TOMMASO TAFURI MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
01.10.2020
08:58:03 UTC
Rep. N.
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e realizzata mediante “fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on- site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020, addì _ del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:
1) La dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Dottor nato a , residente a , in qualità di
della Società “ ” con sede in in Via , partita
IVA , con attività esercitata dal “ ”, come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con determina a contrarre nr. 52428 del 29.09.2020, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la “fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, non suddiviso in lotti, ed ha fissato in € 4.200.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
d) sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del
, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla
Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da
aggiungere Euro , , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura, luoghi di consegna e importo contrattuale)
1.1 Oggetto del contratto
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
1.2 Descrizione della fornitura
Nello specifico, la fornitura si sostanzia nell’erogazione dei seguenti servizi:
- manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva;
- supporto specialistico continuativo con presidio “on-site”;
- supporto specialistico a richiesta;
- reperibilità;
- interventi fuori orario.
1.3 Luogo di erogazione
I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere erogati presso la sede del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine, in xxx Xxxxxxxxx x. 0000 - Xxxx - e, attraverso opportuni collegamenti “da remoto”, presso le 14 sedi territoriali (Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica).
Si precisa che dalle postazioni di lavoro presso il Servizio Polizia Scientifica è possibile collegarsi “da remoto” sulle infrastrutture collocate presso i Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica per:
• effettuare il monitoraggio e il controllo dei “sistemi” e delle “reti”;
• il costante aggiornamento degli “asset”;
• l’esecuzione dei “processi di change” semplici e proceduralizzati;
• le attività di conduzione operativa remotizzabili;
• il monitoraggio, intervento e analisi proattiva delle problematiche di sicurezza informatica;
• il “change management”, “package distribution”, salvataggio/ripristino, aggiornamento delle piattaforme “software di base” ed eventualmente dei “package del software applicativo”.
L’erogazione del servizio di manutenzione “hardware e software di base” preventiva, correttiva ed evolutiva dovrà essere garantita, a cura dell’Impresa, con proprio personale tecnico specializzato, presso le sedi dei Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica di seguito elencate:
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Roma;
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Napoli;
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova;
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Bari;
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino;
• Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Genova;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Catania;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari;
• Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze.
Non sarà consentito svolgere attività mediante collegamenti da “remoto” dalla sede dell’Impresa.
1.4 Importo contrattuale
L'ammontare complessivo del contratto è di €
, , cui sono da aggiungere €
, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €
, , come da unita tabella:
Servizio | Q.tà | Unità di misura | Importo Unitario (€ Iva Esclusa) | Importo Totale (€ Iva Esclusa) |
Supporto specialistico continuativo | 36 | Mesi | ||
Reperibilità individuale | 16.500 | Ore | ||
Interventi fuori orario | 750 | Ore | ||
Supporto specialistico a richiesta | 300 | Giorni | ||
Manutenzione hardware e software di base | 36 | Mesi | ||
TOTALE FORNITURA (€ IVA Esclusa) | ||||
Di cui oneri per la salute e sicurezza sul lavoro | ||||
Di cui costi di manodopera |
1.5 Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo di € , , IVA esclusa;
3. L’Amministrazione, entro ii termine di validità contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali,
nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32 (Codice degli Appalti), nonché dal Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
k) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;
l) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i), j) e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di Xxxxxxxx sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico “referente” nei confronti dell’Amministrazione. In particolare, al Responsabile di Progetto faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ le relazioni con l’Amministrazione;
⮚ il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
⮚ il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
⮚ la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento
lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica di conformità)
VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei mesi), a decorrere comunque dall’01.01.2021.
Articolo 4.bis
(“Piano generale della fornitura” - “Piano di qualità”) 4.bis.1 – “Piano generale della fornitura”
Entro il termine di 20 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., l’Impresa redigerà e presenterà un “Piano generale della fornitura” compendiante un:
o “Piano Preliminare dei Tempi” contenente le date di avvio di ciascun servizio e le date di presentazione della relativa documentazione;
o “Piano Preliminare delle Risorse Umane” contenente, nel dettaglio, il profilo delle risorse impiegate ed il loro “CV”.
L’approvazione del “Piano generale della fornitura”, sarà eseguita direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro il successivo termine di 10
(dieci) giorni solari, dall’avvenuta consegna dello stesso, con successiva comunicazione all’Impresa a mezzo mail e/o tramite PEC.
In caso di esito negativo di tale valutazione, l'Impresa provvederà ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall'Amministrazione, ripresentando il cennato documento entro l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della prima verifica.
Trascorsi tali ulteriori 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto documento non sia ancora disponibile e/o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà
l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.bis.2 – “Piano di qualità”
Entro il medesimo termine di 20 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., l’Impresa presenterà un “Piano di qualità”, che dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale.
Il predetto “Piano” è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- fornire gli strumenti per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti,
con le procedure generali del “sistema di qualità” dell’Impresa già esistenti;
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dall’Impresa, allo scopo
di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;
- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dall’Impresa, facendo riferimento a procedure relative al proprio sistema o sviluppate per lo specifico contratto;
- garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dai soggetti contraenti;
- fornire un piano dei controlli giornalieri sull’infrastruttura, volti ad indentificare in modo proattivo possibili malfunzionamenti, ovvero cause di malfunzionamenti che potrebbero, se non prontamente risolte, portare alla indisponibilità di alcuni servizi.
L’approvazione del “Piano di qualità”, sarà effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari, dall’avvenuta consegna dello stesso, con successiva comunicazione all’Impresa a mezzo mail e/o tramite PEC.
In caso di esito negativo di tale valutazione, l'Impresa provvederà ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall'Amministrazione, ripresentando il cennato documento entro l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della prima verifica.
Trascorsi tali ulteriori 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto documento non sia ancora disponibile e/o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà
l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 5
(Servizio di manutenzione “hardware e software di base” preventiva, correttiva ed evolutiva - Servizio di supporto specialistico continuativo on-site - Servizio di reperibilità
individuale – Interventi fuori orario – Servizio di supporto specialistico a richiesta – “Disk retention” - Modalità di erogazione e dimensionamento dei servizi – Livelli di servizio – “Indicatori di qualità”)
5.1 – Servizio di manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva
L’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale, garantire un “servizio di manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva” secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati.
Il servizio dovrà garantire l’assistenza tecnica e la manutenzione (preventiva, evolutiva e
correttiva) degli apparati, in uso presso il Servizio Polizia Scientifica e presso i 14 Gabinetti
Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica, includenti server, apparati di rete locale (switch, router, collegamenti lan, ecc.), apparati di sicurezza (firewall, ecc.) appartenenti ai seguenti “brand” e comunque riepilogati nell’Appendice 3 – “Ambiente operativo” al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale:
• HP;
• Cisco;
• Dell;
• IBM;
• Huawei;
• NEC.
Si precisa che l’elenco degli apparati inserito in appendice sarà suscettibile di variazioni nel corso del contratto a causa di dismissioni e nuove acquisizioni, in quanto destinato a ricomprendere tutti gli apparati funzionali all’interno del perimetro che delimita l’intera “infrastruttura AFIS”.
Il servizio dovrà comprendere l’aggiornamento tecnologico degli apparati e garantire l’accesso/download/utilizzo all’ultima versione delle licenze d’uso del “firmware” e degli aggiornamenti e/o “patch” per le componenti “software di base e d’ambiente”.
Ove previsto, l’Impresa dovrà provvedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di “assistenza hardware/software” (sistema operativo e software di base) con il relativo “vendor”, permanendo comunque in capo all’Impresa la responsabilità del buon andamento della fornitura in argomento. Nel servizio in parola, sono da ricomprendersi le seguenti tipologie di attività:
- manutenzione preventiva, idonea a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e
guasti;
- manutenzione correttiva, a seguito di malfunzionamenti o guasti;
- manutenzione evolutiva, a seguito di upgrade distribuiti dai produttori degli apparati.
Il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione del funzionamento delle apparecchiature informatiche oggetto del servizio;
- ripristino del funzionamento delle apparecchiature e dei “sistemi”, a fronte di malfunzionamenti o guasti, nel minor tempo possibile o comunque entro i termini stabiliti;
- mantenimento e miglioramento dei requisiti di sicurezza funzionale dei “sistemi” oggetto del servizio;
- tracciamento delle richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino
alla risoluzione del problema;
- riduzione dei tempi di fermo dei “sistemi” durante le operazioni di aggiornamento tecnologico.
Il servizio comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti di procedure e programmi, purchè non imputabile ad un non corretto utilizzo o ad azioni incaute o dolose da parte dell’utente, che impediscono il regolare funzionamento dell’”hardware e/o software”.
Inoltre, si intendono comprese tutte le attività volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’”ambiente tecnologico” del “Sistema APFIS” ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi e d’ambiente), il rilascio di “patch”, il rilascio di nuove “release”.
L’Impresa dovrà assicurare, per tutto il periodo contrattuale, la fornitura e installazione di tutte le “release e versioni successive (upgrade)” delle “componenti software” emesse dal produttore degli apparati.
In particolare l’Impresa, nell’ambito della manutenzione evolutiva dei “sistemi”, dovrà fornire ed installare gli “adeguamenti (patch)” e nuove “versioni/release” del “sistema operativo” e del “software di base” rilasciato dal produttore degli apparati, acquistando, senza ulteriori oneri economici a carico dell’Amministrazione, “patch” e “nuove versioni/release” di “firmware” e/o “microcodice” e/o “BIOS” dalla casa produttrice e/o “IOS” per gli apparati di rete, laddove previsto dalle specifiche tecniche delle apparecchiature gestite.
Il servizio comprende tutte le attività volte alla risoluzione di eventuali problematiche legate all’”accesso/download/utilizzo” delle licenze d’uso del “firmware” e degli aggiornamenti e/o “patch” per le “componenti software” (sistemi operativi e software di base) e/o “fixing” degli eventuali “bug” verificatesi.
L’Impresa dovrà effettuare la verifica periodica e programmata delle apparecchiature con lo scopo di assicurare la perfetta funzionalità di tutte le loro componenti, prevenendo possibili situazioni di errore e/o degrado attraverso opportuni interventi.
Tali verifiche dovranno essere effettuate con frequenza almeno trimestrale e comunque nei modi che verranno concordati con l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione contrattuale.
Il presente servizio si intende comprensivo di tutte le parti di ricambio, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.
Nel caso in cui si presenti la necessità di rimozione e/o sostituzione di parti dell’apparato, queste
dovranno essere rimosse, sostituite, ritirate e riconsegnate a cura ed a spese dell’Impresa.
Si precisa che, nel caso in cui l'intervento comporti la distruzione dell’”ambiente software” (tipicamente per rimpiazzo di supporti quali hard disk o altri supporti di memorizzazione), l’Impresa dovrà provvedere al ripristino di tali “ambienti software” in modo da ripristinare la piena funzionalità dell’apparato.
La sostituzione di interi apparati è ammessa, pur restando comunque subordinata all’autorizzazione scritta dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione contrattuale, solo quando lo impongano circostanze quali:
• la natura stessa "non riparabile" dell’apparato (solo in questo caso la sostituzione è da intendersi a titolo definitivo);
• l’impossibilità di assicurare in altro modo il tempestivo ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura. In questo caso la sostituzione ha carattere esclusivamente temporaneo;
• qualora gli apparati o i dispositivi non possano più essere manutenuti.
In tutti i casi di sostituzione, gli apparati dovranno essere sostituiti con altri del medesimo tipo, nuovi di fabbrica, con funzionalità equivalenti o superiori rispetto a quelli sostituiti, senza ulteriori oneri economici a carico dell’Amministrazione.
Qualora la sostituzione sia di tipo temporaneo, il ripristino e la reinstallazione dell’apparato
originario deve avvenire entro la scadenza del periodo contrattuale.
5.1.1 - Modalità di erogazione e dimensionamento
Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, h 24, e non è consentito effettuare alcuna attività “remotamente”
dalla sede dell’Impresa sui “sistemi” oggetto di assistenza.
Durante l’intero periodo di validità contrattuale sarà onere dell’Impresa mantenere aggiornato l’”asset” degli apparati hardware, di cui all’”Appendice 3 – Ambiente operativo” al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
5.1.2 - Livelli di servizio
I tempi per la eventuale sostituzione di parti e/o apparati sono ricompresi nei termini di risoluzione della problematica per i “guasti bloccanti e non bloccanti”, rispettivamente pari ad 8 ore solari per “guasti bloccanti” e 24 ore solari per “guasti non bloccanti” decorrenti dall’apertura del “ticket” ovvero dalla chiamata, con eventuale ricorso al servizio di “Intervento Fuori Orario” laddove necessario, di cui al successivo Paragrafo 5.4.
Se la risoluzione della problematica implica anche la sostituzione di elementi e/o apparati, il presente servizio include gli oneri di fornitura, distribuzione e installazione ad opera dell’Impresa mediante personale tecnico specializzato, presso le sedi interessate, nei tempi indicati dall’indicatore preposto per la risoluzione degli incident (IQ12 – Tempestività di risoluzione degli incident).
Il mancato rispetto dei livelli di servizio riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
5.2 – Servizio di supporto specialistico continuativo on-site
L’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale, garantire un “Servizio di supporto specialistico continuativo on-site” secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati.
Il “servizio di supporto specialistico continuativo on-site” comprende in generale il supporto a tutte le attività di gestione sistemistica di tipo continuativo svolte durante il normale orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
In tale contesto, intendendosi per “sistema” l’”infrastruttura hardware e software” in uso, si precisa che le attività afferenti la presente tipologia di servizio, rivolte al personale dell’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- supporto specialistico alla conduzione operativa, in tutti gli ambiti tecnologici previsti (sistemi, apparati di rete/sicurezza, storage, DBMS e applicativi, ecc.);
- supporto specialistico nella definizione e miglioramento dei processi di “service management” o dei processi operativi in generale;
- supporto all’Amministrazione per il tracciamento e la verifica dei livelli di servizio dell’attività di conduzione operativa;
- supporto specialistico per la definizione e la verifica delle politiche di sicurezza;
- supporto per i processi di “capacity management” dei “sistemi” e l’evoluzione tecnologica
degli stessi;
- disegno e dimensionamento dei “sistemi”;
- supporto alla definizione di piani di disponibilità e continuità operativa delle infrastrutture;
- analisi dell’impatto implementativo;
- analisi del rischio;
- analisi dei costi e dei benefici;
- definizione delle modalità di realizzazione;
- definizione dei metodi di collaudo;
- definizione dei metodi di installazione;
- documentazione funzionale;
- procedure operative;
- rilascio della soluzione alla gestione (esercizio);
- verifiche proattive sui “sistemi”;
- sviluppo progetti per l’implementazione dei “sistemi”;
- la definizione delle interconnessioni e del modello operativo dei “sistemi”;
- la definizione della configurazione dei “sistemi”;
- il supporto alla definizione dei processi di “service management”;
- la gestione e configurazione dei “software” in possesso dell’Amministrazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “GLP”, “Jasper Report”, “L-Dap”, “SIEM”, “NAGIOS”, “Acronis”, “Veritas”.
L’Impresa dovrà, inoltre, supportare l’Amministrazione in modo “pro-attivo”, mediante l’espletamento delle seguenti attività, con cadenza semestrale, previo consenso dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione contrattuale:
- gestione “sistemi”, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.1 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- manutenzione dei “sistemi”, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.2 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- gestione e configurazione reti, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.3 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- gestione applicativi e basi di dati, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.4 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- gestione della sicurezza logica, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.5 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- sviluppo e integrazione “sistemi”, come da descrizione di cui al Paragrafo 6.1.6 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
5.2.1 - Modalità di erogazione e dimensionamento
Le attività di “gestione e sviluppo sistemi”, di cui al Paragrafo 6.1 del capitolato tecnico, per motivi organizzativi si configurano come “affiancamento” al personale dell’Amministrazione e/o al personale dell’Impresa impiegata nei servizi di conduzione.
Il presente servizio dovrà garantire, sotto forma di presidio “on-site” presso il Servizio Polizia Scientifica, come indicato all’”Appendice 2 – Profili professionali” al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale, la presenza di almeno:
- N.1 appartenente alla figura di “specialista di tecnologia”, dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 20 e sabato 8-14;
- N.2 appartenenti alla figura di “sistemista senior”, dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 18.
Le tre risorse professionali devono essere in grado di garantire supporto in tutte le attività tipiche di gestione del CED, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti la cura della rete di telecomunicazioni, “db administration”, “virtualization”, “backup/storage” e fornire consulenza sulle problematiche inerenti gli sviluppi futuri, anche nell’imminente progettazione/realizzazione del “Dysaster Recovery”.
Gli operatori del presidio, durante l’orario di lavoro prestabilito, dovranno svolgere le attività di monitoraggio dell’intera infrastruttura, supportando l’Amministrazione anche per
quanto riguarda richieste di produzione di documenti descrittivi del “sistema” o controlli effettuati tramite “report periodici”.
Il servizio non è erogabile in “modalità remota” dalla sede dell’Impresa.
5.2.2 – Livelli di servizio
Trattandosi di un servizio “a canone”, l’Amministrazione non entrerà nel merito del dimensionamento del “team” di risorse necessarie a garantire efficacemente l’erogazione del servizio in parola.
L’Impresa dovrà opportunamente prevedere sufficienti risorse per essere in grado di far fronte alle esigenze riportate.
L’Impresa, nell’erogazione del “servizio di supporto specialistico continuativo on-site” dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, gli standard definiti nella tabella “Indicatori di qualità” di cui all’Appendice 1 al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
5.3 – Servizio di reperibilità individuale
Per le attività di supporto specialistico, l’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale, garantire un “servizio di reperibilità individuale”, secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati, assicurando la disponibilità delle figure professionali, già impegnate nelle attività “on-site”, da reperire al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per rispondere tempestivamente ad eventuali situazioni critiche, nell’ottica di individuare, qualificare e rimuovere i problemi.
Il servizio di reperibilità potrà essere utilizzato dall’Amministrazione per individuare, qualificare e rimuovere qualunque tipo di problema ricadente nel perimetro della presente fornitura, compresi i “sistemi operativi”, l’”hardware”, il “software applicativo”, ecc., mediante utilizzo di un numero unico telefonico dedicato, che sarà cura dell’Impresa attivare.
In seguito alla qualificazione del problema, sarà responsabilità del reperibile identificare e mettere in esecuzione un piano d’azione volto alla sua risoluzione, servendosi se necessario del supporto degli specialisti.
L’erogazione del servizio dovrà prevedere, in caso di “guasto bloccante”, che uno specialista si rechi presso la sede dell’Amministrazione, qualora il supporto telefonico non abbia consentito di risolvere il problema ovvero nei casi di esplicita richiesta da parte dell’Amministrazione.
Si precisa che il presente servizio non include gli interventi “on-site”, che sono da considerarsi
“interventi fuori orario”.
La modalità di fruizione del presente servizio si sostanzia nella messa a disposizione, da parte dell’Impresa, a fronte di un’anomalia, di personale che dovrà dare il necessario supporto telefonico qualificato, in lingua italiana, per la risoluzione del problema e solo qualora il problema, non venga risolto telefonicamente, si tramuterà in richiesta di “intervento fuori orario”.
Per la specificità dei dati e dei sistemi, non è consentita la connessione “da remoto” presso i locali
dell’Impresa.
Per il presente servizio dovrà essere fornito un numero unico dedicato al quale risponderà l’unità
reperibile di turno.
Contestualmente alla segnalazione da parte del personale dell’Amministrazione dovrà avvenire, da parte dell’Impresa, l’apertura del relativo “ticket”, cui deve essere associato un identificativo univoco che ne consenta l’archiviazione e la consultazione in qualunque momento da parte del personale dell’Amministrazione preposto.
Tale processo dovrà essere collegato al sistema di “trouble ticketing”, che gestisce e registra le richieste di assistenza in base a parametri preconfigurati (Id, data, ora, ecc.).
Il servizio dovrà prevedere, a seguito di richiesta di assistenza da parte dell’Amministrazione:
- creazione del profilo;
- raccolta di informazioni per consentire la diagnosi e la risoluzione dei problemi;
- invio di una richiesta di assistenza;
- risoluzione del problema;
- chiusura della richiesta di assistenza.
Tutte le chiamate dovranno risultare tracciate e dovrà essere prodotto un “report” in modo che
l’Amministrazione possa riscontrare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate.
5.3.1 - Modalità di erogazione e dimensionamento
Il dimensionamento del presente servizio è strettamente dipendente dal numero e tipologia di
risorse professionali impiegate nell’erogazione del medesimo.
Per quanto riguarda l'orario, il servizio dovrà coprire il completamento delle 24 ore dell'orario previsto dal servizio di “supporto specialistico continuativo”, secondo le seguenti fasce orarie:
• 20:00-08:00 dei giorni feriali;
• dalle 14.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì successivo;
• h 24 le domeniche ed i festivi.
L’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, ha individuato e quantificato l’impegno
richiesto nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx base delle attività periodicamente consuntivate:
Reperibilità individuale | N° ore Annuali | N° ore Triennali |
sistemista senior | 5500 | 16.500 |
Si precisa che i servizi richiesti nell’ambito della presente fornitura non saranno destinati alla gestione di “software/prodotti” specifici, oggetto di separato atto negoziale, con la conseguenza che, nel caso in cui si rilevi una problematica non riguardante la parte di specifica competenza, verrà attivata, a cura dell’Amministrazione, con il supporto dell’Impresa, la relativa assistenza, indirizzando l’intervento verso il Fornitore competente.
5.3.2 - Livelli di servizio
Il servizio in argomento prevede:
• risposta entro 60 secondi per 1'90% delle chiamate ricevute (verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore.
In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
• percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei termini previsti nei "livelli di servizio" del presente Paragrafo comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
5.4 – Interventi fuori orario
L’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale, garantire “Interventi fuori orario” secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati.
Il servizio riguarda l’insieme di attività di supporto specialistico svolte al di fuori del normale orario di lavoro sia nei casi in cui è necessario intervenire a causa di malfunzionamenti, sia nei
casi in cui l’Amministrazione richiede la presenza di personale “on-site”, fuori orario, per attività straordinarie programmate e non.
Al termine di ciascun intervento, dovrà essere redatto un apposito “Rapporto di Intervento”, sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione contrattuale e dal Responsabile di Xxxxxxxx, nel quale saranno registrati:
• identificativo (numero, giorno e ora) della richiesta di intervento;
• identificativo (numero, giorno e ora) dell’intervento;
• breve descrizione dell’anomalia riscontrata per la quale è stato richiesto l’intervento;
• identificativo (seriale) dell’apparato oggetto di intervento;
• il luogo di esecuzione dell’intervento;
• l’ora ed il giorno di intervento;
• tipologia di intervento;
• causa dell’anomalia;
• elenco degli elementi eventualmente sostituiti;
• esito intervento, comprensivo dell’ora e del giorno dell’avvenuto ripristino (o di chiusura dell’intervento).
• firma del Direttore dell’Esecuzione contrattuale e del Responsabile di Progetto. Tutte gli interventi dovranno risultare tracciati e dovrà essere prodotto un “report” trimestrale in modo che l’Amministrazione possa riscontrare il rispetto delle tempistiche di presa in carico e ripristino dei servizi.
5.4.1 - Modalità di erogazione e dimensionamento
L’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze ha individuato e quantificato l’impegno
richiesto nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx base delle attività periodicamente consuntivate:
Interventi fuori orario | N° ore Annuali | N° ore Triennali |
sistemista senior | 250 | 750 |
5.4.2 - Livelli di servizio
L’Impresa dovrà garantire la presenza dello specialista in sede, con contestuale presa in carico
dell’anomalia, entro 1 ora dalla richiesta di intervento.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
5.5 – Servizio di supporto specialistico a richiesta
L’Impresa dovrà, a decorrere dalla data di approvazione del “Piano generale della fornitura”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, e per tutta la vigenza contrattuale garantire, un servizio di “supporto specialistico a richiesta”, secondo il dimensionamento ed i “livelli di servizio” sotto indicati.
Il servizio verrà utilizzato a complemento del servizio di “supporto specialistico continuativo” al fine di assolvere attività estemporanee che richiedono un impegno extra per un periodo limitato di tempo, con possibile affiancamento:
- al personale dell’Amministrazione;
- al personale del supporto specialistico continuativo della presente fornitura;
- al personale di altro Fornitore che espleti attività di conduzione operativa.
Il Responsabile del servizio dovrà fornire il dettaglio delle attività richieste, con l’indicazione delle “gg/uu” e delle figure professionali da impiegare per la preventiva e necessaria approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Tale previsione dovrà essere verificata a consuntivo e certificata da apposita scheda fornita
dall’Amministrazione.
Il servizio di “supporto specialistico a richiesta” può rendersi necessario per svolgere:
1. consulenza nell’ambito dell’adeguamento dell’infrastruttura agli obblighi previsti
in materia di protezione dei dati;
2. supporto su tematiche non previste dal servizio di supporto specialistico on-site;
3. formazione del personale;
4. eventuali altre necessità che si possono rappresentare dovute all’evoluzione
tecnologica;
5. progettazione per l’implementazione o migrazione dei sistemi.
Si precisa che, fino ad un massimo del 30% delle giornate totali del presente servizio potranno essere effettuate presso la sede dell’Impresa per “attività di studio e progettazione”, previa accettazione da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione contrattuale.
L’Impresa dovrà consegnare idonea documentazione, sia in via preventiva che a consuntivo, a supporto delle attività effettuate presso la sua sede anche in gg/uu, per consentire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la successiva attestazione.
5.5.1 - Modalità di erogazione e dimensionamento
Per tale attività non è prevista una presenza continuativa delle risorse, ma gli interventi di supporto possono essere richiesti dall’Amministrazione in modalità estemporanea per periodi di durata variabile.
Non potendo fin da ora prevedere l’impegno delle specifiche competenze durante l’intera durata contrattuale, le risorse impiegate dall’Impresa dovranno ricoprire l’intero spettro di competenze previste dal profilo “Specialista di tecnologia”.
L’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, ha individuato e quantificato l’impegno
richiesto nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx base delle attività periodicamente consuntivate:
Supporto specialistico a richiesta | N° giorni Annuali | N° giorni Triennali |
specialista di tecnologia | 100 | 300 |
Si precisa che, delle n.100 giornate annuali per il “supporto specialistico a richiesta”, n.10 giornate annuali potranno essere richieste presso le sedi periferiche a fronte di problematiche non risolvibili da remoto.
5.5.2 - Livelli di servizio
L’Impresa, nell’erogazione del “Servizio di supporto specialistico a richiesta” dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, gli standard definiti nella tabella “Indicatori di qualità”, di cui all’Appendice 1 al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
5.6 – Disk retention
Durante la vigenza contrattuale, l'Impresa è tenuta a fornire, a proprio carico, un servizio di “disk retention”, secondo il quale i dischi contenenti dati, che necessitano di essere sostituiti per malfunzionamenti, non vengono resi al servizio di supporto dell'Impresa stessa ma devono essere trattenuti dall’Amministrazione.
Simile servizio dovrà essere previsto per gli apparati o parte di essi che contengano supporti di memoria non removibili (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).
5.7 – “Indicatori di qualità”
Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese nel rispetto degli indicatori di qualità elencati in “Appendice 1 – Schede Indicatori di Qualità”, al capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale:
Trattandosi di un’unica fornitura di supporto alla conduzione e manutenzione, verrà considerato un unico tempo per la risoluzione dei malfunzionamenti che ricomprenda tutte le attività a partire dalla diagnosi, fino alla corretta risoluzione del problema e conseguente ripristino del servizio, che dovrà pertanto avvenire entro i termini definiti di seguito, a decorrere dal momento (data e ora) della richiesta di intervento.
Pertanto, dal momento della segnalazione del malfunzionamento, l’Impresa è obbligata a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, anche mediante la sostituzione di elementi o apparati dell’infrastruttura hardware, per guasti bloccanti e non, entro i seguenti “tempi di risoluzione” a partire dalla “richiesta d’intervento”, attraverso l’intervento di personale tecnico “on-site” presso la sede centrale (Servizio Polizia Scientifica) e le sedi periferiche (Gabinetti Regionali e Interregionali di Polizia Scientifica) dell’Amministrazione:
Tempo di risoluzione | TR1A – 8 ore solari TR2A – 24 ore solari |
Dove:
• tempo di ripristino TR1A: tempi entro i quali l’impresa dovrà provvedere all’intervento di assistenza per riportare l’”HW” e /o “SW” alla piena funzionalità nei casi di gravità “1” - Guasto bloccante – classe critica in cui l’intero “HW” e/o “SW” è indisponibile agli utenti e/o gravemente degradato e/o è impossibile far funzionare le operazioni di “sistema” o le applicazioni “mission critical”.
• tempo di ripristino TR2A: tempi entro i quali l’Impresa dovrà provvedere all’intervento di assistenza per riportare l’”HW” e /o “SW” alla piena funzionalità nei casi di gravità “2” - Guasto
non bloccante - funzioni non critiche dell’”HW” e/o del “SW” sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate, oppure funzioni critiche sono lievemente degradate e/o il sistema è pienamente operativo, ma si riscontrano errori che non incidono sulla utilizzabilità.
Nello specifico “TR1A” indica il primo intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del “ticket” e il tempo di termine dell’intervento di assistenza riportato nel “rapporto di intervento” (il tempo indicato include sia il tempo previsto per l’intervento presso l’Amministrazione, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione).
Il mancato rispetto di quanto sopra specificato comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
Articolo 6
(Approntamento alla verifica di conformità funzionale - Verifica di conformità funzionale) 6.1 – Approntamento alla verifica di conformità funzionale
Nell’ambito del servizio di “manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva”, ove si renda necessaria la rimozione e/o sostituzione di parti e/o di interi apparati, queste dovranno essere sottoposte a relativa verifica di conformità funzionale secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo.
L’approntamento alla verifica funzionale dovrà essere comunicato dall’Impresa al Direttore dell’Esecuzione del contratto, tramite PEC e/o con consegna a mano, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di sostituzione e/o rimozione effettuazione.
Il mancato rispetto dei tempi previsti, di cui al precedente comma 2 del presente Paragrafo,
comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
6.2 - Verifica di conformità funzionale
La relativa verifica di conformità funzionale delle parti e/o di interi apparati sostituiti e/o rimossi dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine successivo di 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione di approntamento alla stessa, con rilascio di idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti rimosse e/o sostituite.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà, quindi, cura di notiziare formalmente e comunque secondo le modalità sopradescritte l’Amministrazione dell’esito di ogni verifica funzionale espletata.
Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti nella
presente realizzazione.
In caso di esito negativo della verifica, questa potrà essere ripetuta entro un massimo di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo della stessa.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e xx.xx. ii., che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta approvazione dello stesso.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 7
(“Service management” - Strumenti a supporto della fornitura – Trasferimento del
“Know-how” a fine fornitura)
7.1 – “Service management”
L’Amministrazione attualmente non ha definito un processo di gestione per il “service management” in accordo con le “best practices ITIL”.
Pertanto, l’Impresa, qualora richiesto dall’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, dovrà supportarla nella fase di implementazione e strutturazione dei suddetti processi, con l’obiettivo di:
- migliorare la qualità dei servizi “IT”;
- ridurre i costi di erogazione dei servizi;
- allineare i servizi “IT” con i bisogni correnti e futuri dell’Amministrazione.
La strutturazione dei processi verrà definita in accordo con l’Amministrazione durante l’esecutività del contratto e dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:
- “service operation”;
- “service transition”;
- “service design”.
La strutturazione dei “processi” verrà definita in accordo con l’Amministrazione durante l’esecutività del contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 8.4 del capitolato tecnico, documento che sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
7.2 – Strumenti a supporto della fornitura
Si precisa che l’Amministrazione non richiede alcun servizio erogato “da remoto” dalla sede dell’Impresa ma porrà alcuni strumenti tecnologici, di seguito indicati, a disposizione di questa. Tali strumenti “open-source”, di seguito elencati, dopo opportune valutazioni, potranno anche essere sostituiti da prodotti equivalenti suggeriti e concordati con l’Impresa, purchè senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione:
a) “Strumenti di monitoraggio”
Lo strumento attualmente adottato dall’Amministrazione è “NAGIOS CORE v. 4.3.1”.
Lo sviluppo dei “plugin di controllo” viene attualmente effettuato collaborativamente da personale dell’Amministrazione e da quello delle aziende che supportano la conduzione operativa dei “sistemi” informatici.
Mediante questo strumento, l’amministratore di “sistema” è in grado di effettuare un rapido “screening” degli “outage” di “hardware” e “software”, al fine di provvedere alle successive operazioni di natura tecnica o amministrativa, quali determinare l’impatto del guasto dalla mappa delle dipendenze, la criticità del disservizio sulla base del linguaggio tipicamente semaforico dello strumento (“green”, servizio ottimale – “yellow”, servizio che richiede attenzione – “red”, servizio che richiede manutenzione), la disponibilità dell’”asset” nel tempo, valutando i tempi di durata del disservizio ed il numero degli incidenti occorsi.
b) “Sistema di Service Management”
A fianco della summenzionata infrastruttura di monitoraggio tradizionale, il Servizio Polizia Scientifica utilizza un “server GLPI open-source”, al fine di razionalizzare la gestione degli “asset”, la gestione dei contratti, la gestione degli “incidenti”, la gestione degli “SLA”, la gestione del cambiamento e la valutazione degli impatti mediante questa applicazione che ne integra tutti gli aspetti.
c) “Sistema di Reportistica e SLA Management”
Per quanto concerne lo strumento in oggetto, l’Amministrazione si è dotata di una serie di strumenti “open-source” ed alcuni strumenti sviluppati per conto della PA basati su procedure manuali.
Lo strumento attualmente utilizzato è il portale “Jasper-Reports”.
7.3 - Trasferimento del “Know-how” a fine fornitura
Trattandosi di servizi di supporto specialistico, nella presente fornitura non è prevista una fase di
“startup” e “presa in carico” dei “sistemi”.
Al termine del contratto ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa si impegna a prestare all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi.
L’Impresa, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, per un periodo massimo di 3 mesi, metterà a disposizione dell’Amministrazione, nelle modalità concordate con quest’ultima, risorse umane e documentazione.
Durante tale periodo, l’Impresa s’impegna a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione il proprio personale incaricato, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio richiesti dal presente atto negoziale.
Sempre durante tale fase finale, in particolare, l’Impresa si impegna a garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Amministrazione interruzioni o degrado degli “SLA” concordati.
Tutte le attività che saranno svolte dall’Impresa in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nel presente contratto, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate.
Si descrivono di seguito i principali impegni dell’Impresa relativi a questa fase:
• predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne: l’Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo che elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura, nonché permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del “sistema informatico” e l’utilizzo di tale documentazione da parte del nuovo contraente;
• trasferimento delle competenze: l’Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione un adeguato addestramento sull’utilizzo degli strumenti di gestione dei “sistemi” attivati durante la fase di regime, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile.
Tale addestramento dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.);
• adozione di un “Piano di trasferimento del know-how”: contenente una pianificazione di massima di tipo esecutivo, articolato in attività, con l’indicazione di scadenze di inizio e fine, di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare il trasferimento e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione, sulla scorta delle disposizioni di cui al successivo Paragrafo 7.3.1. 7.3.1 - Piano di trasferimento del “know-how”
L’Impresa, inoltre, entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dall’inizio degli ultimi tre mesi di fornitura come specificato nel precedente Paragrafo, dovrà presentare un “Piano di trasferimento del know-how”, compendiante la descrizione delle attività da eseguire nel periodo di affiancamento finale (tre mesi) al fine di una ottimale transizione tra l’Impresa e Amministrazione ovvero il nuovo Fornitore entrante.
L’approvazione del “Piano di trasferimento del know-how” sarà eseguita direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari, dall’avvenuta consegna dello stesso, con successiva comunicazione all’Impresa a mezzo mail e/o tramite PEC.
In caso di esito negativo di tale valutazione, l'Impresa provvederà ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall'Amministrazione, ripresentando il cennato documento entro l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della prima verifica.
Trascorsi tali ulteriori 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto documento non sia ancora disponibile e/o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto dei termini previsti al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
8
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 9
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del contratto all’uopo nominato pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo Pec, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo Pec, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui agli articoli 4 e 4.bis del presente contratto. In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 10 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno
nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 11 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al
, % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto la “fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici del Servizio di Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 13
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
13.1 – Approntamento alla verifica di conformità funzionale
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.1, comporterà l’applicazione di una
penale pari allo 0,1 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
13.2 – “Piano generale della fornitura”, “Piano di qualità” e “Piano di trasferimento del
“know-how”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1, 4.bis.2 e all’articolo 7, Paragrafo 7.3.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0.5 per mille dell’importo netto contrattuale.
13.3 – Servizio di manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva
- Servizio di supporto specialistico continuativo on-site - Servizio di reperibilità individuale - Interventi fuori orario - Servizio di supporto specialistico a richiesta - “Indicatori di qualità”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, Paragrafi 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7,
comporterà l’applicazione delle relative penalità come di seguito specificato:
Id | Descrizione Azione Contrattuale |
IQ01 | Personale della fornitura inadeguato |
Per ogni risorsa sostituita, perché non ritenuta adeguata, su richiesta della Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ01 – Personale della fornitura inadeguato” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ02 | Turn over del personale |
Per ogni risorsa sostituita su iniziativa del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ02 – Turnover del |
personale” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ03 | Inadeguatezza del personale proposto |
Per ogni curriculum non accettato dall’Amministrazione, non imputabile ad essa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ03 – Inadeguatezza del personale proposto” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ04 | Impiego e sostituzione del personale |
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’impiego/sostituzione delle risorse, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ04 – Impiego/sostituzione del personale” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ05 | Attivazione degli interventi |
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’attivazione degli interventi di supporto specialistico a richiesta, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ05 – Attivazione degli interventi” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ06 | Slittamento delle scadenze |
Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al rispetto delle scadenze temporali, non imputabile all’Amministrazione a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ06 – Slittamento delle scadenze” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ07 | Qualità della documentazione prodotta |
Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in aumento, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ07 – Qualità della documentazione prodotta” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ08 | Rilievi sulla fornitura |
Per ogni rilievo relativo ad inadempimenti della fornitura emesso dall’Amministrazione, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “IQ08 – Rilievi sulla fornitura” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ12 | Tempestività di risoluzione degli incident |
Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ12 – Tempestività di risoluzione degli incident” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | |
IQ14 | Tempestività di esecuzione dei change non standard |
Per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ14 – Tempestività di esecuzione dei change non standard” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
IQ15 | Ticket oggetto di ripianificazione | |
Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ15 – Ticket oggetto di ripianificazione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
IQ16 | Attività eseguite correttamente | |
Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “IQ16 – Attività eseguite correttamente” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
ARC | Affiancamento dei ruoli chiave | |
Per ogni giorno in diminuzione rispetto al valore di soglia previsto per l’indicatore di qualità “ARC – Affiancamento dei ruoli chiave” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Amministrazione applicherà una penale pari allo del 130% del corrispettivo giornaliero corrispondente al ruolo. | ||
TPCA | Tempestività della presa in carico delle anomalie | |
Per ogni ritardo superiore al valore di soglia previsto per l’indicatore di qualità “TPCA – Tempestività della presa in carico delle anomalie” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
TRC | Tempo di risposta alle chiamate | |
Per ogni punto percentuale di FNTRC inferiore al valore normale previsto per l’indicatore di qualità “TRC – Tempo di risposta alle chiamate” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
TRC | Tempo di risposta alle chiamate | |
Per ogni punto percentuale di FNTRC inferiore al 100% come previsto dall’indicatore di qualità “TRC – Tempo di risposta alle chiamate” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. | ||
OPA | Ore Assenza Presidio | |
Per ogni ora lavorativa di assenza, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “OPA – Ore Assenza Presidio” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura. |
13.4 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
14.1 - “Servizio di manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed
evolutiva” (rendicontazione a canone):
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data
di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del relativo periodo di riferimento, con decorrenza dalla data di avvenuta approvazione dell’eventuale certificato di verifica funzionale di conformità positiva, nonché corredato dalla dichiarazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale di conformità positiva, nonchè corredato dalla comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
14.2 – “Servizio di supporto specialistico continuativo on-site” (rendicontazione a canone):
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e sws.mm.ii..
14.3 – “Servizio di reperibilità individuale” ed “Interventi fuori orario” (rendicontazione a ore):
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192,
di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle ore effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle ore effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
14.4 “Servizio di supporto specialistico a richiesta” (rendicontazione a giornate):
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze:
• € IVA compresa – anno 2021;
• € IVA compresa – anno 2022.
• € IVA compresa – anno 2023.
• € IVA compresa – anno 2024.
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 844702625F e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 844702625F
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
14.5 - Clausola risolutiva espressa
L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva
variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante
tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 16
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato
secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'
Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti
o diritti d' autore.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa è designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 8 al capitolato d’oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
L’Impresa è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal “Titolare del trattamento”.
Inoltre, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione, indicati quali “elementi classificati riservati”, dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di suo scioglimento per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici sull’oggetto del contratto, che non siano
stati;
precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini riguardanti l’oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato all’Amministrazione ed impiegato nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di
Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati per conoscenza gli Uffici interessati.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell’esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall’Amministrazione.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell’ “Allegato Privacy”, al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere entro un termine inderogabile di 15 giorni2, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione e/o a terzi.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ,
, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento
del presente contratto.
Articolo 25
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle
espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.4, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.7, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.3.1, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.4, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto
- mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 8, comma 7;
− articolo 9, comma 4;
− articolo 10, ultimo comma;
− articolo 12, quartultimo comma;
− articolo 14, Paragrafo 14.5;
− articolo 19, ultimo comma;
− articolo 29, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 26 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà
applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 28
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 29
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 30
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività
lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero. Si allega il D.U.V.R.I statico (All.1).
Articolo 31 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (All.2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 32
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”(All.3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 33
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 53 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifica di conformità;
o articolo 4.bis – “Piano generale della fornitura” - “Piano di qualità”;
o articolo 5 – Servizio di manutenzione “hardware e software di base” preventiva, correttiva ed evolutiva - Servizio di supporto specialistico continuativo on-site - Servizio di reperibilità individuale – Interventi fuori orario – Servizio di supporto specialistico a richiesta – “Disk retention” - Modalità di erogazione e dimensionamento dei servizi – Livelli di servizio – “Indicatori di qualità”;
o articolo 6 - Verifica di conformità funzionale;
o articolo 7 - “Service management” - Strumenti a supporto della fornitura – Trasferimento
del “Know-how” a fine fornitura;
o articolo 8 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 9 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità;
o articolo 10 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 11 – Modifiche e varianti tecniche;
o articolo 12 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
o articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 14 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
o articolo 15 - Vizi;
o articolo 16 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 17 – Xxxxxxxx e diritti d’autore;
o articolo 18 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;
o articolo 19 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 20 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 21 - Recesso dell'Amministrazione;
o articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 26 - Cessione del credito;
o articolo 27 – Salvaguardia dell’obsolescenza;
o articolo 29 - Risoluzione in caso di condanna penale.