COMUNE DI SAGAMA
COMUNE DI SAGAMA
Provincia di Oristano
COMUNE DI SAGAMA
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COMUNE DI SAGAMA
Provincia di Oristano
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Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx , 00 – 00000 SAGAMA tel 0000 00000 fax 0000 00000
SERVIZIO TECNICO
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER DUE ANNI SCOLASTICI 2017/2018 e 2018/2019
Z271F752F8
C.I.G.
Art. 1)- OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto il trasporto di n° 13 alunni, oltre l’accompagnatore, che sarà individuato e selezionato dalla ditta appaltatrice, dal Comune di Sagama alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Scano di Montiferro, per tutti giorni di attività didattica previsti nel calendario scolastico (n° 6 gg. di lezione), ivi compresi gli eventuali giorni per gli esami finali nonché il trasporto degli alunni per effettuare attività collaterali (attività scolastica ed extrascolastica programmate dalla scuola o a cui la scuola intende partecipare, laboratori vari, viaggi di istruzione) per un massimo di 500 Km.
Il percorso medio giornaliero è così stabilito:
Percorso di andata
Sagama – Scano di Montiferro : Km 7,00 circa Percorso di rientro
Scano di Montiferro –Sagama: Km 7,00 circa
Eventuale adozione di percorsi alternativi scelti dalla ditta dovranno essere comunicati a questa amministrazione e nulla sarà dovuto in più alla ditta.
La ditta, qualora se né presenti la necessità, dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap. Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.
L'appalto avrà la durata di due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con decorrenza presumibilmente dal 11/9/2017 al 25/06/2019 (con possibili variazioni sulla base del calendario scolastico emanato dalle competenti autorità).
Art. 3)- PERCORSI DI LINEA E FERMATE.
Il trasporto verrà effettuato, in via generale, per accompagnare gli alunni da n° 1 punti di raccolta (Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx – piazza slargo municipio alla sedi scolastiche della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sita in Scano Montiferro in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Tali percorsi possono subire modifiche in dipendenza di giustificati motivi dell’utenza o del Comune. In tal caso sarà cura del Responsabile del Servizio comunicare preventivamente le modifiche all’appaltatore. In ogni caso l'appaltatore dovrà assicurare il recapito, a prescindere da qualsiasi impedimento.
L'orario di servizio del trasporto sarà quello indicato dall'Amministrazione e, comunque, in concomitanza e dipendenza dell'orario scolastico, in modo da garantire la presenza degli alunni per 6 giorni la settimana presso i plessi scolastici in orario antimeridiano entro le ore 8.15, e rientro con partenza non oltre cinque minuti oltre il termine delle lezioni.
Nella prestazione ordinaria del servizio sono compresi anche gli eventuali rientri pomeridiani il cui orario sarà successivamente definito dalle autorità scolastiche e comunicato alla ditta aggiudicataria.
Il servizio dovrà essere garantito esclusivamente negli orari definiti nel calendario scolastico indicato dalla autorità scolastica, in occasione di assemblee sindacali e scioperi, o altre variazioni di orario comunicate dalla scuola, che prevedono orari di ingresso ed uscita differenziati per le diverse classi dovrà essere garantito il servizio oppure usufruire del servizio di trasporto nel rispetto degli orari stabiliti.
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, la ditta affidataria si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio.
Art. 5) SERVIZI OPZIONALI ED AGGIUNTIVI
Per i servizi occasionali, opzionali ed aggiuntivi non disciplinati nell'art. 1 (eccedenti il monte chilometrico di 500 Km) l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, alle stese condizioni contrattuali, ulteriori servizi, richiesti dalla Direzione Scolastica al Comune, di trasporto degli alunni per visite didattiche, escursioni e partecipazioni ad attività sportive, culturali, etc…. Per i servizi occasionali, le date e gli orari e corrispettivo saranno stabiliti di volta in volta. Per l’effettuazione dei suddetti viaggi è previsto un preavviso non inferiore alle 24 ore.
Il canone d'appalto a base di gara è stabilito in € 15.000,00 annue, esclusa IVA al 10 %, per il servizio di trasporto(per circa 250 viaggi all’anno) . Per la durata di tutto del servizio, di due anni scolastici, l’importo complessivo dell’appalto è € 30.000,00 esclusa IVA al 10 %.
Il costo di ciascun viaggio (A/R) è convenzionalmente determinato tenendo conto del costo annuale dell’appalto diviso per il numero complessivo dei viaggi stimati da percorrere in un anno scolastico (circa 250), ed a fini contrattuale si ottiene dividendo in dieci rate l'importo dedotto in fase di aggiudicazione, con l'applicazione del ribasso effettuato. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro trenta giorni dal ricevimento della fattura all’ufficio protocollo corredata della scheda mensile del servizio di trasporto relativa ai viaggi effettuati e comunque dopo l'acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti.
L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste al''art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n° 270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione.
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Lavori Pubblici.
Con tale compenso l'appaltatore si intende remunerato da qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio in esame, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall’autorità comunale si procederà alla segnalazione agli enti competenti. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Per l’attuazione del servizio il Comune di Sagama, ai sensi degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile, cede all’appaltatore in temporaneo comodato, sino alla scadenza contrattuale, n.1 miniscuolabus marca DUCATO FIAT S.p.a. Modello 290SM7 telaio XXX00000000000000 - targato NU237470 - posti 16+1+1 - Anno di immatricolazione 11.04.1994. Al fine di provvedere alla concessione suddetta verrà redatto, in contraddittorio tra il Comune e l’appaltatore, verbale di consistenza del mezzo con l’indicazione dello stato di conservazione dello stesso. Il mezzo dovrà essere utilizzato nel suo normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza e idoneità. Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale la Ditta è tenuta alla corretta custodia dello scuolabus ed alla sua continua manutenzione, la stessa dovrà essere documentata mediante presentazione delle fatture da parte della ditta appaltatrice. Per tutto il tempo in cui lo scuolabus non sarà in servizio e nel periodo di sospensione delle attività didattiche, il mezzo dovrà essere mantenuto in un apposito ed idoneo deposito al coperto. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di far ispezionare, in ogni momento, da personale di propria fiducia, lo scuolabus consegnato al soggetto appaltatore, per verificarne l’efficienza e lo stato d’uso, nonché la corretta manutenzione ed il rispetto delle clausole contrattuali. Alla scadenza contrattuale la Ditta appaltatrice dovrà restituire al Comune lo scuolabus nello stato di piena efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso fattone nel tempo di durata del contratto. La verifica verrà effettuata mediante redazione di un verbale in contradditorio.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire in ogni momento mezzi sostituitivi in proprietà o in disponibilità giuridica della ditta stessa, idoneo al servizio da espletare, in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti
dalla normativa vigente, privo di vizi o difetti di funzionamento, regolarmente collaudato ed omologato per il servizio stesso, in possesso dei requisito di idoneità alla circolazione, in regola con le revisioni.
Il suddetto veicolo deve essere, essere rispondente al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico. Deve avere una capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire, all'interno del veicolo destinato al servizio deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione Deve altresì essere tenuto in perfetto stato di pulizia interna ed esterna.
La ditta appaltatrice deve espletare il servizio con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente. I conducenti incaricati dalla ditta devono essere in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P. D) e della “CQC” (carta di qualificazione del conducente) rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà inviare a questo Ente l'elenco dettagliato del personale che dovrà essere impegnato nell'esecuzione del servizio in possesso dei titoli e requisiti richiesti e la specificazione della tipologia contrattuale che sarà applicata al lavoratore.
Prima dell’inizio del servizio la ditta dovrà comunicare al Comune:
-le generalità dell’autista e dell’accompagnatore trasmettere copia delle relative patenti e abilitazioni e documenti di identità.
-la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antifortunistici e dei contratti di lavoro individuali stipulati ( con la specificazione del numero di posizione INAIL E INPS relativi al servizio e necessari alla verifica del DURC) .
Il Comune si riserva la facoltà di valutare il servizio prestato dall’operatore e di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. Ogni variazione dovrà essere comunicato all'ente anticipatamente e tempestivamente, in casi imprevedibili la comunicazione dovrà essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell'evento. La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all’Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E’ fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l’autista e/o l’accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori. L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio. In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo abilitato al servizio.
Art. 9) COMPITI DELL'AUTISTA E DELL’ACCOMPAGNATORE
Il personale adibito è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti degli studenti e in particolare dovrà adottare le dovute cautele durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, avvio dell’automezzo, necessaria a garantire la sicurezza dei viaggiatori. Il conducente dovrà usare prudenza e diligenza nella condotta di guida, è sarà responsabile di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale degli utenti trasportati che lui stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto nonché durante la fase di salita e discesa.
L’autista e l’accompagnatore non potranno in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d’ingresso non risulti ancora aperto. L’obbligo di vigilanza del personale termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica. Inoltre l’autista e l’accompagnatore deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. L’aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all’Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati, nonché ogni comportamento non corretto rilevato L’Impresa si impegna, altresì, di multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune, tenendo salvi i provvedimenti eventualmente stabiliti dalla Legge.
Art. 10) OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L’amministrazione potrà pretendere, oltre la sanzione prevista dall’art. 16 del presente capitolato, la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
Le segnalazioni e le richieste dell’amministrazione in questo senso saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria e vi dovrà dare immediata esecuzione, pena la risoluzione del contratto.
Salvi provvedimenti stabiliti dalla legge, i dipendenti sorpresi in stato di ubriachezza in servizio dovranno essere immediatamente sostituiti. La stessa norma si applica la personale sorpreso in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di stupefacenti.
Art. 11) - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.
Oltre quanto previsto nelle restanti parti del presente capitolato, l’appaltatore ha l’obbligo di:
1) prestare il servizio nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto previsto dal calendario scolastico e dalle eventuali turnazioni predisposte dai competenti organi;
2) assumere a proprio carico gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del mezzo, lubrificazione, carburante e ogni altro materiale di consumo dandone documentata dimostrazione alla cessazione del servizio. Il materiale di consumo a carico dell’appaltatore consiste genericamente in: sostituzione e riparazione gomme, carburante, cambio olio, cambio filtri, lavaggio, ingrassaggio e graffittaggio, revisione estintori;
3) utilizzare lo scuolabus comunale in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza e pulizia, così da poterli restituire, alla fine della gestione, in perfetto stato di conservazione;
4) utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio e cioè un autista in possesso delle debite abilitazioni professionali e munito di tesserino di riconoscimento;
5) comunicare al Comune qualunque fatto che possa arrecare pregiudizio al regolare espletamento del servizio;
6) stipulare con il Comune apposito contratto entro il termine stabilito dall’ufficio contratti.
7) durante il periodo della vigenza contrattuale il soggetto appaltatore è tenuto alla corretta custodia dello scuolabus in apposito ed idoneo deposito, al coperto, per tutto il tempo in cui non è in servizio.
8)assumere a proprio carico le spese di lavaggio interno ed esterno, da effettuarsi almeno ogni due mesi per garantire una perfetta pulizia ed igiene del mezzo, fatte salve differenti necessità riscontrate dall’ufficio comunale competente.
9)rispettare tutte le norme e le prescrizioni in materia di trasporto di persone e di circolazione stradale.
10)assumere a proprio carico le spese di disinfezione interna del mezzo da effettuarsi almeno due volte all’anno (salvo il caso di diverse necessità).
Sono a carico dell’appaltatore:
- le spese per la revisione del mezzo previsto annualmente per legge;
- le spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
-sostituzione a proprie spese del mezzo comunale temporaneamente non efficiente con altro abilitato al trasporto scolastico;
-eventuali sanzioni ed infrazioni alle norme del codice della strada ed eventuali danneggiamenti per incuria, colpa o dolo;
- tutte le spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio. La ditta ha l'obbligo inoltre di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso a persone estranee al servizio.
Art. 12) ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune i seguenti oneri:
· manutenzione straordinaria, assicurazione, tassa di proprietà. Art. 13)- RISPETTO CLAUSOLE CONTRATTUALI.
L'appaltatore dovrà assicurare il servizio in ogni circostanza, fatta eccezione esclusivamente degli eventi calamitosi o per causa di forza maggiore.
Art. 14) - CAUZIONE DEFINITIVA.
A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà versare una cauzione pari al 10 % dell’importo aggiudicato (compreso IVA), mediante polizza fidejussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per
fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del trasporto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dal canone d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 15)- OBBLIGHI ASSICURATIVI.
Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale di € 50,00 (eurocinquanta/00), con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della Determinazione del responsabile del servizio.
In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia, oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del responsabile del servizio. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Ente, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva di far eseguire da terzi il mancato, incompleto o trascurato servizio, con spese a carico dell'appaltatore ed applicazione delle seguenti sanzioni:
-Ritardo nell'effettuazione della corsa dovuto a cause imputabili all'appaltatore:€ 150,00
- Mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili all'appaltatore (è considerata causa imputabile all'appaltatore anche lo sciopero del personale) : € 200,00
- Partenza anticipata del mezzo che determini il mancato trasporto di uno o più alunni: € 150,00
-Inidoneità del mezzo di trasporto: € 500,00
-Inadeguata igiene, interna e/o esterna, del mezzo di trasporto: € 250,00
- Guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini allontanamento del conducente dal servizio: € 2.000,00
- Comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei minori e relativi genitori, del personale docente e non docente: € 500,00 Altre violazioni del capitolato o delle norme di legge: da € 250,00 a € 2.000,00 Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tal caso quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell'erogazione
del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l'eventuale maggiore spesa a carico dell'inadempiente.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.
Art. 17)- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.
L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso terzi. La ditta è tenuta alla scrupolosa osservazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari , concernenti i veicoli in servizio e la circolazione stradale. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell’utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del servizio e delle attività, il soggetto aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione degli operatori con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di sette giorni.
Art. 18) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Quest'ultimo ha il compito di coordinare, dirigere, controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Dopo che il contratto è divenuto efficace, si procederà a dare avvio all'esecuzione della prestazione. Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere, l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. A seguito dell'ultimazione delle prestazioni comunicate dall'esecutore del contratto, il direttore dell'esecuzione effettuai i necessari accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore. A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, entro 20 giorni, il direttore dell'esecuzione, attraverso accertamenti e riscontri che ritiene necessari, procederà alla verifica della conformità della prestazione eseguita a quella pattuita, al fine di accertarne:
.la regolare esecuzione , rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore;
.la corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto.
E' fatta salva la possibilità di effettuare dei controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
In corso di esecuzione, e tenuto conto della natura e del contenuto della prestazione (periodica ma non sistematica e soggetta a variazioni di orario ed attività specifiche), resta ferma la facoltà della stazione
appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire; delle verifiche di conformità, anche in corso di esecuzione, dovrà essere redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi si provvederà d'ufficio a dedurre la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione
Art) 19 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D.lgs 50/16.
Art) 20 FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sull'efficienza e l'efficacia della gestione. Il Comune si riserva di rescindere il contratto d’appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.
L’Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.
Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell’ufficio di servizio sociale potranno essere effettuate anche in presenza degli affidatari, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, nell'esecuzione del servizio, dovuti a negligenza o colpa dell'appaltatore, restando a suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società assicuratrici.
Per qualsiasi controversia che insorgesse nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la definizione avrà logo secondo le norme degli artt. 56 -57-58 -59 del Capitolato d'oneri generali, approvato con D.M. del 28/10/1985.
Art. 23)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
In caso di inadempienza, ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.
Art. 23)- DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza preventivo consenso scritto dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'appaltatore medesimo.
Art. 24)-SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.
La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali obbligatorie dovute ai sensi di legge e a quelle previste dal presente capitolato. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna inclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente l’esecuzione del servizio. L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente Capitolato, oltre la decadenza dell’affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare l’appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale. Il medesimo assume, a suo completo carico tutte le imposte, tasse, oneri assicurativi e previdenziali, derivanti dall'appalto, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivantegli nei confronti del Comune.
Art. 25)- COSTITUZIONE IN MORA.
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
Art. 26)- DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA
Si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente capitolato quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.
Art. 27) OBBLIGHI TRACCIABILITA'
Ai sensi del'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in xxx xxxxxxxxx , xxxxx restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, e salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con latri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'impresa è obbligata a comunicare al Comune, ai sensi del comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma entro sette gironi dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' onere altresì della ditta comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Le transazioni eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art 28) TUTELA DEI DATI PERSONALI
L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del Dlg.vo 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’ufficio amministrativo del Comune di Sagama.
Art. 29) DOMICILIO DELL'APPALTATORE.
Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Sagama, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n° 46. Tutte le comunicazioni e notificazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.
Il Responsabile del Servizio Geom. Xxxxxxxxx Xxxxx