INDICE
COMUNE DI POLICORO
Regolamento sull’Imposta di soggiorno
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. … del ………
INDICE
Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Presupposto dell’imposta
Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari Art. 4 – Misura dell’imposta
Art. 5 – Esenzioni
Art. 6 – Dichiarazioni
Art. 7 – Versamento dell’imposta Art. 8 – Attività di controllo
Art. 9 – Sanzioni
Art. 10 – Riscossione coattiva
Art. 11 – Compensazioni e Rimborsi Art. 12 - Contenzioso
Art. 13 – Pubblicità
Art. 14 – Norme di rinvio
Art. 15 – Norme finali e transitorie
Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 117, comma 6, della Costituzione e dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l’imposta di soggiorno nel Comune di Policoro, ai sensi dell’art.
4 del D. Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
Art. 2 Presupposto dell’imposta
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 23 del 14/03/2011, il presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive, così come definite dalla L.R. 4/6/2008, n. 6 (Pubblicata nel BUR della Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 del 16/06/2008), ubicate nel territorio comunale:
Strutture ricettive alberghiere:
alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere.
Strutture ricettive extra-alberghiere:
case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici, affittacamere, affittacamere in esercizi di ristorazione, case e appartamenti per vacanze, attività ricettive di turismo rurale, attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, attività ricettive di bed & breakfast.
Strutture ricettive all’aperto: villaggi camping, campeggi e aree attrezzate di sosta temporanea.
Altre strutture ricettive: residenze d’epoca e strutture ad ospitalità diffusa.
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
1. Il soggetto passivo d’imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Policoro.
2. Il soggetto responsabile dell’effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
3. Il gestore della struttura ricettiva, ai fini dei rapporti con l’Ente Comune, è nominato agente contabile, obbligato conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.
4. L’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione, secondo il modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996 da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Ufficio Tributi del Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l’avvenuto versamento dell’imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura: “assolta imposta di soggiorno €…….”.
Art. 4 Misure dell’imposta
1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento.
2. Le aliquote dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura stabilita dalla legge. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata ai primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno effettuato nelle strutture ricettive presenti sul territorio;
4. Alle strutture di cui all’art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d’imposta:
a) riduzione del 50% per i pernottamenti nei mesi diversi dall’alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 30 Settembre;
b) riduzione del 50% per i giovani compresi tra gli 11 e i 14 anni di età;
c) riduzione del 30% per i giovani compresi tra i 15 e i 18 anni di età;
d) riduzione del 30% per gli anziani con età superiore a 67 anni.
5. Il calcolo dell’imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base 100; applicazione riduzione 50% e riduzione 30%; imposta da versare = 35%).
Art. 5 Esenzioni e Agevolazioni
Sono esenti dall’imposta:
a) Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Policoro;
b) I pernottamenti dei minori entro il decimo anno di età;
c) I pernottamenti dei disabili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e un accompagnatore;
d) I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave – legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all’80%;
e) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio comunale;
f) I proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
g) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica ad ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
h) I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
i) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale o per emergenze ambientali; gli artisti e i loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall’amministrazione;
j) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o da associazioni di promozione sociale (APS) di cui all’art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore);
k) i soggetti che soggiornano nella struttura ricettiva il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Policoro;
l) i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio comunale per motivi di lavoro. La sede di lavoro deve ricadere nel comune di Policoro. E’ obbligo del richiedente l’esenzione dimostrare con idonea documentazione la sede di lavoro, la quale dovrà essere trasmessa telematicamente al comune da parte del gestore della struttura ricettiva;
m) gli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze armate, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
L’applicazione dell’esenzione di cui ai precedenti punti c) d) ed e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.i.m..
Art. 6 Dichiarazioni
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento, il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Policoro – Ufficio Tributi - la dichiarazione mensile, riferita al mese precedente, nella quale sono indicati il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a quest’ultimi, il numero di quelli esenti e di quello agevolati che hanno avuto luogo presso la propria struttura.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica avvalendosi della modulistica e del software disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Policoro.
3. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a trasmettere la dichiarazione anche se negativa, indicando il numero zero qualora non si siano verificati pernottamenti.
4. Sono esentati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui presso la relativa struttura non abbia soggiornato nessun ospite, i proprietari delle case e appartamenti locati per ferie e vacanze.
Art. 7 Versamento dell’imposta
1. Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di informare l’utente dell’applicazione dell’imposta di soggiorno nella città di Policoro nella misura corrispondente alla classificazione delle struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. Il soggetto passivo corrisponde l’imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i soli mesi di luglio ed agosto di ogni anno il versamento della suddetta imposta dovrà essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese di settembre.
4. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un’unica soluzione ed è corrisposta dal gestore delle strutture ricettive con le seguenti modalità:
a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Policoro;
b) Tramite le procedure telematiche;
c) Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l’imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all’Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell’Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Art. 8 Attività di controllo
1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa, anche tramite la Guardia di Finanza e la Questura o altri organismi competenti ed anche mediante l’ausilio di strumenti informatici.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l’applicazione dell’imposta.
5. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione
e per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta sono motivati e notificati al gestore delle struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
Art. 9 Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 16 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all’art. 6, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.
Art. 10 Riscossione coattiva
1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.
Art. 11 Compensazioni e rimborsi
1. In caso di versamento dell’imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all’imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta).
Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Policoro, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell’eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Articolo 12 - Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. L’amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Policoro.
Art. 13 Pubblicità
1. Il presente regolamento è pubblicato all’Albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione.
Art. 14 Norma di rinvio
1. Si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi da 158 a 170, della Legge 296/2006.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.
Art. 15 Norme finali e transitorie
1. L’imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo di cui all’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente regolamento.
4. In deroga a quanto disposto al comma 2, dell’art. 4, del presente regolamento, soltanto per l’anno 2018, tutte le strutture ricettive classificate “Villaggi camping”, “Campeggi” e “Ostelli per la gioventù” saranno tenute al versamento di un imposta di soggiorno pari al 20% dell’aliquota definita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
Tale riduzione trova applicazione anche nei confronti delle altre strutture ricettive che ospitano, a seguito di accordi tra le parti, utenti in carico alle strutture sopra richiamate (“Villaggi camping”, “Campeggi” e “Ostelli per la gioventù”). L’applicazione di tale riduzione è subordinata alla trasmissione al Comune da parte della struttura ricettiva della relativa documentazione fiscale giustificativa.
Nei casi di specie non si applicano le riduzioni d’imposta di cui al comma 4 dell’art. 4 del presente regolamento.
5. E’ istituito un osservatorio permanente formato dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta e di formulare eventuali proposte correttive.