COMUNE DI SCANDICCI
COMUNE DI SCANDICCI
(Città Metropolitana di Firenze)
SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI E XXXXXXX – ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNI 2019/2021
A – COMUNE DI SCANDICCI, (Codice Fiscale n. 00975370487) nella persona del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Firenze il 09/06/1968 e domiciliato, per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché dell’art. 69 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo
B) – XXXXXXXXX- (Codice fiscale n.XXXXXXX), con sede in XXXXXX, Via XXXX, di seguito denominata Associazione, nella persona di …….., nato a ……. il , in
qualità di XXXXXXXX
PREMESSO
-che le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio. Per le attività di protezione civile di cui all’art. 2 del D.Lvo. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice della Protezione Civile
-che il Comune di Scandicci non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale.
-che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- che in particolare l’art.56 del D.Lgs.117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001
n.165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali all’art.3 comma 1 lettera y) figura la protezione civile.
-che nell’ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 09/05/2019 è stato deciso di avvalersi di n. 5 organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale per il triennio 2019/2020/2021 previa pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse sulla base delle specifiche “linee d'indirizzo per avviso pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con le quali stipulare convenzioni per attività di prevenzione degli incendi boschivi e/o di protezione civile”approvate con la citata deliberazione.
- che l'associazione di volontariato individuata per l'attività di protezione civile non perseguono obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni effettuale.
- che l'Associazione, è regolarmente iscritta, al Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R. 26 Aprile 1993 n. 28 con Decreto del Presidente della Giunta Xxxxxxx Xxxxxxx x. XXXXX xxx XXXXX, che non è in corso procedura di revoca.
- che con Determina Dirigenziale del settore 5 n. ......... del ................. è stato
approvato l'avviso e lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti con l'Associazione ,composto di n. XXX articoli, per le attività in essi descritte;
TUTTO CIO’ PREMESSO
- si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Scandicci nella persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, come sopra qualificato, affida all'Associazione, lo svolgimento delle attività nell'ambito della Protezione Civile, che tramite il Sig. XXXXX, come sopra qualificato, dichiara di accettare e di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in merito ad esse, nonché alle seguenti condizioni:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'Associazione, nella persona XXXXX , si impegna a svolgere le funzioni appresso specificate:
A) Attività di Protezione Civile sul territorio comunale e supporto alle maestranze comunali nell’espletamento degli interventi di Protezione Civile con propri mezzi e maestranze.
B) Attività previste nel Piano di Protezione Civile e nei piani operativi indicati dal Dirigente responsabile, incluso il supporto alle attività comunali conseguenti al sistema regionale di allerta meteo.
ART. 2 – ATTIVITA’ E MODALITA’ OPERATIVE
L'Associazione nell’espletamento dei compiti assegnati si impegna ad effettuare:
a)In caso di ghiaccio e neve, attività di monitoraggio, intervento di regolazione e/o blocco della viabilità dietro disposizioni impartite dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. L'Associazione si impegna nel garantire la vigilanza nei punti di prefiltraggio previsti nell’apposito Piano Neve approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 22/11/2011 e s.m.i., oltre al posizionamento del
mezzo dotato di lama sgombraneve nei luoghi previsti dal suddetto piano, pronto per la pulizia delle aree assegnate.
b) Attività conoscitiva rivolta all’intero territorio comunale al fine di un maggior controllo sulle condizioni generali di rischio da inserire di volta in volta nel Piano Intercomunale di Protezione Civile.
c) Partecipazione ad eventuali esercitazioni organizzate dal Centro Intercomunale di Protezione Civile Comunale “Colli Fiorentini” e/o dal Comune di Scandicci.
d) Collaborazione con il servizio di Protezione Civile Comunale nella raccolta dei dati necessari al continuo aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile.
e) Attività previste nel Piano di Protezione Civile e nei piani operativi indicati dal Dirigente responsabile, incluso il supporto alle attività comunali conseguenti al sistema regionale di allerta meteo.
f) Altre attività di protezione civile richieste dall’Amministrazione Comunale, incluso il supporto nella gestione di maxi-eventi comportati l’attivazione della Sala Operativa Comunale di P.C.;
L'Associazione s’impegna a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Ai fini statistici di collaborazione prestata saranno considerati solo gli interventi di
protezione civile richiesti dall’Ufficio comunale competente.
Per tutte quelle attività non rientranti nelle attività di protezione civile di cui sopra (quali ad es., Fiera annuale, Festa del Santo Patrono, Eventi serali estivi organizzati e promossi dall’Amministrazione Comunale, gare sportive, vetrine antiquarie, feste in genere) per lo svolgimento delle quali i promotori ritengano necessaria la presenza delle Associazioni di Volontariato, queste dovranno garantire il servizio richiesto
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di specifici rapporti convenzionali. L’associazione di volontariato dovrà:
1. Fornire ogni possibile fattiva collaborazione al Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n° 1;
2. Assicurare l’operatività H24 su tutto il territorio comunale;
3. Garantire le attività di soccorso alla popolazione secondo le disposizioni impartite dagli organi preposti e conformemente ai Piani di Protezione Civile, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
4. Vigilare e controllare i luoghi a rischio su richiesta del Sindaco, del Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, o del Xx.Xx. comunale, anche in occasione di avvisi di criticità pervenuti dalla Regione o dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n° 1;
5. Trasmettere nell’immediato al Xx.Xx., e alla Sala Operativa Comunale di Protezione Civile se attivata, le informazioni relative alla evoluzione dei fenomeni da monitorare, alle verifiche effettuate, agli interventi di protezione civile eseguiti (art. 9, comma 1,
D.P.G.R. 01.12.2004 n° 69/R);
6 Operare in stretta integrazione con le componenti istituzionali, con gli operatori dei servizi pubblici, partecipando a tutte le attività di protezione civile, in particolare all’attività di informazione alla popolazione circa l’esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli, di prevenzione e soccorso (art. 4, comma 3, lett. c, art. 12, comma 2 e comma 3, lettera c, L.R. 29.12.2003 n° 67), ivi inclusi corsi nelle scuole come eventualmente concordati e programmati dal Comune;
7. Attenersi alle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui all’art. 8, comma 2, lettere b – f, L.R. 29.12.2003 n° 67;
8. Provvedere alla formazione del personale addetto alle attività di protezione civile eventualmente con il supporto di personale del Comune (D.M. 13.04.2011, art. 4, comma 3, lettera d, L.R. 29.12.2003 n° 67);
9. Attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo n° 81/2008 e secondo quanto previsto dal D.M. 13.04.2011;
10. Verificare periodicamente tramite esercitazioni l’organizzazione e le procedure di attivazione e soccorso in stretta collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale (D.M. 13.04.2011, art. 4, comma 3, lettera d, L.R. 29.12.2003 n° 67);
11. Redigere e sottoscrivere una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte in conformità alla presente convenzione, allegando una istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 con la documentazione attestante le spese sostenute in materia di protezione civile così come previsto anche dall'art. 56, comma 2° del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117; 1
12. Svolgere le attività di protezione civile riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento alla verifica delle segnalazione ricevute, al monitoraggio del territorio relativamente ai rischi individuati dal Piano, al mantenimento del flusso informativo con le strutture comunali preposte alla protezione civile nonché con le altre componenti sia del sistema regionale che della Città Metropolitana di Firenze.
ART. 3 - RESPONSABILE ATTIVITÀ
Per le attività di cui sopra l'Associazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 28/93, dovrà comunicare, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, con lettera da inviare al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune, i nominativi dei Referenti operativi dell'Associazione per l’attività in oggetto, con almeno due
nominativi prontamente reperibili. I Referenti operativi cureranno il coordinamento
delle singole attività ed i rapporti con il Servizio di Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale. La variazione dei nominativi dei Responsabili operativi dovrà essere tempestivamente comunicata.
E' fatto divieto all'associazione di volontariato convenzionata di retribuire i volontari se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate ed alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117;
ART. 4 – RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA’
Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell’Organizzazione in oggetto, o in alternativa apposito tesserino di riconoscimento in vista.
ART. 5 – ASSICURAZIONI
Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e della legge n. 266-91 art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo. L'Associazione, infatti, deve dimostrare al momento della firma della presente convenzione, il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d’opera che vengono impiegati dall’Associazione stessa, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente convenzione. Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione. Il rimborso economico di cui all’art. xxx rimborsa pro-quota le coperture assicurative dei volontari.
ART. 6 - BENI IMMOBILI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE
Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà delle attrezzature e dei mezzi a propria disposizione, impegnandosi a produrre al momento della stipula della presente convenzione, un elenco dei suddetti mezzi e attrezzature così come previsto dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. f). L’Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell’Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili.
ART. 7 - VERIFICA PERIODICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
L’Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte, di cui alla presente convenzione, anche sotto il profilo della qualità. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’Associazione per iscritto entro 15gg dalle verifiche effettuate, affinché l’Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi. L'Associazione provvederà comunque a trasmettere semestralmente una dettagliata relazione sulle attività svolte a consuntivo del servizio effettuato, a giustificativo delle fatture emesse, come previsto dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. h).
ART. 8 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
L'Associazione si obbliga a dare tempestiva comunicazione in caso vengano variati, oltre ai nominativi dei Referenti dei servizi di cui all’art. 3, i nominativi di coloro che ricoprono incarichi associativi, e l’eventuale modifica del parco mezzi e attrezzature a loro disposizione, come previsto dalla dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. m). L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utenza, come previsto dalla L.R. 29/1993 art. 10 lett. i), ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
ART. 9 - ACCESSO ED USO DELLA DOCUMENTAZIONE, MEZZI E LOCALI DEL COMUNE
L’accesso ai locali dell’Amministrazione Comunale contraente e l’uso di documentazioni da parte dei responsabili dell’associazione e/o del personale impegnato nell’attività oggetto del presente accordo sono concordati con i responsabili dei Servizi Comunali di riferimento. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo l’Amministrazione Comunale potrà concedere in uso gratuito temporaneo e con vincolo di destinazione, salve le esigenze dell’Amministrazione Comunale, mezzi e attrezzature disponibili, la cui manutenzione ordinaria compete all’associazione, mentre quella straordinaria all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 10 – COMODATO USO GRATUITO LAMA SGOMBRANEVE
Il Comune di Scandicci mette a disposizione in comodato d’uso gratuito all'Associazione le seguenti attrezzature di sua proprietà:
Lama sgombraneve marca Assaloni, anno di costruzione 2011, modello LS22 matricola MC34898 corredata di centralina modello 5S-CB matricola AC 7225 completa di kit fari.
La suddetta attrezzatura viene concessa gratuitamente e dovrà essere installata sul mezzo xxxxx di proprietà dell'Associazione per essere utilizzata nell'ambito dell’attività istituzionale dell’associazione di Protezione Civile per il Comune di Scandicci. L’Associazione si impegna ad utilizzare la lama sgombraneve esclusivamente per la propria attività istituzionale, con esclusione di qualunque altro utilizzo, osservando la più scrupolosa diligenza e attenzione nell’uso dello stesso recependo in toto quanto segue:
Termini di utilizzo
L’Associazione si impegna ad utilizzare la lama sgombraneve esclusivamente nell'ambito del Comune di Scandicci, salvo casi particolari che, previa richiesta, saranno di volta in volta autorizzati
In particolare non sono ammessi:
1.-il noleggio a terzi.
2.-il prestito a persone diverse da quelle risultanti come firmatarie del presente contratto.
3.-la guida a persone diverse dai volontari dell’Associazione.
Consegna dell’attrezzatura
Al momento della consegna delle attrezzature di cui sopra avvenuta verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere per accettazione e presa in carico delle attrezzature. L’attrezzatura è stata consegnata corredata di libretto documentazione tecnica,libretto istruzioni ,libretto di manutenzione, che dovranno essere riconsegnati integri.
Riconsegna dell’attrezzatura al Comune
L’Associazione è tenuta a riconsegnare l’attrezzatura completa di tutte le dotazioni, pena l’addebito dei costi sostenuti per il ripristino delle dotazioni.
L’attrezzatura dovrà essere riconsegnata in buono stato di uso, tenuto conto del normale deperimento prodotto dall'impiego.
Requisiti ed obblighi del conducente
Il veicolo sul quale sono state installate le attrezzature da neve dovrà essere condotto esclusivamente da personale dell’Associazione.
Il comportamento del conducente deve essere diligente nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e nella tutela della persone trasportate. Egli è inoltre responsabile della normale circolazione del veicolo nonché del suo corretto uso. L’inadempienza con conseguenze civili o penali sarà sempre e ovunque a carico totale
del responsabile legale dell’associazione.
Responsabilità
L’Associazione è ritenuta direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o all’attrezzatura stessa, causati da un uso improprio del mezzo.
Riparazioni
Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria.
Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari, che si rendessero necessari in conseguenza di un non appropriato uso dell’attrezzatura.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria non derivante da un uso inappropriato dell’attrezzatura e le spese per la sostituzione da usura dei coltelli delle lame sgombraneve.
Assicurazione
Il veicolo sul quale è stata installata la lama sgombraneve dovrà avere sempre e in qualsiasi caso idonea copertura assicurativa valida per il tipo di uso (sgombraneve). La copertura assicurativa deve comprendere l’attrezzatura concessa in uso.
ART. 11 - RIMBORSO
Fatto salvo modifiche normative successive alla stipula della presente convenzione, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della presente convenzione l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all’associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € 5.000,00/annui come segue:
Per le attività di cui all’art. 2 lett. a €1.200,00
Per le attività di cui all’art. 2 lett. b, c, d, e € 3.800,00
a) 50% entro il mese di Luglio di ogni anno in qualità di anticipazione
b) 50% al 31 Dicembre di ogni anno
Il rimborso non potrà essere comunque superiore all’80% delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.
Il rimborso di cui sopra verrà erogato a seguito di formale istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. lvo 01.01.2018 n. 1 accompagnata dalla relazione annuale di riepilogo di cui all’art. 2 punto 11 e della documentazione attestante le spese sostenute tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117.
Art. 12 Privacy. Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/20196. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx] Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx accedendo alla sezione privacy, e scaricare l’informativa completa al seguente url: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxx/0000- rivacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dell’interessato.html.
ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE, CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE
La presente convenzione ha validità triennale per il periodo dal 2019/2021,
eventualmente rinnovabile per il successivo triennio. Eventuali modifiche devono essere concordate fra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia. Qualora intervenissero, durante il periodo, modifiche legislative in materia, sarà possibile, in comune accordo, procedere alla revisione della presente convenzione, l’accertata inosservanza delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Scandicci,o, comunque, incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune di Scandicci ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta alla XXXXX mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
1) - L’importo della convenzione prevede un rimborso massimo di € 15.000,00 , come meglio specificato all’art. xxx della presente convenzione.
2) – La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del punto 27-bis della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/72 n. 642, essendo l'Associazione, un'organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS).
3) – L’attività espletata dall’Associazione non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore, come previsto dalla Legge 266 del 11/08/1991 art. 8 c. 2 essendo l’associazione costituita esclusivamente per fini di solidarietà.
4) – Si dichiara che il rimborso relativo al presente atto, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 non è soggetto agli accertamenti per la lotta alla mafia, ai sensi del D.Lgs 218/2012.
6) – Il Foro competente e quello di Firenze.
E’ vietata la cessione del presente atto. La presente convenzione è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese relative sono a carico del richiedente la registrazione. Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file
PDF/A, consta di n. XX(XXX) pagine intere e di n. xxxx (xxx) righe della XXXX, firme escluse, è approvato dalle parti in quanto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono digitalmente a distanza tramite invio dei file via PEC.
IL DIRIGENTE SETTORE 5
SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXX