UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
Provincia di Cagliari
Convenzione per lo svolgimento dei servizi di tesoreria
TRA
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS con sede in San Xxxx (CA), in seguito denominato “Ente” C.F. 03207960927 rappresentato dal Segretario dell’Unione nata a Buggerru (CA) il 13/10/1949, nella qualità di Responsabile dell’area finanziaria giusto decreto del Presidente n. del .
E
, con sede legale in denominata “Tesoriere”, rappresentata dai sigg. in
qualità di
PREMESSO
□
che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui all’art. 7 del D. L. vo n. 279 del 07/08/97, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18/06/98;
□che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
-che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Affidamento del servizio
l. Il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere nei giorni e durante gli orari di apertura degli sportelli al pubblico della Banca per 5 giorni settimanali.
2. L’Istituto di Credito Tesoriere, indipendentemente dall’esistenza di una sua agenzia o filiale aperta nel Comune, dovrà comunque assicurare l’apertura in loco di un Ufficio di Tesoreria idonei al regolare svolgimento del Servizio di tesoreria e cassa.
3. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell’Ente, che può essere affidata sulla base di apposita convenzione al concessionario della riscossione; è esclusa altresì la riscossione delle altre entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di Tesoreria.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
4. E’ espressamente vietata la gestione dei fondi in forme di investimento finanziarie.
Art. 3
Gestione informatizzata del servizio
1. Così come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il Settore finanziario dell’Ente. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:
- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi,
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate,
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.
3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.
5. La trasmissione degli ordinativi cartacei - di cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 8 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintanto che l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria
Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione).
6. Per quanto riguarda l’attivazione dell’Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l’Ente si impegna ad avviare l’uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione.
7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.
Art. 4 Esercizio finanziario
l. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Art. 5 Riscossioni
l. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato ai sensi della normativa vigente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui alla medesima disciplina.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità dell’Ente. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare per le somme con vincolo di specifica destinazione deve essere indicata la dicitura “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso.
Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: “a copertura del sospeso n. “, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere;
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto.
Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale e di assegni circolari non intestati al Tesoriere o all’Ente stesso.
9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
10. Il tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da persona abilitata a sostituirlo nel caso di assenza o impedimento, ai sensi e con i criteri di individuazione previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente.
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente.
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni - o nel minor tempo
eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente; e devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. “, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere;
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per Tesoriere; il Tesoriere stesso deve procedere alla loro restituzione all’Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di un qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellazioni nell’indicazione delle somme e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicata specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. I mandati sono ammessi al pagamento,di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguire in termine fisso indicato dell’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo (versamenti effettuati a vario titolo a favore dell’Erario dello Stato) – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.
13. La valuta per i pagamenti viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in particolare:
-bonifico bancario: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione;
-versamento in conto corrente postale: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione.
14. I pagamenti sono eseguiti, con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli di spesa, in uno dei seguenti modi:
-□pagamento diretto al creditore per contanti od assegno circolare da consegnarsi allo sportello;
-□□accreditamento in conto corrente postale o bancario a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta;
-□□assegno postale localizzato;
-□□commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare a mezzo di assicurata;
-□□altre modalità di pagamento previste dalla legge.
15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
16. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.
17. Commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. L’importo della commissione massima è di € 2,58. L’addebito della commissione si applica, secondo l’offerta presentata in sede di gara, esclusivamente sui pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario o postale intestato al beneficiario presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. In presenza di più mandati di pagamento riepilogati nella stessa distinta a favore del medesimo beneficiario si addebita un’unica commissione. La commissione bancaria non si applica ai seguenti pagamenti effettuati mediante bonifico:
-□□pagamenti relativi all’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale;
-□□pagamenti a favore del personale dipendente, segretario comunale e degli amministratori
-□□pagamenti a favore di enti pubblici
-□□pagamenti di polizza di assicurazione
-□□pagamenti di fatture relative all’erogazione di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.
18. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
19. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l’esecuzione del pagamento dovrà avvenire entro la scadenza di legge. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere e presso altri Istituti di Credito, verrà effettuato in valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data di pagamento degli stipendi e senza spese.
20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
21. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione dì tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie
per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato/ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
22. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (con anticipo al ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “da eseguire entro la data del
mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di , intestatario
della contabilità n. Stato”.
presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello
23. I mandati quietanzati da persone diverse dell’intestatario ai sensi dell’art. 185 del TUEL punto e) del Dlgs 267/00 devono essere estinti dalla persona indicata nella quietanza (es. genitore, tutore, economo, delegato etc).
Art. 7
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
-l’effettuazione dei pagamenti privi di vincolo di destinazione ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere. In assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente;
-in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
Art. 8 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati di cui una vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le successive variazioni.
4. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere:
-□il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
-□l’elenco dei residui passivi e xxxxxx, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
5. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:
-□le deliberazioni esecutive relative a xxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
-□le variazioni apportate all’elenco dei residui passivi in sede di riaccertamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 comma 1.
Art. 9
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. II Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, tenendo distinti e individuabili i fondi a specifica destinazione da quelli privi di vincolo.
2. II Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità trimestrale, l’estratto conto. Rende, inoltre, disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa da eseguirsi presso lo sportello zonale.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
Art. 10 Verifiche ed ispezioni
1. L’Ente e l’organo di revisione (dell’Ente medesimo) hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli art. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/00 ed ogni qual volta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/00, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 11 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalla normativa al tempo vigente.
L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea dì credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13.
2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque subordinato al prioritario ripristino delle somme vincolate eventualmente utilizzate ai sensi del successivo art. 13, comma l.
In relazione alle movimentazioni delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere, e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 4 - provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzi dette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
5. II Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
Art. 12 Garanzia fideiussoria .
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa ai sensi del precedente art. 11.
Art. 13
Utilizzo di somme a specifica destinazione.
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma l, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma l del D.Lgs. n. 267/00, nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi, momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che, affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00.
Art. 14
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’ari 159 del D.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, dagli atti di impegno come disposto dal richiamato art. 159 del D.Lgs 267/00. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 15
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11 viene applicato un tasso d’interesse annuo pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi (base 360), applicando lo spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. Il Tesoriere procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica - lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rivenienti dall’emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui per i quali ricorrano gli estremi di applicazione dell’art l4bis della legge 12 luglio 1991, n. 202 - le condizioni di tasso saranno pari alla media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi (base 360), applicando lo spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 16
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio.
Art. 17 Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.
Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione
1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali, ha luogo con periodicità annuale; il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposite note - spese sulla base delle quali l’Ente emette i relativi mandati.
3. Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese di impianto e di gestione del servizio.
Art. 19
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria.
Cauzione definitiva. Penali e inadempimento della convenzione.
1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del d.lgs n. 267/00, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.
2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione.
3. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
Art. 20 Imposta di bollo
1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti art. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
Art. 21
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula sino al 31 dicembre del terzo anno successivo e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del disposto degli artt. 210 del d.lgs n. 267/00, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa.
2. Rimane possibile, in ogni caso, la proroga scritta esclusivamente per il periodo necessario per l’espletamento della gara.
3. In ogni caso alla scadenza predetta, il Tesoriere è tenuto alla continuazione del servizio di tesoreria fino al subentro dell’eventuale nuovo affidatario, alle medesime condizioni stabilite dal presente atto.
4. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
Art. 22 Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 23
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’ente ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604 qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente articolo 18 ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo della tabella “D”, allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.
Art: 24 Estensione del servizio
1. Il Tesoriere (e in caso di RTI le banche cotesoriere, singolarmente o in forma associata) è obbligato ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, il servizio di tesoreria dei Comuni di Castiadas, Muravera, San Xxxx, Villaputzu e Villasimius, aderenti all’Unione (qualora chiedano di avvalersi della facoltà prevista dalla presente convenzione), con le stesse modalità di espletamento del servizio, di tassi e di valuta e alle stesse condizioni e misure previste dalla presente convenzione e dal Bando di gara, con facoltà per i singoli Comuni di applicazione della convenzione per la stessa durata di tempo prevista per l’Unione.
2. Il servizio è reso presso lo sportello situato nel Comune richiedente, se presente, o in altro Comune da concordare.
3. Previo accordo si può stabilire un servizio di corriere per il recapito della documentazione di reciproco interesse senza oneri aggiuntivi.
Art.25 Domicilio delle parti
3. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
Art.26 Controversie
Per tutte le controversie è competente il Foro di Cagliari.
LA BANCA TESORIERE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO