MOD. 1
ALLEGATO 12 FACSIMILE GARANZIE
MOD. 1
FACSIMILE CAUZIONE PER LE VERIFICHE ISPETTIVE
, lì
Spett.le
Consip S.p.A. Xxx Xxxxxx, 00/X 00000 XXXX
Premesso che:
(a) in data la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali (ID2186) - Lotto avente ad oggetto , con il quale il Fornitore si impegna a stipulare contratti esecutivi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare l’Accordo Quadro (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito nell’Accordo Quadro, ai prezzi e alle condizioni nello stesso indicate;
(b) ai sensi del predetto Accordo Quadro il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip, l’esatto e corretto pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
(c) il Fornitore si è impegnato a costituire una cauzione in favore della Consip stipulando una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per un importo pari a Euro , = ( / );
(d) il sottoscritto Istituto di Credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione], con sede in , Via , n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta garanzia.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di Credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in , Via , n. _, iscritto/a nel registro delle imprese di al n. iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia, nella persona dei suoi procuratori Sig.
, nato a , il e Sig. nato a il
, in forza di procura speciale del , con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della (Fornitore) in favore della Consip S.p.A. e garantisce l’adempimento dell’obbligo assunto dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro del
pagamento dei costi dovuti all’Organismo di Ispezione per le verifiche ispettive il tutto sino ad un importo massimo pari ad Euro , = ( / )
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro , = ( / ), entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A. formulata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
4. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive e sarà svincolata progressivamente in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Consip S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.
5. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente garanzia solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A..
7. La presente garanzia è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
8. In caso di controversia, comunque occasionata o derivante dal presente contratto, tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Consip S.p.A. è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il Fornitore L’Istituto
(ovvero: La Società) (ovvero: L’Assicuratore)
MOD. 2
FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA NEI CONFRONTI DI CONSIP S.P.A.
Spett.le
Consip S.p.A. Xxx Xxxxxx, 00/X 00000 Xxxx
, lì
……………. Premesso che:
(a) in data la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) la gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali (ID2186) Lotto avente ad oggetto , Lotto avente ad oggetto >, con il quale il Fornitore si impegna a stipulare contratti esecutivi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare l’Accordo Quadro (di seguito anche solo “Amministrazioni”), sino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito nell’Accordo Quadro, ai prezzi e alle condizioni nello stesso indicate;
(b) ai sensi del predetto Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti della Consip S.p.A. l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dall’Accordo Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti esecutivi;
(c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore della Consip S.p.A. una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali
- entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A., con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo di Euro , = ( / );
(d) il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in , Via
, n. _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.
Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in , Via , n. , iscritto/a nel registro delle imprese di al n.
iscritto/a all’albo delle banche presso la Banca d’Italia nella persona dei suoi procuratori Sig.
, nato a , il e Sig. nato a il
, in forza di procura speciale del , con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della (Fornitore) in favore della Consip S.p.A., e garantisce ad essa, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la stipula dell’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi
<eventuale: e quelli assunti dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico>, nonché il pagamento alla Consip S.p.A. delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro , = ( / ), escutibile per intero in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all’importo massimo di Euro , = ( / ), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Consip S.p.A., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall’Istituto [ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall’Assicuratore], anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l’Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A. sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai Contratti stipulati all’esito dell’affidamento dei singoli Appalti Specifici.
6. L’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Consip S.p.A.
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra l’Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l’Assicuratore] e la Consip S.p.A. è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Il Fornitore L’Istituto
(ovvero: La Società) (ovvero:L’Assicuratore)
MOD. 3
FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31
Garanzia fideiussoria n.
Garante (direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) Città Via CAP Prov. C.F./P.IVA PEC
Contraente
Città Via CAP Prov. C.F./P.IVA PEC
Stazione appaltante: l’Amministrazione che stipula in contratto esecutivo
Descrizione opera/servizio/fornitura CIG Luogo di esecuzione: <es. tutto il territorio nazionale> Costo aggiudicazione (€) Ribasso % asta Somma garantita (€) (oppure del servizio oppure della fornitura)
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip Amministrazioni e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti l’Amministrazione che risulta titolare del contratto esecutivo, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto stesso, nell’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati) ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dai singoli contratti esecutivi e dall’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalle Amministrazioni all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto esecutivo, disposto in danno del Fornitore;
iii) di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dei contratti esecutivi, le cui prestazioni sono disciplinate dall’Accordo Quadro (e tutti i suoi allegati), o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalle Amministrazioni al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura derivante da Appalto specifico e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura derivante da Appalto specifico, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 5% del valore del Contratto esecutivo, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
b) 5 % del valore del Contratto esecutivo, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice e nell’Accordo Quadro all’art. 16.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/i – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso le Amministrazioni per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato l’Amministrazione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
L’Amministrazione faciliteranno le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e le Amministrazioni, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.
In caso di controversia fra il Garante e Consip S.p.a., il foro competente è quello di Roma.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il Contraente Il Garante