MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”
MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”
L’anno 2014, addì
del mese di con la presente scrittura privata,
FRA
IL COMUNE DI ALESSANDRIA, P.zza della Libertà 1, CF 00429440068 (di seguito denominato “Comune”), rap- presentato dal Direttore della Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative e Culturali, con poteri a quanto infra ai sensi di Statuto, debita- mente autorizzata con Decreto Sindacale n. 76 del 04
dicembre 2014;
E
L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”,
con sede in Alessandria, Via Savonarola n.1, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria al n. re- gistro imprese CF 02376190068 (di seguito denominata “Azienda”), rappresentata dal Direttore Dr.ssa Xxxx Xxxxxxx, nata a Scalea (CS) il 16/11/1952, residente a Castelletto Monferrato (AL), debitamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Am- ministrazione dell'Azienda stessa in
data e posta agli atti;
a) il Comune di Alessandria, con deliberazione C.C.
n. 65 del 09.08.2012, esecutiva, ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale Multiservizi de- nominata “Costruire Insieme” e il relativo Statuto.
b) con deliberazione C.C. n. 75 del 03/09/2012, esecutiva, sono stati approvati il Piano Programma, il Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale, il piano del fabbisogno del personale e lo schema di contratto di servizio;
c) il contratto di servizio, disciplinato ex art.
114 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., che consente all’Ente Locale di esercitare la vigilanza e di verificare i risultati dell’Azienda è stato sottoscritto in data 28 settembre 2012 n.7190 di rep. comunale;
d) a seguito delle deliberazioni consiliari n.
del è pertanto
necessario addivenire alla modifica del menzionato contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e l’Azienda in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio;
e) le scelte operate dal Comune in ordine alla co- stituzione dell’Azienda sono espressione dell’impe-
gno dell’Ente atte a rispondere alle esigenze della collettività e dell’utenza nonché per il con- seguimento di una più economica, efficace ed effi- ciente gestione delle risorse dell’Ente.
Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1
Premessa.
1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente contratto di servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune di Alessandria e l'Azienda Speciale, relativamente:
a) agli aspetti amministrativi connessi ai servizi trasferiti e successivamente alle modalità di inte- grazione e di accordo;
b) ai rapporti finanziari tra le parti. Articolo 2
Oggetto del contratto.
1. Il Comune di Alessandria affida all’Azienda Spe- ciale Multiservizi “Costruire Insieme” le tipologie di servizio di seguito elencate e descritte:
a) programmazione, coordinamento e gestione attività ludico-ricreative per minori e relative famiglie presso i preposti locali della “Cascina Carnavala” in Spinetta Marengo (orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 8,30 alle ore 19,00);
b) programmazione, coordinamento e gestione attività dedicate ai giovani (sportello Informagiovani con orario dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 19,00, servizio ricreativo e musicale presso i preposti locali della struttura complessa denominata “Punto D” con orari variabili in funzione dei corsi e delle attività programmate);
c) programmazione, coordinamento e gestione attività dei musei denominati: Teatro delle Scienze, Cappello Borsalino, Sale d’Arte, Palazzo Cuttica (orario al pubblico minimo: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e su prenotazione, ovvero estendibile durante l’arco di tutti gli altri giorni in occasione di eventi e mostre particolari);
d) programmazione, coordinamento e gestione attività e laboratori didattici sul libro e la lettura per classi delle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado presso la Biblioteca Civica ovvero nelle scuole interessate o in altri luoghi pubblici (dal lunedì al sabato 9,00-19,00);
e) prestito libri presso le scuole materne ed elementari (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,00);
f) prestito libri a domicilio per anziani e malati –
prestito libri negli istituti carcerari – prestito libri nelle case di riposo – prestito libri nei reparti ospedalieri (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00);
g) informazione, accoglienza turistica e assistenza a visitatori italiani e stranieri (dal lunedì alla domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00);
h) attività di mediazione interculturale a favore di cittadini stranieri (il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17.30, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00);
i) sviluppo progetti cooperazione allo sviluppo internazionale.
2. L’Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi sopra descritti, sia con riferimento a quelli già esistenti, sia con ri- ferimento a nuovi servizi da istituire.
3. La distinzione particolareggiata tra le prestazioni essenziali e le attività ad esse comple- mentari, nonché gli standard qualitativi delle pre- stazioni erogande dal soggetto gestore in virtù del presente contratto, saranno dettagliate nel nuovo
Piano Programma di cui all’art. 4; le variazioni saranno oggetto di apposite deliberazioni degli organi dell’Azienda e di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Articolo 3
1. Il termine iniziale di efficacia del presente contratto di servizio è l’11 agosto 2014 e il termine finale il 10 agosto 2017 (tre anni); il presente contratto è suscettibile di revisione ed aggiornamento decorso un anno dalla sua sottoscrizione.
Articolo 4
Affidamento dei servizi e Piano Programma.
1. L’affidamento dei servizi in oggetto decorre dal
11 agosto 2014.
2. Le parti danno atto che un nuovo Piano Programma sarà presentato dall’Azienda entro il termine del mese di settembre 2014 al fine di essere successivamente approvato dal Comune di Alessandria
– a mezzo del quale saranno definiti gli indirizzi generali dell’Ente articolati in obbiettivi istituzionali mediante l’enunciazione di standard quantitativi e qualitativi di erogazione, scelte tariffarie, politiche occupazionali e di innovazione
tecnologica, organizzativa e gestionale. Articolo 5
Natura del servizio.
1. Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio di pubblico in- teresse. La loro interruzione ingiustificata, com- porta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni re- lative alla interruzione di un pubblico servizio. Articolo 6
Modalità di erogazione dei servizi.
1. L’Azienda, assumendo la gestione dei servizi come individuati all’art. 2, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ed oneri spettanti al Comune, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.
2. La gestione dei servizi medesimi avviene da parte dell’Azienda in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal presente contratto di servizio.
3. L’Azienda si impegna a svolgere le attività in- dicate all’art. 2 con la massima diligenza, profes- sionalità e correttezza e nel rispetto degli stan- dard operativi da definire concordemente fra le parti entro gg. 30 (trenta) dalla stipula del pre-
sente contratto. Articolo 7
Gestione dei servizi.
1. L’Azienda gestirà i servizi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e comu- nitaria, generale e di settore.
2. L’Azienda ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità che saranno prefissati con il Piano Programma di cui all’art. 4, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più ele- vati livelli di efficienza ed economicità nella ge- stione dei servizi.
Resta inteso che l’Azienda è l’unica responsabile nei confronti del Comune di Alessandria, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli ser- vizi.
Articolo 8
Attività di programmazione ed indirizzo.
1. L’Azienda propone al Comune il Piano Programma, il Bilancio annuale e pluriennale aggiornati an- nualmente, e il Bilancio Preventivo economico pa- trimoniale annuale, il Conto consuntivo e il Bilan- cio di esercizio cosi come previsto nello Statuto.
2. I documenti di programmazione di cui sopra sono
formulati in tempo utile al fine di permettere al- l’ente di predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo e regolamentari.
3. In particolare, il programma di attività presen- tato dall’Azienda dovrà essere recepito nel bilancio di previsione dell’ente limitatamente alle attività che vengono finanziate dal Comune, quale somma a copertura dei costi sociali.
4. L’Azienda approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall’ordinamento comunale.
5. I documenti di programmazione dell’Azienda po- tranno essere aggiornati nel corso dell’esercizio nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali.
Articolo 9
1. Le attività di cui all’art. 2 vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune che controlla l’ope- rato dell’Azienda ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.
2. Il Comune può eseguire, attraverso propri inca- ricati, ispezioni presso i locali ove viene svolta
l’attività dell’Azienda, la quale mette a disposi- zione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
3. Il Comune tramite l’ufficio incaricato del con- trollo e della gestione del contratto, individuato nella Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative e Culturali, vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame dei reports annuali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi.
Articolo 10 Reports periodici.
1. L’Azienda predispone ogni anno un report da con- segnarsi al Comune anche per via telematica.
2. Il report di cui al precedente punto 1 è di- stinto in due parti, la prima analitica e la seconda sintetica rispettivamente comprendenti:
a) il dettaglio analitico desunto dai registri e dai documenti contabili delle entrate;
b) l’analisi, per ogni attività prestata nell’ambito dei servizi, dei risultati e dei costi dei processi di produzione nonché la disaggregazione dei dati per ogni singola attività ed una comparazione con i dati
del precedente report annuale;
c) la sintesi dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi, al complesso degli obblighi a carico dell'Azienda ed alle ulteriori disposizioni di cui al presente contratto di servizio.
3. Il report fornisce una dimostrazione dei risul- tati raggiunti rispetto agli standard operativi ed agli obiettivi programmati in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
1. L’Azienda gestisce la struttura amministrativa ed i servizi affidati con personale trasferito da altri enti, aziende, e società strumentali del Comune o con personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle procedure pubbliche selettive o concorsuali.
2. In nessun caso le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, effettuate direttamente dall’A- zienda nell'esercizio delle proprie prerogative ge- stionali e di autonomia finanziaria potranno com- portare obblighi ed oneri di sorta direttamente a carico del Comune, ivi compresi riserve, patti e vincoli di assunzione a carico del Comune stesso.
Articolo 12
1. Il presente contratto di servizio conferisce al- l’Azienda per il periodo di efficacia del contratto stesso il diritto esclusivo di esercitare i servizi di cui al precedente art. 2.
Articolo 13
Regolamento di organizzazione.
1. Le modalità tecnico amministrative e gestionali dei servizi affidati all’Azienda e le modalità di funzionamento dell’Azienda stessa sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, approvato dal Consiglio di Ammini- strazione dell’Azienda, nel rispetto dei criteri generali di indirizzo stabiliti dal Consiglio Comu- nale di Alessandria con deliberazione n. 86 del 29/07/2004 confermati con deliberazione Giunta Co- munale n. 327 del 24/10/2007, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 14
1. Il Comune di Alessandria si impegna nei con- fronti dell’Azienda ad agevolare il migliore esple- tamento delle attività disciplinate dal presente contratto. Il Comune, nell’ambito del suo ruolo di
indirizzo, eserciterà le seguenti funzioni:
a) definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2 del presente atto;
b) monitoraggio e controllo tra l’esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi.
Articolo 15
Obblighi dell'Azienda Speciale.
1. L’Azienda si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coor- dinato, nel rispetto degli indirizzi generali fis- sati dal Comune di Alessandria.
2. L’Azienda si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie e, in particolare, ad effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia.
3. L’Azienda redige il progetto di bilancio di pre- visione ed il piano annuale e pluriennale di atti- vità procedendo ad inviarli al Comune per informa- tiva e autorizzazione entro i termini stabiliti dallo Statuto dell’Azienda. Tale piano dovrà conte- nere:
a) le linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi esercitati;
b) il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e ricavi;
c) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
d) la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
4. L’Azienda, nello svolgimento delle attività af- fidate, si obbliga:
a) a garantire che la gestione dei beni e dei ser- vizi avvenga con modalità che promuovano il miglio- ramento della qualità dei servizi offerti;
b) a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di econo- micità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed eco- nomici secondo i parametri determinati dal Comune;
c) a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all’uso da parte degli utenti;
d) a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di
sicurezza;
e) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, con- cessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari all’e- secuzione del contratto;
f) a garantire che al personale utilizzato nell’e- spletamento dei servizi di cui al presente contrat- to, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vi- genti;
g) ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;
h) a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell’esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno in seguito definiti;
i) ad adottare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto una serie di specifiche carte dei servizi.
Articolo 16
Finanziamento delle attività e natura del contratto di servizio.
1. Il Comune, in ragione delle attività di cui al- l’art. 2, destinerà alla realizzazione delle pre- dette attività, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale stabilito per ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio previsionale.
2. Il Comune di Alessandria si impegna a versare, a titolo di contributo per la copertura dei soli costi aziendali, l'importo previsto nel Bilancio Annuale di Previsione dell'Azienda, fermi restando per l’anno in corso e quello successivo i limiti perentori indicati ai punti 10) e 12) del dispositivo della deliberazione del C.C. n.
del .
3. La fatturazione dei servizi prestati avverrà il primo giorno di ogni mese; il Comune liquiderà gli importi a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, provvedendo all'emissione dei rela- tivi mandati di pagamento compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili del Comune.
4. La fatturazione mensile sarà eseguita in misura del dodicesimo dell’importo complessivo.
5. Il Comune provvede alla liquidazione delle somme necessarie alla copertura dei costi dei servizi, nei limiti del budget preventivamente determinato;
eventuali scostamenti dal budget concordato devono essere evidenziati in via preventiva dall'Azienda ed autorizzati dal Comune.
Articolo 17
Revisione del contratto di servizio - Conferimento di beni.
1. Eventuali variazioni apportate in qualunque mo- mento ai corrispettivi tariffari dei singoli servizi determineranno l'adeguamento del contenuto di cui all’art. 16 del presente contratto.
2. Ogni anno sarà prerogativa dell’Azienda, previa deliberazione della Giunta Comunale, stabilire quali e quante strutture attivare per un corretto svolgimento del Servizio.
3. Sono da conferirsi all’Azienda in comodato d’uso a titolo gratuito il piano primo della “Cascina Carnavala” in Spinetta Marengo, i locali sedi dei musei e delle attività dedicate ai giovani affidati in gestione, della mediazione interculturale, dei locali sedi delle attività svolte presso la struttura della Biblioteca Civica, nonché dei locali di proprietà comunale sedi dei possibili ed eventuali sportelli decentrati da dedicarsi al prestito libri; per quanto concerne i beni mobili, i contraenti fanno rinvio a un successivo verbale di
consegna, da redigersi in contraddittorio; sulle strutture che di anno in anno potranno avere un diverso utilizzo per ragioni di interesse pubblico la Giunta Comunale adotterà i relativi provvedimenti.
4. I beni di consumo vengono individuati ed asse- gnati con successivo verbale di consegna.
5. Eventuali errori o inesattezze nella loro indi- viduazione ovvero nei dati ad essi riferiti potranno essere fatti rilevare da entrambe le parti entro sessanta giorni dalla data di consegna.
Articolo 18
Realizzazione nuove opere, manutenzione ordinaria di beni ed impianti.
1. L’Azienda si impegna ad effettuare gli interventi di ordinaria manutenzione che si renderanno ne- cessari per il corretto svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi secondo l’evidenza pubblica.
2. Tali interventi dovranno essere autorizzati dal Comune proprietario e, se del caso, dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli strumenti urba- nistici ed edilizi vigenti.
3. Per attività di manutenzione affidate all’Azienda si intende la manutenzione ordinaria, comprensiva degli interventi atti a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di conserva- zione, decoro, efficienza e funzionalità.
Articolo 19
Responsabilità e coperture assicurative.
1. Qualora dall’esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall’uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all’Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda è tenuta ad intervenire tempesti- vamente per il ripristino immediato ove possibile della situazione "quo ante"; in ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune e comunque entro 48 ore dal verificarsi o dalla co- noscenza dell'evento dannoso di qualunque fatto pregiudizievole si sia verificato nel corso dell'e- secuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
2. L’Azienda si obbliga a tenere indenne il Comune
da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, ri- conducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, ed a risarcire eventuali danni
che derivassero in dipendenza o conseguenza dei servizi disciplinati dal presente atto.
Articolo 20
Controllo della gestione dei servizi - Obblighi di informazione.
1. Il Comune di Alessandria si riserva il diritto di controllare che la gestione dei servizi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel progetto approvato.
2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempi- mento degli obblighi previsti dalla normativa vi- gente, l'Azienda si impegna a fornire tutte le in- formazioni dallo stesso richieste, a consentire vi- site ed ispezioni ed ogni altra operazione conosci- tiva di carattere tecnico.
3. L’Azienda si obbliga a comunicare al Comune, en- tro il mese di giugno di ogni anno:
- i dati relativi all'esercizio precedente concer- nenti il livello di servizio offerto, misurato at- traverso idonei indicatori di prestazione, preven- tivamente concordati;
- i dati tipici della gestione, relativi all'eser-
cizio precedente, con particolare riferimento a ti- tolo esemplificativo e non esaustivo a:
a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;
b) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;
c) una relazione nella quale siano descritti e do- cumentati i dati relativi agli investimenti, ai servizi ed ai tempi di realizzazione degli stessi.
4. L’Azienda nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 3 provvede a relazionare circa l'andamento dei costi e dei ri- cavi della gestione; detta relazione è funzionale alla verifica ed al controllo dell'andamento della spesa e all'adeguamento progressivo della program- mazione degli interventi.
5. Gli obblighi di comunicazione, informazione, re- lazione e rendicontazione previsti dal presente contratto sono adempiuti dall'Azienda mediante for- male comunicazione, anche telematica (ove possibi- le), al Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative e Culturali e per conoscenza al Sindaco.
6. Sono fatte salve le diverse formalità di comuni- cazione previste specificamente dal presente con-
tratto o dalle norme nazionali di settore. Articolo 21
Risoluzione del contratto.
1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi del- l'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella ge- stione dei servizi e nella realizzazione degli in- terventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il rego- lare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti inte- grativi;
b) per gravi e/o reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto (con particolare riferimento all'art. 11, comma 3) imputabili al- l'Azienda, ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 1256 del codice civile;
c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.
Articolo 22
1. Per quanto non espressamente previsto nel pre- sente contratto si rinvia alle norme di diritto in-
terno e comunitario vigenti in materia. Articolo 23
Spese contrattuali e di registrazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula- zione e registrazione della presente e i diritti di segreteria sono a carico totale del Comune di Ales- sandria.
La presente stesa in carta libera ai sensi dell’art.
16 della Tabella, Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, viene redatta in tre originali, di cui il primo sarà conservato negli atti del Comune di Alessandria, il secondo verrà rimesso all'Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme” e il terzo verrà rimesso all’Ufficio del Registro competente per le relative formalità in tempo utile.
Si approva specificamente l'art. 19 (Responsabilità e coperture assicurative)