Disclaimer
Schema contrattuale
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Subappalto lavori edili privati
dicembre 2021
Dicembre 2021
data
Disclaimer
Lo schema di contratto è stato elaborato a cura della Direzione Edilizia, Ambiente e territorio, della Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali e della Direzione Politiche Fiscali di ANCE tenuto conto della disciplina vigente (civilistica, fiscale, di sicurezza sul lavoro ecc.) ed è destinato ai fini di un esclusivo utilizzo da parte delle imprese associate che potranno liberamente avvalersene apportando, ogni più opportuna modifica e integrazione.
In nessun caso ANCE potrà essere ritenuta responsabile di un utilizzo improprio né, in generale, di ogni controversia che dovesse derivarne dall’uso.
Gli utilizzatori si impegnano a loro volta a non diffondere in modo inadeguato i contenuti del documento e a proteggerlo nelle forme idonee in caso di pubblicazione su internet.
- Tra le seguenti parti1:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(di seguito: “IMPRESA SUBAPPALTANTE”)
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
(di seguito: “IMPRESA SUBAPPALTATRICE”)
premesso
CHE l’impresa subappaltante deve eseguire, in forza di contratto di appalto sottoscritto in data […] con il committente […] i seguenti lavori […] 2
CHE l’impresa subappaltante è stata già autorizzata dal committente al subappalto delle seguenti lavorazioni3 […]
CHE l’impresa subappaltatrice dispone di capacità organizzative, nonché di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare e dichiara di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro;
CHE l’impresa subappaltarice
:
è iscritta alla Cassa Edile della provincia di _______ (solo per edili)
è in possesso dei requisiti del DM 37/08 (in caso di imprese abilitate all’esercizio delle attività ivi previste)
è iscritta all’ INAIL con posizione n° <…>
è iscritta all’INPS con posizione n° <…>
applica il CCNL di ___________
è in possesso delle seguenti coperture assicurative__________________________
è in possesso delle seguenti certificazioni/ attestazioni4_______________________
si conviene e stipula quanto segue
articolo 1 - oggetto
L’impresa subappaltante affida all’Impresa subappaltatrice, che accetta, l’esecuzione dei lavori di […] come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale alle condizioni di cui al contratto di appalto richiamato tra le premesse.
articolo 2 - condizioni generali
Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Nell’espletamento di ogni prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l’Impresa subappaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti strettamente connessi, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente Atto, in quanto l’Impresa subappaltatrice dichiara di averli conosciuti ed accettati.
Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa subappaltatrice è tenuta a prestare, assumendone i relativi rischi, un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
Resta di competenza dell’impresa subappaltante l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dell’impresa subappaltatrice, assicurando una propria risorsa responsabile della gestione del contratto.
L’Impresa subappaltatrice non può apportare variazioni al progetto senza il consenso scritto dell’impresa subappaltante e del committente. Tuttavia, qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo.
L’Impresa subappaltatrice non può cedere in subappalto le opere subappaltate.
L’ impresa subappaltante può verificare in ogni momento lo svolgimento dei lavori.
articolo 3 - oneri a carico della impresa subappaltante
Sono a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il committente, salvo quelli che non debba tenere direttamente l’Impresa subappaltatrice, la richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni, nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto richiamato in premessa e la determinazione del cronoprogramma.
L’impresa subappaltante si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi compreso l’eventuale uso di parti comuni /condominiali.
L’Impresa subappaltatrice potrà utilizzare:
impianti____________________________________
attrezzature_________________________________
macchine___________________________________
(altro, specificare)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
di proprietà e/o disponibilità della subappaltante, secondo le seguenti modalità ________________. L’impresa subappaltatrice utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’opera e conformemente alla legislazione vigente.
L’impresa subappaltante fornirà all’impresa subappaltatrice tutte le informazioni sui rischi specifici dell’area in cui essa deve operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate sia dall’impresa appaltatrice che dalla committente.
L’impresa subappaltante trasmetterà il piano, prima dell’inizio dei lavori, all’impresa subappaltatrice.
I materiali necessari all’esecuzione dell’opera sono forniti dalla subappaltante ad eccezione di quelli individuati nel seguente elenco ……...
L’Impresa subappaltatrice non risponde dei vizi dei materiali forniti dalla subappaltante.
Tuttavia, in caso di vizi dei materiali forniti dal subappaltante che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera, riconoscibili con la diligenza qualificata questa è tenuta a segnalarli prontamente, di norma per iscritto, e a rifiutarne l’utilizzo.(eventuale-da inserire solo in presenza di contratti di importo superiore a 200.000 euro annui, e delle ulteriori condizioni richieste dall’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997)5 Sono a carico della impresa subappaltante gli obblighi relativi al controllo sul corretto versamento delle ritenute fiscali a cui è tenuto il subappaltatore per i propri lavoratori dipendenti impiegati nel subappalto, mediante la verifica di congruità delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati. In caso di mancata trasmissione di tale documentazione a cura del subappaltatore, o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, l’impresa subappaltante sospende il pagamento dei corrispettivi maturati, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio6. La sospensione del pagamento dei corrispettivi opera sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate risultanti dalla documentazione trasmessa dall’impresa subappaltatrice.
articolo 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice
L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in
tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la
verifica dell’idoneità tecnico professionale prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio
sulle modalità esecutive, l’impresa subappaltatrice dovrà informare prontamente l’impresa subappaltante.
Sono altresì a esclusivo carico dell’impresa subappaltatrice:
la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo,
diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per
contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della committente;
le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza ;
l'onere di adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
la pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere.
L’impresa subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l’impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.
Tutte le spese derivanti all’impresa subappaltatrice per l’osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all’impresa subappaltatrice per l’organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d’arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nel corrispettivo pattuito ai sensi dell’articolo 5 del presente contratto.
(eventuale) L’impresa subappaltatrice deve comunicare all’impresa subappaltante, allegando l’attestazione di regolarità fiscale, cd Durf, rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:
esercizio dell’attività da almeno tre anni;
regolarità degli obblighi dichiarativi;
esecuzione, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
inesistenza di iscrizioni a ruolo, o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
articolo 4 bis – Gestione rifiuti e sottoprodotti7
Ipotesi A:
Le parti convengono che i rifiuti e i sottoprodotti, xxx comprese le terre e rocce da scavo, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, sono di proprietà dell’impresa subappaltatrice, che si assume ogni onere ed adempimento previsto dalla legge per la loro produzione e gestione.
La subappaltatrice si impegna a gestire i rifiuti e i sottoprodotti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa e a consegnare all’impresa subappaltante copia della IV copia dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 .
Nel caso di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, la subappaltatrice si impegna a consegnare all’impresa subappaltante copia della dichiarazione di utilizzo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al DPR 13 giugno 2017, n. 120.
I costi relativi alla gestione dei rifiuti e sottoprodotti di cui al presente articolo sono compresi/esclusi dal corrispettivo dell’appalto.
Ipotesi B:
Le parti convengono che i rifiuti e i sottoprodotti, xxx comprese a titolo esemplificativo le terre e rocce da scavo, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, sono di proprietà dell’impresa subappaltante.
La subappaltatrice si impegna a gestire i rifiuti e i sottoprodotti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa, secondo le indicazioni fornite dal subappaltante e contenute negli allegati elaborati progettuali.
I costi relativi alla gestione dei rifiuti e sottoprodotti di cui al presente articolo sono compresi/esclusi dal corrispettivo dell’appalto.
articolo 5 – corrispettivo e modalità di pagamento
Il prezzo complessivo è pattuito in Euro [.....] , di cui €…………… costituiscono costi 8per la sicurezza, da pagarsi come segue:
Euro [.....] a titolo acconto, all'atto della stipula del presente atto;
Euro [.....] al momento dell'accettazione dei lavori;
Euro [.....] a saldo.
Sono escluse le seguenti spese <…>
L’impresa subappaltatrice renderà conto ogni <…> giorno, alla impresa subappaltante, della parte eseguita, con le seguenti modalità: ………………………………………….. .
Qualora il ritardo nel pagamento superi i <…> giorni, è data facoltà all’impresa subappaltatrice di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare all’impresa subappaltante e per conoscenza al Committente e al Direttore lavori, ove nominato, a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC o altra modalità tracciabile.
(ipotesi a) Il prezzo determinato al comma 1 è considerato fisso ed invariabile, comprensivo di qualsiasi onere, ivi compresi quelli derivati da variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, prevedibili od imprevedibili. Resta salva la possibilità di revisione nell'ipotesi che il costo complessivo dell'opera risulti aumentato o diminuito in misura superiore al [.....] %.
(ipotesi b) Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo di cui al comma 1 e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali e dei prodotti necessari per la realizzazione dell’intervento subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al --%, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, si da luogo all’adeguamento compensativo previa specifica istanza. A tal fine l’impresa subappaltatrice esibisce all’impresa subappaltante e per conoscenza al committente e al direttore dei lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’impresa subappaltante indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni anche rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.
(eventuale) A garanzia della buona esecuzione dell’opera e dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sull’importo di ogni S.A.L. corrisposto verrà effettuata una trattenuta del --%, che sarà restituita alla subappaltatrice dopo 90 giorni dall’esito positivo della verifica finale.
(eventuale) Per l’eventuale esecuzione di ulteriori lavorazioni si procederà a concordare nuovi prezzi che diventeranno parte integrante del presente contratto.
articolo 6 – termini, modalità di esecuzione
I lavori e le prestazioni affidate con il presente contratto devono essere eseguite nel termine di [.....], senza possibilità di ulteriori proroghe. L’impresa subappaltatrice è a conoscenza della penale che è stata posta a carico dell'impresa subappaltante e, quindi, ove questa dovesse seguire un pregiudizio dal suo ritardo, l’impresa subappaltatrice ne risponderà.
(eventuale) Resta ferma la facoltà per l’impresa subappaltante, nel caso di ritardi superiori a <….> (es. 1/3 della durata contrattuale), imputabili alla subappaltatrice, di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
Se il termine di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente o all’impresa subappaltante, l’impresa subappaltatrice ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dalla subappaltatrice, la sub-appaltante, su richiesta scritta, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa.
Se i lavori devono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni atmosferiche, provvedimenti dell’autorità pubblica (nazionale, regionale, comunale) anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid- 19, per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, nell'assunzione delle maestranze e comunque per motivi non imputabili alle parti, l’Impresa subappaltatrice ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa.
Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Impresa subappaltatrice si protragga per oltre -- giorni consecutivi, l’Impresa subappaltatrice ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.
articolo 7 – verifica finale
Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d’opera, l’impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro ___ giorni dalla comunicazione della loro ultimazione, dandone regolare preavviso all’impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l’elenco degli eventuali vizi o difetti da eliminare entro un termine prefissato.
La mancata verifica finale nel termine di ___ giorni dalla loro ultimazione e/o la mancata comunicazione scritta da parte dell’impresa subappaltante in ordine a vizi ovvero difetti dell’opera, entro il termine di ___ giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.
L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all’impresa sub-appaltatrice di richiedere compensi di sorta.
articolo 8 – responsabilità
L’impresa subappaltatrice assume le responsabilità delle opere dalla stessa eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l’obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso.
L’impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell’operato dell’impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.
articolo 9 – responsabilità in materia di congruità della manodopera
Con specifico riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 recante verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, si stabilisce che (ipotesi a) “Nel caso di inadempimento da parte del subappaltatore nei confronti della Xxxxx Xxxxx/Edilcassa da cui derivi il mancato rilascio, all’impresa affidataria, dell’attestazione di congruità, l’impresa affidataria stessa potrà trattenere l’importo del corrispettivo ancora dovuto al subappaltatore fino all’avvenuta regolarizzazione della propria posizione da parte del subappaltatore”;
(ipotesi b) “Nel caso di inadempimento da parte del subappaltatore nei confronti della Xxxxx Xxxxx/Edilcassa da cui derivi il mancato rilascio, all’impresa affidataria, dell’attestazione di congruità, l’impresa affidataria stessa, in attesa della regolarizzazione da parte del subappaltatore, ha diritto a sospendere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto.
articolo 10 – cause di risoluzione del contratto
E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi:
il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto.
è stato risolto il contratto di appalto principale;
l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale;
siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali.
quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera;
quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità;
Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante;
sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni;
mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori;
…
L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.
articolo 11 - risoluzione delle controversie
1. Qualunque contestazione o vertenza, tra le parti, sull’interpretazione, l’esecuzione, la revisione o la risoluzione del presente contratto dovranno essere preventivamente risolte in via bonaria. A tale scopo la Direzione dei Lavori inviterà le parti a formalizzare le reciproche istanze e relative motivazioni e a formulare una “proposta di accordo xxxxxxx” che, qualora sia accettato da entrambe le parti, vincolerà le parti stesse .
2. In caso di mancato accordo e ove si proceda al ricorso in giudizio, i termini e le dichiarazioni contenute nella “proposta di accordo bonario” non saranno vincolanti per le parti né potranno essere opposte avanti ai giudici.
3. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo si dovrà fare ricorso all’arbitrato. Il Collegio arbitrale avrà sede in ………….. sarà composto da tre membri : uno di nomina del Committente e uno dell’Appaltatore mentre il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dalle parti . Se una delle parti non provvederà alla nomina, nei xx giorni dalla richiesta della controparte, all’indicazione provvederà l’altra parte. Ogni decisione è fin d’ora accettata della parti. I costi saranno a carico di…..
4. In ogni caso il Foro competente per eventuali ricorsi è il foro di …………………...
Luogo, data _______________________________
Subappaltante |
|
__________________________ ________________________
Approvazione specifica
L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Luogo, data _______________________________
Subappaltante |
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Subappaltatrice |
__________________________ ________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.
Luogo, data _______________________________
Subappaltante |
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Subappaltatrice |
__________________________ ________________________
1 Inserire in modo completo le generalità dei contraenti (denominazione sociale, sede legale, partita Iva, n. iscrizione registro delle imprese, generalità del legale rappresentante ecc.) e una descrizione sintetica dei lavori oggetto del contratto di appalto principale.
2 Riportare preferibilmente anche gli estremi del titolo abilitativo edilizio.
3 Allegare eventualmente l’autorizzazione al subappalto.
4 Es. Qualificazione SOA, Certificazioni EN ISO <…>
5 Deve trattarsi, altresì di contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente/subappaltante. Il numero 7) va inserito se nel contratto non è stato incluso l’art.6-bis, relativo all’autocertificazione dell’Appaltatore circa l’assenza delle citate ulteriori condizioni oggettive relative all’esecuzione dell’appalto richieste dalla norma (cfr. anche la C.M. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate). Resta fermo che l’applicazione della disciplina sulle ritenute fiscali, e quindi anche dei controlli, può essere evitata se l’impresa subappaltatrice è in possesso dell’attestazione di regolarità fiscale – cd. Durf rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
6 In caso di inadempimento circa i suddetti obblighi di verifica, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.
7 Ai fini della scelta tra le due ipotesi previste per la gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, è necessario verificare quanto eventualmente previsto nel contratto di appalto principale.
8I costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/08 verranno corrisposti senza alcun ribasso.