Contract
C CONTRATTO
DI
0 FORNITURA ENERGIA TERMICA
A MEZZO TELERISCALDAMENTO CITTADINO
(impianto precedentemente alimentato a METANO) (CAMPAGNA PROMOZIONALE 2018 - TIPOLOGIA A FORFAIT)
Tra
Il Condominio “ ” sito in ( ) Via –
C.F. , rappresentato dall’Amministratore Pro Tempore
, con studio professionale in
, di seguito denominato “Committente”
e
( ) Via
La Wedge Power S.p.A. con sede legale in via Porta Rossa n° 52 – 12100 Madon- na dell’Olmo Cuneo (CN) Codice Fiscale e Partita IVA 03467290049 nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa, di se- guito denominata “Wedge Power”
Di seguito congiuntamente anche “le Parti”
Premesso
Che la “Wedge Power” fornisce un servizio di teleriscaldamento nella città di Cu- neo.
Che la “Wedge Power” al fine di promuovere l’adesione a tale servizio per il mag- gior numero di Utenze, ha adottato formule particolarmente incentivanti di pro- mozione commerciale.
Che il “Committente” ha attentamente esaminato quanto proposto dalla “Wedge Power” in merito all’opportunità di allacciamento alla rete di teleriscaldamento del proprio impianto termico.
Che il “Committente” ha ritenuto di propria convenienza accettare la proposta commerciale della “Wedge Power”.
Si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Forma oggetto del presente contratto l’allacciamento dell’impianto termico a servizio dello stabile sito in Cuneo, alla rete di teleriscaldamento cittadino, nonché l’impegno, da parte del “Committente”, a fruire della fornitura di Energia termica da parte della “Wedge Power”.
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI
a) Cessione di energia termica da parte della “Wedge Power”, attraverso la pro- pria rete di teleriscaldamento cittadino, all’impianto del “Committente” tra- mite una sottostazione di scambio termico costituita dalle seguenti apparec- chiature principali:
⮚ scambiatore di calore a piastre;
⮚ contatore di energia;
⮚ sistemi per la regolazione automatica della temperatura.
b) L’allacciamento alla rete di teleriscaldamento e l’installazione delle suddette apparecchiature e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, avverrà a cura e spese della “Wedge Power”. Le succitate apparecchiature rimarranno di proprietà della “Wedge Power”. Il “Committente” metterà a disposizione della “Wedge Power” il locale ove posare la sottostazione e l’alimentazione elettrica ed idrica.
c) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di centrale termica esistenti e di tutto l’impianto secondario, comprese pompe di circo- lazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell’acqua sanita- ria, anelli di distribuzione, apparati di riscaldamento nelle unità immobiliari, apparati di ripartizione e regolazione di energia (valvole termostatiche, de- tentori e ripartitori), oltre alle spese dell’energia elettrica per il funzionamen- to dell’impianto, resteranno in carico al “Committente”.
d) L’allacciamento alla rete di distribuzione del calore sarà operativo, salvo im- previsti o cause di forza maggiore, a partire dalla stagione 2018/2019.
ARTICOLO 3 – “Contratto a FORFAIT”
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
a) Il prezzo della fornitura è determinato sulla base dei consumi sostenuti e do- cumentati dal “Committente” per l’analoga fornitura, ovvero la media dei consumi di riscaldamento relativo alle ultime stagioni termiche (normalmente le ultime tre stagioni) comprensivi anche degli eventuali consumi per la pro- duzione di acqua sanitaria. Il prezzo della fornitura, di seguito canone annuo, si determina moltiplicando il consumo medio sopra specificato per l’ultimo costo del combustibile precedentemente utilizzato e dichiarato dal “Commit- tente”, così come riportato nell’allegata tabella “A”. In centrale termica verrà comunque installato un contatore (conforme alle normative vigenti) al fine di permettere al conduttore dell’impianto del condominio di rispettare i limiti massimi consentiti inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le tempe- rature di esercizio negli ambienti, previsti dalla normativa di settore, oltre a permettere la verifica puntuale dei consumi e la gestione degli stessi nel ri- spetto della normativa vigente in termini di comfort ambientale. Il contatore di energia servirà inoltre alla “Wedge Power” per rilevare mensilmente i con- sumi nel caso in cui il Condominio decidesse di migrare sulla formula contrat- tuale a consumo e monitorare eventuali consumi anomali rispetto a quanto dichiarato. I corrispettivi ad oggi definiti sono i seguenti:
1) L’ importo contrattuale o canone annuo viene definito in Euro e sarà da corrispondersi da parte del “Committente” a “Wedge Po- wer” secondo le modalità di seguito indicate. Il canone annuo re- cepisce uno sconto del 14% in virtù del combustibile precedente- mente utilizzato (metano).
2) Il canone annuo risulta corrispondere ad € 0,000 i.v.a. inclusa, così come indicato nell’ allegato “A”. La rata definita a contratto di
€ iva inclusa (canone annuo diviso sei) sarà riportata, in aumento o in diminuzione, sulla base delle variazioni che avver- ranno sul prezzo dello Standard metro cubo di metano, come ri- sulta dal successivo art. 6. Sono esclusi dal servizio di fornitura tut- ti i costi relativi all’ energia
elettrica. La “Wedge Power”, in rispetto e in conformità ai dati forniti dal “Committente”, garantisce un risparmio minimo rispet- to all’utilizzo di metano pari al 14%, così come evidenziato all’allegato “A”. La garanzia di risparmio viene chiaramente in fu- turo mantenuta considerando l’eventuale indicizzazione del costo del metano.
3) La singola rata potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, qualora il Metano aumentasse o diminuisse rispetto al prezzo oggi definito in €/Smc. 0,00000. La rata è stata determinata conside- rando un fabbisogno presunto annuo dell’immobile (media stan- dard metri cubi 3 anni) di Smc. di metano e corrispondenti a un consumo di circa kWh/anno. Per i calcoli si veda l’allegato “A”.
4) Come parametro di riferimento per la determinazione dell’importo del kWh legato al metano viene adottato il prezzo (IVA inclusa) riportato dal listino prezzi ARERA (Autorità di Regola- zione per Energia Reti e Ambiente: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxx.xxx) –GAS tutelato domesti- co ambito Nord-Occidentale, del mese di competenza della fattu- razione e comunque l’ultimo disponibile alla data dell’emissione della fattura.
Le Parti si danno atto che, in caso di cessata pubblicazione dell’indice di riferimento utilizzato nel Contratto, la formula per la determinazione del prezzo verrà aggiornata in maniera da mante- nere la coerenza ai principi che l’hanno determinata.
5) L’aumento o la diminuzione della rata definita a forfait verranno rilevati ad ogni emissione di fattura e avverrà proporzionalmente al rapporto rata attuale/costo Smc metano attuale (€ 0,00000
/Smc 0,0000), con il futuro costo del metano.
b) La fatturazione sarà mensile posticipata in n° 6 rate annuali. Le rate saranno di volta in volta indicizzate e verranno emesse entro la fine del mese a decor- rere sin dal mese di ottobre e sino al mese di marzo successivo. L’indicizzazione della rata avverrà in base all’eventuale variazione dello Stan-
dard metro cubo di metano come definito al precedente punto 4. Attualmen- te l’Autorità dell’Energia prevede che l’eventuale variazione del prezzo del metano sia trimestrale. Le date di emissione e scadenza saranno riportate sulle fatture medesime.
c) I pagamenti dovranno avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione della rela- tiva fattura, mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria (ex RID). Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo il termine di pa- gamento sarà differito al primo giorno lavorativo immediatamente successi- vo. In caso di tardivo e/o mancato pagamento, la “Wedge Power” potrà con- seguentemente esigere il risarcimento del danno e l’applicazione degli inte- ressi di mora che vengono a norma di legge indicati pari al tasso di riferimen- to della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di 7 punti. In caso di ina- dempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la “Wedge Power” avrà diritto di procedere giudizialmente nei confronti del “Committente” per ottenere il pagamento degli importi a suo carico. È comunque riconosciuta alla “Wedge Power” la facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, convenendo espressamente le Parti che l’omissione del pagamento del corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite costituisce inadempimento di notevole importanza e rilevante entità e tale da menomare gravemente la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
d) Il “Committente” dovrà immediatamente comunicare alla “Wedge Power” eventuali variazioni di utilizzatore o di proprietà dell’immobile, congiunta- mente alle relative date di decorrenza, al fine di permettere alla “Wedge Po- wer” di provvedere sollecitamente alla voltura del contratto stesso e alle eventuali modifiche fiscali di fatturazione.
ARTICOLO 4 – ALIQUOTA I.V.A.
Agli importi da fatturare, (secondo la circolare n° 273 del Ministero delle Finan- ze), verrà applicata l’Aliquota I.V.A. agevolata (10%), in quanto trattasi di stabile di carattere residenziale domestico. L’eventuale modifica di tale condizione dovrà essere prontamente comunicata da parte del “Committente” a “Wedge Power”. Ogni variazione dell’I.V.A. e/o eventuali imposte ed oneri relativi alle forniture oggetto del presente contratto imposti in futuro dal legislatore saranno ad esclu- sivo carico del “Committente”.
ARTICOLO 5 - DURATA E RECESSO
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di anni 4 dalla data di entrata in esercizio del servizio di fornitura di energia così come in- dicato nel verbale di attivazione che verrà redatto tra le Parti, con tacito rinnovo allo scadere del quarto anno, salva disdetta, che la parte che non intende acce- dere al tacito rinnovo per ulteriori anni 4, sarà tenuta ad inviare a mezzo racco- mandata A/R o pec, almeno 2 mesi prima della scadenza, all’altro contraente.
In qualsiasi momento, qualora “Wedge Power” non si attenesse agli impegni as- sunti o il servizio effettuato non corrispondesse a quello promesso contrattual-
mente o in caso di gravi disfunzioni del servizio di fornitura – non dovute a cause di forza maggiore, il “Committente” potrà inviare a “Wedge Power”, a mezzo rac- comandata A/R o pec, specifica diffida ad adempiere l’obbligazione/le obbliga- zioni entro il termine massimo di 15 giorni. Qualora entro detto termine, corren- te dalla data di ricezione della diffida, “Wedge Power” non abbia assolto i propri adempimenti, o non abbia iniziato le azioni per la risoluzione dei problemi, il “Committente” avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1454 e 1456 c.c.
Inoltre, qualora il Committente decidesse di recedere unilateralmente senza giu- sta causa dal presente contratto, dovrà comunicare la sua intenzione alla “Wedge Power” mediante lettera raccomandata A/R o pec, da inviarsi dopo la conclusio- ne di una stagione di riscaldamento e non oltre il 15 settembre di ogni anno. Tale eventuale recesso sarà completamente gratuito per il “Committente” e non comporterà il pagamento di alcun corrispettivo di salvaguardia o penale a favore della “Wedge Power”. In tale caso la “Wedge Power” sarà però automaticamente autorizzata a smantellare e ritirare tutte le apparecchiature installate di proprietà della medesima ad esclusione delle tubazioni interrate, e ripristinando le even- tuali forometrie.
Il recesso produrrà l’annullamento di tutti i diritti e obblighi regolati dal presente contratto, fatti salvi gli impegni economici già maturati, che dovranno essere compiutamente regolati e saldati dal “Committente”, prima dell’invio della co- municazione di recesso a mezzo A/R o pec, pena l’invalidità del recesso stesso.
ARTICOLO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI
Il presente contratto è stato redatto con un prezzo di acquisto del metano di
€/Smc 0,0000 alla data del 00/00/0000 come altresì stabilito con il “Commit- tente”ed evidenziato dai conteggi allegati alla presente (All. A) e parte integrante del presente contratto. I valori contrattuali di cui all’art. 3 saranno mensilmente adeguati in aumento/diminuzione in rapporto al futuro prezzo del metano (l’ultimo disponibile alla data di emissione della relativa fattura) riportato dal li- stino prezzi ARERA – GAS tutelato domestico ambito Nord-Occidentale.
ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO
La determinazione del canone annuo è avvenuta sulla base della media dei con- sumi storici di almeno 3 stagioni termiche di riscaldamento, comprensivi di even- tuale consumo per la produzione di acqua sanitaria (possibilmente le ultime tre stagionalità) fornite dall’amministratore del Condominio.
Anno 1: Smc di metano=X Anno 2: Smc di metano =Y Anno 3: Smc di metano= Z
Consumo medio determinato a forfait = (X+Y+Z)/3 = Smc di metano medi.
I metri cubi di metano medi moltiplicati per l’ultimo prezzo disponibile hanno prodotto il canone annuo definito a contratto, al quale è stato applicato uno sconto (valido per tutta la durata contrattuale) del 14%.
Il canone annuo diviso per 6 ha determinato il valore della singola rata che sarà, in futuro, indicizzata come specificato nel precedente art. 6.
Al “Committente” è riconosciuta la facoltà di scegliere in futuro “a suo insindaca- bile giudizio” di utilizzare la formula del contratto a consumo (allegato alla pre- sente).
In tal caso, terminata la stagione in corso, ed entro il mese di giugno, il Condomi- nio dovrà formalizzare la sottoscrizione del contratto a consumo.
Nella centrale termica, sarà comunque installato un contatore di energia (kWh) che evidenzierà il consumo unitario energetico. L’installazione del contatore permetterà inoltre al conduttore dell’impianto del condominio di espletare le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e del fabbisogno energetico presunto evidenziato all’art. 3.3. Detto contatore servirà inoltre a determinare il consumo unitario in kWh qualora in futuro il Condominio decidesse di utilizzare il contratto a consumo.
ARTICOLO 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO
“Wedge Power” si fa carico per il periodo contrattuale, di mantenere le condizio- ni del presente contratto anche nel caso in cui la titolarità della gestione del ser- vizio venga trasferita dalla “Wedge Power” ad altro ente o impresa erogatrice.
Il “Committente” accorda sin d’ora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 Co- dice Civile a “Wedge Power” il diritto di trasferire il presente contratto e tutte le obbligazioni di sua competenza ad esso collegati ad altre società facenti parte dello stesso Gruppo, ovvero controllate, controllanti o partecipate.
ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la “Wedge Power” avrà diritto di proce- dere giudizialmente nei confronti del “Committente” per ottenere il pagamento della quota o delle quote a suo carico. È comunque riconosciuta alla “Wedge Power” la facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, con- venendo espressamente le Parti che la omissione del pagamento del corrispetti- vo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, costituisce inadempi- mento di notevole importanza e rilevante entità e tale da menomare gravemente la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
ARTICOLO 10 – VARIE
La temperatura dell’acqua nella rete di distribuzione cittadina di teleriscaldamen- to è mantenuta tra gli 80°C e i 90°C. Ai fini dell’ottimale fruizione di energia ter- mica il “Committente”, attraverso il Responsabile dell’Esercizio e della Manuten- zione dell’impianto termico (Terzo Responsabile) e/o l’Amministratore del Con- dominio, è tenuto a comunicare alla “Wedge Power”, la temperatura usuale dell’acqua di mandata (a valle dello scambiatore di calore), per l’adeguata eroga- zione del calore alle unità abitative dell’edificio.
Il “Committente” dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti, del- le apparecchiature installate da “Wedge Power”, cagionati da impianti idraulici
non a norma.
ARTICOLO 11 – CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO
a) Il “Committente” concederà alle tubazioni della “Wedge Power” gratuito pas- saggio sui propri immobili; così come metterà, o farà mettere gratuitamente a disposizione della “Wedge Power”, l’attuale locale caldaia o altro locale tecni- co individuato tra le Parti. Qualora la posa delle tubazioni o delle apparecchia- ture dovesse interessare proprietà singole, la “Wedge Power” si farà even- tualmente carico delle autorizzazioni, degli oneri e di quant’altro necessario per l’istituzione di servitù a favore della Società.
b) Viene di conseguenza a crearsi una servitù di acquedotto per la quale “Wedge Power”, in caso di necessità, garantirà il ripristino dell’originaria situazione.
c) Qualora invece la posa delle tubazioni o delle apparecchiature dovesse inte- ressare proprietà pubbliche, la “Wedge Power” dovrà farsi carico delle auto- rizzazioni, degli oneri e di quant’altro necessario per l’istituzione di servitù in favore della “Wedge Power” stessa.
d) Il “Committente”, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, è ob- bligato alla consegna di copia delle chiavi del locale di sottocentrale e di tutti gli accessi necessari al raggiungimento della medesima. È altresì obbligato alla consegna delle nuove copie di xxxxxx in caso di sostituzione.
e) Il “Committente” assicurerà, al personale incaricato della “Wedge Power”, il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni nelle fasi di sopralluoghi per la progettazione, esecuzione dei lavori e di esercizio dell’impianto. I lavori di allacciamento e montaggio a carico della “Wedge Power” dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le normative vigenti e la stessa dovrà rilasciarne il “Committente”, se prevista, la dichiarazione di conformità secondo le attuali normative.
f) Nel caso in cui durante le operazioni di allacciamento emergessero gravi diffi- coltà tecniche, è facoltà di “Wedge Power” rinunciare all’allacciamento stesso.
g) Le opere edili e/o ripristini per il passaggio delle tubazioni del teleriscaldamen- to sono a carico della “Wedge Power”.
h) Il “Committente”, attraverso l’intervento il proprio responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (Terzo Responsabile), indicherà la cor- retta modalità di connessione idraulica, all’impianto di riscaldamento, delle tubazioni a valle dello scambiatore di calore, essendo, il Terzo Responsabile, a conoscenza delle logiche di ottimale funzionamento dello specifico impianto. Tale modalità si rende necessaria affinché non possano essere attribuite, alla “Wedge Power”, funzioni diverse dal ruolo di fornitore di energia come previ- sto dal presente.
i) Il “Committente” ha l’obbligo di comunicare alla “Wedge Power” il numero identificativo dell’impianto termico del condominio assegnato dal Catasto Im- pianti Termici (CIT).
j) Il “Committente” all’atto della realizzazione, da parte di “Wedge Power”, della sottostazione di scambio termico è tenuto a rendere disponibile l’alimentazione elettrica e i consensi di asservimento per l’elettronica di ter-
moregolazione predisponendo, secondo la normativa vigente e in prossimità delle apparecchiature costituenti la sottostazione medesima, un punto di con- segna in apposita morsettiera in scatola di derivazione composto da:
1) Linea di alimentazione da 230 ac, 16 A, completa di cavo di terra.
2) N° 1 contatto pulito (contatto in scambio) N.O., per consentire la funzione on/off di erogazione riscaldamento.
k) Il “Committente” si impegna a completare in ogni parte e sottoscrivere gli al- legati al presente contratto, garantendo la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni forniti alla “Wedge Power”.
ARTICOLO 12 – DOMICILIO DELLE PARTI AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno es- sere rese in forma scritta e recapitate alla Parte interessata mediante raccoman- data con ricevuta di ritorno o pec ai domicili di seguito indicati:
“Committente” –
– Via
n°
– 00000
(XX), pec
Wedge Power S.p.A. - via Porta Rossa n° 52 - 12100 Madonna dell’Olmo Cuneo (CN), pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali che risultano dal presente contratto e/o dagli ordi- ni/incarichi/forniture che ne derivano, relativi tanto alle Parti stesse, quanto al personale delle Parti e a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi tito- lo, devono essere trattati conformemente al Reg.(UE) 2016/679 -GDPR- e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali-.
Con la sottoscrizione del presente Articolo, le parti dichiarano di essere state de- bitamente informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/697 e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della rac- colta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fanno parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge.
Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei sud- detti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrat- tuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di si- curezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, con- servati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le Parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministra- tivo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su ob- bligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto
ARTICOLO 14 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, si intendo- no qui richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Qualora una o più delle disposizioni dell’Accordo dovesse rivelarsi in tutto od in parte nulla od altrimenti invalida od inefficace, ogni diversa disposizione dell’Accordo, ovvero la restante parte della disposizione nulla, invalida od ineffi- cace, manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci (in tutto od in parte), aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la gene- rale economia dell’Accordo.
Nuove o modificate disposizioni legislative, incidenti sull’esecuzione del presente contratto, troveranno automatica applicazione.
Qualsiasi altra modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto dovrà es- sere concordata tra le Parti e dovrà essere effettuata per iscritto.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti al comportamento dell’altra posto in es- sere in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto non costituisce ri- nuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di Legge e per effetto del contratto stesso.
Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali.
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E SPESE CONTRATTUALI
Le contestazioni relative al servizio svolto dovranno essere denunciate, pena de- cadenza, entro due giorni dall'evento a mezzo lettera raccomandata A/R o pec; tale termine ha lo scopo di consentire un obbiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco con il trascorrere di un tempo maggiore.
Tutti gli oneri fiscali del presente impegno sono a carico della “Wedge Power”. Per eventuali controversie le Parti eleggono come Unico Foro Competente il Foro di Cuneo.
ALLEGATI
“A” – Definizione prezzo unitario. “B” – Dati catastali.
“C” – Xxxxxx autorizzazione invio fatture mezzo posta elettronica. “D” – Domiciliazione bancaria (ex RID)
“E” – Contratto a consumo
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Cuneo lì,
“Wedge Power” Il “Committente”
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II Comma C.C. si approvano specificatamente la “premessa” e le clausole di cui agli: art.1 (oggetto del contratto) art. 2 (prestazioni contrattuali), art. 3 (corri- spettivo del servizio, modalità e termini di pagamento), art. 4 (aliquota i.v.a.), art. 5 (durata e re- cesso/risoluzione), art. 6 (adeguamento prezzi), art.7 (determinazione del canone annuo) art. 8 (cessione del contratto), 9 (inadempimento), art. 10 (varie), art. 11 (condizioni di allacciamento), art. 13 (trattamento dei dati personali), art. 15 (disposizioni finali).
Il “Committente”