CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. CONDIZIONI GENERALI – Per questa fornitura valgono le Condizioni Generali in appresso indicate, salvo quanto disposto da condizioni speciali esplicitamente riportate in ordine. Tutte le condizioni ivi indicate si intendono accettate dal fornitore anche indipendentemente dalla sottoscrizione da parte del fornitore, dovendo considerarsi le medesime come parte integrale del contratto di fornitura.
Dovrà, pertanto, ritenersi come non scritta qualsiasi clausola, anche se riprodotta a stampa, apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note e nella sua corrispondenza, che risulti contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali e speciali dell’ordine.
2. TERMINI DI CONSEGNA – I termini di consegna indicati nell’ordine esplicitamente o tacitamente accettati dal fornitore, si intendono impegnativi. Ogni modifica dei termini predetti dovrà essere autorizzata per iscritto da METALSCATOLA. In caso di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell’ordine, trascorse due settimane di franchigia rispetto alla data di consegna prevista e fatti salvi comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, METALSCATOLA si riserva il diritto a sua scelta.
a) di mantenere fermo l’ordine. In tal caso METALSCATOLA potrà applicare al fornitore una penalità in ragione del 2% dell’importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 15% del valore della merce non consegnata salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) di ritenere annullato di pieno diritto l’ordine, nel qual caso basterà che METALSCATOLA ne dia notizia al fornitore essendo METALSCATOLA esonerata dall’offerta di cui al primo comma dell’articolo 1517 c.c.
c) di acquisire altrove ed in qualunque tempo i materiali della fornitura (e ciò anche all’infuori dei casi previsti dall’articolo 1516 c.c.) addebitando al fornitore la differenza tra la spesa occorsa per l’acquisto ed il prezzo convenuto con l’ordine.
3. BOLLE DI CONSEGNA – I materiali dovranno essere sempre accompagnati da bolla di consegna indicante, ferme restando le indicazioni di legge, il numero di ordinazione, il codice, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato.
4. CONSEGNA DELLA MERCE – Le consegne per le quali non fossero state osservate le norme suddette, potranno essere senz’altro rifiutate dai magazzini. Il materiale eventualmente consegnato prima della restituzione del presente ordine di acquisto, debitamente sottoscritto, si intenderà come conferito esclusivamente in detenzione, senza alcuna responsabilità per METALSCATOLA o, a scelta della società ricevente, in deposito irregolare con l’esclusivo impegno di METALSCATOLA a corrispondere il prezzo del materiale impiegato, decurtato dagli oneri sostenuti per la detenzione e l’eventuale consegna delle cose. La merce si intende sempre consegnata, salvo diversa pattuizione presso METALSCATOLA (quantità o peso riconosciuto all’arrivo in METALSCATOLA). Anche se il prezzo del trasporto fosse a carico di METALSCATOLA, i rischi della merce si trasferiscono unicamente all’atto della ricezione da parte di METALSCATOLA.
5. MATERIALI CONSEGNATI IN ECCEDENZA – METALSCATOLA non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei suoi magazzini. METALSCATOLA avrà pertanto facoltà di restituire detti quantitativi al fornitore a spese e rischio di questi.
6. ESAME DELLA MERCE – La semplice consegna al ns. personale ricevente non significa accettazione della merce, che resta subordinata all’accertamento delle condizioni, quantità e qualità. Questo accertamento è di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di METALSCATOLA, il cui giudizio formale sarà vincolante per l’accettazione del materiale. Il tempo necessario per l’esecuzione di tali accertamenti e l’eventuale opposizione del fornitore al giudicato dei servizi di controllo qualità di METALSCATOLA, che provochino una prolungata permanenza dei materiali presso gli stabilimenti di METALSCATOLA, non potranno, in nessun caso, essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. METALSCATOLA si intende liberata dalle conseguenze previste nell’ultimo comma dell’articolo 1513 c.c., quando non abbia chiesto all’Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all’art. 696 c.p.c.
7. MANCANZA DI CONFORMITA’ DELLA MERCE AL PATTUITO – GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO – Vizi e difetti della merce consegnata saranno sempre denunciati per iscritto al fornitore. Per tale denuncia METALSCATOLA non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui all’articolo 1495 e 1667 c.c.
La denuncia per detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta con la dichiarazione da parte del fornitore che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà sempre farsi da parte di METALSCATOLA in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione, o fosse già stata posta in applicazione sui prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate. L’ordine si intende esaurito con la consegna al nostro magazzino del quantitativo di materiale ordinato con il favorevole esito del collaudo. Ove al collaudo si riscontrino materiali di scarto, sarà in facoltà di METALSCATOLA chiederne la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali o rifiutare i materiali di scarto, salvo sempre il risarcimento dei danni. Sarà in facoltà di METALSCATOLA rifiutare l’intera fornitura anche se questa debba farsi con prestazioni successive e di ritenere perciò annullato l’ordine con facoltà di trattenere i materiali che fossero stati consegnati precedentemente e fossero riconosciuti non conformi all’ordinato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. METALSCATOLA avrà pure il diritto di procurare altrove i materiali della fornitura, come previsto alla lettera c) del paragrafo. Salvo diversa pattuizione indicata nelle condizioni speciali dell’ordine il fornitore garantisce il buon funzionamento della merce venduta ai sensi dell’art. 1512 c.c. per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna della stessa a METALSCATOLA.
8. FATTURE – Le fatture devono riportare:
1) il numero dell’ordine ed il numero delle bolle relative;
2) l’elencazione dei materiali nella progressione indicati nell’ordinazione con le stesse denominazioni e riferimenti riportati nell’ordine.
9. PAGAMENTI ED INADEMPIENZE – I prezzi convenuti si intendono assolutamente fissi, salvo diversa esplicita convenzione.
L’accertamento di inadempienza da parte del fornitore dà diritto a METALSCATOLA di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all’ordinazione, per garanzie contro le conseguenze dell’inadempienza del fornitore. Ciò senza bisogno di provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. E’ fatto espresso divieto al fornitore, salvo diversa pattuizione scritta, di emettere tratta o ricevute bancaria per il pagamento delle fatture. Xxx tratte o ricevute bancarie venissero ugualmente emesse in mancanza di accordo in tal senso, le stesse non verranno ritirate ed il fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal suddetto mancato ritiro.
10. DIVIETO DI CESSIONE – Il presente ordine non è cedibile. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla presente fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
11. COSTRUZIONE SU DISEGNI O SPECIFICHE O MODELLI – I disegni, modelli o specifiche di proprietà di METALSCATOLA o di sue licenzianti, non possono essere copiati dal fornitore o trasmessi ad altre persone o da lui utilizzati per scopi diversi dalla effettuazione della fornitura. La produzione di materiali su disegni, modelli o specifiche deve essere limitata dal fornitore ai quantitativi da consegnarsi a METALSCATOLA e il fornitore si impegna a distruggere l’eventuale scarto. Il fornitore riconosce per illecita la fabbricazione ed il commercio, al di fuori della fornitura, dei materiali prodotti su disegni, modelli, o specifiche di METALSCATOLA o sue licenzianti, tanto per impiego di produzione, quanto per rifornimenti, ricambi ed accessori di ogni genere, sia che detti materiali vengano fabbricati, sia che vengano posti in commercio con richiamo, o non, al nome, ai marchi o ai segni distintivi di METALSCATOLA.
12. FORNITURA DI PRODUZIONE BREVETTATA – Con l’accettazione dell’ordine il fornitore assume di fronte a METALSCATOLA la piena garanzia che i materiali che fornirà non sono stati e non saranno prodotti in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce a METALSCATOLA la libertà e la liceità dell’uso e del commercio dei detti materiali tanto in Italia che all’estero.
13. DIVIETO DI PUBBLICITA’ – E’ fatto espresso divieto al fornitore di fare, nell’interesse proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a METALSCATOLA od ai rapporti commerciali esistenti con la stessa. A deroga di tale divieto potranno essere concesse di volta in volta autorizzazioni speciali dalla Direzione di METALSCATOLA ed a suo esclusivo giudizio. In tal caso il fornitore si impegna ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte.
14. COMPETENZA – Per ogni controversia l’Autorità Giudiziaria competente è quella di Bergamo e la legge applicabile è quella Italiana.