazione, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento di cui all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.
B5. Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile. In oc- casione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazioni o all’interme- diario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamen- to bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell’Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.
B6. Diritto di recesso
Entrambe le Parti possono esercitare il diritto di recesso per sinistro.
Avvertenza: Nei contratti di durata pluriennale l’Assicurato, trascorso il quinquennio, può re- cedere dal contratto senza oneri e con preavvi- so di sessanta giorni.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010, l’Assicurato ha diritto di re- cedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai gior- ni in cui le coperture sono state attive.
Per il diritto di recesso vedi art. 5 delle Condi- zioni di assicurazione.
B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 1952 c.c.).
B8. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di as- soggettare il contratto ad una diversa legisla- zione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbliga- toria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata l’applicazione della legge italia- na.
B9. Regime fiscale
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
B10. Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet www.covea-af- xxxxxx.xxx per la consultazione di even- tuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni nor- mative.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
C1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: I sinistri debbono essere denun- ciati entro il termine di tre giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 16 delle Condi- zioni di assicurazione).
Le procedure di liquidazione, che variano in funzione della tipologia di sinistro, sono indi- cate in dettaglio negli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Assi- stenza in viaggio” è affidata a INTER PART- NER ASSISTANCE S.A. (vedi art. 23 delle Con- dizioni di assicurazione)
C2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri de-
vono essere inoltrati per iscritto a: Cen- tro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 XXXXXX, Telefono +39 02/00000000
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax x00 0000000000 – email: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx
Qualora il reclamante (persone fisiche e giu- ridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di in- teressi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all’IVASS - Servizio tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx oppure all’Autorité de Contrôle Pruden- tiel et de Résolution - Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, chiedendo l’attiva- zione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Per il modello da utilizzare per inoltrare i re- clami, si rinvia al sito xxx.xxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quan- tificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudi- ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti
C3. Arbitrato
L’arbitrato è previsto per la valutazione del danno (art. 19 delle Condizioni di assicura- zione).
Avvertenza: E’ comunque possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.
MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles sono responsabili della veridi- cità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
MMA IARD S.A.
Il Rappresentante Legale
Xxxxx XXXXXXXXX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il Rappresentante Legale
Xxxxx XXXXXXXXX
Nel testo si intende per:
GLOSSARIO
Limite di risarcimento (o massimale). La somma
Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interes- se è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione. Il contratto di assicurazione. Certificato di assicurazione / Modulo di Adegua- tezza e Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta:
i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi del veicolo;
la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate;
decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato. Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività pro- fessionali.
Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
Danno previsto dal contratto. L’evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia.
Danno totale. Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art 14.1.
Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta tempe- ratura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia. La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’As- sicurato.
Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all’ASSISTENZA IN VIAGGIO per garan- zia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difet- to, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incidente Stradale. Il danno occorso al veicolo, fer- mo o in movimento, a causa della circolazione.
Incendio. La combustione, con fiamma che può auto- estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonchè in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.
massima con la quale può essere risarcito il danno. Merce trasportata. La merce e i materiali traspor- tati sul veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell’Assicurato o a lui affidati, nell’ambito della sua attività, escluso il trasporto a titolo oneroso.
Parti. Il Contraente, l’Assicurato e la Società. Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall’As- sicurato alla Società.
Proprietario del veicolo. L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del va- lore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.
Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locata- rio del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Rete. Le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.
Scoperto. La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’As- sicurato.
Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società. MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mu- tuelles, compagnie che assumono il rischio in coas- sicurazione, del Gruppo MMA.
Tecnica di comunicazione a distanza. Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore assicurato previsti dall’art. 14 delle Condi- zioni di assicurazione.
Veicolo. Il veicolo a motore assicurato. Si conside- rano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli ap- parecchi fonoaudiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all’atto della ven- dita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché in- corporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”).
SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
art. 1 Oggetto dell’assicurazione ................................................................................. pag. 1-12
1.1 Clausola di delega........................................................................................pag. 1-12
art. 2 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio ............... pag. 1-12
2.1 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio ......... pag. 1-12 2.2 Modalità di pagamento del premio................................................................ pag. 1-12
art. 3 Estensione territoriale ....................................................................................... pag. 2-12
art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ................................................. pag. 2-12 art. 5 Recesso dal contratto ....................................................................................... pag. 2-12
art. 6 Durata del contratto – Proroga tacita .................................................................. pag. 2-12
art. 7 Imposte e tasse ................................................................................................ pag. 2-12
art. 8 Rinvio alle norme di legge ................................................................................. pag. 2-12
art. 9 Oggetto dell’assicurazione ................................................................................ pag. 2-12
A. Formula FULL ............................................................................................... pag. 2-12
B. Formula LIGHT .............................................................................................. pag. 3-12 Garanzie opzionali: X.XXXXXXXXXX, X.XXXXX ...................................................... pag. 3-12
Garanzie aggiuntive: E.2SAFE FULL .................................................................... pag. 3-12 F.2SAFE BASIC, G.VALORE A NUOVO, X.XXXXX TRASPORTATA.......................... pag. 4-12
art. 10 Centro Assistenza Clienti ................................................................................... pag. 4-12
art. 11 Valore assicurato .............................................................................................. pag. 4-12
art. 12 Danni esclusi ................................................................................................... pag. 4-12
art. 13 Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx e limiti di risarcimento .......................................................... pag. 5-12
13 a. in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete ................................................ pag. 5-12
13 b. senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete ............................................... pag. 5-12
13 c. antifurto satellitare non installato o non attivato .......................................... pag. 5-12
13 d. riparazione di cristalli effettuata fuori Rete.................................................. pag. 5-12 13 e. limiti di risarcimento. ................................................................................ pag. 5-12
art.14 Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento ..... pag. 6-12 14.1.A Danno totale con riacquisto..................................................................... pag. 6-12
14.1.B Danno totale senza riacquisto ................................................................. pag. 6-12
14.2 Danno parziale .......................................................................................... pag. 7-12
art. 15 Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo ...................... pag. 7-12 art. 16 Xxxxxxxx in caso di sinistro ................................................................................ pag. 7-12
art. 17 Procedure per la liquidazione del danno ............................................................. pag. 7-12
X. Xxxxx totale con riacquisto............................................................................ pag. 7-12
B. Danno totale senza riacquisto ........................................................................ pag. 8-12
C. Danno parziale .............................................................................................. pag. 8-12
art. 18 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro ............................................... pag. 8-12
art. 19 Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato .............................................. pag. 9-12 art. 20 Recupero del veicolo rubato ............................................................................... pag. 9-12
art. 21 Relitto .............................................................................................................. pag. 9-12
art. 22 Variazione della residenza del proprietario del veicolo .......................................... pag. 9-12 art. 23 ASSISTENZA IN VIAGGIO ................................................................................... pag. 9-12
23.1 Soccorso stradale...................................................................................... pag. 9-12
23.3 Auto in sostituzione ................................................................................... pag. 10-12
23.18 Xxxxxxxx in caso di sinistro ....................................................................... pag. 11-12
23.19 Esclusioni ............................................................................................... pag. 11-12
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole contrattuali che indicano decadenze, nul- lità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garan- zie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicu- rato, sono evidenziate in grassetto.
Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura autovetture e autocarri fino a 45 x.xx di peso a pieno carico di qualsiasi marca:
a. veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acqui- stati nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non su- periore a Euro 130.000. I veicoli “km 0”, “Auto Demo” e “Buy back” sono equiparati ai veicoli nuovi;
b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
c. veicoli usati, denominati “usato generico” di cui all’Art. 1)c. con un valore non superiore a Euro 50.000, pur- chè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d’uso.
Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.
Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle previste dal programma assicurativo prescelto.
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
A. FORMULA FULL (garanzia completa) che com- prende:
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VAN- DALICI, EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non
operante per i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE,
B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che comprende:
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO
C. COLLISIONE (garanzia opzionale)
X. XXXXX (garanzia opzionale)
E. 2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)
F. 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)
G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può es- sere prestata per i veicoli “usato generico” di cui all’art. 1)c.
H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)
Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichia- razione di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi sia un espresso richiamo alla formula prescel- ta, si intendono automaticamente operanti le coper- ture assicurative di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.
1.1 CLAUSOLA DI DELEGA
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD
S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte
unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. de- signata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunica- zione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei pro- pri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compre- sa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’ altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispet- tive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.
Art. 2) MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GA- RANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
2.1 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GA- RANZIE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informa- tiva e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il pro- gramma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All’atto della consegna del veicolo, l’Assicurato versa alla Rete l’importo del premio assicurativo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. La ga- ranzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai se- guenti parametri:
• per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT
1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari: Gruppo 1 CE, FG;
Gruppo 0 XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX;
Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, TO, VV;
Gruppo 4 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE,GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PE, PN, PV, SR e TP;
Gruppo 5 tutte le restanti province;
• per tutte le coperture assicurative
2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai veicoli acquistati nuovi;
3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “usato generico” di cui all’Art. 1)c.;
4. durata dell’assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.
2.2 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicu- rativi (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla società o agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clauso- la di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa d’assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l’Assi- curato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, mezzi di paga- mento postale, sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di as- sicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferi- te allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.
Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia.
Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO
In caso di durata poliennale della polizza il Contra- ente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.
Qualora nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione non sia indicato lo sconto praticato per la durata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposi- zione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come “consumatori”.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comuni- cazione a distanza ai sensi del Reg.Isvap n. 34/2010, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal caso la Società rimbor- sa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA
L’assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, “veicoli km 0”, “Auto Demo” e “Buy back”, e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesio- ne di cui all’Art. 2 per i veicoli “usato generico” di cui all’Art. 1)c., e ha la durata convenuta caso per caso. In mancanza di disdetta inviata almeno 1 mese pri- ma della scadenza, il contratto s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione quanto pre- visto dal 2° comma dell’art. 1901 del Codice Civile.
I programmi assicurativi 2SAFE XXXX, 0XXXX BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e non sono soggetti a tacita proroga.
Art. 7) IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L’imposta è pari al 13,50% del premio.
Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente con- tratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURA- TIVE
A. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT;
C. COLLISIONE; X. XXXXX; E. 2SAFE FULL;
F. 2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRA- SPORTATA;
Art. 9) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATE- RIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDI- CATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.
A. FORMULA FULL
A1. FURTO O RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono pa- rificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all’art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
A2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimenta- zione.
A3. ATTI VANDALICI e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusio- ne dei danni riconducibili alla circolazione.
A4. EVENTI NATURALI: bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandi- ne, neve.
A5. ASSISTENZA IN VIAGGIO (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione).
GARANZIE ACCESSORIE
A6. RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO. La Società si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorren- za della somma indicata all’art. 13.e.1, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
a. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia veri- ficato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
b. al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
A7. DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE poste
all’interno del veicolo stesso.
A8. ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEI-
COLO (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitata- mente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.
A9. LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI. La So-
cietà rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici traspor- tati sul veicolo.
A10. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DEL- LA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.
In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l’immatri- colazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.
A11. PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ non usufruita
in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
A12. DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI
VITTIME DELLA STRADA. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
A13. SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL
VEICOLO sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i con- gegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
A14. RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. L’assi-
curazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti in- dennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
A15. SPESE DI DISSEQUESTRO sostenute per il disseque- stro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
A16. SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
A17. BONUS FEDELTÀ In caso di furto del veico- lo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la ri- parazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’in- dennizzo la documentazione dovrà essere completata con l’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.
B. FORMULA LIGHT
(applicabile solo all’interno di specifiche Campagne di vendita)
B1. FURTO e RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono pa- rificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abu- siva La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all’art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
B2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al funziona- mento del motore o dell’impianto di alimentazione.
B3.
GARANZIE OPZIONALI
C. COLLISIONE. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
X. XXXXX. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in con- seguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conse-
guenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamen- to o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
GARANZIE AGGIUNTIVE
E. 2SAFE FULL. La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:
- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi natu- rali;
- incidente stradale.
La Società corrisponde a titolo di indennizzo, oltre alle som- me eventualmente dovute per altre garanzie prestate, € 1.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro vei- colo, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto.
La Società rimborsa inoltre:
a) fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conse- guenza del sinistro;
b) fino a € 250,00 il danno relativo alle cose traspor- tate;
c) fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei do- cumenti rimasti a bordo del veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire, oltre a quanto prescritto all’art. 16:
- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle lettere a) e c);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate, di cui alla lettera b).
Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazio- ne dovrà essere completata dell’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.
F. 2SAFE BASIC. E’operativa per i casi previsti dalla garanzia 2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita per incidente stradale.
G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società cal- cola l’indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato pre- visto dall’art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Re- stano applicabili gli eventuali scoperti previsti all’art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
H. MERCE TRASPORTATA. L’assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell’Assicurato o a lui af- fidata nell’ambito dell’attività svolta, trasportata sui vei- coli indicati all’art. 13 e.5. È escluso il trasporto a titolo oneroso. L’indennizzo viene corrisposto congiuntamen- te a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo. La garanzia è operante a condizione che:
- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all’interno del bagagliaio del vei- colo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell’accensione nonché di un sistema di geolocaliz- zazione “Octotelematics”;
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quan- do il veicolo rimane incustodito.
Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denomi- nata:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Numero Verde
800-085555
(dall’estero e da rete mobile x00 0000000000)
fax x00 0000000000 - xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-0.xx Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
È inoltre possibile, accedendo al sito xxx.xxxx-0.xx, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi as- sicurativi.
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati ana- grafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà diretta- mente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali.
Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dal- la data dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell’indenniz- zo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’As- sicurato al minimo indispensabile.
Art. 11) VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato è pari:
- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui all’Art. 1)a e 1)b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicu- razione per i veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
Il valore assicurato deve essere comprensivo dell’ammon- tare dell’IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
Art. 12) DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relati- vi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri feno- meni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili dan- ni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari con- viventi;
7. colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLI- SIONE e XXXXX.
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limita- tamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrez- za o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con pa- tente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizio- ne che la validità della stessa venga confer- mata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’a- ria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
Art. 13) SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCI- MENTO
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che re- stano a carico dell’Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:
SCOPERTI E FRANCHIGIE:
13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:
- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- di altro veicolo anche usato purchè sia di valo- re almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello assicurato è stato acquistato usato o se
si tratta di veicolo “usato generico” di cui all’Art. 1)c.;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:
a.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al vei- colo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):
- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province del Grup- po 1 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province del Grup- po 2 (vedi art. 2);
a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi na- turali:
- 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;
a.3. per la garanzia C - COLLISIONE: € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
a.4. per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.
13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete o con riparazioni non effettuate presso la Rete:
b.1. per la garanzia furto e rapina compresi il ten- tativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assi- curate (v.art.9 A6):
- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province del Grup- po 1 (vedi art. 2);
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province del Grup- po 2 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province del Grup- po 3 (vedi art. 2);
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di As- sicurati residenti nelle province dei Grup- pi 4 e 5 (vedi art. 2);
b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;
b.3. per la garanzia C. COLLISIONE:
- € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
b.4. per la garanzia X. XXXXX: 15% col minimo di
€ 450,00 per sinistro.
13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettiva- mente installato sul veicolo e che lo stesso
sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società ef- fettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.
13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete (v. anche art. 13.e.2.).
LIMITI DI RISARCIMENTO:
a. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sini- stro, indennizzo superiore a:
e.1. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
e.2. € 520,00 per anno assicurativo per la garan- zia rottura dei cristalli, elevati a € 1.000,00 per le autovetture con prezzo di fattura su- periore a € 40.000;
e.3. € 420,00 per la garanzia spese di immatrico- lazione, annotazione della perdita di posses- so, procura a vendere;
e.4. € 3.000,00 per anno assicurativo per la ga- ranzia COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con riparazione non effettuata presso la Rete.
e.5. € 2.000,00 in misura forfettaria per la garan- zia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAF- FIC e MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.
e.6. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garan- zie:
- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della stra- da;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;
e.7. € 1.000,00 per la garanzia ripristino dei di- spositivi di sicurezza e per la garanzia “Bo- nus Fedeltà”.
Art.14) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMER- CIALE - DEPREZZAMENTO
14.1. DANNO TOTALE
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sini- stro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all’ art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario– in relazione al tem- po trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acqui- stati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della
polizza per gli altri veicoli – della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.
A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE
A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | Zero |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | Zero |
dal 13° al 24° mese | 10% |
dal 25° al 36° mese | 20% |
dal 37° al 48° mese | 30% |
dal 49° al 60° mese | 40% |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Resta inoltre a carico dell’Assicurato l’importo degli even- tuali scoperti previsti all’art. 13.
B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE
B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% |
In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno appli-
cate nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di durata di detta estensione di garanzia.
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’an- no precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.
14.2. DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all’ar- ticolo 14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli “usa- to generico” di cui all’Art. 1)c.. il deprezzamento sarà cal- colato applicando il rapporto fra il valore dell’autoveicolo indicato sulla Rivista “Eurotax giallo” al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.
Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del de- prezzamento delle parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:
1. nelle percentuali indicate all’art. 14.1.B.b. per i veicoli acquistati nuovi o acquistati usati;
2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i veicoli “ usato generico” di cui all’Art. 1)c..
Qualora venga provata con fattura la precedente sostitu- zione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.
Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spe- se per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizza- bili.
Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER I DANNI AL VEICOLO
Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all’occorrenza, si met-
terà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione.
Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo superiore al 75% del valore assicurato e nell’ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Cen- tro Assistenza Clienti colloquierà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.
Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da fur- to, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente (Carabinie- ri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assi- curato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Ver- de 800.085555 (dall’estero e da rete mobile x00 0000000000), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fat- to, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autori- tà competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assi- curato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veico- lo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale per il quale emerga in denun- cia che una o più chiavi erano custodite all’interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di dan- no parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di danno parziale l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni
di prima urgenza.
Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DAN- NO
A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEI- COLO (COME INDICATO ALL’ART.13.a.)
In caso di danno totale, la procedura prevede la sostitu- zione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:
- nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- anche usato, se il veicolo assicurato è stato acqui- stato usato o se si tratta di veicolo “usato generi- co” di cui all’Art. 1)c., purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata diretta- mente alla Rete che ha venduto il veicolo.
Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sotto- scrivere l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell’ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall’immatricolazione del veicolo acquistato nuo- vo, o dall’acquisto del veicolo usato, la copia della fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i se- guenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell’art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ri- cevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.
B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
Nel caso l’Assicurato non intenda servirsi della procedu- ra di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l’indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene cal- colato sulla base del valore di cui all’art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all’art. 13.
Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla pre- cedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.
C) DANNO PARZIALE
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termi- ne massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia
in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione ver- rà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L’Assi- curato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all’art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
Art. 18) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le ri- parazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
– ARBITRATO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una del- le Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazio- ni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdi- zione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, op- pure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e prov- vedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del vei- colo mettendo a disposizione della Società stessa i docu- menti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ in- dennizzo:
- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacqui- sto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazio- ne del danno secondo quanto indicato all’art. 17.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l’Assi- curato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
Art. 21) RELITTO
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà forni- re delega alla rottamazione e produrre il certificato di ra- diazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PRO- PRIETARIO DEL VEICOLO
Poichè il premio del programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l’Assicura- to sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazio- ne si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all’art. 13 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.
Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non ope- rante per i veicoli elettrici)
La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IN- TER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 XXXX.
Centrale operativa
Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizza- ta un’apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde
Numero Verde
800-914815
(dall’estero: +39.0642115571) fax +39.064740742
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, te- lefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, diret- tamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sotto- scritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ulti- ma, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
23.1 SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di pro- cedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa prov- vederà tenendo i costi a carico della Società (e senza fran- chigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d’urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chi- lometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.
23.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO FUO- RIUSCITO DALLA SEDE STRADALE
Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno de- gli eventi previsti all’art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per ripor- tare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale ecceden- za rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali cor- renti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi resta- no a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
23.3 AUTO IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell’Assi- curato presso una stazione di noleggio ad essa con- venzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:
a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni par- ziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come previsto dall’art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non ri- acquisto. In caso di furto totale del veicolo assicu- rato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all ’Autorità di polizia.
A carico dell’Assicurato restano le spese di carbu- rante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazio-
ni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Cen- trale Operativa l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamen- te dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI di cui all’art. 10 delle Condizioni di assicurazione.
23.4 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL’ESTERO)
Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa razione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto con- to delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
23.5 TAXI PER RITIRARE L’AUTO IN SOSTITUZIONE
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragit- to in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
23.6 SPESE DI RIENTRO O RIMPATRIO DEGLI OCCU- PANTI IL VEICOLO
Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati da un centro autorizzato RE- NAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stes- so purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un bigliet- to di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
23.7 RECUPERO DEL VEICOLO
Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrova- mento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Ope- rativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in
prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Cen- trale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RE- NAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto apposi- tamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
23.8 RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL’ESTERO
Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal con- tratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comuni- cazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
23.9. INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA
Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interes- sato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una per- correnza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferi- menti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
23.10 RIMPATRIO SANITARIO (OPERANTE SOLO ALL’ESTERO)
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomuni- cazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Cen- trale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Ope- rativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assi- stenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Eu- ropei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere cu- rate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
23.11 MEDICO ONLINE
L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite dia- gnosi o prescrizioni mediche.
23.12 SPESE DI PERNOTTAMENTO IN ALBERGO
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernot- tamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
23.13 ANTICIPO DI DENARO ALL’ESTERO
Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un impre- visto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un inci- dente o danno previsto dal contratto), la Centrale Opera- tiva potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizio- ne che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
23.14 ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro deri- vante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il ver- samento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione fino a concorren- za di € 5.200,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rim- borsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
23.15 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL’ESTERO
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro deri- vante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua di- fesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00,
a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a dispo- sizione.
23.16 INTERPRETE ALL’ESTERO
Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente strada- le, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
23.17 AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il vei- colo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Orga- nizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeg- geri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
23.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefoni- camente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non ab- bia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare inden- xxxxx per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
23.19 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circola- zione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle per- sone di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificata- mente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione de- terminata da uso di sostanze stupefacenti, psicofar- maci od allucinogeni;
f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipa- zione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipen- denti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
MODULO DI ADEGUATEZZA E DICHIARAZIONE DI ADESIONE
alla Polizza Collettiva n. 8426993
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO
A. GENERALITÀ DELL’ASSICURANDO E DATI INDENTIFICATIVI DELL’AUTOVEICOLO
il Sig./ la Spett.
residente in telefono
CAP
città
prov.
P.I./Cod.fisc. e-‐mail:
acquirente dell’autoveicolo
modello
targato
giorno | mese | anno |
data d’immatricolazione al PRA il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1
B. ASPETTATIVE DELL’ASSICURANDO
- desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall’autoveicolo sopra identificato? SI ❑ NO ❑
- la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI ❑ NO ❑
- sulla base delle informazioni fornitegli dall’intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI ❑ NO ❑
C. GARANZIE RICHIESTE
L’Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 01/2016) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle:
❑ A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI) | ❑ B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA | ❑ C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO | ❑ D – XXXXX XXXXXXXX OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO |
GARANZIE AGGIUNTIVE: ❑ VALORE A NUOVO (durata mesi dalla data di decorrenza) ❑ FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA ❑ 2SAFE FULL ❑ 2SAFE BASIC | ❑ SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE |
l’assicurazione decorrerà dalle 8.00 del
e scadrà dopo
mesi
Il premio di euro*
di cui per imposte euro
deve essere versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione.
* sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del % sul listino in vigore.
❑ Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare
sul mio conto corrente IBAN
D. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA PRESCELTA:
l’importo mensile di euro
per la durata di
mesi
Io sottoscritto dichiaro di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un’informativa completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva stipulata da RCI Banque S.A. (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 01/2016) come sopra indicato nella sezione C – Garanzie richieste.
L’ASSICURATO
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49, III comma, del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa l’Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto l’informativa relativa (Modulo 7A), la dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività (Modulo 7B), la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 01/2016) e di approvarne specificatamente le disposizioni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 01/2016): art. 1 (Oggetto dell'assicurazione); art. 1.1 (Clausola di delega); art. 2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno).
L’ASSICURATO L’ASSICURATO dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. ASS.01 ed. 01/2016)
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FIRMARE ANCHE SUL RETRO
RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva n. 8426993/4. L’effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento.
RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana
Il Rappresentante Legale
Nota importante: Il presente documento contiene l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e recepisce le novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora, in occasioni precedenti o tramite altri documenti, Xxx avesse già rilasciato il consenso per il trattamento dei Suoi dati personali alla nostra Società, La informiamo che il presente documento sostituisce integralmente le precedenti Informative privacy e ha valore per tutti i rapporti assicurativi, in essere e futuri, con la Società.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali edizione 01/2016
A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono
o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come
autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc..
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles/MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles / MACH 1 S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – Numero Verde 800 0855552. Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso – per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa”, compresi quelli utilizzati da parte MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati – apponendo la Sua firma nell’apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo.
L’ASSICURATO
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Fatto a , il
Mod. ASS.03 ed. 01/2016
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -‐ in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -‐ gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed a ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il limite massimo per pagamenti cumulativi è pari a 2.999,99 euro.
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (Mod. 7B)
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I
A) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E SULLA BANCA CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO
A.1) Dati relativi all’intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Broker | |
Numero di iscrizione nel registro | |
Sezione di registro dell’intermediario | E |
Data di iscrizione dell’intermediario | |
Sede operativa/Sede legale dell’intermediario | |
Recapito telefonico dell’intermediario | |
Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario |
A.2) Dati relativi all’intermediario Banca iscritto all’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea per i quali è svolta l’attività
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Banca | RCI Banque S.A. |
Stato membro in cui l’intermediario è registrato | Francia |
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine | |
Numero di registrazione nello Stato membro d’origine e sede legale | 07 023 704 – 00 Xxxxxx Xx Xxxx Xxxxx 00000 Noisy Le Grand |
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine | ORIAS |
Sede secondaria nel territorio della Repubblica e Responsabile | Via Tiburtina n. 1159 – 00000 Xxxx – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica Italiana | 27 giugno 2007 |
Recapito telefonico dell’intermediario | 06 -‐ 41773308 |
Indirizzo internet dell’intermediario | |
Indirizzo E-‐mail | |
Responsabile dell'intermediario | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX.
Le specifiche attività di intermediazione svolte dalla Banca nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano la presentazione e proposta del contratto.
B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO AGENTE
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’Agente | Mach1 S.r.l. |
Numero di iscrizione nel registro | A000317603 |
Data di iscrizione dell’intermediario | 15 settembre 2009 |
Sezione in cui opera | A (Agente) |
Sede operativa / Sede legale dell’intermediario | Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
Recapito telefonico dell’intermediario | 02 87087200 |
Denominazione sociale dell’impresa di assicurazioni | MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles |
Indirizzo internet dell’intermediario | |
Indirizzo E-‐mail | xxxx@xxxh-‐0.xx |
Autorità di Vigilanza competente | IVASS |
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX.
Le specifiche attività svolta dall’Agente, nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto, riguardano il controllo e la verifica della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e tutte le attività che possono essere definite di post-‐vendita.
C) INFORMATIVA SULLA COLLABORAZIONE FRA GLI INTERMEDIARI.
Si segnala che, oltre alla intermediazione di RCI Banque S.A. e MACH 1 S.r.l., l’intermediario MANSUTTI S.p.A. fornisce supporto nella intermediazione della polizza collettiva, senza attività di intermediazione delle adesioni alla stessa o di gestione dei sinistri: XXXXXXXX S.p.A., Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), numero iscrizione RUI B000118869 (sito xxx.xxxxxxxx.xx).
PARTE II
A. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO BANCA
i. R.C.I. Banque detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione R.C.I. Life Limited e R.C.I. Insurance Limited;
ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto della Banca.
Con riguardo al contratto proposto la Banca dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
B. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO AGENTE
i. Mach 1 S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione di cui ha avuto incarichi di intermediazione assicurativa;
ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto dell’agente.
iii. Mach 1 S.r.l. con riguardo al contratto proposto, dichiara di prospettare contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di presentare esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quale l’agente ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
PARTE III
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a) Da parte della Banca:
- I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso;
- L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Da parte dell’Agente:
- I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso;
- L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e/o di inoltrare reclamo scritto, ha la facoltà, nel caso in cui si ritenga insoddisfatto dall’esito del reclamo, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo stesso.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a RCI Banque e Mach 1 S.r.l. verranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli aspetti di riservatezza e sicurezza.
o I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato, finalizzato all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa per le quali RCI e Mach 1 S.r.l. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
o Il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quanto sia richiesto da specifiche normative di legge), tuttavia un eventuale Vostro rifiuto di consentirne il trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente;
o I dati forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato (assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, produttori; periti, consulenti, legali; società di servizi, organismi associativi e di controllo del settore etc.);
o In ogni momento potrete esercitare il diritto di controllo, correzione, cancellazione dei Vostri dati e opposizione al trattamento degli stessi inviando richiesta agli intermediari.
F*urto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare
FORMULA FULL
cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo. Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.
Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.
FORMULA LIGHT
(*applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.
COLLISIONE
GARANZIE OPZIONALI
D*anni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
KASKO
D*anni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada.
GARANZIA AGGIUNTIVA
2SAFE (Full o Basic)
*
*
Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.
VALORE A NUOVO
*
Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.
MERCE TRASPORTATA
(applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.
in collaborazione con
Mod. ASS.01 ed. 01/2016