ICE
ICE
CONTRATTO QUINQUENNAL E
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL
SISTEMA INFORMATIVO DELL’ICE
INDICE
ART. 1 DEFINIZIONI 5
ART. 2 VALORE DELLE PREMESSE, DELLE CONSIDERAZIONI E DEGLI ALLEGATI 7
ART. 3 OGGETTO 7
ART. 4 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 8
ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 8
ART. 7 MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI ......................................................... 9
ART. 8 STANDARD DI PROCESSO, REQUISITI DI QUALITÀ E PRODOTTI DI CONSEGNA 10
ART. 9 MONITORAGGIO E VISITE ISPETTIVE 10
ART. 10 ACCETTAZIONE DELLE FASI, VERIFICA, COLLAUDO E P ASSAGGIO IN ESERCIZIO 11
ART. 11 XXXXXXXX ................................................... 12
ART. 12 XXXXXXX E CORRISPETTIVI... ....................... 12
ART. 13 FATTURAZIONI E PAGAMENTI ....................... 14
ART. 14 REVISIONI DELLE TARIFFE E DEL PERIMETRO DELLA FORNITURA 16
ART. 15 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 16
ART. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 17
ART. 17 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 18
ART. 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 18
ART. 19 SUBAPPALTO 18
ART. 20 SICUREZZA 19
ART. 21 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 19
ART. 22 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 19
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 21
ART. 24 ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO O IN CASO DI RISOLUZIONE 21
ART. 25 ONERI FISCALI 22
ART. 26 CAUZIONE 22
ART. 27 NORME REGOLATRICI 22
ART. 28 CONTROVERSIE 23
ART. 28 ALLEGATI 23
CONTRATTO QUINQUENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO
DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ICE
TRA
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede legale in Xxxx XXX 00000, Xxx Xxxxx 00 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•] in qualità di Direzione Generale dell’Agenzia;
E
La Società [•], sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, capit ale sociale Euro [•], do micil iata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxx 21, in persona del Dr. [•] in qualità di [•].
PREMESSO CHE
a) il Sistema Informativo dell’ICE A genzia (nel se guito per brevità denominato “ICE” o “Agenzia”) è componente essenziale dell’organizzazione dell’Agenzia al fine di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero; inoltre il sistema informativo medesimo è strumento insostituibile per l’efficienza de ll’azione tecnico amministrativa degli Uffici centrali e periferici, per l’integrazione dei sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere e di altre organizzazioni statali e locali, per lo svolgimento delle attività delle unità operative dell’ICE all’estero finalizzate a fornire servizi di assistenza/consulenza, per sviluppare azioni promozionali a favore delle singole imprese e del Sistema Italia, per produrre informazioni sui Paesi, sulle opportunità commerciali, sulle gare internazionali, sugli investimenti da e per l’Italia;
b) che l’ICE è soggetto, per quanto riguarda i contratti di informatica, a parere obbligatorio AgID – (ex Agenzia Digitale);
CONSIDERATO
a) …
b) …
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 DEFINIZIONI
Il presente articolo riporta i termini utilizzati e le relative definizioni, nell’ambito del presente contratto.
TERMINE
Accettazione
Analisi Funzionale Approvazione
ASI
Attività
DEFINIZIONE
Validazione dei prodotti finali di fornitura, previa Verifica o Collaudo (l’accettazione è l’ultima approvazione del ciclo di sviluppo).
Fase del ciclo di svilup po definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, previa verifica di merito Area Sistemi Informativi dell’ICE
Quota parte di un servizio contrattuale, omogenea per tipologia, alla quale si a pplica una ben definita modalità di esecuzione.
Contratto per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema
Atto
informativo dell’ICE
Collaudo
Fase del ciclo di sviluppo definito nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione
dei Servizi.
Consegna
R ilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi (di fase) che finali Rendiconto delle attività svolte in termini di tempo e impegno riportato
Consuntivo Attività
a ll’interno dello Stato Avanzamento Lavori.
AgID
Disegno Fase
Ente per l’informatica nella P.A. (Ex Agenzia Digitale)
Fase del ciclo di sviluppo definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
Frazione del ciclo di sviluppo, delimitata da milestones.
Classificazione contrattuale delle risorse impiegate dalla Società, a cui
Figura Professionale
Function Point o Punti Funzione
Giorni Persona
corrisponde un certo profilo di capacità professionali ed un tariffa. Unità di misura del parco applicativo o dell’impegno di sviluppo, per aggiunta, modifica, cancellazione di funzionalità. Si utilizzerà per tutti i conteggi in Function Point il manuale di conteggio IFPUG 4.3
Unità di misura dell’impegno nella prestazione di servizi professionali, equivalente ad 8 ore lavorate.
Giorno/i ICE
TERMINE
DEFINIZIONE
Se non diversamente indicato si intendono giorni solari.
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Indicatore
Intervento
Livello di servizio
Malfunzionamento
Mese/i Metrica
Parco applicativo
Parametro numerico che descrive in termini quantitativi la metrica.
Per la Società equivale a “progetto”, per quanto riguarda i servizi con modalità progettuale ad essa affidati. Il termine “progetto”, nell’accezione ICE, indica tutto il complesso di attività tese a portare un
risultato all’ICE.
Misura che rappresenta il grado con il quale determinate caratteristiche di un servizio o di un prodotto soddisfano i requisiti, impliciti ed espliciti, del committente.
Anomalie che impediscono l’uso in tutto o in parte delle procedure e dei programmi in esercizio, classificati secondo un live llo di gravità da 1 a 3. I livelli di gravità sono definiti nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
Se non diversamente indicato si intendono mesi solari. Termine utilizzato per indicare (uno o) più indicatori di qualità.
Insieme del codice sorgente, definizione dei dati, procedure, documentazione
e materiale di test del sistema in esercizio.
Realizzazione
Fase del ciclo di svilupp o definita nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione
dei Servizi.
SAL
Servizi a Canone
Servizi on-demand
Stato Avanzamento Lavori.
S ervizi per i quali viene corrisposto un canone definito secondo le modalità e i costi u nitari di cui all’Allegato01_Modalità di Erogazione dei Servizi.
Interventi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa e Servizi Professionali per i quali viene corrisposto un corrispettivo definito secondo le modalità e i costi unitari di cui all’Allegato 1_Modalità di
Sistema Informativo
Tariffa Giornaliera
Valore di soglia Valutazione dei
Erogazione dei Servizi.
Insieme di strumenti automatici e manuali, procedure, risorse umane, flussi informativi, norme organizzative orientato alla gestione delle informazioni di interesse di un ente per il perseguimento dei propri fini.
Costo contrattuale in euro per un giorno persona di una certa figura professionale.
Valore di riferimento posto ad una misura rilevata durante l’erogazione di un servizio o la realizzazione di un prodotto.
Esame sistematico del livello con il quale una determinata componente di un
TERMINE | DEFINIZIONE |
livelli di servizio | servizio o di un prodotto soddisfa determinati requisiti, in un determinato periodo di osservazione, in una data finestra temporale di erogazione di un servizio. |
Visita Ispettiva | Esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito, e se quanto stabilito viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. |
ART. 2
VALORE DELLE PREMESSE, DELLE CONSIDERAZIONI E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse e gli Allegati del presente contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non
ART. 3
OGGETTO
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di conduzione, di sviluppo, di manutenzione
correttiva, adeguativa, migliorativa e di assistenza tecnica ed applicativa agli utenti del Sistema
Informativo dell’ICE.
2. L’ICE conferisce alla Società, che accetta, l’incarico di sviluppare, gestire e manutenere il Sistema Informativo dell’ICE. I servizi di cui sopra, descritti nel successivo Articolo 5 e meglio specificati negli Allegati al contratto, dovranno essere prestati conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel rispetto delle pianificazioni concordate.
3. L’ICE presiede il governo dello sviluppo e della gestione delle aree del proprio Sistema Informativo e, in tale ambito, esercita funzioni di individuazione degli obiettivi strategici, di servizio, di pianificazione, nonché funzioni di monitoraggio, di validazione ed approvazione degli interventi effettuati dalla Società, di controllo dei livelli di servizio e della qualità dei prodotti e dei servizi.
4. All’atto di stipula del contratto, la Società e l’ICE si comunicheranno reciprocamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, i nominativi del rispettivo Responsabile dell’esecuzione del contratto.
5. A decorrere dalla data di stipula del contratto di servizio avente ad oggetto la gestione e sviluppo del sistema informativo dell’ICE-Agenzia con la società RetItalia Internazionale S.p.A., all’interno della quale il capitale sociale risulterà interamente posseduto dal prestatore di servizi che ha acquistato le quote sociali dismesse tramite la procedura competitiva ad evidenza pubblica che ha come parte
integrante l’offerta tecnica ed economica risultata aggiudicataria, l’ICE non potrà essere in nessun caso considerato responsabile né direttamente né indirettamente delle obbligazioni poste in essere dalla società stessa verso i terzi compreso quelle derivanti da trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti o titolari di contratti di lavoro autonomo o consulenti che risulteranno a qualsiasi titolo vincolati con la società
Il presente contratto avrà validità dalla firma dello stesso (stipula) e una scadenza fissata in cinque anni
solari dalla data di stipula.
Il valore complessivo massimo del contratto sarà pa ri ad €
seguenti componenti:
, dettagliato nelle
• Servizi a canone: valore complessivo € , ovvero € , annuali (così come determinati dall’offerta prevista in fase di gara)
• Servizi on demand: valore complessivo € , (così come determinato dall’offerta prevista in fase di gara) ovvero € , costituito da:
ART. 4
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
o € , per l’erogazione di num ero 660 giornate uomo per anno.
ART. 5
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni fornite dalla Società all’ICE in virtù del presente contratto – classificate come servizi
informatici on-demand e a canone - sono le seguenti:
1. Servizi on-demand
o € , per l’erogazione di numero 2880 Fu nction Point per anno;
a) Gestione degli interventi progettuali, MEV e MAD;
b) Servizi Professionali.
2. Servizi a canone
c) Servizio di Conduzione Applicativa;
d) Servizio di Gestione dell’Infrastruttura di Elaborazione Dati;
e) Servizio di Gestione delle Postazioni di Lavoro;
f) Servizio di Help Desk;
La descrizione dettagliata dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi sono riportati nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
Ulteriori prestazioni o servizi, non previsti nel presente articolo, dovranno essere regolati da appositi atti aggiuntivi al presente contratto o da appositi contratti, ovvero, previo accordo scritto tra le parti, potranno essere assimilati ad una delle attività sopra descritte cui si uniformeranno per le modalità di erogazione e fatturazione.
I locali nei quali sarà dislocato il personale della Società addetto all’esecuzione dei servizi contrattuali, nonché i consumi e gli annessi servizi di vigilanza, pulizia e simili saranno messi a disposizione dall’ICE sulla base di separati accordi.
ART. 7 MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI
1. All’inizio ciascun anno contrattuale, l’ICE presenterà alla Società un Masterplan, quale documento di pianificazione annuale contenente l’elenco degli interventi previsti per l’anno in corso.
2. Il Masterplan di ciascun anno riporterà:
a) gli obiettivi da conseguire in termini di prodotti e sistemi informatici da realizzare, le priorità di ciascuno e le relative scadenze temporali;
b) le previste attività di studio, analisi, disegno e realizzazione e le relative scadenze temporali;
c) le previsioni di impiego del personale dell’ICE nelle figure degli utenti finali del sistema informativo e degli uffici delegati al controllo;
d) la descrizione sintetica dei progetti richiesti dall’ICE alla Società ed il corrispettivo risultante;
e) le previsioni in termini di quantità e di spesa del numero dei Function Point.
3. La redazione del Masterplan avviene secondo il seguente processo di massima:
a) L’ICE definisce i r equisiti di massima e le priorità dei singoli interventi previsti;
b) La Società fornisce la stima in termini di impegno in Giorni Persona o Function Point degli
interventi definiti;
c) L’ICE approva le stime di massima indicate dalla Società e trasmette il documento alla Società stessa con l’indicazione delle priorità per la corretta pianificazione dei tempi associati ai singoli
interventi;
d) La Società fornisce i tempi di realizzazione da includere nel Masterplan relativamente a ciascun intervento ivi previsto;
e) L’ICE approva il Masterplan con la determinazione dell’impegno in termini di Tempi e costi.
4. Qualora nel corso di durata del contratto, per tutte quelle attività di cui sia già iniziata l’esecuzione del progetto, si determini per l’ICE la necessità di far fronte a nuove o diverse esigenze, quali quelle di natura normativa, organizzativa e funzionale, l’ICE provvederà alle conseguenti variazioni ed integrazioni del Masterplan.
5. L’ICE ha la responsabilità delle scelte tecniche da operare per l’attuazione del Masterplan e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, fermo restando che per le suddette scelte tecniche l’ICE potrà avvalersi, nell’ambito dei servizi professionali, della consulenza della Società stessa per pareri,
indagini di mercato, attività di benchmarking, ecc.
ART. 8
STANDARD DI PROCESSO, REQUISITI DI QUALITÀ E PRODOTTI DI CONSEGNA
1. La Società si impegna a presentare ad ICE, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto, il Piano Generale della qualità in cui sono indicati gli standard, le procedure e i requisiti di qualità con cui la Società si impegna a svolgere le attività di realizzazione della fornitura. L’ICE si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta che lo reputi opportuno, una revisione del Piano Generale della Qualità. Il piano revisionato deve essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta di revisione ed approvato dall’ICE.
nel suddetto allegato, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo A rticolo 15.
3. L’elenco dei prodotti previsti e i loro contenuti minimi sono riportati nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
4. La ricezione dei prodotti suddetti da parte dell’ICE non ne implicherà di per sé l’accettazione.
ART. 9
MONITORAGGIO E VISITE ISPETTIVE
1. La Società prende atto che l’ICE procederà al monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabiliti
dalla circolare AIP A/CR/38 del 28/12/2001 e successive modificazioni. La funzione di monitoraggio sarà svolta da ICE stessa, o da soggetto da essa incaricato.
2. La Società si impegna a fornire all’ICE o al soggetto incaricato dall’Agenzia, tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio ai sensi della circolare AIPA/CR/38 del 28/12/2001 e successive
modificazioni, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, nei formati richiesti.
2. I prodotti di cui al presente contratto, individuati sulla base di quanto previsto nell’Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi, dovranno essere realizzati nel rispetto dei suddetti standard o altrimenti con standard concordati con l’ICE, e consegnati secondo le modalità e la tempistica definite
3. La Società si impegna a inviare all’ICE la documentazione comprovante l’esito delle visite di sorveglianza della Società di certificazione della qualità entro un mese dalla data della verifica. Inoltre la Società e/o eventuali subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche ispettive effettuate dall’ICE tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme UNI EN ISO 19011:2008 e successive modifiche.
4. Entro il primo mese del contratto verrà istituito un comitato di valutazione ed indirizzo, composto dal Responsabile di Contratto nominato da ICE e dal Responsabile della Fornitura, nominato dalla Società, membri fissi, che si riunirà almeno mensilmente, invitando alle riunioni i necessari
rappresentanti dell’utenza ICE e della Società in funzione degli argomenti all’ordine del giorno, con i seguenti compiti:
a. Xxxxxxxx lo stato di attuazione del Masterplan;
b. Individuare eventuali azioni correttive e di indirizzo;
c. Valutare i singoli servizi prestati dalla Società ed individuare eventuali azioni correttive di dettaglio;
d. Valutare la soddisfazione complessiva dell’utenza rispetto ai servizi resi dalla Società.
ART. 10
ACCETTAZIONE DELLE FASI, VERIFICA, COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO
I sistemi software realizzati dalla Società e gli altri prodotti delle fasi real izzative saranno sottoposti a collaudo secondo i termini indicati nell’Allegato 1_ Modalità di Erogazione dei Servizi; delle operazioni di verifica verrà redatto verbale. Le operazioni di verifica dovranno riguard are tutte le componenti
previste per il sistema di esercizio.
1. La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’ICE, all'eliminazione degli eventuali vizi e
difformità riscontrati, secondo i tempi di rip ristino indicati ne ll’ Allegato 1_Modalità di Erogazione dei Servizi.
2. Nel caso in cui, durante la verifica venissero rilevate anom alie che secondo l’ICE per numero e/o gravità non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà sospesa; in tale ipotesi - ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15, si procederà ad una nuova verifica entro 30 giorni dalla disponibilità della Società a rip rendere il collaudo.
3. Nell'ipotesi in cui anche la verifica successiva alla prima, relativa allo stesso intervento, debba essere sospesa per la presenza di anomalie, l’ICE - ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15 - avrà facoltà di rifiutare l’intero progetto senza oneri per l’ICE stessa.
4. Successivamente al collaudo con esito positivo, l’ICE richiede il passaggio in esercizio specificando la data di decorrenza. Nel caso in cui per motivi non dipendenti dalla Società il passaggio in esercizio non possa avvenire nel termine di 13 mesi dalla data di esito positivo del collaudo, l’ICE corrisponderà comunque il corrispettivo relativo alla garanzia del prodotto.
5. Eventuali non accettazioni delle fasi, e/o dei relativi documenti di cui all’Allegato 01_ Modalità di Erogazione dei Servizi, dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell’ICE.
Durante l’esecuzione del contratto l’ICE si riserva la facoltà di integrare e/o modificare le suddette operazioni di verifica secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli da 312 a 325 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento del codice dei contratti.
ART. 11 GARANZIA
1. La Società dà garanzia per tutto il software realizzato nell’ambito del presente contratto quadro. La garanzia ha durata di 12 mesi a far data dal collaudo con esito positivo di ciascuna applicazione realizzata, anche nel caso in cui il contratto sia scaduto e non rinnovato o altrimenti risolto, con interventi condotti sulla base degli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva.
2. La garanzia riguarda tutti i lavori entrati in esercizio, realizzati o forniti della Società, ovvero servizi professionali erogati direttamente dalla Società. Nel caso in cui l’esercizio dei prodotti realizzati o forniti dalla Società fosse affidato dall’ICE a terzi, la Società risponderà in garanzia solo ed esclusivamente per i vizi del prodotto e non per le eventuali carenze derivanti dall’integrazione o dall’uso della piattaforma o dei servizi del terzo incaricato dell’ICE. La Società provvederà a fornire, alla consegna del prodotto, i requisiti minimi per la corretta esecuzione del prodotto stess o. Nel caso di prodotti affidati in gestione a terze parti la garanzia si intende valida a condizione che nella esecuzione degli stessi siano rispettati i requisiti minimi di funzionamento indicati dalla Società e che non siano apportate modifiche
3. La garanzia copre gli eventuali errori di natura logica e fisica rimasti nei programmi, o derivanti dalla loro integrazione nell’ambito di piattaforme software, dopo la loro accettazione, a causa dei quali i risultati delle elaborazioni risultino difformi da quanto pre visto nella analisi funzionale approvata dall’ICE e nella documentazione consegnata dalla Società, ovvero non vengano rispettate le specifiche
di servizio concordate con l’ICE.
4. La garanzia non copre gli adattamenti ch e si rendessero necessari in conseguenza di cambiamenti di piattaforma hardware o software di base o in conseguenza di modifiche normative / legislative.
5. Il mancato rispetto dei livelli di servizio, identificati preliminarmente nell’ambito delle specifiche di servizio e verificati al momento del rilascio attraverso la procedura di collaudo, è considerato come anomalia che, come tale, deve essere rimossa nell’ambito del servizio di garanzia.
6. Il mancato rispetto dei livell i di servizio di cui sopra, è soggetto ad applicazione di penale di cui al successivo Articolo 15.
ART. 12
TARIFFE E CORRISPETTIVI
1. Relativamente ai servizi a canone la valorizzazione del servizio è definita sulla base del valore complessivo espresso in fase di gara, fissato in € ,00 annui IVA esclusa, a meno di eventuali revisioni disciplinate nell’Articolo 14 per l’erogazione dei servizi di:
a) Conduzione applicativa,
b) Gestione dell’Infrastruttura,
c) Gestione delle PdL,
d) Help Desk.
Sono inoltre ricompresi nel canone di servizio sia i servizi trasversali che i servizi di subentro e transizione in uscita.
2. Relativamente ai servizi on-demand di cui all’Articolo 5 comma 1:
a) I corrispettivi per il singolo progetto/affidamento sono definiti sulla base delle specifiche esigenze espresse dall’ICE, opportunamente formalizzate secondo il processo di cui all’Allegato 1_ Modalità di Erogazione dei Servizi.
Ogni singolo progetto/affidamento sarà dimensionato:
• mediante l’utilizzo della metodologia dei “Punti Funzione” per gli sviluppi software di cui al servizio “Gestione Interventi Progettuali, MEV e MAD” ; la corrispondente valorizzazione
sarà ottenuta moltiplicando il numero di punti funzione per la tariffa base fissata ad € , IVA esclusa per tutta la durata contrattuale
• in gg/uomo per i “Servizi Professionali”; la corrispondente va lutazione sarà ottenuta moltiplicando il numero di gg/uu per la tariffa media unitaria fissata ad € , IVA esclusa per tutta la durata contrattuale; tale tariffa media è o ttenuta considerando il seguente mix di figure professionali:
- Capo Progetto 15%
- Consulente Senior 25%
- Consulente Junior 60%
b) La Società prende atto che in ogni caso - in assen za di modifiche richieste dall’ICE in corso d'opera
– l’ICE corrisponder à alla Società l'ammontare del corrispettivo determinato al termine della fase di "analisi" o di "analisi e disegno", salvo il caso in cui il corrispettivo finale risulti superiore di
quello di fine analisi per oltre il 10%: In tal caso l’ICE corrisponderà alla Società il corrispettivo iniziale aumentato del 10%; in nessun caso l’ICE corrisponderà, nel caso in cui non ci siano state modifiche in corso d’opera richieste dall’ICE stesso, aumenti eccedenti il 10% del valore del progetto stimato in fase di “analisi” o di “analisi e disegno”. Ogni pagamento relativo alla remunerazione a c onsuntivo dei punti funzione realizzati e positivamente collaudati e/o dei giorni / persona effettivamente erogati dovrà essere subordinato al collaudo positivo delle funzionalità previste.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali dei servizi di cui all’Articolo 5.
4. Le tariffe giornaliere, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del “Punto Funzione” sono accettate dalla Società in base ai propri calcoli a tutto suo rischio e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Missioni del personale della Società:
a) Le missioni al di fuori del comune di Roma effettuate per conto dell’ICE da parte del personale della Società saranno a carico dell’ICE stesso, sulla base del trattamento di trasferta previsto per i dipendenti della Società stessa; tale trattamento sarà comunicato all’ICE in tempi utili.
b) Tutte le missioni devono essere preventivamente approvate dall’ICE per il tramite dell’Area Sistemi Informativi. Le giornate di missione devono essere rendicontate a consuntivo mediante apposito documento di rendicontazione delle missioni. Tale documento è soggetto ad approvazione da parte dell’ICE ai fini della Fatturazione.
ART. 13
FATTURAZIONI E PAGAMENTI
1. I corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all’Articolo 5 del presente contratto saranno corrisposti
dall’ICE previa fatturazione emessa dalla Società con le modalità di seguito in dicate.
2. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata, per le singole
tipologie di attività, con le modalità di seguito indicate.
a) Per i Servizi on demand di ”Gestione Interventi Progettuali , MEV e MAD” , di cui all’Articolo 5 comma 1 punto a) stimati in Function Point è prevista una d ifferente fatturazione per i progetti di grande dimensione e le altre tipologie progettuali, dove per “ grandi progetti” si intendono quelli caratterizzati da un valore economico superior e a Euro 100.000 + IVA.
Si riporta di seguito la tabella che d efinisce i termini di fatturazione:
Fatturazione standard Fatturazione eccezionale (solo per i grandi progetti)1
- 25% Fine fase anal isi di fattibilità e
progettazione di dettaglio;
- 55 % Esito positivo del collaudo;
- 10% 2 mesi dall’ esercizio;
- 10% Fine garanzia
- 25% Fine fase analisi di fattibilità e progettazione di dettaglio;
- 25 % al 00.xx giorno successivo al Pronti al collaudo (se il collaudo non è stato nel frattempo effettuato)
- 30 % Esito positivo del collaudo 2;
- 10% 2 mesi dall’esercizio;
- 10% Fine garanzia
b) qualora l’approfondimento effettuato nella fase di analisi esponga una differenza rispetto ai Function Point o ai giorni persona previsti nella fase di definizione offerta, il corrispettivo equivalente sarà fatturato a conguaglio in unica soluzione in aggiunta al corrispettivo della fase di collaudo. Nell’ipotesi in cui l’ICE rinunci all’esecuzione dell’intervento in un qualsiasi momento verranno riconosciuti alla Società gli importi maturati fino al momento della rinuncia stessa, calcolati sulla base degli Stati Avanzamento Lavori;
1. I grandi progetti sono caratterizzati per gli sviluppi software che prevedono una valorizzazione economica superiore a Euro 100.000.
2 Se il collaudo effettuato dovesse risultare negativo RIT emetterà una nota di credito del valore riscosso al “pronti al collaudo” e il 45 % del valore di avanzamento del progetto sarà riconosciuto al superamento positivo del collaudo.
c) relativamente ai servizi MEV e MAD la fatturazione avverrà sulla base della tipologia di Function Point gestita secondo le seguenti modalità:
i. Function Point di tipo ADD saranno valorizzati a prezzo intero
ii. Function point di tipo CHG saranno valorizzati al 50% del prezzo del Function Point di tipo ADD
iii. Function point di tipo DEL saranno valorizzati al 10% del prezzo del Function Point di tipo ADD
d) per i “Servizi Professionali” on demand, di cui all’Articolo 5 comma 1 punto b e stimati in giornate persona il corrispettivo sarà fatturato in unica soluzione a seguito di approvazione dei documenti di consuntivazione dell’intervento e previa verifica positiva, da parte dell’ICE, dell’ adeguatezza dei documenti prodotti dalla Società e del collaudo positivo delle funzionalità o soluzioni realizzate.
La quota di fatturazione sarà corrisposta in due parti, una quota fissa, pari al 90% del valore complessivo ed una quota variabile, pari al 10%, da corrispondersi previa verifica dei deliverables prodotti e del raggiungimento degli indicatori di risultato così come definite n ell’allegato A_Modalità di erogazione della fornitura.
e) per i Servizi informatici a canone di cui all’Articolo 5 comma 2, il corrispettivo mensile è pari ad
un dodicesimo del canone annuale determinato ad inizio contratto, definito in € , IVA
esclusa o eventuali revisioni dello stesso secondo quanto indicato nell’articolo 14, fatturabile dalla Società in dodici rate mensili posticipate.
3. I pagamenti dei corrispettivi vengono effettu ati dai servizi Amministrativi della Sede, previo accertamento delle regolarità delle forniture sull a base dei documenti giustificativi comprovanti il
diritto della Società.
4. Le fatture relative dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti in favore della Società entro trent a giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso l’Agenzia bancario i cui estremi dovranno essere indicati in fattura, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si rif eriscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura alle previsioni di cui all’Artic olo 28. E’ facoltà della Società modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni.
5. Eventuali ritardi dei pagamenti produrranno interessi moratori, in deroga al disposto dell’art. 5 del D.Lgs.vo n. 231/02, al tasso convenzionale pari alla misura del tasso legale in vigore di cui all’art. 1284 del c.c.. Gli interessi di mora saranno applicati, a partire da trentunesimo giorno dopo la data di scadenza dei pagamenti di cui al comma 4.
6. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto per la quale la Società è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.
633 e successive modifiche. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’ICE o della Società secondo quanto stabilito per Xxxxx.
ART. 14
REVISIONI DELLE TARIFFE E DEL PERIMETRO DELLA FORNITURA
1. Le tariffe dei function point ed il costo unitario medio dei giorni uomo delle figure professionali del presente contratto sono fissi e non soggetti ad alcuna revisione per tutta la durata del contratto.
2. La continua evoluzione dei sistemi ICT di ICE, necessaria per supportare lo sviluppo delle esigenze del business dell’Azienda, porterà negli anni contrattuali ad un aumento fisiologico del perimetro delle infrastruttura e sistemi gestiti.
Tale aumento è stimato in media in un 10% annuo.
La baseline in virtù della quale valutare l’aumento del peri metro sarà stabilita fra le parti durante il periodo di subentro.
In ragione di tale evidenza il fornitore si obbliga ad erogare i servizi a canone presenti nel presente contratto mantenendo immutata la tariffa dello stesso, pertanto l a propria offerta economica si ritiene comprensiva dell’aumento delle attività consegu enti a tali evoluzioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il perimetro dei servizi richiesti sulla base di proprie esigenze insindacabili, tale modifica potrà essere sia verticale, intendendo l’aumento delle dimensioni del perimetro su tecnologie esistenti oltre il 10% indicato precedentemente, che orizzontale, intendendo l’estensione a nuove tecnologie/nuovi sottoservizi (ad esempio gestione delle stampe) ; tale variazione di perimetro sarà tuttavia realizzata in modo da lasciare inalterato il valore base del servizio così come determinato in fase di gara.
In virtù di tale fatto il canone base non potrà essere mai inferiore, durante la vigenza contrattuale, al valore iniziale.
La Società/RTI si impegna in ogni caso a svolgere il servizio richiesto dall’Amministrazione fornendo personale con le adeguate competenze per l’erogazione delle eventuali nuove tecnologie introdotte.
Le variazioni di perimetro così come indicate nel presente paragrafo e le relative valorizzazione saranno discusse e formalizzate fra le parti nelle figure del Responsabile del Contratto ICE e del Responsabile del Contratto del Fornitore (RCF).
ART. 15
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
1. La Società si impegna a garantire i livelli di servizi definiti nell’Allegato 01_ Modalità di Erogazione
dei Servizi al presente contratto. Nel caso contrario saranno applicate le penali individuate dallo stesso Allegato;
2. per quanto non espressamente contenuto nei documenti di cui al punto precedente, le Parti si riservano di definire di comune accordo ulteriori livelli di servizio ed i relativi valori di soglia minimi;
3. ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente individuazione ed applicazione delle penali, si procederà attraverso l’attuale sistema di rilevazione dei livelli di servizio stessi, basato sul prodotto di Trouble Ticketing deciso di comune accordo fra l’ICE e la Società ed utilizzato dal personale della Società addetto al servizio di center Help Desk e con la predisposizone e consegna della reportistica di analisi e di consuntivo così come definito nell’Allegato 01_ Modalità di Erogazione dei Servizi al presente contratto;
4. la Società dovrà mantenere a disposizione, per l’effettuazione dei controlli, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate nella banca dati del sistema di Trouble Ticketing sopra citato;
5. la Società dovrà rendere disponibili con proprie modalità di accesso all’ICE le funzioni e le procedure elaborative del sistema per la misurazione dei livelli di servizio;
6. le Parti si danno atto che per l’effettuazione dei controlli l’ICE avrà facoltà di accesso ai locali della Società in qualsiasi momento, con preavviso di 24 ore, al fine di verificare che le procedure di raccolta delle registrazioni e/o rilevazioni analitiche non presentino e rrori ovvero per effettuare rilevazioni specifiche;
configuri come causa di forza maggiore.
ART. 16
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto
7. nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata ad alcun tito lo d all’ICE nei confronti della Società e viceversa nel caso di ritardi rispetto agli impegni assunti determinati da qualsiasi evento che si
2. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Tale clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente accordo e per un periodo di cinque anni dalla detta cessazione.
4. La Società è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La società obbligherà contrattualmente alla osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1,2,3 e 4 i propri subappaltatori e terrà questi ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro
dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. La Società si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla Legge 675/96 e successive modificazioni imposte dal Decreto Legislativo 196/03.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi costituirà grave inadempienza e l’ICE avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 17
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi dalla Legge
675/96 e successive modificazioni imposte dal Decreto Legislativo 196/0 3, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
ART. 18
PROPRIETÀ DE I PRODOTTI
L’ICE acquisisce la proprietà esclusiva di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione del
presente contratto, compresi i relativi materiali di documentazione ed i codici sorgente. L’ICE potrà utilizzare detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione e potrà altresì autorizzarne l’utilizzo da parte della Società nell’esecuzione di attività informatiche per altre Pubbliche Amministrazioni.
ART. 19
SUBAPPALTO
1. La società, previa comunicazione all’ICE, si può avvalere di subappaltatori, in misura non superiore
al 30% del cor rispettivo contrattuale complessivo.
2. Il subappalto non comport a alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali per la società che è l'unica responsabile nei confronti di ICE di quanto subappaltato, e degli eventuali danni nei confronti di ICE imputabili al subappaltatore o al suo personale.
3. L’ICE potrà pretendere la risoluzione del contratto di subappalto nel caso in cui vengano accertati inadempimenti a carico del subappaltatore, il quale in ogni caso non avrà diritto di pretendere dall’ICE alcun indennizzo.
4. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto alla società di pretendere dall’ICE indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.
5. La società ha l’obbligo di stipulare contratti di sub-appalto nel rispetto della normativa vigente: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni.
ART. 20 SICUREZZA
1. La Società è tenuta al rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, segnatamente, dal Testo Unico sulla Sicurezza D. lgs. 9 aprile 2008 n.81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Società è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo dell’ICE, in aderenza agli standard di sicurezza definiti dal AgID e tenuto conto dei livelli di qualità dei servizi richiesti, attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione di: dati ed informazioni gestiti, apparecchiature e sistemi di elaborazione utilizzati, reti di comunicazioni. Tale protezione dovrà riguardare sia le ap parecchiature e le reti interne alla Società utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia la trasmissione di dati attraverso reti esterne.
3. Per operare in un’ottica di continuo miglioramento della sicurezza, la Socie tà, in oltre, deve presentare annualmente all’ICE un piano di interventi che tenga conto delle nuove esigenze connesse all’evoluzione dei servizi e delle tecnologie, a i rischi ed alle mi nacce evidenziate, alle problematiche emerse con le attività di controllo, a norme e direttive emanate.
ART. 21
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di
4. Nei limiti e nei termini previsti dagli obblighi di legge, la Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’ICE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni t ecniche in materia di sicurezza vigenti.
altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ICE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati nell'esecuzione del presente contratto, la Società manleverà e terrà indenne l’ICE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’ICE.
ART. 22
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. La Società riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale
dipendente o collaboratore occupato nelle prestazioni oggetto del presente Xxxx, dichiarando altresì di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
2. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizione legislative e regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. La Società si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivame nte stipulato per la categoria, applicabile nella località. Si obbliga, inoltre, a continua re ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. La società dichiara che, sui propri dipendenti, essa sola es erciterà il pieno potere direttivo ed organizzativo e che possiede la professionalità tecnica specifica necessaria.
6. La società dichiara che il personale, i collaboratori ed i fornitori di cui si avvarrà possiedono la
professionalità tecnica specifica necessaria.
7. In ogni caso, la Società dichiara che manleverà ICE da qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare da domande volte all’accertamento della riconducibilità del rapporto lavorativo in capo a ICE
stessa.
8. In caso di violazione degli obb lighi di cui ai soli commi 1, 2, 3, 4 e 5 predetti, l’ICE si riserva il diritto di operare una ritenuta fino alla concorrenza della somma dovuta dalla Società per tali oneri, trattenendo , al massimo, fin o al 20% dell’importo del corrispettivo definito annualmente. In caso di violazione degli obblighi di cui al solo comma 6 predetto, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di inadempienza, l’ICE si riserva il diritto di operare una ritenuta fino alla concorrenza della somma dovuta dalla Società per tali oneri, trattenendo, al massimo, fino al 5% dell’importo del corrispettivo definito annualmente. Tali ritenute saranno rimborsate solo quando sarà provato che la Società si sia messa in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato
9. In caso di accertata inadempienza agli obblighi predetti, l'ICE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere, senza bisogno di messa in mora, e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione del contratto e all'incameramento della ritenuta, salvo il risarcimento di ogni maggior danno, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’ICE.
00.Xx sensi e per gli effetti delle norme del Testo Unico Sicurezza, D.Lgs 81/08 (Capo III – sezione I - art. 26 comma 2 ) le parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure e protezione dai rischi
incidenti sull’attività oggetto del presente contratto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dipendenti dell’una e dell’altra parte coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto si potrà sciogliere, oltre che per le cause previste dalla legge, anche:
a) per recesso da parte dell’ICE, ai sensi dell’Art. 1671 c.c., da esercitarsi in qualsiasi momento dell’esecuzione del presente contratto tenendo indenne la società delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
b) per recesso da parte dell’ICE per motivi di pubblico interesse, derivanti dalla legge, da provvedimenti della Pubblica Amministrazione o dell'Autorità Giudiziaria;
c) in caso di messa in liquidazione o scioglimento della Società o per sottoposizione della stessa ad una delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, etc.) previste dalla legge;
d) per inadempimento delle prestazioni contenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1453 c.c.. Ove una delle parti si renda inadempiente agli impegni ed agli obblighi su di essa gravanti in base al presente contratto ed agli allegati, l’altra parte potrà contestare l’inademp imento a mezzo di lettera raccomandata A.R., invitando a porvi rimedio entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di perdurante inadempimento, la parte intimante
potrà dichiarare ris olto il contratto.
2. Il contratto, inoltre, si intenderà risolto di diritto laddove vi sia inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli, 10, 15, 16, 21, 22, 25 del presente contratto, dovendo questa intendersi come clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 c.c.
3. Il prese nte contratto si scioglierà, inoltre, ai sensi dell’Art.1672 c.c., anche in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione del servizio da parte della Società, per causa ad essa non
imputabile.
4. Infine, le parti pot ranno invocare, sussistendone i presupposti, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, come previsto dall’art. 1467 c.c.
ART. 24
ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO O IN CASO DI RISOLUZIONE
1. Alla scadenza del contratto o in caso di recesso o di anticipata risoluzione, la Società, su richiesta dell’ICE, provvederà a:
a) collaborare con il personale dell’ICE e delle società di consulenza, professionisti specializzati, etc.,
indicati dall’ICE al fine di fornire informazioni e specifiche atte a chiarire la struttura ed il funzionamento del sistema informatico;
b) consegnare all’ICE l’inventario aggiornato dei prodotti software in esercizio ed in sviluppo nella ultima versione disponibile;
c) consegnare all’ICE i prodotti stessi, su supporto magnetico, nei formati disponibili negli ambienti di esercizio di ciascun prodotto software;
d) consegnare un repository (base dati) contenente tutta la documentazione tecnica ed operativa prodotta;
e) fornire al personale dell’ICE, o a terzi da esso designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere oltre all’affiancamento del personale tecnico anche inte rventi di trasferimento della conoscenza mediante sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc.
ART. 25
ONERI FISCALI
Le imposte di bollo, di registro, e qualsiasi al tro eventuale onere, gravanti sul presente contratto, sui
2. La proprietà delle apparecchiature messe a disposizione dell’ICE nell’ambito d el servizio di fornitura beni strumentali, per tutte le apparecchiature per le quali l’ICE abb ia già pagato per intero l’ammontare triennale previsto, verrà ceduta gratuitamente all’ICE stesso.
corrispettivi e sulle prestazioni in essa previste sono a carico della Società, mentre l’IVA é a carico
dell’ICE. Ai fini della registrazione le parti si danno atto che le prestazioni contrattuali sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ART. 26
CAUZIONE
La Società dovrà presentare una cauzione contrattuale pari a [•]. In tale caso la Società è tenuta a presentare suddetta cauzione entro il termine 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo ICE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 27 NORME REGOLATRICI
1. Il presente contratto è regolato:
a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ICE e la Società relativamente alle forniture e prestazioni di cui in oggetto;
b) dal Codice Civile e dalle altre normative già emanate, e che dovessero essere emanate, in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente sub a); a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano espressamente le norme di cui al d. lgs. 196/2003; al Testo Unico sulla Sicurezza D. lgs. 9 aprile 2008 n.81 e a tutte le integrazioni e modificazioni;
c) dal Decreto Legislativo n. 39 del 12.02.1993 e successive modificazioni;
d) dal Regolamento recante approvazione del Capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1997;
e) Per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente contratto e negli allegati, si richiamano le norme di legge vigenti.
2. La Società dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia ad eccepir e prima, durante e dopo
l’esecuzione del presente contratto la mancata conoscenza d i elementi che non appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore contemplate dalla legge.
3. Le parti si danno atto che il presente contratto è soggetto al p arere obbligatorio XxXX e si impegnano conseguentemente a recepire, anche con carattere retroattivo, le considerazioni che XxXX intenderà formulare.
ART. 28
CONTROVERSIE
1.
er tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione
P
all’interpretazione,
all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, sarà competente il Giudice del Foro di Roma,
fatta salva la facoltà delle parti di decidere, una volta insorta la lite, di chiamare a decidere la stessa
uno o più arbitri, tramite la stipula di apposito compromesso, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’art. 807 cod. proc. civ.
2. I
n pendenza di giudizio la Società sarà comunque tenuta a proseguire nell’esecuzione del contratto senza sospendere o ritardare in alcun modo l’esecuzione stessa e l'ICE a versarne i corrispettivi salvo che il servizio oggetto di contenzioso non sia sospeso su richiesta dell'ICE.
ART. 28
ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
- Allegato 1: Modalità di erogazione dei servizi
Roma, li
Agenzia Nazionale per il
Commercio con l’Estero
(Società/RTI )