REGOLAMENTO STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
REGOLAMENTO STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22/4/2020
TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Qualifica di Studente
TITOLO II –IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI
Art. 4 – Norme generali
Art. 5 – Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico Art. 6 – Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale
Art. 7 – Immatricolazione a seguito di trasferimento da altro ateneo
Art. 8- Immatricolazione con titolo di studio universitario conseguito in Italia e con abbreviazione di carriera
Art. 9 – Immatricolazione si studenti con titolo conseguito all’estero
Art. 10 – Iscrizione a corsi di studio con rilascio di doppio titolo o titolo congiunto Art. 11 – Iscrizione a tempo parziale
Art. 12 – Iscrizione a corsi singoli Art. 13 – Credenziali e badge
Art. 14 – Iscrizione ad anni successivi al primo Art. 15 – Contribuzione studentesca
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Capo I – Gestione della carriera
Art. 16 – Piano di studio
Art. 17 Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi Art. 18 – Verifiche del profitto
Art. 19 –Principi in materia di riconoscimento dei crediti
Art. 20 –Mobilità studentesca nell’ambito di scambi internazionali Art. 21 -Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
Art. 22 – Laurea “alla memoria”
Capo II - Modificazione della carriera o della condizione di studente
Art. 23 – Passaggi ad altro corso di studio dell’Università degli Studi di Milano Art. 24 – Trasferimento ad altro Ateneo
Art. 25 – Interruzione degli studi Art. 26 – Sospensione degli studi Art. 27 – Rinuncia agli studi
Art. 28 – Decadenza dalla qualifica di studente
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 29 – Rilascio di certificazioni
Art. 30 – Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi Art. 31 – Trattamento dei dati personali
Art. 32 – Nome di disciplina
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 – Norme finali ed entrata in vigore
APPENDICI
Appendice n. 1 – Procedure per l’ammissione ai corsi di studio
Appendice n. 2 - Riconoscimento di titoli esteri e di periodi di studio svolti all’estero Appendice n. 3 - Modalità di iscrizione a tempo parziale
Appendice n. 4- Utilizzo della Carta La Statale Appendice n. 5- Procedure per il rilascio di certificazioni
Titolo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
a) Regolamento Didattico di Ateneo: l’insieme delle regole che disciplinano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dell’art. 11 del DM 270/2004, l’organizzazione didattica di tutta l’offerta formativa istituita ed attivata dall’Università degli Studi di Milano;
b) Corso di studio interclasse: corso di studio che soddisfa i requisiti di due classi differenti;
c) Xxxxxxxx: l’insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico compiuti dallo studente;
d) Immatricolazione: la prima iscrizione ad un Corso di studio;
e) Iscrizione: l’iscrizione ad anni successivi al primo;
f) Obbligo formativo aggiuntivo: debito assegnato in presenza di lacune accertate tramite la prova di accesso ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, che deve essere assolto entro il primo anno di corso;
g) Piano di studio: l’insieme delle attività formative obbligatorie e prescelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite dal Collegio Didattico competente, al fine di conseguire il titolo di studio;
h) Domanda di conseguimento titolo: la domanda da presentare per poter essere ammessi all’esame di laurea;
Art. 2
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
a) agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, laurea magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale e di Master universitario, istituiti e attivati ai sensi del D.M. 270/2004;
b) agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali scuole;
c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
d) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi istituiti, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.
2. Per le specifiche procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca e ai master universitari, corsi di perfezionamento, corsi formazione insegnanti si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti e alle specifiche disposizioni del Senato Accademico.
Art. 3 Qualifica di studente
0.Xx qualifica di studente si ottiene con l’immatricolazione ai corsi di studio previsti dall’art. 2. 2.Sono equiparati agli studenti coloro che ottengono l’iscrizione a singoli insegnamenti, compatibilmente con le norme in vigore.
3.Sono altresì equiparati agli studenti iscritti, gli studenti ospiti nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di accordi bilaterali tra Università.
Titolo II IMMATRICOLAZIONE E ISCRZIONE AI CORSI
Art. 4 Norme generali
0.Xx Senato Accademico stabilisce per ogni anno accademico i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle prove di ammissione e delle domande di immatricolazione.
2.Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di un corso di studio nello stesso anno accademico, anche di altri atenei, in Italia e all’estero, salvo le eccezioni disposte dalla legge. 3.L’immatricolazione ai corsi si intende perfezionata a seguito del pagamento della prima rata di contribuzione, così come determinata in applicazione delle norme sulla contribuzione e a conclusione di tutte le procedure amministrative secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.
4.Lo studente che non abbia perfezionato l’immatricolazione come sopra indicato non può compiere alcun atto di carriera. Gli atti di carriera compiuti in difetto di immatricolazione sono nulli.
5. Le procedure per l’ammissione ai corsi di studio sono disciplinate nell’apposita Appendice 1
che fa parte integrante del presente regolamento.
Art. 5
Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso dei titoli di studio e dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art. 16, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La verifica della preparazione iniziale viene effettuata attraverso apposite prove di valutazione che hanno lo scopo di verificare che la preparazione acquisita durante il percorso scolastico nella scuola superiore di secondo grado sia adeguata al percorso che lo studente intende intraprendere.
3. Il sostenimento della prova è obbligatorio prima dell’immatricolazione e il mancato superamento della soglia prevista dai singoli corsi di studio comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso.
4. Per i corsi ad accesso libero la prova di ammissione ha il solo scopo di verificare l’adeguata preparazione iniziale, mentre per i corsi ad accesso programmato, sia a livello nazionale che locale, concorre alla formulazione della graduatoria di merito utile ai fini della copertura dei posti messi a concorso.
5. Per quanto attiene alle modalità di assolvimento degli OFA, i singoli corsi di studio sono tenuti a prevedere appositi corsi di recupero e a rendere disponibili le relative informazioni sui Manifesti degli Studi e sul portale (siti dei corsi).
Art. 6
Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale
1.Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale è necessario essere in possesso dei titoli di studio e di specifici requisiti curriculari come previsto dall’art. 16, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. E’ inoltre prevista un’adeguata preparazione personale.
2.Le modalità di verifica dell’adeguata preparazione personale sono stabilite dai singoli corsi di studio secondo le Linee Guida definite dal Senato Accademico.
0.Xx valutazione dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale è effettuata da apposita Commissione, designata dal competente organo didattico.
0.Xx mancanza dei requisiti curriculari determina l’esclusione dal corso, fatta salva la possibilità di integrare la carriera relativa al precedente percorso accademico, con il sostenimento di esami aggiuntivi, individuati dalla Commissione sopra richiamata. In tal caso l’interessato sarà tenuto al recupero dei requisiti mancanti prima di poter procedere all’immatricolazione ed entro i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico.
0.Xx caso di esito negativo della verifica della preparazione personale l’interessato non potrà immatricolarsi.
6. Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato la Commissione provvederà a formulare la graduatoria di merito ai fini della copertura dei posti messi a concorso.
Art. 7
Immatricolazione a seguito di trasferimento da altro Ateneo
1.Gli studenti provenienti da altro Ateneo si immatricolano al primo anno dei corsi di studio annualmente attivati, seguendo le normali procedure di immatricolazione, fatta salva l’ammissione ad anni successivi al primo dopo la valutazione della carriera pregressa da parte del compente Xxxxxxxx didattico.
0.Xx Collegio didattico del singolo corso di studio può prevedere, quale ulteriore documentazione ai fini della convalida degli esami, i programmi degli esami sostenuti. Non sono accolti trasferimenti a corsi di laurea disattivati.
3.Per il trasferimento ad un corso di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato è necessario sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell’ambito dei posti messi a concorso, fatti salvi casi particolari disciplinati dai Collegi didattici dei singoli corsi di studio o dai Comitati di Direzione delle Facoltà o Scuole.
4. Il Collegio didattico delibera in merito al riconoscimento della carriera svolta e all’anno di ammissione, fermo restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate.
5.Agli studenti trasferiti, anche se ammessi ad anni successivi al primo, si applicano il Regolamento didattico del corso di studio e il Manifesto degli studi vigenti per gli iscritti al primo anno, fatti salvi i casi in cui l’organizzazione didattica non consenta l’applicazione di questa regola.
6.Dopo avere ricevuto la delibera del collegio didattico, la Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio provvede a darne comunicazione all’interessato mediante notifica alla casella di posta elettronica istituzionale.
7.Tale comunicazione può essere anticipata dalla competente segreteria didattica, in accordo con il competente ufficio di segreteria studenti.
8.Lo studente che intende trasferirsi ad un corso di laurea magistrale deve essere in possesso dei requisiti curriculari ed è soggetto alla prova di verifica della preparazione personale.
Art. 8
Immatricolazione con titolo di studio universitario conseguito in Italia
1.Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italiano possono immatricolarsi ad un nuovo corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale seguendo le normali procedure di immatricolazione come disciplinate agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Gli stessi dovranno iscriversi al primo anno fatta salva l’ammissione ad anni successivi al primo dopo la valutazione della carriera pregressa da parte del compente Xxxxxxxx didattico.
0.Xx fini del riconoscimento della carriera pregressa deve presentare contestualmente all’immatricolazione l’autocertificazione degli esami sostenuti specificando la votazione, i crediti e relativi settori scientifico disciplinari.
3.Per l’iscrizione ad un corso ad accesso programmato è necessario svolgere la prova di ammissione e collocarsi in posizione utile in graduatoria, salvo diversa disposizione contenute nei singoli bandi. Per i corsi ad accesso libero il Collegi didattici possono stabilire l’esonero dalla verifica della preparazione iniziale.
0.Xx caso di conseguimento della laurea dopo la scadenza per le immatricolazioni, il laureando può immatricolarsi dopo la scadenza del termine e comunque non oltre il 31 dicembre.
0.Xx Collegio didattico delibera in merito al riconoscimento della carriera svolta e all’anno di ammissione fermo restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate.
6. Agli studenti già laureati, anche se ammessi ad anni successivi al primo, si applicano il Regolamento didattico de corso di studio e il Manifesto degli Studi vigenti per gli iscritti al primo anno, fatti salvi in casi in cui l’organizzazione didattica non lo consenta.
7.Dopo avere ricevuto la delibera del collegio didattico, la Direzione Segreterie Studenti provvede a darne comunicazione all’interessato mediante notifica alla casella di posta elettronica istituzionale.
8.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti dell’alta formazione artistica e musicale e presso le Scuole per mediatori linguistici e culturali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, fatto salvo il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
9. Possono ottenere il riconoscimento della carriera pregressa e l’abbreviazione di corso anche coloro che abbiano già compiuto studi accademici parziali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 9
Immatricolazione di studenti in possesso di titolo studio conseguito all’estero.
1. Le procedure per l’ammissione ai corsi di studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero sono definite annualmente con apposita informativa sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione di studenti internazionali riferite alle diverse tipologie di titoli di studio.
2. Ai fini dell’immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, l’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero viene valutata dalla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
3. Ai fini dell’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale, l’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero viene valutata dall’organo didattico competente, fatta salva la verifica formale effettuata dalla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
4. Le procedure per l’immatricolazione di studenti in possesso di tali titoli di studio sono specificate nell’apposita Appendice n. 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. I titoli accademici conseguiti e i periodi di studio svolti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi universitari ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148, secondo le modalità specificate nell’apposita Appendice n. 2 - che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 10
Iscrizione a corsi di studio con rilascio di un doppio titolo di studio o un titolo congiunto
1. L’Università degli Studi di Milano prevede la possibilità di istituire dei Corsi di studio congiunti con altri Atenei, anche stranieri, o di realizzare con essi dei programmi integrati. In entrambi i casi i titoli conseguiti sono riconosciuti presso tutti gli Stati che aderiscono alle iniziative.
2. L’istituzione dei Corsi di cui al comma 1 è regolata da apposite convenzioni e atti aggiuntivi che, determinano anche le regole per l’individuazione degli studenti, per la loro iscrizione, per il loro trattamento economico, nonché per il contenuto del loro piano di studi, nonché l’eventuale ripartizione di contributi versati da parte degli studenti.
Art. 11
Iscrizione a tempo parziale
1 L’Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti che non possano frequentare i corsi di studio con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio per motivi di lavoro, familiari o di salute la possibilità di usufruire di un percorso di studio a tempo parziale adattato alla particolare situazione personale dello studente, secondo le modalità specificate nell’apposita Appendice n. 3 - Modalità di iscrizione a tempo parziale che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 12 Iscrizione a corsi singoli
1. Per iscriversi ai corsi singoli, nei limiti stabiliti dall’articolo 17 del Regolamento didattico di Ateneo, l’interessato deve essere in possesso di un titolo di studio che consente l’accesso all’Università e deve presentare apposita domanda online nei termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico.
2. Per i corsi ad accesso programmato, il relativo Collegio Didattico deve deliberare annualmente le regole di ammissione ai corsi singoli.
3. Il contributo di ammissione è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Sono esonerati dal pagamento gli studenti stranieri iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità nonché i beneficiari di borsa di studio del Ministero Affari esteri.
4. I corsi scelti in fase di iscrizione non possono essere modificati, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione perfezionata con il relativo contributo.
5. Non possono iscriversi ai corsi singoli gli studenti già iscritti per lo stesso anno accademico ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico di questo ateneo.
6. Non è consentita l’iscrizione ai corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi.
7. L’iscrizione al corso singolo è compatibile con l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento.
8. Il corso singolo ha validità per l’anno accademico di riferimento, pertanto il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro il 28 febbraio dell’anno accademico successivo a quello di iscrizione. In caso contrario la carriera viene chiusa d’ufficio.
9. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell’Università degli Studi di Milano.
10. L’importo dei contributi nel caso di ammissione ad uno o più insegnamenti singoli è determinato in applicazione alle disposizioni delle norme sulla contribuzione.
Art. 13 Credenziali e badge
1. All’atto dell’immatricolazione sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica: le credenziali della posta elettronica di Ateneo si attivano dopo il pagamento della tassa di iscrizione e consentono l’accesso ai tutti i servizi online offerti dall’Ateneo.
2. Allo studente immatricolato è rilasciata una tessera universitaria, denominata Carta la Statale. Per le informazioni e disposizioni sull’utilizzo della Carta La Statale si rinvia all’Appendice n. 4 che fa parte integrante del presente Regolamento.
3. Gli uffici amministrativi e le strutture didattiche devono utilizzare esclusivamente la posta elettronica per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni personali riguardanti la carriera didattica e amministrativa.
Art. 14
Iscrizione ad anni successivi al primo e regole per la progressione della carriera
1 Lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo.
2. L’iscrizione ad anni successivi al primo avviene con il pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari, secondo i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico. Il pagamento della prima rata equivale a domanda di iscrizione.
3. L'introduzione di sbarramenti all’iscrizione all’anno successivo può aver luogo solo per motivi didattici. L’acquisizione del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro il 30 settembre o entro altra data stabilita dal corso di studio
4. Sono iscritti nella posizione di ‘’ripetente’’:
a) gli studenti che non superano eventuali sbarramenti didattici entro il 30 settembre o entro altra data annualmente stabilita dal Collegio Didattico;
b) gli studenti che, per i corsi di studio a frequenza obbligatoria, sono ancora in debito di attestazioni di frequenza.
5. Lo studente in posizione ripetente, viene inserito nella coorte degli studenti che, per quell’anno, si iscrivono come regolari.
6. Gli anni di ripetenza sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza.
7. Lo studente che non sia regolarmente iscritto non può compiere alcun atto di carriera. Gli atti di carriera compiuti in difetto di iscrizione sono nulli.
Art. 15 Contribuzione studentesca
1. Importi, scadenze e modalità di pagamento delle tasse e contributi dovuti dalle diverse tipologie di studenti ed esoneri totali o parziali in base alla condizione economica e/o al merito sono disciplinati da un’apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo studente non in regola con il versamento delle tasse e contributi non può iscriversi al successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede o ad altro corso, non può sostenere esami, non può presentare domanda di laurea, non può ottenere alcun certificato né compiere alcun altro atto di carriera.
Titolo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DELLO STUDENTE
Capo I – Carriera dello studente Art. 16
Piano di studio
1.Nei termini annualmente previsti dal Senato Accademico, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi secondo le modalità indicate dagli Uffici competenti.
0.Xx piano di studio di ciascuno studente comprende le attività obbligatorie, le attività formative previste come opzionali, le attività scelte autonomamente e le ulteriori attività formative che il medesimo intende seguire nel suo percorso di studi e per le quali deve superare le relative verifiche del profitto ai fini dell’ammissione all’esame finale di laurea.
3.I piani di studio conformi ai curricula previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvati d’ufficio.
4.I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano i casi in cui gli studenti possono presentare proposte di piani di studio individuali che si discostino dai curricula ufficiali.
5.Le proposte di piani personalizzati sono valutate dal competente Collegio Didattico che determina l’elenco delle attività necessarie per il conseguimento del titolo, nel rispetto comunque dei vincoli stabiliti dal Regolamento didattico relativo all’anno di immatricolazione dello studente. Il Collegio didattico può delegare apposite commissioni referenti, con funzioni anche di orientamento in materia.
0.Xx piano di studio presentato, una volta approvato d’ufficio o dal Collegio Didattico, in caso di piano personalizzato, non è più modificabile nell’anno accademico di presentazione.
7.Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di laurea, la carriera non risulti conforme al piano di studio, lo studente non può essere ammesso all’esame finale.
8.Non possono rientrare nel piano di studio le attività formative aggiuntive rispetto a quelle minime conteggiabili ai fini del completamento del percorso.
9.Non è consentito sostenere esami relativi ad insegnamenti appartenenti all’offerta formativa di altro corso di studio, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano inseriti in un piano di studio approvato. 10.Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non possono sostenere esami a scelta senza la previa approvazione del piano di studio. Gli studenti iscritti alle lauree magistrali dovranno presentare il piano di studio nel corso del primo anno.
11.Gli studenti in possesso del piano di studio possono sostenere esami aggiuntivi o in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal piano di studio, fino ad un massimo di 18crediti complessivi.
Gli studenti iscritti a corsi di laurea, nell’ambito di tali 18 crediti, potranno inserire esami afferenti all’offerta della laurea magistrale nella misura massima di tre insegnamenti per tutta la durata del percorso di studio.
Art. 17
Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi
1.L’Ateneo, nella propria organizzazione didattica, garantisce il diritto di frequenza per gli insegnamenti compresi nell’offerta formativa e attivati nell’anno accademico. Per frequentare le lezioni è necessario essere iscritti all’Ateneo.
2. I Collegi didattici definiscono le modalità di accertamento della frequenza. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza i docenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica, agli uffici competenti della Direzione segreterie studenti, i nominativi degli studenti ai quali non è riconosciuta l’attestazione della frequenza. In mancanza di tale comunicazione, la frequenza si intenderà acquisita per tutti gli studenti iscritti.
3. I singoli corsi di studio possono prevedere che gli studenti si iscrivano preventivamente alle attività formative che intendono seguire nel corso dell’anno accademico.
Ove l’iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d’ufficio al momento dell’iscrizione all’accertamento di profitto.
Art. 18 Verifiche del profitto
1.I Regolamenti dei corsi di studio e le schede dei singoli insegnamenti disciplinano le modalità di verifica del profitto, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento didattico d’Ateneo.
2.Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici, deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richieste.
3.Non è consentita la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.
0.Xx violazione delle suddette regole comporta l’annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
5.Per sostenere gli esami lo studente deve iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio online. Le liste di iscrizione agli appelli si aprono nei termini e con le modalità stabilite dai corsi tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento didattico di ateneo, le date degli esami di profitto e delle prove di verifica vengono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove.
6.All’atto dell’iscrizione agli esami di profitto e alle altre prove di verifica viene effettuato il controllo di carriera mediante il sistema informativo.
7.E’ preliminare allo svolgimento delle prove d’esame e condizione per la loro validità, la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell’identità del candidato, che dovrà esibire la Carta La Statale e un valido documento di identità, in mancanza del quale non potrà essere ammesso all’esame.
0.Xx verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata in modalità online con firma digitale.
9.I verbali sono firmati dal presidente della Commissione.
10.All’atto della verbalizzazione lo studente riceve copia del verbale alla casella di posta elettronica istituzionale assegnata dall’Ateneo.
11.Le prove orali sono pubbliche e sono verbalizzate contestualmente al loro sostenimento e alla presenza dello studente. Gli esami scritti sono verbalizzati con la data del compito scritto.
Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati online a cura del Presidente della Commissione. 12.L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione nel caso in cui sia stato superato. Gli esiti degli studenti che si ritirano o non accettano il voto e gli esiti di insufficienza sono verbalizzati con la rispettiva annotazione di “ritirato” e “respinto”, ma non sono registrati nella carriera.
13.Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati online a cura del presidente della Commissione. All’atto della pubblicazione, lo studente riceve la relativa notifica alla casella di posta elettronica assegnata dall’Ateneo.
00.Xx caso di esami svolti con sola prova scritta, lo studente è tenuto ad accettare o rifiutare il voto, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli esiti accedendo al servizio online dedicato.
Trascorso inutilmente tale termine, il voto si intende accettato nella forma del silenzio assenso, senza ulteriore possibilità per lo studente di rifiutarlo.
In sede di prova scritta la Commissione acquisisce la firma dello studente quale attestazione della sua presenza alla prova, con le modalità definite dalla Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio.
Art. 19
Principi per il riconoscimento di crediti formativi
1.I Collegi didattici deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studio individuale e deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo o in altro ateneo e che xxxxxxxx l’abbreviazione degli studi.
2.Può essere riconosciuto un numero massimo di 12 crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, per le conoscenze e abilità debitamente autocertificate o documentate, di cui all’art. 11 comma 2 lettera g)) del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto del limite previsto nel comma 7 del predetto articolo.
3.Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
0.Xx caso di passaggio da un corso di studio ad un altro dell’ateneo o di trasferimento da altro ateneo, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 dei DDMM del 16 marzo 2007, relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale.
5.Nel caso di trasferimento ad un corso della stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
0.Xx fini della valutazione della carriera pregressa, i Xxxxxxx didattici devono tenere conto oltre che della congruenza con l’ordinamento del corso cui il richiedente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
7.I Collegi Didattici determinano il periodo di validità temporale dei crediti formativi acquisiti dallo studente. Decorso tale periodo, i crediti acquisiti vengono annullati con Decreto Rettorale perché ritenuti obsoleti.
8.Nell’ipotesi in cui i crediti formativi siano ritenuti obsoleti saranno espunti dalla carriera dello studente e lo stesso potrà presentare istanza al Collegio Didattico per avere indicazioni sulle attività da compiere per ottenere la reintegrazione dei crediti nella propria carriera.
Art. 20
Mobilità studentesca nell’ambito di scambi internazionali
1.Gli studenti ammessi a trascorrere un periodo di permanenza all’estero ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento didattico di ateneo, al rientro in Italia, sono tenuti a consegnare al delegato di corso di studio o alla segreteria di riferimento la certificazione dell’Università di accoglienza relativa alle attività ivi svolte positivamente e ai relativi crediti, al fine di ottenerne il riconoscimento da parte del Collegio didattico che può assegnare ad un docente o ad una commissione all’uopo delegati la valutazione dell’attività svolta all’estero.
2.Le attività svolte all’estero devono essere riconosciute con la denominazione originale e ascritte alle tipologie di attività previste dall’ordinamento del corso di studio, ai corrispondenti settori e ambiti disciplinari, qualora non si sia provveduto a tale adempimento in via preventiva.
0.Xx sede di riconoscimento devono essere specificati, per ogni attività svolta all’estero, la votazione, la data di sostenimento dell’esame, la tipologia, l’ambito, il settore, i crediti e l’attività sostituita. Contestualmente al riconoscimento lo studente deve provvedere compilare un piano di studio individuale che, data la particolarità del percorso seguito, non potrà essere variato nel corso della carriera, fatti salvi casi particolari.
Terminata la procedura di riconoscimento, la relativa documentazione viene trasmessa d’ufficio alla Segreteria Studenti di riferimento ai fini della registrazione nella carriera dello studente.
Art. 21
Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
1. La laurea e la laurea magistrale sono conferite previo superamento di una prova finale, secondo quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento didattico d’Ateneo.
Al termine del percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve presentare domanda di laurea entro i termini stabiliti in accordo tra la Direzione Segreterie Studenti e i Collegi Didattici o i Comitati di Direzione delle Facoltà.
2.Xxx presentare la domanda di laurea gli studenti devono essere in regola con il versamento delle tasse e contributi, essere in possesso di un piano di studio approvato ed avere sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studio, Per ogni corso di laurea, la Segreteria studenti rende noti, con appositi avvisi pubblicati sul web, termini di scadenza, procedure e documenti da produrre ai fini dell’ammissione all’esame finale.
3.Per i corsi di laurea e di laurea magistrale disciplinati dal Dm 509/99 e dal Dm 270/2004 il calcolo della media finale di laurea è ponderato sui crediti formativi acquisiti con gli esami verbalizzati in trentesimi, con la seguente formula:
▪ media su 30: somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti
somma dei crediti previsti per gli esami che concorrono alla media
▪ media su 110: il risultato della media ponderata su 30 x 110
30
Per i corsi disciplinati dagli ordinamenti previgenti al Dm 509/99 si applica il criterio della media matematica.
Art. 22
Laurea “alla memoria”
1.L’Università degli Studi di Milano, nell’ipotesi in cui uno studente venga a mancare prima della conclusione del suo percorso formativo, può rilasciare, dietro istanza dei suoi ascendenti o discendenti di 1° grado, una laurea “alla memoria” qualora sussistano le condizioni seguenti:
a) lo studente, al momento della sua morte, fosse iscritto in posizione di regolare o ripetente all’ultimo anno del proprio corso di studio;
b) lo studente, al momento della sua morte, avesse svolto e superato tutte le attività didattiche previste dall’ultimo piano di studi approvato e relativo all’ultimo anno di corso;
c) la Commissione di laurea esprima un giudizio di completezza del lavoro di tesi, accompagnato da una valutazione definita in centodecimi.
2.Valutata la sussistenza delle condizioni elencate nei punti a) e b) e acquisito il parere di cui al punto c) del comma precedente, l’Ufficio competente sottopone al Dipartimento di riferimento (o ai competenti organi didattici) la richiesta pervenuta dai parenti dello studente deceduto e acquisisce la successiva delibera con cui si decide in merito al conferimento del titolo alla memoria. 3.L’Ufficio competente procede quindi alla predisposizione della pergamena di laurea, citando gli estremi della delibera con cui si è proposto il conferimento del titolo e l’ulteriore informazione che lo stesso è stato concesso “alla memoria” dello studente defunto.
Capo II - Modificazione della carriera o della condizione di studente Art. 23
Passaggio di corso di studio dell’Università degli Studi di Milano
1.Lo studente iscritto ad un corso di studio che intende passare ad altro corso di studio presso l’ateneo, deve presentare domanda di passaggio interno nei periodi annualmente deliberati dal Senato Accademico e secondo le modalità stabilite negli avvisi di ammissione.
La domanda di passaggio interno è presentata per via telematica previo rinnovo dell’iscrizione al precedente corso di studio
2.Xxx presentare la domanda è necessario essere in regola con il versamento delle tasse e contributi degli anni accademici precedenti.
Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente è trasmesso alla Segreteria Studenti di destinazione, che provvede ad istruire la pratica per la valutazione della carriera pregressa.
0.Xx Collegio didattico delibera in merito alla domanda di riconoscimento della carriera svolta e all’anno di ammissione, fermo restando l’impossibilità di essere ammessi ad annualità non attivate. Agli studenti trasferiti, anche se ammessi ad anni successivi al primo, si applicano il Regolamento didattico del corso di studio e il Manifesto degli studi vigenti per gli iscritti al primo anno, fatti salvi i casi in cui l’organizzazione didattica non consenta l’applicazione di questa regola. Dopo avere ricevuto la delibera, la segreteria studenti provvede a darne comunicazione all’interessato mediante notifica alla casella di posta elettronica istituzionale.
Tale comunicazione può essere anticipata dalla competente segreteria didattica, in accordo con il competente ufficio di segreteria studenti.
4.Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico che intende passare ad un altro corso di laurea magistrale non a ciclo unico dell’ateneo, deve presentare la domanda di preiscrizione secondo quanto stabilito all’articolo 4 del presente regolamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale.
In caso di ammissione lo studente deve presentare la domanda di trasferimento online che sarà processata dalla segreteria del corso di provenienza.
5.Gli studenti che si trasferiscono ad un corso ad accesso programmato da un altro corso di questo Ateneo devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell’ambito dei posti messi a concorso. Dopo avere accertato il superamento della selezione gli interessati sono tenuti a perfezionare l’iscrizione al nuovo corso entro i termini di scadenza stabiliti a margine delle graduatorie mediante domanda online di trasferimento interno.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di passaggio da un corso disciplinato ai sensi del Dm 509/99 al corrispondente corso riordinato ai sensi del Dm 270/2004.
Art. 24 Trasferimento ad altro Ateneo
1.Lo studente può trasferirsi ad altro ateneo presentando la relativa domanda nei termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico. La domanda di trasferimento ad altra università deve essere presentata per via telematica e completata con il pagamento del contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2.Xxx presentare la domanda di trasferimento è necessario essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti per gli anni accademici precedenti.
3.Gli studenti non devono rinnovare l’iscrizione all’anno accademico per il quale presentano la domanda di trasferimento in uscita, purché la stessa venga presentata entro i termini.
4.Non sono accolte domande presentate oltre i termini fatti salvi casi motivati e debitamente documentati, che saranno valutati dal Dirigente della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio e fatto salvo comunque il contributo per tardiva istanza stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
5.Non è possibile presentare domanda di trasferimento ad altro ateneo nell’anno accademico di immatricolazione, fatti salvi i casi di trasferimento ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale.
Art. 25 Interruzione degli studi
1.Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera (ripresa studi) ed è tenuto a versare per ogni anno accademico di interruzione una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, oltre alle tasse e contributi previsti per l’anno accademico in cui riprende gli studi.
2.Negli anni di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.
Lo studente che abbia interrotto gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in corso, non può riprendere gli studi con iscrizione al precedente corso qualora per il medesimo siano state disattivate le annualità utili ai fini del proseguimento della carriera.
3.Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno Accademico, purché siano relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.
Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi al medesimo o ad altro corso di studio.
Art. 26 Sospensione degli studi
1.Lo studente, già iscritto ad un corso di laurea o laurea magistrale o a ciclo unico, può chiedere la sospensione temporanea della carriera per iscriversi ad una scuola di specializzazione, ad un dottorato di ricerca, ad un master universitario.
La sospensione può inoltre essere chiesta per frequentare corsi di studio presso università straniere o presso Accademie militari.
2.Xxx presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti fino al momento della domanda.
3.All’atto della ripresa degli studi lo studente è tenuto a versare una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e a documentare l’attività svolta nel periodo di sospensione.
4.Negli anni di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.
5.Lo studente che abbia sospeso gli studi senza avere completato gli anni di iscrizione in corso, non può riprendere gli studi con iscrizione al precedente corso qualora per il medesimo siano state disattivate le annualità utili ai fini del proseguimento della carriera.
6.Lo studente che riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno accademico, purché siano relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.
7.Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, tale verifica viene estesa anche in caso di ripresa degli studi al medesimo o ad altro corso di studio.
Art. 27 Rinuncia agli studi
1.Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, presentando apposita domanda di rinuncia agli studi.
0.Xx rinuncia è irrevocabile e incondizionata. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Collegio didattico previa verifica della loro non obsolescenza. 3.Lo studente riammesso a proseguire la carriera, è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione studi nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4.Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è necessario essere in regola con il versamento di tutte le tasse arretrate fino all’ultimo anno di iscrizione, anche se non sono stati sostenuti esami. Gli studenti iscritti che intendono rinunciare agli studi in corso d’anno sono tenuti al versamento del contributo dovuto per l’intero anno accademico.
5.Lo studente già iscritto ad un corso disciplinato dagli ordinamenti di cui al Dm 509/99 o 270/2004, che abbia rinunciato presso questo ateneo e che intenda iscriversi ad altro o al medesimo corso di laurea con il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera, è tenuto a regolarizzare eventuali tasse arretrate relative a tale carriera, fino all’ultimo anno di iscrizione, fatto salvo il contributo dovuto per il riconoscimento della precedente carriera.
Art. 28
Decadenza dallo status di studente
1.Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico decade dallo status di studente qualora non superi esami di profitto per tre anni accademici consecutivi rispetto all’anno di sostenimento dell’ultimo esame.
2.Le norme di cui sopra non si applicano nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli previsti per la prova finale.
0.Xx decadenza dallo stato di studente non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione. Il riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal competente Collegio Didattico, previa verifica della loro non obsolescenza.
4.Agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4, punto 14 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale del 15 ottobre 1998, ovvero gli stessi decadono qualora non superino esami di profitto per otto anni accademici consecutivi all’anno di sostenimento dell’ultimo esame.
In tal caso la decadenza comporta la cancellazione di tutta la carriera pregressa e, in caso di nuova immatricolazione, non sarà possibile richiedere il riconoscimento degli esami. La decadenza è interrotta dal trasferimento presso altro ateneo o altro corso di studio.
5.Lo studente decaduto ha diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera compiuti. Tali certificati devono contenere l’informazione sullo status di decaduto.
TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 29
Rilascio di certificazioni
1.Gli studenti e i laureati hanno diritto ad ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti in riferimento agli anni accademici per cui hanno regolarmente versato la contribuzione.
La certificazione dovrà riportare, oltre ai dati anagrafici dello studente e al suo numero di matricola, le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studi, qualora richiesto. E’ inoltre previsto il rilascio di certificazioni attestanti gli importi di contribuzione versati per anno solare.
2.Gli studenti la cui carriera è cessata a seguito di rinuncia, congedo o decadenza, possono ottenere solo la certificazione che attesta la causa della chiusura della loro carriera con l’elenco degli esami sostenuti presso l’Università degli Studi di Milano, in riferimento ai soli anni accademici per cui è interamente versata la contribuzione dovuta.
3.I certificati possono essere richiesti presso gli sportelli degli Uffici competenti direttamente dall’interessato o da un terzo in possesso di delega e di fotocopia del documento d’identità dello studente/laureato. Il rilascio dei certificati è sottoposto alla normativa sull’imposta di bollo.
4.Le procedure relative al rilascio di certificazioni di laurea e duplicati sono illustrate nell’Appendice n. 5 che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Art. 30
Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi
1.L’Università degli Studi di Milano assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti idonei a facilitarne l’accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
2.Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti interni in materia di accesso agli atti.
0.Xx sito web dell’Ateneo costituisce bacheca ufficiale della Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio e dei corsi di studio. Lo studente è tenuto a consultarlo regolarmente. Parimenti è strumento ufficiale per ogni comunicazione personale la casella di posta elettronica assegnata all’atto dell’immatricolazione.
4. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, le disposizioni annuali di attuazione dello stesso contenute nelle guide e nei manifesti annuali dei singoli corsi di studio.
Art. 31 Trattamento dei dati personali
1.I trattamenti dei dati personali degli interessati sono effettuati dall’Università, titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università degli Studi di Milano”, in particolare per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti.
Art. 32 Norme di disciplina
1.Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari, alle norme previste dal Codice Etico in vigore presso l’Università degli Studi di Milano e ai principi di corretto comportamento all’interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali.
0.Xx violazione di tali norme comporta a carico dei trasgressori l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 52 del Regolamento generale di Ateneo, fatta salva l’applicazione delle norme civili e penali vigenti in materia.
3. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell’onore dell’Università degli Studi di Milano e dell’istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 33
Norme finali ed entrata in vigore
0.Xx presente Regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti. Viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione nel portale d’Ateneo.
2.A tutti gli studenti iscritti e laureati all’entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni ivi contenute, qualora compatibili. Le norme sulla decadenza di cui all’articolo 27 si applicano a decorrere dalle immatricolazioni anno accademico 2020/2021.
3.Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento a tutta la vigente normativa in materia.
4.A decorrere dall’anno accademico 2020/2021 è abrogato il vigente Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale.