CONSIGLIO D’AMBITO
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CAMB/2020/75 del 21 dicembre 2020
CONSIGLIO D’AMBITO
Oggetto: Direzione. Accordo Quadro di cooperazione istituzionale fra ANCI Xxxxxx- Romagna ed ATERSIR.
IL PRESIDENTE
X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx
CAMB/2020/75
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2020 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 14.30 il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera XX.XX/0000/0000000 del 17 dicembre 2020, si è riunito mediante videoconferenza.
Sono presenti i Sig.ri:
RAPPRESENTANTE | ENTE | P/A | |||
1 | Xxxx Xxxxx | Comune di Piacenza | PC | Vice Sindaco | P |
2 | Xxxxxxxx Xxxxx | Comune di Salsomaggiore Terme | PR | Consigliere | X |
0 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx | XX | Assessore | X |
0 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | XX | Sindaco | P |
5 | Xxxxx Xxxxxxx | Comune di Argelato | BO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxx | XX | Assessore | P |
7 | Xxxx Xxxxx | Comune di Conselice | RA | Sindaco | P |
8 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Comune di Cesena | FC | Assessore | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx | XX | Assessore | P |
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. Oggetto: Direzione. Accordo Quadro di cooperazione istituzionale fra ANCI Xxxxxx-
Romagna ed ATERSIR.
Visti:
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., che stabilisce che “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- visto l’art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;
- l’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs.175/2016 che ha ricompreso, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, “le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 24 maggio 2019;
premesso che:
- con deliberazione n. 49 del 20 ottobre 2014 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, dando mandato al Direttore di definire specifici protocolli operativi disciplinanti le singole attività e i progetti oggetto di intervento, di comune interesse, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
- in esecuzione del suddetto Accordo sono state concluse quattro Convenzioni:
1. Convenzione attuativa tra l’Agenzia Territoriale Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, approvata (Determinazione n. 129 del 3 dicembre 2014), finalizzata a:
• verifica della conformità alla normativa europea degli affidamenti dei servizi in essere nel territorio dell’ambito prevista dall’art. 34 del D.L. 179/2012, in particolare in riferimento alle procedure non ancora concluse sulle gestioni del Servizio rifiuti urbani nel territorio della provincia di Ferrara;
• affidamento della gestione del servizio gestione rifiuti secondo il modello organizzativo del partenariato pubblico privato istituzionalizzato nelle aree territoriali degli 11 comuni della pianura nord occidentale Modena - Bologna e del territorio provinciale di Piacenza;
• regolazione e organizzazione della gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani secondo le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione e dagli atti di indirizzo regionali;
• predisposizione degli atti necessari ad assicurare l’assolvimento delle funzioni trasferite all’Agenzia quale ente di governo dell’ambito ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006, inserito dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Sblocca Italia), per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito nonché per la predisposizione della convenzione di avvalimento degli uffici e servizi degli Enti locali prevista dall’art. 4, comma 5, della l.r. n. 23/2011;
2. Convenzione attuativa tra l’Agenzia Territoriale Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, approvata (Determinazione n. 144 del 30 dicembre 2014), finalizzata a:
• supporto tecnico-amministrativo nelle attività di monitoraggio e pianificazione dei piani degli interventi del Servizio Idrico Integrato per i bacini tariffari dell’Area Romagna (Rimini, Forlì Cesena e Ravenna) e dell’Area Emilia (Reggio Xxxxxx, Modena), compreso verifiche e controlli a campione mediante sopralluoghi, nonché attività di messa in opera del portale informatico ARSI,
• supporto nelle attività di analisi logico/concettuale e di organizzazione dei dati di natura tecnico/economica relativi ai servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani, compresa la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento, e conseguente implementazione e popolamento di un database;
3. Convenzione attuativa tra l’Agenzia Territoriale Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, approvata (Determinazione n. 206 del 16 dicembre 2016), finalizzata a:
• supporto tecnico-amministrativo nell’attività di progettazione del corso di formazione on–line dedicato agli agenti accertatori e agli ispettori volontari impegnati nell’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con particolare riguardo all’individuazione dei contenuti di dettaglio del corso, alla definizione delle modalità di realizzazione dello stesso e all’individuazione di eventuali contenuti multimediali da realizzare.
La III Convenzione attuativa è stata poi integrata, con Determinazione n. 103 del 7 luglio 2017, con le seguenti attività:
• supporto tecnico-amministrativo nell’attività di realizzazione del corso di formazione suddetto con particolare riguardo ai profili informatici di istituzione della piattaforma on-line (caricamento dei contenuti in piattaforma, eventuale realizzazione dei contenuti multimediali, realizzazione dei test);
• supporto tecnico-amministrativo nella fase di testing della piattaforma e del corso di formazione nonché nella fase di avvio dell’erogazione in continuo del corso ivi inclusi gli aspetti di tutoring e supporto su richiesta degli utilizzatori;
4. Convenzione attuativa tra l’Agenzia Territoriale Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, approvata (Determinazione n. 41 del 16 marzo 2017), finalizzata a:
• affidamento dei servizi pubblici locali ambientali secondo il modello organizzativo della gestione diretta o in house providing, in quanto proposto dai Comuni agli organi competenti di Atersir per alcune aree territoriali, ed in particolare con riferimento ai bacini di Ferrara;
• verifica della conformità alla normativa europea e alla normativa statale degli affidamenti dei servizi in essere nel territorio regionale secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico vigente;
• attività rivolta ad assicurare il controllo sui gestori dei servizi affidati, attraverso gli strumenti di regolazione giuridica dei rapporti tra Atersir e gestori medesimi;
• attività di regolazione e organizzazione della gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione e dagli atti di indirizzo regionali, con particolare riferimento alla gestione post operativa delle discariche;
• attività rivolta a definire i rapporti tra Atersir e Amministrazioni comunali per la complessiva regolazione dei servizi, con particolare riferimento alle gestioni in forma autonoma consentite dall’ordinamento giuridico vigente;
- alla scadenza del suddetto accordo di durata triennale, il Consiglio d’Ambito, con deliberazione n. 24 del 19 marzo 2018, ha approvato un Accordo quadro, anch’esso di durata triennale, fra Anci ER ed Atersir per una collaborazione istituzionale finalizzata a supportare i Comuni dell’Xxxxxx Xxxxxxx nella conoscenza e controllo dei servizi pubblici ambientali, in esecuzione del quale è stata conclusa la Convenzione attuativa tra l’Agenzia Territoriale Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, approvata con determinazione n. 183 del 6 dicembre 2018, finalizzata alla realizzazione di attività di interesse comune in ambito giuridico, in tema di affidamento dei servizi pubblici locali ambientali secondo il modello della gestione in house providing, in ambito tecnico, con specifico riferimento ad attività di supporto alla realizzazione di un nuovo regolamento tipo comunale di tariffazione puntuale del Servizio Gestione Rifiuti Urbani, all’analisi ed elaborazione di dati relativi agli impianti di smaltimento e alla ricognizione della documentazione contrattuale ed autorizzativa inerente alle discariche in gestione post operativa, nonché attività di comunicazione istituzionale e trasparenza per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei Comuni e delle Unioni in materia di Servizio Idrico Integrato e di Gestione dei Rifiuti Urbani;
ritenuto che:
- la collaborazione intrapresa con ANCI sia stata utile e proficua per l’Agenzia e sia dunque opportuno rinnovare l’impegno al confronto con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito ANCI E-R), al fine di attivare specifici strumenti di organizzazione che consentano meglio di coordinare gli interessi comuni rappresentati, condividendo obiettivi e progetti in tema di servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti;
- sia nell’interesse dell’Agenzia rinnovare a tal fine l’accordo con ANCI Xxxxxx Xxxxxxx per collaborare sui temi di comune interesse consistenti nell’approfondimento delle problematiche tecnico-amministrative emergenti dall’attuazione di provvedimenti sovra ordinati nel campo dei Servizi Idrico e Rifiuti ove esse abbiamo impatto diretto o indiretto su materie di competenza esclusiva dei Comuni, e sulle funzioni relative ai servizi pubblici locali che i Comuni sono tenuti ad esercitare in forma aggregata in seno all’Agenzia, in particolare:
• organizzazione e modalità di gestione dei servizi idrico e rifiuti (forme di
affidamento e modelli gestionali)
• regolazione tecnica ed economico-finanziaria (pianificazione degli investimenti ed applicazione delle tariffe)
• controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
dato atto che:
- a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs.175/2016 anche ANCI, quale associazione di enti locali, rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo quanto affermato anche da ANAC con deliberazione 18 gennaio 2017, n. 21;
- il presente accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, realizza una cooperazione istituzionale tra le Parti che presenta i seguenti requisiti richiesti dalla norma:
a) è finalizzata a garantire che i servizi pubblici oggetto del presente Accordo siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi comuni sopra definiti;
b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione;
precisato che con specifiche convenzioni attuative saranno di volta in volta disciplinati le attività e i progetti oggetto di intervento, individuando altresì le risorse umane ed economiche necessarie;
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
a voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di approvare l’accordo quadro di cooperazione istituzionale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna, ai sensi dell’art. 5, comma 6 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore di stipulare specifiche convenzioni attuative del presente ac- cordo che disciplinino di volta in volta le attività e i progetti oggetto di intervento, di co- mune interesse, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
Accordo quadro tra l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ANCI Xxxxxx-Romagna, per una collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Tra l’Agenzia Territoriale dell’ Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito ATERSIR o l’Agenzia), con sede Xxx Xxxxxxx 0/X, 00000, Xxxxxxx, (X.X. 91342750378), nella persona del Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx,
e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito ANCI E-R), con sede Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, P.IVA 03485670370 - C.F. 80064130372 nella persona del presidente Xxxxxx Xxxxxx,
premesso che:
• ATERSIR è stata istituita mediante legge Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx 00 dicembre 2011 n. 23 come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio dei rifiuti urbani; ad Atersir partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
• ANCI E-R è punto d’incontro delle esperienze, delle esigenze e della competenze delle amministrazioni locali, sia dal lato degli amministratori, sia dal lato dei dirigenti e dei responsabili di servizio; la sua azione permette il coordinamento fra le autonomie, portatrici della ricchezza e dell’articolazione delle realtà locali, in attuazione del principio di autonomia organizzativa. In particolare ANCI E-R cura l’informazione, l’aggiornamento e l’approfondimento delle varie tematiche che riguardano la vita delle autonomie, attua processi di formazione finalizzati ad assistere gli enti, soprattutto in occasione di innovazioni organizzative rese necessarie dalle modifiche legislative;
rilevato che ATERSIR:
• costituisce forma di cooperazione degli Enti locali, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di servizi pubblici locali ambientali;
• definisce gli strumenti per il governo delle attività di gestione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare predisponendo il piano d’Ambito che prevede:
- la ricognizione delle infrastrutture,
- il programma degli investimenti,
- il modello gestionale ed organizzativo,
- il piano economico-finanziario,
• opera, al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, su due livelli cui competono
distinte funzioni di governo: le funzioni di I livello esercitate dal Consiglio d’Ambito con
riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, comprendenti fra l’altro le decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi; le funzioni di II livello esercitate, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali che provvedono alla individuazione dei bacini di affidamento, alla proposta circa le modalità di organizzazione e gestione dei servizi ed all’attività di controllo sulla gestione;
visto lo Statuto di ANCI E-R ed in particolare
• l’art. 2, che al comma 1 sancisce che tra i fini dell’associazione rientra la tutela delle autonomie locali nella piena attuazione dei principi dell’ordinamento giuridico vigente, inclusa “la prassi delle attività amministrative, nei rapporti con la società civile” e “rappresenta e sostiene i diritti e gli interessi degli Enti locali ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine”;
• l’art. 3, comma 1, che richiama tra i compiti dell’associazione lo sviluppo di “forme di relazione e di informazione con gli Enti associati e con altri Enti pubblici, al fine di realizzare il confronto delle esperienze, degli studi e degli approfondimenti riguardanti problemi tecnici, organizzativi, finanziari e giuridici di interesse per gli enti associati. ANCI cura, inoltre, la pubblicazione di studi, ricerche, relazioni, documentazione e la loro diffusione fra gli enti associati”;
• l’art. 3, comma 2, che stabilisce che l’erogazione agli Enti associati dei servizi informativi e di comunicazione sociale e pubblica, di consulenza, di formazione “possono essere svolti anche su incarico di altre pubbliche amministrazioni”;
• l’art. 3 commi 3 e 4 che stabilisce che per la realizzazione delle iniziative del comma 1, ANCI E-R può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e può realizzare le iniziative ed erogare i servizi indicati ai commi 1 e 2 mediante organismi di forma societaria;
considerato inoltre che:
- l’Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento che comprende tutti i comuni della regione Xxxxxx-Romagna;
- che l’esercizio di tali funzioni determina impatti su funzioni contigue di competenza esclusiva comunale con particolare riferimento a tributi (IMU - TARI - COSAP/TOSAP), autorizzazioni agli interventi (su suolo pubblico e non), programmazione territoriale, bilancio, società patrimoniali, servizi sociali (bonus idrico e bonus rifiuti), ambiente;
- che l’evoluzione della normativa nazionale e regionale, nonché della giurisprudenza, comportano la necessità di aggiornamenti coordinati sia delle disposizioni operative dell’Agenzia sia dei regolamenti di competenza comunale;
considerato, ancora, che ANCI E-R e l’Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono contribuire, per quanto di competenza, alla definizione di modalità operative condivise, omogenee e coerenti sul territorio regionale nelle materie affini e
contigue alle funzioni dell’Agenzia:
- cooperando per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- garantendo una efficace informazione e, ove necessario, formazione ai Comuni;
- definendo, con il presente accordo, le modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e disciplinando lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- creando le condizioni amministrative per accelerare, ove possibile, gli investimenti dei gestori nel miglioramento dei servizi idrici e rifiuti.
ANCI E-R e l’Agenzia condividono che attraverso una fattiva e continuativa collaborazione tra le proprie strutture può essere ulteriormente implementata l’efficacia delle politiche e delle attività relative ai settori di competenza dell’Agenzia.
Rilevato, pertanto, che:
- le Parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione e di cooperazione istituzionale, finalizzato alla cura dei suindicati interessi pubblici;
- lo strumento dell’accordo di cooperazione rappresenta la forma più appropriata rispetto alle finalità sopra richiamate;
- l’attività di cooperazione istituzionale è oggi disciplinata dall’ art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., recante il codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo “CCP” o “codice”);
- in particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:
a) è finalizzata a garantire che le attività ed i servizi oggetto dell’Accordo siano prestati per perseguire le finalità di cui alla indicata disposizione;
b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.
- sussistono i presupposti, fattuali e giuridici, per attivare il presente accordo di cooperazione.
Tutto quanto premesso e considerato, ANCI E-R e l’Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto e Finalità
1. Il presente Accordo viene stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 6, del codice, allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente nell’approfondimento delle problematiche tecnico-amministrative emergenti dall’attuazione di provvedimenti sovra-ordinati (normative nazionali, disposizioni regolamentari, normative regionali) nel campo dei Servizi Idrico e Rifiuti ove esse abbiano impatto diretto o indiretto su materie di competenza esclusiva
dei Comuni. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione tra le parti.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
a) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, fatte salve documentate esigenze di riservatezza;
b) organizzazione di gruppi di lavoro congiunti finalizzati alla individuazione di modalità operative coerenti e omogenee sul territorio regionale;
c) diffusione efficace e tempestiva delle informazioni e dell’esito delle attività congiunte verso tutti i comuni della regione;
d) eventuale attività formativa in favore dei Comuni soci di ANCI E-R;
e) ulteriori attività ritenute dalle Parti funzionali al conseguimento degli obiettivi comuni, di cui al presente Accordo.
Art. 3 - Convenzioni attuative
1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:
a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
b) eventuale contributo economico che l’Agenzia corrisponderà ad ANCI E-R a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell’attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività;
d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.
Art. 4 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come “Comitato”) con i seguenti compiti:
a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione;
c) concordare le forme di disseminazione dei risultati;
d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o criticità.
2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti nel Comitato.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.
Art. 5 – Proprietà dei risultati
1. Le attività oggetto del presente accordo, i relativi risultati e gli altri materiali prodotti durante le attività di cui al presente accordo sono di proprietà di ANCI E-R e dell’Agenzia.
2. ANCI-ER e ATERSIR sono obbligate a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti nell'ambito del presente accordo.
Art. 6 - Uso dei segni distintivi
1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell’altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all’altra Parte.
Art. 7- Riservatezza
1. Ciascuna Parte è tenuta a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all’attività dell’altra parte e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative.
Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.
2. Il presente Accordo si intende rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.
Art. 10 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.
Art. 11 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (Uso dei segni distintivi), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 10 (Controversie) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ciascuna Parte comunicherà all’altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell’Accordo.
3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.
Art. 12 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo
1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,
2. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
3. La presente accordo è esente da bollo, ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.
Atto sottoscritto con firma digitale
Il Presidente di ATERSIR Il Presidente ANCI ER
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75 del 21 dicembre 2020
Oggetto: Direzione. Accordo Quadro di cooperazione istituzionale fra ANCI Xxxxxx- Romagna ed ATERSIR.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Il Direttore
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
Bologna, 21 dicembre 2020
Approvato e sottoscritto
Il Presidente X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx | Il Direttore X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx |
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
Bologna, 29 gennaio 2021
Il Direttore
X.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx