Condizioni Generali di Contratto
Condizioni Generali di Contratto
(per Clienti non consumatori in Italia)
Regole di base che disciplinano il rapporto tra il Cliente e la Banca
1. Portata e modifiche delle presenti condizioni generali di contratto e delle condizioni speciali per i singoli rapporti commerciali.
(1) Ambito di applicazione
Le Condizioni Generali regolano, nella sua totalità, il rapporto bancario tra il Cliente1 e solarisBank AG (di seguito la “Banca”). Inoltre, rapporti commerciali particolari (operazioni sui titoli, servizi di pagamento e conti di risparmio, per esempio) sono regolati da specifiche Condizioni Speciali che rappresentano deroghe o integrazioni a queste Condizioni Generali; queste sono accettate dal Cliente nel momento dell’apertura del conto corrente o alla effettuazione del primo ordine di pagamento.
(2) Modifiche
Qualunque modifica delle Condizioni Generali o delle Condizioni Speciali dovrà essere proposta al Cliente, con evidenza della seguente dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi prima dell’entrata in vigore delle modifiche, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente: nel caso in cui il Cliente abbia concordato un canale di comunicazione elettronico con la Banca (e.g. online banking) nell’ambito della relazione commerciale, le modifiche potranno anche essere proposte attraverso lo stesso canale. Il Cliente potrà indicare espresso dissenso alle modifiche ed il recesso dal contratto prima della loro entrata in vigore. Le modifiche si considereranno approvate dal Cliente a meno che il Cliente non abbia manifestato il suo dissenso e la propria intenzione di esercitare il diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere per il Cliente prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. La Banca, nella proposta di modifica, dovrà espressamente richiamare l’attenzione del Cliente sul suo diritto di recesso.
In caso di modifiche alle condizioni di pagamento (e.g. condizioni dei bonifici), il Cliente potrà inoltre recedere dal contratto, senza alcun onere per il Cliente con effetto immediato, prima della data dell’entrata in vigore delle modifiche proposte. La Banca, nella proposta di modifica, dovrà espressamente richiamare l’attenzione del Cliente sul suo diritto di recesso.
2. Segreti Bancari e divulgazione di informazioni
La Banca ha l'obbligo di mantenere il segreto su tutti i fatti e le valutazioni dei Clienti di cui sia a conoscenza (segreto bancario).
La Banca può divulgare informazioni riguardanti il Cliente solo se è tenuta per legge o se il Cliente vi ha acconsentito o se la Banca è autorizzata a divulgare gli affari bancari.
3. Responsabilità della Banca; concorso di colpa del Cliente
(1) Principi di responsabilità
Nell'adempimento delle sue obbligazioni, la Banca è responsabile di qualsiasi negligenza da parte del suo personale e delle persone alle quali può rivolgersi per l'adempimento delle sue obbligazioni. Qualora le Condizioni Speciali per particolari relazioni commerciali o altri accordi contengano disposizioni incompatibili con le presenti disposizioni, tali disposizioni prevarranno. Nel caso in cui il Cliente abbia contribuito al verificarsi del danno per colpa propria (ad es. violando gli obblighi di collaborazione di cui al Nr. 10 delle presenti Condizioni Generali), i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sostenere il danno.
(2) Ordini trasmessi a terzi
Se il contenuto di un ordine è tale che la Banca affida tipicamente a terzi la sua ulteriore esecuzione, la Banca esegue l'ordine trasmettendolo a nome proprio (ordine trasmesso a terzi). Ciò vale, ad esempio, per ottenere informazioni su questioni bancarie da altri istituti di credito o per la custodia e l'amministrazione di titoli in altri paesi. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del terzo.
(3) Turbamento dell’attività commerciale
La Banca non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita causata da forza maggiore, rivolte, guerre, catastrofi naturali o dovuta ad altri accadimenti per i quali la Banca non è responsabile (e.g. scioperi, blocchi, blocchi alla viabilità stradale, atti amministrativi di autorità nazionali o straniere).
4. Limiti alla facoltà di compensazione da parte di un Cliente Il Cliente potrà eccepire alla Banca la compensazione di propri crediti con quelli vantati dalla Banca stessa solo se tali crediti sono non contestati o la loro esistenza è stata confermata con una sentenza di ultima istanza passata in giudicato. Questa limitazione alla facoltà di compensazione non si applica ai crediti per i quali venga fatta valere dal Cliente la compensazione in virtù di un prestito o supporto finanziario ai sensi dei paragrafi 513 e 491- 512 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - "BGB").
5. Legge applicabile e foro competente
(1) Applicabilità della legge tedesca
Le relazioni tra la Banca e il Cliente dovranno essere regolate dalla legge tedesca.
(2) Foro competente
Se il Cliente è un imprenditore e la controversia riguarda la sua attività commerciale, la Banca potrà convenirlo in giudizio dinanzi al tribunale che abbia giurisdizione nel luogo in cui hanno sede gli uffici della Banca presso i quali è stato aperto il conto o dinanzi a qualunque altra corte competente; la stessa previsione si applica in caso di persone giuridiche di diritto pubblico e fondi di diritto pubblico. La Banca potrà essere convenuta in giudizio dal Cliente soltanto dinanzi al Tribunale del foro competente nel luogo in cui ha sede l’ufficio della Banca dove à stato aperto il conto, ovvero dinanzi al Tribunale di Berlino, nell’ipotesi di apertura di conto online.
Tenuta delle scritture contabili
6. Estratto conto periodico per i conti correnti
(1) Rilascio di estratto conto periodico
Salvo diverso accordo delle parti, la Banca dovrà emettere con cadenza periodica un rendiconto alla fine di ogni trimestre compensando in tal modo i crediti maturati da entrambe le parti durante il periodo (compresi interessi e oneri applicati dalla Banca). La Banca potrà applicare interessi sul saldo che ne deriva ai sensi della previsione Nr. 11 di queste Condizioni Generali o di qualunque altro accordo stipulato con il Cliente.
(2) Termine per contestazioni; approvazione con silenzio assenso.
Qualunque contestazione del Cliente riguardante l’incorrettezza o incongruità delle informazioni contenute nell’estratto conto periodicamente inviato, dovrà essere presentata entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In mancanza di contestazioni da parte del Cliente entro tale termine le informazioni contenute nell’estratto conto si intenderanno approvate. Nell’emettere l’estratto conto, la Banca dovrà espressamente attirare l’attenzione del Cliente sulle conseguenze della mancata contestazione. Il Cliente potrà richiedere una correzione dell’estratto conto periodico anche dopo il termine di sessanta giorni, ma in tal caso dovrà provare che il conto sia stato o erroneamente addebitato o erroneamente non accreditato.
7. Annullamenti e correzioni da parte della Banca
(1) Prima dell’emissione dell’estratto conto periodico
Le registrazioni di accredito errate sui conti correnti (ad es. a causa di un numero di conto errato) possono essere stornate dalla Banca attraverso una registrazione di addebito prima dell'emissione del successivo estratto conto periodico nella misura in cui la Banca abbia un diritto di rimborso nei confronti del Cliente (storno); in questo caso, il Cliente non può opporsi alla registrazione di addebito per il fatto che fosse già stata data disposizione per un importo equivalente alla registrazione di accredito.
(2) Dopo l’emissione dell’estratto conto periodico
Se la Banca, dopo l'emissione dell’estratto conto periodico, constata una registrazione a credito errata e la Banca stessa abbia diritto ad un rimborso nei confronti del Cliente, la Banca addebita sul conto del Cliente l'importo del proprio credito (iscrizione in rettifica). Se il Cliente si oppone alla registrazione in rettifica, la Banca riaccredita il conto con l'importo in questione e rivendica separatamente la sua richiesta di rimborso.
(3) Comunicazioni al Cliente; calcolo degli interessi
La Banca comunicherà immediatamente al Cliente eventuali storni e correzioni apportate. Per quanto riguarda il calcolo degli interessi, la Banca ne effettua la registrazione in via retroattiva dal giorno in cui è stata effettuata l'iscrizione errata.
8. Ordine di riscossione
(1) Accredito condizionato alla presentazione di documenti Se la Banca accredita il controvalore di addebiti diretti prima del loro pagamento, ciò avviene a condizione che il pagamento venga effettuato, anche se i relativi importi sono pagabili alla Banca stessa. Se il Cliente cede altre somme, incaricando la Banca di riscuotere un importo dovuto da un debitore (ad es. cedole di interessi), e se la Banca effettua una registrazione a credito per l’importo corrispondente, ciò si intende condizionato al fatto che la Banca ottenga il pagamento dell'importo. Tale riserva si applica anche nel caso in cui gli addebiti diretti e altri importi siano pagabili alla Banca stessa. Se gli addebiti diretti non vengono pagati o se la Banca non ottiene l'importo previsto dall'ordine di riscossione, la Banca annulla l'iscrizione di credito condizionata indipendentemente dal fatto che nel frattempo sia stato emesso o meno un estratto conto periodico del saldo.
(2) Pagamento di addebiti diretti e di assegni emessi dal Cliente
Gli addebiti diretti si considerano pagati, a meno che l'addebito non venga cancellato prima della fine del secondo giorno lavorativo bancario - nel caso di addebiti diretti SEPA, al più tardi il terzo giorno lavorativo bancario – e venga stornato dopo la sua esecuzione.
9. Transazioni in moneta straniera e rischi inerenti ai conti in valuta estera
(1) Esecuzioni di ordini relative ma conti di valuta estera.
I conti in valuta estera del Cliente servono ad effettuare il regolamento senza contanti di pagamenti al, e di disposizioni del, Cliente in valuta estera. Le disposizioni riguardanti saldi a credito su conti in valuta estera (ad es. mediante bonifici da addebitarsi sul saldo a credito in valuta estera) sono regolate attraverso o da banche nel paese d'origine della valuta, a meno che la Banca non le esegua interamente all'interno della propria organizzazione.
(2) Accrediti per operazioni in valuta estera con il Cliente
Se la Banca conclude con il Cliente un'operazione (ad es. un'operazione di cambio a termine) in base alla quale è debitrice di un importo in valuta estera, essa adempie ai propri obblighi in valuta estera accreditando il conto del Cliente nella relativa valuta, salvo diverso accordo.
(3) Temporanea limitazione dei servizi dalla Banca
L'obbligo della Banca di eseguire un ordine di addebitare un saldo attivo in valuta estera (paragrafo 1) o di adempiere un'obbligazione in valuta estera (paragrafo 2) è sospeso nella misura e per tutto il tempo in cui la Banca non possa, o possa solo in misura limitata, disporre della valuta in cui è denominato il saldo attivo in valuta estera o l'obbligazione, a causa di misure o eventi politici nel paese della valuta in questione. Nella misura in cui, e per tutto il tempo in cui, tali misure o eventi persistano, la Banca non è obbligata ad operare in un altro luogo al di fuori del paese della relativa valuta, né in un'altra valuta (nemmeno in Euro) o acquistando contante. Tuttavia, l'obbligo della Banca di eseguire un ordine di addebito di un saldo a credito in valuta estera non è sospeso se la Banca può eseguirlo interamente. Il diritto del Cliente e della Banca di compensare crediti reciproci nella stessa valuta non è pregiudicato dalle disposizioni di cui sopra.
(4) Tasso di cambio
Il tasso di cambio per le transazioni in valuta estera dovrà essere determinato sulla base dell’“Elenco dei prezzi e dei servizi” della Banca (Preis und Leistungsverzeichnis). I servizi di pagamento saranno inoltre regolati dai termini contrattuali di riferimento.
Dovere di collaborazione del Cliente
10. Dovere di collaborazione del Cliente
(1) Identificazione del Cliente
La Banca è tenuta a verificare l’identità del Cliente prima dell’apertura di un conto a suo nome. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare alle applicabili norme di carattere fiscale e antiriciclaggio, per consentire alla stessa, inter alia, il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio vigente al momento della apertura del conto. Il Cliente è inoltre tenuto a fornire alla Banca, se espressamente richiesto, eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l’accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. La Banca non è responsabile dell'accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento dovuto al fatto del Cliente, il quale rimane esclusivamente responsabile di qualsiasi conseguenza che possa derivare dal rilascio di dati ed
informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento delle stesse imputabile al Cliente, che si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca - ed eventuali terzi cui tali informazioni vengano trasmesse dalla Banca nell’esecuzione delle proprie prestazioni a favore del Cliente ovvero in virtù di obblighi regolamentari - da eventuali pregiudizi che potessero essere subiti da questi anche per effetto della eventuale comminazione di provvedimenti sanzionatori.
(2) Comunicazione di cambiamenti
Al fine di un appropriato svolgimento dell’attività commerciale, si richiede la comunicazione alla Banca senza ritardo da parte del Cliente di qualunque cambiamento nel proprio nome, dell’indirizzo e dell’indirizzo email forniti al momento dell’apertura del conto, nonché qualunque cambiamento che possa condizionare la residenza fiscale del Cliente (in particolare il suo status FATCA), cosi come la revoca o la modifica di qualunque potere di rappresentanza del Cliente verso la Banca conferito a una persona (in particolare qualunque procura). Il presente obbligo di comunicazione esiste anche in relazione ai poteri di rappresentanza iscritti nei pubblici registri (e.g. Camera di Commercio) e qualunque revoca o modifica di detti poteri. Possono inoltre sorgere ulteriori obblighi di notifica, in particolare quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio.
(3) Chiarezza degli ordini
Gli ordini devono mostrare inequivocabilmente il loro contenuto. Ordini che non sono formulati in modo chiaro possono portare a domande che possono causare ritardi. In particolare, al momento dell'ordine, il Cliente deve assicurarsi che le informazioni da esso fornite, in particolare il numero di conto nazionale e il codice bancario ("Bankleitzahl") o IBAN e BIC e la valuta, siano complete e corrette. Modifiche, conferme o ripetizioni di ordini devono essere designate come tali.
(4) Indicazione speciale di urgenza in relazione all'esecuzione di un bonifico o di un ordine
Se il Cliente ritiene che un ordine sia particolarmente urgente, il Cliente è tenuto a comunicarlo separatamente alla Banca. Per gli ordini forniti su modulo stampato, tale indicazione deve essere fatta separatamente dal modulo.
(5) Esame delle comunicazioni inviate dalla Banca e obiezioni alle stesse
Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente l'esattezza e la completezza degli estratti conto, delle note informative di contratti relativi a titoli, degli estratti conto, delle note informative sulla detenzione di titoli e relativi utili, di altri estratti conto, degli avvisi di esecuzione degli ordini, nonché delle informazioni su pagamenti e consegne previsti (avvisi), e a sollevare immediatamente eventuali contestazioni al riguardo.
(6) Avviso alla Banca in caso di mancata ricezione di estratti conto
Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca la mancata ricezione di estratti conto periodici e delle dichiarazioni relative alla detenzione di titoli. L'obbligo di notifica alla Banca sussiste anche nel caso in cui non vengano ricevuti altri avvisi attesi dal Cliente (ad es. regolamenti di titoli, estratti conto dopo l'esecuzione degli ordini dei Clienti o relativi a pagamenti attesi dal Cliente).
Costo dei servizi bancari
11. Interessi, oneri e spese
(1) Interessi e spese nelle transazioni commerciali con Clienti L'ammontare degli interessi e delle spese per i servizi bancari abituali che la Banca fornisce ai Clienti è indicato nell’"Elenco dei prezzi e dei servizi" (Preis- und Leistungsverzeichnis), a condizione che la visualizzazione dei prezzi e l'“Elenco dei prezzi e dei servizi" includa i servizi bancari abituali per i Clienti. Resta inteso tra le parti che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. La Banca garantisce in ogni caso che gli interessi debitori e creditori saranno capitalizzati con la stessa periodicità.
Se un Cliente si avvale di un servizio ivi incluso, e salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, si applicano gli interessi e le spese indicati nell’apposita sezione presente sul sito internet della Banca visualizzazione dei prezzi o nell'“Elenco dei prezzi e dei servizi" in vigore in tale momento.
Non saranno addebitate al Cliente le spese, comunque denominate, inerenti a informazioni e comunicazioni (i) previste dalla legge; (ii) trasmesse con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo; e/o (iii) di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (qualunque sia il mezzo di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato per tale comunicazione).
(2) Servizio non a pagamento
La Banca non addebita alcun servizio cui sia tenuta per legge o in virtù di un obbligo contrattuale accessorio o che essa renda nel proprio interesse, a meno che tale addebito non sia consentito dalla legge e riscosso in conformità alle disposizioni di legge in materia.
(3) Modifiche dei tassi d'interesse; diritto di recesso del Cliente in caso di aumento.
Nel caso di prestiti a tasso d'interesse variabile, il tasso d'interesse è adeguato conformemente alle condizioni del rispettivo contratto di prestito. La Banca comunica al Cliente eventuali adeguamenti del tasso d'interesse. In caso di aumento del tasso d'interesse, il Cliente può, salvo diverso accordo, recedere dal contratto di mutuo interessato con effetto immediato entro sei
settimane dalla notifica della modifica. Se il Cliente recede dal contratto di mutuo, l'eventuale maggiorazione del tasso d'interesse non viene applicata al contratto di mutuo disdetto. La Banca concede un termine ragionevole per regolare ed estinguere il rapporto.
(4) Variazioni dei costi per servizi di norma utilizzati su base permanente
Le modifiche dei costi per i servizi bancari che sono tipicamente utilizzati dai Clienti nell'ambito della relazione contrattuale su base continuativa (ad es. gestione del conto) devono essere proposte al cliente con preavviso minimo di due mesi prima della data di entrata in vigore indicata; tali modifiche devono essere comunicate al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente, i.e. il canale di comunicazione elettronico (ad es. online banking) concordato tra il Cliente e la Banca nell'ambito della relazione contrattuale, con evidenza della seguente dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il Cliente può esprimere espresso dissenso alle modifiche proposte, prima della data di entrata in vigore indicata, manifestando la propria intenzione di esercitare il diritto di recedere liberamente dal contratto. Le modifiche si considerano approvate dal Cliente, a meno che il Cliente non abbia manifestato il proprio dissenso e la sua intenzione di recedere dal contratto, senza alcun onere di spesa a suo carico, prima della data di entrata in vigore indicata. La Banca, nella sua proposta, richiama espressamente l'attenzione del Cliente sulla facoltà di recesso ad esso riconosciuta. Se il Cliente recede dal contratto, l’adeguamento proposto dei costi non viene applicato al contratto.
(5) Rimborso spese
L'eventuale richiesta nei confronti della Banca per il rimborso di spese dipende dalle disposizioni di legge.
Garanzie per crediti della Banca verso il Cliente
12. Costituzione o aumento della garanzia
(1) Diritto della Banca di richiedere una garanzia o di aumentare la garanzia prestata
La Banca può richiedere al Cliente di fornire le usuali forme di garanzia per crediti che possano derivare dalla relazione bancaria, anche se tali crediti sono condizionati (ad es. indennizzi per somme pagate in virtù di una garanzia rilasciata per conto del Cliente). Se il Cliente ha assunto una responsabilità per le obbligazioni di un altro Cliente nei confronti della Banca (ad es. come garanzia), la Banca non ha tuttavia il diritto di esigere la costituzione di garanzie o di aumentare le garanzie prestate per il debito derivante dall’assunzione di tale responsabilità, che sia venuto ad esistenza prima della scadenza prevista del debito stesso.
(2) Variazioni del rischio
Se la Banca, nel momento in cui sia venuto in essere un credito nei confronti del Cliente, ha inizialmente rinunciato in tutto o in parte a richiedere la prestazione o l'aumento delle garanzie, può comunque avanzare tale richiesta in un momento successivo, a condizione tuttavia che si verifichino o diventino note circostanze che giustifichino una valutazione del rischio più elevata dei crediti nei confronti del Cliente. Ciò può avvenire, in particolare, se
- la situazione economica del Cliente sia cambiata o sussista il rischio che possa peggiorare, oppure
- il valore della garanzia esistente si sia deteriorato o sussista il rischio che possa deteriorarsi.
La Banca non ha il diritto di chiedere la prestazione di garanzie se è stato espressamente concordato che il Cliente non è tenuto a fornire alcuna garanzia o deve fornire solo quella garanzia che è stata specificata.
(3) Fissazione di un periodo di tempo per prestare o aumentare la garanzia
La Banca concede un periodo di tempo ragionevole per prestare o aumentare le garanzie. Qualora la Banca intenda avvalersi del suo diritto di recesso senza preavviso ai sensi del Nr. 18 (3) delle presenti Condizioni Generali, laddove il Cliente non adempia all'obbligo di fornire o aumentare la garanzia entro il termine specificato, la Banca deve richiamare l'attenzione del Cliente sulla sua facoltà di recesso prima di procedere in tal senso.
13. Costituzione di pegno a favore della Banca
(1) Accordo sul pegno
Il Cliente e la Banca convengono che la Banca acquisisce un diritto di pegno sui titoli e sui beni che, nell'ambito dell'attività bancaria, sono o possono entrare in possesso della Banca. La Banca acquisisce inoltre un diritto di pegno su tutti i crediti che il Cliente ha o potrà avere in futuro nei confronti della Banca derivanti dalla relazione bancaria (ad es. saldi creditori).
(2) Crediti garantiti
Il diritto di pegno è finalizzato a garantire tutti i crediti, esistenti, futuri e potenziali derivanti dalla relazione bancaria che la Banca possa vantare nei confronti del Cliente nei rapporti con tutte i suoi uffici e filiali, nazionali ed estere. Se il Cliente ha assunto una responsabilità per le obbligazioni di un altro Cliente nei confronti della Banca (ad es. come garanzia), il pegno non garantisce il debito derivante dall’assunzione di tale responsabilità, che sia venuto ad esistenza prima della scadenza del debito stesso.
(3) Eccezioni al diritto di dal pegno
Se fondi o altri beni entrano nel potere di disporre della Banca con la riserva che possono essere utilizzati solo per un determinato scopo (ad es. deposito di contanti per il pagamento di una cambiale), il diritto di pegno della Banca non si estende a questi beni. Lo stesso vale per le azioni emesse dalla Banca stessa (azioni
proprie) e per i titoli che la Banca tiene in custodia all'estero per conto del Cliente. Inoltre, il diritto di pegno non si estende né ai diritti di partecipazione agli utili/certificati di partecipazione agli utili (Genußrechte/Genußscheine) emessi dalla Banca stessa, né ai debiti della Banca di grado subordinato, siano essi cartolarizzati o no.
(4) Cedole per interessi e dividendi
Se i titoli sono soggetti al diritto di pegno della Banca, il Cliente non ha il diritto di esigere il pagamento di interessi e cedole di dividendi relativi a tali titoli.
14. Diritti di garanzia in caso di titoli da incassare e cambiali scontate
(1) Trasferimento della proprietà a titolo di garanzia
La Banca acquisisce la proprietà a titolo di garanzia di eventuali assegni e cambiali depositati per l'incasso al momento del deposito degli stessi. La Banca acquisisce la proprietà assoluta delle cambiali scontate al momento del loro acquisto; in caso di addebito sul conto di cambiali scontate, la Banca ne conserva la proprietà a titolo di garanzia sulle cambiali stesse.
(2) Cessione a titolo di garanzia
I crediti sottostanti gli assegni e le cambiali si trasferiscono alla Banca contestualmente all'acquisizione della proprietà degli assegni e delle cambiali stesse; i crediti si trasferiscono alla Banca anche nel caso in cui siano depositati per l'incasso altri titoli voci (ad es. debiti diretti, documenti di commercio).
(3) Titoli per l’incasso vincolati
Se titoli per l’incasso sono depositati presso la Banca con la riserva che il loro controvalore può essere utilizzato solo per un determinato scopo, il trasferimento o la cessione della proprietà a titolo di garanzia non si estende a tali titoli.
(4) Crediti garantiti della Banca
La proprietà trasferita o ceduta a titolo di garanzia ha lo scopo di garantire i crediti che la Banca vanti nei confronti del Cliente, in relazione al rapporto di conto corrente del Cliente, quando i titoli sono depositati per l'incasso o derivano dal riaddebito di titoli all’incasso non pagati o da cambiali scontate. Su richiesta del Cliente, la Banca ritrasferisce al Cliente la proprietà a titolo di garanzia di detti titoli e dei crediti che le sono stati trasferiti, se al momento della richiesta non ha crediti nei confronti del Cliente che debbano essere garantiti o se abbia negato al Cliente il consenso di disporre del controvalore di tali titoli prima del loro integrale pagamento.
15. Limitazione del diritto alla garanzia e obbligo di svincolo
(1) Limite di copertura
La Banca può richiedere la costituzione o l'aumento delle garanzie fino a che il valore di realizzo di tutti i titoli corrisponda all'importo totale di tutti i crediti derivanti dalla relazione bancaria (limite di copertura).
(2) Rilascio
Se il valore di realizzo di tutte le garanzie supera il limite di copertura su base non temporanea, la Banca, su richiesta del Cliente, libera a propria discrezione le garanzie aventi un valore superiore al limite di copertura; nella scelta delle garanzie da liberare, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente o di qualsiasi terzo che abbia fornito garanzie per le obbligazioni del Cliente. In tale situazione, la Banca è altresì tenuta ad eseguire gli ordini del Cliente relativi ai titoli oggetto del pegno (ad es. vendita di titoli, rimborso di depositi di risparmio).
(3) Accordi speciali
Se sono stati concordati criteri di valutazione per uno specifico titolo costituito in garanzia diversi dal valore di realizzo o da un altro limite di copertura o dalla soglia di valore prevista per il rilascio di tale garanzia, si applicano questi altri criteri o limiti.
16. Realizzo della garanzia
(1) Opzioni della Banca
Se la Banca realizza una garanzia all’incasso, può scegliere tra uno dei diversi beni costituiti in garanzia. Nel realizzare le garanzie e nello scegliere quale garanzia realizzare, la Banca tiene conto delle legittime istanze del Cliente e di qualsiasi terzo che abbia fornito garanzie per le obbligazioni del Cliente.
(2) Accredito dei proventi ai sensi della legge relativa all'imposta sul fatturato
Se l'operazione di realizzo della garanzia è soggetta ad imposta sul fatturato, la Banca deve fornire al Cliente una registrazione a credito per il ricavo; restando inteso che tale registrazione è da considerarsi come fattura per la fornitura del bene dato in garanzia in conformità ai requisiti della legge relativa all'imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuerrecht).
Cessazione
17. Diritto di recesso del Cliente
(1) Diritto di recesso in qualsiasi momento
A meno che la Banca e il Cliente non abbiano concordato un termine o una diversa disposizione di cessazione del contratto, il Cliente può in qualsiasi momento, senza preavviso, porre fine al rapporto bancario nel suo complesso o a particolari rapporti bancari (ad es. un accordo sugli assegni).
(2) Risoluzione per giusta causa
Se la Banca e il Cliente hanno concordato un termine o una diversa clausola di risoluzione per un particolare tipo di rapporto bancario, tale rapporto può essere risolto senza preavviso solo se vi siano ragionevoli motivi che rendono inaccettabile per il Cliente la sua continuazione, anche dopo aver preso in considerazione le legittime preoccupazioni della Banca
(3) Diritto di recesso ex lege
Resta impregiudicato il diritto di recesso previsto dalla legge.
18. Diritto di recesso della Banca
(1) Recesso con preavviso
Nel rispetto di un termine di preavviso ragionevole, la Banca può in qualsiasi momento porre fine alla relazione contrattuale nel suo complesso o a specifiche pattuizioni per le quali non sia stata concordata una diversa clausola di risoluzione (ad es. l'accordo sugli assegni che autorizza l'uso di libretti di assegni). Nel determinare il termine di disdetta, la Banca tiene conto delle legittime preoccupazioni del Cliente. Il termine minimo di disdetta per un contratto quadro per i servizi di pagamento (ad es. conto corrente o contratto relativo alla emissione di una carta di debito) e di un conto titoli è di due mesi.
(2) Risoluzione di prestiti a durata indeterminata
I prestiti e gli impegni di mettere a disposizione prestiti per i quali non è stata concordato un termine o una diversa clausola di cessazione possono essere risolti dalla Banca in qualsiasi momento e senza preavviso. Nell'esercizio di tale diritto, la Banca dovrà tenere in debita considerazione le legittime preoccupazioni del Cliente.
(3) Risoluzione per giusta causa senza preavviso
La risoluzione del rapporto contrattuale nel suo complesso o di particolari pattuizioni senza preavviso è consentita se vi sia una giusta causa che renda inaccettabile per la Banca la prosecuzione del rapporto, anche dopo aver preso in considerazione le legittime preoccupazioni del Cliente. In particolare, sussiste una giusta causa:
- se il Cliente ha fornito dichiarazioni errate sulla sua situazione finanziaria, a condizione che tali dichiarazioni abbiano avuto un'importanza significativa per la decisione della Banca in merito alla concessione del credito o ad altre operazioni che comportino un rischio per la Banca (ad esempio, emissione di una carta di pagamento); o
- se si verifica, o sussiste il rischio che si verifichi, un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del Cliente o del valore delle garanzie fornite, tale da compromettere il rimborso di un prestito o l’adempimento di qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca, anche in caso di realizzo delle garanzie prestate, oppure
- se il Cliente non rispetta, entro il termine previsto dalla Banca, l'obbligo di fornire o incrementare le garanzie ai sensi del n.
14.2 delle presenti Condizioni Generali o di un altro accordo. In caso di risoluzione per giusta causa, dovuta alla violazione di un obbligo contrattuale, la disdetta è consentita solo dopo la scadenza, senza esito, di un periodo di tempo ragionevole entro il quale il Cliente debba porre rimedio o dopo che una intimazione al Cliente sia risultata inefficace, a meno che questa clausola non possa essere derogata alla luce delle particolari caratteristiche del
caso specifico (paragrafo 323, comma 2 e 3, del Codice Civile tedesco).
(4) Disdetta del contratto di base sul conto
La Banca può disdire un contratto di conto di base solo in conformità agli accordi conclusi tra la Banca e il Cliente in applicazione della legge tedesca sui conti di pagamento (Zahlungskontengesetz) e alle disposizioni ivi contenute.
(5) Regolazione dei conti a seguito di risoluzione del contratto In caso di risoluzione senza preavviso, la Banca concede al Cliente un termine ragionevole per regolare gli obblighi pendenti (in particolare per il rimborso di un prestito), a meno che non sia necessario adempiere immediatamente (ad es. la restituzione del libretto degli assegni dopo la risoluzione di un accordo sugli assegni).
Protezione dei depositi
19. Sistema di garanzia dei depositi
(1) Scopo della protezione
I depositi del Cliente, vale a dire i saldi creditori derivanti nell'ambito dell'attività bancaria per importi giacenti su un conto o per posizioni intermedie e che debbano essere rimborsati dalla Banca secondo le condizioni applicabili, sono protetti dall'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichting Deutscher Banken GmbH). In caso di insolvenza della Banca, i depositi del Cliente saranno sempre rimborsati fino a 100.000 euro.
Se un deposito non è disponibile perché un istituto di credito non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, i depositanti saranno risarciti dal sistema di garanzia dei depositi. Il corrispondente importo massimo di copertura è pari a 100.000 EUR per ciascun istituto di credito. Ciò significa che, per la determinazione di questa somma, devono essere sommati tutti i depositi detenuti presso lo stesso istituto di credito. Ad esempio, se un soggetto ha in deposito 90.000 euro su un conto di risparmio e 20.000 euro su un conto corrente, allo stesso verranno riconosciuto esclusivamente 100 000 euro.”
(2) Conti cointestati
Per i conti cointestati, il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante. Tuttavia, ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro, i versamenti in un conto al quale due o più persone possono avere accesso in qualità di soci di una società di persone, di una associazione o di altra istituzione analoga senza personalità giuridica sono conteggiati insieme e trattati come un unico depositante. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4 della legge tedesca sulla garanzia dei depositi, i depositi superiori a
100.000 euro sono garantiti. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito web dell'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH) all'indirizzo xxx.xxx-xxxxxx.xx
(3) Caso di rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi dell'istituto di garanzia delle banche tedesche (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH) vi invierà i vostri depositi (fino a 100.000 euro) entro 7 giorni lavorativi al più tardi. Se non avete ricevuto il rimborso entro questo periodo, dovete contattare il Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) perché il periodo di validità delle richieste di rimborso può scadere dopo un certo periodo. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.edb- xxxxxx.xx
(4) Surrogazione
Se il Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) o uno dei suoi incaricati effettua pagamenti a favore di un Cliente, i crediti del Cliente nei confronti della Banca sono trasferiti contestualmente al Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) per l'importo corrispondente con tutti i diritti accessori.
(5) Divulgazione di informazioni
La Banca è autorizzata a fornire al Sistema di Garanzia dei Depositi (Einlagensicherungssystem) o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni e i documenti richiesti a tale riguardo.
Possibilità di reclamo
20. Reclami e procedure alternative di risoluzione delle controversie
Il Cliente ha le seguenti possibilità di sporgere reclamo in sede stragiudiziale:
- Il Cliente può sporgere reclamo presso il referente della Banca indicato nell'“Elenco dei prezzi e dei servizi”. La Banca risponderà ai reclami in modo appropriato, nel caso di contratti di servizi di pagamento, in forma scritta (ad es. per lettera, fax o e-mail).
- Il Cliente ha la possibilità di presentare un reclamo all'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, Xxxxxxxx, in qualsiasi momento per iscritto o per registrazioni locali, in merito a violazioni della legge sulla vigilanza sui servizi di pagamento (Zahlungsdienstleistungsgesetz - "ZAG"), paragrafi 675c a 676c del BGB o dell'articolo 248 della Legge Introduttiva al Codice Civile tedesco ((Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch –“EGBGB”).
Versione 27.09.2019 Pagina 7/7
Elenco dei Prezzi e dei Servizi
Il presente “Elenco dei prezzi e dei servizi” si applica ai servizi speciali nell'ambito del rapporto contrattuale tra solarisBank e il Cliente.
I prezzi per i servizi di base relativi alla gestione del conto del Cliente sono concordati tra il partner commerciale di solarisBank ed il Cliente. Il partner commerciale di solarisBank può, a seconda dei casi, liberare il Cliente dalle posizioni elencate nel presente “Elenco dei prezzi e dei servizi” o consentire al Cliente di definire limiti diversi da quelli elencati nel presente “Elenco dei prezzi e dei servizi”. A tal fine è determinante il contratto tra il Cliente e il partner commerciale di solarisBank.
Informazioni generali a proposito della Banca
Nome e indirizzo della Banca solarisBank AG
Xxxx-Xxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 0
00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx
Comunicazioni con la Banca La Banca comunicherà separatamente gli indirizzi rilevanti o altri
indirizzi di comunicazione della Banca per il rapporto commerciale.
Ufficio reclami della Banca Il Cliente può indirizzare i propri reclami al seguente recapito della
Banca:
solarisBank AG Customer Support
Xxxx-Xxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 0
00000 Xxxxxx, Xxxxxxx
E-Mail: support[at]xxxxxxxxxxx.xx
Autorità di vigilanza competente Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx Finanzdienstleistungsaufsicht Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000
00000 Xxxx, Xxxxxxx e
Xxxxx-Xxxxx-Xxx. 00-00
00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx; Internet: xxx.xxxxx.xx
Iscrizione al Registro di Commercio
La Banca è iscritta al Registro di Commercio di Charlottenburg District Court (Amtsgericht) con il numero HRB 168180 B.
Prezzi per Servizi Speciali nelle Transazioni Commerciali con i Clienti
Transazioni | Prezzo |
Transazioni espresse (PRIOR1)1 | EUR 10.00 |
1 Le commissioni non si applicano per le prenotazioni non avviate dal Cliente.
Servizi di spedizione | Prezzo |
Importo fisso per spedizione | EUR 3.00 |
Spedizione di estratto conto | EUR 3.00 |
Servizi speciali | Prezzo |
Rilascio della certificazione fiscale | gratuito |
Rilascio della dichiarazione di perdita (su richiesta) | gratuito |
Rilascio di conferma del conto | EUR 10.00 |
Legittimo rifiuto di rimborsare un addebito diretto autorizzato a causa di un saldo del conto insufficiente | EUR 1.00 |
Spese di addebito a carico dell'ente creditizio del beneficiario del pagamento | EUR 3.00 |
Commissione di mora per lettera di sollecito | EUR 5.00 |
Conto economico | EUR 10.00 |
Rilascio di duplicati | EUR 10.00 |
Cambiamento della transazione 2 , revoca della transazione 3 , per transazione | EUR 10.00 |
Costituzione in pegno | EUR 10.00 |
Indagine bancaria - nazionale | EUR 10.00 |
Indagine bancaria - estero | EUR 10.00 |
Ulteriore conferma del saldo | EUR 10.00 |
Blocco del conto | EUR 10.00 |
Tariffa oraria per elaborazione individuale (in particolare richieste, trattamento di eredità, richiesta di indirizzo) 4 | EUR 50.00 |
Transazioni nazionali e all'estero con carta da parte di Clienti privati | |
Al giorno presso i bancomat | max. 1.000 EUR |
Nel mese presso i bancomat | max. 2.000 EUR |
Al giorno per il pagamento di beni e servizi con PIN | max. 2.000 EUR |
Nel mese per il pagamento di beni e servizi con PIN | max. 3.000 EUR |
Transazioni nazionali e all'estero con carta da parte di Clienti business | |
Al giorno presso i bancomat | max. 1.500 EUR |
2 La commissione si applica solo dopo la consegna dell'ordine di trasferimento a solarisBank e solo se solarisBank non è responsabile per le circostanze che portano alla modifica / richiamo della transazione.
3 Come nota 2.
4 La commissione si applica solo se solarisBank non è responsabile delle circostanze che hanno portato alla elaborazione individuale.
Nel un mese presso i bancomat | max. 5.000 EUR |
Al giorno per il pagamento di beni e servizi con PIN | max. 3.000 EUR |
Nel mese per il pagamento di beni e servizi con PIN | max. 20.000 EUR |
Termini di interruzione e periodi di esecuzione
Periodi di esecuzione per i pagamenti da parte di solarisBank al beneficiario a seguito di transazioni con carta effettuate dal Cliente | |
solarisBank è tenuta a garantire che l'importo del pagamento con carta raggiunga il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine dei seguenti periodi: | |
Pagamenti con carta in Euro nello Spazio economico europeo (SEE)1 | max. 3 giorni lavorativi* |
Pagamenti con carta in Euro nel SEE1 in valute SEE diverse dall’Euro2 | max. 3 giorni lavorativi* |
Pagamenti con carta fuori dal SEE1 | Il pagamento con carta viene elaborato il più rapidamente possibile. |
* “Giorno lavorativo” è qualunque giorno in cui il prestatore dei servizi di pagamento coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento svolge le operazioni commerciali necessarie per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. solarisBank esegue le operazioni commerciali necessarie per l'esecuzione delle operazioni di pagamento in tutti i giorni considerati lavorativi nello stato federale di Berlino, ad eccezione di: sabati, vigilia di Natale (24 dicembre) e vigilia di Capodanno (31 dicembre).
Lo Spazio Economico Europeo è attualmente composto da:
- Austria, Belgio, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (compresi Guiana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, La Réunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (comprese le Azzorre e Madeira), Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canarie), Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresa Gibilterra), insieme a
- Liechtenstein, Norvegia e Islanda.
2 Le seguenti valute sono attualmente valute SEE: Euro, Leva bulgara, Corona ceca, Corona danese, Xxxxxxx ungherese, Corona islandese, Corona estone, Corona croata, Corona norvegese, Zlotych polacco, Lei rumeno, Lira sterlina, Corona svedese.
Periodi di esecuzione per transazioni all'interno dell'area Euro | |
Orario di chiusura | 14.30 nei giorni lavorativi della Banca*. |
Periodo di esecuzione† | La Banca è tenuta a garantire che l'importo del bonifico sia ricevuto dal fornitore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro un giorno lavorativo**. |
* “Giorno lavorativo“: si veda sopra
** Il periodo di esecuzione inizia con la fine del giorno lavorativo bancario in cui l'ordine di transazione viene inviato a solarisBank entro l’orario di interruzione, nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti stabiliti nelle Condizioni Generali per i bonifici.
Condizioni per l'Online Banking
Utilizzo dell'App o delle interfacce utente basate su browser del partner di solarisBank
Oltre alle Condizioni generali di contratto della banca, per l'utilizzo del servizio di banca online messo a disposizione da solarisBank AG (di seguito: la "Banca") tramite l'app o l'interfaccia utente basata su browser del partner di solarisBank (di seguito "Interfaccia Utente"), valgono le seguenti condizioni speciali.
1. Gamma di servizi
(1) Il Cliente o il suo rappresentante autorizzato può effettuare operazioni bancarie tramite l'online banking nell’ambito dei ser- vizi offerti dalla Banca. Il Cliente o il suo rappresentante autoriz- zato possono anche accedere alle informazioni della Banca attra- verso l'online banking. Inoltre, ai sensi dell'articolo 675f comma 3 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), hanno il diritto di utilizzare i servizi di pagamento e i servizi di informa- zione sul conto ai sensi dell'articolo 1 comma 33 e 34 della legge tedesca sulla vigilanza sui servizi di pagamento (Zahlungsdien- steaufsichtsgesetz). Inoltre, possono utilizzare altri servizi di terzi da loro scelti.
(2) I clienti e i rappresentanti autorizzati sono indicati congiunta- mente come "Partecipanti", i conti e i depositi congiuntamente come "Conto", salvo esplicita indicazione contraria.
(3) I limiti di transazione concordati separatamente con la Banca si applicano all'utilizzo dell'online banking.
2. Requisiti per l'utilizzo dell'online banking
(1) Il Partecipante può utilizzare l'online banking se la Banca lo ha autenticato in conformità alle previsioni di cui ai successivi para- grafi.
(2) L'autenticazione è la procedura concordata tra la Banca ed il Partecipante con la quale la Banca può verificare l'identità del Partecipante ovvero l'uso autorizzato di uno strumento di paga- mento concordato con il Partecipante, incluso l'uso della caratte- ristica di sicurezza personalizzata del Partecipante. Utilizzando gli elementi di autenticazione concordati a tal fine, il Partecipante può identificarsi presso la Banca come Partecipante autorizzato, accedere alle informazioni (vedi numero 3 delle presenti Condi- zioni) ed effettuare ordini (vedi numero 4 delle presenti Condi- zioni).
(3) Gli elementi di autenticazione sono
- elementi di conoscenza, cioè qualcosa che solo il Parteci- pante conosce (ad es. numero di identificazione personale (PIN)),
- elementi di possesso, vale a dire qualcosa che solo il Parteci- pante possiede (ad esempio un dispositivo per generare o ri- cevere numeri di transazione una tantum (TAN) che provano la proprietà del sottoscrittore, come il Girocard (rete inter- bancaria e carta di debito) con generatore TAN o il terminale mobile), oppure
- elementi del Partecipante, cioè una specifica caratteristica fi- sica del Partecipante (ad esempio l'impronta digitale come elemento biometrico del Partecipante).
(4) La Banca autentica il Partecipante sulla base dell'elemento di conoscenza, della prova dell'elemento di possesso e/o della prova dell'elemento di esistenza che esso trasmette alla Banca, confor- memente alla richiesta della Banca stessa.
3. Accesso all’online banking
Il Partecipante ha accesso all'online banking quando
- inserisce il suo ID cliente individuale (ad es. numero di conto, nome di login) e
- si identifica utilizzando l'elemento o gli elementi di autentica- zione richiesti dalla Banca, e
- l'accesso non è bloccato (vedi numeri 8.1 e 9 delle presenti Condizioni).
Una volta che l'accesso all'online banking è stato concesso, è pos- sibile accedere alle informazioni o effettuare ordini in conformità con il numero 4 di queste Condizioni.
(2) Per l'accesso ai dati di pagamento sensibili ai sensi dell’articolo 1 comma 26 paragrafo 1 della legge tedesca sulla vigilanza dei servizi di pagamento (ad es. per modificare l'indirizzo del Cliente), la Banca chiede al Partecipante di identificarsi utilizzando un ul- teriore elemento di autenticazione, qualora sia stato richiesto un solo elemento di autenticazione per l'accesso all'online banking. Il nome del titolare del conto e il numero di conto non sono consi- derati dati di pagamento sensibili per i servizi di pagamento e i servizi di informazione sul conto utilizzati dal Partecipante (arti- colo 1, comma 26, paragrafo 2 della legge tedesca sulla sorve- glianza dei servizi di pagamento).
4. Ordini
4.1 Effettuare ordini
Il Partecipante deve autorizzare un ordine (ad es. bonifico banca- rio) perché esso sia efficace. La predetta autorizzazione richiede l’utilizzo da parte del Partecipante di elementi di autenticazione (es. inserimento di un TAN come prova di proprietà).
La Banca conferma il ricevimento dell'ordine tramite l'online ban- king.
4.2 Cancellazione di ordini
I termini nei quali le operazioni che vengono eseguite mediante online banking possono essere cancellate sono previste dalle condizioni particolari che si applicano al rispettivo tipo di ordine (Condizioni generali di contratto per i Bonifici, per esempio). Le istruzioni di esecuzione delle singole operazioni possono essere annullate solo al di fuori dell'online banking, a meno che la Banca non abbia espressamente previsto un'opzione di annullamento nell'online banking.
5. Elaborazione degli ordini da parte della Banca
(1) Gli ordini vengono evasi nei giorni lavorativi indicati per l'ela- borazione del tipo di ordine in questione sulla pagina di online banking della Banca o nell’ “Elenco dei Prezzi e dei Servizi”. Se l'ordine viene ricevuto dopo l'orario indicato sulla pagina di on- line banking della Banca o nell’ “Elenco dei Prezzi e dei Servizi” (periodo di accettazione) o se la data di ricevimento dell’ordine non cade in un giorno lavorativo bancario come definito dall’ “Elenco dei Prezzi e dei Servizi " della Banca, l'ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo bancario successivo. L'elaborazione inizierà solo in quel giorno.
(2) La Banca esegue l'ordine se sono soddisfatte le seguenti con- dizioni di esecuzione:
- Il Partecipante ha autorizzato l'ordine (cfr. numero 4.1 delle presenti Condizioni).
- Il Partecipante è autorizzato ad effettuare il tipo di opera- zione in questione (operazione in titoli, per esempio).
- Il formato dei dati dell'online banking viene rispettato.
- Il limite per le transazioni bancarie online concordato sepa- ratamente non viene superato.
- Gli ulteriori requisiti per l'esecuzione del rispettivo tipo d'or- dine sono soddisfatti in conformità alle condizioni speciali pertinenti (ad esempio, fondi sufficienti sul conto per il boni- fico).
Se sono soddisfatte le condizioni di esecuzione di cui al punto 1, la Banca completa gli ordini in conformità con le disposizioni delle condizioni speciali applicabili al rispettivo tipo di ordine (condi- zioni per il bonifico, ad esempio, o condizioni per l'operazione su titoli).
(3) Se le condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo ca- poverso, non sono soddisfatte, la Banca non completa l'ordine. La Banca informa il Partecipante attraverso l'online banking e quindi, per quanto possibile, giustifica le ragioni del rifiuto dell’or- dine e le modalità con cui gli errori che hanno portato al rifiuto dell'ordine possono essere corretti attraverso l'online banking. Ciò non si applica quando una simile motivazione costituirebbe violazione di e disposizioni di legge.
6. Informazioni fornite al Cliente sulle operazioni bancarie online
La Banca comunica al Cliente, almeno una volta al mese, le tran- sazioni effettuate con l'online banking secondo le modalità con- cordate per la fornitura di informazioni sul conto.
7. Obbligo di diligenza del Partecipante
7.1 Protezione degli elementi di autenticazione
(1) Il Partecipante deve prendere tutte le ragionevoli precauzioni per proteggere i suoi elementi di autenticazione (vedi numero 2 di queste Condizioni) contro l'accesso non autorizzato. In caso contrario, sussiste il rischio che l'online banking possa essere uti- lizzato in modo improprio o in qualsiasi altro modo non autoriz- zato (cfr. numeri. 3 e 4 di queste Condizioni).
(2) Al fine di proteggere i singoli elementi di autenticazione, il Par- tecipante presta particolare attenzione a quanto segue:
(a) Gli elementi di conoscenza, come il PIN, sono tenuti segreti; in particolare, essi non dovrebbero
- essere comunicati oralmente (ad esempio per telefono o di persona),
- essere trasmessi al di fuori dell'online banking in forma te- stuale (ad es. via e-mail, servizio di messaggeria),
- essere memorizzati elettronicamente non protetti (ad esem- pio, memorizzazione del PIN in chiaro su un computer o di- spositivo mobile) e
- essere registrati su un dispositivo o memorizzati come tra- scrizione insieme ad un dispositivo che funge da elemento di possesso (ad es. girocard con generatore di TAN, terminale mobile, scheda di firma) o per il controllo dell'elemento in questione (ad es. terminale mobile con applicazione per il banking online e sensore di impronte digitali).
(b) Gli elementi di possesso come il girocard con generatore di TAN o un terminale mobile devono essere protetti contro l'uso improprio, in particolare
– il girocard con generatore di TAN o la scheda della firma de- vono essere tenuti al sicuro da accessi non autorizzati da parte di altre persone,
– deve essere garantito che persone non autorizzate non pos- sano accedere al terminale mobile del Partecipante (ad es. te- lefono cellulare),
– deve essere garantito che altre persone non possano utiliz- zare l'applicazione sul dispositivo mobile (ad es. telefono cel- lulare) per l'online banking (ad es. app per l'online banking, app per l'autenticazione),
– l'applicazione per l'online banking (ad es. applicazione di on- line banking, app di autenticazione) sul terminale mobile del Partecipante deve essere disattivata prima che il Parteci- pante cessi di possedere tale terminale mobile (ad es. ven- dendo o cedendo il telefono cellulare),
– la prova dell'elemento di proprietà (ad es. TAN) non può es- sere trasmessa oralmente (ad es. per telefono) o sotto forma di testo (ad es. via e-mail, servizio di messaggeria) al di fuori dell'online banking, e
– il Partecipante che ha ricevuto dalla Banca un codice per at- tivare l'elemento di possesso (es. telefono cellulare con ri- chiesta di online banking) deve tenerlo al sicuro da accessi non autorizzati da parte di altre persone; in caso contrario sussiste il rischio che altre persone attivino il loro device come elemento di possesso per l'online banking del Parteci- pante.
c) Gli elementi costituenti, come l'impronta digitale del Parteci- pante, possono essere utilizzati come elemento di autenticazione per le operazioni bancarie online sul terminale mobile di un Par- tecipante solo se sul terminale mobile non sono memorizzati ele- menti dell'identità di altre persone. Se il terminale mobile utiliz- zato per l'online banking memorizza gli elementi di altre persone, l'elemento di conoscenza emesso dalla Banca (ad es. PIN) deve
essere utilizzato per l'online banking e non l'elemento memoriz- zato sul terminale mobile.
(3) Il numero di telefono memorizzato per la procedura TAN sul terminale mobile viene cancellato o modificato se l'abbonato non lo utilizza più per l'online banking.
(4) Xxxxx restando gli obblighi di protezione di cui ai punti da 1 a 4, il Partecipante può utilizzare i propri elementi di autentica- zione nei confronti di un servizio di pagamento e di un servizio di informazione sui conti a sua scelta, nonché qualsiasi altro servizio di terzi (cfr. numero 1, paragrafo 1, capoversi 3 e 4 delle presenti Condizioni). Gli altri servizi di terzi sono selezionati dal Parteci- pante con la dovuta attenzione.
7.2 Avviso di sicurezza
Il Partecipante è tenuto ad osservare le istruzioni di sicurezza del sito Internet della Banca per l'online banking, in particolare le mi- sure di protezione dell'hardware e del software utilizzati (sistema customer).
7.3 Controllo dei dati dell'ordine rispetto ai dati visualizzati dalla Banca
La Banca mostrerà al Partecipante i dati dell'ordine ricevuti (ad es. importo, numero di conto del beneficiario, numero di identifi- cazione dei titoli) tramite il dispositivo concordato separata- mente dal Partecipante (ad es. terminale mobile, lettore di chip card con display). Il Partecipante è tenuto a verificare, prima della conferma, se i dati visualizzati corrispondono ai dati specificati per l'ordine.
8. Information and notification obligations
8.1 Blocking notification
(1) Se il Partecipante viene a conoscenza:
– della perdita o del furto di un elemento di autenticazione,
– dell’uso improprio o di altro uso non autorizzato di uno dei suoi elementi di autenticazione, oppure
– di una delle sue caratteristiche personali di sicurezza,
il Partecipante deve darne immediata comunicazione alla Banca (notifica di blocco).
Il Partecipante può inviare in qualsiasi momento una notifica di blocco alla Banca anche attraverso le informazioni di contatto fornite separatamente.
(2) Il Partecipante deve denunciare immediatamente alle compe- tenti autorità qualsiasi furto o uso improprio da parte di terzi di un proprio elemento di autenticazione.
(3) Se il Partecipante sospetta un uso non autorizzato o fraudo- lento di uno qualsiasi dei suoi elementi di autenticazione, deve inoltre inviare alla Banca una richiesta di blocco.
8.2 Notifica di ordini non autorizzati o errati
Il Partecipante è tenuto a comunicare alla Banca eventuali ordini
non autorizzati o errati non appena vengono rilevati.
9. Blocco dell’uso
9.1 Blocco su richiesta del Partecipante
Su richiesta del Partecipante, in particolare in caso di richiesta di blocco di cui al punto 8.1, la Banca impone un blocco
– dell'accesso all'online banking per il Partecipanti, oppure
– degli elementi di autenticazione del Partecipante per l'uti- lizzo dell'online banking.
9.2 Blocco su richiesta della Banca
(1) La Banca può bloccare l'accesso all'online banking per un Par- tecipante:
– se esercita il proprio diritto di recesso dal contratto di online banking per giusta causa,
– per motivi rilevanti relativi alla sicurezza degli elementi di au- tenticazione lo giustificano, oppure
– se si sospetta un uso non autorizzato o fraudolento di uno de- gli elementi di autenticazione.
(2) La Banca comunicherà al Cliente il blocco, specificandone i motivi, possibilmente prima del blocco, ma in ogni caso subito dopo il blocco. Non possono essere fornite motivazioni qualora la Banca violi in tal modo gli obblighi di legge.
9.3 Sospensione di un blocco
La Banca sospende un blocco o sostituisce i relativi elementi di autenticazione se i motivi del blocco non sono più validi. Essa ne informa immediatamente il Cliente.
9.4 Blocco automatico su una scheda di possesso basata su chip
(1) La carta chip con funzione di firma viene bloccata automatica- mente se il codice per l'utilizzo della firma elettronica viene inse- rito erroneamente per tre volte di seguito.
(2) Un generatore di TAN come parte di una chip card che ri- chiede l'immissione del proprio codice d'uso si blocca da solo se inserito in modo errato per tre volte di seguito.
(3) Gli elementi di possesso di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono più essere utilizzati per l'online banking. Il Partecipante può con- tattare la Banca al fine di ripristinare l'utilizzo dell'online banking.
9.5 Blocco di accesso per il servizio di pagamento e il servi- zio di informazione contabile
La Banca può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento del Cliente da parte dei fornitori di servizi di informazione sul conto o dei fornitori di servizi di pagamento se motivi oggettivi e debi- tamente giustificati in relazione all'accesso non autorizzato o fraudolento del fornitore di servizi di informazione o del forni- tore di servizi pagamento al conto di pagamento, compresa l'a- pertura non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di paga- mento, giustificano tale rifiuto. La Banca informerà il Cliente di
tale rifiuto di accesso con i mezzi concordati. Le informazioni de- vono, se possibile, essere fornite prima, ma al più tardi immedia- tamente dopo, il rifiuto di accesso. Non possono essere addotte motivazioni che comportino la violazione da parte della Banca di obblighi di legge. Non appena vengono meno i motivi del rifiuto di accesso, la Banca sospende il blocco di accesso e ne informa senza indugio il Cliente.
10. Responsabilità
10.1 Responsabilità della Banca in caso di esecuzione di un ordine non autorizzato e di un ordine non completato, completato in modo errato o ritardato
La responsabilità della Banca per un ordine non autorizzato e per un ordine non completato, completato in modo errato o ritardato è disciplinata dalle condizioni speciali concordate per il rispettivo tipo di ordine (condizioni per i bonifici, per esempio, o condizioni per i titoli).
10.2 Responsabilità del Cliente in caso di uso improprio dei suoi elementi di autenticazione
10.2.1 Responsabilità del Cliente per operazioni di pagamento non autorizzate prima della notifica di blocco
(1) Se le operazioni di pagamento non autorizzate completate prima della notifica di blocco risultano dall'uso di elementi di au- tenticazione erroneamente utilizzati, rubati o altrimenti persi o da qualsiasi altro uso improprio di un elemento di autenticazione, il Cliente è responsabile delle perdite subite dalla Banca fino ad un importo massimo di 50,00 EUR. Tale limitazione di responsa- bilità non si applica se il Partecipante ha violato per negligenza o intenzionalmente i suoi obblighi di notifica e diligenza ai sensi delle presenti Condizioni.
(2) Il Cliente non è responsabile per i danni di cui al comma 1
– se l'errata collocazione dell'elemento di autenticazione sia stata causata da un dipendente, un agente, una filiale di un prestatore di servizi di pagamento o qualsiasi altra parte alla quale i servizi siano stati esternalizzati.
(3) Se le operazioni di pagamento non autorizzate sono state completate prima della notifica di blocco e il Partecipante ha agito in modo fraudolento o intenzionalmente violato i suoi obbli- ghi di notifica e cura o lo ha fatto per negligenza grave, il Cliente deve sostenere integralmente i danni subiti. Il Partecipante può essere colpevole di grave negligenza, in particolare se non ha adempiuto ad uno dei suoi obblighi di diligenza ai sensi:
– del numero 7.1 paragrafo 2,
– del numero 7.1 paragrafo 4,
– del numero 7.3 o
– del numero 8.1 paragrafo 1 delle presenti Condizioni.
(4) In deroga ai paragrafi 1 e 3, il Cliente non è responsabile per i danni se la Banca non ha richiesto un'autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 comma 24 della legge tedesca sulla vigi- xxxxx sui servizi di pagamento. Un'autenticazione forte del
cliente richiede in particolare l'utilizzo di due elementi indipen- denti l'uno dall'altro appartenenti alle categorie conoscenza, pos- sesso o eredità (cfr. numero 2 paragrafo 3 delle presenti Condi- zioni).
(5) La responsabilità per le perdite subite nel periodo di applica- zione del limite di transazione è limitata al limite di transazione concordato.
(6) Il Cliente non è responsabile per i danni ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 3 se il Partecipante non ha potuto emettere la noti- fica di blocco perché la Banca non ha provveduto ad assicurare un modo per ricevere la notifica di blocco.
(7) I paragrafi 2 e da 4 a 6 non si applicano se il Partecipante ha agito in modo fraudolento.
10.2.2 Responsabilità del Cliente per operazioni non autoriz- zate al di fuori dei servizi di pagamento (ad es. opera- zioni in titoli) prima della notifica di blocco.
Se le operazioni non autorizzate al di fuori dei servizi di paga- mento (ad es. operazioni in titoli) prima della notifica di blocco de- rivano dall'utilizzo di un elemento di autenticazione perso o ru- bato o da qualsiasi altro abuso dell'elemento di autenticazione e se la Banca subisce una perdita, il Cliente e la Banca sono respon- sabili secondo i principi di legge sul concorso di colpa.
10.2.3 Responsabilità della Banca dopo la mancata notifica del blocco
Non appena la Banca riceve una notifica di blocco da un Parteci- pante, si assume la responsabilità di tutte le perdite subite a se- guito di operazioni bancarie online non autorizzate. Ciò non si ap- plica se il Partecipante ha agito con intento fraudolento
10.2.4 Esclusione di responsabilità
Le pretese di responsabilità sono escluse se le circostanze su cui si basa la richiesta sono il risultato di un evento insolito e impre- vedibile su cui la parte che cita l'evento non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nono- stante la dovuta diligenza
11. Spiegazioni da parte della Banca ed estratti del conto corrente
(1) Nel corso delle relazioni commerciali tra la Banca e il Cliente, l'interfaccia utente è il dispositivo ricevente concordato dal Cliente. Le comunicazioni e le spiegazioni della Banca vengono messe a disposizione del Cliente tramite l'interfaccia utente in forma elettronica, a condizione che la forma scritta non sia stata espressamente concordata con il Cliente o costituisca un obbligo di legge.
(2) Le notifiche e le spiegazioni relative alle relazioni commerciali con la Banca devono essere fornite dalla Banca al Cliente in forma criptata tramite l'interfaccia utente. Le comunicazioni e le spiega- zioni fornite tramite l'interfaccia utente possono essere inviate anche per posta solo se ciò sia previsto dalla legge.
Indipendentemente dall'utilizzo dell'interfaccia utente come mezzo di comunicazione elettronica da parte del Cliente, la Banca ha il diritto di inviare al Cliente notifiche e spiegazioni individuali
o, in caso di problemi tecnici, tutte le notifiche e spiegazioni per posta o in altra forma, se lo ritiene opportuno in considerazione degli interessi del Cliente.
La Banca comunica al Cliente la disponibilità di determinati docu- menti tramite l'interfaccia utente o tramite il partner della Banca via e-mail, SMS o altro mezzo concordato con il Cliente.
(3) Il Cliente è tenuto ad aprire regolarmente e tempestivamente le notifiche e spiegazioni tramite l'interfaccia utente e a verifi- carne il contenuto non appena la Banca gli ha comunicato la di- sponibilità di tali notifiche e spiegazioni. Eventuali inesattezze devono essere comunicate alla Banca immediatamente, al più tardi entro sei settimane dal momento in cui sono rese disponibili.
(4) Tutte le notifiche e le spiegazioni comunicate al Cliente tra- mite l'interfaccia utente si considerano ricevute quando la Banca informa il Cliente che sono disponibili e accessibili tramite l'inter- faccia utente. La Banca e il Cliente concordano di conseguenza che l'interfaccia utente sarà il dispositivo utilizzato dal Cliente per ricevere tutte le notifiche e le spiegazioni della Banca, in par- ticolare gli estratti conto e i conti finali.
(5) La Banca garantisce che i dati dell'interfaccia utente non pos- sano essere modificati. Tale obbligo non si applica se i dati sono memorizzati o conservati al di fuori dell'interfaccia utente. A causa delle specifiche impostazioni hardware e software, l'a- spetto di una stampa non sempre corrisponde alla presentazione sullo schermo.
(6) La Banca memorizza in modo permanente tutti i documenti da essa forniti attraverso l'interfaccia utente durante il rapporto commerciale in corso. Al termine del rapporto commerciale, il Cliente può richiedere alla Banca copie degli estratti conto e dei conti finali in cambio del pagamento di una commissione che la Banca può stabilire a sua discrezione (§ 315 del codice civile te- desco).
(7) Gli obblighi di informazione derivanti dall'art. 675d comma 1 del Codice Civile Tedesco in combinato disposto con l'art. 248, commi 3-9 della legge introduttiva al Codice Civile Tedesco (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) e l'art. 312i comma 1 paragrafo 1 punti 1 - 3 e paragrafo 2 del Codice Civile Tedesco non trovano applicazione.
Condizioni generali di contratto per i bonifici
(per Clienti non consumatori in Italia)
L'esecuzione degli ordini di bonifico dei Clienti è soggetta ai seguenti termini e condizioni:
1. In generale
1.1 Principali caratteristiche di un bonifico, compreso un ordine permanente
Il Cliente può incaricare la Banca di trasferire fondi senza con- tanti a favore di un beneficiario mediante bonifico al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il Cliente può anche inca- ricare la Banca di versare regolarmente una somma fissa di de- naro sullo stesso conto del beneficiario ad una certa data ricor- rente (ordine permanente).
1.2 Codice Unico Identificativo
Nell'effettuare bonifici, il Cliente deve utilizzare il seguente co- dice unico identificativo del beneficiario
Area di destina- zione | Valuta | Codice Unico Identificativo |
Italia | Euro | IBAN1 |
Transfrontaliero all'interno dello spa- zio economico euro- peo2 | Euro | IBAN |
Italia o all'interno | Valuta | IBAN e BIC3 |
dello spazio econo- | diversa | o |
mico europeo | dall'Euro | numero di conto cor- rente e BIC |
Fuori dello spazio economico europeo | Euro o altra valuta | IBAN e BIC o numero di conto cor- rente e BIC |
Le informazioni richieste per l'esecuzione del bonifico sono indi- cate alle Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1.
1.3 Emissione di ordini di bonifico e autorizzazione
(1) Il Cliente deve emettere un ordine di bonifico alla Banca, for- nendo le informazioni richieste alle Sezioni 2.1, 3.1.1 o 3.2.1, su un modulo approvato dalla Banca o secondo le modalità altri- menti concordate con la Banca (ad es. tramite l'online banking).
Il Cliente deve garantire la leggibilità, la completezza e la corret- tezza di tali informazioni. Informazioni non leggibili, incomplete o errate possono causare ritardi o errori nell'inoltro dei bonifici, con possibili perdite o danni per il Cliente. In caso di informazioni illeggibili, incomplete o errate, la Banca può rifiutare di eseguire
1 Numero di Conto Bancario Internazionale.
2 Lo spazio economico europeo attualmente comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa la Guiana Francese, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Réu-
il bonifico (si veda anche la Sezione 1.7).
Se il Cliente ritiene che un bonifico richieda un'esecuzione parti- colarmente rapida, il Cliente è tenuto a comunicarlo separata- mente alla Banca. Se gli ordini di bonifico vengono emessi su un modulo, tale segnalazione deve essere fatta separatamente dal modulo, se tale circostanza non possa essere segnalata sul mo- dulo stesso.
(2) Il Cliente autorizza l'ordine di bonifico firmandolo o secondo le modalità altrimenti concordate con la Banca (ad esempio utiliz- zando un PIN/TAN dell'online banking). Tale autorizzazione com- prende anche il consenso esplicito della Banca a recuperare (dal proprio database), elaborare, trasmettere e memorizzare i dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione del bonifico.
(3) Prima di eseguire un singolo ordine di bonifico, la Banca deve indicare, su richiesta del Cliente, il tempo massimo di esecuzione e le spese a carico del pagatore e, se del caso, la ripartizione degli importi relativi alle spese.
(4) Il Cliente ha il diritto di utilizzare un servizio di avvio di presta- zione di pagamento ai sensi del paragrafo § 1, comma 33, della Legge sulla Vigilanza dei Servizi di Pagamento per l'emissione dell'ordine di bonifico alla Banca, a meno che il conto di paga- mento del Cliente non sia a lui accessibile online.
1.4 Ricezione di ordini di bonifico da parte della Banca
(1) Un ordine di bonifico diventa valido non appena ricevuto dalla Banca. Se l'ordine di bonifico è effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento diverso dalla Banca, esso è valido non ap- pena ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si av- vale il Cliente. La ricezione avviene al momento della consegna dell'ordine nelle strutture di ricezione designate dalla Banca (ad es. quando l'ordine viene immesso in un server bancario online).
(2) Se il momento del ricevimento di un ordine di bonifico ai sensi del paragrafo 1, frase 3, non cade in un giorno di attività bancaria come indicato nell’"Elenco dei prezzi e dei servizi" (Preis- und Leistungsverzeichnis), l'ordine di bonifico si considera ricevuto il
nion), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liech- tenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Re- gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
3 Codice Identificativo della Banca.
giorno di attività bancaria successivo.
(3) Se un ordine di bonifico viene ricevuto dopo l'orario di accet- tazione indicato presso la struttura di ricezione della Banca o nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi", ai fini della determinazione della data di inizio del periodo di esecuzione (cfr. Sezione 2.2.2), esso si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo.
1.5 Revoca di ordini di bonifico
(1) Fino a quando la Banca non riceve un ordine di bonifico (cfr. Sezione 1.4, paragrafi 1 e 2), il Cliente può revocarlo mediante di- chiarazione alla Banca. Fino ad allora, il Cliente può revocare l'or- dine di bonifico facendo una dichiarazione in tal senso alla Banca. Dopo il ricevimento dell'ordine di bonifico, la revoca non è più possibile, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
(2) In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 1, se il Cliente si avvale di un prestatore di servizi di bonifico per l'emis- sione di un ordine di bonifico, non può più revocare l'ordine di bo- nifico nei confronti della Banca dopo aver dato al prestatore di servizi di bonifico il suo consenso a dare corso al bonifico.
(3) Se la Banca e il Cliente hanno concordato una certa data per l'esecuzione di un bonifico (cfr. Sezione 2.2.2, paragrafo 2), il Cliente può revocare l'ordine di bonifico o l’ordine permanente (cfr. Sezione 1.1) fino alla fine del giorno di operatività bancaria prima della data concordata. I giorni lavorativi bancari sono indi- cati nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi". Se la Banca riceve per tempo la revoca di un ordine permanente, non vengono eseguiti ulteriori bonifici in virtù di tale ordine permanente.
(4) Un ordine di bonifico può essere revocato dopo i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 solo se espressamente concordato tra il Cliente e la Banca. L’accordo è efficace se la Banca riesce ad im- pedire l'esecuzione o a recuperare l'importo del bonifico. Se il Cliente si avvale di un prestatore di servizi di pagamento per l'e- missione di un ordine di bonifico, è necessaria l'approvazione sia del prestatore di servizi di pagamento sia del beneficiario. Per la gestione di tale revoca da parte del Cliente, la Banca riscuote la tariffa indicata nell’ "Elenco dei prezzi e dei servizi".
1.6 Esecuzione di ordini di bonifico
(1) La Banca esegue l'ordine di bonifico di un Cliente se le infor- mazioni necessarie per l'esecuzione (cfr. Sezioni 2.1, 3.1.1 e 3.2.1) sono fornite nel modo richiesto (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 1), l'ordine di bonifico è autorizzato dal Cliente (cfr. Sezione 1.3, pa- ragrafo 2) e se è disponibile un sufficiente saldo a credito nella va- luta dell'ordine di bonifico o se è stato concesso un credito suffi- ciente (condizioni per l'esecuzione).
(2) La Banca e gli altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un ordine di bonifico sono autorizzati ad ese- guire il bonifico esclusivamente sulla base del codice unico iden- tificativo del beneficiario fornito dal Cliente (cfr. Sezione 1.2).
(3) Salvo diverso accordo tra le parti, la Banca informa il Cliente almeno una volta al mese sull'esecuzione dei bonifici tramite il ca- nale di informazione concordato relativamente al conto.
1.7 Rifiuto di esecuzione
(1) Se le condizioni per l'esecuzione (cfr. Sezione 1.6, paragrafo 1) non sono soddisfatte, la Banca può rifiutare di eseguire l'ordine di bonifico. La Banca ne informa il Cliente senza indugio, ma in ogni caso entro i termini definiti alle Sezioni 2.2.1, 3.1.2 o 3.2.2. Essa può farlo anche tramite il canale di informazione concordato re- lativamente al conto. Nel farlo, la Banca deve, se possibile, indi- care i motivi del rifiuto e indicare in che modo gli errori che hanno portato al rifiuto possono essere corretti.
(2) Se la Banca non è chiaramente in grado di assegnare un codice unico identificativo, convalidato dal Cliente, al beneficiario, al conto di pagamento o al fornitore dei servizi di pagamento del be- neficiario, ne informa immediatamente il Cliente e, se necessario, restituisce l'importo del bonifico.
(3) Per il legittimo rifiuto di eseguire un ordine di trasferimento autorizzato, la Banca applicherà la tariffa indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
1.8 Trasmissione dei dati relativi ai bonifici Nell'esecuzione di un bonifico, la Banca trasmette le informazioni contenute nel bonifico (dati relativi al bonifico) al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario, direttamente o tramite isti-
tuzioni intermediarie. Il prestatore di servizi di pagamento del be- neficiario può mettere a disposizione del beneficiario, in tutto o in parte, i dati del bonifico, che comprendono anche l'IBAN del pagatore.
In caso di bonifici transfrontalieri e di bonifici nazionali prioritari, i dati relativi ai bonifici possono anche essere trasmessi al presta- tore di servizi di pagamento del beneficiario tramite la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), con sede in Belgio. Per motivi di sicurezza del sistema, SWIFT me- morizza temporaneamente i dati relativi ai bonifici presso le sue sedi operative nell'Unione europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.
1.9 Notifica di bonifici non autorizzati o eseguiti in modo non corretto
Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la Banca qua- lora riscontri che un ordine di bonifico non è stato autorizzato o è
stato eseguito in modo errato. Ciò vale anche nel caso di parteci- pazione di un prestatore di servizi di pagamento.
1.10 Spese per il Cliente
Oneri e variazioni relative a bonifici effettuati da Clienti
continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della Sezione 11 delle Condizioni Generali di Contratto della Banca.
1.11 Tasso di cambio
Se il Cliente emette un ordine di bonifico in una valuta diversa da quella del conto, il conto sarà comunque addebitato nella valuta del conto. Il tasso di cambio per tali bonifici è determinato sulla base dell'accordo di conversione riportato nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
Qualsiasi modifica del tasso di cambio di riferimento indicato nell'accordo di conversione ha effetto immediato senza preav- viso al Cliente. Il tasso di cambio di riferimento è reso disponibile dalla Banca o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
1.12 Obblighi di comunicazione ai sensi della normativa tedesca sul commercio estero
Il Cliente deve rispettare gli obblighi di segnalazione ai sensi della normativa tedesca sul commercio estero.
2 Trasferimenti di crediti all'interno dell’Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE)
(4) in Euro o in altre valute SEE (5)
2.1 Informazioni richieste
Il Cliente deve fornire in un ordine di bonifico bancario le se- guenti informazioni:
- Nome del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE di- verse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo com- pleto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;
- IBAN del Cliente.
4 Si veda nota 2
2.2 Tempo massimo di esecuzione
2.2.1 Durata del tempo di esecuzione
La Banca è tenuta a garantire che l'importo del bonifico sia rice- vuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il termine di esecuzione indicato nell'"Elenco dei prezzi e dei ser- vizi".
2.2.2 Inizio del tempo di esecuzione
(1) Il periodo di esecuzione inizia a decorrere dal momento in cui la Banca riceve l'ordine di bonifico del Cliente (vedi Sezione 1.4).
(2) Se la Banca e il Cliente concordano che l'esecuzione di un bo- nifico deve iniziare in una certa data o alla fine di un certo periodo o alla data in cui il Cliente ha fornito alla Banca i fondi nella valuta dell'ordine necessaria per l'esecuzione, la data indicata nell'or- dine o altrimenti concordata determinerà l'inizio del periodo di esecuzione. Se la data concordata non è un giorno lavorativo ban- cario, il periodo di esecuzione decorre dal giorno lavorativo ban- cario successivo. I giorni lavorativi bancari sono indicati nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
(3) Il periodo di esecuzione degli ordini di bonifico in una valuta diversa da quella del conto del Cliente non inizia fino alla data in cui l'importo del bonifico è disponibile nella valuta dell'ordine.
2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento danni
2.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati
Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto a richiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute. In tal caso, la Banca è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bonifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l’addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto en- tro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato autorizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità com- petente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza in- dugio l’obbligo a suo carico di cui sopra e adempiere a tale obbligo
5 Attualmente le valute del SEE sono: Corona bulgara, corona croata, co- rona ceca, corona danese, euro, xxxxxxx ungherese, corona islandese, co- rona norvegese, corona norvegese, zloty polacco, lira sterlina, leu rumeno, corona svedese, franco svizzero.
quando il sospetto di xxxxx non sia confermato. Se il trasferi- mento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui al presente para- grafo.
2.3.2 Indennizzo per mancata esecuzione, o esecuzione inesatta di bonifici autorizzati
(1) Se un bonifico autorizzato non viene eseguito o viene eseguito non correttamente, il Cliente può richiedere alla Banca il rim- borso immediato dell'intero importo del bonifico, a condizione che il pagamento non sia stato effettuato o non sia stato effet- tuato correttamente. Se l'importo è stato addebitato sul conto del Cliente, la Banca ripristina il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l’addebito per l'opera- zione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita avesse avuto luogo. Se il bonifico è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, sono a carico della Banca gli obblighi di cui sopra. Se la Banca o qualsiasi istituto intermediario ha de- tratto le spese dall'importo del bonifico, la Banca versa senza in- dugio l'importo detratto a favore del beneficiario.
(2) In aggiunta al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso di tutte le spese e gli interessi, nella misura in cui que- sti siano stati addebitati al Cliente o addebitati sul conto del Cliente in relazione alla mancata o errata esecuzione del bonifico
(3) Se un bonifico non è stato eseguito o non è stato eseguito cor- rettamente, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce l’elabo- razione del pagamento e ne comunica al Cliente l'esito.
2.3.3 Risarcimento per violazione di doveri
Se un bonifico autorizzato non viene eseguito, non viene eseguito correttamente o viene eseguito in ritardo o se un bonifico non è stato autorizzato, il Cliente può richiedere alla Banca il risarci- mento per eventuali perdite o danni che non siano già coperti dalle Sezioni 2.3.1 e 2.3.2. Tale previsione non si applica laddove l’inadempimento non sia da ricondursi alla responsabilità della Banca.
2.3.4 Diritto al risarcimento da parte di Clienti
I Clienti hanno diritto al risarcimento - oltre alle richieste di resti- tuzione ai sensi di paragrafi 667 e 812 e segg. del Codice Civile tedesco - solo per bonifici autorizzati non eseguiti, eseguiti in modo scorretto o tardivo o per bonifici non autorizzati, secondo le seguenti regole:
- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi in materia di concorso di
colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente de- vono sopportare il danno;
- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi gli istituti intermediari da essa scelti. In tali casi, la responsa- bilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo degli istituti intermediari (ordine trasmesso a terzi);
- l'importo oggetto della richiesta di risarcimento del Cliente è limitato all'importo del bonifico, più le spese e gli interessi ap- plicati dalla Banca. In caso di richieste di risarcimento danni indiretti, tali richieste sono limitate ad un massimo di 12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si ap- plicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via eccezionale, non- ché in caso di bonifici non autorizzati.
2.3.5 Esimenti da responsabilità e contestazioni
(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle precedenti Sezioni 2.3.2 - 2.3.4 è esclusa nel caso in cui:
- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto in tempo e per intero dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Se- zione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'im- porto del bonifico. Se non è possibile recuperare l'importo del bonifico, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili, in modo che il Cliente possa far valere un diritto al rimborso dell'importo del boni- fico nei confronti del destinatario effettivo del bonifico. Per l'attività della Banca ai sensi delle frasi 2 e 3 del presente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle precedenti Sezioni
2.3.1 - 2.3.4 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bo- nifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l’addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scorretto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito per il bonifico tramite il canale di informazione concordato rela- tivamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'adde- bito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato de- termina la data di inizio del periodo. Il Cliente può far valere le ri-
chieste di rimborso di cui alla presente Sezione anche dopo la sca- denza del predetto termine di 13 mesi, se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente le informazioni rela- tive all’operazione di pagamento in violazione della normativa italiana applicabile in materia di trasparenza in base a quanto pre- visto dal Titolo VI del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e dalla regolamentazione di Banca d'Italia. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il Cliente attiva il bonifico tramite un servizio di pagamento.
(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circo- stanze che giustificano tale pretesa
- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta di- ligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un ob- bligo di legge.
3 Bonifici all'interno dell’Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo) e bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi).
3.1 Bonifici all'interno dell’Italia e verso altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nella valuta di un paese non SEE (valuta di un paese terzo)
3.1.1 Informazioni richieste
Il Cliente deve fornire le seguenti informazioni per l'esecuzione di un ordine di bonifico bancario:
- Nome del beneficiario;
- Numero di conto bancario internazionale (IBAN) o numero di conto del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE di- verse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo com- pleto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come indicato nell'Allegato 1);
- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;
- Numero di conto del Cliente o IBAN.
3.1.2 Tempo di esecuzione
Il bonifico deve essere eseguito il più presto possibile.
3.1.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento
danni
3.1.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati
Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal Cliente. Essa è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bo- nifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l’addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo, a condizione che il Cliente comu- nichi senza indugio - ed in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito - tale circostanza alla Banca. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato auto- rizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità competente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudo- lento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale ob- bligo quando il sospetto di xxxxx non sia confermato. Se il trasfe- rimento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui alle frasi da 2 a 4.
3.1.3.2 Rimborsi per mancata esecuzione, esecuzione ine- satta o tardiva di bonifici autorizzati
(1) Se un bonifico autorizzato non viene eseguito o viene eseguito non correttamente, il Cliente può richiedere alla Banca il rim- borso immediato dell'intero importo del bonifico, a condizione che il pagamento non sia stato effettuato o non sia stato effet- tuato correttamente. Se l'importo è stato addebitato sul conto del Cliente, la Banca ripristina il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l’addebito per l'opera- zione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita avesse avuto luogo. Se il bonifico è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, sono a carico della Banca gli obblighi di cui alle frasi 1 e 2. Se la Banca o qualsiasi istituto intermediario ha detratto le spese dall'importo del bonifico, la Banca deve versare senza indugio l'importo detratto a favore del beneficiario.
(2) In aggiunta al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso di tutte le spese e gli interessi, nella misura in cui que- sti siano stati addebitati al Cliente o addebitati sul conto del Cliente in relazione alla mancata o errata esecuzione del bonifico.
(3) Se un bonifico non è stato eseguito o non è stato eseguito cor- rettamente, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce l’elabo- razione del pagamento e ne comunica al Cliente l'esito.
3.1.3.3 Risarcimento per violazione di doveri
(1) Se un bonifico autorizzato non viene eseguito, non viene ese- guito correttamente o viene eseguito in ritardo o se un bonifico non è stato autorizzato, il Cliente può richiedere alla Banca il ri- sarcimento per eventuali danni che non siano già coperti dalle Se- zioni 3.1.3.1 e 3.1.3.2. La Banca è responsabile in relazione a fatti occorsi per colpa di un istituto intermediario nella stessa misura in cui il fatto fosse occorso per sua colpa, a meno che la causa prin- cipale della perdita o del danno sia imputabile ad un istituto inter- mediario indicato dal Cliente. Se il Cliente ha contribuito al veri- ficarsi di un danno a causa di un comportamento colposo da parte sua, i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente debbano sopportare la perdita o il danno.
(2) La responsabilità di cui al paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica a:
- bonifici non autorizzati, e
- casi di dolo o colpa grave da parte della Banca per i rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale.
3.1.3.4 Disposizioni speciali per gli elementi del bonifico ef- fettuato al di fuori del SEE
In deroga a quanto previsto alle Sezioni 3.1.3.2 e 3.1.3.3., in caso di trasferimento non eseguito, oppure eseguito in modo scor- retto o ritardato - in aggiunta a eventuali richieste di restituzione ai sensi del paragrafo 667 e dei paragrafi 812 e ss. del Codice Ci- vile tedesco - per i bonifici che vengono effettuati al di fuori del SEE trovano applicazione solo le richieste di risarcimento danni ai sensi delle seguenti disposizioni:
- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi in materia di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente de- vono sopportare il danno;
- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi intermediari da essa interposti. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo intermediario (incarico inoltrato);
- la responsabilità della Banca è limitata ad un massimo di
12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via ecce- zionale, nonché in caso di bonifici non autorizzati.
3.1.3.5 Esimenti da responsabilità e contestazioni
(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni da
3.1.3.2 a 3.1.3.4 è esclusa nel caso in cui:
- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto regolarmente dal prestatore di servizi di pa- gamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Se- zione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'im- porto del bonifico nella misura in cui ciò sia possibile. Se non è possibile recuperare l'importo del bonifico secondo quanto previsto alla frase 2, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili, in modo che il Cliente possa far valere un diritto al rimborso dell'importo del bonifico nei confronti del destinatario effettivo del boni- fico. Per l'attività della Banca ai sensi delle frasi 2 e 3 del pre- sente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle Sezioni da 3.1.3.1 a
3.1.3.4 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bonifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l’addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scor- retto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito per il bo- nifico tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina la data di inizio del periodo. Il Cliente può far valere le richieste di risarcimento danni di cui alla Sezione 3.1.3.3 anche dopo la sca- denza del termine di cui alla frase 1, se il rispetto di tale termine è stato impedito, senza che vi fosse alcuna colpa da parte sua. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il Cliente attiva il bonifico tra- mite un servizio di pagamento.
(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circo- stanze che giustificano tale pretesa
- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta di- ligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un ob- bligo di legge.
3.2 Bonifici verso paesi non SEE (paesi terzi)
3.2.1 Informazioni richieste
Il Cliente deve fornire in un ordine di bonifico bancario le se- guenti informazioni:
- Nome del beneficiario;
- Codice unico identificativo del beneficiario (cfr. Sezione 1.2); se il BIC non è noto nei bonifici denominati in valute SEE di- verse dall'euro, occorre indicare il nome e l'indirizzo com- pleto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;
- Paese di destinazione (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell’Allegato 1);
- Valuta (se possibile, in forma abbreviata come specificato nell'Allegato 1);
- Importo;
- Nome del Cliente;
- conto del Cliente o IBAN.
3.2.2. Tempo di esecuzione
Il bonifico deve essere eseguito il più presto possibile.
3.2.3 Diritto del Cliente al rimborso e al risarcimento danni
3.2.3.1 Rimborso per bonifici non autorizzati
(1) Se un bonifico non è autorizzato (cfr. Sezione 1.3, paragrafo 2), la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal Cliente. Essa è obbligata a rimborsare al Cliente l'importo del bo- nifico e, se l'importo è stato addebitato su un conto intestato al Cliente, a ripristinare il saldo del conto in modo che sia pari a quello che sarebbe stato senza che l’addebito per il bonifico non autorizzato avesse avuto luogo. Secondo l'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata del fatto che il bonifico non è stato autorizzato o è venuta a conoscenza di tale circostanza in altro modo. Se la Banca ha comunicato per iscritto ad un'autorità competente dei giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca deve valutare senza indugio l'ob- bligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di xxxxx non sia confermato. Se il trasferi- mento è stato attivato da un prestatore di servizi di pagamento, la Banca deve adempiere agli obblighi di cui alle frasi da 2 a 4.
(2) In caso di altri danni derivanti da un trasferimento non auto- rizzato, la Banca è responsabile per qualsiasi colpa propria. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un com- portamento colposo, i principi di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono sopportare il danno.
3.2.3.2 Indennizzi per mancata esecuzione, esecuzione ine- satta o tardiva di bonifici
In caso di trasferimento autorizzato non eseguito o eseguito in
modo scorretto o tardivo - oltre alle richieste di restituzione ai sensi dell'articolo 667 e degli articoli 812 del Codice Civile tede- sco – il Cliente può far valere una richiesta di risarcimento danni ai sensi delle seguenti disposizioni:
- la Banca è responsabile di ogni colpa in cui sia incorsa. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi in materia di concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente de- vono sopportare il danno;
- la Banca non è responsabile di fatti colposi in cui siano incorsi gli istituti intermediari da essa interposti. In tali casi, la re- sponsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione del primo degli istituti intermediari (ordine tra- smesso a terzi);
- la responsabilità della Banca è limitata ad un massimo di
12.500 euro per bonifico. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o in caso di rischi che la Banca si è assunta in via ecce- zionale, nonché in caso di bonifici non autorizzati.
3.2.3.3 Esimenti da responsabilità e contestazioni
(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi della Sezione
3.2.3.2 è esclusa nel caso in cui:
- la Banca dia prova al Cliente che l'intero importo del bonifico è stato ricevuto regolarmente dal prestatore di servizi di pa- gamento del beneficiario;
- il bonifico sia stato eseguito in conformità con un codice unico identificativo non corretto fornito dal Cliente (cfr. Se- zione 1.2). In questo caso, il Cliente può tuttavia richiedere alla Banca di compiere ragionevoli sforzi per recuperare l'im- porto del bonifico nella misura in cui ciò sia possibile. Per l'at- tività della Banca ai sensi della frase 2 del presente punto, la Banca addebiterà la commissione indicata nell'"Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Qualsiasi pretesa del Cliente ai sensi delle Sezioni 3.2.3.1 e
3.2.3.2 e le eventuali contestazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione di bonifici o a seguito di bonifici non autorizzati sono escluse se il Cliente non ne informa la Banca entro il termine massimo di 13 mesi dopo l’addebito del bonifico non autorizzato o eseguito in modo scor- retto. Questo periodo inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito del boni- fico tramite il canale di informazione concordato relativamente al conto, entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina la data di inizio del periodo. Le frasi da 1 a 3 si applicano anche se il
Cliente attiva il bonifico tramite un servizio di pagamento.
(3) Qualsiasi pretesa da parte del Cliente è esclusa se le circo- stanze che giustificano tale pretesa
- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si
sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta di- ligenza, oppure
- sono state determinate dalla Banca per adempiere ad un ob- bligo di legge.
Allegato 1: Lista di: paesi di destinazione e abbreviazioni delle valute | |||
Paesi di destinazione | Abbreviazione | Valuta | Abbreviazione |
Austria | AT | Euro | EUR |
Belgio | BE | Euro | EUR |
Bulgaria | BG | Lev bulgaro | BGN |
Canada | CA | Dollaro canadese | CAD |
Croazia | HR | Kuna croata | HRK |
Cipro | CY | Euro | EUR |
Rupubblica Ceca | CZ | Corona cecoslovacca | CZK |
Danimarca | DK | Corona danese | DKK |
Estonia | ES | Euro | EUR |
Finlandia | FI | Euro | EUR |
Francia | FR | Euro | EUR |
Grecia | GR | Euro | EUR |
Ungheria | HU | Xxxxxxx ungherese | HUF |
Islanda | IS | Corona islandese | ISK |
Irlanda | IE | Euro | EUR |
Italia | IT | Euro | EUR |
Giappone | JP | Yen giapponese | PPY |
Lettonia | LV | Euro | EUR |
Lichtenstein | LI | Franco svizzero* | CHF |
Lituania | LT | Euro | EUR |
Lussemburgo | LU | Euro | EUR |
Malta | MT | Euro | EUR |
Paesi Bassi | NL | Euro | EUR |
Norvegia | NO | Corona norvegese | XXX |
Xxxxxxx | XX | Xxxxx xxxxxxx | XXX |
Xxxxxxxxxx | XX | Euro | EUR |
Romania | RO | Lei rumeno | XXX |
Federazione Russa | RU | Rublo russo | RUB |
Repubblica Slovacca | SK | Euro | EUR |
Slovenia | SI | Euro | EUR |
Spagna | ES | Euro | EUR |
Svezia | SE | Corona svedese | SEK |
Svizzera | CH | Franco svizzero | CHF |
Turchia | TR | Lira turca | TRY |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | UK | Sterlina | GBP |
Stati Uniti | US | Dollaro USA | USD |
* Il franco svizzero è la valuta legale in Liechtenstein.
Condizioni generali di contratto per i pagamenti con addebito di- retto nell'ambito del sistema di addebito diretto SEPA
I pagamenti che il Cliente effettua in favore dei beneficiari tramite addebito diretto SEPA attraverso il proprio conto presso la Banca sono soggetti alle seguenti condizioni generali.
1. In generale
1.1 Definizione
Un addebito diretto è un'operazione di pagamento effettuata dal beneficiario e addebitata sul conto del Cliente dove l'importo del pagamento è specificato dal beneficiario.
1.2 Costi e modifiche ad essi relative
I costi per i pagamenti da parte dei Clienti e le eventuali modifiche degli stessi continuano ad essere regolati dalla Sezione 11 delle Condizioni Generali di Contratto della Banca (Allgemeine Ge- schäfts-bedingungen).
2. Addebito diretto SEPA
2.1 In generale
2.1.1 Caratteristiche principali del sistema di addebito di- retto SEPA
Il sistema di addebito diretto SEPA consente al Cliente di effet- tuare pagamenti in euro al beneficiario attraverso la Banca all'in- terno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). La SEPA com- prende i Paesi e i territori elencati nell'allegato.
Per l'esecuzione di pagamenti con addebito diretto SEPA:
- il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento del benefi- ciario devono utilizzare il sistema di addebito diretto SEPA e
- il Cliente deve conferire al beneficiario il mandato principale di addebito diretto SEPA prima dell'operazione di pagamento.
Il beneficiario effettua la rispettiva operazione di pagamento pre- sentando gli addebiti diretti alla Banca tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. Se un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA è autorizzato, il Cliente ha il diritto di xxxxxx- dere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato. Tale richiesta deve essere presentata entro otto settimane dalla data di adde- bito sul conto del Cliente.
2.1.2 Identificativi unici
Il Cliente deve utilizzare l'IBAN1 notificatogli e in aggiunta, per i pagamenti transfrontalieri (al di fuori dello Spazio economico eu- ropeo2), il BIC3 della Banca, come identificativo unico nei confronti del beneficiario, in quanto la Banca è autorizzata ad eseguire il pa-
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Per gli Stati membri si veda l’Allegato.
gamento con addebito diretto SEPA unicamente sulla base dell'i- dentificativo unico ad essa fornito. La Banca e le istituzioni inter- mediarie interessate eseguono il pagamento al beneficiario utiliz- zando l'IBAN e in aggiunta, per i pagamenti transfrontalieri al di fuori del SEE, il BIC, indicato dal beneficiario nel complesso dei dati di addebito diretto come identificativo unico del Cliente.
2.1.3 Trasmissione dei dati di addebito diretto
Quando si utilizzano gli addebiti diretti SEPA, i dati di addebito di- retto possono essere trasmessi alla Banca dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario anche attraverso il sistema di tra- smissione dei messaggi della Society for Worldwide Interbank Fi- nancial Telecommunications (SWIFT), che ha sede in Belgio e cen- tri operativi nell'Unione europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.
2.2 Mandato di addebito diretto SEPA
2.2.1 Conferire un mandato di addebito diretto SEPA
Il Cliente deve conferire al beneficiario un mandato di addebito di- retto SEPA. Con tale mandato, il Cliente autorizza la Banca a pa- gare gli addebiti diretti SEPA effettuati dal beneficiario. Il mandato deve essere conferito per iscritto o secondo le modalità concor- date con la Banca. Tale autorizzazione contiene altresì il consenso esplicito del Cliente ai prestatori di servizi di pagamento e agli eventuali istituti intermediari coinvolti nell’incasso dell'addebito diretto per recuperare, elaborare, trasmettere e memorizzare i dati personali necessari per l'esecuzione dell'addebito diretto.
Il mandato di addebito diretto SEPA deve contenere le seguenti dichiarazioni del Cliente:
- una dichiarazione che autorizza il beneficiario a riscuotere i pagamenti dal conto del Cliente tramite l'addebito diretto SEPA e
- una dichiarazione che ordina alla Banca di pagare gli addebiti diretti SEPA effettuati dal beneficiario sul conto del Cliente.
Il mandato di addebito diretto SEPA deve contenere i seguenti dati di autorizzazione:
- identificazione del beneficiario
- identificativo del creditore
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
- l'indicazione se si tratta di un pagamento una tantum o ricor- rente
- nome del cliente (se disponibile)
- nome della banca del cliente e
- l'identificativo unico del cliente (cfr. sezione 2.1.2).
Il mandato di addebito diretto può contenere ulteriori dettagli che completano i dati dell'autorizzazione.
2.2.2 Autorizzazione all'incasso (Einzugsermächtigung) come mandato di addebito diretto SEPA
Se il Cliente ha dato l'autorizzazione all'incasso (Einzugs-ermäch- tigung) al beneficiario, che autorizza lo stesso ad incassare i paga- menti sul suo conto tramite addebito diretto, il Cliente incarica la Banca di pagare contemporaneamente gli addebiti diretti effet- tuati dal beneficiario. Con l'autorizzazione all'incasso, il Cliente autorizza la Banca a pagare gli addebiti diretti prelevati dal bene- ficiario. Tale autorizzazione all'incasso è considerata un mandato di addebito diretto SEPA. Le frasi 1 - 3 valgono anche per l'autoriz- zazione all'incasso concessa dal Cliente prima dell'entrata in vi- gore delle presenti Condizioni generali di contratto.
L'autorizzazione all’incasso deve contenere i seguenti dati di auto- rizzazione:
- nome e indirizzo del beneficiario
- nome del Cliente
- l'identificativo unico del cliente ai sensi della sezione 2.1.2 o il nu- mero di conto (Kontonummer) e il codice bancario (Bankleitzahl).
L'autorizzazione all’incasso può contenere ulteriori dettagli che integrano i dati dell'autorizzazione.
2.2.3 Revoca del mandato di addebito diretto SEPA
Il mandato di addebito diretto SEPA può essere revocato dall'or- dinante mediante una dichiarazione in tal senso - se possibile per iscritto - al beneficiario o alla Banca, con la conseguenza che le suc- cessive operazioni di pagamento non sono più autorizzate. Se la revoca viene comunicata alla Banca, essa ha effetto dal giorno la- vorativo bancario, come definito nell'"Elenco dei prezzi e dei ser- vizi", successivo al giorno in cui è ricevuta. La revoca deve inoltre essere comunicata al beneficiario in modo che quest'ultimo non in- cassi ulteriori addebiti diretti.
2.2.4 Limitazione e rifiuto degli addebiti diretti SEPA
Il Cliente può ordinare separatamente alla Banca di limitare o ri- fiutare i pagamenti nell'ambito degli addebiti diretti SEPA. Tale istruzione deve pervenire alla Banca entro e non oltre la fine della giornata lavorativa bancaria, come indicato nell’“Elenco dei prezzi e dei servizi", prima della data di scadenza indicata nel complesso
dei dati di addebito diretto. Tale istruzione deve, se possibile, es- sere impartita per iscritto e alla filiale della Banca in cui è tenuto il conto. Deve, in aggiunta, essere data al beneficiario.
2.3 Riscossione dell'addebito diretto SEPA da parte del beneficiario nell'ambito del mandato di addebito di- retto SEPA
(1) Il mandato di addebito diretto SEPA conferito dal Cliente ri- mane al beneficiario. Il beneficiario rileva i dati relativi all'autoriz- zazione e inserisce eventuali dettagli aggiuntivi nel complesso dei dati per l’incasso degli addebiti diretti SEPA. Il relativo importo di addebito diretto è specificato dal beneficiario.
(2) il beneficiario invia il complesso di dati per l’incasso dell'adde- bito diretto SEPA alla Banca (banca pagatrice) per via elettronica tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento. Questo com- plesso di dati costituisce anche l'istruzione del Cliente alla Banca nel mandato di addebito diretto SEPA di pagare il rispettivo adde- bito diretto SEPA (cfr. sezione 2.2.1, frasi 2 e 4 e sezione 2.2.2, frase 2). Per la consegna di questa istruzione, la Banca rinuncia alla forma concordata per il conferimento del mandato di addebito di- retto SEPA (cfr. sezione 2.2.1, frase 3).
2.4 Operazione di pagamento basata sull'addebito di- retto SEPA
2.4.1 Addebito dell’importo sul conto corrente del Cliente
(1) Al ricevimento degli addebiti diretti SEPA effettuati dal benefi- ciario, l'importo specificato dal beneficiario è addebitato sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nel complesso dei dati di addebito diretto. Se la data di scadenza non è un giorno lavorativo bancario come definito nell'“Elenco dei prezzi e dei servizi”, l'ad- debito viene effettuato il giorno lavorativo bancario successivo.
(2) L'addebito non dev’essere effettuato o una registrazione di ad- debito deve essere cancellata non oltre il secondo giorno lavora- tivo bancario successivo a quello in cui sono stati effettuati (cfr. se- zione 2.4.2) se
- la Banca ha ricevuto comunicazione di revoca del mandato di addebito diretto SEPA ai sensi della sezione 2.2.3
- il Cliente non dispone di un saldo a credito sufficiente sul conto o di un credito sufficiente per il pagamento dell'adde- bito diretto (mancanza di fondi); la Banca non pagherà im- porti parziali
- l'IBAN dell’ordinante indicato nel complesso dei dati di adde- bito diretto non può essere assegnato a nessun conto dete- nuto dal Cliente presso la Banca, oppure
- l'addebito diretto non può essere elaborato dalla Banca per- ché il complesso di dati di addebito diretto
- non contiene un identificativo del creditore o ne contiene uno evidentemente errato per la Banca
- non contiene un riferimento al mandato
- non indica la data in cui è stato conferito il mandato o
- non indica la data di scadenza.
(3) Inoltre, l'addebito non dev’essere effettuato o una registra- zione di addebito deve essere cancellata non oltre il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui sono stati ef- fettuati (cfr. sezione 2.4.2), se l'addebito diretto SEPA è annullato per effetto di un'istruzione separata del Cliente ai sensi della se- zione 2.2.4.
2.4.2 Pagamento degli addebiti diretti SEPA
Gli addebiti diretti SEPA sono pagati se la registrazione di adde- bito sul conto del Cliente non è stata cancellata dopo il secondo giorno lavorativo4 bancario successivo a quello in cui è stata effet- tuata.
2.4.3 Notifica della mancata esecuzione o cancellazione dell'addebito o del rifiuto di pagamento
La Banca informa il Cliente senza indugio, e al più tardi entro il ter- mine di cui alla sezione 2.4.4, della mancata esecuzione o della can- cellazione dell'addebito (cfr. sezione 2.4.1, paragrafo 2) o del ri- fiuto di pagare un addebito diretto SEPA (cfr. sezione 2.4.2). Ciò può essere fatto anche attraverso il metodo concordato per le in- formazioni sul conto. La Banca deve, se possibile, indicare le ra- gioni e indicare le modalità con cui gli errori che hanno portato alla mancata esecuzione, alla cancellazione o al rifiuto possono essere corretti.
Per il rifiuto legittimo di pagare un addebito diretto SEPA autoriz- zato per mancanza di fondi (cfr. sezione 2.4.1, paragrafo 2, se- condo trattino), la Banca riscuote la commissione indicata nell’ “Elenco dei prezzi e dei servizi”.
2.4.4 Esecuzione del pagamento
(1) La Banca è tenuta a garantire che l'importo da essa addebitato sul conto del Cliente sulla base dell'addebito diretto SEPA presen- tato dal beneficiario sia ricevuto dal prestatore di servizi di paga- mento del beneficiario entro e non oltre il termine di esecuzione indicato nell'“Elenco dei prezzi e dei servizi”.
(2) Il periodo di esecuzione inizia a decorrere dalla data di sca- denza indicata nel complesso dei dati di addebito diretto. Se tale data non è un giorno lavorativo bancario come indicato nell’“Elenco dei prezzi e dei servizi", il periodo di esecuzione inizia il giorno lavorativo bancario successivo.
(3) La Banca informerà il Cliente dell'esecuzione del pagamento attraverso il metodo concordato per le informazioni sul conto e
con la frequenza concordata.
2.5 Diritto del cliente al rimborso di un pagamento auto- rizzato
(1) Se un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA è autorizzato, il Cliente ha il diritto di richiedere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato senza indicarne i motivi. Tale ri- chiesta deve essere presentata entro otto settimane dalla data di addebito sul conto del Cliente. La Banca ripristina il saldo del conto del Cliente a quello che sarebbe stato senza addebito per il paga- mento. Ciò non pregiudica le pretese del beneficiario nei confronti del Cliente.
(2) Il diritto al rimborso ai sensi del paragrafo 1 è precluso non ap- pena l'importo dell'addebito diretto sia stato espressamente auto- rizzato dal Cliente direttamente alla Banca.
(3) Il diritto del Cliente al rimborso per un pagamento autorizzato non eseguito o eseguito in modo errato è disciplinato dalla sezione 2.6.2.
2.6 Diritto del Cliente al rimborso, alla correzione e al ri- sarcimento
2.6.1 Rimborso per pagamento non autorizzato
Se un pagamento non è autorizzato dal Cliente, la Banca non ha di- ritto al rimborso delle sue spese. Essa ha l'obbligo di rimborsare immediatamente al Cliente l'importo addebitato sul conto del Cliente e di riportare il saldo di tale conto a quello che sarebbe stato senza addebito per il pagamento non autorizzato. Tale ob- bligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno la- vorativo bancario, come definito nell’“Elenco dei prezzi e dei ser- vizi", successivo a quello in cui la Banca è stata informata del fatto che il pagamento non è autorizzato o in cui la Banca ne è venuta a conoscenza con altri mezzi. Se la Banca ha informato per iscritto un'autorità competente di motivi legittimi per sospettare un com- portamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta a prendere in considerazione e ad adempiere senza indugio ai propri obblighi derivanti dalla frase 2 se il sospetto di xxxxx non è confer- mato.
2.6.2 Diritto in caso di mancata, errata o ritardata esecu- zione dei pagamenti autorizzati
(1) Se un pagamento autorizzato non è stato eseguito o non è stato eseguito correttamente, il Cliente può chiedere alla Banca di rim- borsare senza indugio l'intero importo dell'addebito diretto, nella misura in cui il pagamento non è stato eseguito o non è stato ese- guito correttamente. La Banca ripristinerà quindi il saldo del conto
4 I giorni lavorativi bancari sono tutti i giorni lavorativi eccetto i sabati, il 24 e il 31 dicem- bre.
del Cliente a quello che sarebbe stato senza addebito per l'opera- zione di pagamento non correttamente eseguita.
(2) Oltre al diritto di cui al paragrafo 1, il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso delle spese e degli interessi che sono stati appli- cati o addebitati sul suo conto in relazione alla mancata o errata esecuzione del pagamento.
(3) Se l'importo dell'addebito diretto non arriva al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fino dopo la scadenza del pe- riodo di esecuzione di cui alla sezione 2.4.4 (2) (ritardo), il benefi- ciario può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di accre- ditare l'importo dell'addebito diretto sul conto del beneficiario come se il pagamento fosse stato debitamente eseguito.
(4) Se un'operazione di pagamento non è stata eseguita o non è stata eseguita correttamente, la Banca, su richiesta del Cliente, traccia l'operazione di pagamento e informa il Cliente del risultato.
2.6.3 Risarcimento per violazione dei propri obblighi
(1) In caso di mancata, errata o ritardata esecuzione di un paga- mento autorizzato, o se un pagamento non è autorizzato, il Cliente può richiedere alla Banca il risarcimento di eventuali perdite o danni non già coperti dalle sezioni 2.6.1 e 2.6.2. Ciò non si applica se la Banca non è responsabile per violazione dei propri obblighi. La Banca è responsabile di ogni colpa imputabile ad uno dei suoi intermediari come se fosse la propria. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi del concorso di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente devono farsi carico della perdita o del danno.
(2) La responsabilità di cui al paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica a
- pagamenti non autorizzati
- casi di dolo o colpa grave da parte della Banca e
- rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale.
2.6.4 Diritto di rimborso dei Clienti
I Clienti hanno diritto al risarcimento - oltre alle richieste di resti- tuzione di cui agli articoli 667 e 812 e seguenti del Codice Civile tedesco - solo per un pagamento autorizzato che non è stato ese- guito, non è stato eseguito correttamente o è stato eseguito con ritardo o per un pagamento non autorizzato, secondo le seguenti regole:
- la Banca è responsabile di qualsiasi proprio comportamento colposo. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo principi del concorso
di colpa determinano in quale misura la Banca e il Cliente de- vono farsi carico della perdita o del danno.
- La Banca non è responsabile di alcun comportamento col- poso da parte degli istituti intermediari da essa scelti. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata sele- zione e istruzione del primo istituto intermediario. L'importo oggetto di risarcimento al Cliente è limitato all'importo dell'addebito diretto, oltre alle spese e agli interessi riscossi dalla Banca.
- In caso di richieste di risarcimento per danni indiretti, tali ri- sarcimenti sono limitati ad un massimo di € 12.500 per paga- mento. Queste limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca o a rischi assunti in via eccezionale dalla Banca o a pagamenti non au- torizzati.
2.6.5 Limitazione della responsabilità e contestazione
(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi delle precedenti sezioni 2.6.2 – 2.6.4 è esclusa nei seguenti casi:
- la Banca prova al Cliente che l'intero importo del pagamento ha raggiunto a tempo debito il prestatore di servizi di paga- mento del beneficiario.
- Il pagamento è stato eseguito in conformità con l'identifica- tivo unico del beneficiario fornito dal beneficiario stesso. In questo caso, il Cliente può, tuttavia, richiedere alla Banca di adottare ogni ragionevole misura volta a recuperare l'im- porto del pagamento. Se non è possibile recuperare l'importo del pagamento ai sensi della seconda frase del presente punto, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta del Cliente, tutte le informazioni disponibili affinché il Cliente possa far valere un diritto al rimborso dell'importo del pagamento. Per le sue attività ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente punto, la Banca riscuote la commissione indi- cata nell’“Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Le richieste ai sensi delle sezioni 2.6.1 e 2.6.4 e le eventuali con- testazioni del Cliente nei confronti della Banca a seguito della mancata o scorretta esecuzione dei pagamenti o a seguito di paga- menti non autorizzati sono precluse se il Cliente non ne informa la Banca entro 13 mesi dall’addebito per il pagamento non autoriz- zato o dal pagamento eseguito in modo scorretto. Tale termine ini- zia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente dell'addebito per il pagamento tramite il metodo concordato per le informazioni sul conto, non oltre un mese dopo la registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene infor- mato determina l’inizio del periodo.
Qualsiasi reclamo da parte del cliente è escluso se le circostanze
che giustificano un reclamo
- si basano su un evento anormale ed imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si
sarebbero potute evitare nemmeno esercitando la dovuta di- ligenza, oppure
sono state determinate dalla Banca per effetto di un obbligo di legge.
Allegato: Elenco degli Stati e territori SEPA
Stati appartenenti all’Area Economica Europea (EEA)
Membri dell’Unione Europea: Austria, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (compresi Guyana francese, Guadalupa, Guadalupa, Martinique, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Ulteriori Stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Altri Stati e territori:
Andorra, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Monaco, Saint-Xxxxxx & Miquelon, San Marino, Svizzera, Stato della Città del Vaticano.
Versione 27.09.2019 5
Condizioni generali di contratto per i pagamenti con addebito di- retto nell'ambito del sistema SEPA Business-to-Business (B2B)
I pagamenti che il Cliente effettua ai beneficiari tramite addebito diretto SEPA business-to-business (B2B) attraverso il loro conto presso la Banca sono soggetti ai seguenti termini e condizioni.
1. In generale
1.1 Definizione
Un addebito diretto è un'operazione di pagamento effettuata dal beneficiario e addebitata sul conto del Cliente dove l'importo del pagamento è specificato dal beneficiario.
1.2 Costi
I costi e le modifiche ad essi relative sono disciplinati dalla Sezione 11 delle Condizioni Generali di Contratto della Banca (Allgemeine Geschäftsbedingungen).
2. Addebito diretto SEPA business-to-business (B2B)
2.1 In generale
2.1.1 Caratteristiche principali del sistema di addebito di- retto SEPA B2B
Il sistema SEPA di addebito diretto B2B può essere utilizzato solo da Clienti che non sono consumatori.
Esso consente al Cliente di effettuare pagamenti in euro al benefi- ciario tramite la Banca all'interno dell'area Unica Dei Pagamenti In Euro (SEPA). La SEPA comprende gli Stati e i territori elencati nell'allegato.
Per l'esecuzione di pagamenti tramite addebito diretto SEPA B2B:
- il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento del be- neficiario devono utilizzare il sistema di addebito diretto B2B SEPA
- il Cliente deve conferire mandato di addebito diretto SEPA B2B al creditore prima dell'operazione di pagamento, e
- il Cliente deve confermare alla Banca che il mandato di ad- debito diretto SEPA B2B è stato conferito.
Il beneficiario effettua la rispettiva operazione di pagamento pre- sentando gli addebiti diretti alla Banca tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. Se un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA B2B è autorizzato, il Cliente non ha diritto al rimborso dell'importo addebitato sul suo conto presso la Banca.
2.1.2 Identificativi unici
Il Cliente deve utilizzare l’IBAN1 comunicato e in aggiunta, per i pagamenti transfrontalieri (al di fuori dello Spazio economico eu- ropeo2), il BIC3 della Banca quale identificativo unico nei confronti
1 International Bank Account Number.
2 Per gli Stati membri, si veda l’allegato.
del beneficiario, in quanto la Banca è autorizzata ad eseguire il pa- gamento tramite addebito diretto SEPA B2B unicamente sulla base dell'identificativo unico che le è stato fornito.
La Banca e le istituzioni intermediarie interessate eseguono il pa- gamento al beneficiario utilizzando l'IBAN e in aggiunta, per i pa- gamenti transfrontalieri al di fuori del SEE, il BIC indicato dal be- neficiario nel complesso dei dati di addebito diretto come identifi- cativo unico del Cliente.
2.1.3 Trasmissione dei dati di addebito diretto
Quando si utilizzano gli addebiti diretti SEPA B2B, i dati di adde- bito diretto possono essere trasmessi alla Banca dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario anche attraverso il sistema di trasmissione dei messaggi della Society for Worldwide Inter- bank Financial Telecommunications (SWIFT), che ha sede in Belgio e centri operativi nell'Unione europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.
2.2 Mandato di addebito diretto SEPA B2B
2.2.1 Conferire un mandato di addebito diretto SEPA B2B Il Cliente conferisce al beneficiario un mandato di addebito diretto SEPA B2B. Con tale mandato, il Cliente autorizza la Banca a pa-
gare gli addebiti diretti SEPA B2B effettuati dal beneficiario. Il
mandato deve essere conferito per iscritto o secondo le modalità concordate con la Banca. Tale autorizzazione contiene al tempo stesso il consenso esplicito del Cliente ai prestatori di servizi di pa- gamento e agli eventuali istituti intermediari coinvolti nell'incasso dell'addebito diretto per recuperare, elaborare e memorizzare i dati personali necessari per l'esecuzione dell'addebito diretto.
Il mandato di addebito diretto SEPA B2B deve contenere le se- guenti dichiarazioni del Cliente:
- una dichiarazione che autorizza il beneficiario a riscuotere i pagamenti dal conto del Cliente mediante addebito diretto SEPA B2B e
- una dichiarazione che ordina alla Banca di pagare gli addebiti diretti SEPA B2B prelevati dal beneficiario sul conto del Cliente.
3 Bank Identifier Code.
Il mandato di addebito diretto SEPA B2B deve contenere i se- guenti dettagli (dati dell’autorizzazione):
- identificazione del beneficiario
- identificativo del creditore
- l'indicazione se si tratta di un pagamento una tantum o ricor- rente
- nome del cliente
- nome della banca del cliente e
- l'identificativo unico del Cliente (cfr. sezione 2.1.2).
Il mandato di addebito diretto può contenere ulteriori dettagli che integrano i dati dell'autorizzazione.
2.2.2 Conferma del conferimento di un mandato di adde- bito diretto SEPA B2B
Il Cliente deve confermare immediatamente alla Banca l'autoriz- zazione di cui alla sezione 2.2.1 inviando alla Banca i seguenti dati contenuti nel mandato di addebito diretto SEPA B2B conferito al beneficiario:
- identificazione del beneficiario
- identificativo del creditore
- riferimento del mandato
- l'indicazione se si tratta di un pagamento una tantum o ricor- rente
- la data in cui è stato firmato il mandato.
A tal fine, il Cliente può altresì inviare alla Banca una copia del mandato di addebito diretto SEPA B2B.
Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e, se possibile, per iscritto alla Banca qualsiasi modifica o revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B conferito al beneficiario.
2.2.3 Revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B Il mandato di addebito diretto SEPA B2B può essere revocato dal Cliente mediante dichiarazione alla Banca. La revoca ha effetto dal
giorno lavorativo bancario, come definito nell’ "Elenco dei prezzi
e dei servizi" (Preis- und Leistungsverzeichnis), successivo al giorno di ricezione della revoca. La revoca deve essere comuni- cata, se possibile, per iscritto e alla filiale della Banca in cui è tenuto il conto. Deve, inoltre, essere data al beneficiario. La revoca del mandato di addebito diretto SEPA B2B non copre gli addebiti di- retti SEPA B2B già addebitati sul conto del Cliente. In tal caso si applica la sezione 2.2.4, paragrafi 2 e 3.
2.2.4 Rifiuto di singoli addebiti diretti SEPA B2B
(1) Il Cliente può ordinare separatamente alla Banca di non pagare alcuni addebiti diretti SEPA B2B effettuati dal beneficiario. Tale istruzione deve pervenire alla Banca entro e non oltre la fine del giorno lavorativo bancario, come definito nell’"Elenco dei prezzi e
dei servizi", entro la data di scadenza indicata nel complesso dei dati di addebito diretto. Tale istruzione deve, se possibile, essere impartita per iscritto e alla filiale della Banca in cui è tenuto il conto. Deve, inoltre, essere data al beneficiario del pagamento.
(2) Una registrazione di addebito diretto SEPA B2B alla data dell'addebito può essere rifiutata in tale data solo se il Cliente e la Banca sono d'accordo in tal senso. L’accordo diventa efficace se la Banca riesce a recuperare l'importo dell'addebito diretto. Per la gestione di tale revoca da parte del Cliente, la Banca applica la commissione indicata nell’“Elenco dei prezzi e dei servizi".
(3) L'addebito diretto SEPA B2B non può più essere rifiutato dal Cliente dopo la data di registrazione dell'addebito.
2.3 Riscossione dell'addebito diretto SEPA B2B da parte del beneficiario nell'ambito del mandato di addebito diretto SEPA B2B
(1) Il mandato di addebito diretto SEPA B2B conferito dal Cliente rimane al beneficiario. Il beneficiario inserisce i dati dell'autorizza- zione ed eventuali dettagli aggiuntivi nel complesso di dati per la riscossione degli addebiti diretti SEPA B2B. Il rispettivo importo di addebito diretto è specificato dal beneficiario.
(2) Il beneficiario invia il complesso dei dati per l'incasso dell'adde- bito diretto SEPA B2B alla Banca (banca pagatrice) per via elettro- nica tramite il proprio prestatore di servizi di pagamento. Questo complesso di dati rappresenta anche l'istruzione del Cliente alla Banca nel mandato di addebito diretto B2B SEPA di pagare il ri- spettivo addebito diretto SEPA B2B (cfr. sezione 2.2.1, frasi 2 e 5). Per l'esecuzione di questa istruzione, la Banca rinuncia alla forma concordata per il conferimento del mandato di addebito diretto SEPA B2B (cfr. sezione 2.2.2.1, frase 3).
2.4 Operazione di pagamento basata sull'addebito di- retto SEPA B2B
2.4.1 Addebito dell'importo sul conto del Cliente
(1) Al ricevimento degli addebiti diretti SEPA B2B effettuati dal beneficiario, l'importo specificato dal beneficiario è addebitato sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nel complesso di dati di addebito diretto. Se la data di scadenza non è un giorno la- vorativo bancario come indicato nell'“Elenco dei prezzi e dei ser- vizi", l'addebito sul conto corrente avviene il giorno lavorativo suc- cessivo.
(2) L'addebito non deve essere effettuato o la registrazione di un
addebito deve essere cancellato non oltre il terzo giorno lavora- tivo4 bancario successivo a quello in cui è stato effettuato se
- la Banca non ha ricevuto alcuna conferma da parte del Cliente ai sensi della sezione 2.2.2.
- la Banca ha ricevuto una comunicazione di revoca del man- dato di addebito diretto SEPA B2B ai sensi del paragrafo 2.2.3
- la Banca ha ricevuto una comunicazione di rifiuto dell'adde- bito diretto dell'ordinante ai sensi della sezione 2.2.4
- il Cliente non dispone di un saldo a credito sufficiente sul conto o di un credito sufficiente per il pagamento dell'adde- bito diretto (mancanza di fondi); la Banca non pagherà im- porti parziali
- l'IBAN dell’ordinante indicato nel complesso di dati di adde- bito diretto non può essere assegnato ad alcun conto dete- nuto dal Cliente presso la Banca, oppure
- l'addebito diretto non può essere elaborato dalla Banca per- ché il complesso di dati di addebito diretto
- non contiene un identificativo del creditore o ne contiene uno errato per la Banca
- non contiene un riferimento al mandato
- non indica la data in cui è stato conferito il mandato o
- non indica la data di scadenza.
2.4.2 Pagamento di addebiti diretti SEPA B2B
Gli addebiti diretti SEPA B2B sono pagati se la registrazione dell’addebito sul conto del Cliente non è stata cancellata dopo il secondo giorno lavorativo bancario in cui è stata effettuata.
2.4.3 Notifica della mancata esecuzione o cancellazione dell'addebito o del rifiuto di pagamento
La Banca informa il Cliente senza indugio, e al più tardi entro il ter- mine concordato di cui alla sezione 2.4.4, della mancata esecu- zione o della cancellazione dell'addebito (cfr. sezione 2.4.1, para- grafo 2) o del rifiuto di pagare un addebito diretto SEPA B2B (cfr. sezione 2.4.2). Ciò può essere fatto anche attraverso il metodo concordato per le informazioni sul conto. La Banca deve, se possi- bile, indicare i motivi e le modalità con cui gli errori che hanno por- tato alla mancata esecuzione, all'annullamento o al rifiuto possono essere corretti.
Per il legittimo rifiuto di pagare un addebito diretto SEPA B2B au- torizzato per mancanza di fondi (cfr. sezione 2.4.1, paragrafo 2, quarto trattino), la Banca riscuote la commissione indicata nell' “Elenco dei prezzi e dei servizi".
2.4.4 Esecuzione del pagamento
(1) La Banca è tenuta a garantire che l'importo da essa addebitato sul conto del Cliente sulla base dell'addebito diretto SEPA B2B presentato dal beneficiario sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro il termine di esecuzione indicato nell'“Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Il periodo di esecuzione decorre dalla data di scadenza indicata nel complesso di dati di addebito diretto. Se tale data non è un giorno lavorativo bancario come definito nell' “Elenco dei prezzi e dei servizi", il periodo di esecuzione inizia il giorno lavorativo ban- cario successivo.
(3) La Banca informerà il Cliente dell'esecuzione del pagamento attraverso il metodo concordato per le informazioni sul conto e con la frequenza concordata.
2.5 Preclusione al diritto al risarcimento per un paga- mento autorizzato
Se un pagamento effettuato sulla base di un addebito diretto SEPA B2B è autorizzato, il Cliente non ha diritto al rimborso dell'im- porto addebitato sul suo conto presso la Banca; sono esclusi i cre- diti ai sensi dell'articolo 675x del Codice civile tedesco (Bürgerli- ches Gesetzbuch [BGB]).
Il diritto del Cliente al rimborso per mancata o errata esecuzione di un pagamento autorizzato è disciplinato dalla sezione 2.6.2.
2.6 Diritto del cliente al rimborso e al risarcimento
2.6.1 Rimborso per pagamento non autorizzato
Se un pagamento non è autorizzato dal Cliente, la Banca non ha di- ritto al rimborso delle spese da parte del Cliente. Essa ha l'obbligo di rimborsare immediatamente al Cliente l'importo addebitato sul conto del Cliente e di riportare il saldo di questo conto a quello che sarebbe stato senza addebito per il pagamento non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo bancario, come definito nell’ "Elenco dei prezzi e dei servizi" che segue il giorno in cui la Banca è stata informata che il pagamento non è autorizzato o in cui la Banca ne è venuta a conoscenza con altri mezzi. Se la Banca ha informato per iscritto un'autorità competente dei motivi legittimi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è te- nuta a prendere in considerazione e ad adempiere senza indugio agli obblighi derivanti dalla frase 2 se il sospetto di xxxxx non è con- fermato.
2.6.2 Risarcimento per violazione dei propri obblighi
In caso di mancata, errata o ritardata esecuzione di un pagamento
4 I giorni lavorativi bancari sono tutti I giorni lavorativi salvo i sabati, il 24 e il 31 dicem- bre.
autorizzato, o se un pagamento non è autorizzato, il Cliente può - oltre alle richieste di restituzione ai sensi degli articoli 667 e 812 e seguenti del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) - richiedere alla Banca il risarcimento dei danni subiti in base alle seguenti regole:
- La Banca è responsabile dei propri comportamenti colposi. Se il Cliente ha contribuito al verificarsi di un danno a causa di un comportamento colposo, i principi di concorso di colpa de- terminano in quale misura la Banca e il Cliente devono farsi carico della perdita o del danno.
- La Banca non risponde per colpa degli istituti intermediari da essa scelti. In tali casi, la responsabilità della Banca si limita all'accurata selezione e istruzione della prima istituzione in- termediaria.
- La responsabilità della Banca per qualsiasi perdita o danno è limitata all'importo dell'addebito diretto, oltre alle spese e agli interessi riscossi dalla Banca. In caso di danni indiretti, la responsabilità è inoltre limitata ad un massimo di € 12.500 per ogni addebito diretto. Questa limitazione di responsabi- lità non si applica in caso di dolo o colpa grave della Banca o a rischi assunti dalla Banca in via eccezionale o a pagamenti non autorizzati.
Sono escluse le pretese ai sensi dell'articolo 675y del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]).
2.6.3 Limitazione di responsabilità e contestazioni
(1) Qualsiasi responsabilità della Banca ai sensi della sezione 2.6.2 è esclusa nei seguenti casi:
- La Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del paga- mento ha raggiunto a tempo debito il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
- Il pagamento è stato eseguito in conformità con l'identifica- tivo univoco errato del beneficiario fornito dal beneficiario stesso. In questo caso, il Cliente può, tuttavia, richiedere alla Banca di adottare ogni ragionevole misura per recuperare
l'importo del pagamento. Non è possibile recuperare l'im- porto del pagamento. Se non è possibile recuperare l'importo del pagamento ai sensi della frase 2 del presente punto, la Banca è tenuta a fornire al Cliente, su richiesta scritta di quest’ultimo, tutte le informazioni disponibili in modo che il Cliente possa far valere una richiesta di rimborso dell'im- porto del pagamento. Per le attività di cui alle frasi 2 e 3 del presente punto, la Banca riscuote la commissione indicata nell' "Elenco dei prezzi e dei servizi".
(2) Qualunque richiesta del Cliente ai sensi delle sezioni 2.6.1 e
2.6.2 2, nonché qualunque contestazione del Cliente nei confronti della Banca a causa della mancata o scorretta esecuzione dei pa- gamenti o a seguito di pagamenti non autorizzati, è preclusa se il Cliente non ne informa la Banca entro 13 mesi al più tardi dopo l’addebito di un pagamento non autorizzato o eseguito in modo scorretto. Tale termine inizia a decorrere solo dopo che la Banca ha informato il Cliente dell'addebito per il pagamento tramite il metodo concordato per le informazioni sul conto, non oltre un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, la data in cui il Cliente viene informato determina l'inizio del periodo. Il Cliente può far valere le pretese di risarcimento dei danni deri- vanti dalla responsabilità per colpa della Banca ai sensi della se- zione 2.6.2 anche dopo la scadenza del termine di cui alla frase 1, se gli è stato impedito, senza colpa propria, di rispettare tale ter- mine.
(3) Qualsiasi reclamo da parte del Cliente è escluso se le circo- stanze che giustificano un reclamo
- si fondano su un evento eccezionale e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non po- tevano essere evitate nemmeno con l'esercizio della dovuta diligenza, oppure
- sono state causate dalla Banca per effetto di un obbligo di legge.
Allegato: elenco degli Stati e territori SEPA
1.1 Stati appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) Stati membri dell’Unione Europea:
Austria, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (compresi Guyana francese, Guadalupa, Mar- tinica, Martinica, Mayotte, Riunione), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svezia, Ungheria.
Altri Stati:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia
1.2 Altri Stati e territori:
Andorra, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Monaco, Saint-Xxxxxx & Miquelon, San Marino, Svizzera, Stato della Città del Vaticano.
Versione: 27.09.2019 5
Condizioni per le carte di debito (per Clienti non consumatori in Italia)
I. Richieste relative alle operazioni di pagamento
1. Campo di applicazione
1.1 Operazioni di pagamento
Il titolare della Carta può utilizzare la Carta di Debito Visa o Ma- stercard (di seguito denominata "Carta di Debito") emessa da So- larisBank AG (di seguito denominata "Banca") in Italia e, come ser- vizio aggiuntivo, all'estero nell'ambito della rete Visa o Master- card:
- per i pagamenti in loco presso gli esercenti convenzionati ai registratori di cassa automatici e online; e
- in aggiunta, quale servizio ulteriore, per il prelievo di contanti presso gli sportelli automatici e alle casse Bancarie su presen- tazione di un adeguato documento di identità (servizio di cassa).
Le imprese contraenti, gli istituti di credito e gli sportelli automa- tici che partecipano al servizio di cassa possono essere identificati dai simboli che compaiono anche sulla Carta di Debito. Se la Carta di Debito è associata a servizi aggiuntivi (assistenza in caso di emergenza, ad esempio, o polizze assicurative), questi sono rego- lati dalle norme speciali applicabili.
La Carta di Debito può essere emessa come Carta fisica o come Carta virtuale attraverso la sua memorizzazione su un dispositivo smartphone, digitale o informatico (terminale mobile). Le presenti condizioni si applicano in egual misura ad entrambi i tipi di Carte di Debito, salvo espressa indicazione contraria. Per la Carta digi- tale si applicano inoltre le condizioni d'uso della Carta digitale con- cordate separatamente con la Banca.
Se la Carta di Debito è stata emessa come Carta per aziende, può essere utilizzata esclusivamente per scopi commerciali.
1.2 Come supporto di archiviazione per ulteriori applica- zioni
Se la Carta di Debito rilasciata al titolare dispone di un chip, la Carta di Debito può essere utilizzata come supporto di archivia- zione per ulteriori applicazioni
- della Banca che emette la Carta di Debito in conformità al con- tratto stipulato con la Banca (applicazione aggiuntiva gene- rata dalla Banca) oppure
- di un esercente convenzionato in base al contratto concluso con quest'ultima (domanda complementare generata dall'im- presa).
2. Numero di identificazione Personale (PIN)
Al titolare della Carta viene rilasciato un numero di identificazione personale (PIN) da utilizzare ai terminali elettronici e agli sportelli automatici con la sua Carta di Debito.
Se il PIN viene inserito erroneamente per tre volte di seguito, la Carta di Debito non può più essere utilizzata negli sportelli auto- matici e nei terminali elettronici. In questo caso il titolare della Carta deve contattare il partner della Banca che fornisce l’inter- faccia utente.
3. Autorizzazione ai pagamenti con Carta da parte del tito- lare della Carta
(1) Quando si usa la Carta,
- deve essere firmata una ricevuta sulla quale gli esercenti con- venzionati hanno inserito i dati della Carta di Debito, oppure
- il PIN deve essere inserito agli sportelli automatici e alle casse automatiche.
Previa consultazione tra il titolare della Carta e gli esercenti con- venzionati, il titolare della Carta può eccezionalmente astenersi dal firmare la ricevuta - in particolare per accelerare una transa- zione commerciale nell'ambito di un contratto telefonico - e indi- care semplicemente il numero della Carta di Debito.
Quando la Carta di Debito viene utilizzata nei registratori di cassa automatici, non è necessario inserire il PIN:
- per il pagamento dei pedaggi stradali o alle casse automatiche del parcheggio;
- per il pagamento contactless di importi inferiori a Euro 50,00. La Carta di Debito con funzione contactless deve essere ap- poggiata sull’apposito lettore. Per i pagamenti con con- tactless si applicano i limiti di importo e di utilizzo specificati dalla Banca.
Per i pagamenti online, il titolare della Carta viene autenticato uti- lizzando, su richiesta, i dati di autenticazione concordati separata- mente. I dati di autenticazione sono:
- dati identificativi conosciuti dal titolare della Carta (qualcosa che il titolare della Carta conosce, ad esempio, una password online),
- dati identificativi contenuti in dispositivi in possesso del tito- lare della Carta (qualcosa che il titolare della Carta possiede, ad esempio, un dispositivo mobile per la generazione di un nu- mero di transazione utilizzabile una tantum (TAN) come prova del possesso); oppure
- dati identificativi inerenti al titolare della Carta (qualcosa ine- rente alla persona del titolare della Carta, per esempio le sue impronte digitali).
(2) Utilizzando la Carta, il titolare della Carta dà il consenso (auto- rizzazione) a completare il pagamento. Se, inoltre, è necessario un PIN o una firma, il consenso viene dato solo attraverso l’inseri- mento del PIN o la sottoscrizione della ricevuta. Una volta dato il consenso, il titolare della Carta non può annullare il pagamento ef- fettuato con la Carta. L'autorizzazione comprende anche il con- senso alla Banca possa per trasmettere e trattare i dati personali del titolare della Carta necessari per l'esecuzione del pagamento con Carta di Debito.
4. Blocco di una somma di denaro disponibile
La Banca ha il diritto di bloccare una somma di denaro disponibile sul conto del titolare della Carta entro i limiti del tetto massimo di spesa (cfr. numero 7), se
- l'operazione di pagamento è stata attivata dal beneficiario e
- il titolare della Carta è d’accordo anche sull’esatto ammontare di denaro da bloccare.
Senza pregiudizio di altri diritti spettanti per legge o per contratto, la Banca svincola l'importo esatto senza indugio dopo aver rice- vuto notifica dell'importo esatto del pagamento o dopo aver rice- vuto l'ordine di pagamento.
5. Rifiuto di pagamenti con Carta da parte della Banca
La Banca ha il diritto di rifiutare il pagamento con Carta se:
- il titolare della Carta non ha confermato il pagamento con il suo PIN,
- non è stato rispettato il limite di transazione per i pagamenti con Carta di Debito o il limite del tetto massimo di spesa,
- si sospetta un uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Xxxxxx, oppure
- la Carta di Debito è stata bloccata.
Il titolare della Carta ne sarà informato tramite il terminale attra- verso cui viene utilizzata la Carta di Debito o, in caso di utilizzo on- line, secondo le modalità concordate.
6. Tempo di realizzazione del pagamento
L’operazione di pagamento viene avviata dal titolare della Carta. Al ricevimento dell'ordine di pagamento la Banca è tenuta a garan- tire che l'importo del pagamento sia ricevuto dal prestatore di ser- vizi di pagamento del titolare della Carta al più tardi entro il ter- mine indicato nell' "Elenco dei prezzi e dei servizi".
7. Tetto massimo di spesa
Il titolare della Carta può utilizzare la Carta di Debito solo nei limiti del credito disponibile sul conto corrente di riferimento o entro il limite stabilito per la Carta (plafond), in modo da assicurare il pa- gamento delle transazioni effettuate con Carta quando il loro im- porto sia dovuto. Il titolare della Carta può concordare con la sua Banca una modifica del limite del plafond della Carta di Debito.
Anche se il titolare della Carta non rispetta il tetto massimo di spesa, la Banca ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese de- rivanti dall'utilizzo della Carta di Debito eccedenti il tetto stabilito. L'approvazione di singole transazioni con carta non comporta né la concessione di credito né l'aumento dell’importo del credito precedentemente concordato, ma è data nella aspettativa che le transazioni effettuate con la Carta siano regolate nel momento in cui il pagamento risulti dovuto.
Se la registrazione delle transazioni effettuate con la Carta supera il saldo del conto esistente o il limite di credito precedentemente concordato, la registrazione comporta uno scoperto di conto cor- rente tollerato.
8. Obblighi di diligenza e di cooperazione del titolare della carta
8.1 Firma
Al ricevimento della sua Carta, il titolare della carta deve firmare immediatamente la striscia della firma.
8.2 Custodia della Carta
La Carta di Xxxxxx deve essere tenuta al sicuro con particolare cura da parte del Cliente per evitare che venga smarrita o utiliz- zata in modo improprio. In particolare, non deve essere lasciata in- custodita all’interno di in un veicolo. Chiunque sia in possesso della
Carta di Xxxxxx può utilizzarla per effettuare transazioni non au- torizzate.
8.3 Riservatezza del PIN
Il titolare della Carta garantisce che nessun altro venga a cono- scenza del suo numero di identificazione personale (PIN). In parti- colare, non dovrà essere scritto sulla Carta di Xxxxxx, né conser- vato con la Carta stessa. Chiunque venga a conoscenza del PIN e venga in possesso della Carta di Xxxxxx può effettuare transazioni improprie con il PIN e la Carta di Debito (ad esempio, prelevare contanti dagli sportelli automatici).
8.4 Protezione di dati identificativi per i pagamenti online Il titolare della carta è tenuto a custodire con ogni cura la Carta e i dati identificativi per i pagamenti online concordati con la Banca
(cfr. punto 3(1) ultimo paragrafo delle presenti Condizioni). In caso contrario, sussiste il rischio che i dati identificativi per le transa- zioni online possano essere utilizzati in modo improprio o non au- torizzato.
Al fine di proteggere i singoli dati identificativi per le operazioni di pagamento online, il titolare della carta presta particolare atten- zione a quanto segue:
(a) i dati identificativi conosciuti dal titolare, come la password online, sono tenuti segreti; questi in particolare non possono:
- essere comunicati oralmente (ad esempio per telefono o di persona),
- essere trasmessi al di fuori delle operazioni di paga- mento online per iscritto (ad es. via e-mail o servizio di messaggeria),
- essere memorizzati elettronicamente (ad es. memoriz- zazione della password online su un testo in bianco sullo smartphone), e
- essere registrati o memorizzati su dispositivi che si tro- vano in possesso del titolare (ad es. telefono cellulare) o sul dispositivo che serve per l’identificazione dei dati inerenti al titolare (ad es. telefono cellulare con applica- zione per il pagamento con carta e sensore di impronte digitali);
(b) i dati identificativi contenuti in dispositivi in possesso del tito- lare della carta, come i dispositivi mobili, sono protetti da un uso improprio, in particolare
- deve essere garantito che persone non autorizzate non possano accedere al dispositivo mobile del titolare della carta (ad es. telefono cellulare),
- deve essere garantito che altre persone non possano utilizzare l'applicazione di pagamento con Carta sul di- spositivo mobile (ad es. telefono cellulare) (ad es. app carta, app di autenticazione),
- l'applicazione per le operazioni di pagamento online (ad esempio app carta, app di autenticazione) sul disposi- tivo mobile del titolare deve essere disattivata prima che il titolare rinunci al possesso di tale dispositivo mo- bile (ad esempio vendendo o cedendo il telefono cellu- lare), e
- elementi che attestano la proprietà (ad es. TAN) non possono essere trasmessi oralmente (ad es. per tele- fono) o in forma di testo (ad es. via e-mail, servizio di messaggeria) al di fuori delle procedure di pagamento online;
(c) i dati identificativi inerenti al titolare della carta, come l'im- pronta digitale, possono essere utilizzati come dati identifica- tivi su un dispositivo mobile del titolare della carta per le ope- razioni di pagamento online solo se sul dispositivo mobile non sono memorizzati dati personali inerenti altre persone. Se il dispositivo mobile per le operazioni di pagamento online con- tiene dati identificativi di altre persone, deve essere utilizzato per le operazioni di pagamento online il dato identificativo ri- lasciato dalla Banca (ad es. password online) e non il dato iden- tificativo memorizzato sull'apparecchio mobile.
8.5 Obblighi di controllo per le operazioni di pagamento online
Durante le operazioni di pagamento online, il titolare della carta deve verificare la correttezza di dati relativi ai dettagli dell'opera- zione (ad es. il nome della società contraente e l'importo della tran- sazione).
8.6 Obblighi di notifica e comunicazione del titolare della carta
(1) Se il titolare della carta viene a conoscenza dello smarrimento o del furto della sua Carta, nonché del suo uso improprio o di qual- siasi altro uso non autorizzato della Carta di Debito o del PIN, la Banca, o se possibile, la filiale presso la quale è stato aperto il conto corrente o un ufficio di rappresentanza della rete Visa o Master- card, deve essere immediatamente informata per organizzare il blocco della Carta di Debito. I dati di contatto per l'invio di una no- tifica di blocco vengono comunicati separatamente al titolare della carta. Il titolare della carta deve denunciare immediatamente alla polizia qualsiasi furto o abuso nell’utilizzo della Carta.
(2) Se il titolare della carta sospetta che qualcun altro sia entrato illegittimamente in possesso della sua Carta di Xxxxxx, che venga utilizzata in modo improprio o che venga fatto qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta di Xxxxxx o del PIN, dovrà immediata- mente inviare una notifica per richiedere il blocco della Carta.
(3) Se la Carta di Debito dispone di un generatore TAN o di una funzione di firma, il blocco della Carta di Debito comporta anche il blocco dell'accesso all'online banking.
(4) Il blocco di un'applicazione aggiuntiva generata da una azienda può essere effettuato solo dalla azienda che ha salvato l'applica- zione aggiuntiva sul chip della Carta di Debito ed è possibile solo se l’azienda ha previsto l’opzione di blocco nella applicazione ag- giuntiva. Il blocco di un'applicazione aggiuntiva generata da una banca può essere effettuato solo dalla banca che ha rilasciato la carta ed è regolato dal contratto stipulato con la banca stessa.
(5) Il titolare della carta deve informare la Banca non appena viene a conoscenza di una transazione con carta non autorizzata o er- rata.
9. Obbligo di pagamento del titolare della carta
La Banca è obbligata a regolare le transazioni effettuate dal tito- lare della carta con la Carta di Xxxxxx nei confronti degli esercenti
convenzionati e degli istituti finanziari che accettano la Carta di Xxxxxx presso i loro sportelli automatici.
Le transazioni effettuate con la Carta di Debito saranno addebi- tate sul conto corrente concordato il giorno del ricevimento della ricevuta di pagamento da parte della Banca. La Banca informerà il titolare della carta, almeno una volta al mese, di tutte le spese re- lative alla liquidazione delle transazioni effettuate con Carta, se- condo le modalità concordate per la fornitura di informazioni rela- tive al conto.
Le contestazioni e gli altri reclami del titolare della carta derivanti dal rapporto contrattuale con un esercente convenzionato presso il quale è stata utilizzata la Carta di Debito devono essere presen- tati direttamente a tale esercente.
10. Conversione delle valute estere
Se il titolare della carta utilizza la Carta di Xxxxxx per transazioni che non sono in euro, tale transazione verrà comunque addebitata in euro. Il tasso di cambio per le transazioni in valuta estera è de- terminato sulla base dell "Elenco dei prezzi e dei servizi" della Banca. La modifica del tasso di cambio di riferimento indicato nel regolamento di conversione ha effetto immediato e senza preav- viso del titolare della carta.
11. Commissioni
(1) Le commissioni dovute dal titolare della carta alla Banca sono determinate sulla base dell'"Elenco dei prezzi e dei servizi" della Banca.
(2) Le modifiche delle commissioni devono essere proposte per iscritto al titolare della carta con preavviso minimo di due mesi precedenti la loro entrata in vigore, in forma scritta o mediante al- tro supporto durevole previamente accettato dal Cliente. Se il ti- tolare della Carta ha concordato con la Banca un mezzo di comu- nicazione elettronico nell'ambito della relazione contrattuale (ad esempio, online banking), le modifiche possono essere proposte anche con questo mezzo. Il titolare della Carta può rifiutare espressamente le modifiche prima della data di entrata in vigore proposta e comunicare la propria intenzione di recedere dal con- tratto entro il medesimo termine, senza alcun onere a proprio ca- rico. Se Il titolare della Carta non comunica il suo dissenso e la pro- pria intenzione di esercitare il diritto di recedere dal contratto, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche, tale modifica si intende accettata. La Banca farà specifico riferi- mento a tale modalità indiretta di prestazione del consenso nella sua proposta di modifica nonché al diritto di recesso del Cliente il quale manifesti il proprio dissenso in relazione alle modifiche pro- poste dalla Banca.
12. Diritto al rimborso e all'indennizzo del titolare della Carta
12.1 Rimborso per transazioni con Carta non autorizzata
In caso di transazioni con Carta non autorizzata sotto forma di
- prelievo di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzio- nato.
la Banca non ha diritto al rimborso delle spese sostenute dal tito- lare della carta. La Banca è obbligata a rimborsare
immediatamente al cliente, e per intero, l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata. Se l'importo è stato addebitato sul conto, la Banca deve ripristinare il saldo del conto corrente come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Secondo l’'"Elenco dei prezzi e dei servizi", tale obbligo deve essere adem- piuto entro e non oltre la fine della giornata lavorativa successiva a quella in cui la Banca sia stata informata della mancata autoriz- zazione del trasferimento o venga in altro modo informata dell’operazione. Se la Banca ha informato per iscritto l'autorità competente adducendo giustificati motivi per sospettare un com- portamento fraudolento da parte del titolare della carta, la Banca deve valutare senza indugio l'obbligo a suo carico previsto alla frase 2 e adempiere a tale obbligo quando il sospetto di xxxxx non sia confermato.
12.2 Reclami per mancata esecuzione, esecuzione errata o tardiva di una transazione autorizzata con Xxxxx
(1) In caso di mancata o errata esecuzione di una operazione au- torizzata con Carta sotto forma di
- prelievo di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzio- nato,
il titolare della carta può richiedere il rimborso immediato e com- pleto dell'importo della operazione, nella misura in cui la opera- zione con Carta non ha avuto luogo o è stata eseguita erronea- mente. Se l'importo è stato addebitato su un conto, la Banca deve ripristinare il saldo del conto corrente come se l’operazione di pa- gamento non avesse avuto luogo.
(2) In aggiunta al paragrafo 1, il titolare della carta può richiedere il rimborso da parte della Banca di tutte le commissioni o gli inte- ressi che gli sono stati addebitati o addebitati sul suo conto in re- lazione alla operazione autorizzata con Xxxxx che non ha avuto luogo o che è stata eseguita in modo errato.
(3) Se l'importo del pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario solo dopo la scadenza del termine di esecuzione indicato all’articolo 6 (ritardo), il beneficiario può ri- chiedere al suo prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo del pagamento sul suo conto come se il pagamento con Carta fosse stato regolarmente eseguito.
(4) Se una operazione autorizzata con Xxxxx non ha avuto luogo o è stata elaborata in modo errato, la Banca, su richiesta del titolare della carta, indaga sulla operazione e gliene comunica i risultati.
12.3 Richieste di risarcimento da parte del titolare della carta per una operazione non autorizzata con Xxxxx o per la mancata, errata o tardiva esecuzione di una tran- sazione autorizzata con Carta.
In caso di operazione non autorizzata con Carta o in caso di man- cata, errata o tardiva esecuzione di una operazione con Carta au- torizzata, il titolare della Carta può richiedere alla Banca un risar- cimento per le perdite non altrimenti coperte ai paragrafi 12.1 e
12.2. Tale risarcimento non si applica qualora la Banca non fosse ritenuta responsabile. In questo contesto, la Banca è responsabile delle obbligazioni assunte da un intermediario da essa designato come se fossero state assunte dalla Banca stessa, a meno che la causa maggiore di responsabilità sia da addebitarsi ad un interme- diario indicato dal titolare della carta. Se la Carta di Debito viene
utilizzata in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la responsabilità della Banca per la colpevolezza di un istituto in- termediario coinvolto nell'elaborazione dell'operazione di paga- mento è limitata all'accurata selezione e alla istruzione di tale isti- tuto. Se il titolare della carta ha contribuito al verificarsi di una per- dita a causa di un comportamento colposo, la ripartizione delle perdite tra la Banca e il titolare della Carta verrà fatta sulla base dei principii del concorso di colpa. La responsabilità ai sensi del presente paragrafo è limitata a 12.500 EUR per ciascuna transa- zione con la carta. Tale limite di responsabilità non si applica nei casi di dolo o colpa grave da parte della Banca ovvero nei seguenti ulteriori casi:
- transazioni con Carta non autorizzate,
- in relazione a rischi specificamente assunti dalla Banca.
12.4 Termine per l’esercizio dei reclami di cui ai numeri da 12.1 a 12.3
I reclami nei confronti della Banca di cui ai paragrafi da 12.1 a 12.3 sono esclusi se il titolare della Carta non ha comunicato alla Banca che la transazione con la Carta non è stata autorizzata, non è stata completata o non è corretta al più tardi 13 mesi dalla data di adde- bito della transazione. Il termine di notifica di 13 mesi inizia a de- correre dalla data in cui viene notificata al titolare la contabilizza- zione dell'addebito risultante dalla transazione secondo le moda- lità concordate, al più tardi entro un mese dalla contabilizzazione di tale addebito; in caso contrario, il giorno di tale notifica deter- mina l'inizio della decorrenza del termine. Le richieste di risarci- mento di cui al punto 12.3 possono essere ancora fatte valere dal titolare della Carta nei confronti della Banca dopo la scadenza del termine di cui alla frase 1 qualora non sia stato in grado di rispet- tare detto termine per causa a lui non imputabile.
12.5 Richiesta di rimborso in caso di transazione autoriz- zata con Carta senza un importo specifico e termine per l’esercizio del reclamo.
(1) Il titolare della Carta può richiedere il rimborso immediato e to- tale dell'importo della transazione se ha autorizzato una transa- zione con Carta con un esercente convenzionato quando:
- l'importo esatto non è stato specificato nell'autorizza- zione; e
- l’operazione di pagamento supera l'importo che il tito- lare della Carta avrebbe potuto aspettarsi tenuto conto delle sue abitudini di spesa, del contenuto del contratto relativo alla Carta e delle circostanze rilevanti del singolo caso; le ragioni relative all'eventuale conversione valuta- ria non possono essere prese in considerazione se è stato utilizzato come base il tasso di cambio di riferimento con- cordato.
Il titolare della Carta è tenuto a motivare alla Banca le circostanze fattuali sulle quali si basa la sua richiesta di rimborso.
(2) La richiesta di rimborso è esclusa se non è stata presentata alla Banca entro otto settimane dalla data in cui l'operazione è stata addebitata sul conto corrente.
12.6 Esclusione di responsabilità e contestazioni
È escluso il diritto del titolare della Carta di Xxxxxx a presentare il reclamo nei confronti della Banca ai sensi dei paragrafi da 12.1 a
12.5 se le circostanze su cui si basa il reclamo:
- derivano da un evento insolito e imprevedibile sul quale la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante la dovuta diligenza; oppure
- sono causati dalla Banca per effetto di un obbligo legale.
13. Responsabilità del titolare della Carta per transazioni con Carta non autorizzate
13.1 Responsabilità del titolare fino al blocco della Carta
(1) Se il titolare della Carta ha smarrito la sua Carta di Debito o il PIN, o questi vengono rubati o smarriti, oppure la Carta di Debito, il PIN o gli strumenti di autenticazione concordati per le opera- zioni di pagamento online vengono utilizzati impropriamente e, di conseguenza, le transazioni non autorizzate con la Carta vengono effettuate sotto forma di
- prelievo di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente convenzio- nato,
il titolare della Carta è responsabile per i danni subiti fino alla no- tifica di blocco, fino ad un massimo di 50 euro, indipendentemente dal fatto che la responsabilità per lo smarrimento, il furto, la per- dita o altro smarrimento o altro utilizzo improprio sia a lui imputa- bile.
(2) Il titolare della Carta non è responsabile ai sensi del paragrafo 1
se:
- non gli è stato possibile comunicare la privazione, il furto, la perdita o qualsiasi altro uso improprio della Carta o del tele- fono cellulare con Carta digitale prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento non autorizzata, oppure
- la perdita della Carta è stata causata da un dipendente, da un agente, da una filiale di un prestatore di servizi di pagamento o da un ente al quale la Banca ha affidato le proprie attività in outsourcing.
(3) Se la Carta di Debito viene utilizzata in un paese al di fuori dell’Italia e dello Spazio Economico Europeo, il titolare della Carta è responsabile per i danni derivanti da un ordine di pagamento con Carta non autorizzato ai sensi del paragrafo 1 per un massimo di 50 euro, se il titolare della Carta ha colposamente violato gli obbli- ghi posti a suo carico dalle presenti Condizioni. Nel caso in cui la Banca abbia contribuito al verificarsi di un danno derivante dalla violazione degli obblighi imposti a suo carico, la Banca sarà respon- sabile del danno in misura proporzionale alla sua colpa.
(4) Se le transazioni non autorizzate vengono effettuate prima della notifica di blocco e il titolare della Carta ha agito con intento fraudolento o ha violato intenzionalmente o con colpa grave il pro- prio obbligo di diligenza come previsto dalle presenti Condizioni, il titolare della Carta sarà interamente responsabile del danno da
ciò derivante. La colpa grave del titolare della Carta può sussi- stere, in particolare, se:
- ha colposamente omesso di informare la Banca o un ufficio di rappresentanza di VISA o Mastercard immediatamente dopo che è venuto a conoscenza dello smarrimento, del furto o dell'uso improprio della Carta di Debito,
- il numero di identificazione personale o altri strumenti di au- tenticazione concordati per le transazioni di pagamento on- line (ad es. password online) è stato scritto sulla Carta di De- bito o è stato conservato con la Carta di Xxxxxx (ad es. nella forma della lettera originale in cui è stato comunicato al tito- lare della Carta),
- il numero di identificazione personale o gli strumenti di auten- ticazione concordati per le operazioni di pagamento online (ad es. password online) sono stati comunicati ad un altro sog- getto e ne è derivato un utilizzo improprio.
(5) La responsabilità per i danni verificatisi durante il periodo in cui si applica il limite di transazione è circoscritta in ciascun caso al li- mite di transazione applicabile alla Carta di Debito.
(6) Il titolare della Carta non è tenuto a risarcire i danni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 se non è stato in grado di comunicare l’avviso di blocco poiché la Banca non ha garantito la possibilità di accetta- zione dell'avviso di blocco.
(7) Se la Banca non ha richiesto un rigido sistema di autenticazione del Cliente ai sensi dell'articolo 1 (24) della legge sulla sorve- glianza dei servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) in caso di utilizzo di Carta di Debito per i pagamenti su Inter- net o se il creditore o il suo prestatore di servizi di pagamento non lo hanno accettato, nonostante l’obbligo della Banca di prevedere un rigido sistema di autenticazione del Cliente ai sensi del § 55 ZAG, la responsabilità del titolare della Carta e della Banca sarà determinata in deroga ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo in conformità alle disposizioni del § 675v (4) del Codice Civile tede- sco [Bürgerliches Gesetzbuch], BGB. Un sistema rigido di autenti- cazione del Cliente richiede in particolare l'uso di due strumenti indipendenti di autenticazione relativi alla conoscenza (dati cono- sciuti dal partecipante, ad es. PIN), al possesso (qualcosa che il par- tecipante possiede, ad es. generatore TAN) o alle qualità personali (qualcosa che il partecipante è, ad es. impronte digitali).
(8) I paragrafi 2 e da 5 a 7 non si applicano se il titolare della Carta ha agito con intento fraudolento.
13.2 Responsabilità del titolare della Carta dopo la notifica di blocco
Non appena lo smarrimento o il furto della Carta, il suo uso impro- prio o qualsiasi altro uso non autorizzato della Carta, del PIN o di elementi di sicurezza personalizzati è stato segnalato alla Banca o a un ufficio di rappresentanza della società emittente la Carta di Debito, la Banca è responsabile di tutti i danni successivi nella forma di:
- prelievi di denaro contante o
- utilizzo della Carta di Debito presso un esercente conven- zionato.
Se il titolare della Carta agisce in modo fraudolento, il titolare della Carta è responsabile anche dei danni verificatisi dopo l’avviso di blocco.
14. Responsabilità solidale di più richiedenti
I richiedenti sono responsabili per gli obblighi derivanti da una Carta di Debito comune come debitori in solido, pertanto la Banca può richiedere il pagamento di tutte le somme dovute a ciascun ri- chiedente.
Ogni richiedente può recedere dal rapporto contrattuale me- diante disdetta in qualsiasi momento, con effetto per tutti gli altri richiedenti.
Ogni richiedente deve garantire che la Carta di Debito che gli è stata rilasciata sia restituita alla Banca immediatamente quando diviene efficace lo scioglimento del rapporto contrattuale. I xxxxxx- denti dovranno altresì sostenere i costi derivanti dall'ulteriore uti- lizzo di una Carta di Debito fino alla sua restituzione alla Banca come debitori solidali. Indipendentemente da ciò, la Banca deve adottare ogni ragionevole misura idonea ad impedire qualunque transazione con la Carta dopo lo scioglimento del rapporto con- trattuale.
15. Proprietà e validità della Carta
La Carta di Debito rimane di proprietà della Banca e non è trasfe- ribile. La Carta di Debito è valida solo per il periodo indicato sulla Carta stessa.
La Banca ha il diritto di richiedere la restituzione della vecchia Carta di Debito al momento dell'emissione di una nuova Carta di Debito, al più tardi alla data di scadenza della sua validità. Se il di- ritto di utilizzare la Carta di Debito termina prima di tale data (ad esempio per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale relativo alla Carta di Debito), il titolare della Carta deve restituire immediatamente la Carta di Debito alla Banca.
Il titolare della Carta deve fare in modo che le applicazioni aggiun- tive generate dalla società sulla Carta di Debito siano rimosse senza indugio dalla società che ha creato tale applicazione aggiun- tiva sulla Carta. La possibilità di continuare ad utilizzare le applica- zioni aggiuntive generate dalla Banca è regolata dal rapporto con- trattuale tra il titolare della Carta e la Banca emittente la Carta. La Banca si riserva il diritto di sostituire una Carta di Debito con una nuova anche durante il periodo di validità della Carta di De- bito. In tal caso il titolare della Carta non deve sostenere alcun co- sto.
In caso di emissione di una nuova Carta, la Banca aggiorna auto- maticamente, tramite Visa o Mastercard, i relativi dati di paga- mento (nome del titolare della Carta, data di scadenza e numero di Carta) presso gli esercenti che aderiscono al servizio. Il titolare della Carta può opporsi alla trasmissione automatica dei dati della Carta inviando una e-mail a xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
16. Diritto di recesso del titolare della Carta
Il titolare della Carta può recedere dal contratto di Carta di Debito in qualsiasi momento e senza preavviso.
17. Diritto di recesso della Banca
La Banca può recedere dal contratto di Carta di Debito con un ade- guato periodo di preavviso di almeno due mesi o con un preavviso
più lungo se ciò fosse necessario in considerazione degli interessi legittimi del titolare della Carta.
La Banca può recedere dal contratto senza preavviso nell’ipotesi di giusta causa. Costituisce ipotesi di recesso per giusta causa, in particolare, se il titolare della Carta ha fornito informazioni errate sulla propria situazione finanziaria e la Banca ha preso la decisione di concludere il contratto sulla base di tali informazioni errate, op- pure se si verifica, o si paventa il rischio del verificarsi di, un dete- rioramento significativo della situazione finanziaria del titolare della Carta e, di conseguenza, è a rischio l’adempimento degli ob- blighi contrattuali nei confronti della Banca.
18. Conseguenze del recesso dal contratto
Quando il recesso dal contratto diventa efficace, la Carta di Xxxxxx non può essere utilizzata. La Carta di Debito deve essere restituita alla Banca immediatamente e senza nessuna richiesta. Il titolare della Carta deve fare in modo che le applicazioni supplementari generate dalla società sulla Carta di Debito siano rimosse senza in- dugio dalla società stessa che ha creato l’applicazione aggiuntiva sulla Carta di Debito. La possibilità di continuare ad utilizzare un'applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è regolata dalle disposizioni applicabili all'applicazione aggiuntiva in questione.
19. Ritiro e blocco della Carta
(1) La Banca può bloccare la Carta di Debito e ritirarla (per esem- pio allo sportello automatico)
- in ipotesi di esercizio da parte della Banca del diritto di recesso per giusta causa,
- se circostanze fattuali connesse alla sicurezza della Carta di De- bito lo giustificano, oppure
- se vi è il sospetto di un uso non autorizzato o fraudolento della Carta di Xxxxxx.
La Banca informa il titolare della Carta del blocco, specificandone i motivi, possibilmente prima del blocco, ma al più tardi subito dopo il blocco. La Banca deve sbloccare la Carta di Debito o sosti- tuirla con una nuova Carta di Debito quando i motivi del blocco cessano di sussistere. Anche il titolare della Carta dovrà ricevere immediata notifica di ciò.
(2) Se la Carta di Debito dispone di un generatore TAN o di una funzione di firma per l'online banking, il blocco della Carta di De- bito comporta anche il blocco dell'accesso all'online banking.
(3) Se il titolare della Carta ha salvato una applicazione aggiuntiva su una Carta revocata, il ritiro della Carta di Xxxxxx fa sì che il tito- lare non possa più utilizzare l’applicazione aggiuntiva. Al momento del ritiro il titolare della Carta può richiedere alla Banca la restitu- zione delle applicazioni aggiuntive generate dalla società e memo- rizzate sulla Carta di Debito, dopo che la Banca ha ricevuto la Carta di Debito dalla società che l’ha ritirata. La Banca è autoriz- zata a soddisfare la richiesta di restituzione delle applicazioni ag- giuntive generate dalla società fornendo al titolare una Carta di Debito senza le richieste supplementari. La possibilità di conti- nuare ad utilizzare un'applicazione aggiuntiva generata da una Banca sulla Carta di Debito è disciplinata dalle disposizioni appli- cabili all'applicazione aggiuntiva in questione.
II. Applicazioni aggiuntive
1. Salvataggio di applicazioni aggiuntive sulla Carta
(1) Il chip sulla Carta di Debito può essere utilizzato anche come supporto di memorizzazione per una applicazione aggiuntiva ge- nerata dalla Banca (ad esempio sotto forma di un sistema per la protezione dei minori) o per una applicazione aggiuntiva generata dall'azienda (ad esempio sotto forma di biglietto di viaggio elettro- nico).
(2) L'utilizzo di un'applicazione aggiuntiva generata dalla Banca è determinato dal rapporto giuridico del titolare della Carta con la Banca emittente della Carta.
(3) Il titolare della Carta può utilizzare una applicazione supple- mentare generata dalla società secondo le condizioni del con- tratto stipulato con la società. Il titolare della Carta deve decidere se intende utilizzare la sua Carta di Xxxxxx per salvare una appli- cazione supplementare generata dalla società. Una applicazione aggiuntiva generata dalla società viene salvata sulla Carta di De- bito presso il terminale dell'azienda, previo accordo tra il titolare della Carta e la società. Gli istituti finanziari non sono a cono- scenza del contenuto dei dati comunicati presso il terminale della società.
2. Responsabilità della società per il contenuto di un'ap- plicazione aggiuntiva generata dalla società
La Banca emittente della Carta fornisce solo la piattaforma tec- nica, sotto forma di chip, che consente al titolare della Carta di sal- vare sulla Carta le applicazioni aggiuntive generate dalla società. Qualsiasi servizio che l'azienda fornisce al titolare della Carta tra- mite l'applicazione aggiuntiva generata dalla società è regolato esclusivamente dal contenuto del rapporto contrattuale tra il tito- lare della Carta e la società.
3. Trattamento dei reclami relativi ad applicazioni ag- giuntive
(1) Il titolare della Carta deve far valere i reclami relativi al conte- nuto di una applicazione aggiuntiva generata dalla società esclusi- vamente nei confronti della società che ha salvato la applicazione aggiuntiva sulla Carta. La società tratta tali reclami sulla base dei dati memorizzati presso di essa. Il titolare della Carta non può con- segnare la Carta di Debito alla società per l'elaborazione del re- clamo.
(2) Il titolare della Carta deve far valere i reclami relativi al conte- nuto di una applicazione aggiuntiva generata dalla Banca esclusi- vamente nei confronti della Banca.
4. Nessuna informazione sul PIN rilasciato dalla Banca al titolare della Carta per le applicazioni aggiuntive gene- rate dalla società.
Durante il salvataggio, la modifica del contenuto o l'utilizzo di una applicazione aggiuntiva generata dalla società sulla Carta, il PIN ri- lasciato al titolare dalla Banca che ha emesso la Carta non deve es- sere inserito.
Se la società che ha salvato sulla Carta di Debito una applicazione aggiuntiva generata dalla società consente al titolare della Carta di proteggere l'accesso a questa applicazione aggiuntiva con uno strumento di autenticazione separato da lui scelto, il titolare della
Carta non può utilizzare il PIN che gli è stato dato dalla Banca emittente della Carta per l'utilizzo delle applicazioni dell’opera- zione di pagamento al fine di tutelare l’applicazione aggiuntiva ge- nerata della società.
5. Opzioni di blocco per le applicazioni aggiuntive
Il blocco di una applicazione aggiuntiva generata dalla società può essere effettuato solo dalla società che ha salvato l’applicazione aggiuntiva sul chip della Carta di Debito ed è possibile solo se la società ha fornito la possibilità di bloccare la sua applicazione ag- giuntiva. Il blocco di una applicazione aggiuntiva generata da una Banca può essere effettuato solo dalla Banca ed è regolato dal contratto stipulato con la Banca.
III. Modifiche alle presenti condizioni generali di con- tratto
Le modifiche alle presenti condizioni generali di contratto devono essere proposte per iscritto dalla Banca al titolare della Carta con preavviso minimo di due mesi prima della loro entrata in vigore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente ac- cettato dal Cliente. Se il titolare della Carta ha concordato con la Banca un mezzo di comunicazione elettronico nell'ambito del rap- porto contrattuale (ad esempio, l'online banking), le modifiche possono essere proposte anche in questo modo. Le modifiche si considerano accettate qualora il titolare della Carta non comuni- chi il proprio espresso dissenso alle modifiche proposte e la pro- pria intenzione di recedere dal contratto, prima della data propo- sta per l'entrata in vigore delle modifiche. La Banca deve fare spe- cifico riferimento a tale consenso de facto nella sua proposta non- ché al diritto di recesso del Cliente, senza onere di spesa a suo ca- rico, nella propria proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
IV. Risoluzione extragiudiziale delle controversie e altre possibilità di reclamo
- Il titolare della Carta dispone delle seguenti opzioni extragiu- diziali:
il titolare della Carta può presentare un reclamo al recapito specificato dalla Banca nell’"Elenco dei prezzi e dei servizi". La Banca risponderà ai reclami in modo appropriato; per quanto riguarda i contratti relativi a servizi di pagamento, ciò avverrà in forma scritta (ad es. per lettera, fax o e-mail).
- Inoltre, il titolare della Carta può presentare in qualsiasi mo- mento, per iscritto o verbalmente, all'autorità federale tede- sca di vigilanza finanziaria [Bundesanstalt für Finanzdienstlei- stungsaufsicht - BaFin], Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Bonn, reclami per violazioni della legge tedesca sulla vigilanza sui servizi di pagamento [Zahlungsdiensteausichtsgesetz], ar- ticoli 675c - 676c del Codice Civile tedesco [Bürgerliches Ge- setzbuch] o dell'articolo 248 della Legge introduttiva del Co- dice Civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch].
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Condizioni Speciali di Contratto del 3D Secure per Transazioni Online con Carta di Credito (per Clienti non consumatori in Italia)
Le seguenti Condizioni Speciali regolano l'utilizzo del 3D Secure per le transazioni online con carta di credito emessa da solarisBank AG (di seguito: "Banca"):
1. Oggetto, definizioni
1.1 La Banca consente ai titolari di carte autorizzate all'uso online di partecipare alla procedura 3D Secure che gli esercenti possono met- tere a disposizione su Internet per garantire la sicurezza di una transa- zione di pagamento con carta.
1.2 3D Secure (servizio denominato "Mastercard Identity Check”” da Mastercard e " VISA Secure" da VISA) è uno standard di autenticazione di pagamento per acquisti online tramite un numero di transazione mobile (di seguito: "mobileTAN") inviato dalla Banca al telefono cellu- lare del titolare della carta tramite SMS. Tale standard di autentica- zione si applica quale integrazione alle Condizioni Generali di Con- tratto e alle Condizioni generali di contratto per le carte di debito.
1.3 La Banca può rifiutare una transazione online con carta se il titolare della carta desidera effettuare una transazione senza l'utilizzo di 3D Secure presso un rivenditore convenzionato.
2. Requisiti per l’utilizzo
2.1 Ogni titolare di una carta valida e sbloccata partecipa automatica- mente alla procedura 3D Secure. La registrazione avviene quando la carta è attivata. Non è necessaria una registrazione separata. Per uti- lizzare 3D Secure, il titolare della carta deve registrare il proprio nu- mero di cellulare presso la Banca. 2.2 Per poter eseguire un'autentica- zione con 3D Secure tramite mobileTAN, il titolare della carta deve for- nire un numero di cellulare alla Banca tramite il suo partner commer- ciale. Il numero può essere modificato in qualsiasi momento.
3. Autenticazione tramite mobileTAN
3.1 Se il titolare della carta ha fornito alla Banca un numero di cellulare tramite il partner commerciale della Banca ai sensi del punto 2.2, la Banca effettuerà semplicemente un'autenticazione tramite mobi- leTAN inviato via SMS.
3.2 Il mobileTAN trasmesso via SMS è composto da almeno sei cifre e deve essere inserito per autenticare la transazione online con carta. Per quanto riguarda la sincronizzazione dei dati, il titolare della carta visualizzerà sullo schermo le ultime cifre del numero di cellulare for- nito alla Banca.
3.3 La Banca fornirà gratuitamente l'SMS. Tuttavia, la Banca sottolinea che la ricezione di SMS all'estero può comportare costi aggiuntivi da parte dell'operatore di telefonia mobile (Roaming).
4. Dovere di diligenza del titolare della carta
4.1 Il titolare della carta farà in modo che nessun terzo acceda al pro- prio telefono cellulare per l'esecuzione di transazioni online né venga
a conoscenza delle proprie credenziali per l’accesso al servizio 3D Se- cure. La Banca non chiederà al titolare della carta di registrare o fornire i propri dati di registrazione, né via e-mail né per telefono.
4.2 Il telefono cellulare con il quale viene ricevuto l'SMS con il mobi- leTAN non può essere utilizzato contemporaneamente per la transa- zione elettronica con carta. I canali di comunicazione devono essere tenuti separati.
4.3 Il titolare della carta deve adottare le misure necessarie per assicu- rare la sicurezza dell'SMS, ad esempio un accesso protetto da pas- sword. La Banca non risponde di eventuali danni derivanti dallo smar- rimento, furto o trasferimento del telefono cellulare e, di conse- guenza, del fatto che terzi possano accedere e utilizzare l'SMS senza autorizzazione.
4.4 Il titolare della carta deve verificare la conformità dei dati trasmessi via SMS (cfr. punto 3.2). In caso di non conformità, il titolare della carta deve annullare la transazione e informare la Banca.
5. Elaborazione di dati e fornitori di servizi
5.1 Quando viene effettuata un’operazione di pagamento utilizzando 3D Secure, vengono memorizzati il numero della carta, la data e l'ora della transazione, l'importo della transazione, le informazioni dell'e- sercente (nome, ID, URL) e l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la tran- sazione con la carta.
5.2 La Banca può incaricare i fornitori di servizi di adottare la procedura 3D Secure. La Banca fornisce a questi fornitori di servizi esclusivamente i dati personali del titolare della carta (ad es. numero di carta di cre- dito) rientranti nelle finalità del rapporto contrattuale.
6. Recesso
Il titolare della carta può in qualsiasi momento recedere dal'utilizzo di 3D Secure informando la Banca tramite il partner commerciale. Suc- cessivamente all’esercizio di recesso dal servizio 3D Secure non sarà più possibile effettuare alcuna transazione la quale preveda un'auten- ticazione attraverso sistemi 3D Secure (e.g. "Mastercard Identity Check" o "VISA Secure").
Versione 27.09.2019