Set Informativo
Online, da 150 anni
Set Informativo
Edizione Marzo 2021
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
Zurich Connect Auto
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 03.2021
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 03.2021
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori- Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 03.2021
• Informativa privacy - edizione 07.2019
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi (Autovetture e Autotassametri)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Online, da 150 anni
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Contratto di Assicurazione Autovetture che opera con il marchio Zurich Connect
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
Zurich Connect Auto prevede un Modulo base“responsabilità civile verso terzi” con le seguenti garanzie:
RC Auto obbligatoria: la Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione.
Veicoli adibiti a scuola guida: la Compagnia assicura la responsabilità civile dell’istruttore in qualità di conducente.
Responsabilità civile dei trasportati: la Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione
Responsabilità civile per fatto illecito di figli minori: la Compagnia assicura il proprietario o soggetto equiparato contro i rischi della responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all’insaputa dell’assicurato.
Responsabilità civile dell’assicurato per incendio del veicolo in aree private: la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento per i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente: la Compagnia assicura la responsabilità civile di contraente, proprietario o soggetto equiparato e conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo assicurato a indumenti o oggetti personali dei terzi traspostati.
Carico e scarico: la Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e del proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo assicurato e viceversa.
Autovetture per la guida o il trasporto di persone disabili: la Compagnia copre i danni involontariamente cagionati alle persone disabili o a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili stesse.
Vi sono inoltre altri 8 Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile.
Modulo furto e incendio (opzionale)
Modulo cristalli e perdite pecuniarie (opzionale) Modulo Kasko (opzionale)
Modulo eventi naturali e socio politici (opzionale) Xxxxxx patente (opzionale)
Modulo tutela legale (opzionale) Modulo assistenza (opzionale)
Modulo Infortuni del conducente (opzionale)
Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Che cosa non è assicurato?
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario e soggetti equiparati del veicolo (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di veicolo concesso in leasing), per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi:
i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
i danni derivanti durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate all’interno o all’esterno degli autodromi;
i danni causati nelle aree aeroportuali;
i danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato dalla legge;
i danni causati da urto con animali selvatici.
Zurich Connect Auto.DIP - ed. 03.2021
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Ultimo aggiornamento: marzo 2021
Dove vale la copertura?
In riferimento al modulo “Responsabilità civile verso terzi”:
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Andorra.
L’assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione.
L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
In riferimento al modulo “Tutela legale”:
L’assicurazione opera, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
In riferimento al modulo “Assistenza”:
L’assicurazione, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale nel Territorio italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia X.X.Xxxx per il veicolo.
Per tutti gli altri moduli:
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione del contratto il contraente e/o l’assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.
Il contraente e/o l’assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, acomunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale del premio comporta l’applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata nel caso di pagamento del premio in un’unica soluzione senza frazionamento e una maggiorazione dell’8% del premio annuo a titolo di diritti amministrativi. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. E’ possibile pagare il premio tramite carta di credito, bonifico on line MyBank, presso punti SisalPay o Lottomatica, Apple Pay, bonifico bancario e bollettino di contro corrente postale. Il premio è comprensivo di imposte e oneri parafiscali.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalla data indicata nel modulo di polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
La copertura finisce alla scadenza indicata nel modulo di polizza La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RC Auto fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia. Le garanzie diverse dalla garanzia RC Auto sono efficaci fino alle ore 24.00 della data di scadenza. In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga la seconda rata di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione (una volta nell’arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve:
- inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, tramite apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
- far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso.
Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e oneri parafiscali.
Zurich Connect Auto.DIP - ed. 03.2021
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Ultimo aggiornamento: marzo 2021
Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia che opera con il marchio Zurich Connect
Contratto di Assicurazione Autovetture
Ultimo Aggiornamento: marzo 2021
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata. Online, da 150 anni
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società: Zurich Insurance Company Ltd, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE- 105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 – Patrimonio netto di 741,5 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 449,5 milioni di euro e riserve patrimoniali per 292 milioni di euro.
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx – Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
MODULO “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI” | |
Massimali | Gli importi minimi di legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. E’ possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Tipo di guida | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • GUIDA LIBERA - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Xxxxx. • GUIDA ESPERTA - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia. • Guida ESCLUSIVA - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del sinistro si trova alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Estensione opzionale Scatola nera | La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl, che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assuntivi e statistici. Fintanto che questa estensione opzionale è attiva, il contraente avrà diritto ad una riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Tutela rivalsa in caso di ebbrezza | Quando il conducente del veicolo è in stato di ebbrezza, la Compagnia, solo per il primo sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo e del proprietario o soggetto equiparato. La copertura opera solo se il tasso alcolemico rilevato dal conducente è inferiore al limite minimo stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l. La Compagnia limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro. |
Zurich Connect Auto.DPA - ed. 03.2021
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Ultimo aggiornamento: marzo 2021
Bonus Protetto | Esclude ogni penalizzazione di premio RC conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di osservazione del contratto. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. | |
Modulo FURTO E INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi, gli accessori di serie e gli accessori non di serie, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori di serie egli accessori non di serie. Sono comunque sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo le seguenti estensioni: • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; • caduta corpi orbitanti. Il massimale per accessori non di serie è il 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di 5.000,00 Euro per sinistro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La sola garanzia “Furto” prevede le seguenti percentuali di scoperto a scelta dell’assicurato: • Scoperto del 10% con minimo di 150,00 Euro; • Scoperto del 15% con minimo di 250,00 Euro; • Scoperto del 15% con minimo di 500,00 Euro. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto, se presenti, verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il minimo di scoperto non può essere comunque inferiore di 150,00 Euro. Esclusioni La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Per semplici bruciature non seguite da Incendio; g) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; h) Per danni da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al veicolo, a meno che non si tratti di accessori di serie o accessori non di serie, che sono coperti; i) Per furto del veicolo, accessori di serie o accessori non di serie, se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; j) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati dalla garanzia, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato; k) Furto se il veicolo non è chiuso; l) In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che l’assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi. |
Zurich Connect Auto.DPA - ed. 03.2021
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Modulo CRISTALLI E PERDITE PECUNIARIE (opzionale) | |
Garanzie di base | • Cristalli: danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. • Perdite pecuniarie: le spese derivanti da autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, spese per ripristino box di proprietà, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime di incidente stradale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Cristalli: per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari al 10% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di 600,00 Euro. Si applica inoltre una franchigia di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’assicurato provveda al ripristino del danno rivolgendosi ai riparatori convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive. Perdite Pecuniarie: le garanzie “Autorimessaggio e trasporto”, “Spese per sottrazione o smarrimento chiavi”, “spese di immatricolazione”, “spese ripristino box di proprietà” e “Bagaglio” prevedono un massimale di 250,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia “Danni causati dal trasporto di vittime della strada” prevede un massimale di 500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Esclusioni della garanzia Xxxxxxxxx La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; g) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; h) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici; i) Per i danni coperti dal Modulo Kasko; j) Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. Esclusioni della garanzia Xxxxxxx pecuniarie La garanzia non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita. Sono esclusi dalla garanzia “bagaglio” i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. |
Xxxxxx XXXXX (opzionale) | |
Garanzie di base | • Blukasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, durante la circolazione su aree pubbliche e private. • Kasko completa: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. |
Zurich Connect Auto.DPA - ed. 03.2021
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | Blukasko: prevede un massimale di 3.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia verrà ridotta del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Kasko completa: concessa solamente se già presente nel contratto precedente e fino al compimento del sesto anno di vita del veicolo, oppure entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e prevede: • Scoperto del 10%, con minimo di 500,00 Euro per veicoli inferiore a 150 kw. • Scoperto del 10%, con minimo di 1000,00 Euro per veicoli pari o superiore a 150 kw. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Esclusioni delle garanzie Xxxxxxxx e Kasko completa: Le garanzie non sono operanti: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo se previsto dal contratto; g) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; h) Se sono state violate le previsioni contrattuali su Guida esperta o Guida esclusiva; i) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; j) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; k) Per i danni da operazioni di carico e scarico; l) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; m) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio; n) Per i danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada; o) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili; p) Se il conducente, al momento del sinistro: i. Guidava in stato di ebbrezza; o ii. Guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; o iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. |
Modulo EVENTI NATURALI E SOCIO POLITICI (opzionale) | |
Garanzie di base | “Eventi Naturali” danni materiali e diretti subiti anche quando il veicolo (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) non si trova in circolazione, a seguito di: a) trombe d’aria, b) uragani, c) alluvioni, d) inondazioni, e) grandine, f) slavine, g) caduta anche accidentale della neve, h) tempeste di vento, i) cicloni, j) tifoni, k) frane o smottamento di terreno, l) caduta di meteoriti, a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici. |
“Eventi Sociopolitici” | |
danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. |
Zurich Connect Auto.DPA - ed. 03.2021
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Limitazioni, esclusioni e rivalse | Le garanzie sono prestate nella forma valore intero (copertura del valore commerciale del veicolo), con uno scoperto del 10%, con un minimo di scoperto di 500,00 Euro. La percentuale di scoperto ed il minimo di scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. • Eventi naturali: in caso di urto con animali selvatici si applica un massimale di 3.000,00 Euro e la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico. Sugli accessori non di serie, si applica un massimale pari al 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00. Restano espressamente esclusi: i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua; i danni non causati da uno degli eventi naturali indicati nelle garanzie di base “Eventi Naturali”, anche se provocati da oggetti trasportati dal vento. • Eventi socio politici: E’ possibile acquistare la garanzia “Eventi Socio Politici” solamente se già presente nel contratto precedente e fino al compimento del sesto anno di vita del veicolo, oppure entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Sugli accessori non di serie si applica un massimale pari al 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di Euro 5.000,00. Sono esclusi i danni astrattamente coperti dalla garanzia Kasko completa Esclusioni delle garanzie Eventi Naturali ed Eventi Sociopolitici: Le garanzie non sono operanti: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno (se è stata acquistata la garanzia “Eventi Naturali,” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia); d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (se è stata acquistata la garanzia “Eventi Socio Politici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia); e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita. |
Modulo PATENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Rimborso spese in caso di perdita punti della patente a causa di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla data di decorrenza della copertura. Diaria in caso di ritiro e sospensione temporanei della patente di guida, a seguito di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della polizza che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone e in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’assicurato venga prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Massimale di 500,00 Euro, per partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato da autoscuola o da altri soggetti autorizzati per recuperare i punti perduti. Massimale di 1.000,00 Euro, per sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, resosi necessario per perdita totale del punteggio inizi. Massimale della diaria a scelta del contraente tra 50,00 o di 100,00 Euro, per una durata massima di 90 giorni dalla data di effettiva sospensione della patente per sinistro. Esclusioni: La garanzia non è operante: a) Se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo; b) Se l’assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi previsti in patente; c) Se la patente viene sospesa per fatti dolosi compiuti dall’assicurato; d) Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione; e) Se l’assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; f) Se al momento dell’evento il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge; g) Se l’assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della Strada (questa esclusione è valida solo per la diaria in caso di sospensione provvisoria della patente); h) Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; i) Se nei confronti dell’assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che questo sia stato dichiarato alla Compagnia; j) Se l’assicurato non ricorre tempestivamente contro il provvedimento di sospensione della patente. |
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TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela degli interessi dell’assicurato se, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: a) Subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto Illecito di terzi; b) È sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la garanzia è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l; c) Deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone; d) Xxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00; f) È sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo la Compagnia richiederà all’assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate; g) Xxxx presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale: I. Quando la Sanzione amministrativa è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione di responsabilità; II. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, la garanzia è operante solo se la sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00; esistono i presupposti per presentare il ricorso; con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo. Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso pari a 20.000 Euro; non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all’estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: - Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete - Limite massimo di 1.000,00 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento - Limite massimo di 20.000,00 Euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: La garanzia è esclusa per: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) per fatti dolosi dell’assicurato; c) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia d) se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente e) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; f) se il conducente: • è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o • è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o • gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o • nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso). In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del reato per qualsiasi causa; g) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C Auto; h) se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto. |
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ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Per la Forma “Classic” le prestazioni garantite sono: - Officina Mobile (Depannage) - Estensione Officina Mobile (Depannage) - Soccorso stradale - Estensione Soccorso stradale - Spese di rimessaggio - Recupero del veicolo fuori strada - Invio pezzi di ricambio - Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) - Spese di albergo - Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) Per la Forma “Top” le prestazioni garantite sono tutte quelle comprese nella Forma “Classic” ed inoltre: - Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia) - Invio di un’autoambulanza (Garanzia operante solo in Italia) - Consulenza medica - Viaggio per il recupero del veicolo - Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio - Anticipo spese di prima necessità - Viaggio di un familiare - Rientro sanitario - Rientro con un familiare - Accompagnamento minori - Rientro salma - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) - Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) - Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano) - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere - Richiesta documenti in caso di furto totale - Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti e massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: 1. Nessuna prestazione assistenza è dovuta se l’assicurato non si è rivolto alla struttura organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa; 2. Nessuna prestazione assistenza è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da o avvenuti durante: a) Stato di guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo di massa; b) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie; c) Dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia; f) nei Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. 3. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso; 4. La durata massima della garanzia per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del periodo di assicurazione è di 60 giorni; 5. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; 6. danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile |
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INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | • Infortuni al conducente che guida il veicolo col consenso del proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti: durante la circolazione del veicolo, mentre il conducente sale o scende dal veicolo e quando il conducente effettua operazioni attorno al veicolo (ad esempio riparazioni). • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. • Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta ai beneficiari o agli eredi se, in conseguenza dell’infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell’assicurato. • Caso di invalidità permanente: la Compagnia paga un indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta se, in conseguenza dell’infortunio ed entro due anni dallo stesso, si verifica l’invalidità permanente. • Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici ed altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, la Compagnia paga l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene considerato. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Caso di invalidità permanente: la franchigia per il caso di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità: a) Invalidità permanente inferiore al 3%: non viene corrisposto alcun indennizzo; b) Invalidità permanente pari o superiore al 3% ma inferiore al 25%: l’indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 3%; c) Invalidità permanente pari o superiore al 25%: l’indennizzo viene pagato integralmente. Esclusioni: La copertura non è operante: a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi; b) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge; c) Per infortuni dovuti a stato di ubriachezza o sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; d) Per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; e) Per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; f) Per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); g) Per infarti ed ernie di qualsiasi tipo; h) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; i) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; j) Per le persone che usano il veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato; k) Per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata; l) Per le persone aventi più di 80 anni di età. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
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Ci sono limiti di copertura? | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C Auto), ulteriori casi di limitazioni: a) Se il conducente non è abilitato alla guida; b) Nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo; tuttavia, se a fianco dell’allievo vi è un istruttore abilitato ai sensi di legge la garanzia opera; c) Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione; d) Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se i. Il veicolo non è guidato dal proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; o ii. Il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza; e) In caso di dolo del conducente; f) Se il conducente, al momento del Sinistro, i. Guidava in stato di ebbrezza, o ii. Guidava sotto l’influenza di sostanza stupefacenti; o iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, la Compagnia ha diritto a rivalersi sull’assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. Relativamente alla garanzia Assistenza: non sono rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i pezzi di ricambio, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l’intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente e l’assicurato devono denunciare il sinistro alla Compagnia tramite l’apposito form nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, oppure chiamando il numero 00.00.000.000. Se la denuncia viene fatta telefonicamente, il contraente o l’assicurato devono dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dalla chiamata, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000. Per la garanzia Furto e Incendio: in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo, furto, o rapina, o in caso di eventi socio politici, il contraente o l’assicurato devono denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l’entità approssimativa del danno. Per la garanzia Infortuni del conducente l’assicurato o il beneficiario devono denunciare il sinistro per iscritto alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se il contratto è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall’infortunio o da quando l’assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Se l’infortunio ha causato la morte dell’assicurato, anche se avvenuta durante il periodo di cura, il contraente deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alla Compagnia o secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” quando il contraente o l’assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell’evento e: • vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili • è avvenuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano • sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’invalidità permanente fino al 9%). Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: xxx.xxxxxx.xx. Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto in Italia con veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’Ufficio Centrale Italiano, UCI, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. x00.00.00.00.00. Per maggiori informazioni: xxx.xxxxx.xx. Nel caso in cui l’incidente sia avvenuto all’Estero, in uno dei paesi indicati sulla carta verde e tra cittadini dell’unione Europea, bisogna rivolgersi al Centro di Informazione Italiano, presso CONSAP S.p.A., Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx - xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx, ai sensi della IV Direttiva. In tutti gli altri casi il danneggiato deve inoltrare la richiesta risarcitoria al responsabile del sinistro ed al suo assicuratore straniero. |
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Oltre all’obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l’assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario presentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all’estero è necessario presentare la denuncia all’Autorità straniera competente e, al rientro, all’Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli: inoltrare la denuncia alla Compagnia oppure rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 • Per i sinistri delle garanzie Kasko Completa ed Eventi Socio Politici: presentare la documentazione attestante l’installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia. • Per i sinistri della garanzia Eventi naturali: presentare una dichiarazione rilasciata dall’Autorità del luogo competente oppure il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino. • Per i sinistri della garanzia Patente: inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità. • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale: darne immediata comunicazione a DAS, il quale indicherà i documenti necessari a seconda dell’evento accaduto • Per i sinistri della garanzia Assistenza: contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015- 2559791. In alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) attraverso l’invio di un fax al numero: 000-0000000 oppure una mail all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. L’assicurato deve fornire alla struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della prestazione assistenza e, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi). | |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo, il contraente o l’assicurato possono far effettuare le riparazioni presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni. In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il contraente o l’assicurato possono rivolgersi direttamente ai riparatori convenzionati Carglass, DoctorGlass o GlassDrive. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con propria responsabilità, l’assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati dalla Compagnia. In caso di Sinistro in regime di Xxxxxxxxxxxx Diretto ai sensi dell’art. 149 del C.A.P., il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. | |
Gestione da parte di altre imprese La Compagnia ha conferito a DAS S.p.A. (sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, Tel. 000.0000000, Fax 000.0000000, xxx.xxx.xx) la gestione dei sinistri della garanzia tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx - XX - numero verde 800.181515, oppure x00.000.0000000) l’incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
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Obblighi dell’impresa | La Compagnia deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose: entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se l’assicurato o il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l’assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici: la liquidazione del danno ha luogo dal 30° giorno dal ricevimento della denuncia, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla compagnia e dal contraente o dall’assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta “perizia contrattuale”). Per i Sinistri della garanzia tutela legale: DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente, o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest’ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/ assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente: la Compagnia comunica l’esito della valutazione del sinistro entro 30 giorni dall’accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni del contratto. Rimane comunque ferma la possibilità per l’assicurato di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di furto totale -del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all’Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l’eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione del contratto, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del veicolo, la Compagnia restituisce la parte di premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. In questo caso tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del premio della proposta di rinnovo. |
Sospensione | La riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione del contratto stesso. In caso di riattivazione, il premio sarà maggiorato di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato verrà detratta la rata del premio pagato e non goduto del contratto. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un veicolo di nuova proprietà. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. |
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Ultimo aggiornamento: marzo 2021
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un’automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che l’auto e l’assicurato possono subire.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 3,6%,
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Indice
A. Presentazione prodotto 10
I – Zurich Connect Auto: cos’è e come leggere il contratto 10
I.I -Simbologia adottata 10
I.II - Guida al prodotto 10
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Auto? 10
B. Oggetto 12
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 12
1.1 Coperture prestate col presente Modulo 12
1.2 Copertura principale – RC Auto Obbligatoria 12
1.2.1 Veicoli adibiti a scuola guida 12
1.2.2 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) 12
1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti) 13
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati 13
1.3.2 Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato 13
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in aree private (c.d. “ricorso terzi”) 13
1.3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente 13
1.4 Coperture aggiuntive 14
1.4.1 Carico e scarico 14
1.4.2 Rinuncia parziale alla rivalsa 14
1.4.3 Conducente privo di patente 14
1.4.4 Autovetture allestite per la guida o il trasporto di persone disabili 14
1.4.5 Conducente in stato di ebbrezza 14
1.5 Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza 15
1.6 Estensione opzionale Scatola nera 15
1.6.1 Premessa ed oggetto 15
1.6.2 Acquisto dell’estensione, rinuncia alla stessa e decadenza 15
1.6.3 Sconto 15
1.6.4 Obblighi del Contraente 15
1.6.5 Procedura di disinstallazione 16
1.6.6 Inadempimenti del Contraente 16
1.7 Bonus Protetto 16
1.8 Terzi 16
1.9 Estensione territoriale 17
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 1 di 95
1.10.1 Guida libera 17
1.10.2 Guida esperta 17
1.10.3 Guida esclusiva 17
1.10.4 Modifica della formula di guida 17
1.10.5 Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva 18
1.10.6 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva 18
1.11 Esclusioni 18
1.12 Rivalsa 19
1.13 Bonus/Malus 19
1.14 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto 19
1.14.1 Classe di merito universale al momento della stipula del contratto 19
1.15 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus” 21
1.16 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus” 21
1.17 Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti 22
1.17.1 Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo 22
1.17.2 Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida 22
1.18 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU) 23
1.18.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva 23
1.19 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI) 23
1.19.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo 24
1.19.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida 25
1.20 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio 25
1.21 Attestato di Rischio 26
1.21.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio 26
1.21.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione 26
1.21.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio 26
1.21.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria 27
1.21.5 Veicolo rubato poi ritrovato 27
1.21.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio 28
1.22 Furto totale del Veicolo 28
1.23 Riclassificazioni 29
1.23.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi 29
1.23.2 Sinistro “senza seguito” 29
1.23.3 Riapertura di un Sinistro 29
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2. Modulo Furto e Incendio 30
2.1 Garanzie principali 30
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo) 30
2.2.1 Incendio da tumulti popolari 30
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina 30
2.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate 30
2.2.4 Caduta corpi orbitanti 30
2.3 Estensione territoriale 30
2.4 Forma di garanzia e scoperti 30
2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina 30
2.5 Esclusioni 30
2.6 Recupero della refurtiva 31
3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 32
3.1 Cristalli 32
3.1.1 Oggetto della garanzia 32
3.1.2 Esclusioni 32
3.1.3 Xxxxxxxxx e Franchigia 32
3.1.4 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive 32
3.2 Perdite pecuniarie 32
3.2.1 Autorimessaggio e trasporto 32
3.2.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi 32
3.2.3 Spese di immatricolazione 33
3.2.4 Spese ripristino box di proprietà 33
3.2.5 Bagaglio 33
3.2.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada 33
3.2.7 Estensione territoriale 33
3.2.8 Esclusioni 33
4. Modulo Kasko 34
4.1 Garanzie prestate 34
4.2 Blukasko 34
4.2.1 Oggetto della garanzia Blukasko 34
4.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia 34
4.3 Kasko completa 34
4.3.1 Condizione di assicurabilità 34
4.3.2 Oggetto della garanzia Kasko completa 34
4.3.3 Forma di assicurazione e Scoperto 34
4.4 Estensione territoriale 35
4.5 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto 35
4.6 Determinazione dell’Indennizzo 35
4.7 Rinuncia al diritto di surroga 35
4.8 Colpa grave 35
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4.9 Esclusioni 35
5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 37
5.1 Garanzie prestate 37
5.2 Eventi Naturali 37
5.2.1 Vari eventi naturali 37
5.2.2 Urto con animali selvatici 37
5.2.3 Accessori di serie e Accessori non di serie 37
5.2.4 Esclusioni 37
5.3 Eventi Socio Politici 37
5.3.1 Condizione di assicurabilità 37
5.3.2 Oggetto della copertura 38
5.3.3 Accessori di serie e Accessori non di serie 38
5.4 Estensione territoriale 38
5.5 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 38
5.5.1 Riduzione dello Scoperto 38
5.5.2 Rinuncia allo Scoperto 38
5.6 Esclusioni 38
6. Modulo Patente 40
6.1 Oggetto 40
6.1.1 Rimborso spese in caso di perdita punti patente 40
6.1.2 Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente 40
6.2 Obblighi dell’Assicurato 40
6.3 Estensione territoriale 40
6.4 Esclusioni 40
7. Modulo Tutela Legale 42
7.1 Premessa 42
7.2 Oggetto 42
7.3 Prestazioni assicurate 42
7.3.1 Rimborso di spese 42
7.3.2 Procedimenti penali all’estero 43
7.3.3 Consulenza legale telefonica 43
7.4 Soggetti assicurati 43
7.5 Estensione territoriale 43
7.6 Operatività della garanzia 44
7.6.1 Decorrenza della garanzia 44
7.6.2 Data del Sinistro 44
7.7 Esclusioni e limiti di copertura 44
7.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza 45
7.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale 45
7.9.1 Contatti 45
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8. Modulo Assistenza 46
8.1 Premessa 46
8.2 Garanzie prestate 46
8.3 Oggetto 46
8.4 Officina mobile (Depannage) 47
8.5 Estensione Officina mobile (Depannage) 47
8.6 Soccorso stradale 47
8.7 Estensione Soccorso stradale 47
8.8 Spese di rimessaggio 48
8.9 Recupero del Veicolo fuori strada 48
8.10 Invio pezzi di ricambio 48
8.11 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.12 Spese di albergo 49
8.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 49
8.14 Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia) 50
8.14.1 Oggetto 50
8.14.2 Documentazione da consegnare insieme al Veicolo 50
8.14.3 Mezzi eccezionali 50
8.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia) 51
8.16 Consulenza medica 51
8.17 Viaggio per il recupero del Veicolo 51
8.17.1 Ipotesi 1 51
8.17.2 Ipotesi 2 51
8.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio 51
8.18.1 Ipotesi 1 52
8.18.2 Ipotesi 2 52
8.19 Autista a disposizione 52
8.20 Anticipo spese di prima necessità 52
8.21 Viaggio di un familiare 53
8.22 Rientro sanitario 53
8.23 Rientro con un familiare 53
8.24 Accompagnamento minori 54
8.25 Rientro salma 54
8.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.26.1 Ipotesi 1 54
8.26.2 Ipotesi 2 55
8.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 5 di 95
8.28 Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) 00
8.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere 55
8.30 Richiesta documenti in caso di furto totale 56
8.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia) 56
8.32 Soggetti assicurati 57
8.33 Estensione territoriale 57
8.34 Esclusioni 57
8.35 Istruzioni per la richiesta di assistenza 58
8.35.1 Riferimento 58
8.35.2 Contatti 58
9. Modulo Infortuni del conducente 59
9.1 Oggetto della garanzia 59
9.2 Estensioni 59
9.3 Estensione territoriale 59
9.4 Esclusioni 59
9.5 Indennizzo per il caso di invalidità permanente 60
9.5.1 Oggetto 60
9.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo 60
9.5.3 Franchigia per invalidità permanente 60
9.6 Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio 61
9.7 Indennizzo per il caso di morte 61
9.8 Spese di cura 62
9.9 Diaria per ricovero ospedaliero 62
C. Il contratto dalla A alla Z 63
10. Previsioni comuni a tutti i moduli 63
10.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 63
10.2 Aggravamento del rischio 63
10.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato . 63
10.3 Diminuzione del rischio 63
10.4 Conclusione del contratto 63
10.4.1 Preventivo e accettazione 63
10.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente 64
10.5 Premio 64
10.6 Durata del contratto e periodo di copertura 64
10.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo 64
10.6.2 Inizio della copertura 64
10.6.3 Sospensione della copertura 65
10.6.4 Termine della copertura 65
10.7 Diritto di ripensamento (recesso) 65
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 6 di 95
10.8 Recesso limitatamente alle garanzie del Modulo Patente per variazione di legge... 65 10.9 Proposta di rinnovo del contratto 65
10.10 Trasferimento di proprietà del Veicolo 66
10.10.1 Cessione del contratto di assicurazione 66
10.10.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 66
10.10.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 66
10.11 Consegna del Veicolo in conto vendita 66
10.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 66
10.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 67
10.12 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo 67
10.12.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà 67
10.12.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione 67
10.13 Furto totale del Veicolo 67
10.13.1 Risoluzione del contratto 67
10.13.2 Consegna delle chiavi 68
10.14 Cessazione del Rischio in caso di Estensione Scatola nera 68
10.15 Distruzione dei documenti di assicurazione 68
10.16 Sospensione del contratto 68
10.17 Riattivazione del contratto 68
10.18 Sostituzione del contratto 69
10.19 Altre assicurazioni 69
10.20 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento 69
10.20.1 Divieto di cessione del credito 69
10.20.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito 69
10.20.3 Delega di pagamento del credito 70
10.21 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati 70
10.22 Oneri fiscali 70
10.23 Comunicazioni 70
10.24 Modifiche al contratto 70
10.25 Arrotondamento 70
10.26 Legge applicabile 70
10.27 Foro competente 71
D. Cosa fare in caso di Sinistro 72
11. Disposizioni comuni a tutti i Moduli 72
11.1 Obblighi in caso di Sinistro 72
11.1.1 Conservazione delle tracce 72
11.1.2 Documentazione probatoria 72
11.1.3 Inadempimento 72
11.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 72
11.3 Pagamenti della Compagnia 72
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11.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 72
11.5 Franchigie e Scoperti 72
11.6 Surroga 73
12. Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi 74
12.1 Denuncia di Sinistro 74
12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 74
12.2 Risarcimento diretto 74
12.2.1 Quando si applica 74
12.2.2 Documentazione 74
12.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate 75
12.2.4 Termini per la formulazione dell’offerta 75
12.2.5 Documentazione per il pagamento 75
12.2.6 Termini per il pagamento 75
12.2.7 Gestione delle controversie 75
12.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 75
13. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie, al Modulo Kasko e al Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 76
13.1 Obblighi in caso di sinistro 76
13.1.1 Modulo Furto e Incendio 76
13.1.2 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 76
13.1.3 Modulo Kasko 76
13.1.4 Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 77
13.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo 77
13.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo 77
13.4 Degrado d’uso 77
13.5 Valore a nuovo 78
13.6 Forma di assicurazione 78
13.6.1 Valore Intero 78
13.6.2 Xxxxx Xxxxxxx Assoluto 78
13.7 Calcolo del danno 78
13.7.1 Perdita totale del Veicolo 78
13.7.2 Perdita parziale del Veicolo 79
13.7.3 Applicazione della regola proporzionale 79
13.7.4 Ulteriori voci di danno 79
13.8 Esagerazione dolosa del danno 79
13.9 Procedura per la valutazione del danno 79
13.9.1 Tempistiche 79
13.9.2 Perizia contrattuale 79
13.10 Anticipo sull’Indennizzo 80
13.11 Pagamento dell’Indennizzo 80
13.11.1 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie 80
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14. Disposizioni relative al Modulo Patente 81
14.1 Obblighi dell’Assicurato 81
14.2 Documentazione 81
14.3 Pagamento della diaria 81
14.3.1 Calcolo 81
14.3.2 Termini di pagamento 81
14.3.3 Pagamento in caso di Reato o di sanzione prevista dal Codice della Strada 81
15. Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente 82
15.1 Obblighi in caso di Sinistro 82
15.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 82
15.2 Documentazione 82
15.2.1 Documentazione probatoria 82
15.3 Procedura per la valutazione del danno 83
15.3.1 Tempistiche 83
15.3.2 Perizia contrattuale 83
15.4 Pagamento dell’Indennizzo 83
15.5 Rinuncia al diritto di surroga 83
La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi eredi o aventi diritto all’azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio. 83
16. Disposizioni relative al Modulo tutela legale 84
16.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza 84
16.2 Denuncia del Sinistro 84
16.3 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale 84
16.4 Unico Sinistro 85
16.5 Pagamento del Sinistro 85
16.6 Esonero da responsabilità 85
16.7 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione delle prestazioni 85
16.8 Recupero di somme 86
17. Disposizioni relative al Modulo assistenza 87
17.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza 87
17.2 Obblighi in caso di Sinistro 87
17.3 Informazioni da fornire 87
17.4 Documentazione da fornire 87
E. Glossario 88
F. Informativa Privacy 92
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A. Presentazione prodotto
I – Zurich Connect Auto: cos’è e come leggere il contratto
I.I -Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come in questo paragrafo.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
Riquadro esplicativo
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è Zurich Connect Auto?
Zurich Connect Auto è una soluzione assicurativa multirischio pensata per l’automobile destinata a clienti privati o imprese, proprietari o utilizzatori qualificati di un’automobile, che vogliono tutelarsi da eventuali responsabilità civili verso terzi.
Chi tiene alla sua auto sa quanto è importante proteggerla in ogni occasione, sia quando si è al volante sia quando è parcheggiata in un luogo non custodito nonché assicurare la serenità propria e dei propri passeggeri. Per una polizza davvero completa c’è la possibilità di aggiungere, oltre l’RC Auto, garanzie per la protezione del bene (es. furto e incendio), della persona (es. infortuni del conducente) e del patrimonio (es. ritiro patente) oltre che per la tutela legale e per l’assistenza.
Zurich Connect Auto offre quindi una protezione ampia e modulabile tramite 9 Moduli riportati nel seguente schema:
1. Modulo Responsabilità Civile Auto verso Terzi: è la garanzia base, obbligatoria per circolare, che ti mette al riparo dai danni causati ad altre persone in caso di incidente. E’ possibile estendere la copertura aggiungendo la rivalsa per guida in stato di ebbrezza, la Scatola Nera se proposta o il Bonus Protetto (evitando quindi un aumento della classe di “Bonus/Malus” e di premio sulla RC auto a seguito di incidente e mantenendo invariata la classe di merito Zurich Connect).
2. Modulo Furto e Incendio: assicura contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio dell'Veicolo, inclusi gli Accessori di serie e optional
3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie: assicura in caso di rottura o scheggiatura accidentale dei vetri dell’auto
4. Modulo Kasko: disponibile nella versione BluKasko (che copre dai danni subiti durante la circolazione, in seguito a collisione accidentale con altri veicoli) o Completa.
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5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici: È la garanzia che copre i danni causati all’automobile, inclusi gli Accessori di serie e optional, in caso di grandine, frana o alluvione o manifestazioni e cortei violenti.
6. Modulo Patente: a seguito di incidente molto grave, con conseguente ritiro cautelativo della patente, l’assicurazione prevede un'indennità giornaliera per tutto il periodo in cui non si potrà circolare in auto.
7. Xxxxxx Xxxxxx Legale: mette a disposizione l’assistenza degli esperti legali di DAS in caso di causa giudiziaria in seguito a un sinistro
8. Modulo Assistenza Stradale: soccorso stradale a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in collaborazione con Mapfre, nelle versioni “Classic” e “Top”: indispensabile se ti trovi in panne (per il recupero del veicolo) o se ci sono persone da soccorrere (per l’invio di un’ambulanza).
9. Modulo Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa
Le garanzie previste da ciascun Xxxxxx sono attive solo se effettivamente acquistate.
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel Territorio italiano.
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B. Oggetto
1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
Attivo sempre
Disposizioni relative alle coperture
1.1 Coperture prestate col presente Modulo
Con il presente Modulo la Compagnia fornisce:
• una copertura principale:
• (art. 1.2 “Copertura principale”)
• alcune coperture aggiuntive sempre operanti
• art. 1.3 “Coperture aggiuntive (sempre operanti)”
• art. 1.4 “Coperture aggiuntive”
• alcune coperture aggiuntive opzionali:
• art. 1.5 “Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza”
• art. 1.6 “Estensione opzionale Scatola nera”
• art. 1.7 “Bonus Protetto”
A tutte le coperture si applica il Massimale indicato nel Modulo di Polizza per questo Modulo Responsabilità Civile verso Terzi. Il Massimale viene utilizzato dapprima per la copertura principale e successivamente, per la parte non assorbita da questa, per le coperture aggiuntive.
1.2 Copertura principale – RC Auto Obbligatoria
La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l’assicurazione e si impegna pertanto a corrispondere, entro i limiti convenuti e in particolare entro il Massimale previsto nel Modulo di Polizza, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo.
Sono coperti i danni involontariamente causati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al Veicolo, ma solo se sono rispettate:
a) tutte le disposizioni normative in materia di installazione del gancio di traino e del rimorchio dei veicoli;
b) le indicazioni riportate sui documenti di circolazione.
È coperta anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private.
1.2.1 Veicoli adibiti a scuola guida
Per i veicoli adibiti a scuola guida è coperta la responsabilità civile dell’istruttore in qualità di conducente. Sono terzi l’esaminatore, l’allievo, anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo.
1.2.2 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, la Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ma le maggiori garanzie previste da questo contratto sono comunque operanti.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Se l’assicurazione per la quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.
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1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti)
1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.2 Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato
La Compagnia assicura il Proprietario o soggetto equiparato contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo se:
a) Il Veicolo è guidato da figli minori non emancipati o da persone soggette a tutela e conviventi; e
b) Il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2048, comma I, del Codice Civile del fatto illecito delle persone di cui alla lettera a).
Questa copertura opera con il Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.
1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in aree private (c.d. “ricorso terzi”)
Se il Veicolo:
a) si trova in aree private; e
b) subisce un Incendio, Esplosione o Scoppio; e
c) uno di questi eventi causa danni materiali e diretti a persone oppure ad animali e cose di terzi; e
d) il Proprietario o soggetto equiparato è civilmente responsabile dei danni causati ai terzi,
allora la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento dei danni materiali e diretti di cui sopra.
Sono comunque esclusi dalle coperture previste da questo articolo:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato o del Contraente;
c) i danni coperti ai sensi dell’art. 1.2 “Copertura principale – RC Auto Obbligatoria”. Questa copertura opera con un Massimale di 150.000,00 Euro per sinistro.
La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di:
a) beni, e
b) attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
sino alla concorrenza del 10 % del Massimale di 150.000,00 euro sopra richiamato (ossia fino a 15.000, 00 euro).
1.3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente La Compagnia assicura la responsabilità civile di:
a) Contraente, e
b) Proprietario o soggetto equiparato, e
c) conducente
per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo (purché tale Veicolo sia un autotassametro o un Veicolo dato a noleggio con conducente) a:
a) indumenti, e
b) oggetti di uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Sono esclusi i danni ai seguenti oggetti presenti sul Veicolo:
• denaro, preziosi e titoli, e
• xxxxx, valigie, colli e loro contenuti.
Sono esclusi i danni causati da Incendio, Furto o smarrimento.
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Questa copertura opera con il Massimale di 250,00 € per sinistro.
1.4 Coperture aggiuntive
1.4.1 Carico e scarico
La Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e - se persona diversa - del Proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e scarico dal Veicolo a terra.
Sono esclusi dalla copertura:
a) le operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
b) i danni alle cose trasportate o in consegna;
c) i danni alle persone trasportate sul Veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, i quali non sono considerati terzi.
1.4.2 Rinuncia parziale alla rivalsa
La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.12 “Rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato (quando lo stesso non è conducente), del Veicolo, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo, se:
• il conducente non è abilitato alla guida (cioè non è in possesso di patente di guida) a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo; oppure
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il Proprietario (o Locatario) non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Se però il Proprietario o soggetto equiparato è a conoscenza delle circostanze sopra citate, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa come previsto dall’art. 1.12 “Rivalsa”.
1.4.3 Conducente privo di patente
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente del Veicolo e del Proprietario o soggetto equiparato, solo se il conducente ha superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non è ancora in possesso di patente di guida, ed inoltre solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) La patente viene successivamente rilasciata;
b) La data di superamento dell’esame è anteriore al Sinistro;
c) Sono state rispettate le prescrizioni del documento che sarà rilasciato (ad esempio, si è guidato un Xxxxxxx che la patente successivamente rilasciata abilita a condurre; si sono usate le lenti in caso di obbligo);
d) Non pende, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Infine, la Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente del Veicolo e del Proprietario o soggetto equiparato, solo se il conducente guida con patente scaduta, ed inoltre solo se la patente viene successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
1.4.4 Autovetture allestite per la guida o il trasporto di persone disabili
Se il Veicolo è allestito o adattato per la guida o il trasporto di persone disabili, sono coperti i danni involontariamente cagionati alle persone disabili o a terzi nelle operazioni di salita e discesa delle persone disabili stesse, anche se effettuate con mezzi meccanici, come ad esempio sollevatori o rampe.
Si applica il Massimale indicato nel Modulo di Polizza per la Responsabilità Civile.
1.4.5 Conducente in stato di ebbrezza
Quando il conducente del Veicolo è in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la Compagnia,
solo per il primo Sinistro:
• limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro, nei confronti del conducente del Veicolo; e
• rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato, se non conducente del Veicolo.
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1.5 Copertura aggiuntiva opzionale – Tutela Rivalsa in caso di ebbrezza
Questa copertura è attiva solo se acquistata
Se questa copertura è stata acquistata, quando il conducente del Veicolo è in stato di ebbrezza, la Compagnia,
solo per il primo Sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nei confronti del conducente del Veicolo; e
• nei confronti del Proprietario o soggetto equiparato.
La copertura opera solo se il tasso alcolemico rilevato del conducente è inferiore al limite minimo stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l. Se il tasso alcolemico supera il limite, la Compagnia limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 Euro, nei confronti:
• del conducente del Veicolo; e
• del Proprietario o soggetto equiparato.
1.6 Estensione opzionale Scatola nera
Questa copertura è attiva se è stata richiesta dal Contraente e la Compagnia ha accettato la proposta
1.6.1 Premessa ed oggetto
La Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl (Octo) che tramite i propri servizi telematici fornirà la Scatola nera e il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi (tra i quali la gestione e liquidazione dei sinistri R.C. Auto) e statistici.
1.6.2 Acquisto dell’estensione, rinuncia alla stessa e decadenza
Il Contraente può proporre alla Compagnia di acquistare questa estensione e la Compagnia è libera di accettare la sua proposta.
Per acquistare questa estensione il Contraente deve sottoscrivere le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi di Octo, consegnate insieme al Set Informativo in caso di attivazione di questa estensione e si impegna a rispettare i termini e le condizioni ivi contenuti.
Questa estensione viene meno e cessa il diritto allo sconto se, nel corso della durata contrattuale:
• Il contratto tra il Contraente e Xxxx si risolve per qualsiasi motivo;
• Il Contraente richiede, in ogni momento, la cancellazione di questa estensione e la disinstallazione della Scatola nera. Per farlo deve seguire la procedura dell’art. 1.6.5 “Procedura di disinstallazione”.
In caso di segnalazione antifrode decadono i diritti derivanti dall’acquisto dell’estensione Scatola nera.
1.6.3 Sconto
Se e fintanto che è attiva questa Estensione opzionale Scatola nera, il Contraente avrà diritto ad una riduzione del Premio corrisposto per la Copertura principale – RC Auto Obbligatoria.
1.6.4 Obblighi del Contraente
Il Contraente deve rispettare gli obblighi previsti nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo, e in particolare deve:
a) far installare e attivare la Scatola nera presso un installatore della rete di Octo (elenco disponibile presso il sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx) entro 15 giorni dalla data di inizio di validità dell’assicurazione;
b) avvisare immediatamente il Centro Servizi di Xxxx se fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise osservare la data stabilita di installazione; in questo caso deve fissare un nuovo appuntamento e non sono ammesse ulteriori proroghe;
c) in caso di sostituzione del Veicolo o riattivazione dell’assicurazione su un nuovo Veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Scatola nera ed attivarla sul nuovo Veicolo;
d) in caso di cessazione del rischio per qualunque motivo (ad esempio per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del Veicolo all’estero) o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo per fissare un appuntamento per disinstallare la Scatola nera;
e) nel caso in cui il Centro Servizi di Octo comunichi al Contraente l’esistenza di un guasto o mancato funzionamento della Scatola nera, recarsi entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione presso un installatore per la verifica e manutenzione del sistema;
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f) in caso di disinstallazione della Scatola nera mentre l’assicurazione è in vigore, ad avvisare previamente la Compagnia; per farlo potrà contattare il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000;
g) in caso di specifica richiesta della Compagnia, lasciare effettuare una perizia preventiva del Veicolo ed accettarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia.
1.6.5 Procedura di disinstallazione
Per rinunciare all’estensione Scatola nera e disinstallare la Scatola nera, il Contraente deve svolgere i seguenti adempimenti nel preciso ordine seguente:
a) Comunicare alla Compagnia di rinunciare all’estensione Scatola nera. Per farlo deve contattare il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000;
b) Pagare un’integrazione di Premio pari allo sconto concesso;
c) Seguire le direttive di Xxxx per la disinstallazione;
d) Formalizzare le modifiche al contratto sottoscrivendo un’appendice di variazione.
1.6.6 Inadempimenti del Contraente
Se il Contraente non adempie agli obblighi dell’art. 1.6.4 “Obblighi del Contraente” e delle lettere a) e b) dell’art.
1.6.5 “Procedura di disinstallazione”, ne deriveranno le conseguenze sotto elencate:
a) Il Contraente dovrà rimborsare alla Compagnia un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’Estensione opzionale Scatola nera; tale importo è notificato dalla Compagnia tramite appendice di integrazione e il Contraente deve effettuare il pagamento dell’appendice stessa entro 2 giorni lavorativi dalla notifica;
b) Se si è verificato un Sinistro e in quel momento non risultava installata la Scatola nera oppure era inutilizzabile perché il contratto di servizi con Xxxx era stato risolto o non era comunque in vigore per qualsiasi motivo e il Contraente non ha rimborsato lo sconto, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa applicando una Franchigia di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro;
c) Se al momento del Sinistro la Scatola nera è guasta e il Contraente non ha provveduto ad effettuare la manutenzione entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto da parte del Centro Servizi di Octo, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa applicando una Franchigia di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro.
1.7 Bonus Protetto
Questa copertura è attiva se è stata richiesta dal Contraente e la Compagnia ha accettato la proposta
La presente garanzia, in deroga alle previsioni dell’art. 1.19 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”, esclude ogni penalizzazione di Premio RC conseguente al pagamento del primo Sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il Periodo di Osservazione del contratto.
Se vi sarà:
• un solo Sinistro nel corso del Periodo di Osservazione, la Classe di merito interna di Compagnia (CI) della proposta di xxxxxxx non subirà una variazione negativa della classe di merito.
• più di un Sinistro nel Periodo di Osservazione del contratto, la CI sarà assegnata secondo quanto previsto dall’art. 1.19 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”, ma senza tener conto del primo Sinistro.
La classe CU sarà invece sempre aggiornata come prevede la normativa vigente, considerando tutti i Sinistri pagati, compreso il primo.
La garanzia non è operante se dalla gestione del primo Sinistro siano emersi indizi o prove di comportamenti fraudolenti da parte del Contraente, dell’Assicurato o dei loro Familiari.
1.8 Terzi
Ai fini delle coperture responsabilità civile auto previste da questo Modulo, sono terzi tutti i soggetti che la legge considera tali, ivi inclusi i trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.
Non è terzo e non ha diritto ad alcuna prestazione, il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro. Non sono inoltre terzi, per quanto riguarda i soli danni alle cose:
a) Il Proprietario e soggetti equiparati;
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b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui alla lettera precedente, quando convivono con loro o siano a loro carico, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) Se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla precedente lettera b).
1.9 Estensione territoriale
La copertura vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)..
1.10 Formule di guida per la garanzia R.C. Auto obbligatoria
Il Contraente può selezionare, in alternativa tra di loro, le seguenti formule di guida:
1.10.1 Guida libera
Il Veicolo può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della legge.
1.10.2 Guida esperta
Il Veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni.
1.10.3 Guida esclusiva
Il Veicolo può essere guidato esclusivamente dal Contraente che abbia anche le seguenti caratteristiche:
• sia Proprietario o soggetto equiparato; e
• abbia età uguale o superiore ai 30 anni.
1.10.4 Modifica della formula di guida
Nel corso del periodo di copertura il Contraente può modificare le formule di guida esclusivamente come di seguito previsto:
a) passaggio da guida esperta o esclusiva a guida libera (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio);
Un figlio di 18 anni ottiene la patente di guida nel corso dell’annualità assicurativa e vuole guidare il veicolo di famiglia.
La guida libera consente a chiunque sia in possesso di patente di guidare il Veicolo. È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
b) Passaggio da guida esclusiva a guida esperta (in questo caso il Contraente deve pagare un’integrazione di Premio);
Si vuole consentire ad altre persone, ad esempio il coniuge o un figlio con età uguale o maggiore di 25 anni di guidare il veicolo di famiglia.
La guida esperta consente a chiunque abbia 25 anni o più di guidare il Veicolo. È però dovuta un’integrazione di Premio.
Esempio
c) passaggio da guida libera a guida esperta (in questo caso il Contraente avrà diritto a ricevere un rimborso di Premio).
Un figlio compie 25 anni nel corso dell’annualità assicurativa e vuole guidare il veicolo di famiglia. La guida esperta consente a chiunque abbia 25 anni o più di guidare il Veicolo.
Scegliere questa formula di guida consente un risparmio di Premio.
Esempio
Per modificare le formule di guida il Contraente deve fare una comunicazione con una delle modalità previste all’art. 10.23 “Comunicazioni” e, nel caso delle lettere a) e b), pagare l’integrazione di Premio.
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Se il Contraente utilizza l’area riservata del sito o il call center, riceverà immediatamente le informazioni relative:
• alla decorrenza della modifica di copertura e
• all’integrazione di Premio da versare o al rimborso di Premio da ricevere.
Se il Contraente invece utilizza un’altra modalità, riceverà un preventivo di variazione, che dovrà accettare per procedere alla modifica della copertura.
1.10.5 Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva
Se, al momento del Sinistro, si trova alla guida del Veicolo un conducente che non ha le caratteristiche previste, rispettivamente dalle clausole Guida esperta o Guida esclusiva:
a) La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, fino ad un massimo di Euro 2.500,00 a titolo di Franchigia e conserverà il diritto di gestire il Sinistro; e
b) Il Contraente non avrà la facoltà di evitare l’applicazione del Malus rimborsando alla Compagnia gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione.
1.10.6 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva La Compagnia rinuncia alla rivalsa di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) In caso di Xxxxxxxx causato da conducente addetto alla custodia o riparazione del Veicolo;
b) In caso di Sinistro avvenuto dopo il Furto del Veicolo, se il fatto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
c) In caso di utilizzo del Veicolo in stato di necessità, se tale stato di necessità è adeguatamente documentato.
1.11 Esclusioni
Le coperture del presente modulo non sono operanti e quindi la Compagnia non effettuerà alcun pagamento:
a) Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
b) Nelle aree aeroportuali;
Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la Compagnia dovrà effettuare pagamenti a causa dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:
c) Per i danni causati dal Veicolo che non partecipa a gare o competizioni se circola nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, all’interno o all’esterno degli autodromi;
d) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
e) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
f) Se il conducente non è abilitato alla guida;
g) Nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo; se a fianco dell’allievo vi è un istruttore abilitato ai sensi di legge la copertura tuttavia opera;
h) Nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione;
i) Nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se
i. Il Veicolo non è guidato dal Proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; o
ii. Il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza;
j) In caso di dolo del conducente;
k) Se il conducente, al momento del Sinistro:
i. Guidava in stato di ebbrezza; o
ii. Guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; o
iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
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1.12 Rivalsa
In tutti i casi previsti all’art. 1.11 “Esclusioni”, ad eccezione dei punti a) e b), e in ogni altro caso in cui la Compagnia debba pagare somme al terzo danneggiato perché a lui non sono opponibili eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per recuperare quanto, in base al contratto, avrebbe potuto rifiutarsi di pagare.
Disposizioni relative al Premio
1.13 Bonus/Malus
Alla presente assicurazione si applica la formula tariffaria “Bonus/Malus”. Questo vuol dire che il Premio dovuto nelle eventuali annualità successive può subire riduzioni o maggiorazioni se sono avvenuti o meno Sinistri nel Periodo di osservazione, inclusi i Sinistri pagati tardivamente.
Il Premio è determinato in base alla classe di appartenenza. Sono previste 18 Classi di Conversione Universale (CU) corrispondenti a livelli di Premio crescenti: dalla classe 1 alla classe 18. La Compagnia adotta anche una propria classificazione (Classe di merito interna di Compagnia o CI). Sono previste 26 classi:
• per le autovetture ad uso privato e gli autoveicoli ad uso promiscuo; e
• per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida.
1.14 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto
Al momento della stipula del contratto, la Classe di merito universale (CU) viene assegnata in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella seguente.
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali l’Attestato di Xxxxxxx, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
1.14.1 Classe di merito universale al momento della stipula del contratto | ||
Situazione Veicolo | Classe di merito di conversione universale (CU) di assegnazione | Documentazione necessaria |
• Immatricolato per la prima volta • Assicurato per la prima volta dopo voltura • Assicurato per la prima volta a seguito di cessione del contratto | 14 | 1. Carta o certificato di circolazione 2. Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) 3. Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
a. Immatricolato per la prima volta b. Assicurato per la prima volta dopo voltura in ogni caso acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx relativo ad un contratto in corso di validità del Veicolo già assicurato | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
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Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare" | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare. | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
Già assicurato con Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da non più di un anno | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre un anno, ma da non più di 5 anni. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. |
Già assicurato con contratto scaduto da oltre 5 anni | 14 | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Rubato da non oltre 5 anni | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente. 3. Copia del precedente contratto. |
Oggetto di demolizione o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 5 anni. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. Copia della documentazione comprovante la demolizione o cessazione definitiva della circolazione. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. 4. Copia del precedente contratto. |
Sospensione del precedente contratto senza riattivazione da non oltre 5 anni | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio | 1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. 2. dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. 3. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che l’Attestato di Xxxxxxx non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
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Assicurato all’estero | Classe CU risultante dalla dichiarazione dell’assicuratore estero In assenza 14 | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RC Auto eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Già Assicurato con un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe “CU” risultante dalla documentazione sostitutiva dall’Attestato di Xxxxxxx rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore | 1. Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Rischio inoltrata dalla precedente Compagnia o dal Commissario liquidatore 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di cessione del contratto). | 18 | NB.: In caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi la classificazione sarà rivista e l’eventuale differenza di Premio rimborsata. |
Già Assicurato con contratto temporaneo scaduto da non più di un anno. | Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 13. | 1. Copia del contratto temporaneo 2. Se il contratto è scaduto da più di 3 mesi ma meno di 1 anno, dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. |
Già Assicurato con contratto temporaneo scaduto da oltre un anno. | 14 | 1. Copia del contratto temporaneo. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. |
1.15 Passaggio da forma tariffaria “a Franchigia” a forma tariffaria “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria “a Franchigia” a contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, la CU viene assegnata in base alla tabella sottostante.
Gli anni senza Sinistri si calcolano:
• sulla base del numero di annualità complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso)
• senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).
Anni senza sinistri | Classe CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
1.16 Passaggio da forma tariffaria “Tariffa fissa” a “Bonus/Malus”
Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria a “Tariffa Fissa” ad un contratto di assicurazione con formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
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1.17 Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti
La Classe di merito interna di Compagnia o CI, per i nuovi contratti, si ottiene prendendo come base la Classe di merito universale (CU) e applicando i criteri dell’art. 1.17.1 “Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo” o dell’art. 1.17.2 “Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida”.
1.17.1 Tabella Classe di assegnazione per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo | |
Classe di Conversione Universale “CU” | Classe di merito interna di Compagnia |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
1.17.2 Tabella Classe di assegnazione per Autotassametri, Autovetture a Noleggio o adibite a Scuola Guida | |||||||
Classe “CU” | Classe di merito interna di Compagnia | ||||||
Numero di Sinistri nel quinquennio | |||||||
Nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’anno corrente o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(*) nel caso del quinquennio completo la CI per autotassametri, per autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida sarà la 1C |
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1.18 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova classe di CU è assegnata secondo quanto previsto nell’art. 1.18.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”.
Essa:
• è calcolata secondo le previsioni della normativa regolamentare vigente
• è basata sui Sinistri verificatisi nel periodo di osservazione
• tiene conto dei Sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi)
• è la medesima per tutti i tipi di autoveicolo.
Se si verifica la seguente situazione:
1. un contratto ha beneficiato di una CU più favorevole per un veicolo di diversa tipologia (c.d. Bonus Familiare) in applicazione dell’art. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare), e
2. si verifica un Sinistro che coinvolge tale veicolo di diversa tipologia con responsabilità principale e con pagamento di un Indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000,00,
allora la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, potrà assegnare una classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva, come previsto dall’art. 134, comma 4-ter.2 del Codice delle Assicurazioni Private.
1.18.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva | |||||
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1.19 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)
In caso di rinnovo del contratto, la nuova Classe di merito interna di Compagnia (CI) è assegnata, sulla base dei Sinistri con responsabilità principale o non principale:
• per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo, secondo quanto previsto dall’art. 1.19.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo”.
• per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida, secondo quanto previsto dall’art.
1.19.2 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida”.
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1.19.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito interna di Compagnia (CI) | Classe di merito interna di Compagnia (CI) di collocazione in base ai Sinistri “osservati” Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Classe "BM" | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | |
1H | 1H | 0,00% | 1G | 1,00% | 1C | 17,80% | 1 | 32,70% | 4 | 44,40% |
1G | 1H | -1,00% | 1F | 2,00% | 1B | 22,80% | 2 | 34,80% | 5 | 46,40% |
1F | 1G | -1,90% | 1E | 3,20% | 1A | 26,50% | 3 | 36,70% | 6 | 47,30% |
1E | 1F | -3,10% | 1D | 5,20% | 1 | 24,90% | 4 | 35,90% | 7 | 50,90% |
1D | 1E | -4,90% | 1C | 5,40% | 2 | 21,80% | 5 | 32,30% | 8 | 50,30% |
1C | 1D | -5,10% | 1B | 5,30% | 3 | 19,60% | 6 | 28,90% | 9 | 49,20% |
1B | 1C | -5,00% | 1A | 5,00% | 4 | 16,50% | 7 | 29,30% | 10 | 46,10% |
1A | 1B | -4,80% | 1 | 1,90% | 5 | 13,50% | 8 | 28,90% | 11 | 49,40% |
1 | 1A | -1,90% | 2 | 2,60% | 6 | 14,30% | 9 | 32,30% | 12 | 61,10% |
2 | 1 | -2,50% | 4 | 6,10% | 7 | 17,70% | 10 | 33,00% | 13 | 83,70% |
3 | 2 | -3,30% | 5 | 5,00% | 8 | 19,30% | 11 | 38,30% | 14 | 120,70% |
4 | 3 | -2,50% | 6 | 5,10% | 9 | 21,60% | 12 | 48,10% | 15 | 159,00% |
5 | 4 | -2,30% | 7 | 8,50% | 10 | 22,50% | 13 | 69,20% | 16 | 220,40% |
6 | 5 | -2,60% | 8 | 10,70% | 11 | 28,30% | 14 | 104,80% | 17 | 299,30% |
7 | 6 | -5,30% | 9 | 9,60% | 12 | 33,40% | 15 | 133,30% | 18 | 373,60% |
8 | 7 | -4,50% | 10 | 7,90% | 13 | 48,90% | 16 | 182,00% | 18 | 352,10% |
9 | 8 | -4,40% | 11 | 10,80% | 14 | 76,90% | 17 | 245,00% | 18 | 332,30% |
10 | 9 | -3,00% | 12 | 18,00% | 15 | 106,50% | 18 | 319,10% | 18 | 319,10% |
11 | 10 | -6,90% | 13 | 28,50% | 16 | 143,30% | 18 | 290,10% | 18 | 290,10% |
12 | 11 | -9,00% | 14 | 45,30% | 17 | 183,40% | 18 | 255,00% | 18 | 255,00% |
13 | 12 | -14,50% | 15 | 49,60% | 18 | 203,60% | 18 | 203,60% | 18 | 203,60% |
14 | 13 | -19,50% | 16 | 52,40% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% |
15 | 14 | -16,90% | 17 | 62,00% | 18 | 103,00% | 18 | 103,00% | 18 | 103,00% |
16 | 15 | -21,00% | 18 | 60,30% | 18 | 60,30% | 18 | 60,30% | 18 | 60,30% |
17 | 16 | -21,80% | 18 | 25,30% | 18 | 25,30% | 18 | 25,30% | 18 | 25,30% |
18 | 17 | -20,20% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) La “Variazione %” è la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 24 di 95
1.19.2 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l’annualità successiva per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida
Classe di merito interna di Compagnia (CI) | Classe di merito interna di Compagnia di collocazione in base ai Sinistri “osservati” Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | ||||||
Classe "BM" | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | Classe "BM | Var. % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 16,70% | 1C | 43,30% | 1 | 66,70% | 4 | 90,00% |
1G | 1H | -6,25% | 1E | 18,80% | 1B | 40,60% | 2 | 62,50% | 5 | 90,60% |
1F | 1G | -8,57% | 1D | 17,10% | 1A | 37,10% | 3 | 57,10% | 6 | 85,70% |
1E | 1F | -7,89% | 1C | 13,20% | 1 | 31,60% | 4 | 50,00% | 7 | 81,60% |
1D | 1E | -7,32% | 1B | 9,80% | 2 | 26,80% | 5 | 48,80% | 8 | 78,00% |
1C | 1D | -4,65% | 1A | 11,60% | 3 | 27,90% | 6 | 51,20% | 9 | 79,10% |
1B | 1C | -4,44% | 1 | 11,10% | 4 | 26,70% | 7 | 53,30% | 10 | 82,20% |
1A | 1B | -6,25% | 2 | 8,30% | 5 | 27,10% | 8 | 52,10% | 11 | 81,30% |
1 | 1A | -4,00% | 3 | 10,00% | 6 | 30,00% | 9 | 54,00% | 12 | 84,00% |
2 | 1 | -3,85% | 4 | 9,60% | 7 | 32,70% | 10 | 57,70% | 13 | 92,30% |
3 | 2 | -5,45% | 5 | 10,90% | 8 | 32,70% | 11 | 58,20% | 14 | 100,00% |
4 | 3 | -3,51% | 6 | 14,00% | 9 | 35,10% | 12 | 61,40% | 15 | 154,40% |
5 | 4 | -6,56% | 7 | 13,10% | 10 | 34,40% | 13 | 63,90% | 16 | 178,70% |
6 | 5 | -6,15% | 8 | 12,30% | 11 | 33,80% | 14 | 69,20% | 17 | 253,80% |
7 | 6 | -5,80% | 9 | 11,60% | 12 | 33,30% | 15 | 110,10% | 18 | 356,50% |
8 | 7 | -5,48% | 10 | 12,30% | 13 | 37,00% | 16 | 132,90% | 18 | 331,50% |
9 | 8 | -5,19% | 11 | 13,00% | 14 | 42,90% | 17 | 198,70% | 18 | 309,10% |
10 | 9 | -6,10% | 12 | 12,20% | 15 | 76,80% | 18 | 284,10% | 18 | 284,10% |
11 | 10 | -5,75% | 13 | 14,90% | 16 | 95,40% | 18 | 262,10% | 18 | 262,10% |
12 | 11 | -5,43% | 14 | 19,60% | 17 | 150,00% | 18 | 242,40% | 18 | 242,40% |
13 | 12 | -8,00% | 15 | 45,00% | 18 | 215,00% | 18 | 215,00% | 18 | 215,00% |
14 | 13 | -9,09% | 16 | 54,50% | 18 | 186,40% | 18 | 186,40% | 18 | 186,40% |
15 | 14 | -24,14% | 17 | 58,60% | 18 | 117,20% | 18 | 117,20% | 18 | 117,20% |
16 | 15 | -14,71% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% | 18 | 85,30% |
17 | 16 | -26,09% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% | 18 | 37,00% |
18 | 17 | -26,98% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) La “Variazione %” è la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
1.20 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o godere delle riduzioni di Premio, se previste, che altrimenti deriverebbero dalle regole previste all’art. 1.19 “Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)”. Per farlo deve offrire alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.
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1.21 Attestato di Rischio
1.21.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Xxxxxxx
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato, (collettivamente gli Aventi Diritto) l’Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Se ci sono più Proprietari o soggetti equiparati, la Compagnia metterà l’Attestato di Xxxxxxx a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione.
La Compagnia mette l’Attestato di Rischio a disposizione degli Aventi Diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su supporto di memoria locale (download);
• possibilità di invio mediante e-mail;
• se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l’intermediario stesso, su richiesta dell’Avente Diritto;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del Contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di Osservazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Avente Diritto può richiedere senza costi direttamente alla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa il rilascio di Attestati di Rischio relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
L’Attestato di Rischio cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. Auto, poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
L’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia conterrà la Classe di Conversione Universale (CU).
1.21.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione
La Compagnia potrebbe dover richiedere al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione è relativa alle circostanze del rischio, per cui si applicano gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, come illustrato all’art. 10.1 “Dichiarazioni sulle circostanze del rischio”.
La Compagnia, anche in ottemperanza a quanto richiesto dall’IVASS, verificherà la correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e, se necessario, riclassificherà la classe di merito assegnata e ricalcolerà il Premio.
1.21.3 Conservazione della validità dell’Attestato di Rischio In caso di:
• documentata cessazione del rischio assicurato, o
• sospensione del contratto di assicurazione, o
• mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente,
l’ultimo Attestato di Xxxxxxx rilasciato conserva validità per un periodo di 5 anni dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato di Xxxxxxx si riferisce.
Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, per utilizzare l’Attestato di Xxxxxxx il Contraente o il Proprietario o soggetto equiparato devono dichiarare per iscritto che il Veicolo non ha circolato dopo che il contratto al quale l’Attestato di Xxxxxxx si riferisce è scaduto o che è stata stipulata una polizza di durata temporanea.
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1.21.4 Conservazione della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria
Le seguenti regole disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” fra veicoli appartenenti alla stessa categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private
1.21.4.1 Veicolo assicurato all’estero
Se il Veicolo è stato assicurato all’estero, il Contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della Classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui all’art. 1.18.1 “Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l’annualità successiva”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Xxxxxxx. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
1.21.4.2 Trasferimento del Veicolo da più proprietari ad uno di essi
Se il Veicolo appartiene a più proprietari e viene trasferito in proprietà ad uno o più di essi, a quest’ultimo è attribuita la Classe di CU maturata sul Veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la Classe di CU maturata sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.21.4.3 Trasferimento del Veicolo tra coniugi
Se il Veicolo viene trasferito tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul Veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul Veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
1.21.4.4 Veicolo in conto vendita invenduto
Se è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Xxxxxxx consegnato in conto vendita e quest’ultimo resta invenduto, al veicolo è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.21.5 Veicolo rubato poi ritrovato
Se è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita al Veicolo rubato, se quest’ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
1.21.5.1 Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo
Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• Furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
1.21.5.2 Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell’utilizzatore Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – è acquistato dal suo utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, ma solo se le sue generalità sono state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Se l’utilizzatore, quando cessa l’utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
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1.21.5.3 Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
1.21.5.4 Trasferimento del Veicolo ad erede convivente
Se la proprietà del Veicolo viene trasferita a seguito di successione a causa di morte, la classe di CU maturata sul Veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il Veicolo acquisito a titolo ereditario può avere la stessa classe di CU del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
1.21.5.5 Trasferimento del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al Veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal
c.d. “decreto Bersani” (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
1.21.5.6 Precedente contratto con impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’Attestato di Rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
1.21.5.7 Trasferimenti tra società e socio
Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo:
(i) dall’impresa individuale alla persona fisica o
(ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa,
gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
1.21.5.8 Operazioni societarie
Se una società di persone o capitali è proprietaria del Veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU alla persona giuridica che ha acquisito la proprietà del Veicolo.
1.21.5.9 Mutamento di classificazione del Veicolo
Nel caso di mutamento della classificazione del Veicolo, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
1.21.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l’Attestato di Rischio La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se il Periodo d’osservazione non è stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del Veicolo se il Periodo d’osservazione non è stato concluso.
1.22 Furto totale del Veicolo
In caso di furto del Veicolo, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, ma solo se il nuovo contratto viene stipulato entro 60 mesi dalla scadenza del precedente contratto.
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Il Contraente deve consegnare alla Compagnia tutta la documentazione specificata nell’art. 13.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Se:
• il Veicolo viene successivamente ritrovato, e
• il Contraente ha beneficiato della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà,
a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
1.23 Riclassificazioni
1.23.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi
Se
• il Contraente non invia alla Compagnia la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio: la copia del certificato di proprietà digitale o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure
• le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali non corrispondono,
• il Contraente ha fornito la “Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio”, e il contenuto di tale dichiarazione non corrisponde alle informazioni raccolte dalla Compagnia in seguito alle proprie verifiche, sia presso banche dati istituzionali sia presso la compagnia di provenienza
la Compagnia provvederà alla corretta riclassificazione della Classe di merito con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del Premio e lo comunicherà al Contraente.
Il Contraente deve pagare l’eventuale differenza di Premio; in difetto in caso di Sinistro la Compagnia avrà diritto di ridurre le somme dovute al terzo danneggiato in proporzione alla differenza di Premio non pagata dal Contraente; la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente di quanto pagato al danneggiato.
Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato di Rischio con l’indicazione della corretta classe di merito.
1.23.2 Sinistro “senza seguito”
Se un Sinistro ha causato l’applicazione del Malus ma, successivamente, si chiarisce che il Contraente non ha responsabilità, la Compagnia correggerà l’Attestato di Rischio, applicando la corretta classe di merito e rimborsando il maggior Premio percepito.
1.23.3 Riapertura di un Sinistro
Se la Compagnia ha considerato un Sinistro come “senza seguito” in quanto non emergevano elementi di responsabilità a carico del Contraente, ma, successivamente, emerga una responsabilità del Contraente che porta all’applicabilità del Malus, la Compagnia al momento del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del Sinistro, correggerà la classe di merito e applicherà il conguaglio di Premio.
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2. Modulo Furto e Incendio
Attivo solo se acquistato
2.1 Garanzie principali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore, in questo caso con il Massimale del 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro
se tali danni materiali e diretti derivano da:
a) Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal Veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine.
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)
2.2.1 Incendio da tumulti popolari
La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina (consumate o tentate), se e solo se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali”, dei danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo stesso.
2.2.4 Caduta corpi orbitanti
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, sono esclusi ordigni esplosivi.
2.3 Estensione territoriale
La copertura è operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
2.4 Forma di garanzia e scoperti
La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.
2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina
La sola copertura di cui alla lettera a) dell’art. 2.1 “Garanzie principali” prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza:
a) Con Scoperto del 10%, con un minimo di 150,00 Euro;
b) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 250,00 Euro;
c) Con Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 Euro.
La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto, se presenti, saranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore a 150,00 Euro.
2.5 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
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c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) Per semplici bruciature non seguite da Incendio;
k) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
l) Per danni da Furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al Veicolo, a meno che non si tratti di Accessori di serie o Accessori non di serie, che sono coperti;
m) Per Furto del Veicolo, Accessori di serie o Accessori non di serie, se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada;
n) Xxxxx a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all’art. 2.1 “Garanzie principali”, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
o) Furto se il Veicolo non è chiuso;
p) in caso di Xxxxx se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che l’Assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il Furto delle chiavi.
2.6 Recupero della refurtiva
Se il Veicolo rubato o le parti del Veicolo rubato (ivi compresi Accessori di serie o Accessori non di serie) vengono recuperati, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
Se il Veicolo o parti del Veicolo vengono recuperati:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà scegliere se:
a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del Veicolo da parte della Compagnia. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina).
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3. Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie
Attivo solo se acquistato
3.1 Cristalli
3.1.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura di Cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo, solo se dovuti:
a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
b) a fatti involontari di terzi
3.1.2 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei Cristalli;
k) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Xxxxxxxx conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
l) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici;
m) Per i danni coperti dal Modulo Kasko;
n) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
3.1.3 Xxxxxxxxx e Franchigia
Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di Cristalli danneggiati, il Massimale è pari al 10% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di 600,00 Euro.
Si applica inoltre una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro.
3.1.4 Non applicazione della Franchigia: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive
La Franchigia non sarà applicata se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive, società specializzate nella riparazione e sostituzione del parabrezza e dei cristalli dei veicoli.
3.2 Perdite pecuniarie
3.2.1 Autorimessaggio e trasporto
Se il Veicolo subisce una Rapina, Furto o Incendio e l’Autorità ordina un trasporto o un ricovero temporaneo, la Compagnia rimborsa le spese relative, sino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro.
3.2.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del Veicolo, la Compagnia rimborsa - fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro - le spese per:
• sostituire le serrature con altre dello stesso tipo;
• la manodopera per l’apertura delle portiere e per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
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3.2.3 Spese di immatricolazione In caso di:
• Perdita totale e definitiva del Veicolo; o
• antieconomicità della riparazione del Veicolo,
in entrambi i casi solo se causate da Incendio, Furto o incidente da circolazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro– le spese documentate sostenute per immatricolare un nuovo veicolo in sostituzione del Veicolo.
3.2.4 Spese ripristino box di proprietà
In caso di Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del Veicolo, la Compagnia rimborsa – fino ad un Massimale di 250,00 Euro per Sinistro – le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari.
3.2.5 Bagaglio In caso di:
• Perdita totale e definitiva del Veicolo; o
• antieconomicità della riparazione del Veicolo,
in entrambi i casi solo se causate da Incendio o incidente da circolazione, la Compagnia rimborsa i danni ai beni sotto elencati dell’Assicurato e dei trasportati portati in Viaggio, fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro.
Sono coperti esclusivamente i seguenti beni:
a) indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio, contenuti in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori;
b) indumenti indossati.
Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi Audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio e gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto verbale.
3.2.6 Danni causati dal trasporto di vittime della strada
La Compagnia rimborsa - sino ad un Massimale di 500,00 Euro per Sinistro - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del Veicolo in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
3.2.7 Estensione territoriale
La copertura è operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
3.2.8 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
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4. Modulo Kasko
Attivo solo se acquistato
4.1 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, una delle due garanzie proposte tra:
• Art. 4.2 “Blukasko,” e
• Art. 4.3 “Kasko completa.”
4.2 Blukasko
4.2.1 Oggetto della garanzia Blukasko
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore;
solo se tali danni si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.
4.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia
La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e una Franchigia di 250,00 Euro per sinistro.
4.3 Kasko completa
4.3.1 Condizione di assicurabilità È possibile selezionare questa garanzia solo:
• entro i 6 mesi successivi al mese di prima immatricolazione del Veicolo, oppure
• se già presente nel contratto precedente e comunque fino alla data di compimento del sesto anno di vita del Veicolo, calcolata dalla data di prima immatricolazione.
In caso di Sinistro la Compagnia richiede la documentazione (contratto precedente con l’indicazione della presenza della garanzia) che provi questi requisiti. Se la documentazione non viene consegnata, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà l’Indennizzo.
4.3.2 Oggetto della garanzia Kasko completa
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie, indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore
solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da:
a) urto contro altro veicolo,
b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
c) urto contro animali selvatici,
d) ribaltamento,
e) uscita di strada. Il Massimale è pari:
• per il Veicolo e gli Accessori di serie, al valore dichiarato nel Modulo di Polizza;
• per gli Accessori non di serie, al 15% del valore dichiarato del Veicolo, con un massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro
4.3.3 Forma di assicurazione e Scoperto La copertura è prestata a Valore Intero.
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Si applica uno Scoperto del 10%, con un minimo di:
a) 500,00 Euro per Veicoli di potenza inferiore a 150 kw;
b) 1.000,00 Euro per Veicoli di potenza pari o superiore a 150 kw.
4.4 Estensione territoriale
La copertura è operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
4.5 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto
La Franchigia (nel caso dell’art. 4.2 “Blukasko”) e lo Scoperto ed il minimo di Scoperto (nel caso dell’art. 4.3 “Kasko completa”) saranno ridotti del 50% se il danno sarà riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.
4.6 Determinazione dell’Indennizzo
Dall’Indennizzo vengono dedotte le somme percepite dall’Assicurato a qualunque titolo da terzi responsabili e loro assicuratori.
4.7 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo,
• I trasportati
• I Familiari dell’Assicurato.
4.8 Colpa grave
La copertura vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.
4.9 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici (salvo per la garanzia Kasko Completa);
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
i) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
j) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se però il conducente si trova in una delle situazioni di cui all’art. 1.4.3 “Conducente privo di patente,” comma 2°, la copertura opera;
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k) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada;
l) Se sono state violate le previsioni contrattuali dell’art. 1.10.2 “Guida esperta” o 1.10.3 “Guida esclusiva”;
m) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
n) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
o) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
p) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
q) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;
r) Per i danni conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada
s) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d’aria) se non verificatisi congiuntamene ad altri danni indennizzabili;
t) Se il conducente, al momento del Sinistro,
i. Guidava in stato di ebbrezza; o
ii. Guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; o
iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
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5. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici
Attivo solo se acquistato
5.1 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, una o entrambe le seguenti garanzie:
• Art. 5.2 “Eventi Naturali;” e
• Art. 5.3 “Eventi Socio Politici.”
5.2 Eventi Naturali
5.2.1 Vari eventi naturali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, anche quando non si trova in circolazione, a causa dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi abbiano prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli:
a) Trombe d’aria,
b) Uragani,
c) Alluvioni,
d) Inondazioni,
e) Grandine,
f) Slavine,
g) Caduta anche accidentale di neve,
h) Tempeste di vento,
i) Cicloni,
j) Tifoni,
k) Frane o smottamento di terreno,
l) Caduta di meteoriti.
5.2.2 Urto con animali selvatici
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in caso di urto con animali selvatici avvenuto in aree ammesse alla circolazione, a condizione che l’evento sia rilevato dalle Autorità sul luogo in cui il Sinistro si è verificato.
Solo per la presente garanzia si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro.
Ferme le altre esclusioni applicabili a questo Modulo, questa copertura non opera per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del Veicolo se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico.
5.2.3 Accessori di serie e Accessori non di serie La garanzia opera anche per:
• Il Veicolo e gli Accessori di serie
• Gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore, in questo caso con il Massimale del 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.
5.2.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
b) Per i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua;
c) Per i danni non causati da uno degli eventi naturali elencati all’art. 5.2.1 “Vari eventi naturali”, anche se provocati da oggetti trasportati dal vento.
5.3 Eventi Socio Politici
5.3.1 Condizione di assicurabilità È possibile selezionare questa garanzia solo:
• entro i 6 mesi successivi al mese di prima immatricolazione del Veicolo, oppure
• se già presente nel contratto precedente e comunque fino alla data di compimento del sesto anno di vita del Veicolo, calcolata dalla data di prima immatricolazione.
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In caso di Sinistro la Compagnia richiede la documentazione (contratto precedente con l’indicazione della presenza della garanzia) che provi questi requisiti. Se la documentazione non viene consegnata, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà l’Indennizzo.
5.3.2 Oggetto della copertura
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e dagli Accessori di serie a causa dei seguenti eventi:
a) Tumulti popolari,
b) Scioperi,
c) Sommosse,
d) Atti di terrorismo,
e) Sabotaggio,
f) Atti di danneggiamento volontario.
Sono esclusi i danni espressamente coperti dall’art. 4.3.2 “Oggetto della garanzia Kasko completa.”
5.3.3 Accessori di serie e Accessori non di serie
La garanzia opera anche per gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore. Il Massimale degli Accessori non di serie è pari al 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.
5.4 Estensione territoriale
La copertura è operante per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
5.5 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero e con uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.
5.5.1 Riduzione dello Scoperto
La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto saranno ridotti del 50% nel caso in cui il danno venga riparato presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.
5.5.2 Rinuncia allo Scoperto
Per la sola garanzia dell’art. 5.2 “Eventi Naturali”, se la riparazione del danno alla carrozzeria del Veicolo viene effettuata con la tecnica “tirabolli”, lo Scoperto ed il minimo di Scoperto non verranno applicati.
5.6 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici; se è stata acquistata la garanzia 5.2 “Eventi Naturali,” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia e, in sua vece, si applica quanto previsto dall’art. 5.2.4 “Esclusioni;”
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; se è stata acquistata la
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garanzia 5.2 “Eventi Naturali,” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia e, in sua vece, si applica quanto previsto dall’art. 5.2.4 “Esclusioni;”
h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; se è stata acquistata la garanzia 5.3 “Eventi Socio Politici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia;
i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
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6. Modulo Patente
Attivo solo se acquistato
6.1 Oggetto
6.1.1 Rimborso spese in caso di perdita punti patente
Se il conducente perde punti della propria patente a causa di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla data di decorrenza di questa garanzia, la Compagnia riconoscerà:
a) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un Massimale di 500,00 Euro, per partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati per recuperare i punti perduti; e
b) il rimborso delle spese sostenute, fino ad un Massimale di 1.000,00 Euro, per sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, resosi necessario per perdita totale del punteggio iniziale. La garanzia opera a condizione che il conducente che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
6.1.2 Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente
La Compagnia si obbliga a corrispondere una diaria se il conducente del Veicolo subisce un provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida come conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione che:
a) che sia avvenuto durante il periodo di validità della presente assicurazione; e
b) che abbia provocato la morte, lesioni personali gravissime o gravi o comunque abbia causato un investimento di persona.
a) La diaria sarà corrisposta per una durata massima di 90 giorni dalla data di effettiva sospensione della patente per Sinistro e, in base alla scelta effettuata dal Contraente e riportata nel Modulo di Polizza, può avere un importo giornaliero di:Euro 50,00, oppure
b) Euro 100,00.
6.2 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, per avere diritto alle garanzie dell’art. 6.1.2 “Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente”, deve proporre tempestivamente ricorso contro il provvedimento di sospensione provvisoria della patente.
6.3 Estensione territoriale
La copertura è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
6.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
f) Se l’Assicurato guida il Veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi previsti in patente;
g) Se la patente viene sospesa per fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;
h) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
i) Se l’Assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
j) Se al momento dell’evento il Veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge;
k) Se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omissione di soccorso o se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Codice della Strada
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(questa esclusione è valida per la sola garanzia dell’art. 6.1.2 “Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente”);
l) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
m) Se nei confronti dell’Assicurato sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che questo sia stato dichiarato alla Compagnia;
n) Se l’Assicurato non ricorre tempestivamente contro il provvedimento di sospensione della patente.
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7. Modulo Tutela Legale
Attivo solo se acquistato
7.1 Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx – Numero Verde 800345543, in seguito detta D.A.S.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei Sinistri di tutela legale, informandone il Contraente.
7.2 Oggetto
La Compagnia fornisce le prestazioni elencate all’art. 7.3 “Prestazioni assicurate” se l’Assicurato, a causa di eventi
• Connessi alla proprietà del Veicolo;
• Connessi alla guida del Veicolo;
• Che lo coinvolgono come ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo si trova in una delle seguenti situazioni:
a) Subisce Xxxxx extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi;
b) È sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la copertura è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l;
c) Xxxx presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone;
d) Xxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00;
Ad esempio l’Assicurato richiede i danni al meccanico per ritardo nella consegna dell’automobile
Controversia di natura contrattuale
f) È sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, se e solo se venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate;
g) Xxxx presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l’Ordinanza- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa; tale copertura vale:
i. Quando la Sanzione amministrativa
1)è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e
2)il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del Sinistro e sull’attribuzione di responsabilità;
ii. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, solo se:
1)la Sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00;
2) esistono i presupposti per presentare il ricorso;
con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo.
7.3 Prestazioni assicurate
7.3.1 Rimborso di spese
La Compagnia, nei limiti del Massimale di 20.000,00 Euro e con l’osservanza delle previsioni del contratto, copre le spese:
a) Di assistenza stragiudiziale;
b) Per l’intervento di un legale per grado di giudizio; se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 Euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno;
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c) Per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio);
d) Per l’intervento di un consulente tecnico di parte (C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte);
e) Di giustizia;
f) Liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, ma escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) Conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
h) Di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
i) Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali;
j) Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
k) Degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
l) Per l’indennità spettante agli Organismi di mediazione, per la sola parte posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di mediazione pubblici e con esclusione di quanto rimborsato dalla controparte a qualunque titolo;
m) Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte. L’esecuzione forzata di un titolo verrà effettuata al massimo per due tentativi.
In caso di procedure concorsuali, la garanzia consiste nella stesura e deposito della domanda di ammissione alla procedura.
7.3.2 Procedimenti penali all’estero In caso di:
• Arresto, o
• Minaccia di arresto, o
• Procedimento penale
all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
a) Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
b) Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
c) L’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite massimo di Euro 20.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione.
7.3.3 Consulenza legale telefonica
Oltre al rimborso delle spese sopra elencate, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dal contratto.
Per utilizzare questo servizio l’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) al numero verde 000.00.00.00 per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o in un Procedimento penale.
7.4 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite dal presente Modulo, sono Assicurati:
• Nel caso di Xxxxx extracontrattuali e di Procedimenti penali: il Proprietario e soggetti equiparati, il conducente e i trasportati del Veicolo;
• Nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il Proprietario e soggetti equiparati;
• Nel caso della lettera f) dell’art. 7.2 “Oggetto”: il conducente del Veicolo o il legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da persona fisica.
7.5 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) Di tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, in caso di diritto al risarcimento dei Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale
b) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.
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7.6 Operatività della garanzia
7.6.1 Decorrenza della garanzia La garanzia copre i Sinistri verificatisi:
a) Dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Xxxxxxx, se si tratta di
I. risarcimento di danni extracontrattuali;
II. Procedimento penale;
III. ricorso od opposizione a sanzioni amministrative;
b) dopo 90 giorni (nei quali la copertura non è ancora efficace, così detta “carenza”) dalla data di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Xxxxxxx, nel caso di vertenze contrattuali. Se il contratto sostituisce una copertura analoga, la carenza decorre dalla data di effetto del contratto che è sostituito.
7.6.2 Data del Sinistro
Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:
a) nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, la data del primo evento che ha o avrebbe dato origine al diritto al risarcimento;
b) nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
c) nei rimanenti casi, la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo.
7.7 Esclusioni e limiti di copertura
7.7.1 La copertura non opera:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
f) per fatti dolosi dell’Assicurato;
a) Per controversie riguardanti la materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’art. 7.2 “Oggetto”, lettere c), d) e g);
g) se il conducente:
• non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure
• guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
h) se il conducente:
• è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o
• è imputato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o
• gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o
• nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso).
In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l’assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del Reato per qualsiasi causa;
i) se il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto;
j) se il Veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.
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7.7.2 La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi agli articoli 16.1 e 16.3 e non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall’Assicurato, per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte o dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di più di un legale nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la Compagnia sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per Sinistro e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
7.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione
7.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale
7.9.1 Contatti
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo tutela”.
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8. Modulo Assistenza
Attivo solo nella formula acquistata
8.1 Premessa
Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la Compagnia si avvale di Mapfre Asistencia, Compañia Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A.
Sede in Italia: Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
Numero Verde 800.186.064
oppure x00 (000) 0000000 (valido anche all’estero) (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).
La Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest’ultima eroga le prestazioni con costi a carico della Compagnia.
La Compagnia ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone prima comunicazione all’Assicurato. Tale modifica sarà comunicata con le modalità dalla normativa regolamentare. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
8.2 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, le garanzie previste rispettivamente dalla:
• Formula “Classic”
• Formula “Top”
Nel caso sia attiva l’Estensione Scatola nera il Contraente dovrà acquistare una delle due formule “Classic” o “Top”.
8.3 Oggetto
La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti.
La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Nel caso in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza.
Non è possibile erogare prestazioni in natura (Prestazioni assistenza) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano.
Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di anticipo, verranno effettuati con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato.
Gli anticipi saranno concessi se e solo se l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
I Massimali per ogni Prestazione assistenza sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
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Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione assistenza in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
Formula “Classic”
8.4 Officina mobile (Depannage)
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di un Guasto, la Struttura Organizzativa, dopo aver valutato il tipo di Guasto, la sua gravità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, invierà una officina mobile per la riparazione del Veicolo, se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita e il costo del percorso di andata e ritorno dell’officina mobile fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall’officina mobile.
Se l’officina mobile non potesse riparare il Veicolo si applica l’art. 8.6 “Soccorso stradale”.
8.5 Estensione Officina mobile (Depannage)
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Xxxxxxx, rottura, furto, mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Necessità di montare catene da neve.
8.6 Soccorso stradale
Se il Veicolo non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, se ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
8.7 Estensione Soccorso stradale
La copertura è valida anche in caso di:
a) Mancanza di carburante;
b) Foratura, scoppio o squarcio di pneumatico;
c) Xxxxxxx, rottura, furto o mancato funzionamento delle chiavi di accensione o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo;
d) Errato rifornimento.
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8.8 Spese di rimessaggio
Se:
• a seguito della Prestazione assistenza di cui all’articolo “Soccorso stradale”, e
• in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto e Rapina parziali, errato rifornimento, smarrimento, furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo
accade che
• il Veicolo non può essere riparato in giornata o
• i punti di assistenza sono chiusi,
la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 72 ore.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 50,00 per Sinistro.
8.9 Recupero del Veicolo fuori strada
Se a causa di Guasto o Incidente il Veicolo:
• È fuoriuscito dalla sede stradale; ed
• È danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente,
la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada la Struttura Organizzativa fornirà specifiche istruzioni.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
La copertura non opera se il Veicolo ha subito l’Incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
8.10 Invio pezzi di ricambio
Se, a causa di Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possono essere trovati sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
La copertura riguarda solo le spese di ricerca e spedizione. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno quindi essere rimborsati dall’Assicurato al suo rientro dal Viaggio.
La copertura opera
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se i pezzi di ricambio sono reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
8.11 Anticipo delle cauzioni penale e civile (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non vi può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
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8.12 Spese di albergo
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
il Veicolo resta immobilizzato e a causa di ciò gli Assicurati siano costretti ad una sosta forzata per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600, 00 per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati coinvolti nel medesimo Sinistro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.13 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• Errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc. con percorrenza illimitata per il tempo di riparazione certificato dall’officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità dell’auto in sostituzione per il tempo di riparazione certificato dall’autoriparatore e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso società di noleggio,
• negli orari di apertura delle stesse,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le Franchigie relative alle eventuali assicurazioni facoltative richieste dalla società di noleggio,
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
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La copertura opera:
• quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso e
• solo se il Sinistro si verifica nel Territorio dell’Italia.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
Formula “Top”
La formula “Top” include tutte le garanzie comprese nella formula “Classic”, ma la garanzia prevista all’art. 8.13 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)” è integralmente sostituita dalla garanzia dell’art. 8.31 “Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia).”
8.14 Autodemolizione (Garanzia operante solo in Italia)
8.14.1 Oggetto Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve demolire il Veicolo e cancellarlo dal P.R.A. perché obbligato dalle norme vigenti, la Struttura Organizzativa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:
a) Il recupero del Veicolo, dopo aver preso appuntamento con l’Assicurato;
b) Il trasporto del Veicolo ad un centro di demolizione autorizzato;
c) Il rilascio, al momento del ritiro del Veicolo, all’Assicurato o a terzi da lui incaricati delle dichiarazioni idonee a norma di legge;
d) L’invio all’Assicurato dei certificati di avvenuta demolizione e cancellazione dal P.R.A. Tali certificati saranno inviati dal centro di demolizione a mezzo raccomandata A.R.
8.14.2 Documentazione da consegnare insieme al Xxxxxxx
L’Assicurato, al momento della consegna del Veicolo, deve consegnare la seguente documentazione:
a) Ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del Veicolo relativi sia ai giorni che precedono la richiesta dell’Assicurato alla Struttura Organizzativa che ai 15 giorni successivi;
b) Libretto di circolazione in originale;
c) Foglio complementare o certificato di proprietà digitale;
d) Targhe del Veicolo;
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A.;
g) Fotocopia di documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo, se soggetto diverso dall’intestatario al P.R.A.
Se mancano uno o più dei documenti di cui ai punti b), c) e d), l’Assicurato deve consegnare l’originale della denuncia o il verbale di ritiro rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
La mancata consegna dei documenti sopra elencati o di altri necessari per la demolizione del Veicolo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione assistenza.
8.14.3 Mezzi eccezionali
Se il Veicolo ha subito asportazioni di parti o danneggiamenti e, come conseguenza, richiede l’intervento di mezzi eccezionali per il recupero, l’Assicurato dovrà segnalarlo immediatamente alla Struttura Organizzativa quando richiede la Prestazione assistenza.
Il maggior costo per l’intervento del mezzo eccezionale è a carico dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
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Se lo stato del Veicolo non è segnalato tempestivamente dall’Assicurato, ogni maggiore costo causato dalla mancata segnalazione, inclusa una seconda uscita del mezzo di recupero, è a carico esclusivo dell’Assicurato, che dovrà pagarlo direttamente al fornitore, con le modalità con lui concordate.
8.15 Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di Infortunio da Incidente stradale, l’Assicurato
• subisce un ricovero di primo soccorso e, successivamente a tale ricovero
• ha necessità di un trasporto in autoambulanza in Italia,
la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 300Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
8.16 Consulenza medica
Se, a causa di Infortunio o malattia, l’Assicurato ha bisogno di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore.
8.17 Viaggio per il recupero del Veicolo
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato che sia in grado di circolare autonomamente, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, se si verifica una delle seguenti ipotesi:
8.17.1 Ipotesi 1
il Veicolo resta immobilizzato
• nel Territorio Italiano per oltre 36 ore o
• in altro Paese dove opera la copertura per 5 giorni a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
8.17.2 Ipotesi 2
Il Veicolo è stato ritrovato nel medesimo Paese in cui si è verificato il Furto totale consumato o la Rapina consumata.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.18 Rientro dei passeggeri – prosecuzione del Viaggio
La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentirgli di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia:
• un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, oppure
• un veicolo ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste del noleggiatore
se si verifica una delle seguenti ipotesi:
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8.18.1 Ipotesi 1
il Veicolo resta immobilizzato
• per oltre 36 ore nel Territorio Italiano o
• per 5 giorni in altro Paese dove opera la copertura a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
8.18.2 Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.19 Autista a disposizione
Se l’Assicurato non può guidare il Veicolo per
• Infortunio subito a seguito di un Incidente stradale, oppure
• ritiro della patente
e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Non sono coperte le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.20 Anticipo spese di prima necessità
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
l’Assicurato, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il proprio recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
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La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.21 Viaggio di un familiare
Se, a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in Viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, purché residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.22 Rientro sanitario
Se, a causa di Infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto
• in un ospedale attrezzato in Italia o
• alla sua residenza in Italia,
la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato tra i seguenti:
• aereo sanitario, esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
Non rientrano nella copertura le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa
• Possono essere curate sul posto, o
• Non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio.
La copertura non è operante nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari ottengono le dimissioni volontarie dall’ospedale o dall’istituto di cura contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
8.23 Rientro con un familiare
Se:
• Si procede al “Rientro sanitario” secondo le previsioni dell’art. 8.22, e
• I medici della Struttura Organizzativa non ritengono necessaria l’assistenza sanitaria durante il Viaggio,
la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare, con lo stesso mezzo utilizzato dall’Assicurato per il “Rientro sanitario”, un suo familiare presente sul posto.
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La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Se la Compagnia ha sostenuto le spese del rientro dell’Assicurato, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
8.24 Accompagnamento minori
Se l’Assicurato
• È in Viaggio con uno o più minori di 15 anni e
• Non può occuparsi di loro a causa di Infortunio conseguente ad Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo,
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare , residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Le spese di soggiorno del familiare non sono coperte.
L’Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il Viaggio.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.25 Rientro salma
Se, a causa di Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato è deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati.
Se i preventivi di spesa per il trasporto fossero superiori al Massimale, la Struttura Organizzativa non procederà con la Prestazione assistenza se non avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo da essa ritenute adeguate per il pagamento della parte eccedente.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La copertura opera quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
8.26 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
Se si verifica una delle due ipotesi che seguono:
8.26.1 Ipotesi 1
Il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 40 ore di manodopera certificate, con preventivo a diagnosi certa, (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto parziale o tentato,
• Rapina tentata
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 54 di 95
8.26.2 Ipotesi 2
Il Veicolo ha subito un Furto totale consumato o una Rapina consumata e viene ritrovato (nel Paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro Paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente.
la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso. Le spese del trasporto del Veicolo e quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro. Il valore residuo del Veicolo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.
Sono esclusi dalla copertura e rimangono a carico dell’Assicurato:
• l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto;
• le spese relative ai diritti doganali;
• i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
Non rientra nella copertura il caso in cui la gravità del danno al Veicolo non impedisce di proseguire il Viaggio.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.27 Anticipo spese legali (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato a causa di Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, se l’Assicurato non può provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.28 Interprete a disposizione (Garanzia operante fuori da Italia, San Marino e Città del Vaticano)
Se, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in seguito a Incidente stradale nel quale è stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa lo invierà e la Compagnia terrà a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.29 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere
Se l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il Veicolo, deve sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, la cifra necessaria, il suo recapito.
La Prestazione assistenza non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo. Trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, gli interessi al tasso legale corrente.
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 55 di 95
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica al di fuori del Territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
8.30 Richiesta documenti in caso di furto totale
Se, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’Assicurato deve richiedere i seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico
• perdita di possesso
potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del Veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
8.31 Auto sostitutiva (Garanzia operante solo in Italia)
Se, a causa di:
• Guasto,
• Incidente,
• Incendio,
• Furto (anche parziale o tentato),
• Rapina (anche tentata)
• errato rifornimento
il Veicolo resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate (a questo fine si utilizzeranno i tempari ufficiali della casa costruttrice), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia:
• In caso di immobilizzo di un motociclo, un’auto sostitutiva di categoria C non superiore a 1.200 cc.;
• In caso di immobilizzo di un’autovettura, un’auto sostitutiva di categoria pari al Veicolo, ma comunque non superiore a 2.000 cc.
In entrambi i casi
• Con percorrenza illimitata
• Per il tempo di riparazione certificato dall’officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di:
• 7 giorni consecutivi, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o tentato, Xxxxxx tentata
• 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.
In caso di attesa dei pezzi di ricambio, se richiesto dall’Assicurato, l’auto in sostituzione potrà essere ritirata prima dell’inizio dei lavori di riparazione. L’auto in sostituzione rimarrà a disposizione per il tempo di riparazione certificato dall’autoriparatore e autorizzato dalla Struttura Organizzativa.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione
• presso una società di noleggio,
• negli orari di apertura della stessa,
• compatibilmente con le disponibilità e
• secondo modalità applicate dalla società di noleggio.
Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell’Assicurato:
a) le spese di carburante,
b) i pedaggi in genere,
c) le franchigie relative alle assicurazioni facoltative richieste dalla società di noleggio,
d) ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio;
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e) l’eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. La copertura non opera per:
a) immobilizzo del Veicolo dovuto all’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
b) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.
Se l’Assicurato non è in possesso di una carta di credito oppure se l’utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.
8.32 Soggetti assicurati
Per le garanzie fornite da questo Modulo 8 Assistenza, sono Assicurati
• il conducente del Veicolo, ma solo se autorizzato dall’Assicurato e in possesso delle autorizzazioni di legge per l’uso del Veicolo, e
• i terzi trasportati sul Veicolo, ma solo se il numero totale di tali terzi trasportati non superi quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo e per le sole coperture previste dagli articoli 8.12 “Spese di ”, 8.15 “Invio di un’autoambulanza (garanzia operante solo in Italia)”, 8.18 “Rientro dei passeggeri
– prosecuzione del Viaggio” , 8.21 “Viaggio di un familiare” e 8.22 “Rientro sanitario”.
8.33 Estensione territoriale
La copertura, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale nel Territorio italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per l territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per il Veicolo.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso del Periodo di assicurazione è di 60 giorni.
8.34 Esclusioni
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta se l’Assicurato non si è rivolto alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.
Nessuna Prestazione assistenza è dovuta:
a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali;
c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
d) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
e) Per Sinistri avvenuti a seguito di, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo di massa;
f) Per Sinistri avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie;
g) Per Sinistri avvenuti con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
h) Per Sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia;
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 57 di 95
j) nei Paesi indicati nel sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
8.35 Istruzioni per la richiesta di assistenza
8.35.1 Riferimento
In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, che provvede all’erogazione delle Prestazioni assistenza.
8.35.2 Contatti
L’Assicurato deve rivolgersi sempre alla Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.
Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 17 “Disposizioni relative al Modulo assistenza” della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.
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9. Modulo Infortuni del conducente
Attivo solo se acquistato
9.1 Oggetto della garanzia
In caso di infortuni al conducente che guida il Veicolo assicurato e indicato nel modulo di polizza col consenso del Proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti:
a) Durante la circolazione del Veicolo;
b) Mentre il conducente sale o scende dal Veicolo;
c) Quando il conducente effettua operazioni di manutenzione o riparazione del Veicolo; la Compagnia offre le seguenti prestazioni, coi seguenti Massimali:
Prestazione | Massimale |
Indennizzo per morte | 52.000,00 Euro |
Indennizzo per invalidità permanente | 52.000,00 Euro |
Rimborso spese mediche | 2.600,00 Euro |
Diaria da ricovero (se acquistata) | 52,00 Euro |
9.2 Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
b) annegamento a seguito di incidente al Veicolo;
c) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
d) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
e) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
f) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza. g)
9.3 Estensione territoriale
La copertura vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera.
9.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all’interno che all’esterno degli autodromi;
b) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
c) Per infortuni dovuti a stato di ubriachezza o sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
d) Per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
e) Per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
f) Per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
g) Per infarti ed ernie di qualsiasi tipo;
h) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
i) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
j) Per le persone che usano il veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato;
k) Per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l’Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;
l) Per le persone aventi più di 80 anni di età.
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9.5 Indennizzo per il caso di invalidità permanente
9.5.1 Oggetto
Se l’Infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno entro il quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia paga un Indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo quanto previsto dalla Tabella seguente e dalle presenti disposizioni.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Lato destro | Lato sinistro | ||
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | 70% | 60% | |
Perdita completa della mano | 60% | 50% | |
Perdita completa del pollice | 22% | 18% | |
Perdita completa dell’indice | 15% | 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | 8% | 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | 20% | 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | 12% | 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita completa di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca, di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
9.5.2 Criteri per la determinazione dell’Indennizzo
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella Tabella, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
L’Indennizzo è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio denunciato.
Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all’Infortunio o manifestatesi successivamente all’Infortunio stesso ma non imputabili ad esso.
9.5.3 Franchigia per invalidità permanente
La Franchigia per il caso di Invalidità Permanente si applica con le seguenti modalità:
a) In caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 3%: non viene corrisposto alcun Indennizzo;
b) In caso di Invalidità Permanente superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l’Indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 3%;
c) In caso di Invalidità Permanente superiore al 25%: l’Indennizzo viene pagato integralmente senza franchigia.
Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.
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Tabella di determinazione della Franchigia per Invalidità Permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato | |||||
% da Invalidità permanente | % da liquidare | % da Invalidità permanente | % da liquidare | % da Invalidità permanente | % da liquidare |
1 | 0 | 18 | 15 | 35 | 35 |
2 | 0 | 19 | 16 | 36 | 36 |
3 | 0 | 20 | 17 | 37 | 37 |
4 | 1 | 21 | 18 | 38 | 38 |
5 | 2 | 22 | 19 | 39 | 39 |
6 | 3 | 23 | 20 | 40 | 40 |
7 | 4 | 24 | 21 | 41 | 41 |
8 | 5 | 25 | 22 | 42 | 42 |
9 | 6 | 26 | 26 | 43 | 43 |
10 | 7 | 27 | 27 | 44 | 44 |
11 | 8 | 28 | 28 | 45 | 45 |
12 | 9 | 29 | 29 | 46 | 46 |
13 | 10 | 30 | 30 | 47 | 47 |
14 | 11 | 31 | 31 | 48 | 48 |
15 | 12 | 32 | 32 | 49 | 49 |
16 | 13 | 33 | 33 | 50 e oltre | 50 e oltre |
17 | 14 | 34 | 34 |
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della franchigia: 3 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3%
= 12%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 6.240,00 Euro, dato da 52.000,00 x 12%.
Calcolo Indennizzo in caso di Invalidità Permanente
9.6 Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere ai Beneficiari:
• l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
• in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto nell’ art. 6.5.2 “Criteri per la determinazione dell’Indennizzo” e nell’art. 15.1” Obblighi in caso di Sinistro”.
9.7 Indennizzo per il caso di morte
La Compagnia paga l’intera somma assicurata per il caso di morte se l’Assicurato muore, purché:
a) entro 2 anni dall’Infortunio, e
b) per conseguenza delle lesioni subite.
La somma è pagata ai Beneficiari o, in assenza di nomina di Beneficiari, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. In caso di successione legittima (cioè senza testamento), la Compagnia pagherà l’Indennizzo ai soli eredi che siano parenti dell’Assicurato sino al quarto grado.
L’Indennizzo eventualmente già pagato per invalidità permanente a causa del medesimo infortunio è sottratto a quello dovuto per morte.
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 61 di 95
Se:
• La somma assicurata è di 52.000,00 euro;
• a seguito di incidente l’Assicurato perde l’udito da un orecchio (15% di invalidità)
• applicazione della franchigia: 3 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%)
• quindi l’Assicurato riceverà un Indennizzo di 6.240,00 Euro, dato da 52.000,00 x 12%.
• Se a causa del medesimo infortunio si verifica anche la morte dell’Assicurato, il Beneficiario riceverà un Indennizzo per morte pari a 45.760,00 Euro calcolato come segue:
• somma assicurata per il caso morte 52.000,00 euro
• meno l’Indennizzo per invalidità permanente già corrisposto, cioè 6.240,00 euro.
Esempio di calcolo Indennizzo in caso di morte conseguente ad Infortunio
9.8 Spese di cura
La Compagnia rimborsa le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici ed altre spese mediche indispensabili.
La copertura vale per la durata massima di 300 giorni da quello dell’Infortunio.
La Compagnia rimborsa anche, sempre nei limiti del Massimale complessivo ma con l’ulteriore Massimale di 250,00 Euro, le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso.
Sono escluse:
• le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante un intervento chirurgico);
• gli interventi chirurgici di natura estetica;
• qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio.
La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.
9.9 Diaria per ricovero ospedaliero
Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Compagnia paga la diaria per ogni giorno in cui l’Assicurato è ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio.
La diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio. Il giorno di dimissione non viene considerato come giorno di ricovero.
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 62 di 95
C. Il contratto dalla A alla Z
10. Previsioni comuni a tutti i moduli
10.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può avere serie conseguenze.
L’art. 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo;
• le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), danno alla Compagnia il diritto di far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto.
In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
10.2 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato delle cose che c’era nel momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale, se lo avesse saputo, la Compagnia avrebbe richiesto un Premio maggiore o rifiutato il rischio.
La stessa norma prevede l’obbligo per il Contraente e l’Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
10.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato
Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La variazione va comunicata secondo le modalità previste all’art. 10.23 “Comunicazioni”.
10.3 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la Compagnia, al momento della conclusione del contratto, avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze che fanno diminuire il rischio. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza della rata di Premio successiva alla comunicazione. La Compagnia rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
10.4 Conclusione del contratto
10.4.1 Preventivo e accettazione
Per stipulare questo contratto il Contraente deve accettare il preventivo predisposto dalla Compagnia inviando i documenti richiesti dalla Compagnia e pagando il Premio con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera accompagnatoria.
La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
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Il contratto è concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
10.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente
La Compagnia verifica, prima dell’emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dalle banche dati relativamente all’attestazione del rischio del Veicolo, del Contraente e dell’intestatario del Veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209).
Se c’è discordanza tra:
• le informazioni indicate nel preventivo e
• le informazioni risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente
la Compagnia formulerà un nuovo preventivo (a meno che il Contraente invii nuova documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preventivazione).
Il Contraente può
• aderire alla nuova proposta pagando l’integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure
• rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto.
Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcuna risposta da parte del Contraente, rimborsa il Premio versato e il contratto non si conclude.
10.5 Premio
Il Premio deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera allegata al preventivo. La Compagnia può concedere di frazionare il Premio in due rate semestrali.
In caso di frazionamento semestrale del premio:
• Si applica la relativa tariffa;
• Il Premio è maggiorato dell’8% a titolo di diritti amministrativi.
Se il contratto prevede un pagamento semestrale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento della rata successiva, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di tale rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
10.6 Durata del contratto e periodo di copertura
10.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.
10.6.2 Inizio della copertura
La copertura inizia dopo il pagamento del Premio o della prima rata di Premio. La copertura inizia, se nel Modulo di Polizza non è indicata una data successiva:
a) Per i pagamenti tramite bonifico bancario
i. Dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il Beneficiario;
ii. Dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa per il beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
b) Per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
c) Per i pagamenti effettuati:
i. presso i punti SisalPay di Sisal
ii. presso i punti LIS PAGA di Lottomatica Servizi
iii. tramite carta di credito
iv. tramite Apple Pay
v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank dalle 24.00 del giorno di pagamento.
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10.6.3 Sospensione della copertura
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga la seconda rata di Premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Ad esempio se la rata di Premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.
Esempio
Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
10.6.4 Termine della copertura
La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza.
La sola garanzia RC Auto rimane tuttavia efficace sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto, ma cessa comunque nel momento in cui viene stipulato per il Veicolo un nuovo contratto che prevede la garanzia RC Auto.
Le coperture diverse dalla garanzia RC Auto sono effettive fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rinnovo ai sensi dell’art. 10.9 “Proposta di rinnovo del contratto”, tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se e solo se Contraente entro e non oltre questo termine paghi il Premio della proposta di xxxxxxx.
10.7 Diritto di ripensamento (recesso)
Il Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).
Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”.
Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali.
Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenuti.
La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.8 Recesso limitatamente alle garanzie del Modulo Patente per variazione di legge
La Compagnia e il Contraente hanno facoltà, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensione delle patenti, di recedere dal contratto limitatamente alle garanzie del Modulo Patente con lettera raccomandata e con preavviso di 15 giorni.
Nel caso in cui il recesso venga richiesto dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente la quota di Premio relativo al periodo di rischio non corso.
10.9 Proposta di rinnovo del contratto
Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, con pari durata e nuove condizioni di contratto e di Premio.
Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e – per la parte RC Auto – alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso.
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Se nel contratto vi sono garanzie a copertura di danni diretti al Veicolo, la Compagnia adeguerà automaticamente:
• il valore commerciale del Veicolo, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote Professional”, e
• il valore degli eventuali optional o Accessori non di serie, utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata.
Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale così individuato.
Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di stipulare il contratto relativo.
Le classi di “superbonus” sono applicabili esclusivamente alle proposte di rinnovo formulate direttamente dalla Compagnia.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del Veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
10.10 Trasferimento di proprietà del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei prossimi paragrafi. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all’ACI o al PRA.
10.10.1 Cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del Xxxxxxx che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e deve fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione.
Il Contraente deve pagare le rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. A tale scadenza, per l’assicurazione del Veicolo ceduto il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
10.10.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• Si varierà il contratto e il relativo Premio, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.
10.10.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”,
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente, la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.11 Consegna del Veicolo in conto vendita
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia la consegna del Veicolo in conto vendita.
10.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• Si varierà il contratto e il relativo Premio, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.
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Se il Veicolo non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla Classe di merito interna di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
10.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• Il Contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23“Comunicazioni”,
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.12 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo
Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia tali circostanze.
10.12.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà
Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,
• Si varierà il contratto e il relativo Premio, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio;
• Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.
10.12.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto
• deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”,
• dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,
• Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborserà la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del Rischio), al netto di imposte e oneri parafiscali.
La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
10.13 Furto totale del Veicolo
10.13.1 Risoluzione del contratto
In caso di Furto totale del Veicolo, il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.
La Compagnia restituirà al Contraente la parte di Premio non usufruita della garanzia R.C. Auto e delle eventuali ulteriori garanzie, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali), nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua, ossia relativa al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata.
Se il Furto avviene nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
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10.13.2 Consegna delle chiavi
In caso di Xxxxx, l’Assicurato deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo. La Compagnia è autorizzata:
• ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
• ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
10.14 Cessazione del Rischio in caso di Estensione Scatola nera
In caso di cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente deve avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo.
10.15 Distruzione dei documenti di assicurazione
Il Contraente deve distruggere i documenti di assicurazione (certificato di assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso)
• Quando previsto dalle previsioni di questo contratto; e
• Quando la Compagnia lo richiede espressamente.
In mancanza, il Contraente è obbligato al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi successivamente alla cessazione di efficacia del contratto.
10.16 Sospensione del contratto
Se il Contraente chiede la sospensione del contratto deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni”.
La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
La sospensione avrà effetto
• dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
• dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.
Se il contratto prevede il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente ha pagato la prima rata con carta di credito, per evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata.
In caso di Furto del Veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione.
È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
10.17 Riattivazione del contratto
La riattivazione
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Quando il contratto è riattivato la scadenza rispetto al contratto sospeso è prorogata per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.
Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso, maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali, quali spese di riattivazione).
In caso di variazione del rischio, dall’importo così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto del contratto sospeso.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. Pertanto l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, viene concessa sul Veicolo o su un’auto di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato.
Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
10.18 Sostituzione del contratto
Il Premio del contratto emesso in sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa di quello sostituito. Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
a) il pagamento di un corrispettivo di 10,00 Euro netti a titolo di spese di sostituzione;
b) l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC Auto possono essere previste solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
10.19 Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.
10.20 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
10.20.1 Divieto di cessione del credito
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso è prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
10.20.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito
L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto ad un soggetto diverso da un autoriparatore convenzionato con la Compagnia, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• fax al numero 00.00.000.000 o
• email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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10.20.3 Delega di pagamento del credito
Nonostante quanto previsto dall’art. 10.20.1, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto e che ha concordato la quantificazione dell’Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso l’autoriparatore non convenzionato.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)
10.21 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
L’Assicurato che decide di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia:
a) non ha necessità del consenso della Compagnia per cessioni di crediti derivanti dal presente contratto effettuate a favore di autoriparatori convenzionati con la Compagnia;
b) ha diritto alla riduzione del 50% della percentuale di Scoperto e del minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.4.1 “Livello di Scoperto per Furto e Rapina”, 4.5 “Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto”, 5.5.1 “Riduzione dello Scoperto”;
c) ha diritto al dimezzamento della Franchigia secondo quanto previsto all’articolo 4.5 “Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto”;
d) ha diritto alla presa e consegna del Veicolo a domicilio;
e) ha la precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati della Compagnia;
f) ha diritto alla fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
g) ha una garanzia di due anni sulla riparazione;
h) ha diritto al lavaggio esterno e pulitura interno del Veicolo.
10.22 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.
10.23 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla Compagnia vanno effettuate con una delle seguenti modalità:
• Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx;
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
• Via mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
10.24 Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
10.25 Arrotondamento
Se per effetto di una modifica contrattuale il Contraente o la Compagnia siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell’altra parte e la Compagnia e il Contraente rinunceranno a richiedere all’altra parte tale importo.
10.26 Legge applicabile
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
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10.27 Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Se il Contraente o Assicurato o il Beneficiario sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.
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D. Cosa fare in caso di Sinistro
11. Disposizioni comuni a tutti i Moduli
11.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente e l’Assicurato se persona diversa devono:
• fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”).
• dare avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 11.2 “Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx”.
Per effettuare la denuncia si può:
• utilizzare l’apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure
• chiamare il numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich- xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000
Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il Contraente o l’Assicurato deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità sopra indicate.
11.1.1 Conservazione delle tracce
Il Contraente o l’Assicurato devono conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni.
Per la conservazione delle tracce ed i residui il Contraente o l’Assicurato non hanno diritto ad alcun Indennizzo.
11.1.2 Documentazione probatoria
Il Contraente e l’Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in loro possesso.
11.1.3 Inadempimento
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
11.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
c) entità approssimativa del danno;
d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile;
f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
h) e-mail e numero di telefono cellulare dell’Assicurato, se non già in possesso della Compagnia.
11.3 Pagamenti della Compagnia
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
11.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale)
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.
11.5 Franchigie e Scoperti
Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto (quest’ultimo può prevedere un minimo).
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Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 1.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 800,00 euro |
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale | |
Massimale: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 17.000,00 euro |
Franchigia: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 3.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 600,00 euro |
Scoperto minimo: | 800,00 euro |
Indennizzo: | 2.200,00 euro |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 15.000,00 euro |
Valore del danno: | 3.000,00 euro |
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro): | 600,00 euro |
Scoperto minimo: | 200,00 euro |
Indennizzo: | 2.400,00 euro |
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo | |
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 8.000,00 euro |
Valore del danno: | 8.500,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 1.700,00 euro |
Scoperto minimo: | 2.000,00 euro |
Indennizzo: | 6.500,00 euro |
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo | |
Limite di Indennizzo: | 8.000,00 euro |
Valore del danno: | 8.500,00 euro |
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro): | 1.700,00 euro |
Scoperto minimo: | 1.500,00 euro |
Indennizzo: | 6.800,00 euro |
11.6 Surroga
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
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12. Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi
12.1 Denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia può essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di Sinistro”, (modulo CAI), o, se presentata senza il supporto del modulo, deve contenere tutti gli elementi ivi previsti.
12.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
b) entità approssimativa del danno;
c) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
d) tipologia ed elenco dei danni;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile.
Si possono verificare diverse procedure di Indennizzo, in particolare:
• Risarcimento diretto
• Azione diretta
• Danni a terzo trasportato
• Incidenti con:
- veicolo straniero
- veicolo non assicurato
- veicolo non identificato
• Sinistro avvenuto all’estero
Nel testo del contratto verrà trattata la sola ipotesi del risarcimento diretto; per tutte le altre casistiche si rinvia alle informazioni contenute nel DIP Aggiuntivo.
Tipologie di Procedure di Indennizzo
12.2 Risarcimento diretto
12.2.1 Quando si applica
Quando il Contraente o l’Assicurato non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell’evento e:
• Vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili
• Il Sinistro è avvenuto nel Territorio Italiano, San Marino o Città del Vaticano
• sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un’Invalidità Permanente fino al 9%)
il danneggiato (Proprietario o soggetto equiparato o conducente del Veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
12.2.2 Documentazione
L’Assicurato, se intende utilizzare la procedura di risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia, tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure fax al numero 00.00.000.000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafi degli Assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
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Queste informazioni devono essere fornite sia se l’Assicurato intende rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
12.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate
Per consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia, in orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con l’Assicurato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt. 148, 149 e seguenti. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con l’Assicurato e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della denuncia di Sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dall’Assicurato.
12.2.4 Termini per la formulazione dell’offerta
La Compagnia formulerà l’offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno:
• in caso di danno alle cose, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti.
• in caso di danno alla persona, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.
In caso di richiesta danni incompleta, la Compagnia richiede al Contraente o all’Assicurato danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.
12.2.5 Documentazione per il pagamento
Il pagamento verrà effettuato dopo la consegna della seguente documentazione:
• copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della Compagnia)
• nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
• nel caso di delega all’incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
12.2.6 Termini per il pagamento
Il pagamento è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l’accettazione della somma offerta.
La Compagnia, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
12.2.7 Gestione delle controversie
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino a che i danneggiati siano stati soddisfatti delle loro pretese economiche.
La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
12.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.
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13. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie, al Modulo Kasko e al Modulo Eventi Naturali e Socio Politici
13.1 Obblighi in caso di sinistro
13.1.1 Modulo Furto e Incendio
a) In caso di Xxxxx, o Rapina del Veicolo, l’Assicurato deve consegnare:
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il Veicolo);
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il Veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
• Originale del certificato cronologico;
• Copia della fattura di acquisto;
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
• Piano di ammortamento (solo se il Veicolo è locato in leasing);
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia;
• Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza generale per l’Italia. P.I. 01627980152 in cui si autorizza la vendita del Veicolo in caso di ritrovamento;
• Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all’articolo 642 del Codice penale, su richiesta della Compagnia;
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo.
b) In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e fulmine, l’Assicurato deve consegnare:
• Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
13.1.2 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie
a) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Cristalli (art. 3.1), l’Assicurato, per utilizzare i servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive:
• dovrà esibire l’originale del Modulo di Polizza a Carglass, DctorGlass o Galssdrive;
• non dovrà anticipare denaro, fino a concorrenza del Massimale;
• dovrà chiamare uno dei seguenti numeri verdi:
• Carglass: 800-36.00.36
• Doctorglass: 800-10.10.10
• Glassdrive: 800-01.06.06
b) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia
c) Perdite pecuniarie (art. 3.1), l’Assicurato deve consegnare:
• Fattura o ricevuta relativa alle spese sostenute, se necessario per la garanzia specifica;
• Documentazione attestante il danno al bagaglio nel caso dell’articolo 3.2.5;
• copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Copia certificato di radiazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), se necessario per la garanzia specifica.
13.1.3 Modulo Kasko
In caso di Sinistro coperto da una delle garanzie del Modulo Kasko, l’Assicurato deve consegnare:
• Fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
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• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia;
• Copia del precedente contratto di assicurazione, se stipulato con altra compagnia e laddove necessario per la garanzia specifica.
13.1.4 Modulo Eventi Naturali e Socio Politici
a) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Eventi Naturali (art. 5.2), l’Assicurato deve consegnare:
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia;
• Una dichiarazione o verbale dell’Autorità competente;
• Nel caso della garanzia Vari eventi naturali (art. 5.2.1) in assenza delle dichiarazioni dell’Autorità, si potrà fare riferimento alle rilevazioni effettuate dall’osservatorio metereologico più vicino;
b) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Eventi Socio Politici (art. 5.3), l’Assicurato deve consegnare:
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia;
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Copia del precedente contratto di assicurazione, se stipulato con altra compagnia.
13.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx, decorsi i quali l’Assicurato può provvedere alla riparazione.
13.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo
La Compagnia ha facoltà di:
• far eseguire direttamente, a regola d’arte, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato;
• sostituire il Veicolo o le sue parti;
• subentrare nella proprietà del Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore.
La Compagnia deve comunicare l’esercizio di tali facoltà:
• entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx, o, in caso di Furto totale, dalla data in cui è stato comunicato alla Compagnia il ritrovamento del Veicolo, oppure
• se gli interventi di riparazione non hanno ancora avuto inizio, anche successivamente.
13.4 Degrado d’uso
Il Degrado d’uso è il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all’uso e al trascorrere del tempo.
Per il Veicolo il Degrado d’uso si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Come eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, il Degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del Veicolo | Percentuale di deprezzamento |
Oltre 6 mesi | 5% |
Oltre 1 anno | 10% |
Oltre 2 anni | 20% |
Oltre 3 anni | 30% |
Oltre 4 anni | 40% |
Oltre 5 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
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13.5 Valore a nuovo
La liquidazione del Danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di Danno totale, il Valore a nuovo del Veicolo è il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori di serie e Accessori non di serie. Per i danni parziali non sarà applicato il Degrado d’uso per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto
• il motore e le sue parti,
• organi e impianti elettrici o elettronici,
• la batteria,
• gli pneumatici,
• tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
13.6 Forma di assicurazione
13.6.1 Valore Intero
Se non diversamente specificato nel Modulo di Polizza, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve essere uguale al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile) Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile), l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile.
Il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
La regola proporzionale non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di “Quattroruote Professional” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale del Veicolo.
• Il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro è 30.000,00 euro;
• Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 15.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 20.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà: 10.000 euro (dato da: 20.000 x 15.000 / 30.000 = 10.000 euro)
Esempio
13.6.2 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell’assicurazione a Valore Intero.
• Il valore commerciale del Veicolo è 30.000,00 euro;
• Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 20.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 23.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà di 20.000,00
Esempio
13.7 Calcolo del danno
13.7.1 Perdita totale del Veicolo
In caso di Perdita totale del Veicolo o Riparazione antieconomica, l’ammontare del danno è determinato:
• dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional”, che il Veicolo aveva al momento del Sinistro,
• sottratto il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso.
Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del Veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e compiere tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.
A richiesta della Compagnia dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.
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13.7.2 Perdita parziale del Veicolo
In caso di Danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il Degrado d’uso, quando applicabile.
L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra
• il valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro e
• il valore di quanto resta dopo il Sinistro.
13.7.3 Applicazione della regola proporzionale
Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.
13.7.4 Ulteriori voci di danno
Sono escluse dall’Indennizzo le seguenti voci di danno:
• le spese di ricovero,
• i danni da mancato godimento o uso
• gli altri eventuali pregiudizi
• le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
Si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, solo se
• l’Assicurato la tenga a suo carico e non possa portarla in detrazione ai fini fiscali
• l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
13.8 Esagerazione dolosa del danno
Perde il diritto all’Indennizzo l’Assicurato che
a) esagera dolosamente l’ammontare del danno;
b) dichiara che sono state distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro;
c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.
13.9 Procedura per la valutazione del danno
13.9.1 Tempistiche
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell’art. 13.9.2 “Perizia contrattuale”, il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
13.9.2 Perizia contrattuale
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del
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terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si troverebbe il giudice competente per il giudizio.
In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
13.10 Anticipo sull’Indennizzo
In caso di Sinistro relativo al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto.
L’ammontare dell’acconto è pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’anticipo è liquidato se:
a) non ci sono contestazioni sul fatto che il Sinistro stesso è indennizzabile;
b) la stima dell’Indennizzo complessivo è pari ad almeno 30.000 euro.
Il pagamento dell’anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.
La Compagnia ha il diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo se viene successivamente accertato che il Sinistro non era indennizzabile.
13.11 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:
• Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell’Assicurato;
• Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
13.11.1 Modulo Cristalli e Perdite Pecuniarie
Per quanto riguarda la garanzia 3.1 “Cristalli”, se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive, le modalità della riparazione saranno concordate direttamente tra Assicurato e fornitore del servizio.
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14. Disposizioni relative al Modulo Patente
14.1 Obblighi dell’Assicurato
Alla denuncia di Xxxxxxxx:
a) dovranno essere allegati i documenti ufficiali relativi al provvedimento adottato dall’Autorità competente e ai motivi dello stesso;
b) devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;
c) L’Assicurato deve dare avviso immediato alla Compagnia della restituzione della patente.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
14.2 Documentazione
Nel caso dell’art. 6.1.1 “Rimborso spese in caso di perdita punti patente”, dovrà essere consegnata alla Compagnia la seguente documentazione:
a) Documentazione che provi la frequenza ai corsi;
b) Documentazione fiscale che provi il pagamento dei corsi;
c) Copia del ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
14.3 Pagamento della diaria
14.3.1 Calcolo
La diaria dell’art. 6.1.2 “Diaria in caso di sospensione provvisoria della patente” è dovuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente venga restituita o revocata definitivamente; rimane sempre ferma la durata massima di corresponsione della diaria.
14.3.2 Termini di pagamento
Il pagamento viene effettuato al termine del periodo per cui la diaria è dovuta, se l’Assicurato ha ottemperato ai propri obblighi in caso di Sinistro. È facoltà dell’Assicurato chiedere che l’Indennizzo venga pagato alla fine di ciascun mese solare.
14.3.3 Pagamento in caso di Reato o di sanzione prevista dal Codice della Strada
In caso di imputazione del Reato di fuga o di omissione di soccorso, l’Indennizzo è pagato solo dopo che l’Assicurato è stato prosciolto o assolto.
In caso di presunta violazione del Codice della Strada l’Indennizzo è pagato solo dopo che la sanzione è stata revocata.
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15. Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente
15.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Beneficiario deve:
a) darne avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia utilizzando le modalità dell’art. 10.23 “Comunicazioni” entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di quest’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.;
b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 15.2 “Documentazione”;
c) comunicare immediatamente la morte dell’Assicurato, anche se avvenuta durante il periodo di cura;
d) consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria; a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.
e) l’indicazione di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. L’Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato.
15.1.1 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare le cause dell’infortunio e dovrà allegare il certificato medico.
15.2 Documentazione
15.2.1 Documentazione probatoria
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Beneficiario deve presentare:
• primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
• certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
• in caso di ricovero, la cartella clinica;
• documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
• fotocopia della patente di guida;
• copia dei verbali dell’eventuale intervento dell’autorità o di inchieste in corso.
Se l’Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:
• certificato di morte;
• certificato di famiglia, se necessario;
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’eventuale presenza di un testamento e l’identità degli eredi;
• in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall’obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
• certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
• dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.
Se l’Assicurato muore per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell’Invalidità Permanente, gli eredi, Beneficiari devono inviare:
• un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico–legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
• attestazione che la causa del decesso è estranea all’Infortunio.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 82 di 95