Contract
3. OBBLIGHI DELLO STOCCATORE
Lo stoccatore si obbliga a fornire assistenza tecnica al produttore, coadiuvato dallo Staff tecnico individuato dell’Industria e a raccogliere le informazioni legate al processo produttivo.
Lo Stoccatore si obbliga ad acquistare dal Produttore tutta la granella prodotta in virtù del presente accordo avente, per ogni singola consegna, le seguenti caratteristiche minime: Peso ettolitrico 78 kg/hl min., proteine 12,50% min. sulla s.s. (sostanza secca); Umidità max 12%; chicchi bianconati max 30%. Non è tollerata alcuna presenza di insetti vivi o morti e la merce è da intendersi sana, leale e mercantile. Tutta la granella dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito alla presenza di tossine, metalli pesanti e residui di antiparassitari. In relazione a quest’ultimo punto lo stoccatore si impegna ad effettuare solo trattamenti che prevedono l’uso di fosfina protetta o, nel caso di prodotto biologico, la refrigerazione in atmosfera controllata e a far si che lo stato di conservazione della granella sia esente da chicchi attaccati da parassiti (chicchi bucati).
4. OBBLIGHI DELL’INDUSTRIA
L’Industria si impegna a ritirare tutta la granella avente le caratteristiche qualitative indicate al precedente punto 3 di cui al presente accordo entro e non oltre i termini fissati nel successivo articolo 9 del presente accordo.
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE:
La merce sarà resa dal produttore “franco arrivo ai centri di stoccaggio dello stoccatore” salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il produttore e lo stoccatore.
Al momento della consegna verranno prelevati n. 3 campioni che saranno sigillati in contraddittorio tra le parti e verranno conservati come segue: 1 dal produttore, 1 dallo stoccatore e 1 dall’Industria.
La merce sarà resa all’Industria “franco partenza dai centri di stoccaggio dello stoccatore” salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra l’Industria e lo Stoccatore.
6. PREZZO:
Il prezzo della granella (Euro/tonnellata) riconosciuto dallo Stoccatore al Produttore sarà determinato secondo lo schema seguente:
VOCE | PREZZO GRANO DURO CONVENZIONALE | PREZZO GRANO DURO BIOLOGICO |
PREZZO BASE | Media minimo e massimo quotazione Borsa Merci di Foggia per la voce corrispondente alla qualità del prodotto consegnato IVA INCLUSA | Media minimo e massimo quotazione Borsa Merci di Altamura (A.M.C.) per la voce corrispondente alla qualità del prodotto consegnato IVA INCLUSA |
PREMIO DI COLTIVAZIONE VALIDO SU GRANO DURO FINO: Per proteine > 13,50 % e < 14,50 % EURO/TON. 10,00 Per proteine > 14,50 % EURO/TON. 20,00 | ||
A detrarre: SERVIZI STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE | EURO/TON. -10,00 | EURO/TON. -20,00 (Compreso costi di certificazione BIO) |
CHIUSURA | LIBERA Entro il 30.04.18 | MEDIA MESI SET/DIC 2017 SET/APR 2018 |
Nel caso in cui il le caratteristiche della granella non rientrassero in quelle precisate nel punto 3 del presente accordo il relativo prezzo sarà stabilito d’intesa tra Stoccatore e Produttore.
7. MODALITA’ RITIRO, PAGAMENTO E DURATA:
Il quantitativo di granella verrà ritirato dall’Industria in relazioni alle proprie esigenze produttive, comunque entro e non oltre la successiva campagna di raccolta.
Il pagamento dall’Industria allo Stoccatore avverrà in relazione alle richieste di liquidazione pervenute dal Produttore dietro emissione di regolare fattura che verrà pagata entro 10 gg. dalla sua emissione.
Il pagamento al Produttore da parte dello Stoccatore avverrà entro e non oltre 20 gg. dall’emissione della relativa
2 fattura.
Il presente contratto ha la durata di 3 tre anni e precisamente per le campagne di raccolta 2017, 2018 e 2019 e non si rinnoverà tacitamente.
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:
Il produttore è obbligato al rispetto del Disciplinare, con particolare riferimento al vincolo relativo alla varietà in esso individuata e contrassegnata.
Qualora il produttore violi il Disciplinare, in special modo utilizzando altra e diversa varietà, il presente contratto si intenderà risolto nei confronti del produttore.
9. OBBLIGHI ACCESSORI
Le parti si obbligano a far rispettare il presente accordo ad ogni avente causa a qualsiasi titolo. Il presente contratto non potrà essere ceduto senza il consenso scritto di tutte le parti.
10. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.L. n° 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipula e gestione del presente accordo. Lo Stoccatore e il Produttore che sottoscrivono il presente contratto si obbligano nei confronti dell’Industria a non divulgare a terzi estranei al rapporto le informazioni ivi contenute comprese quelle del Disciplinare di produzione. In caso di violazione lo stoccatore e il produttore saranno tenuti al risarcimento del danno nei confronti dell’Industria.
11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN FAVORE DELL AGER.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere la giurisdizione prevista è quella della Camera Arbitrale di Bologna ivi compresa la clausola compromissoria in arbitrato irrituale che la parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Oggi, / /
PRODUTTORE STOCCATORE INDUSTRIA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., vengono specificatamente approvate per iscritto, i seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Oggi, / /
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PRODUTTORE STOCCATORE INDUSTRIA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
valido solo per agricoltura convenzionale
AVVICENDAMENTO COLTURALE: trattandosi di colture depauperanti, è indispensabile inserire la coltivazione dei cereali in una idonea rotazione con colture miglioratrici.
SEMENTI: il seme utilizzato deve essere certificato dal CREA (Ex-ENSE) e conciato con prodotti di categoria C3 o superiore, ad eccezione delle coltivazioni Biologiche.
Le varietà di grano duro da seme previste per la coltivazione del presente contratto di filiera sono:
• ACADUR
• PIETRAFITTA
• QUADRATO
•
CONCIMAZIONI: è ormai scientificamente accertata l’influenza dei fertilizzanti sullo sviluppo equilibrato delle piante e sull'ottenimento di elevate produzioni, soprattutto se distribuiti correttamente nei particolari momenti del ciclo vegetativo. Risultati produttivi ottimali sono perseguibili solo valutando e gestendo al meglio l'utilizzo dei diversi elementi fertilizzanti.
• Concimazione di Fondo a base Fosfatica (P2O5)
Il Fosforo è l’elemento richiesto nelle prime fasi di crescita della pianta, perché consente un maggiore sviluppo radicale tale da permettere una maggiore esplorazione del terreno e sfruttare la fertilità naturale dello stesso. Spesso il fosforo non è disponibile alle giovani plantule che riescono ad assorbire solo quello localizzato ad una distanza inferiore ai 2,5 mm. Per questo è sempre preferibile adottare una concimazione di fondo localizzata.
• Concimazioni Azotate (N) – preferibile concimi con elevato contenuto di Zolfo (SO3)
L'Azoto è un elemento fondamentale per tutto lo sviluppo vegetativo della pianta, dall'accestimento sino alla spigatura. Le concimazioni AZOTATE dovranno essere eseguite in maniera frazionata, almeno in due stadi vegetativi della coltura.
La corretta gestione della concimazione (quantità e modalità di intervento) deve comunque tenere conto di molteplici aspetti: della precessione colturale, delle asportazioni di elementi nutritivi riconducibili alle rese per ettaro attese, della dotazione del terreno, dell’andamento climatico, del tipo di concime e della modalità di applicazione.
DISERBO CHIMICO: Il diserbo in post emergenza deve essere eseguito il più presto possibile in modo da realizzare il miglior controllo delle malerbe e ridurre al minimo il danno agronomico derivante dalla competizione delle infestanti con la coltura in coltivazione.
DIFESA DA MALATTIE FUNGINE CON TRATTAMENTI FOGLIARI:
IN LEVATA: Il trattamento fungicida in questa fase molto critica per lo sviluppo delle piante, si rende necessario soprattutto in concomitanza di periodi umidi e piovosi che favoriscono attacchi di gravi patologie fungine come ruggini, oidio e septoriosi.
IN SPIGATURA: Considerando la suscettibilità del Frumento Duro alla fusariosi della spiga e i conseguenti negativi risvolti sulla salubrità delle cariossidi e sulle rese produttive, è indispensabile, in special modo se la tarda primavera decorre umida e piovosa, intervenire con uno specifico trattamento fungicida nelle fasi di spigatura - fioritura del grano.
RACCOLTA: la granella raccolta deve avere un tenore di umidità inferiore al 12%.
CONTRATTO PER LA VENDITA E LA COLTIVAZIONE DI GRANO DURO ITALIANO
Tra le seguenti parti:
• La Soc. Coop. Agricola per Azioni O.P. del TAVOLIERE, con sede in X.xx Xxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxx (XX) rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, CF. e P.Iva 03663350712, di seguito più semplicemente indicato con il termine “STOCCATORE”;
• l’Azienda Agricola “ con sede in rappresentata dal Sig.
C.F. e X.Xxx , di seguito più semplicemente indicato con il termine “PRODUTTORE”:
• La società Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X.x.x. con sede in X.xx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxx (XX) rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.F. e X.Xxx, 03318280710 di seguito più semplicemente indicata con il termine “INDUSTRIA”;
a) Il produttore, è conduttore dei terreni siti in agro di in località identificati come di seguito: idonei alla coltivazione del grano duro della varietà contrassegnate nel Disciplinare di produzione allegato al presente accordo (di seguito più semplicemente “Disciplinare”);
b) Lo stoccatore è dotato di apparecchiature per la determinazione delle caratteristiche merceologiche della granella, ed ed è dotato di silos orizzontali e/o verticali idonei allo stoccaggio differenziato della granella e alla buona conservazione della merce.
c) Il Produttore si obbliga a consegnare allo Stoccatore che a Sua volta si obbliga a vendere all’Industria, tutto il grano che produrrà nelle campagne agrarie 2016/2017, 2017/2018, 2017/2018;
d) Le parti intendono regolamentare le fasi di acquisto del seme, della coltivazione e della vendita della granella, nonché definire la qualità e il prezzo di vendita della stessa.
Tutto ciò premesso, le sopraindicate parti stipulano e convengono quanto segue:
1. PREMESSA
Le premesse di cui ai punti a), b), c) e d) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. OBBLIGHI DEL PRODUTTORE
Il produttore si obbliga a:
• comunicare la superficie e i dati catastali relativi alle particelle interessate alla coltivazione delle varietà previste dal Disciplinare di cui in premessa.
• attenersi al processo produttivo osservando il Disciplinare;
• comunicare allo stoccatore tutte le operazioni colturali effettuate (concimazioni, diserbi, trattamenti, etc.) e i prodotti utilizzati, in conformità del Disciplinare;
• produrre e conservare tutta la documentazione agronomica necessaria;
• consentire la verifica del rispetto del Disciplinare da parte dello Stoccatore o da parte di eventuali operatori preposti dall’Industria (ditta sementiera, tecnico di campo, etc);
• vendere e/o consegnare allo stoccatore tutta la granella prodotta nelle campagne agrarie 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 in esecuzione del presente accordo;
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