FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copyright @ 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.
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Il seguente Fascicolo informativo è composto da:
» Nota informativa ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
» Condizioni di assicurazione Auto
La Nota Informativa contiene il Glossario, che riporta le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.
Sommario
NOTA INFORMATIVA
ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n. 209/2005 4
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 4
1. Informazioni generali 4
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 4
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 4
3. Coperture assicurative offerte 4
Responsabilità civile auto 4
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa 5
3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto 5
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza 5
Clausola Bonus Protetto 5
DANNI AL VEICOLO 5
Incendio e Furto 5
Collisione 5
Kasko 5
Eventi Naturali 6
Eventi socio politici ed atti vandalici 6
Garanzia Cristalli 6
GARANZIE ACCESSORIE 7
Infortuni del conducente 7
Tutela Giudiziaria 7
Assistenza Stradale 8
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto 8
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio 8
6. Premi 9
NOTA INFORMATIVA
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx – classe di merito 9
9. Recesso: clausola di ripensamento 10
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10
11. Regime Fiscale 10
Sommario
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10
12. Procedura per il risarcimento del danno 10
13. Incidenti stradali con controparti estere 11
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro 12
15. Diritto d’accesso agli atti d’impresa 12
16. Reclami 12
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17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 13
NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO 15
NOTA INFORMATIVA
ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. 209/2005
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPON- SABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
La presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’ ISVAP (ora IVASS) , ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle con- dizione di assicurazione prima della sottoscri- zione della polizza.
Il contratto di Verti Assicurazioni S.p.A (in seguito anche Verti) è stipulato in forma tariffaria Bonus/ Malus. È possibile richiedere un preventivo auto personalizzato gratuito e senza impegno, redat- to sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi attraverso il nostro sito Internet xxx.xxxxx.xx o al n° 02.36617001
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU- RAZIONE
1. Informazioni generali
Verti Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all’esercizio dell’attivi- tà assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS)n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficia- le n° 290 dell’ 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00134, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Sede legale: xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx
Recapito Telefonico: 02.21092.300
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxx@xxx.xxxxx.xx
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
NOTA INFORMATIVA
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmen- te certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milio- ni di euro.
Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.
Il Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, inte- ramente versato.
L’indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale normativa risulta pari al 106%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La polizza Verti ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdet- ta. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.
Verti, secondo quanto previsto dall’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, manterrà ope- ranti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente non abbia nel frattem- po stipulato un nuovo contratto X.X.Xxxx, per il medesimo veicolo, con altra Compagnia di As- sicurazione.
La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione po- stale.
3. Coperture assicurative offerte
Tutte le coperture assicurative offerte e di se- guito descritte sono operanti solo se richiama- te sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al con- correre dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.
Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.
Lo scoperto è una somma, espressa in percen- tuale, determinabile in concreto solo dopo la quantificazione del danno:
esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10% il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammonta- re del danno detratta la percentuale di scoperto.
La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ ammontare del danno: esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia:
ammontare del danno € 1.000, franchigia €258 il rimborso sarà pari € 742 , ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia.
Responsabilità civile auto
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi
e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
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L’assicurazione copre anche la responsabilità ci- vile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/ Malus, la quale prevede:
» Riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
» Maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Xxxxx abbia ricevuto da parte di altra compa- gnia di assicurazione, tramite la c.d. proce- dura di “riciclo” dei sinistri “tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità prin- cipale del conducente del veicolo assicurato.
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della car- ta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti ovvero alla quale sia stata ap- plicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso pri- vato sia utilizzato come scuola guida, se l’e- sercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.
Non sono inoltre assicurati i rischi della re- sponsabilità civile per i danni causati:
» dalla circolazione del veicolo in piste o cir- cuiti privati
NOTA INFORMATIVA
» dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove uffi- ciali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicu- razioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di eb- brezza
A parziale deroga di quanto previsto dalle Con- dizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.
AVVERTENZE:
per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa X.X.xxxx, vedi capitolo 1 - “Norme Generali” e capitolo 2 “Responsabilità Civile Auto” delle Condizioni di assicurazione.
Clausola Bonus Protetto
Con la clausola Bonus Protetto viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabi- lità paritaria o principale del conducente) avve- nuto durante il periodo di validità del contratto.
ESCLUSIONI:
la garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnala- zione antifrode.
La garanzia non è operante se il pagamen- to della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.
AVVERTENZE:
per ulteriori approfondimenti sulla clausola Bonus protetto, vedi Capitolo 2 “Responsabi- lità Civile auto” delle Condizioni di assicura- zione.
DANNI AL VEICOLO
Incendio e Furto
La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio non doloso, da azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimenta- zione. La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato e rapina. Sono compresi, inoltre, i danni agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmen- te fissati al veicolo,e i danni causati al veicolo per la loro asportazione, con il limite del 5% del va- lore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Collisione
La garanzia Collisione copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione, con altri vei- coli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta.
Kasko
La garanzia Kasko copre i danni materiali e di- retti subiti durante la circolazione dal veicolo as- sicurato in seguito a collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento.
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3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko
L’assicurazione non comprende i danni di se- guito riportati.
Garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti po- polari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trom- be d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, sla- vine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno, ;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa gra- ve del Contraente, dell’ Assicurato e delle per- sone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) agli apparecchi fonoaudiovisi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione;
g) verificatisi durante la partecipazione del vei- colo a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) indiretti, come deprezzamento o privazio- ne dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
NOTA INFORMATIVA
i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto age- volato dalla presenza delle chiavi di accensio- ne all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso;
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimen- to di fermo amministrativo, qualora non sia- no stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art.214 del vigente Codice della strada Inoltre per le garanzie collisione e kasko l’as- sicurazione non è operante nei seguenti casi:
k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di xxxxxx-
ze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive mo- dificazioni;
l) quando il conducente non è in possesso di regolare patente di guida;
m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;
n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumati- ci, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
Eventi Naturali
La garanzia Eventi Naturali copre l’indennizzo dei danni materiali causati al veicolo assicurato da inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tem- peste, nubifragi, frane, slavine, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, caduta di neve, ghiaccio e grandine.
ESCLUSIONI:
sono esclusi i danni:
» da semplici precipitazioni atmosferiche;
» al motopropulsore riportati dalla circolazione in zone allagate.
Eventi socio politici ed atti vandalici.
La garanzia Atti vandalici copre l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicu- rato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e vandalismo.
Garanzia Cristalli
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’assicurato per riparare/sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato a seguito rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione.
ESCLUSIONI:
a) L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
b) Le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.
AVVERTENZE PER LA SEZIONE DANNI AL VEI- COLO:
per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 3 “Danni al veicolo” delle Condizioni di assicurazione.
GARANZIE ACCESSORIE
Infortuni del conducente
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La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo.
DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA:
Non rientrano nella copertura gli infortuni su- biti dal conducente:
a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore;
b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza;
c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vi- gente legge;
d) che si trovi:
» in stato di ebbrezza ovvero presenti un tas- so alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
» sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la san- zione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs.
n. 285 del 30/04/92 e successive modifi- cazioni;
e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utiliz- zi il veicolo contro la volontà del proprietario;
f) che subisca un infortunio a seguito di parte- cipazione a imprese temerarie;
g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazio- ne a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di ter- rorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
NOTA INFORMATIVA
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – co- munque insorto, controllato o meno – di ener- gia nucleare;
j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dalla vettura;
l) che subisca un infortunio con invalidità per- manente di grado pari o inferiore al 5% del totale.
LIMITI DELLA COPERTURA:
Indennizzo in caso di morte: qualora il con- ducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l’invalidità permanente risulta superiore al 5%, l’indennizzo sarà liquidato solo per la par- te eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al mo- mento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momen- to del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Tutela Giudiziaria
La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di incidenti stradali per richiedere i danni al responsabile civile in sede stragiudiziale e giudiziale oppure per la difesa penale dell’Assicurato. Tale copertura può es- sere attivata in tutti quei casi in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l’indennizzo diretto. La garanzia include l’assistenza per la gestione della richiesta di risarcimento con la possibilità di ricorrere a un avvocato e copre le spese legali sostenute dall’Assicurato.
ESCLUSIONI:
La garanzia non è operante:
a) in materia fiscale e amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (as- similabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremo- to, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere e relativi atti di opposizione;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi a inquina- mento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
i) se il veicolo non è assicurato a norma di leg- ge per la garanzia RCA ovvero se viene uti- lizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189,
comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
l) nei casi di controversie con Xxxxx;
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m) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura “Procedura di risarcimento diretto” Art. 149 Codice delle Assicurazioni;
n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati.
Assistenza Stradale
La garanzia Assistenza Stradale prevede, all’in- terno dei 365 giorni di validità della garanzia, due tipi di offerte: la prima (pacchetto Base) inclu- de gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo; la seconda (pacchetto Deluxe) aggiunge alle prestazioni del pacchetto Base ulteriori servi- zi, quali l’invio dei pezzi di ricambio, il rientro dei passeggeri, un veicolo sostitutivo.
Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, da medici, tecnici ed ope- ratori, sono affidate a: MAPFRE ASISTENCIA S.A.
- Compagnia di assicurazione – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxxxxxx (XX).
ESCLUSIONI:
Dalla garanzia sono esclusi:
» sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti,
» uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo,
» stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terro- rismo o vandalismo, scioperi,
» terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat- teristiche di calamità naturale,
» fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchi- ne acceleratrici, raggi X, etc.),
NOTA INFORMATIVA
» dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psi- cofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE AC- CESSORIE:
per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 4 “Infor- tuni del conducente”, Capitolo 5 “Tutela giudi-
ziaria” e Capitolo 6”Assistenza Stradale” delle Condizioni di assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto In conformità a quanto previsto dall’Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del vei- colo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1 - il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in le- asing;
2 - il coniuge non legalmente separato, il con- vivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3 - ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZE:
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impre- sa di ogni aggravamento del Rischio. Gli ag- gravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’Inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione (art. 1898 C.C.).
Per approfondimenti sulle conseguenze deri- vanti da dichiarazioni false, inesatte o reticen- ti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condi- zioni di assicurazione:
» 1 – Norme Generali
» 2 – Responsabilità civile auto
» 3 – Danni al veicolo
» 4 – Infortuni del conducente
» 5 – Tutela giudiziaria
» 6 – Assistenza Stradale
Nella garanzia RCA, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto paga- re al terzo in conseguenza dell’inopponibilità
di eccezioni prevista ai sensi dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
6. Premi
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Verti si riserva, anche ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato con il paga- mento del premio da parte del Contraente.
Il premio è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero. A discre- zione dell’azienda, al Contraente è data facoltà di frazionare il pagamento del premio in due rate semestrali con l’onere aggiuntivo dell’8%.
Se il Contraente non paga i premi delle rate suc- cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito , il bonifico bancario e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 Cod. Civ. denominati “Buoni Ac- quisto Polizza Verti”, le cui caratteristiche e con- dizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.
Qualora l’impresa dovesse avvalersi di interme- diari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.
Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il pre- mio Verti viene elaborato raccogliendo una se- rie di informazioni. Questi parametri inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.
AVVERTENZE:
qualora il contratto assicurativo venga risol- to, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente
NOTA INFORMATIVA
– in ragione di 1/365 e al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non go- duta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 “Norme Ge- nerali” delle Condizioni di assicurazione.
» la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:
Art. 44, comma 2, lettera d):
(…) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta inte- stataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante.
Art. 47, comma 3, lettere a) e b):
(…) Gli intermediari possono ricevere dal contra- ente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti del- la clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elet- tronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Gli intermediari, quindi, non sono in ogni caso autorizzati ad accettare i particolari documen- ti di legittimazione di cui all’art. 2002 Cod. Civ. denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito inter- net indicato sui Buoni stessi.
7. Informativa in corso di contratto
Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, alme- no trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Xxxxx rende disponibile l’attestazio- ne dello stato del rischio sul sito internet www. Xxxxx.xx nella sezione dedicata dell’area perso- nale.
Il contraente può richiedere la consegna dell’atte- stato di rischio anche tramite email.
Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.
8. Attestazione dello stato del rischio – clas- se di merito.
La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/pro- prietario la comparazione delle varie propo- ste di contratti R.C. Auto.
Come previsto dall’art.134 del Codice delle assi- curazioni, le informazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite diretta- mente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
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Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell’Art 134 comma 3 del Codice delle assicura- zioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
» cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazio- ne definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
» risoluzione del contratto a seguito di sospen- sione senza riattivazione;
» mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
AVVERTENZE:
» In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazione relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” delle Condizioni di assicu- razione.
» Per le regole di evoluzione della classe, CU vedi Allegato 1 “ Disciplina del Bonus/Malus” e Allegato 2 “Modifiche al contratto” delle Condizioni di assicurazione.
9. Recesso: clausola di ripensamento
Il Contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite fax al numero 02/00000000, tramite email utilizzando il form alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ o a mezzo raccomandata A.R. a Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione, la Carta Verde (se presente nel Contratto) e la scheda di polizza, la compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta e del contribu- to sanitario nazionale. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito in- ternet xxx.Xxxxx.xx.
NOTA INFORMATIVA
10. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell’art. 2952, II comma, c.c..
Il diritto al pagamento delle rate di premio si pre- scrive in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita
una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, III co., c.c.
11. Regime Fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
GARANZIE | IMPOSTE |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | *23.00% |
BONUS PROTETTO | *23.00% |
INCENDIO E FURTO | 13.50% |
COLLISIONE | 13.50% |
KASKO | 13.50% |
EVENTI NATURALI | 13.50% |
EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI | 13.50% |
GARANZIA CRISTALLI | 13.50% |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 2.50% |
TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |
ASSISTENZA STRADALE | 10.00% |
* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sa- nitario Nazionale) del 10.50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUI- DATIVE E SUI RECLAMI
Verti si avvale di una capillare rete di periti, car- rozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l’intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della “Carrozzeria a domicilio”.
12. Procedura per il risarcimento del danno AVVERTENZE: richiesta
in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o posto in circolazione contro la volontà del proprietario e in tutti i casi previsti dall’ art. 283 CAP (Codice delle Assicurazioni
Private), la richiesta di risarcimento dovrà es- sere rivolta a CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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AVVERTENZE: Termini per la denuncia del si- nistro.
In caso di sinistro, l’assicurato deve denuncia- re il sinistro a Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, me- diante comunicazione telefonica al Servizio Si- nistri Verti al numero 02.36617010 nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indi- cati i documenti necessari da inviare a Verti. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la compagnia dell’avvenuto sinistro. In alternativa, il cliente deve inviare comunica- zione scritta a Verti al seguente indirizzo: Ver- ti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all’attenzione Ufficio Sinistri.
In caso di sinistro da circolazione.
Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di av- venimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il condu- cente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsa- bile del sinistro.
Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istru- zioni da seguire sul luogo del sinistro.
Durante la denuncia telefonica verranno illustra- te le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia.
Procedura per il risarcimento del danno
Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs.
NOTA INFORMATIVA
n. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova proce- dura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno di- rettamente a Verti in luogo dell’assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
» il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
» il conducente non deve riportare lesioni supe- riori al 9% d’invalidità;
» il luogo di accadimento del sinistro deve es- sere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
» i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
» i veicoli devono essere assicurati con impre- se aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria della x.x.xxxx ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni, le quali abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
» qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
In tali casi, il danneggiato può formulare for- male richiesta risarcitoria seguendo le forma- lità previste dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, reperibili anche sul sito internet xxx.Xxxxx.xx nella sezione “sinistri”. Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documenta- zione da allegare.
I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni, ovvero novanta in caso di dan- no alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice- vimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, aven- do osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. n. 209
del 7.9.2005.
I termini per il pagamento sono quindici giorni dalla ricezione da parte dell’Impresa della co- municazione del danneggiato con cui dichiara di voler accettare la somma offertagli.
AVVERTENZE:
In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulteriori informazioni sulle procedu- re liquidative, vedi Par. 3.15 “Norme per la liquidazione dei danni” delle Condizioni di assicurazione.
In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziaria per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 5.4 “De- nuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale” delle Condizioni di assicurazio- ne, e seguenti.
13. Incidenti stradali con controparti estere
L’assicurato, dopo aver sporto denuncia tele-
fonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 “Procedura per il risarcimento del danno“ dovrà procedere come di seguito dettagliato.
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Incidente sul territorio italiano con contro- parte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec. xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veico- lo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equiva- lente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assi- curato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email richieste.centro@ xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@ xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informa- zioni è possibile collegarsi al sito internet http:// xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xx- formazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza.
Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata
NOTA INFORMATIVA
In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, qua- le gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di In- dennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese resi- denti in Italia nel conseguimento del risarcimento
dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’im- porto liquidato per un sinistro.
È data facoltà al Contraente di evitare le mag- giorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle rego- le evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Verti, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamen- te definiti.
Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02.36617100 che provvederà:
» in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare diretta- mente al Contraente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento
dello stesso direttamente a Verti
» in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.
A seguito della richiesta, la Stanza di Compen- sazione provvederà a inviare via posta, diret- tamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’importo del rimborso nonché le istru- zioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.
La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contra- ente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 06/00000000; Fax: 00.00000000/547;
sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Nel caso di scatto del malus dovuto a segna- lazione da parte di altra compagnia di assicu- razione tramite la c .d. procedura di “riciclo” dei sinistri “tardivi, il contraente può evitare le mag- giorazioni contattando direttamente la compa- gnia che ha pagato il sinistro.
15.Diritto d’accesso agli atti d’impresa
Verti, ai sensi dell’art. 146 del codice delle assicu- razioni e del relativo regolamento attuativo de- creto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla re- sidenza del contraente/assicurato.
16. Reclami
Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:
» Servizio Sinistri (denuncia e informazioni)
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» Servizio Clienti (assistenza post stipula e mo- difiche di polizza)
» Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza)
disponibili al numero 02.36617100
NOTA INFORMATIVA
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via e-mail all’ indirizzo reclami@.Xxxxx.xx; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); oppure invia- re un fax al numero 00.00000000, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Recla- mi. Come Presentare un Reclamo/Come Presen- tarlo). Qualora l’esponente non si ritenga soddi- sfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fax 06/00000000, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presenta- re un Reclamo/Come Presentarlo)”, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazio- ne del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario al- legare copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento uti- le per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Successivamente l’IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al re- clamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono for- nire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiari- menti sul reclamo direttamente al reclamante,
trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l’IVASS intervie- ne fornendo una apposita informativa al recla- mante a conclusione dell’attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, l’IVASS comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presen- tato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rin- tracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx. eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro (dal
30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dan- done notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi posso- no essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire no- tizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L’Ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi im- plichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inol- tre nella competenza dell’Ivass i reclami in rela- zione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolger- si all’Autorità Giudiziaria.
Per controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudizio è subordinata, quale condi- zione di procedibilità, all’esperimento del tenta- tivo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l’azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del procedimento di negoziazio- ne assistita ai sensi della L. 162/2014.
17. Informativa sui sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie
Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art.
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84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, pre- vede – quale condizione di procedibilità dell’a- zione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da de- positare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente. Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 set- tembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novem- bre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperi- mento del procedimento di negoziazione assisti- ta per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di ne- goziazione. Mediante tale accordo le parti con- vengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.
Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Asso- ciazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolve- re controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei ter- mini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimen- to; - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Pariteti- ca basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell’ Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito inter- net xxx.Xxxxx.xx nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro).”
XXXXX È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMA- TIVA.
NOTA INFORMATIVA
Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all’in- terno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.
Glossario
Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza Stradale, si rimanda al rispettivo capi- tolo nelle Condizioni di assicurazione.
» Accessori di serie
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Installazioni stabilmente fissate al veicolo costi- tuenti normale dotazione di serie, senza supple- mento al prezzo base di listino, compresi gli ap- parecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie
» Alienazione del veicolo
Vendita, consegna in conto vendita, demolizio- ne, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo
» Apparecchi fonoaudiovisivi
Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, man- gianastri, registratori, televisori, dispositivi di na- vigazione satellitare e altri apparecchi del gene- re stabilmente fissati al veicolo
» Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione
» Assicurazione
Garanzia prestata con il contratto di assicurazio- ne ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.
» Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
» Attestazione sullo stato del rischio o atte- stato di rischio
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
» Azione del fulmine
Effetto provocato da una scarica elettrica natura- le avvenuta nell’atmosfera
» Banca dati degli attestati di rischio
Banca dati elettronica che le imprese hanno l’ob- bligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio
» Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)
NOTA INFORMATIVA
Banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assi- curativa del veicolo oggetto di contratto
» Box
Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo
» Card
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto
» Classe di merito aziendale
Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata
» Classe di merito CU
Categoria alla quale il contratto è assegnato sul- la base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative Rc Auto
» Codice delle assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione
» Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto
» Consap S.p.A.
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
» Cose
Oggetti materiali e/o animali
» Degrado
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da so- stituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo
» Denuncia sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell’accadi- mento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti
» Franchigia
Cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno
» Furto
Reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicura- to a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
» Garage
Luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private.
» Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma
» Incidente
Qualsiasi evento accidentale connesso alla cir- colazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che: provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato, o ne
consenta la marcia, ma con il rischio di aggrava- mento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
» Indennizzo
Glossario
Importo dovuto da Verti all’assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di assicurazio- ne
» Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili
» Invalidità Permanente
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Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile del- la capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipen- dentemente dalla professione
» IUR: Identificativo univoco del rischio Codice che consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di com- pagnia di assicurazione
» IVASS (già ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito
con legge 7 agosto 2012 n.35
» Massimale
Somma massima che Xxxxx è tenuta a pagare in caso di sinistro
» Optional
Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prez- zo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoau- diovisivi e gli airbags
» Perdita Totale
Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antiecono- mica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo
» Periodo di osservazione
Periodo contrattuale rilevante ai fini della varia- zione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso
» Polizza
NOTA INFORMATIVA
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla Scheda di Polizza ed eventua- li relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde - se prevista dal contratto- e dal Fascicolo Informativo
» P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico
» Premio
Importo complessivamente dovuto dal Contra- ente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria
» Prezzo d’Acquisto
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto
» Procedura di riciclo dei sinistri tardivi Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie com- pagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso
» Proprietario
Intestatario al P.R.A. o colui che possa legitti- mamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
» Proprietà privata
Luogo anche all’aperto, ma circondato da recin- zione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condomi- niale
» Rapina
Sottrazione del bene assicurato mediante violen- za o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
» Residenza
Luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abi- tazione) in Italia
» Richiesta danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge, in base all’ art. 148, procedura di risarci- mento e art 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
» Risarcimento
Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro
» Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei dan- ni subiti in un sinistro RCA direttamente da Xxxxx invece che dall’assicuratore del veicolo respon- sabile
» Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro
» Rivalsa
Diritto esercitato da Xxxxx per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interes- se assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto
» Scoperto
Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro
» Sinistro o caso assicurativo
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- ta l’assicurazione
» Società
Verti Assicurazioni S.p.A.
» Somma assicurata
Glossario
Importo indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito
» Stanza di compensazione
Ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card
» Strada
Via pubblica o privata aperta alla libera circola- zione
» Surrogazione
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Diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo re- sponsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsa- bile civile o di altro coobbligato
» Tutela Legale
Garanzia Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati
» Unico caso assicurativo
Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati
» Valore a Nuovo
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional, se assicurati
» Valore Commerciale
Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote o, in caso di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media del mercato
» Vandalismo
Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui pro- prietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri
» Veicolo
NOTA INFORMATIVA
Mezzo ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa
1 - NORME GENERALI
Sommario
Informazioni relative al contratto 4
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia 4
1.2 Conservazione della classe di merito maturata 4
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta verde 5
1.4 Invio documentazione e comunicazioni 5
Gestione del contratto e condizioni generali 5
1.5 Consegna e controllo documenti 5
1 di 42
1.6 Mancata consegna dei documenti 5
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell’accadimento di un sinistro 6
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro 6
1.9 Aggravamento di rischio 6
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni 6
1.11 Garanzia Danni al Veicolo 7
Modifiche al contratto 7
1.12 Adempimenti necessari 7
1.13 Sostituzione con un altro veicolo 7
1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto 7
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato 8
1.16 Risoluzione del contratto 8
1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta verde 8
Disposizioni di legge 9
1.18 Oneri fiscali e di legge 9
1.19 Rinvio alle norme di legge 9
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 10
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti 10
2.2 Estensione territoriale 10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
2.3 Gestione delle vertenze 10
2.4 Clausola Bonus Protetto 10
3 - DANNI AL VEICOLO 12
3.1 Incendio e furto 12
3.2 Collisione e Kasko 12
3.3 Conducente di età inferiore a 26 anni 12
3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko 12
3.5 Eventi naturali 13
3.6 Eventi sociopolitici ed Atti vandalici 13
3.7 Garanzia cristalli 13
3.8 Garanzie aggiuntive sempre valide quando operano almeno le garanzie Incendio/Furto 13
Sommario
3.9 Estensione territoriale 13
3.10 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio 13
3.11 Riduzione e integrazione del valore assicurato 13
Norme che regolano la liquidazioni dei danni 14
3.12 Riparazioni 14
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno 14
3.14 Norme per la Liquidazione dei danni 16
3.15 Controversie – Arbitrato irrituale 16
2 di 42
3.16 Recuperi 16
4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 17
4.1 Oggetto 17
4.2 Delimitazioni della copertura 17
4.3 Criteri di indennizzabilità 17
4.4 Indennizzo in caso di morte 17
4.5 Indennizzo in caso di invalidità permanente 17
4.6 Controversie – Arbitrato irrituale 19
5 - TUTELA GIUDIZIARIA 20
5.1 Oggetto dell’assicurazione 20
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 20
5.3 Insorgenza del caso assicurativo 20
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 21
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione
della garanzia assicurativa 21
5.6 Gestione del caso assicurativo 21
5.7 Recupero di somme 21
5.8 Estensione territoriale 21
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
5.9 Assicurati 21
5.10 Prestazioni garantite 22
5.10.1 Pacchetto Base 22
5.10.2 Pacchetto Deluxe 22
5.11 Esclusioni 22
6 - ASSISTENZA STRADALE 23
Definizioni 23
Condizioni generali di assicurazione 23
6.1 Oggetto 23
PACCHETTO BASE 23
6.1.1 Soccorso stradale 23
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio 24
Sommario
6.1.3 Spese di albergo 25
6.1.4 Recupero dell’autoveicolo riparato 25
PACCHETTO DELUXE 25
6.1.5 Invio pezzi di ricambio 25
6.1.6 Rientro sanitario 25
6.1.7 Invio di un autista 25
6.1.8 Trasporto della salma 25
6.1.9 Rientro dei figli minori 25
3 di 42
6.1.10 Viaggio di un familiare 26
6.1.11 Veicolo in sostituzione in Italia 26
6.1.12 Anticipo spese di prima necessità 26
6.1.13 Interprete a disposizione all’estero 26
6.1.14 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia 26
6.1.15 Informazioni traffico in Italia 27
6.2 Obblighi dell’Assicurato per usufruire della prestazione 27
6.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 27
6.4 Estensione territoriale 28
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus 29
Allegato 2 – Modifiche al contratto 33
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 35
Allegato A 37
1. Titolare del Trattamento 37
2. Finalità del trattamento dei Dati 37
3. Modalità del trattamento dei Dati 38
4. Dati relativi allo stato di salute 38
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
5. Periodo di conservazione dei Dati 39
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati 39
7. Destinatari dei Dati 39
8. Accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi 40
9. Diritti dell’interessato 40
Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto 41
Lettera tipo richiesta di risarcimento 42
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
1. Norme generali
Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall’Informativa Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promo- zionali, i documenti di legittimazione di cui all’art.
2002 Cod. Civ. denominati Buoni Acquisto Poliz-
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
1.1 Perfezionamento del contratto e decor- renza della garanzia
Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private a verificare la veridicità delle dichiarazioni effet- tuate dal Contraente in sede di preventivo.
Tali verifiche vengono eseguite principalmente tramite consultazione delle Banche dati pubbli- che e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.
Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS
4 di 42
n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettro- nica degli attestati tutte le informazioni relative all’attestazione dello stato del rischio.
Se i dati dichiarati nel preventivo non coincides- sero con le informazioni fornite dalla Banca dati, Xxxxx potrà richiedere al Contraente l’invio dei do- cumenti indicati al successivo paragrafo 1.5
In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posi- zione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le compagnie assicurative sono tenute a svolgere per legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprie- tario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l’esattezza e ad attivarsi affinché even- tuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del con- trollo della documentazione di cui al successivo par. 1.5, Xxxxx, dopo aver verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe as- sicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.
Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4.
La trasmissione della Carta verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione po- stale.
za Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di ac- quisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L’assicura- zione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pa- gati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il premio è determinato per periodi di assicura- zione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento in rate.
Nel caso in cui il contratto preveda il fraziona- mento in due rate semestrali e il Contraente abbia effettuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, anche per la rata suc- cessiva deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con addebito automa- tico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dalla scadenza della rata, l’applica- zione di differenti modalità di pagamento o l’utilizzo di un’altra carta di credito.
Se il Contraente non paga i premi delle rate suc- cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).
1.2 Conservazione della classe di merito ma- turata
Se il veicolo cambia, posso mante- nere la stessa classe di merito?
Sì, vediamo/leggi qui di seguito in quali casi.
1) In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato
Il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che il contratto sia reso valido per altro veicolo appar- tenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche
» dal coniuge, persona unita civilmente oppure convivente di fatto
1. Norme generali
» in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di pro- prietà da una pluralità di soggetti a uno sol- tanto di essi.
» in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato anche dagli eredi purché convi- venti con il de cuius al momento del decesso
» In caso di veicolo intestato a portatore di han- dicap dagli utilizzatori purché registrati sul libretto quali intestatari temporanei per alme- no 12 mesi
» In caso di veicolo acquistato in leasing o no- leggio a lungo termine con contratto maggio- re di 12 mesi, dagli utilizzatori purché registrati sul libretto del veicolo alienato quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
2) In caso di furto del veicolo assicurato
5 di 42
Il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.
3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo ap- partenente alla stessa tipologia da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assi- curato (o di un suo familiare stabilmente con- vivente)
Il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicu- rato, a condizione che il proprietario/locatario, in caso di veicolo acquistato in Leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle assicu- razioni – Legge Bersani n.40 del 02 Aprile 2007 La documentazione da inviare per il riconosci- mento della classe, è descritta nell’Allegato 1.
Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?
Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente dete- riorati, persi, rubati o comunque sia- no venuti a mancare, Xxxxx rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autori- tà competenti.
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde
e possono essere trasmesse dall’impresa al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Verti provvederà a inviare la corrispondenza nella modalità prescelta ob- bligandosi a modificarla su semplice richiesta del Contraente.
Nel caso in cui il contratto preveda la Carta ver- de, il metodo di invio è sempre tramite spedizio- ne postale.
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GE- NERALI
1.5 Consegna e controllo documenti
Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell’ambito delle verifiche precontrattuali di cui all’art. 132 del Co- dice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l’invio della documentazione neces- saria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti :
» copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
» eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
» ulteriore documentazione descritta nell’Alle- gato 1.
Il contraente potrà richiedere a Verti la rivaluta- zione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’atte- stazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al con- traente una dichiarazione che permetta di rico- struire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito A seguito del perfezionamento del contratto, il Contraente è tenuto ad inviare a Verti la scheda di polizza firmata, tramite le modalità indicate al precedente par. 1.4.
1.6 Mancata consegna dei documenti
Ricorda di inviare i documenti richie- sti da Verti
Nel caso in cui il Contraente non prov- veda ad inviare i documenti eventual- mente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
1.4 Invio documentazione e comunicazioni La documentazione e le comunicazioni con- trattuali sono redatte da Verti in lingua italiana
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere sco- perte successivamente alla stipula, ma pri- ma dell’accadimento di un sinistro
1. Norme generali
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della accadimento di un sinistro, Xxxxx dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza Verti si riserva di:
» di impugnare la polizza ed agire per l’annul- lamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
» di recedere dal contratto (ove il contraente ab- bia agito senza dolo o colpa grave).
6 di 42
A titolo di esempio, le dichiarazioni inesatte po- trebbero riguardare il luogo di residenza, comu- ne o provincia, del proprietario/assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.
In tali casi Verti ha comunque diritto ai premi re- lativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il con- tratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Xxxxx ha diritto al premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:
» laddove i documenti definitivi di polizza ( Cer- tificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla co- municazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Car- ta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx, la quale procederà ad annullare la co- pertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoper- te successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul pre- ventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, – 1893 e – 1894 del Cod. Civ.:
» non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
» sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa gra- ve, in misura ridotta in proporzione alla dif- ferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrat- tuali prevista dall’art 144 del Codice delle assi- curazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integras- sero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Xxxxx, tramite l’invio di una raccoman- data con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:
» laddove i documenti definitivi di polizza (Cer- tificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla co- municazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
» laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Car- ta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la co- pertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.9 Aggravamento di rischio
Per l’intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accet- tati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali.
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni
La Copertura Responsabilità Civile Auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un con- ducente di età maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque estendere la copertura a uno o massimo due conducenti di età inferiore a 26 anni, dichiarandone le generalità al momento del preventivo, oppure richiedere che la coper- tura non abbia limitazioni di guida.
Qualora al momento del sinistro il veicolo ri- sultasse guidato da un conducente di età infe-
1. Norme generali
riore a 26 anni non dichiarato in contratto e le coperture non fossero prestate senza limita- zioni di guida, Xxxxx potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.
Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell’esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penal- mente rilevante.
1.11 Xxxxxxxx Xxxxx al Veicolo
Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):
» Incendio e Furto (par. 3.1);
7 di 42
» Collisione e Kasko (par. 3.2);
» Eventi naturali (par. 3.5);
» Eventi Socio Politici e Vandalici (par. 3.6);
» Garanzia Cristalli (par. 3.7).
Verti potrà procedere a ispezionare il veicolo as- sicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte
Successivamente all’avvenuto perfezionamento del contratto, Xxxxx provvede a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponi- bile il veicolo per l’ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi.
Dopo l’ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elen- cati gli eventuali danni preesistenti alla stipula del contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzial- mente di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. con ri- ferimento alle Garanzie “Danni al veicolo” se il Contraente:
a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o co- munque oltre il termine massimo sopra indi- cato
b) non si presenta all’appuntamento concor- dato per l’ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Danni al Veicolo vengano risolte, Xxxxx, ferma la regolarità amministra- tiva e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle ga- ranzie Danni al Veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
MODIFICHE AL CONTRATTO
1.12 Adempimenti necessari
Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:
» deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
» deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti
Le modalità con le quali il Contraente può ap- portare le modifiche sono illustrate nella tabella riportatata nell’ ’Allegato 2.
1.13 Sostituzione con un altro veicolo
Cosa succede se cambio il veicolo?
Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 “Conservazione della classe di merito maturata, il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assi- curato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata.
Verti invierà i nuovi documenti contrat- tuali, ferma la scadenza del contratto originario.
Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde, se pre- vista in contratto, del veicolo prece- dentemente assicurato.
Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra ti- pologia, il contratto verrà assegnato:
» alla classe di merito di Bonus/Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un ciclomotore o un Taxi;
» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed asso- luta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo vei- colo da assicurare appartenga a una tipologia differente da motociclo, ciclomotore e Taxi; per maggiori informazioni, vedi il Fascicolo infor- mativo Multisettore, disponibile sul sito internet xxx.Xxxxx.xx.
Posso sospendere la polizza?
Sì, il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto per un’unica volta all’interno dell’annua- lità assicurativa, purché il periodo di assicurazione in corso con premio pagato abbia la durata residua di almeno 30 giorni. La scadenza del contratto verrà prorogata per un pe- riodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata pari o superiore a 61 giorni.
1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto
1. Norme generali
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di di- struzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto) o dalla data successiva richiesta dal Contraente.
La riattivazione del contratto avviene su richiesta del Contraente al costo di €30; può essere richie- sta anche per altro veicolo, fermo quanto dispo- sto dal par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell’eventuale integrazione di premio. La riattivazione prevede l’emissione dei nuovi documenti. Per tutta la du- rata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evo- lutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.
8 di 42
Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizza- zione della società vincolataria.
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di con- tratto dovrà avvenire contestualmente al pas- saggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso.
In tal caso Xxxxx prenderà atto della cessione in- viando al cessionario i nuovi documenti contrat- tuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua natu- rale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Il Contraente è tenuto a distruggere il certifica- to e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.
Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Xxxxx provvederà ad aggiornare il con- tratto inserendo i dati del nuovo proprietario e assegnando la classe di merito 14.
1.16 Risoluzione del contratto
1) Il contratto può essere risolto:
» su richiesta del Contraente, in caso di cessa- zione del rischio (vendita, distruzione, espor- tazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo). Il con- tratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.
» in caso di furto. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presenta- ta alle autorità competenti
» in caso di consenso tra Verti ed il Contraente. Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qual- siasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (se prevista in contratto).
In tutti le ipotesi sopra indicate, Xxxxx, ferma la re- golarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio rela- tiva alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo sanitario nazionale.
Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso, se prevista in contratto.
Le disposizioni del presente paragrafo si appli- xxxx anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Xxxxx il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiara- zione di distruzione del Certificato di assicurazio- ne e della Carta Verde, se prevista dal contratto. Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non godu- to sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato sola- mente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
2) Il contratto deve essere risolto in caso di de- cesso del proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non con- vivente con il de cuius all’atto del decesso.
In questo caso Xxxxx, ferma la regolarità ammi- nistrativa e contabile del contratto, rimborserà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto ad esclu- sione di Assistenza Stradale e Tutela Giudiziaria al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente docu- mentazione:
» dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
» certificato di morte
» documento comprovante la qualità di erede Xxxxxxx il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso
verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
1. Norme generali
» dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
» certificato di morte
1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde
La disposizione contenuta nel presente para- grafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distru- zione di certificato e carta verde, se prevista in contratto.
9 di 42
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Car- ta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
DISPOSIZIONI DI LEGGE
1.18 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Con- traente.
1.19 Rinvio alle norme di legge
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurez- za obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Per quanto non è qui diversamente regolato val- gono le norme di legge.
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al paragrafo 3.
2. Responsabilità Civile Auto
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti
Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza:
vediamole in dettaglio.
» Responsabilità civile trasportati
Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontaria- mente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stes- so. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.
» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
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Xxxxx, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Xxxxxxxx di esclusione dalla garanzia assicu- rativa e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, lettera a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo as- sicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontaria- mente omesso di:
» rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
» effettuare la conversione, quando normativa- mente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro
» Traino rimorchio
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
L’assicurazione copre anche la responsabilità ci- vile per i danni causati a terzi dal traino di even- tuali rimorchi, purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e in base alle indicazioni riportate sui documenti di circolazio- ne del veicolo assicurato.
2.2 Estensione territoriale
Xxxxx, a seguito della richiesta del Contraente, in- vierà la Carta Verde, durante il periodo di validità della polizza.
L’elenco degli Stati nei quali è operante la coper- tura carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concer- nenti l’assicurazione obbligatoria di responsabi- lità civile, è indicato nel documento stesso.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il pre- mio o la rata di premio.
2.3 Gestione delle vertenze
Verti assume a nome dell’assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nel- la quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spe- se di giustizia penale.
CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C. AUTO, (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL TESTO DELLA SCHEDA DI POLIZZA)
Posso mantenere la classe di merito anche in caso di sinistro?
Sì, in deroga alla regole evolutive di cui all’Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione, viene esclusa ogni pe- nalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro, con responsabilità paritaria o principale del conducente, avvenuto durante il periodo di validità del contratto. Per- tanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Verti, senza applicazione del malus, e il nuovo contratto verrà assegnato alla mede- sima classe Verti del precedente. Nel caso in cui risultassero invece nuovi sinistri, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro.
La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla nor- mativa vigente, vedi Allegato 1.
2.4 Clausola Bonus Protetto
Dove posso circolare con la mia po- lizza?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Euro- pea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo- naco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
Esclusioni
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
2. Responsabilità Civile Auto
La garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avvie- ne oltre i 15 giorni dalla scadenza.
Le garanzie descritte in questa se- zione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza e sono pre- state, per ciascun sinistro, con ap- plicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti e indicati nella scheda di polizza.
3. Danni al veicolo
Il presente capitolo integra quanto già disposto descritto in:
» Nota Informativa al Par.3: garanzie Incendio e furto, Collisione e Kasko, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Cristalli
» Nota Informativa , Par. 12 e 13: procedure li- quidative.
3.1 Incendio e furto
Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, ri- sarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
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» da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimenta- zione;
» a seguito di furto,consumato o tentato, e rapi- na. Danni compresi:
- danni causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
- danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici
- i danni agli accessori di serie e anche gli optionals, ma solo se il loro valore è riporta- to sulla scheda di polizza, .
- danni agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabil- mente fissati al veicolo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
- danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, con il limite del 5% del va- lore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
3.2 Collisione e Kasko
Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, ri- sarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
» Garanzia collisione: danni a seguito di colli- sione accidentale verificatasi durante la circola- zione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta.
» Xxxxxxxx xxxxx: danni a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.
Sono compresi danni agli accessori di serie e anche gli optionals, ma solo se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza.
3.3 Conducente di età inferiore a 26 anni
In caso di sinistro, se il veicolo è guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni non indi- cato in contratto e, quindi non presente sulla Scheda di Polizza, Xxxxx potrà rifiutare l’inden- nizzo del danno per le garanzie Collisione e Kasko ,salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida.
Verti rinuncia all’azione di rivalsa che le com- xxxx nei confronti del conducente che abbia diritto a disporre del veicolo, ai sensi dell’art. 1916 del Codice civile.
3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko
L’assicurazione non comprende i danni di se- guito riportati.
Garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti po- polari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l’incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trom- be d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, sla- vine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno, ;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa gra- ve del Contraente, dell’ Assicurato e delle per- sone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) agli apparecchi fonoaudiovisi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione;
g) verificatisi durante la partecipazione del vei- colo a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) indiretti, come deprezzamento o privazio- ne dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto age- volato dalla presenza delle chiavi di accensio- ne all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso;
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimen-
to di fermo amministrativo, qualora non sia- no stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art.214 del vigente Codice della strada
3. Danni al veicolo
Inoltre per le garanzie collisione e kasko l’as- sicurazione non è operante nei seguenti casi:
k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive mo- dificazioni;
l) quando il conducente non è in possesso di regolare patente di guida;
m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;
n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
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p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumati- ci, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
3.5 Eventi naturali
A parziale deroga di quanto previsto al par. 3.4 lett. c), Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni,tem- peste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati. Sono esclusi i danni da sempli- ci precipitazioni atmosferiche. Inoltre, sono esclusi i danni al motopropulsore riportati dal- la circolazione in zone allagate.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optionals, ma solo se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza.
3.6 Eventi sociopolitici ed atti vandalici
A deroga di quanto previsto al par. 3.4 lett. b), Verti garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo.
Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optionals, ma solo se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza.
3.7 Garanzia Cristalli
Verti rimborsa le spese sostenute dall’assicurato
per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assi- curato, a seguito di rottura determinata da cau- sa accidentale o da terzi durante la circolazione, fino alla concorrenza dell’importo annuo indicato nella Scheda di polizza, .
Non sono invece indennizzabili:
a) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori in- terni ed esterni.
b) le rigature e segnature.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso una società convenzio- nata con Verti la garanzia è prestata senza ap- plicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza; in caso di sostituzione, verrà invece detratta la franchigia pattuita.
3.8 Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Incen- dio/Furto
Verti , in aggiunta all’indennizzo del sinistro, ri- sarcisce :
» in caso di furto totale con ritrovamento: le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall’Autorità fino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, con il massimo di
€ 260;
» a seguito sinistro da circolazione: le spese ne- cessarie per la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionatori delle cinture di sicu- rezza, impianto antifurto; il risarcimento copre fino ad un massimo di € 520, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione x Xxxxx e che sia provata la loro sistemazione.
3.9 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repub- blica Italiana, della Città del Vaticano, della Re- pubblica di San Marino , degli Stati dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizze- ra, dell’Andorra e della Serbia
3.10 Adeguamento automatico del valore as- sicurato e del premio
Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo an- nuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. L’adeguamento auto- matico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote .
3.11 Riduzione e integrazione del valore as- sicurato
In caso di sinistro parziale il valore assicurato si intende ridotto, relativamente alla sola garan-
zia interessata e ad esclusione della garanzia cristalli, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
3. Danni al veicolo
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla ridu- zione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante a Verti.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.12 Riparazioni
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L’assicurato non può provvedere alla riparazio- ne senza aver ricevuto l’assenso da Xxxxx, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimes- sa e nell’officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il veicolo presso un’officina meccanica convenzionata con Verti.. Xxxxx ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue par- ti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale:
- se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammonta- re del danno è pari al prezzo d’acquisto del vei- colo con il limite della somma assicurata.
- se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;
In caso di danno parziale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
L’ammonatre del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con appli- cazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50%, salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degra- do non è applicata, salvo per alcune parti parti- colarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.
Se, al momento del sinistro:
» il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l’indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo
di detti valori;
» il valore dell’indennizzo contrattualmente sta- bilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale
In ogni caso
» l’indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è su- bordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite comunicazione fiscale re- golare.
» L’indennizzo per gli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmen- te fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, è quantificato in misura non superiore al 5% del valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro.
» agli optional, se assicurati, è applicata la stes- sa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo;
» nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richie- sta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la de- trazione a norma di legge;
» non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal par.3.8 Ga- ranzie aggiuntive;
» dall’ammontare del danno è detratto l’im- porto di eventuali scoperti e franchigie indica- te nella Scheda di Polizza e, in caso di manca- ta revisione del veicolo, il costo della revisione;
» non sono indennizzabili le spese per modifica- zioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
3.14 Norme per la Liquidazione dei danni
L’indennizzo del danno è subordi- nato alla ricezione della specifica documentazione
Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazio- ne per singola copertura assicurativa.
1. Furto o rapina:
» originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’e- vento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana;
» estratto cronologico e certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la per- dita di possesso;
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla Scheda di Xxxxxxx,
3. Danni al veicolo
anche dei dispositivi elettronici di avviamento; Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrisponden- za delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato , acquisire gli esiti della verifica del contenuto della me- moria interna e ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti
» certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tri- bunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; Xxxxx ha facoltà di richiedere tale docu- mento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’art. 642 del Codice penale
2. Furto totale:
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» procura notarile a vendere, per consentire a Verti di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
» autorizzazione a trattenere il ricavato deri- vante da suddetta alienazione
3. Incendio
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve essere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» è data facoltà a Verti di richiedere all’assicu- rato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli au- tori del reato
3.1 Incendio totale:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco qualora l’evento si sia verificato all’estero, la denuncia deve es- sere effettuata sia all’Autorità straniera che a quella Italiana
» estratto cronologico e il certificato di pro- prietà (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso
» chiavi originali del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla Scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrisponden- za delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato
» è data facoltà a Verti di richiedere all’assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento pena- le relativo è stato definito, con decreto di archi- viazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato
4. Eventi sociopolitici e atti vandalici:
» originale o copia autentica della denuncia inol- trata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco
5. Eventi naturali:
» idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Verti
6. Infortunio:
» il primo e gli eventuali ulteriori certificati medi- ci ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno
Perdita totale del veicolo:
» dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa can- cellazione dal certificato di proprietà
è inoltre facoltà di Verti di richiedere l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rila- sciati dal P.R.A. con annotata la demolizione
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il dirit- to di Verti di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al xxxxx xxx- neggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio to- tale il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevi- mento della denuncia di sinistro.
A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo ri- sulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall’abitazione dell’assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichia- rato dal Contraente all’atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie, previste nella Scheda di Polizza e richiamati nel precedente par. 3.14, si intendono raddop- piati.
3.15 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo
3. Danni al veicolo
tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Xxxxx e dall’assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non pro- cede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scel- ta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappella- bilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vinco- lante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e dell’assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.16 Recuperi
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
L’assicurato è tenuto a informare Xxxxx non appe- na abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realiz- zato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’assicurato, salvo quanto previsto al Par. 3.8 Garanzie aggiuntive.
La garanzia Infortuni del conducente è ope- rante solo se inserita nella Scheda di Polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al mas- simale indicato.
4. Infortuni del conducente
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del conducente nella Nota Informativa, paragrafo 3.
4.1. Oggetto
Verti indennizza l’assicurato, alle condizioni de- scritte qui di seguito, per gli infortuni che determi- nino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assi- curato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione comprende anche gli infortuni:
» avvenuti in caso di fermata, durante le opera- zioni necessarie a consentire al veicolo di ripren- dere la marcia;
» derivanti da imperizia o negligenza;
» subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2. Delimitazioni della copertura
Non rientrano nella copertura gli infortuni su- biti dal conducente:
a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore;
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b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza;
c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vi- gente legge;
d) che si trovi:
• in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello pre- visto dalla normativa vigente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
• sotto l’influenza di sostanze stupefacenti op- pure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utiliz- zi il veicolo contro la volontà del proprietario;
f) che subisca un infortunio a seguito di parte- cipazione a imprese temerarie;
g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazio- ne a gare e competizioni sportive e alle rela- tive prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla cir- colazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) che subisca un infortunio in conseguenza di:
azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di ter- rorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – co- munque insorto, controllato o meno – di ener- gia nucleare;
j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dalla vettura;
l) che subisca un infortunio con invalidità per- manente di grado pari o inferiore al 5% del totale.
4.3. Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze diret- te ed esclusive dell’infortunio, come se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è inden- nizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o so- pravvenute all’infortunio.
4.4. Indennizzo in caso di morte
Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’assicurato in parti uguali, se la morte si veri- fica entro due anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il conducente morisse successivamente al pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del condu- cente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d’invalidità permanente.
Qualora il conducente, al momento del sini- stro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.5. Indennizzo in caso di invalidità perma- nente
L’indennizzo per invalidità permanente è calco- lato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato e in base alle per- centuali contenute nella seguente tabella ANIA.
MENOMAZIONI | Percentuale d’invalidità permanente | ||
Arto dominante | Arto non dominante | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell’indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
4. Infortuni del conducente
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo del- la 12^ vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e do- lente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con con- trattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
4. Infortuni del conducente
Nei casi di menomazioni non considerate in ta- bella, i postumi si devono valutare con riferimen- to alla riduzione della capacità generica di svol- xxxx un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.
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In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La per- centuale del 5% si intende ridotta al 3% quan- do il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qua- lora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Nel caso in cui la percentuale d’invalidità accer- tata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
4.6 Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado d’in- validità permanente possono essere demanda- te per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei me- dici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.
Le garanzie della presente sezione sono ope- ranti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e fornite in base al pacchetto prescelto.
5. Tutela giudiziaria
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Infor- mativa al Par.3.
5.1 Oggetto dell’assicurazione
Verti fornisce all’Assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale ne- cessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale, avvenuto con il veicolo assi- curato, che abbia comportato un danno mate- riale e/o fisico documentato, riconducibile alla condotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale nel caso in cui sia in- dagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato.
Verti terrà pertanto a proprio carico:
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» le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo non ripe- tibili dalla controparte;
» le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assi- curato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del Par.5.6 comma 4;
» le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
» le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
» le spese di giustizia;
» il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
La garanzia è operante entro i limiti del mas- simale previsto dal pacchetto scelto e pari a:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» 7.000 € per il pacchetto base;
» 15.000 € per il pacchetto deluxe.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente compe- tente ai sensi del Par. 5.
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicura- zione
L’Assicurato è tenuto a:
» regolarizzare a proprie spese, secondo le vi- genti norme fiscali di bollo e di registro, i do- cumenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
» assumere a proprio carico ogni altro onere fi- scale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Xxxxx non si assume il pagamento di:
» multe, ammende o sanzioni pecuniarie in ge- nere;
» spese liquidate a favore delle parti civili costitu- ite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non ven- gono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
5.3 Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
» il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
» il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del caso assi- curativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
» durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
» trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali
» durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Xxxxx, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipula- zione dell’assicurazione, il Contraente abbia già richiesto la rescissione, risoluzione o modifica- zione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
» vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
» indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
5. Tutela giudiziaria
L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02.36617010 (o tramite l’indi- xxxxx di posta elettronica denuncetutelalegale@ xxxxx.xx) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto cono- scenza.
In ogni caso deve trasmettere a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresen- tanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suddetti interes- si, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
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Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, Xxxxx lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’As- sicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Xxxxx.
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei docu- menti occorrenti alla prestazione della ga- ranzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa
è tenuto a:
» informare immediatamente Xxxxx in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
» conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indi- care i mezzi di prova, fornire ogni possibile in- formazione e procurare i documenti necessari.
5.6 Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Xxxxx si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede pe- nale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del par. 5.4.
3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale se presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato non può addivenire direttamen-
te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Xxxxx.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Xxxxx.
6. Xxxxx non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e Xxxxx, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascu- na delle parti contribuisce alla metà delle spe- se arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Verti avverte l’Assicurato del suo diritto di avva- lersi di tale procedura.
5.7 Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarci- menti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a tito- lo di capitale ed interessi.
Spettano invece a Verti, qualora sostenuti , gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamen- te e/o stragiudizialmente.
5.8 Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operan- te nell’ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trat- tati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Va- ticano e Repubblica di San Marino.
5.9 Assicurati
Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell’as- sicurazione - vengono prestate:
» al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
» In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.
Le garanzie valgono altresì in favore del Con- traente-Assicurato, inteso come persona fisica,
5. Tutela giudiziaria
del coniuge e dei figli minori conviventi, quando questi siano coinvolti in incidenti stradali, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligato- ria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato-Contra- ente.
5.10 Prestazioni garantite
5.10.1 Pacchetto Base
Verti assume a proprio carico, fino alla concor- renza di € 7.000 per ogni sinistro senza limite per anno, l’onere delle spese di cui al Par. 5.1 per:
22 di 42
1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p) o dal momento della notifica dell’Informazione di Garanzia (art. 369 c.p.p) o dalla notifica della ri- chiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p).
2) Il recupero dei danni a persone o cose, su- biti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni.
3) Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.
5.10.2 Pacchetto Deluxe
Verti assume a proprio carico, fino alla concor- renza di € 15.000 per ogni sinistro senza limite per anno, l’onere delle spese di cui al Par. 5.1.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In aggiunta al pacchetto base, sono garantite le seguenti prestazioni:
4) Controversie contrattuali per sostenere con- troversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 2.500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuo- vo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controver- sie contrattuali con la Compagnia di RCA.
5) L’assistenza nei procedimenti di dissequestro
del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
5.11 Esclusioni
La garanzia non è operante:
a) in materia fiscale e amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (as- similabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremo- to, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e san- zioni in genere e relativi atti di opposizione;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi a inquina- mento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
i) se il veicolo non è assicurato a norma di leg- ge per la garanzia RCA ovvero se viene uti- lizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
l) nei casi di controversie con Xxxxx;
m) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura “Procedura di risarcimento diretto” Art. 149 Codice delle Assicurazioni.
n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato
Le garanzie della presente sezione sono ope- ranti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e fornite in base al pacchetto prescelto
6. Assistenza stradale
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza Stradale nella Nota Informativa al Par. 3.
PREMESSA
Verti Assicurazioni S.p.A. per la gestione e li- quidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASI- STENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX) DEFINIZIONI
Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in que- sta sezione.
Assicurato
Conducente del Veicolo e le persone autoriz- zate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato Assistenza
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Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
Guasto
Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottu- ra, mancato funzionamento di sue parti mecca- niche/elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali
Incidente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato Istituto di cura
Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani
Struttura Organizzativa
Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compa- gnia di assicurazione – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxx- xxxx (XX), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Tale struttura, in virtù di specifica con- venzione sottoscritta con Verti Assicurazioni
S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e ad orga- nizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Assicurazioni Spa, le prestazioni di assistenza previste in polizza
Veicolo
Autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno ca- rico di 35q, regolarmente assicurato con Verti Assicurazioni S.p.A. con polizza RCA
Viaggio
Qualunque trasferimento dell’Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino)ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all’estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 “Estensione territoriale”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
6.1 Oggetto
La Società garantisce le prestazioni di Assisten- za, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore dell’Assicurato.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni, contattando il numero (x00) 00.00000000.
PACCHETTO BASE
6.1.1 Soccorso Stradale
1. Officina Mobile - Riparazioni sul posto Qualora a seguito di guasto, esaurimento del- la batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto par- ziale o congelamento, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è ve- rificato il sinistro ed invierà la stessa per la ripa- razione.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile
riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla presta- zione “Traino”. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 160,00. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello
6. Assistenza stradale
pneumatico, le spese di manodopera per il ripri- stino dello stesso restano a carico della Società fino al raggiungimento del massimale sopra in- dicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale interve- nuto, in caso di traino.
2. Traino
In caso di:
» guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamen- to del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o con- gelamento
» incidente
» incendio
» tentato furto
» tentata rapina
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la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell’Assicurato, a trasportare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina/carrozzeria della rete di assistenza più vicina al luogo dell’immobilizzo oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.
In caso di chiusura del punto di assistenza di de- stinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura e la Struttura Organizzativa provvederà al rimes- saggio del veicolo per un massimo di 72 ore.
Qualora l’immobilizzo avvenga all’estero, il vei- colo sarà trasportato all’officina della rete di assistenza oppure all’officina di competenza più vicina al luogo dell’immobilizzo.
In caso di trasporto del veicolo, l’assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
La società terrà a proprio carico il relativo costo di traino fino ad un massimo di € 160,00 per Si- nistro; restano a carico dell’Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.
Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripri- stino dello stesso restano a carico della Società purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comun- que entro il massimale sopra indicato.
3. Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di:
» guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico,
» incidente,
» incendio,
il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organiz- zativa procura direttamente all’Assicurato il mez- zo di soccorso per riportare il Veicolo danneg- giato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 160 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’Incidente duran- te la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimen- to del viaggio
Qualora a seguito di
» guasto, incidente, incendio, tentato furto o ten- tata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il veicolo debba re- stare immobilizzato sul posto e ciò comporti un tempo di la riparazione superiore alle 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’Officina/ carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo
» oppure in caso di furto o rapina totali
la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 520,00 le spese per il rientro dell’Assicurato e degli eventuali pas- seggeri alla propria residenza oppure il pro- seguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione:
» un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)
» un veicolo ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del Veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc., a chilome- traggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa (servizio eroga- bile solo in Italia).
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie re- lative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolunga- mento del contratto di noleggio.
Il veicolo sarà messo a disposizione alle condi- zioni di assicurazione previste dalla società di noleggio, la quale potrà richiedere all’Assicura- to un deposito cauzionale tramite l’esibizione di una carta di credito in corso di validità.
6.1.3 Spese di albergo
6. Assistenza stradale
Qualora a seguito di guasto, errato rifornimento, incidente, incendio, furto o rapina tentati o tota- li, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il veicolo debba restare immobi- lizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul po- sto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli even- tuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 notti e con un massimo complessivo di € 160,00.
6.1.4 Recupero del veicolo riparato
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Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore su conforme comunicazione fatta dall’of- ficina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, e nel caso in cui la Società, tramite la Struttura Organizzativa, abbia già provveduto a far rientrare l’Assicurato, la stessa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di € 260,00 per andare a recuperare il veicolo riparato.
La prestazione è erogabile nel caso in cui il vei- colo sia in grado di circolare regolarmente.
PACCHETTO DELUXE
Alle prestazioni previste dal Pacchetto Base, si aggiungono:
6.1.5 Invio pezzi di ricambio
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all’estero, il veicolo si trovi ivi ricoverato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed in- dispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle nor- me che regolano il trasporto merci. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.
6.1.6 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di te- lecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto,
rendano necessario il suo trasporto in un ospe- dale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario
- aereo di linea in classe economica, eventual- mente in barella;
- treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio) Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizza- tiva stessa.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Strut- tura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addiven- gano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
6.1.7 Invio di un autista
Qualora a seguito di un incidente in cui sia coin- volto il veicolo, avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, l’Assicurato subisca un infortunio le cui lesioni siano tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure gli venga ritirata all’e- stero la patente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione un autista che provvederà a recuperare il veicolo e a con- segnarlo alla residenza dell’Assicurato. Restano comunque a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
6.1.8 Trasporto della salma
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, or- ganizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicurato, deceduto a seguito di infortunio da incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicu- rato, fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto fino alla concorrenza di € 4.140,00, con esclusione delle spese relative all’eventuale recupero del- la salma e della cerimonia funebre.
6.1.9 Rientro dei figli minori
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicurato avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, non sia in grado di prendersi cura di ragazzi minori di
6. Assistenza stradale
anni 18 in viaggio con lui e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di occuparsene, la So- cietà, tramite la Struttura Organizzativa, invierà con costi a proprio carico (viaggio e retribuzione) un accompagnatore che conduca i minori al loro domicilio in Italia.
6.1.10 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da In- cidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a di- sposizione di un familiare convivente dell’Assicu- rato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al famigliare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.
Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e al- loggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
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6.1.11 Veicolo in sostituzione in Italia
Qualora a seguito di:
» guasto, incidente, incendio, tentato furto o ten- tata rapina il veicolo restasse immobilizzato
e ciò comportasse una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, dell’officina presso cui è in ripara- zione il mezzo, facendo fede i tempari della casa costruttrice,
» oppure in caso di furto o rapina totali del vei- colo
la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto diretto da parte dell’Assicu- rato, metterà a disposizione, tenendo a proprio carico le spese, per un veicolo sostitutivo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato (comunque non superiore a 1600 cc) a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie, sarà for- nita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazio- ne certificato, facendo fede i tempari ufficiali del- la casa costruttrice e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’assi- curato dovrà fornire idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione.
Restano a carico dell’Assicurato tutte le spese
relative a: coperture assicurative facoltative, eventuali franchigie, spese di carburante, di pedaggi e di traghetto.
Il veicolo in sostituzione sarà messo a disposi- zione alle condizioni di assicurazione previste dalla società di noleggio, la quale potrà richie- dere all’Assicurato un deposito cauzionale tra- mite l’esibizione di una carta di credito in corso di validità.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni del veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all’even- to che ha generato la riparazione stessa.
Qualora l’Assicurato intendesse conservare il veicolo in sostituzione per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo all’eccedenza di utilizzo oltre il massimo.
La prestazione non è operante in caso di de- molizione del veicolo.
6.1.12 Anticipo spese di prima necessità. Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, l’Assicurato debba sostenere delle spese impre- viste e non gli sia possibile provvedere diretta- mente e immediatamente, la Struttura Organiz- zativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500,00 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’am- montare della cifra necessaria e il suo recapito. La Prestazione non è operante se il trasferimen- to di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel pa- ese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata en- tro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà re- stituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
6.1.13 Interprete a disposizione all’estero Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minac- cia d’arresto dell’Assicurato in seguito a Inciden- te nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l’Assicu- rato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo, tenendone l’Impresa a proprio carico l’onorario fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Ita- lia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
6. Assistenza stradale
6.1.14 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia. Qualora, a seguito di revoca o sospensione della patente di guida, l’Assicurato necessiti di istruire la procedura per il ricorso al provvedimento di revoca o sospensione, la Struttura Organizza- tiva provvederà ad espletare la relativa pratica tenendo a proprio carico il costo della stessa fino ad un massimo di € 155,00 per evento. La pre- sente prestazione viene fornita fino ad un mas- simo di due volte per anno assicurativo. Sono escluse le ammende e le spese relative alle tasse ed imposte e bolli.
6.1.15 Informazioni traffico in Italia.
Qualora l’Assicurato richieda informazioni rela- tive alla situazione della viabilità in Italia (auto- strade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane; segnalazioni di stazioni di servizio, autogrill, motel e di officine meccaniche in au- tostrada) la Struttura Organizzativa fornirà le in- formazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organiz- zativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
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18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.
6.2 Obblighi dell’Assicurato per usufruire della prestazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avvi- so alla Società ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole presta- zioni assicurative come di seguito indicato. L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l’eroga- zione di prestazioni qualora l’Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l’As- sicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza mag- giore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero (+39) 02. 36617099 . L’assicurato dovrà:
» comunicare alla Struttura Organizzativa:
le generalità complete dell’Assicurato, un recapi- to telefonico, l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata,
la prestazione richiesta
» fornire, su richiesta della Società o della Struttu- ra Organizzativa, ogni documentazione com- provante il diritto alle prestazioni.
Possono, inoltre, essere richieste all’Assicurato ulteriori informazioni.
Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richie- dente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.
Qualora emerga successivamente che la pre- stazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Strut- tura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo, su indicazione della Struttura Orga- nizzativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Società.
L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, an- che l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle sin- gole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche (incluse re- lative prove e allenamenti), uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guer- ra, rivoluzione, sommosse o movimenti popo- lari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aven- ti caratteristiche di calamità naturale, fenome- ni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acce- leratrici, raggi X, etc.), dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei pa- esi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun ge- nere a titolo di compensazione.
4. La Struttura Organizzativa non assume re- sponsabilità per danni causati dall’intervento
delle Autorità del paese nel quale è prestata l’as- sistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6. Assistenza stradale
5. Ogni diritto nei confronti della Società si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia pre- so preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindaca- bile giudizio della Struttura Organizzativa.
8. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di que- sta Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
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9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di pre- stazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
6.4 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per:
» Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
» Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Er- zegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lus- semburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slo- vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea),Ungheria.
Come funziona la forma del Bonus/ Malus per l’assegnazione della classe di merito?
La forma Bonus/Malus prevede ri- duzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o pre- senza di sinistri nei periodi di osser- vazione.
In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia RC Auto in vigore all’atto del rinnovo i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.
Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus
L’art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall’art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto riportata.
All’atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Verti per via telematica tramite la banca dati
Evoluzione delle classi di Bonus/ Malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione delle classi di Bonus/ Malus | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,650 | 10 | 1,100 |
2 | 0,700 | 11 | 1,130 |
3 | 0,740 | 12 | 1,270 |
4 | 0,750 | 13 | 1,330 |
5 | 0,780 | 14 | 1,600 |
6 | 0,810 | 15 | 2,200 |
7 | 0,830 | 16 | 2,650 |
8 | 0,860 | 17 | 3,380 |
9 | 0,890 | 18 | 4,100 |
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Cos’è il periodo di osservazione?
È il periodo che viene preso come riferimento per l’attribuzione della classe di merito CU.
- veicolo assicurato per la prima annualità:
il periodo va dal giorno della decor- renza della copertura assicurativa
a 60 (sessanta) giorni prima della scadenza
- annualità successive alla prima: il periodo inizia 60 giorni prima della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza
degli attestati di rischio, fermo restando il diritto di Verti di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assi- curati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Qualora all’atto della stipula del contratto l’atte- stazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, Xxxxx acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio uti- le e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta asse- gnazione della classe di merito.
» In ogni caso, Xxxxx comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi e i paga- menti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato
Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare | |
1 | Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di uno anno | Classe di merito ri- portata sull’attesta- to di rischio, relati- va alla precedente assicurazione | » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l’attestazio- ne dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità |
2 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, oppu- re oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità |
3 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del me- desimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convi- vente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia (age- volazione c.d. legge Bersani). | Classe di merito maturata sul veico- lo già assicurato | » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà; » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabil- mente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità |
4 | Attestato di rischio in- dicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito riportata sull’’atte- stato di rischio, se i veicoli appartengo- no alla medesima tipologia oppure Classe di merito 14, se i veicoli ap- partengono a una tipologia diversa | » documento attestante il trasferimento di proprietàola cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus
5 | Veicolo rubato, assicu- rato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall’atte- stato di rischio rela- tiva alla precedente assicurazione. | » copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente » copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
6 | Mancanza di attestato di rischio o della docu- mentazione specifica richiesta da Direct Line oppure nel caso in cui la prima immatrico- lazione o la voltura al PRA sia avvenuta da oltre un anno | Classe di merito 18 | » copia del libretto di circolazione con indi- cazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone pre- senti nel Contratto » carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula del Contratto. |
Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di me- rito?
Il documento di riferimento per la determinazione della classe di meri- to è l’attestato di rischio.
Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Tabella di conversione
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Al fine di stabilire la classe di conversione uni- versale, denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre verificare i dati riportati sull’attestazione dello stato del rischio per
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
1. determinare una classe di merito consideran- do le ultime 5 annualità complete, ad eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati anche a titolo parziale e con responsabilità principale
2. considerare tutti gli eventuali sinistri pagati an- che a titolo parziale, con responsabilità principa- le nell’ultimo quinquennio, compresa l’annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.
Importante: nella tabella della si- nistrosità pregressa, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato) anziché un numero, non sono considerati anni senza sinistri.
Per le annualità successive a quella della stipula, all’atto del rinnovo il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabel- la di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il risarci- mento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la respon- sabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai conducenti di tutti i veicoli coinvolti:
» i contratti di assicurazione non subiranno l’ap- plicazione del malus
» nell’attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus
corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il malus nel momento in cui la percentuale di responsabi- lità cumulata raggiunga almeno il 51% negli utlimi 5 anni.
In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, il contratto è considerato immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di de- nuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tipo di modifica | Modalità di richiesta |
Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica a Verti numero 02 36617100 e inviare: » libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » appendice di polizza firmata |
Sospensione delle garanzie in corso di contratto | Inviare richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde, se pre- sente nel contratto, e autorizzazione della società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo: » tramite il form alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/ |
Riattivazione delle garanzie | Contattare il servizio clienti Verti al numero 02 36617100. |
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto | Inviare: » richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal contra- ente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certifi- cato di assicurazione e la Carta verde, se presente nel contratto » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con pas- saggio di proprietà La documentazione può essere inviata tramite una delle seguenti modalità: » form nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scari- catodalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/ |
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà, scegliendo una delle seguenti modalità: » form nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare: » richiesta di risoluzione del contratto, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde, se presente nel contratto » atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autoriz- zato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo » form nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo può essere scaricato dalla pagina web xxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/ |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 2 - Modifiche al contratto
Risoluzione del contratto per furto | Inviare una copia della denuncia di furto presentata all’autorità com- petente, scegliendo una delle seguenti modalità: » form nellapagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
Risoluzione consensuale del contratto | Inviare: richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde, se pre- sente nel contratto e dalla dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto. La documentazione può essere inviata, scegliendo una delle seguen- ti modalità: » form nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx/ » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Allegato 2 - Modifiche al contratto
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Informativa privacy
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito an- che “GDPR”), prevede in capo a Verti Assicura- zioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’ob- bligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamen- to dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettu- ra del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, di- rettamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successi- va stipula di un contratto assicurativo (“preventi- vazione”) e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qual- siasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Infor-
mativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finan- ziaria del cliente e potenziale cliente.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e poten- ziale cliente, quest’ultimo garantisce di aver ot- tenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla pro- tezione dei dati.
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supple- mentare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattez- za e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comuni- care a Verti qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
Finalità del trattamento | » Preventivazione » Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicura- tiva e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo » Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pub- blicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge |
Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurati- va”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A. |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Informativa privacy
In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momen- to, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Titolare del Trattamento
Allegato A
Le informazioni e/o i dati personali volontaria- mente comunicati o acquisiti prezzo terzi, non- ché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se co- municati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:
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» Denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
» Indirizzo postale: Xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxx- xxx Xxxxxxx (XX)
» Recapito Telefonico: + 39.02.217251
» Indirizzo web: xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx - Sezio- ne Privacy
» Contatto del Data Protection Officer: XXX@xxxxx.xx
Il Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappre- sentante. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente de- signati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.
2. Finalità del trattamento dei Dati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Xxxxx tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e po- tenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili pres- so la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati di- sponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoni- che o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:
a) calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (“Preventivazione”) mediante una delle se- guenti modalità:
i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richie-
sti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo so- lamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l’acquisizione in via automati- ca dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale co- pertura assicurativa in corso, classe di meri- to “bonus–malus”, etc.) presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di in- formazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del ri- schio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione “veloce”. Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.
La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l’inte- ressato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del clien- te, per la quantificazione del premio e per l’adempimento di ogni obbligo di legge ri- chiesto nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l’x- xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamen- te indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l’ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell’invio a scaden- za del suo contratto assicurativo di una email con l’invito ad aggiornare la propria quota- zione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qua- lora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati in- cluderanno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Xxxxx la informa che controllerà e aggiornerà i dati re- lativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni rela-
Allegato A
tive al contratto assicurativo saranno gestite mediante l’uso della posta, del telefono an- che cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall’inte- ressato. Ai medesimi dati di recapito potran- no essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accesso- rie;
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b) gestione ed esecuzione del contratto assicu- rativo stesso, ‘eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sini- stri e per ogni altra attività attinente esclusiva- mente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui Xxxxx è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempi- mento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all’esercizio dell’attività assi- curativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed inve- stigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurati- vi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-ta- riffarie;
c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negozia- zione, rapporto precontrattuale e/o contrat- tuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle atti- vità con intermediari assicurativi. L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un pre- ventivo, indirizzata ai dati di recapito già co- municati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messag- gistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assi- curazioni).
Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assi- curativo indirizzata ai dati di recapito già co- municati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short
messaging system (“SMS”), servizi di messag- gistica istantanea o social network;
e) previo suo consenso, invio di materiale pub- blicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni com- merciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ri- comprendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradi- zionale.
Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o corre- lati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni auto- matizzate.
3. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è ef- fettuato sia con l’ausilio di mezzi elettronici o co- munque automatizzati, sia con modalità carta- cee ed è svolto direttamente dall’organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ov- vero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Ita- lia e all’interno dell’Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. “catena assicurativa”; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate respon- sabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il ti- tolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentra- to dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comuni- cazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà ef- fettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l’uso della posta, della posta elettroni- ca o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
4. Dati relativi allo stato di salute
Ai fini della Preventivazione non è prevista la rac- colta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di
Allegato A
salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Xxxx relativi allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).
5. Periodo di conservazione dei Dati
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Se la preventivazione non conduce alla conclu- sione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Pre- ventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto con- trattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata.
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità speci- ficate al precedente punto 2 è l’esecuzione del contratto assicurativo.
La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l’offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzio- ne del contratto assicurativo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Xxxxx i suoi Dati per la sottoscrizione del contrat- to di assicurazione. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l’impossibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.
7. Destinatari dei Dati
I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i di- pendenti di volta in volta addetti alla gestio- ne della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. “catena assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunica- ti a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costan- temente tenuto aggiornato presso il Titolare. I
suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle fro- di e del finanziamento del terrorismo median- te i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima;
b) essere comunicati a tutte le Società del Grup- po MAPFRE (xxx.xxxxxx.xxx), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’in- teressato ed il Gruppo MAPFRE;
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di sa- lute, essere comunicati per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. “catena assicurativa”) quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liqui- dazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudi- ziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quie- tanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l’I- VASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la co- municazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l’Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l’ANIA (Associazione Nazio- nale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di ar- chiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi po- stali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione com- merciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il con- trollo delle frodi; società di recupero crediti.
Nell’ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni interna-
Allegato A
zionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Com- missione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati ade- guato dovranno essere effettuati solo in condi- zioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.
Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della co- municazione e del trasferimento idei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.
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8. Accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi L’accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi richiede un’identificazione univoca dell’utente.
Durante la navigazione sul sito xxx.xxxxx.xx/xx- sicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso (“Username” e “Password”). Lo Username è un indirizzo di po- sta elettronica scelto dall’utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di ca- ratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell’utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facolta- tivo, tuttavia il mancato conferimento compor- terà l’impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.
Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamen- te cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo pre- ventivo.
9. Diritti dell’interessato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l’interessato ha i seguenti diritti:
» Ottenere conferma, da parte di Xxxxx, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al tratta- mento.
» Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Xxxxx cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto.
» Richiedere l’applicazione della limitazione del
trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri sog- getti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno Stato Membro.
» Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legit- timi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Xxxxx dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
» Ricevere, in un formato strutturato, di uso co- mune e leggibile da un dispositivo automati- co, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiede- re che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
» Revocare il consenso concesso, se pertinen- te, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si op- ponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (ser- vizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizza- zione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (po- sta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di ope- rare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazio- ne, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante le- gale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) oppure col- legandosi al sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
Richiesta risarcimento diretto
Data del timbro postale.
Al Servizio Sinistri Verti Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00
00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Oggetto: Richiesta di “Risarcimento Diretto” ai sensi dell’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).
Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................................................................................................
nato a .......................................................................................................................................................il ...................................
titolare di polizza Verti n°. che copre il veicolo di mia proprietà targato
...........................................................inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data......................................
a (luogo) .........................................................................................................................................................................................
con il veicolo di proprietà di ........................................................................................................................................................
targato ................................................ ed assicurato per la RCA con la Compagnia...............................................................
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Allego la dinamica dettagliata dell’incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell’altro veicolo. Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
.........................................................................................................................................................................................................
nei seguenti giorni.................................................................................. alle ore ........................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Distinti saluti. Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI .......................................................................................
Mittente:
Nome .............................................................................................................................................................................................
Cognome ......................................................................................................................................................................................
Indirizzo .........................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ........................................................................................................................................................................
Richiesta risarcimento
Data del timbro postale.
All’Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
................................................................................................
................................................................................................
Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)
Io sottoscritto .................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................................................................................................
nato a .......................................................................................................................................................il ...................................
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data ....................................................................
a (luogo) .........................................................................................................................................................................................
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tra il veicolo di mia proprietà targato .........................................................................................................................................
ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n. .................................................................................................................
............................................................targato ...............................................................................................................................
e di proprietà di .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Allego la dinamica dettagliata dell’incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
.........................................................................................................................................................................................................
nei seguenti giorni.................................................................................. alle ore ........................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO
Distinti saluti. Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI ......................................................................................
Mittente:
Nome .............................................................................................................................................................................................
Cognome ......................................................................................................................................................................................
Indirizzo .........................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ........................................................................................................................................................................
Edizione maggio 2018