Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1654
I chiarimenti della gara sono visibili su xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
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1) Domanda
Schema di Convenzione, Art. 9 c.3
Con riferimento all’art.. 9 c.3 dello Schema di Convenzione, che recita “Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.”, si richiedono maggiori dettagli relativamente all’applicazione dei termini indicati per le fatture emesse in forma elettronica dal Fornitore ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi.
In particolare, considerato quanto previsto all’art. 5 c. 1 e c.4 dello Schema di Convenzione – Condizioni Generali, e l’imprevedibilità dei costi di investimento che il Fornitore potrebbe sostenere per la modifica della struttura del tracciato di fatturazione elettronica, a fronte di richieste particolari che dovessero pervenire da singole Amministrazioni Contraenti, si richiede un parere relativamente ai seguenti elementi:
1. il Fornitore sarà tenuto ad inserire informazioni aggiuntive in fattura solo nel caso in cui le stesse siano rese mandatorie dalla Normativa, i cui riferimenti dovranno essere condivisi all’atto della richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione contraente. In caso contrario il Fornitore potrà negare l’implementazione aggiuntiva senza che l’Amministrazione abbia nulla a pretendere;
2. l’Amministrazione non potrà procedere con il rifiuto delle fatture emesse dal Fornitore qualora le stesse riportino tutti i dettagli previsti dalla Convenzione e dalla Normativa
3. qualora il Fornitore si rendesse disponibile ad implementare, nel proprio tracciato di fatturazione, informazioni integrative identificabili come opzionali ai sensi della vigente Normativa, l’Amministrazione Contraente non avrà discrezionalità sulla sezione della fattura elettronica nella quale sarà riportata l’informazione;
4. eventuali pareri o comunicazioni di rilievo in materia di fatturazione elettronica da parte di Enti competenti saranno recepiti dalla Convenzione e applicabili dal Fornitore nell’ambito dei contratti attuativi.
Risposta
Preliminarmente, si precisa che Xxxxxx non è competente a fornire dettagli in ordine ai “termini indicati per le fatture emesse in forma elettronica dal Fornitore ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e
s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi”; l’applicazione delle suddette norme, infatti, riguarda
esclusivamente il rapporto contrattuale che si avvia - al perfezionamento dell’ordinativo di fornitura - tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore.
Ciò premesso, si conferma la previsione di cui all’art. 9, comma 3, dello Schema di Convenzione in cui si precisa che: “Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti ”.
2) Domanda
Schema di Convenzione, Art. 9 c.4
Con riferimento all’art 9 c. 4 dello Schema di Convenzione si richiede, nell’ottica della smaterializzazione della documentazione di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la possibilità di trasmettere le fatture esclusivamente attraverso canali digitali ed escludendo quindi la spedizione cartacea della documentazione. Si chiede inoltre conferma che in ogni caso i documenti di fatturazione saranno inviati esclusivamente attraverso un’unica modalità di invio onde evitare la previsione di una doppia spedizione del medesimo documento attraverso canali diversi.
Risposta
Si, si conferma che è facoltà del Fornitore aggiudicatario avvalersi di soli canali digitali, escludendo quindi la spedizione cartacea delle fatture.
Ai sensi del 16^ comma del medesimo articolo, infatti, è previsto che: “Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ai successivi decreti attuativi, si obbligano sin d’ora a ricevere le fatture attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ove il Fornitore si avvalga di tale modalità”.
Pertanto, il Fornitore, per tutte le Amministrazioni contraenti che non sono già soggette all’obbligo di ricezione delle fatture elettroniche tramite Sistema d’Interscambio (SdI), può rendere obbligatoria la ricezione delle fatture tramite PEC (ai sensi del citato comma 16). Si precisa tuttavia che non è possibile rendere obbligatoria la ricezione delle fatture per tutte le Amministrazioni contraenti tramite l’unico “canale digitale” del SdI.
3) Domanda
Disciplinare di gara, punto 4.4.1.1.
Con riferimento alle Dichiarazioni necessarie alla partecipazione, considerato che in caso di acquisto di una azienda, o ramo di azienda, per il tramite di una procedura concorsuale, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui la cessione si è perfezionata, non sussiste obbligo dichiarativo ex art. 38 D. L.vo 163/06 riferibile all’operazione, chiediamo gentilmente di voler informare i partecipanti circa le corrette modalità di stesura della documentazione di gara qualora si verifichi l’ipotesi sopra descritta.
In particolare con riferimento al punto 4 della documentazione telematica, ovvero qualora nelle OPERAZIONI SOCIETARIE Si sono verificate nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione operazioni di cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria?, si scelga l’opzione “SI”, Vi preghiamo di voler fornire indicazioni circa la compilazione dei seguenti campi obbligatori e relative dichiarazioni:
1. Soggetti dell'impresa cedente, locatrice, fusa o incorporata in carica al momento dell'operazione societaria.
2. Soggetti dell'impresa cedente, locatrice, fusa o incorporata cessati.
Risposta
In relazione al caso ipotizzato, si conferma l’interpretazione del concorrente secondo cui: “in caso di acquisto di una azienda, o ramo di azienda, per il tramite di una procedura concorsuale, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui la cessione si è perfezionata, non sussiste obbligo dichiarativo ex art. 38 D. L.vo 163/06 riferibile all’operazione”.
Si precisa pertanto che nella predisposizione del Documento di partecipazione non sussiste la necessità di inserire la dichiarazione relativa a tale tipologia di acquisizione. Resta tuttavia necessario a cura del Concorrente inserire a Sistema in fase di partecipazione, nell’apposita sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da soggetto avente poteri per impegnare la società nella procedura in oggetto, in cui il concorrente dia evidenza dell’operazione societaria avvenuta, con indicazione della specifica procedura concorsuale.
4) Domanda
Allegato 3 – Schema di Convenzione – Flusso dati per la Commissione a carico del Fornitore.
Si rileva che disporre per tempo dell’elenco puntuale delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione attiva “Energia Elettrica 12” consentirebbe una più concreta parità nelle condizioni di partecipazione dei singoli concorrenti, consentendo loro valutazioni e strategie finalizzate alla riduzione del rischio credito e, dunque, ad una maggiore competitività dell’offerta economica.
In subordine, in considerazione degli obblighi previsti dall’art. 4. del citato documento di gara, che i Fornitori hanno assolto nelle passate edizioni, con particolare riguardo ai campi dello schema rappresentativo del flusso dati, dal n. 1 al n. 10 di “Dichiarazione Insoluto”, si richiede che analoghe informazioni, già in possesso di Consip, relative alle precedenti Convenzioni Energia Elettrica, vengano rese note nel corso dell’attuale procedura di Gara, anche in forma aggregata per singolo Lotto, a colmare, anche solo parzialmente, l’attuale asimmetria informativa tra i concorrenti.
Risposta
Non è possibile rendere pubbliche le informazioni richieste, non essendo nella esclusiva disponibilità di Consip. Si evidenzia peraltro che, tenuto conto delle modalità di adesione alle Convenzioni ex art. 26, l’elenco delle PP.AA. aderenti alla precedente edizione non fornisce alcuna certezza né in ordine alle Amministrazioni ordinanti né in ordine alla sequenza con cui dette Amministrazioni emetteranno i propri ordinativi. Tali dati, infatti, possono divergere anche significativamente da una edizione all’altra. In merito alla citata “Dichiarazione di insoluto” si segnala che la trasmissione di tale dichiarazione e del relativo flusso è meramente facoltativa per i fornitori. Detta dichiarazione, inoltre, come risulta all’art. 15, commi 6 e 8, dello Schema di Convenzione, è funzionale al solo ottenimento di un trattamento agevolato nell’applicazione degli interessi di mora, in caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti.
5) Domanda
Allegato 3 - Schema di Convenzione – Condizioni Generali.
In relazione all’art. 3 “Utilizzazione della convenzione e modalità di conclusione”, in particolare ai commi 11 e 12, posta la condizione che l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile trascorsi 4 gg lavorativi successivi alla ricezione da parte del Fornitore si richiede di chiarire:
A) Se entrambe le parti possano esercitare facoltà di revoca, limitandosi tale facoltà per il Fornitore al disposto del medesimo articolo 3, comma 8 e cioè nel caso di ricezione di Ordinativi di Fornitura da “soggetto non legittimato”. In proposito, si chiede di meglio individuare i “soggetti non legittimati” ad utilizzare la Convenzione ma ai quali è comunque consentito di accedere al Sistema.
B) Trascorsi 4 gg senza che alcuna delle parti abbia esercitato facoltà di revoca e dunque il contratto attuativo debba ritenersi concluso, secondo quanto disposto dal comma 11, la facoltà di revocare il contratto attuativo/Ordinativo di Fornitura sia estesa alle successive 24 ore per le Amministrazioni Contraenti (V. comma 12)
C) Xxxxx pertanto da ritenersi irrevocabili gli Ordinativi di Fornitura - e perciò conclusi i relativi contratti attuativi - trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti trascorsi complessivamente 5 gg lavorativi successivi alla ricezione degli stessi da parte del Fornitore, senza che quest’ultimo entro il medesimo arco temporale abbia formalmente riscontrato la ricezione dell’ordinativo.
Risposta
In relazione al punto A, si conferma quanto indicato dal concorrente. Si precisa inoltre che il fornitore è legittimato a rifiutare l’ordinativo anche ai sensi dell’art. 3, comma 9 delle Condizioni Generali, ovvero: “Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate”.
In merito all’individuazione dei “soggetti non legittimati” si evidenzia, a titolo esemplificativo, la possibilità che alcuni organismi di diritto pubblico possano perdere lo status di soggetto abilitato in una fase successiva alla loro abilitazione al Sistema delle Convenzioni a seguito di variazioni nell’assetto societario non tempestivamente comunicate. Per questo motivo nelle Condizioni Generali, all’art.3, comma 8, è previsto che il Fornitore, in fase di ricezione e verifica dei singoli ordinativi, ove “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto”.
In relazione al punto B, si evidenzia che al citato comma 12, è previsto che: “l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, entro un giorno lavorativo dall’emissione del contratto attuativo/Ordinativo di Fornitura” e non pertanto successivamente allo spirare dei 4 giorni lavorativi previsti all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali.
Decorsa pertanto la citata tempistica senza che l’Amministrazione Contraente abbia revocato l’Ordinativo di Fornitura (entro 1 giorno lavorativo successivo all’invio al Fornitore) o che il Fornitore lo abbia rifiutato nei casi previsti ai commi 8 e 9 (entro 4 gg. lavorativi dalla relativa ricezione), l’Ordinativo di Fornitura diventa irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In relazione al punto C, si precisa quindi che gli Ordinativi di Fornitura sono da considerarsi irrevocabili trascorsi complessivamente 4 gg. lavorativi (e non 5 gg.) successivi alla ricezione degli stessi da parte del Fornitore, in assenza di revoca e/o rifiuto espressi dalle Parti, nel rispetto delle tempistiche sopra richiamate.
6) Domanda
Allegato 3 - Schema di Convenzione – Condizioni Generali In relazione all’art. 16.5 si richiede di esplicitare con un esempio il criterio di calcolo dell’indennizzo dovuto al Fornitore per le “spese sostenute … e mancato guadagno”, qualora l’Amministrazione Contraente eserciti facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c.. Inoltre, poiché l’Art. 8.6 dello Schema di Convenzione deroga espressamente a tale principio, si chiede di chiarire se tale deroga sia riferita all’eventualità di cambio fornitore tra gli aggiudicatari delle Convenzioni Consip 12 e 13.
Risposta
Preliminarmente, si precisa che Xxxxxx non è competente a fornire criteri di calcolo dell’indennizzo per l’eventuale recesso che venisse esercitato dalle singole Amministrazioni contraenti. In linea generale, si ritiene che verranno applicati i criteri risarcitori elaborati da dottrina e giurisprudenza prevalente in tema di liquidazione del danno emergente e del lucro cessante.
In merito alla seconda parte del quesito si riporta quanto previsto all’art. 6, comma 8, dello Schema di Convenzione: “A parziale deroga dell’art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti”.
Pertanto, fatti salvi:
- un diverso accordo tra le parti, in cui quindi il fornitore acconsente a concludere la somministrazione prima dei 12 mesi previsti;
- i casi specifici previsti dalla normativa di settore ed indicati nella citata deliberazione dell’AEEGSI,
in nessun ulteriore caso le Amministrazioni contraenti possono recedere dal contrato per cambio fornitore, ivi incluso il passaggio ad una successiva edizione della convenzione in oggetto.
7) Domanda
All.3 Schema di Convenzione, art. 9 Con riferimento al comma 3, per le Amministrazioni Contraenti soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Amministrazione non fornisca i dati e le informazioni (Codice Ufficio, Codice CIG) necessarie a tale modalità di fatturazione?
Risposta
Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 15 delle Condizioni Generali: “Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) […] ; ii) […] ; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC)
n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3”. Tale informazione è pertanto un “elemento necessario” dell’Ordinativo di Fornitura in assenza del quale vale quanto prescritto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
In merito al Codice Ufficio il fornitore aggiudicatario ha facoltà di rendere obbligatoria la compilazione di tale campo all’interno dell’allegato all’Ordinativo di fornitura, “Elenco dei punti di prelievo” obbligatorio per il perfezionamento dell’ordine di acquisto per le Amministrazioni soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Si ricorda peraltro che il CUU può essere acquisito dal Fornitore anche tramite l’Indice della Pubblica Amministrazione - IPA.
8) Domanda
Si conferma che, per la caratteristica richiesta di “non più contestabilità” dei crediti, rimandandosi a quanto prescritto dall’art. 3 del Reg. CE n. 805/2004, è sufficiente che l’Amministrazione abbia riconosciuto il credito o non abbia mai contestato il credito nel corso di un procedimento giudiziario?
Risposta
Si, si conferma.
9) Domanda
Il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura se l’Amministrazione risulta in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012) o in dissesto (d.l. 66/1989 e successive modifiche)?
Il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso l’Amministrazione sia un Ente di Diritto Pubblico in procedura concorsuale?
Risposta
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il dissesto e, più in generale, le procedure concorsuali non legittimano la sospensione dell’esecuzione pertanto, il Fornitore non potrà sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura se non nei casi di cui all’art. 9 ai commi 7^, 8^, 9^ e 13^ dello Schema di Convenzione.
10) Domanda
Allegato 4, Capitolato Tecnico, Art. 3 comma 4: il citato comma indica che il fornitore è tenuto in ogni caso a far coincidere la decorrenza di tutte le “utenze attive” dal primo giorno solare del mese. Si richiede di confermare che, per le utenze “non attive”, intendendo per queste contatori già posati e nella titolarità dell’Amministrazione Ordinante, il Fornitore possa derogare a tale disposizione, attivando la fornitura con i tempi tecnici indicati dalla normativa di settore.
Risposta
Si, si conferma.
11) Domanda
Premesso che la reportistica prodotta dal fornitore in ottemperanza ai dettami dello schema di Convenzione e del Capitolato tecnico è esprimibile nell’unità di misura indicata MWh, si richiede di confermare che le fatture conformi al tracciato SOGEI vengano emesse in KWh con l’unità di misura prevista ai sensi della Legge 244/2007 che regola la fatturazione elettronica.
Risposta
L’unità di misura da adottare per la fatturazione elettronica all’interno del Sistema d’Interscambio – SdI, esula dalle competenze affidate a Consip, per tale motivo non è possibile confermare quanto richiesto dal concorrente. Si precisa tuttavia che per la gara in oggetto, in relazione alla fattispecie esposta, non sono presenti né specifiche - diverse - previsione introdotte da Consip, né deroghe alla normativa vigente.
Si ricorda infine, che al paragrafo 4 - Descrizione dei flussi dati fatturato dell’allegato Flusso dati per le commissioni a carico dei fornitori è previsto che: “Consip S.p.A. si riserva: i) previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni;” per cui l’unità di misura della quantità richiesta nel suddetto report (campi 8, 10 e 13) potrebbe variare in kWh.
Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Xxxxx Xxxxxxxx
(Il Direttore)