PREMESSO
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Provincia di Firenze)
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO PROSPICIENTE L'OSPEDALE
SANTA XXXXX XXXXXXXXXX IN LOCALITA' PONTE A NICCHERI PER IL PERIODO DI TRE ANNI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
Sono personalmente comparsi i signori:
1)
PREMESSO
-che a seguito di xxxx pubblica, e come da determinazione dirigenziale i risultata
aggiudicataria, per tutto il 2009 e con decorrenza del servizio di custodia e
manutenzione dell'area a parcheggio prospiciente l'ospedale di S.M. Annunziata con un aggio sugli incassi a favore del Comune di Bagno a Ripoli del
-che si sono conclusi con esito positivo i controlli delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara dagli aggiudicatari e che vengono pertanto a decadere le condizioni di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa. -che il parcheggio medesimo è dotato di infrastrutture, di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli, come di seguito elencate
1) faretti alogeni n.12 - dodici; 2) lampioni crepuscolari a palla n. 43 - quarantatrè;
3) cartelli segnaletici vari n.88 - ottantotto;
4) quadri elettrici esterni n.3 - tre;
5) pozzetti di controllo n.100 - cento;
6) colonnette di entrata n. 2 - due;
7) colonnette di uscita n.2 - due;
8) sbarre elettromeccaniche n. 4 - quattro;
9) monoblocco prefabbricato (ad uso ufficio) mt. 3x3 n.1 – uno;
10) scrivania n.1 - uno;
11) sedia n.2 - due;
12) armadio n.1- uno;
13) cassaforte computerizzata n.1 - uno;
14) climatizzatore completo di pompa di calore caldo/freddo n.1 - uno;
15) personal computer n.1 - uno;
16) cassa elettronica n.1 - uno;
17) sbarre di ricambio n.2 - due;
18) estintore carrellato kg. 30 n.1- uno;
19) estintore kg.6 n. 1- uno;
20) segnalatore luminoso “libero/completo” n.1- uno;
21) cavalletti di metallo per applicazione cartelli tariffari e pubblicitari n.5
cinque; 22) tutto il tubo corrugato ubicato nel sottosuolo dentro il quale scorrono i cavi elettrici di collegamento per la funzionalità dell’impianto. 23) cassa elettronica automatica
Che, per regolare i rapporti con la Società affidataria, occorre procedere alla stipula di apposito contratto;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto con cui si intende regolare la gestione e la manutenzione ordinaria dell’area citata. L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio
di gestione, custodia e manutenzione dell’area a parcheggio prospiciente l’Ospedale S.M. Annunziata in località Ponte a Niccheri (Comune di Bagno a Ripoli-Provincia di Firenze) secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di sosta e secondo quanto previsto dai successivi articoli.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO
Il servizio viene concesso per anni tre a decorrere dal Maggio 2010 al Maggio 2013, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente atto. La concessione potrà subire modifiche a dcorrere dalla fine del secondo anno di durata in conseguenza dei lavori per la realizzazione della terza corsia xxxxxxxxxxxx.Xx tale caso l'aggio a favore dell'amministrazione comunale sarà percentualmente e proporzionalmete ridotto in ragione della eventuale riduzione della capacità ricettiva del parcheggio.A decorrere dalla scadenza del terzo anno la presente concessione potrà essere rinnovata per volontà dell'amministrazione comunale di anno in anno fino ad un massimo complessivo di durata di anni 5.
ART. 3
PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Bagno a Ripoli, concede il servizio di custodia e manutenzione dell'area a parcheggio prospiciente l'Ospedale di Ponte a Niccheri, alla ditta aggiudicataria. Per custodia si intende la regolamentazione a pagamento del parcheggio attraverso apparecchiature meccanizzate e secondo le tariffe di seguito riportate, le quali non potranno subire modifiche se non in forza di apposita decisione formale dell’Amministrazione Comunale:
dalle ore 7,30 alle ore 9,30 = € 0,30complessivi;
dalle ore 9,30 alle ore 12 = € 0,80 per ogni ora o frazione; dalle ore 12 alle ore 14 = € 0.50 complessivi;
dalle ore 14 alle ore 19 = € 0.80 per ogni ora o frazione;
dalle ore 19 alle ore 21 = € 0.50 complessivi. Modalità applicative specifiche:
a) in caso in cui l’utente utilizzi il parcheggio per un periodo inferiore ad un’ora, anche se in un periodo temporale posto a cavallo di due fasce, il gestore dovrà applicare la tariffa di ingresso ed il costo del servizio di custodia non potrà essere comunque mai superiore a €. 0,80 per ora. Il costo complessivo giornaliero della sosta non potrà comunque superare € 5 (cinque).
b) la cassa dovrà avere una fascia di comporto gratuito di 10 minuti. Viene precisato che eventuali modalità applicative più specifiche delle suddette tariffe potranno essere impartite esclusivamente con appositi provvedimenti da parte del competente dirigente del Comune. Per manutenzione dell'area si intende quella ordinaria del verde, della segnaletica nonché della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale che le impartirà con cadenza almeno trimestrale. E’ compreso fra gli oneri del gestore anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto meccanizzato per la gestione del parcheggio.
ART. 4
ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE
E’ obbligo del gestore garantire che durante tutto l’orario di apertura sia presente almeno una persona nell’apposito “box” di cui al punto 9) della premessa. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare gli ulteriori impegni che si è assunta in sede di gara di gara. nell'ambito del'offerta tecnica depositata agli atti di gara .
ART. 5
AGEVOLAZIONI PER L’UTENZA
Il gestore dovrà mantenere tutte le agevolazioni e/o esenzioni per i soggetti che ne hanno diritto e già sancite da precedenti accordi con la
A.S.L. ed in particolare quelle relative ai:
a) portatori d’handicap riconosciuti con apposito contrassegno;
b) dializzati;
c) malati oncologici;
d) donatori di sangue con apposita certificazione;
Si fa presente infine che l’Amministrazione Comunale sta studiando forme di tutela per le donne in stato interessant che saranno formalizzate nel corso dei prossimi mesi e che la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare.
ART. 6
ONERI DEL GESTORE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La Società aggiudicataria si assume tutti i costi di gestione del parcheggio, quali i costi per il personale, la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione dell'area la cui spesa dovrà essere rimborsata al Comune nella misura forfettaria di euro 2.239,00= oltre IVA di Legge, nonché la manutenzione ordinaria del verde, della segnaletica, della pubblica illuminazione e dell’impianto meccanizzato; per l’impianto meccanizzato sono a carico del gestore anche i costi derivanti dalla manutenzione straordinaria.
ART. 7
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto dalla Società concessionaria al Comune di Bagno a Ripoli è determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara sul totale degli incassi al netto dell’IVA ( il corrispettivo sarà comprensivo di IVA) e verrà versato alla Tesoreria del Comune di Bagno a Ripoli, Cassa di Risparmio di Firenze Ag. di Bagno a Ripoli, con cadenza mensile a partire dal 15 giugno 2010 con successiva emissione di apposita fattura da parte del Comune stesso sulla base dei report mensili che saranno consegnati dalla Concessionaria.
ART. 8 CONTROLLI SUGLI INCASSI E SULLA GESTIONE DELL’AREA
La Società concessionaria dovrà fornire, all'Amministrazione Comunale, contestualmente a quanto stabilito
all’art. 7, copia degli atti contabili per consentire un controllo puntuale degli incassi. E' previsto inoltre, che l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Corpo di Polizia Municipale effettuino periodici controlli almeno trimestrali sull'area e sull’attrezzatura tecnica e contabile in oggetto ai fini di una verifica del suo corretto uso.
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta affidataria ha presentato, a garanzia del corretto adempimento degli impegni assunti nonché della corresponsione al Comune dell'aggio stabilito, Polizza fidejussoria n costituita presso del valore di euro depositata in originale presso l'ufficio contratti del comune.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
La mancata osservanza di tutto quanto inerisce agli obblighi del concessionario nell'espletamento del
servizio, darà diritto al Comune di risolvere il contratto, di richiedere alla società l'eventuale risarcimento del danno arrecato, oltre alla rivalsa sul deposito fidejussorio.
ART. 11
INADEMPIENZE E PENALI
Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare
funzionamento ed andamento del servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del concessionario, il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico all'aggiudicataria con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente atto, diversi da quelli di cui al precedente comma, ovvero dall' offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Bagno a Ripoli provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al concessionario 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del concessionario verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:
€. 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
€. 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.
ART. 12
ATTREZZATURE
Il Concessionario prende in carico le attrezzature di cui all’elenco dettagliato in premessa garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 13
INSTALLAZIONE NUOVE ATTREZZATURE
Il concessionario potrà installare nuove strumentazioni a sua cura e spese impegnandosi a ripristinare quelle di proprietà comunale alla scadenza del servizio salvo diverse disposizioni per l’eventuale rilevazione delle stesse da parte di soggetti aventi titolo. Nella formulazione dell’eventuale bando e capitolato di gara per l’incarico del servizio afferente l’anno 2014 e seguenti verrà contemplata la possibilità, in caso di cambio gestione, di rilevare le nuove attrezzature eventualmente installate da parte del nuovo concessionario ove quegli ne abbia interesse. Il concessionario si impegna con la sottoscrizione del presente atto a verificare la possibilità di rilevare le attrezzature installate dall'attuale gestore , funzionali allo svolgimento dell'attivitàin oggetto e ancora non acquisite dal comune.
ART. 14 CANONE DI LOCAZIONE PER LE ATTREZZATURE
La Società aggiudicataria corrisponderà, entro il 31 ottobre di ogni anno a titolo di affitto della struttura
meccanizzata come meglio in premessa descritta, euro duemilaquattrocento (2.400=) oltre IVA 20% , per tutta la durata dell’affidamento. Tale canone è dovuto anche nel caso in cui la ditta aggiudicataria installi attrezzature di sua proprietà.
ART. 15
GARANZIE LAVORATORI
Nello svolgimento del servizio che forma oggetto del presente appalto, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
ART. 16
SUBAPPALTO
È fatto espresso divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di cui trattasi. E' ammessa la possibilità, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di affidare a terzi limitate attività specialistiche.
ART. 17
SPESE E CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico esclusivamente del concessionario. Eventuali controversie che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto sono devolute alla competenza del Foro di Firenze.
ART. 18 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza
l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente contratto.
ART. 19
NORME DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di concessioni e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Comune in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.
Xxxxxxxxx, io, Segretario Generale del Comune di Bagno a Xxxxxx, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno firmato nel testo insieme a me, Segretario Rogante. Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su fino a questo punto, viene sottoscritto come appresso.