Clausola 1. Applicabilità
Clausola 1. Applicabilità
1.1 I presenti termini e condizioni generali di acquisto ("Termini di Acquisto") si applicano a tutte le richieste, offerte, ordini e accordi nei quali Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico ("Canon") agisce in qualità di acquirente di servizi di qualsivoglia natura ("Servizi") e/o (i) merci, ivi compreso, senza limitazione, software, (ii) qualsiasi elemento oggetto di compravendita, sia esso in forma materiale, elettronica o sotto altre forme, come ad esempio disegni, progetti, calcoli, modelli, dati, documentazione tecnica o software, sviluppati o forniti dal Fornitore (di seguito definito) come risultato di o in rapporto ai Servizi, (iii) parti e materiali destinati all'uso in qualità di merci, e (iv) documentazione associata o materiali associati, come ad esempio disegni, certificati di qualità, ispezioni o garanzie, stampi, campioni, manuali di assistenza e libretti di istruzioni (insieme "Prodotti").
1.2 Tutti gli altri termini e condizioni generali della parte fornitrice di Prodotti e/o Servizi per Canon ("Fornitore") non sono applicabili. I presenti Termini di Acquisto prevarranno su qualsiasi altra condizione o termine contrattuale del Fornitore.
1.3 I presenti Termini di Acquisto possono essere soggetti a modifiche solo previo accordo scritto tra un dipendente autorizzato Canon e il Fornitore.
1.4 Il Fornitore consegna i Prodotti ed eroga i Servizi agendo in qualità di soggetto indipendente. Nulla di quanto contenuto nei presenti Termini di Acquisto o nell'Accordo (come definito nella Clausola 2 di seguito) costituisce o può essere interpretato come costitutivo di partnership, joint venture o rapporto di dipendenza tra le Parti.
1.5 Ogni riferimento al termine "per iscritto" nei presenti Termini di Acquisto include le e-mail, se non diversamente ed espressamente dichiarato.
Clausola 2. Entrata in vigore dell'Accordo
2.1 I seguenti paragrafi della Clausola 2 definiscono i termini e le modalità con cui l'accordo tra Canon e il Fornitore diviene vincolante ("Accordo"). L'Accordo sarà regolato dai presenti Termini di Acquisto.
2.2 Qualora, a seguito di una richiesta da parte di Canon, il Fornitore inviasse un'offerta e questa fosse seguita da un ordine di acquisto autorizzato emesso da Canon nel quale si richiede la fornitura di Prodotti e/o Servizi ("Ordine di Acquisto" o "PO"), l'Accordo si intende operativo contestualmente all'emissione del PO, manifestazione di accettazione dell’offerta del Fornitore da parte di Canon per la fornitura di Prodotti e/o Servizi ai sensi dei presenti Termini di Acquisito.
2.3 Qualora Canon inviasse un PO in mancanza di un'offerta del Fornitore, l'Accordo si intende operativo (i) contestualmente alla ricezione da parte di Canon di una conferma d'ordine scritta dal Fornitore entro quattordici (14) giorni dall'emissione del PO da parte di Canon, oppure, (ii) contestualmente alla consegna da parte del Fornitore e alla ricezione da parte di Canon dei Prodotti e/o Servizi oggetto dell'ordine di acquisto emesso.
2.4 Nel caso di Accordo verbale, l'esecuzione dello stesso sarà posticipata fino al momento
dell'emissione del PO da parte di Canon. In ogni caso, si applicheranno i presenti Termini di Acquisto.
2.5 Nessun obbligo di acquisto di Prodotti e/o Servizi da parte di Canon può derivare dai presenti Termini di Acquisto o da qualsiasi altro Accordo (precedente) tra Canon e il Fornitore.
2.6 L'Accordo può entrare in vigore anche attraverso la procedura di ordine elettronico, previo consenso scritto di entrambe le Parti, per mezzo del quale viene concordato il livello di sicurezza che comprende, tra gli altri, meccanismi di codifica e autenticazione, oltre alle relative procedure di log-in da eseguire. A questo riguardo, il Fornitore dovrà riconoscere unicamente il seguente indirizzo e-mail come mittente autorizzato per ordini di acquisto Canon: Xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, (o qualsiasi altro indirizzo comunicato dal Procurement di Canon, a seguito di eventuali cambiamenti).
Clausola 3. Consegna dei Prodotti
3.1 I Prodotti (in caso di consegna fisica) verranno consegnati "delivery duty paid” ovvero reso sdoganato" (D.D.P.) nel luogo richiesto da Canon.
3.2 Il rispetto delle scadenze è fondamentale e tutte le date riportate nell'Accordo costituiscono termine essenziale. I Prodotti verranno consegnati alla data convenuta oppure entro un periodo stabilito.
3.3 Il significato del termine "D.D.P." è quello indicato nell'ultima edizione degli “Incoterms”, pubblicata dall'International Chamber of Commerce.
3.4 Qualora il Fornitore fosse a conoscenza di oppure nutrisse un ragionevole dubbio in merito all'impossibilità di adempiere alla consegna nei tempi e nei modi stabiliti, esso è tenuto a fornire tempestiva comunicazione di tale inadempienza a Canon per iscritto, specificandone le ragioni. Xxxxx restando i diritti di Canon sanciti nelle Clausole 7 e 17, le Parti avvieranno delle consultazioni per stabilire se la situazione sopraggiunta possa essere composta in modo soddisfacente per Canon e secondo quali modalità.
3.5 Qualora Canon, per qualsiasi ragione, dovesse richiedere al Fornitore di posticipare la consegna, il Fornitore è tenuto a conservare presso il proprio magazzino, in condizioni di sicurezza e coperti da assicurazione, i Prodotti adeguatamente imballati e chiaramente identificati per Canon. Le Parti concorderanno le eventuali spese aggiuntive derivanti da tale stoccaggio, salvo in caso di forza maggiore come previsto dalla Clausola 17.
3.6 I riferimenti alla consegna nella presente Xxxxxxxx includono anche le consegne parziali.
3.7 Nella consegna dei Prodotti a Canon, il Fornitore è tenuto a indicare le seguenti informazioni, se pertinenti, su un'etichetta che dovrà essere esposta sulla parte esterna dei colli:
• Codice del prodotto Canon;
• Barcode del codice Prodotto (EAN128);
• Breve descrizione del Prodotto;
• Numero di articoli per cartone o imballaggio;
• Barcode del numero di articoli per cartone o imballaggio (EAN128);
• Numero di serie del Prodotto;
• Barcode del numero di serie (EAN128);
• Peso del cartone o imballaggio;
• Paese di origine;
• Numero di ordine di acquisto Canon;
• Nome e indirizzo del Fornitore;
• Informazioni, etichette e/o marchi ecologici, di sicurezza del prodotto, di pericolo o conformità richiesti ai sensi delle disposizioni di legge nazionali o internazionali per il Prodotto da distribuire nei paesi designati;
• Qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi delle disposizioni di legge nazionali o internazionali.
3.8 Nel caso di consegna fisica, i Prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e contrassegnati e dovranno raggiungere il luogo di destinazione in buone condizioni con il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo. Il Fornitore è responsabile per i danni causati da imballaggio e/o trasporto inadeguati.
Clausola 4. Ispezione e rifiuto dei Prodotti
4.1 Qualora un Prodotto consegnato risultasse difettoso per quantità, qualità o stato o altresì a seguito della violazione delle specifiche o delle garanzie definite nella Clausola 10:
(a) nel caso in cui tale difetto o violazione fosse visibile a seguito di ispezione del Prodotto imballato contestualmente alla sua consegna ("Ispezione"), Canon è tenuta a notificare tale evento al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna; oppure
(b) nel caso in cui tale difetto o violazione non fosse riscontrabile nelle circostanze descritte nella Clausola 4.1(a) ma venga rilevato in fase di disimballo, installazione o primo utilizzo del Prodotto, Canon è tenuta a notificare tale evento al Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data della scoperta.
A seguito di tale notifica, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del Prodotto oppure, se possibile, rimediare al difetto o alla violazione entro due (2) giorni lavorativi, salvo diversamente approvato da Canon.
4.2 Canon o un suo rappresentante designato può eseguire un'Ispezione prima, durante o dopo la consegna. Se a seguito dell'Ispezione dovessero emergere vulnerabilità per la sicurezza del Prodotto, Canon dovrà chiarire per iscritto al Fornitore tali vulnerabilità. Il Fornitore è tenuto a risolvere queste vulnerabilità e sosterrà tutte le spese necessarie.
4.3 A seguito di un’eventuale richiesta da parte di Canon, il Fornitore è tenuto a fornire a Canon o ad un suo rappresentante designato accesso ai locali in cui vengono prodotti o stoccati i Prodotti, garantendo a Canon l’assistenza necessaria in fase di Ispezione e fornendo ad essa tutte le informazioni e i documenti necessari a proprie spese. Il Fornitore deve garantire l'assistenza e i mezzi necessari per garantire la salute e la sicurezza del personale Canon incaricato dell'Ispezione.
4.4 Qualora i Prodotti venissero rifiutati contestualmente o successivamente alla consegna, la proprietà e i rischi relativi ai Prodotti rifiutati si trasferiscono al Fornitore a partire dalla data di notifica citata nella precedente Clausola 4.1.
Clausola 5. Trasferimento dei diritti
5.1 Ai sensi della Clausola 4.4, tutti i rischi relativi ai Prodotti verranno trasferiti dal Fornitore a Canon
contestualmente alla consegna e conformemente a quanto definito nella Clausola 3.
5.2 I Prodotti vengono consegnati liberi da diritti di terzi o altri gravami.
5.3 La proprietà dei Prodotti verrà trasferita dal Fornitore a Canon contestualmente al ricevimento da parte del Fornitore del pagamento del prezzo stabilito per i Prodotti. Qualora il pagamento per i Prodotti venga effettuato prima della consegna, il Fornitore dovrà contrassegnare i Prodotti in modo tale che questi siano immediatamente riconoscibili come proprietà di Canon al momento della consegna.
Clausola 6. Richiesta di Modifica
6.1 Qualora Canon intendesse richiedere una modifica ai Prodotti e/o Servizi ("Modifica"), dovrà inviare una richiesta di modifica ("Richiesta di Modifica") per iscritto al Fornitore. Il Fornitore comunicherà a Canon il calcolo della variazione di prezzo per la Modifica richiesta e sottoporrà eventuali emendamenti alla Richiesta di Modifica. La Modifica dovrà essere effettuata dopo autorizzazione scritta da parte di Canon, in assenza della quale il Fornitore continuerà a consegnare i Prodotti e ad erogare i Servizi come precedentemente concordato.
6.2 Il Fornitore non è autorizzato a effettuare alcuna Modifica ai Prodotti e/o Servizi in mancanza di precedente autorizzazione scritta da parte di Canon.
Clausola 7. Risoluzione dell'Accordo
7.1 Canon ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, tenendo conto di un adeguato periodo di preavviso o del periodo di preavviso convenuto nell'Accordo. La comunicazione dovrà pervenire al Fornitore mediante avviso scritto, inviato a mezzo di raccomandata A/R (o PEC) e/o e-mail. Il Fornitore dovrà sospendere la prestazione regolata dal presente Accordo entro il termine specificato nell'avviso scritto. In tal caso, Canon pagherà al Fornitore i Prodotti e/o Servizi effettivamente ricevuti fino alla data di cessazione. Canon non avrà alcun altro obbligo nei confronti del Fornitore derivante dalla cessazione del presente Accordo conformemente alla Clausola 7.1.
7.2 E’ facoltà di entrambe le Parti recedere dal presente Accordo, totalmente o in parte, e/o posticipare gli obblighi di pagamento, con effetto immediato mediante notifica scritta (a mezzo di raccomandata A/R o PEC, oppure a mezzo e-mail) (i) se la controparte cessa o minaccia di cessare la sua attività o una parte consistente di essa; (ii) se tutti i beni societari, o parte di essi, intestati alla controparte vengono posti in regime di amministrazione controllata; (iii) se la controparte fa richiesta di concordato preventivo nei confronti dei creditori; (iv) se la controparte viene posta in regime di liquidazione; oppure (v) se la controparte è sottoposto a simili misure a causa di insolvenza in qualsivoglia giurisdizione.
7.3 E’ facoltà di entrambe le Parti risolvere l'Accordo con effetto immediato, mediante notifica scritta (a mezzo raccomandata A/R o PEC, oppure a mezzo e-mail), qualora la controparte compia una violazione grave dell'Accordo e non ponga ad essa
rimedio entro 30 giorni dalla ricezione di una notifica di violazione, la quale dovrà specificare i dettagli della violazione e richiederne il rimedio entro 30 giorni.
7.4 Nel caso di risoluzione dell'Accordo da parte di Canon per qualsivoglia motivo:
(a) tutti i diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza da Canon al Fornitore, ai sensi della Clausola 11.1 riguardo ai Materiali Canon cesseranno immediatamente;
(b) la risoluzione dell'Accordo lascerà impregiudicate le licenze concesse al Fornitore da Canon ai sensi della Clausola 11.5;
(c) tutte le informazioni rivelate da Canon (compresi i Materiali Canon, le Informazioni riservate e/o i dati personali Canon) verranno restituite a Canon oppure, dietro richiesta di quest'ultima, rimosse dal sistema del Fornitore e distrutte in modo sicuro; e
(d) la risoluzione lascerà impregiudicati i rimedi o diritti maturati.
7.5 Nel caso di modifica dell'assetto di controllo del Fornitore, Canon avrà facoltà di risolvere l'Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta (a mezzo raccomandata A/R o PEC e/o e- mail) con preavviso di trenta (30) giorni. Per modifica dell'assetto di controllo del Fornitore si intende la proprietà legale, diretta o indiretta, del cinquanta percento (50%) o più del capitale sociale (o altra situazione giuridica di proprietà, in caso di società) di un'entità con diritto di voto, o diritto equivalente in forza di un contratto, che consenta il controllo delle decisioni gestionali relativamente ai soggetti interessati.
Clausola 8. Prezzi
Salvo diversamente concordato, i costi o prezzi sono fissi e non soggetti a variazione, sono denominati nella valuta indicata, si intendono IVA esclusa e, per quanto applicabile, si basano su termini di consegna stipulati nella Clausola 3.
Clausola 9. Pagamento, fatturazione
9.1 Salvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto, il pagamento dovrà avvenire entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura da parte di Canon, purché la consegna dei Prodotti sia avvenuta ai sensi della Clausola 3 e i Prodotti siano stati accettati da Canon ai sensi della Clausola 4 e/o i Servizi siano stati erogati in modo soddisfacente ai sensi dell'Accordo. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario o secondo altre modalità stabilite da Canon e comunicate al Fornitore.
9.2 Il Fornitore ha l’obbligo a Canon Italia S.p.A. presso la sede legale in Cernusco sul Naviglio, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x e di inviare la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio indicando il codice univoco "U3NK44I". Contestualmente il PDF della relativa copia di cortesia dovrà essere inviato all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.
Qualora la fatturazione elettronica non fosse applicabile, il PDF della fattura dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail XX.XX@xxxxx-xxxxxx.xxx. Il Fornitore ha altresì l’obbligo di indicare in fattura il numero d’ordine di Canon, insieme a un'adeguata descrizione dei Prodotti e/o Servizi, il reparto e la
persona di riferimento indicati nell’ordine, oltre a qualsiasi informazione aggiuntiva specificatamente richiesta da Canon e/o necessaria per soddisfare i requisiti legali e fiscali applicabili. Il Fornitore ha l'obbligo di emettere una fattura conforme alla legislazione vigente in materia di IVA e di applicare l'IVA in conformità a tale legislazione. Le fatture che non soddisfano tali requisiti saranno restituite al mittente da parte di Canon con la richiesta di emettere una fattura conforme ai requisiti specificati. Il termine di pagamento menzionato nella Clausola 9.1 si applica solo dal momento in cui Canon riceve una fattura conforme ai requisiti indicati nella presente Clausola 9.2.
9.3 Il pagamento da parte di Canon non pregiudica in alcun modo qualsiasi suo diritto sul Fornitore.
9.4 Canon si riserva il diritto di esaminare in qualsiasi momento le fatture inviate dal Fornitore, oltre alle fatture e a tutti gli altri documenti ad esse inerenti inviati da terzi impiegati dal Fornitore per l’esecuzione dell’Accordo, per stabilire la loro accuratezza, attraverso i seguenti soggetti (a totale discrezione di Canon): a) lo staff Canon; b) l’auditor interno Canon; oppure c) una società di auditing esterna e certificata nominata da Canon. Il Fornitore metterà a disposizione dei soggetti di cui sopra tutti i dati e le informazioni che possono essere da loro richiesti. Il controllo delle fatture verrà svolto in via confidenziale. Il soggetto responsabile del controllo renderà noto alle parti il risultato subito dopo aver completato l’audit. Canon si riserva il diritto di posticipare il pagamento delle fatture durante il periodo di controllo. Canon potrà esercitare tale diritto esclusivamente qualora sussista un ragionevole dubbio riguardo all’accuratezza delle fatture interessate. Qualora il termine di pagamento non venisse rispettato a causa della presunta inaccuratezza della fattura, il Fornitore non ha il diritto di posticipare o annullare la consegna dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi. I costi relativi all’auditing finanziario saranno a carico di Canon, salvo il caso in cui le fatture risultassero effettivamente errate. Qualora le fatture risultassero errate a seguito di auditing, qualsiasi costo relativo a tale auditing e l’eventuale danno causato dal ritardato pagamento saranno a carico del Fornitore.
Clausola 10. Xxxxxxxx e rimedi aggiuntivi
10.1 Il Fornitore garantisce quanto segue:
(a) di adempiere ai propri obblighi in modo professionale e competente, in linea con le buone pratiche del settore e senza ingiustificato ritardo; e
(b) di aver utilizzato tutta la competenza e la cura possibili nella fabbricazione dei Prodotti e/o l'erogazione dei Servizi.
10.2 Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti sono:
(a) conformi a quanto definito nel presente Accordo e alla descrizione fornita al momento dell'Ordine;
(b) in caso di Prodotti fisici, privi di difetti nella progettazione, fabbricazione e nei materiali utilizzati;
(c) di qualità soddisfacente e adatti a tutti gli usi specificati da Canon o resi noti al Fornitore;
(d) conformi alle loro specifiche e alle funzionalità descritte; e
(e) conformi agli standard nazionali e internazionali e alle prescrizioni di legge, oltre ai requisiti di sicurezza, qualità, salute e ambiente, inclusi i requisiti di comportamento etico e sociale, considerati standard di settore al momento della consegna.
10.3 Il Fornitore garantisce che non sussistono e non sussisteranno pretese, rivendicazioni, pegni, gravami, impedimenti al trasferimento di proprietà o di diritti di altra natura relativi ai Prodotti e/o Servizi forniti a Canon, o parte di essi, che possano limitare o ledere i diritti di Canon.
10.4 Il Fornitore garantisce che l’erogazione dei Servizi verrà effettuata in modo preciso, competente e professionale, nel rispetto delle condizioni dell’Accordo e di qualsiasi livello, specifica o istruzione applicabile, ad essi relativi e nel rispetto dei più elevati standard di settore. Il Fornitore riconosce che l’erogazione di Servizi puntuali e di alto livello è di importanza fondamentale per Canon. Qualora si preveda un ritardo nella consegna dei Prodotti o nell'erogazione dei Servizi, Canon deve essere informata immediatamente.
10.5 Qualora venisse consegnato a Canon un software, il Fornitore garantisce che, in aggiunta alle garanzie fornite di cui alle clausole da 10.1 a 10.3, il software dovrà:
(a) funzionare conformemente alle sue specifiche;
(b) essere privo di errori e difetti o potenziali minacce alle sicurezza che possono compromettere la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
(c) essere privo di dispositivi o virus disabilitanti e privo di codici dolosi nascosti al suo interno dal Fornitore; e
(d) non includere (una qualunque parte di) software open source, salvo previo accordo scritto tra Canon e il Fornitore.
10.6 Ferma restando qualsiasi altra misura correttiva, se i Prodotti consegnati non risultano conformi alle condizioni sancite nel presente Accordo, Canon si riserva il diritto di:
(a) richiedere al Fornitore la riparazione dei Prodotti o la sostituzione degli stessi nel rispetto delle condizioni sancite nel presente Accordo;
(b) a sua esclusiva discrezione, e indipendentemente dalla precedente richiesta al Fornitore di riparazione o sostituzione dei Prodotti, risolvere il presente Accordo (in tutto o in parte) e presentare una richiesta di risarcimento pari al prezzo versato da Canon per i Prodotti.
10.7 Canon ha altresì il diritto di richiedere al Fornitore l’emissione di una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile a spese dello stesso da parte di una banca accettata da Canon, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi da parte del Fornitore.
10.8 Il Fornitore garantisce la sua totale e incondizionata collaborazione, nei modi e nei tempi opportuni, in merito a qualsiasi richiesta da parte di Canon relativa a conformità (programmi) e controllo (interno) ai sensi delle leggi nazionali e/o internazionali, comprese, ma non limitate a, la normativa USA Sarbanes‐Xxxxx e qualsiasi standard contabile o di auditing come ad esempio lo
standard SSAE No. 16 o ISAE 3402. A richiesta di Canon, il Fornitore è tenuto a fornire a Canon tutte le informazioni necessarie, compresi tutti i documenti relativi a auditing esterni. Il Fornitore si farà carico dei relativi costi , salvo diversamente concordato dalle parti.
10.9 Le garanzie citate nella presente Xxxxxxxx 10 non sono esaustive e non sono intese a escludere le garanzie previste dalla legge, le garanzie standard del Fornitore o qualsiasi altro diritto o garanzia di cui Canon possa beneficiare.
Clausola 11. Proprietà intellettuale
11.1 Tutti i diritti, ivi compresi, senza limitazione, tutti i diritti di proprietà intellettuale (come definiti nella Clausola 11.2) derivanti da informazioni, materiali o altra documentazione forniti da Canon sulla base di un Accordo ("Materiali Canon") per consentire al Fornitore di consegnare i Prodotti o erogare i Servizi a Canon, rimangono di proprietà di Canon o dei suoi licenziatari. Fatte salve le disposizioni di risoluzione indicate nella Clausola 7.4, Canon concede al Fornitore una licenza limitata per l'utilizzo dei Materiali Canon al solo scopo di consegnare i Prodotti e/o erogare i Servizi a Canon. Tale licenza cesserà con effetto immediato al termine dell'erogazione dei Servizi, della consegna dei Prodotti o nel caso di una violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dal presente Accordo, quale di queste evenienze si verifica per prima.
11.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsivoglia natura e ovunque insorgano, ivi compresi, senza limitazione, i diritti relativi a invenzioni, brevetti, marchi registrati, software, diritti di design, di database, diritti di copyright e altri diritti relativi, diritti di proprietà industriale, diritti morali e di know how (“IPR”) derivanti dai Prodotti consegnati e/o dai Servizi erogati a Canon, appartengono al Fornitore o ai suoi licenziatari e vengono trasferiti a Canon e/o i suoi clienti per l'uso ai sensi della Clausola 11.5.
11.3 Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti e/o Servizi sono stati forniti a Canon ai sensi di legge per uso proprio (o da parte dei suoi clienti) e non ledono o violano nessun IPR o nessun altro diritto di terzi. Il Fornitore sarà tenuto di conseguenza a manlevare e ad escludere Canon da qualsiasi responsabilità per perdita, danno, costo, responsabilità o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente risarcite) e qualsiasi rivendicazione da parte di terzi derivante dalla violazione dei diritti a loro spettanti, e qualsiasi pretesa comparabile relativa al know‐ how, alla concorrenza sleale o a simili altri comportamenti.
11.4 Nell’eventualità in cui venga presentata una tale rivendicazione, oppure qualora Canon ritenesse che ciò potrebbe accadere, il Fornitore dovrà a proprie spese garantire a Canon il diritto a procedere con l’utilizzo e lo sfruttamento dei Prodotti e/o Servizi, oppure dovrà sostituire o modificare i Prodotti e/o i Servizi in maniera tale da renderli non lesivi nei confronti dei diritti di cui sopra ma tuttavia tali da corrispondere nella sostanza ai Prodotti e/o Servizi accettati da Canon.
11.5 Il Fornitore concede oppure, laddove applicabile, procura a Canon, ai suoi dirigenti, alle sue affiliate, ai suoi concessionari, ai suoi distributori e ai suoi clienti una licenza non esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato, internazionale e priva di royalty per l'uso degli IPR derivanti dai Prodotti e/o Servizi, al fine di fruire dei vantaggi da essi derivanti. Il Fornitore garantisce (i) di avere il titolo per concedere tale licenza (ii) che l'uso dei materiali di terzi da parte di Canon, dei suoi dirigenti, delle sue affiliate, dei suoi concessionari, dei suoi distributori e dei suoi clienti non viola i diritti di terzi e (iii) che i terzi hanno rinunciato a tutti i diritti morali (ove applicabile).
11.6 Al fine di evitare dubbi di interpretazione, nell'eventualità in cui il Fornitore crei o sviluppi nuovi Prodotti o Servizi per Canon, Canon si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di stipulare un accordo ad hoc che può includere termini aggiuntivi riguardo la titolarità degli IPR.
11.7 Il Fornitore non deve utilizzare il nome o il logo di Canon in alcun modo, sia esso online o su brochure, comunicati stampa, materiali commerciali o di altra natura, salvo diversamente ed espressamente approvato per iscritto da Canon.
Clausola 12. Termini e condizioni aggiuntivi per l'erogazione dei Servizi
12.1 Nel caso il Fornitore eroghi dei Servizi a Canon, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive. Al fine di evitare dubbi di interpretazione, tali condizioni si applicano ai Servizi erogati on‐site presso le sedi Canon e ai Servizi erogati (virtualmente) da un luogo diverso attraverso il collegamento con la rete informatica di Canon.
12.2 Per tutta la durata dell'erogazione di tali Servizi, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti del Fornitore (“Personale”) sono tenuti a soddisfare in modo continuativo i requisiti speciali richiesti da Canon e, in assenza di tali requisiti, i requisiti generali di professionalità ed esperienza applicabili al settore di competenza. Qualora, a suo insindacabile giudizio, il Personale non fosse ritenuto sufficientemente qualificato, Canon si riserva il diritto di richiedere la rimozione dal proprio incarico del Personale di cui sopra e il Fornitore è obbligato a sostituirlo senza indugio, nel rispetto delle disposizioni di cui alle Clausole 10 e 16.
12.3 Canon si riserva il diritto di identificare il Personale coinvolto nell'esecuzione dell'Accordo e, nel caso del Personale incaricato dell'erogazione dei Servizi on-site presso le sedi Canon, Canon conserverà copia dei documenti d'identità validi, secondo quanto consentito dalla Legislazione sulla protezione dei dati. Il Fornitore assicura che in ogni momento tutto il Personale potrà essere idoneamente identificato attraverso l’esibizione di un documento di identità riconosciuto a livello internazionale.
12.4 Canon ha il diritto di consegnare al Personale del Fornitore i permessi necessari per consentire l’accesso ai locali Canon nel rispetto dei regolamenti o dei codici Canon applicabili.
12.5 Il Fornitore garantisce che la sua presenza e quella del suo Personale nei locali Canon non arrecherà disturbo all’attività lavorativa di Canon e di terzi.
12.6 Il Fornitore e il suo Personale dovranno prendere visione dei contenuti delle norme, dei regolamenti e dei codici applicabili nelle sedi Canon, compresi, tra gli altri, le norme e i regolamenti in materia di sicurezza informatica, condotta generale, sicurezza, salute e ambiente e dovranno agire nel rispetto di tali regole, incluse le linee guida per il fornitore e/o le linee guida per la gestione dei fornitori, insieme al Codice di condotta fornitori di cui all'Appendice 1, di volta in volta comunicati al Fornitore da Canon in vigenza dell'Accordo. Canon ha il diritto di richiedere individualmente la firma di una dichiarazione di rispetto delle regole da parte di tutto il Personale alle dipendenze del Fornitore e da parte di terze persone assunte dal Fornitore (previo consenso di Canon) ai fini dell’esecuzione del presente Accordo.
12.7 Il Fornitore è l’unico responsabile per il pagamento di tutti i corrispettivi dovuti al Personale, oltre all’adempimento degli obblighi di legge relativi al versamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali e dell’IVA. In qualsiasi momento il Fornitore dovrà manlevare Canon da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi (incluso il Personale) a seguito di mancato o errato versamento da parte del Fornitore di tali corrispettivi, imposte e altre tasse dovute.
12.8 Ove applicabile, il Fornitore assicura che il suo Personale, prestante servizio presso le sedi Canon, è in possesso di qualifiche professionali, regolare permesso di lavoro, di soggiorno e qualsiasi altro permesso o licenza rilevante a tali fini.
Clausola 13. Riservatezza
13.1 Ai fini della presente Xxxxxxxx, con il termine “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni confidenziali rivelate da una Parte (la parte divulgatrice) all'altra Parte (la parte ricevente) nella misura necessaria all'esecuzione dell'Accordo, per iscritto o verbalmente, e identificate come confidenziali per loro natura o nelle circostanze in cui tale divulgazione possa essere ragionevolmente considerata riservata. Le Informazioni Riservate includono tutta la documentazione (in qualsiasi forma) di proprietà della parte divulgatrice e, nel caso di Canon, includono i Materiali Canon e/o i dati personali Canon e restano sempre di proprietà di Canon e, a sua richiesta, le dovranno essere prontamente restituite.
13.2 La parte ricevente è tenuta a non divulgare ad alcuno le Informazioni Riservate ad eccezione di (i) soggetti terzi autorizzati per iscritto dalla parte divulgatrice; oppure (ii) suoi funzionari o dipendenti che necessitino di tali Informazioni Riservate ai fini del presente Accordo, a condizione che la parte ricevente garantisca da parte di tali soggetti terzi, funzionari e dipendenti l’accettazione degli obblighi di riservatezza, di non divulgazione e di restituzione del materiale, oltre alle disposizioni contenute nei Termini di Acquisto (indipendentemente dal fatto che detti funzionari
e dipendenti continuino ad essere tali o cessino il proprio rapporto di lavoro con la Parte ricevente).
13.3 Il Fornitore non dovrà utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli del presente Accordo.
13.4 Entrambe le Parti dovranno adottare tutte le misure necessarie o appropriate per proteggere le Informazioni Riservate ed evitarne la divulgazione o l’utilizzo non autorizzato; sono altresì tenute ad informare prontamente la parte divulgatrice dell’eventuale divulgazione o utilizzo non autorizzato di tali Informazioni Riservate e a adottare tutte le misure che la Parte divulgatrice riterrà necessarie per prevenire l’ulteriore divulgazione o utilizzo non autorizzato delle stesse.
13.5 Le disposizioni stabilite nella presente Xxxxxxxx 13 non si applicano solo ed esclusivamente nei casi in cui qualsiasi informazione riservata:
(a) divenga di dominio pubblico senza alcuna colpa da parte della parte ricevente;
(b) debba essere obbligatoriamente rivelata ai sensi di legge, di regolamento o per ordinanza delle autorità giudiziarie. Prima di tale evento, la Parte ricevente è tenuta a informare la parte divulgatrice in merito alla natura e alla portata delle Informazioni Riservate che dovranno essere divulgate a tal fine, e si impegna a collaborare con la Parte divulgatrice per garantire che a tali informazioni verrà accordato un trattamento confidenziale.
13.6 Canon si riserva il diritto di richiedere la firma di patti di riservatezza individuali da parte del Personale del Fornitore oppure di soggetti terzi impiegati nell’esecuzione del presente Accordo per conto del Fornitore.
13.7 Gli obblighi di riservatezza sanciti nella presente clausola resteranno in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo.
Clausola 14. Assegnazione mansioni, subappalto
14.1 Il Fornitore non potrà assegnare/trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo a terzi (comprese le sue affiliate), interamente o in parte, salvo preventivo consenso scritto da parte di Canon.
14.2 Il Fornitore non potrà cedere in appalto gli obblighi derivanti dal presente Accordo a terzi (comprese le sue filiali), interamente o in parte, salvo preventivo consenso scritto da parte di Canon, che non dovrà essere irragionevolmente negato. Il Fornitore è comunque tenuto a imporre ai subappaltatori obblighi simili a quelli derivanti dal presente Accordo ed è responsabile personalmente degli atti e delle omissioni compiuti dai suoi subappaltatori nell'adempimento di detti obblighi.
14.3 In casi urgenti e/o qualora, a seguito di consultazioni con il Fornitore, lo stesso dovesse ragionevolmente risultare incapace di adempiere agli obblighi del presente Accordo, oppure in modo inadeguato o al di fuori dei tempi prestabiliti, Canon si riserva il diritto di: (i) adempiere agli obblighi del Fornitore stesso (se possibile); (ii) affidare l’esecuzione degli obblighi a un altro subappaltatore; oppure (iii) richiedere al Fornitore di affidare l'esecuzione del presente Accordo a terzi, interamente o in parte, senza alcun costo
aggiuntivo da parte di Canon. Tale decisione non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dal presente Accordo e non pregiudica gli altri diritti di Canon derivanti dall’inadempienza da parte del Fornitore e/o di terzi nel rispetto di tali obblighi.
Clausola 15. Approvazione e Deroga
15.1 Qualsiasi approvazione o permesso concesso al Fornitore da parte di Canon inerente alle disposizioni regolate dai presenti Termini di Acquisto non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dal presente Accordo. Canon è autorizzata a porre delle condizioni a qualsiasi approvazione o permesso.
15.2 In nessun caso, il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o privilegio da parte di Canon può essere considerato quale rinuncia. Nessun esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto, potere o privilegio esclude l’applicazione di altri diritti, poteri o privilegi, né è concessa alcuna deroga alle disposizioni contenute nel presente Accordo. Qualsiasi deroga ha effetto solo se risultante per atto scritto.
Clausola 16. Limitazione di responsabilità
16.1 Nessuna parte dei presenti Termini di Acquisto intende limitare o escludere la propria responsabilità in caso di morte o lesioni personali provocate da propria negligenza o da dichiarazioni false o fraudolente.
16.2 Il Fornitore dovrà manlevare pienamente Canon e tutte le aziende del gruppo Canon da qualsiasi perdita, danno, responsabilità e/o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente risarcite) e da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi sulla base di o risultante da qualsiasi violazione del presente Accordo, oppure da qualsiasi atto illecito (compresa tra l’altro la negligenza) commesso dal Fornitore, dal suo Personale o da terze parti impiegate dal Fornitore nell’esecuzione del presente Accordo.
16.3 Il Fornitore dovrà adeguatamente assicurarsi contro le responsabilità di cui ai presenti Termini di Xxxxxxxx e, a richiesta, dovrà esibire a Canon la polizza assicurativa.
16.4 La responsabilità di Canon è in ogni caso limitata agli importi versati da Canon per i Prodotti e/o Servizi di cui al presente Accordo e per i quali è ritenuta responsabile, salvo in caso di dolo o grave negligenza da parte di Canon.
16.5 Salve le disposizioni di cui all’art. 1229 cc, in nessun caso Canon è responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o sanzionatori, ivi compresi, senza limitazione, danni per perdite di profitti o introiti, perdita di opportunità commerciali, perdita di immagine o dati, anche se Canon fosse informata della possibilità del verificarsi di tali danni.
Clausola 17. Forza maggiore
17.1 Nessuna Parte è responsabile per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo: (i) qualora tale inadempienza o ritardo sia causata direttamente o indirettamente da incendi, inondazioni, eventi naturali, cause di forza maggiore, conflitti, terrorismo o sommosse, o da qualsiasi altra causa che esuli dal ragionevole
controllo della Parte; e (ii) a condizione che la Parte inadempiente abbia agito in assenza di colpa e che l'inadempienza o il ritardo non potesse essere evitato adottando adeguate precauzioni. Xxxxx restando i diritti di Canon, incluso il diritto di risolvere (parzialmente) l'Accordo ai sensi della Clausola 7, in caso di forza maggiore, la Parte inadempiente è giustificata per tutto il perdurare della situazione e mette in atto, per quanto possibile, adeguate prassi commerciali intese a riprendere l'esecuzione dell'Accordo. La Parte in ritardo nell'adempimento dei propri obblighi avvisa immediatamente l'altra Parte del sopraggiungere dell'evento di forza maggiore e descrive le circostanze che hanno causato il ritardo o l'inadempienza.
17.2 Qualora il Fornitore non fosse in grado di adempiere i propri obblighi derivanti dall'Accordo entro sette
(7) giorni di calendario, Canon può, a proprio insindacabile giudizio: (i) risolvere la parte dell'Accordo interessata dall'inadempienza e modificare di conseguenza il pagamento; oppure
(ii) risolvere l'Accordo, senza alcuna responsabilità, alla data da lei specificata in una comunicazione scritta inviata al Fornitore. Il Fornitore non ha diritto di ricevere pagamenti aggiuntivi da parte di Canon a seguito di un evento di forza maggiore.
17.3 L'inadempienza di terzi impiegati dal Fornitore nell'esecuzione dell'Accordo non sarà considerata evento di forza maggiore. Scioperi o carenza di manodopera (ove colpiscano direttamente il Fornitore, le sue affiiate o i suoi subappaltatori) non saranno considerati eventi di forza maggiore. La Parte inadempiente sarà obbligata a mettere in atto adeguate prassi commerciali intese a proseguire l'esecuzione dell'Accordo o a mitigare l'impatto dell'inadempienza, indipendentemente dall'evento di forza maggiore.
Clausola 18. Sostenibilità, Codice di condotta fornitori
18.1 Il Fornitore fornirà a Canon informazioni adeguate e accurate sui suoi Prodotti e/o Servizi nella lingua o nelle lingue europee più idonee, ove richiesto, e rispetterà i requisiti ambientali, sociali e di governance secondo le leggi, le normative, i regolamenti, le direttive, le ordinanze e le disposizioni amministrative nazionali e internazionali vigenti in materia, compresi, tra gli altri, la Direttiva UE 2011/65/EU "Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("Direttiva RoHs")", il Regolamento (CE) N.1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("Regolamento REACH"), la Direttiva 94/62/CE su Imballaggi e rifiuti d'imballaggio ("Direttiva imballaggi") e il Modern Slavery Xxx 0000 del Regno Unito. Il Fornitore dovrà dimostrare la sua piena collaborazione, e coinvolgere la propria catena di fornitura ove necessario, nel corso di survey, programmi e audit che verranno condotti da Canon di volta in volta e/o a seguito di standard ambientali che verranno notificati da Canon, di volta in volta, al Fornitore. Il Fornitore dovrà dimostrare la propria conformità alle survey condotte da Canon, su richiesta di quest'ultima. Canon si riserva il diritto, a proprie spese, di
condurre un audit sulle operazioni, gli impianti o le condizioni lavorative del Fornitore per garantire che i Servizi o i Prodotti forniti a Canon siano orientati all'eliminazione di qualsiasi pratica moderna di schiavitù. A tale scopo, Canon è autorizzata ad accedere ai locali del Fornitore in cui vengono erogati i Servizi o realizzati i Prodotti. A richiesta di Canon, gli audit avranno luogo durante il normale orario lavorativo e avranno una ripercussione minima o nulla sul normale svolgimento delle attività. Il Fornitore riconosce che l'audit dovrà includere interviste ai lavoratori condotte in modo da tutelarne la riservatezza, che aiutino a individuare potenziali rischi di schiavitù o lavoro forzato.
18.2 Il Fornitore garantisce il rispetto del Codice di condotta fornitori Canon riportato nell'Appendice 1 (“Codice di condotta fornitori”).
18.3 Il Fornitore garantisce che tutti i Prodotti rispetteranno i requisiti, come citato nella clausola 18.1, e soddisferanno le aspettative del mercato in materia di sostenibilità. Il Fornitore manleva Canon da qualsiasi perdita, danno, responsabilità e/o spesa (ivi comprese le spese processuali totalmente risarcite) e da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi sulla base di violazioni della Direttiva RoHS, della Direttiva su Imballaggi, del Regolamento REACH o di altri standard ambientali, sociali o di governance pertinenti.
18.4 Nell’eventualità di una mancanza di conformità, da parte del Fornitore o dei Prodotti forniti a Canon, alle leggi, ai regolamenti, agli standard Canon o al Codice di condotta fornitori oppure nell'eventualità di danni ambientali o inquinamento causati dal Fornitore ed evidenziati nel corso di un'indagine condotta da Canon o da terzi, il Fornitore è tenuto a notificare gli stessi a Canon, ad adottare le appropriate misure correttive in merito e agire con tutti i mezzi a disposizione per evitare il ripetersi di simili incidenti. Il Fornitore è altresì tenuto a rispettare qualsiasi indagine o test richiesto da Canon o dalle autorità competenti.
18.5 Il Fornitore adempie gli obblighi derivanti dal Codice di condotta fornitori Canon e non avvia rapporti commerciali che possano in qualche modo ledere la reputazione di Canon e delle altre aziende del gruppo Canon, come per esempio accordi commerciali che contravvengono alle norme internazionali su diritti umani, lavoro, protezione dell'ambiente, corruzione o che sono associati con enti e/o persone sanzionati dall'UE o altre autorità. Il Fornitore accetta di sostenere i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione OIL.
18.6 Ove previsto dalle leggi e dai regolamenti locali, il Fornitore garantisce l'esecuzione di adeguate valutazioni del rischio, l'ottenimento e l'aggiornamento di tutti i permessi, le licenze, le esenzioni e le certificazioni necessarie, lo svolgimento di corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione e attività di supervisione e la tenuta di registri, da presentare a Canon su richiesta. Questo include la fornitura di apparecchiature e servizi.
18.7 Il Fornitore mette in atto processi, misure, procedure e formazione adeguati per garantire che le apparecchiature utilizzate e i servizi erogati seguano le linee guida sulla sicurezza definite dai tecnici Canon e/o dispongano dei certificati di sicurezza, dei certificati di ispezione, formazione e manutenzione, e dei registri di ispezione, formazione e manutenzione richiesti.
18.8 Nel caso in cui il Fornitore eroghi servizi che prevedono o possono portare alla produzione, gestione, stoccaggio, trasporto o smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, il Fornitore, i suoi aventi causa o i suoi subappaltatori devono garantire il costante aggiornamento delle licenze, dei permessi e delle esenzioni ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali. Il Fornitore deve rispettare la gerarchia dei rifiuti e garantire che tutti i rifiuti siano smaltiti in conformità a processi e pratiche ecologicamente corretti. In particolare, il Fornitore garantisce di rispettare la Direttiva RAEE 2013 e i Regolamenti RAEE locali. Nel caso il Fornitore organizzi un evento o un'esposizione, dovrà prevedere un Piano di gestione dei rifiuti oltre a una Valutazione di impatto ambientale, una copia dei quali dovrà essere consegnata a Canon.
18.9 Il Fornitore garantisce e dichiara che:
(a) non tollererà né praticherà alcuna forma di corruzione o concussione. Il Fornitore, i suoi dipendenti, subappaltatori, agenti, dirigenti o terzi che operano a loro nome, non hanno offerto, corrisposto, richiesto, imposto, accettato o acconsentito a indebiti vantaggi pecuniari o di altra natura (né hanno lasciato intendere o insinuato che potrebbero compiere tali azioni in futuro) associati all'Accordo o a qualsiasi altro accordo tra le parti (o parti correlate);
(b) per tutta la durata dell'Accordo, rispetterà e si assicurerà che i suoi subappaltatori, agenti, funzionari, dipendenti e dirigenti rispettino l'ultima versione della Parte II delle Regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione e il Xxxxxxx Xxx 0000, cui si fa riferimento nei presenti Termini di Acquisto. Il Fornitore adotta o adotterà un programma anti-corruzione all'interno della propria organizzazione; e
(c) informerà immediatamente Canon e l'autorità competente qualora sospetti o venga a conoscenza di violazioni della presente Xxxxxxxx 18.9. Il Fornitore risponderà immediatamente alle richieste di Canon riguardanti violazioni, effettive, potenziali o sospette, della presente Clausola 18.9, collaborerà ad eventuali indagini e consentirà a Canon di verificare i suoi libri, registri ed altra documentazione pertinente con la violazione.
18.10 Il Fornitore prende atto che Canon Italia S.p.A. ha adottato un Codice di Comportamento ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello 231”) ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”). L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto. Copia del Codice di Comportamento, del quale il Fornitore dichiara
espressamente di conoscere ed accettare i contenuti, è messa a disposizione sul sito Internet della Società xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xx/xxxxx- compliance/.
Le Parti si impegnano ad adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto nel rispetto dei principi del Codice di Comportamento ed a vigilare sull’esecuzione del contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Le Parti inoltre dichiarano di non essere a conoscenza di fatti “rilevanti” ai sensi del Decreto nella fase delle trattative e della stipulazione del presente accordo. Il Fornitore prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal Codice di Comportamento comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto, in virtù del quale Canon Italia S.p.A. potrà espressamente risolvere di diritto il contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società stessa.
Clausola 19. Protezione dei dati
19.1 Il Fornitore deve:
(a) rispettare appieno la Legislazione sulla protezione dei dati, ossia: tutte le leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati, ivi compresi, senza limitazione, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) ("GDPR") e tutte le altre leggi, regolamenti e linee guida applicabili a livello internazionale, regionale, federale ovvero nazionale in materia di protezione dei dati, in vigore e applicabili a Canon, il Fornitore, la fornitura dei Prodotti e/o l'erogazione dei Servizi e l'uso da parte di Canon;
(b) non compiere né consentire di compiere azioni che possano causare o in altro modo comportare una violazione da parte di Canon;
(c) utilizzare adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere tutti i dati personali da elaborazione non autorizzata o illegale e da perdita o danno. Canon si riserva il diritto di verificare le misure tecniche e organizzative adottate all'interno dell'organizzazione del Fornitore;
(d) elaborare i dati personali al solo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo o come richiesto per iscritto da Canon;
(e) non trasferire i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) senza previo consenso scritto di Canon e in ottemperanza a limitazioni aggiuntive imposte da Canon.
19.2 Xxxx'eventualità che i dati personali vengano elaborati o trasferiti, tale elaborazione o trasferimento sarà disciplinato dalla Legislazione sulla protezione dei dati; le parti accettano di stipulare un apposito accordo per l'elaborazione dei dati e, se del caso, un accordo di trasferimento basato sulle clausole del modello UE, che costituirà parte integrante dei presenti Termini di Acquisto o dell'Accordo.
Clausola 20. Clausola di salvaguardia
Qualora singole Clausole del presente Accordo dovessero risultare invalide, inefficaci o inapplicabili, l’invalidità, l’inefficacia o l’inapplicabilità di tali Clausole (o parti di esse) non inficerà la validità delle altre Clausole (o della parte restante di Clausola di cui la clausola inapplicabile, invalida o inefficace si compone). Tutte le Clausole (o parte di esse) non inficiate da tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità rimangono in vigore.
Clausola 21. Normative sul controllo delle esportazioni
Clausola 22. Foro convenzionale esclusivo
22.1 I presenti Termini di Acquisto, tutti gli Accordi ad essi applicabili e le controversie o le rivendicazioni derivanti da o in connessione con tali termini, il loro oggetto o formazione (comprese le controversie o le rivendicazioni non contrattuali) sono soggetti e disciplinati esclusivamente dalla legge italiana.
22.2 Le Parti convengono che tutte le controversie o le rivendicazioni derivanti da o in connessione con i presenti Termini di Acquisto, gli Accordi ad essi applicabili, il loro oggetto o la loro formazione (comprese le controversie o le rivendicazioni non contrattuali) verranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Clausole speciali.
Le Parti dichiarano di avere preso attenta visione delle clausole del presente accordo e di averle negoziate ed accettate ad una ad una con particolare attenzione, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, alle clausole: 4, 7 e 18 clausola
risolutiva espressa, 5 recesso, 6 modifica, 16 limitazione di responsabilità, 17 forza maggiore, 22 Foro convenzionale esclusivo.
30 aprile 2021
Appendice 1
Codice di condotta fornitori Canon
Il Codice di condotta fornitori Canon ("Codice") è stabilito da Canon EMEA al fine di sviluppare rapporti tra Canon e i suoi fornitori basati su fiducia, lavoro di squadra, onestà e rispetto reciproco. Canon si aspetta che tutti i suoi fornitori operino sulla base degli stessi principi.
Canon sostiene i principi della Carta internazionale dei diritti dell'uomo 1 , le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (“OIL”) e altri trattati e
1 Costituiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata nel 1948), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) con i suoi due protocolli opzionali e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966).
convenzioni internazionali pertinenti. Xxxxx chiede l'impegno da parte Sua (“Fornitore”) quale suo partner, di rispettare gli standard di condotta specifici, illustrati qui di seguito come requisiti minimi.
Il Fornitore riconosce e concorda di rispettare il presente Xxxxxx e che il mancato rispetto del suddetto costituisce (anche) una violazione grave del presente accordo, dei Termini di Acquisto e di altri termini e condizioni pertinenti tra Canon e il Fornitore. In caso di mancato rispetto, senza pregiudizio alcuno per altri diritti e rimedi di Canon, Canon si riserva il diritto di rescindere la collaborazione con effetto immediato.
1. Eliminazione del lavoro forzato Il Fornitore garantisce di non avvalersi o facilitare il lavoro forzato od obbligatorio. Il lavoro forzato può assumere diverse forme, tra cui servitù per debiti, traffico e altre forme di schiavitù moderna. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:
OIL C29 Lavoro forzato; OIL C105 Abolizione del lavoro forzato.
2. Lavoro minorile
Il lavoro minorile, come definito dall'OIL e le NU, non è consentito. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:
OIL C138 Età minima; OIL C182 Forme peggiori di lavoro minorile.
3. Eliminazione della discriminazione Canon sostiene i principi di nessuna discriminazione basata su etnicità, sesso, religione, ambiente sociale, invalidità, opinione politica od orientamento sessuale e incoraggia il Fornitore a fare altrettanto.
Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi: OIL C111 Discriminazione;
• OIL C159 Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili);
• OIL C169 Popoli indigeni e tribali.
4. Equa retribuzione
Il Fornitore offre a ciascuna persona impiegata2 una retribuzione almeno minima o la retribuzione del settore prevalente nel Paese di impiego effettivo, qualunque sia la più elevata, e offre a ciascun dipendente un resoconto scritto e chiaro di ogni periodo di pagamento e non detrae al dipendente somme per infrazioni disciplinari. Le ore di lavoro settimanali non devono superare i limiti legali. Le retribuzioni saranno corrisposte direttamente al dipendente, appieno e con puntualità. Il livello di retribuzione minima accettabile è lo stipendio minimo previsto dalla legislazione nazionale. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:
ILO C100 Uguaglianza di retribuzione tra uomini e donne; OIL C106 Riposo settimanale; OIL C131 Fissazione del salario minimo.
5. Ore di lavoro/straordinario. Il Fornitore rispetterà le ore di lavoro previste legalmente e si avvarrà dello straordinario solo quando ciascun dipendente è pienamente retribuito secondo la legge locale; inoltre, egli informerà ciascun dipendente al momento
2 Una persona impiegata è un qualsiasi tipo di lavoratore subordinato, tra cui dipendente, lavoratore temporaneo, appaltatore o libero professionista.
dell'assunzione se lo straordinario obbligatorio è una condizione di impiego. È applicata la seguente raccomandazione minima:
OIL R116: Ore di lavoro.
6. Indennità
Il Fornitore offre a ogni dipendente tutte le indennità previste legalmente. Le indennità variano in base al Paese, ma possono includere pasti o contributi per i pasti; trasporti o contributi per i trasporti; altre indennità in contante; assistenza sanitaria; servizi per l'infanzia; assenza per emergenze, gravidanza o malattia; ferie, assenze per motivi religiosi, lutti o festività; e contributi di previdenza sociale e altre assicurazioni, tra cui vita, salute e risarcimento del lavoratore. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi: OIL C102 Previdenza sociale (standard minimi);
OIL C118 Uguaglianza di trattamento (sicurezza sociale); OIL C121 Previdenze per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; OIL C183 Tutela della maternità.
7. Libertà di associazione e negoziazione collettiva
Nei Paesi in cui la libertà di associazione è limitata o in via di sviluppo, il Fornitore assicurerà che i dipendenti possano incontrare il personale dirigente dell'azienda per discutere in materia di stipendi e condizioni di lavoro senza conseguenze negative. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:
• ILO C87 Libertà di associazione;
• OIL C98 Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva.
8. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro Il Fornitore offrirà un ambiente di lavoro sicuro ai suoi dipendenti, che rispetti gli standard internazionali e tutte le normative locali in materia di ambiente, sicurezza e salute. Il Fornitore offrirà gratuitamente controlli appropriati, procedure di lavoro sicure, formazione e misure di tutela tecnica necessarie, oltre all'equipaggiamento per ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tutti i dipendenti avranno accesso e utilizzeranno l'equipaggiamento di sicurezza adeguato. Le attività del Fornitore che sono potenzialmente in grado di influire negativamente sulla salute umana o ambientale saranno gestite, misurate, controllate e trattate in modo appropriato prima di rilasciare eventuali sostanze nell'ambiente. Il Fornitore garantisce di avvalersi di sistemi per prevenire o ridurre le perdite o rilasci. Sono applicate le seguenti convenzioni e raccomandazioni quali requisiti minimi: OIL C155 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
OIL R164 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
9. Ambiente
Il Fornitore si impegnerà a ridurre il consumo di energia e risorse, oltre che gli scarti e le emissioni nell'aria, terra e acqua. Le sostanze chimiche saranno gestite in un modo ritenuto sicuro per le persone e
l'ambiente
Il Fornitore si avvarrà di sistemi per garantire la gestione, movimentazione, stoccaggio, riciclo, riutilizzo dei materiali o la gestione sicura degli scarti, delle emissioni nell'aria e delle scarichi delle acque di rifiuto.
Il Fornitore deve usare le risorse naturali (come acqua, fonti di energia, materie prime) in modo economico. Gli
impatti negativi su ambiente e clima saranno ridotti al minimo o eliminati per quanto possibile all'origine o modificando le prassi in modo pertinente. Ciò può comprendere la sostituzione dei materiali usati, la conservazione delle risorse, il riciclo e il riutilizzo.
Ove pertinente, il fornitore rispetterà l'approccio di approvvigionamento ecologico e i relativi questionari e verifiche di Canon e attuerà tale approccio nella propria catena di fornitura. Per ulteriori informazioni su tale approccio, vedere xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
10. Buona governance
Canon si avvale di una politica di tolleranza zero per la concussione e corruzione e si aspetta altrettanto dai propri fornitori. Ciò vale per tutte le trattative e transazioni commerciali in tutti i Paesi in cui opera il Fornitore o le sue sussidiarie e partner aziendali.
Canon si aspetta che il Fornitore rispetti il codice consolidato in materia di pubblicità, comunicazioni e prassi di marketing (Camera di commercio internazionale) e svolga delle attività pubblicitarie oneste, etiche e responsabili.
Il Fornitore promuoverà attività eque, oneste e trasparenti e attuerà buone prassi, come politiche di segnalazione e politiche aziendali sulla governance.
11. Sistemi di gestione e documentazione. Il Fornitore garantisce di avere attuato sistemi di gestione per facilitare il rispetto di tutte le leggi vigenti e promuovere il miglioramento continuo delle sue operazioni, tra cui le voci elencate nel presente Codice. Ciò comprende la comunicazione dei criteri alla propria catena di fornitura, l'attuazione di meccanismi per identificare, determinare e gestire i rischi in tutti i settori oggetto del presente Codice e i requisiti legali.
Il Fornitore mantiene tutta la documentazione necessaria per dimostrare che condivide i principi e i valori di questo Xxxxxx e per dimostrarne la conformità. Concorda inoltre di rendere tali documenti disponibili per Canon o il suo revisore incaricato per le verifiche su richiesta e concorda di accettare tutte le indagini, verifiche o ispezioni ritenute necessarie da Canon o dalle autorità competenti.
12. Formazione e competenza
Il Fornitore garantisce lo svolgimento o definizione di una formazione appropriata per consentire ai dirigenti e dipendenti di ottenere un adeguato livello di conoscenza e comprensione del Codice.
30 aprile 2021
Il Codice di condotta fornitori Canon è disponibile su: