Relazione tecnica del dott. Vittorio Vezzetti, esperto internazionale delegato da COLIBRI- ITALIA
Relazione tecnica del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, esperto internazionale delegato da COLIBRI- ITALIA
Onorevoli Senatori,
il DDL 735 per la riforma dell’istituto dell’affidamento condiviso intende dare applicazione ai punti previsti dal contratto di governo sull’argomento, alle esortazioni del Consiglio d’Europa (lo stesso Consiglio tanto applaudito al momento di promulgare la Convenzione di Istanbul), alle indicazioni dell’International Council on Shared Parenting. Per far ciò utilizza meritoriamente un approccio innovativo nei contenuti e nei termini, finalmente adeguato ai comuni standard internazionali:
-Calcolo tempi di coabitazione e cura con percentuali
- Numero dei pernotti come parametro base (anche l’ISTAT ha iniziato questo tipo di rilevamento)
- Confronto strutturato coi modelli esteri più avanzati (cosiddette buone prassi)
-Introduzione dei Piani genitoriali (parental plans)
-Interesse alle conseguenze sanitarie a distanza di anni (divorzio con minori come problema di
salute pubblica)
-Forte attenzione ad aspetti medici e scientifici seri e strutturati
Così riprendendo ciò che coi miei studi ho introdotto e divulgato in Italia negli ultimi 9 anni e facendo piazza pulita di quei tecnicismi, quelle elucubrazioni e quei bizantinismi che hanno impaludato il nostro Diritto di famiglia negli ultimi lustri.
1- Realizzazione dell’equilibrio tra le figure genitoriali.
L’attuale disparità tra le figure genitoriali dopo la separazione relega l’Italia agli ultimi posti fra i Paesi occidentali in tema di bigenitorialità. Un affido paritetico riguarda il 2-3% dei minori e per accordo fra le parti, mentre chi eccezionalmente lo ottiene attraverso il giudizio del magistrato sale spesso agli onori delle cronache e il caso viene reputato da prima pagina sui quotidiani! Un affido materialmente condiviso (nel range 35-65%) riguarda circa il 3-4% dei casi mentre un affido materialmente esclusivo (al di fuori di questo range) è la sorte che spetta a tutti gli altri minori italiani con una media teorica di 6 pernotti per il genitore secondario versus 24 del genitore primario. Eccezionale è poi il caso che il padre riesca ad ottenere il pernottamento dei figli minori di tre anni e, comunque, solitamente nella misura di soli 2 pernotti mensili.
Il tasso di affido esclusivo al padre è il più basso al mondo (<0,7%), oltre dieci volte meno di quello alla madre (8,9% secondo l’ISTAT)1 a dimostrazione di una giurisprudenza gender oriented.
Da ciò si evidenzia che la ipocrita critica di un presunto vulnus derivante da una standardizzazione di una tematica che andrebbe decisa caso per caso non esiste, visto che invece proprio oggi abbiamo una standardizzazione assoluta, poichè la Cassazione-malgrado l’assenza di prove
1 In particolare l’ISTAT rileva che, nel 2015, malgrado la legge 54/06, .la quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli aumenta dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015 e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Si mantiene stabile anche la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre (94% del totale delle separazioni con assegno nel 2015). Solo l’8,9% dei figli è affidato esclusivamente alla madre. E’ questo secondo l’ISTAT l’unico risultato evidente dell’applicazione della Legge 54/2006 sull’affido condiviso.
scientifiche- con ordinanza 25418-2015 ha stabilito una presunta nocività dell’affido alternato (nelle audizioni del 2011 venne persino evidenziata l’esistenza in decine di Tribunali di moduli prestampati che definivano a priori le condizioni di affidamento cui bastava solo aggiungere i dati dei convenuti) e visto che l’analisi dei Paesi esteri ci dice che laddove esista una presunzione di
affido materialmente condiviso vi è assai maggior diversificazione dei provvedimenti. (v.figura 1: i numeri dell’affido minorile in Europa e nel mondo e fig.2 situazione specifica della distribuzione dei pernottamenti in Danimarca)
L’analisi della ricerca scientifica internazionale e dei modelli esteri, che introdussi in Italia nel 2013 ha poi osservato che questa sperequazione, priva di substrato scientifico, porta a diverse conseguenze:
1 da un lato ad un forte rischio di perdita completa del legame con la prole a distanza di pochi anni dalla separazione della coppia genitoriale (anche qui, con il 25-30% di minori che perdono
contatto con un genitore siamo agli ultimi posti, xxx xxxxxxx dal 12.1% della Danimarca e dal 13% della Svezia). Siamo inoltre il Paese più sanzionato su 47 dalla Corte d’Europa per violazione
dell’articolo 8 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo e anche quello col maggior numero di sentenze CEDU non applicate. E allora ci chiediamo: è questo il sistema che alcune associazioni professionali e alcuni partiti vogliono mantenere? Perché in tutti questi anni non sono mai stati fatti proclami e comunicati indignati su questa vergognosa maglia nera che ci è stata assegnata?
2- Inoltre questa logica del “win or lose”, conduce ad un aumento della conflittualità. I Paesi che, al contrario, hanno iniziato ad utilizzare la presunzione di affido materialmente condiviso (“rebuttable presumption”), hanno visto un progressivo calo della conflittualità: addirittura in Svezia si è scesi alla cifra del 2% di genitori separandi che affrontano una causa giudiziale e percentuale di poco superiore riguarda la Danimarca. Certo, prendiamo atto che l’avvocatura in Svezia è, percentualmente, nove volte meno rappresentata che in Italia e gli psicologi sono poco più della metà…
Voglio poi precisare che sia la perdita genitoriale sia la forte conflittualità rappresentano delle potenti “childhood adversity” 2che la Medicina, superando i limiti di una certa psicologia antiquata (italica, perché gli opinion leader internazionali la pensano diversamente), ha dimostrato essere in grado di causare danni organici importanti a distanza di alcuni anni dall’evento (danni ormonali, cromosomici-basilari gli studi svolti a Princeton-, malattie neoplastiche, malattie infiammatorie croniche, malattie cardiovascolari, malattie psichiatriche come depressione, suicidio e DCA ecc.), per cui è assolutamente logico e consequenziale affermare che il nostro habitus giuridico è responsabile di decine di migliaia di malattie organiche gravi lungolatenti che possono manifestarsi e si stanno manifestando nell’età adulta e giovane adulta, lontano dagli occhi di chi le ha determinate. Questo contrasta col diritto alla Salute sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione di New York del 1989. Xxxxxx agli atti traduzione asseverata della mia pubblicazione scientifica internazionale peer reviewed sul tema, l’unica meta analisi italiana indicizzata sui motori di ricerca internazionale. Xxxxxxxx X. (2016) “New approaches to divorce with children: a problem of public health”, Journal of Health Psychology Open July-December 2016: 1– 13n DOI: 10.1177/2055102916678105
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/0/0/0000000000000000.xxxx.xxxxxxxx
3-E’ inoltre pacifico che i minori che vivono in affido materialmente condiviso, come prevedrebbe la normativa oggi in discussione, godono in media –con buona pace degli avversari di questa riforma-di miglior benessere di coloro che vivono secondo l’attuale costume giudiziario italiano e cioè in condizioni di monogenitorialità. Relativamente al rapporto fra benessere generale e modalità di applicazione dell’affido dei minori, i risultati della letteratura scientifica sono racchiusi
2 Si definiscono childhood adversity: chronic stressors: Xxxxxxx (o, in subordine, carenza) genitoriale, separazione dei genitori, soprattutto se con conflitto familiare persistente, trascuratezza, educazione genitoriale inadeguata, debole salute mentale dei genitori, povertà, uso di droghe in famiglia.
traumatic experiences: abuso fisico, abuso verbale, abuso mentale, violenza assistita entro le mura domestiche, malattia infantile cronica e severa (per es. tumori, leucemie, malattie rare ecc.) .L’alternanza del domicilio non è childhood adversity
infatti in 74 studi comparativi (individuati –anche da parte del COE-attraverso i motori di ricerca accreditati a livello mondiale EBSCO,PUBMED,PSYCHINFO,SOCIAL SCIENCE RESEARCH INDEX) pubblicati su riviste a comitato di lettura o report governativi fra il 1977 e il 2014. Essi sono stati oggetto di due differenti metanalisi (tra loro distinte per le modalità d’arruolamento)3 che hanno paragonato l’affido materialmente condiviso e quello esclusivo. La conclusione inequivocabile è che solo tre studi su 74 hanno dato risultati negativi ed erano, a una successiva lettura, tutti gravati da seri errori metodologici45.
Tutto il resto che potrete sentire sono opinioni, teorie, ipotesi giuridiche, sensazioni, vissuti personali o professionali, asserzioni ideologiche, congetture autoreferenziali o studi non accreditati a livello internazionale che il Consiglio d’Europa non ha giustamente preso in considerazione e su cui il legislatore non può evidentemente basare il suo dettato, specie quando si parla di bambini. (in questo settore, infatti, tutto ciò che non si fonda su dati oggettivi è forzatamente adultocentrico). Nessun altro studioso italiano ha mai condotto infatti una ricerca comparativa accreditata dalla comunità scientifica internazionale sull’affido materialmente condiviso e nessuno è stato preso in considerazione dal Consiglio d’Europa (a parte il sottoscritto, citato nel documento fondante 13870 alla nota 22 del paragrafo 3.9). Gli esperti riconosciuti nel campo dell’affido materialmente condiviso si chiamano infatti Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx… e le conclusioni delle loro ricerche sono a favore dei tempi equipollenti. (Personalmente proporrei l’audizione dell’esperta svedese Xxxxx Xxxxxxxxx che studia da anni casistiche di centinaia di migliaia di minori di tutte le età) .
Non sono invece opinioni astratte lo studio pubblicato su Children & Society nel 2012, condotto sotto l’egida dell’OMS da ricercatori indipendenti delle Università di Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula (Finlandia), di Copenaghen, di Akureyri (Islanda), di Goteborg. che ha
3 Metanalisi è un metodo di analisi statistica che consente di accorpare attraverso il cumulo dei pazienti provenienti da studi indipendenti i risultati relativi a un singolo esito. I suoi vantaggi sono: 1-CHIARIRE MEGLIO LA FORZA
DELL’ASSOCIAZIONE FRA L’INTERVENTO E LA MODIFICAZIONE DELL’ESITO NEI VARI GRUPPI 2-CHIARIRE LA DIREZIONE DI TALE ASSOCIAZIONE 3-OTTENERE STIME PIU’ PRECISE DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO RISPETTO A QUELLE DERIVATE DAGLI STUDI INDIVIDUALI INCLUSI 4-VALUTARE LA CONSISTENZA DELLE PROVE DI EFFICACIA FRA I VARI STUDI 5-ESPLORARE LE DIFFERENZE FRA GLI STUDI
4 Gli studi sono stati individuati –anche da parte del COE-attraverso i motori di ricerca accreditati a livello mondiale EBSCO,PUBMED,PSYCINFO,SOCIAL SCIENCE RESEARCH INDEX Si tratta esclusivamente di studi caratterizzati da dati empirici rilevati quasi esclusivamente attraverso procedure standardizzate e sottoposte a revisione da comitati di lettura. Solo tre studi hanno dato esito negativo ma, a successiva analisi, risultarono gravati da importanti bias: 1-tra le molte
critiche allo studio Mc Intosh ci sono l’adozione di misure non standardizzate, le dimensioni estremamente ridotte – poche unità-di alcuni sottocampioni per I bimbi che pernottavano dal papà, l’alto numero di genitori (60-90%) che non avevano mai vissuto assieme o erano stati sposati. 2-Fra le critiche allo studio Tornello troviamo il fatto di avere usato una scala di misura dell’attaccamento mai usata prima e applicata dalle madri coinvolte nello studio, di avere analizzato una casistica particolare (bambini che erano nel 62% sotto la soglia di povertà, nell’85% appartenenti a minoranze etnico-razziali, in oltre il 50% con un genitore incarcerato più volte prima dei loro 5 anni d’età, per l’85% figli di genitori che non avevano mai convissuto e che nel 65% avevano avuto in giovane età plurime nascite extramaritali da più di un partner ) con motivi di disagio a prescindere dai pernottamenti (ad esempio pernottava dal padre chi aveva la madre in carcere), contraddizioni tra il testo e alcune tabelle riassuntive dei risultati che invece suffragano la positività dei pernotti presso il padre. 3-Sul vecchio studio Xxxxxxx, X.X., Xxxxx, X. Xxx X.X.Xxxxxxx,
del1989 grava l’ombra dell’esiguità della casistica e dell’adozione di misure non standardizzate.
5 Gli studi sull’affido materialmente condiviso che avevano confrontato coppie conflittuali e non conflittuali non hanno dato risultati diversi: benefici per la prole, come ricorda Xxxxx Xxxxxxx, si osservavano in ambedue le circostanze.
analizzato 184.496 minori in 36 società occidentali (Italia inclusa) con non meno di 1536 studenti in ogni Paese per gruppo di età o lo studio su 164.580 minori svedesi dal gruppo della Xxxxxxxxx che hanno evidenziato indici di benessere nettamente migliori per i minori in affido paritario (v. fig.2: studio Xxxxxxxxx)
D’altronde in tutti i Paesi in cui si è affacciato, l’affido materialmente condiviso/alternato è poi progredito. V. per esempio la Svezia e le Regioni Autonome spagnole del Nord Est ovvero Catalogna, Aragona, Comunità Valenciana, Baleari, Paesi Baschi (fig.3 e 4):
E PER I BAMBINI PICCOLI?
A-Il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affido materialmente condiviso esiste dal 2006, si è dimostrata benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4.
B- Fondamentale è un’altra review ad opera del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, pubblicata nel 2014 con l’endorsement di 110 ricercatori internazionali. Essa si concentra sulla revisione della letteratura
internazionale relativa all’affido materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni. Questa metanalisi si fonda su 13 studi (Xxxxxxxxxxx-Xxxxx,1975, XxXxxxxx-Xxxxxxxxxxx 1987, Xxxxxxx 1991, Xxxxxxx 1992, Xxxxxxx 1999, Xxxxxxxx 0000, Xxxxxx 0000, Xxxxxxxx 2008, Xxxxxx Melli
2008, Kaspiew 2009, Xxxxxxxxxx 0000, XxXxxxxx 0000, Xxxxxxxx 2013) e conclude con due asserzioni importanti: “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli” e “In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”.
C-In un recentissimo studio del 2016, poi, Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx e Go Xxxx Xxx hanno evidenziato come il pernottamento presso il papà, anche in forma paritaria, di bambini sotto i 2 anni sia correlato a
1- migliori relazioni del bambino sia col papà che con la mamma nel breve termine 2- migliori relazioni con papà e mamma a lungo termine
Inoltre i benefici (depurati dell’effetto potenzialmente confondente di variabili quali l’età dei minori al momento della separazione, il sesso dei minori, il tempo a disposizione dei padri nell’adolescenza e il livello di conflitto valutato fino a 5 anni dopo la separazione) si evidenziano sia per minori sotto i due anni che addirittura sotto l’anno. Non vi erano inoltre differenze tra le coppie in cui la frequentazione in affido materialmente condiviso fosse stata raggiunta di comune accordo rispetto a quelle in cui fosse stata imposta dal giudice contro il volere di una delle parti.
D- La recente pubblicazione su Acta Pediatrica di una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in affido materialmente
condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo (Xxxxxxxxx M., Xxxxxxxx E., Xxxxxx X., Xxxxx A., Xxxxxxx A., Xxxxxx R. 2017) Fin qui la Scienza. L’osservazione ci dice poi che i figli di hostess, dottoresse, infermiere,
assistenti sanitarie che spesso non pernottano a casa, non hanno outcomes peggiori per il fatto di pernottare col papà! E, premesso che il discorso imperante sui mass media dei bambini pacchi postali non ha per noi esperti internazionali nessun valore scientifico (i bambini delle popolazioni nomadi hanno parametri di salute mentale migliore dei nostri delle società occidentali), in ogni caso un affido a settimane alterne col 50% delle vacanze comporta 49 spostamenti all’anno per il minore (ma molti meno se la transizione del minore avviene a scuola!) mentre i due week end alterni con sei contatti infrasettimanali al mese in vigore ne comportano ben 179!! Un materialmente condiviso a 12 pernotti e 50% delle vacanze ne comporta 136, sempre meno del costume attuale.6
E’ evidente che una legge che riguarda milioni di persone deve per forza di cose consistere in un’approssimazione, deve indicare un obiettivo tendenziale, non potendo dare la soluzione perfetta alla vastissima casistica individuale, ma è chiaro che la proposta del DDL 735 ha le spalle ottimamente coperte dal punto di vista scientifico e sanitario e rappresenta
l’approssimazione migliore e perfettamente rispondente alla convenzione di New
York ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 (The child’s right to health - art. 24-and his or her health condition are central in assessing the child’s best interest) e al commento integrativo ONU n.14 del 2013 alla suddetta convenzione (che pochi conoscono ma che recita: For collective decisions – such as by the legislator –, the best interests of children in
6 Una ricerca dell’avvocato spagnolo Xxxx Xxxx Xxxxxxx, di prossima pubblicazione in UK, ha osservato in una casistica di 10 famiglie analizzate prima e dopo la separazione che un affido alternato ha comportato un aumento medio del chilometraggio del 16,8% mentre un affido materialmente esclusivo con 2 week end e 8 contatti infrasettimanali comporta un aumento del 183%.
general must be assessed and determined in light of the circumstances of the particular group and/or children in general).
Inoltre non esiste nessun automatismo nel testo del DDL in quanto è previsto che il giudice per motivi obiettivi (quindi finalmente non frutto di pregiudizio) possa rifiutare l’affido
paritetico e per situazioni definite nell’articolato, come da risoluzione del Consiglio d’Europa, anche l’affido materialmente condiviso.
Inoltre gli estensori del testo hanno sicuramente premesso (finalmente, diciamo!) all’elaborazione dell’articolato un’attenta analisi statistica e comparativa di quanto avvenuto nei Paesi occidentali che avevano deciso, anni prima di noi, di percorrere la strada della genitorialità condivisa. Dagli studi che ho condotto e che ho presentato presso il Parlamento europeo, presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani in Ginevra e presso il Ministero della Salute, in tutti i Paesi citati come fari della bigenitorialità, infatti, ancor oggi un affido assolutamente paritetico è realizzato in una minoranza di casi (20% in Australia, 23% in Danimarca, 25% in Quebec, 30% in Belgio).
Eccezione parziale è la Svezia (40%) in cui però esiste una rigida legge sulla parità uomo-donna fin dal 1974 e una legge sull’affido legalmente condiviso fin dal 1989! Le motivazioni della lentezza della progressione sono molteplici (fattori culturali, sociali, lavorativi, individuali, logistici ecc.) ma resta il fatto che –posto che l’Italia parte da una situazione più arretrata in questo settore dei Paesi citati- sarebbe stato deludente-anche perchè facilmente prevedibile- dopo magari 5 anni di nuova legge, trovare che, sì, il 20% dei minori gode della pariteticità ma che ancora il 50% vede un genitore 6 volte al mese!7
Posto quindi che, come diceva Xxxxxxxx Xxxxxxx “il magico mondo non esiste”, e per garantire la salute di tutti quei minori, la maggioranza, che per parecchio tempo ancora non godranno di un affido paritetico, molto pragmaticamente bene hanno fatto gli estensori a porre un argine alla prevedibile “caduta libera” ponendo un limite minimo di 12 pernotti persino lievemente superiore a quanto richiesto dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 2079 ( e dalla Società Italiana di Scienze Forensi e dalla Società di Psicologia Giuridica nonché dall’International Council on Shared Parenting nel 2014 e 2015). I maggiori rischi per la salute si verificano infatti proprio quando si scende sotto questa soglia.
Per le cause di esclusione da un affido materialmente condiviso, ricordo che Xxxxxxxx, Abuso e Trascuratezza ci vengono richieste dal Consiglio d’Europa, l’indisponibilità di un genitore è la ragione ovunque più diffusa mentre auspico che il termine inadeguatezza degli spazi venga sostituito dal più corretto e oggettivo insalubrità.
7 Ad esempio in uno studio belga si osservava che a sei anni dall’approvazione della nuova legge che privilegiava
l’affido paritario la domanda di affido paritetico veniva posta da meno della metà dei padri e che risultava rifiutata nel 63% dei casi dal magistrato e le principali motivazioni erano nell’ordine: giovane età della prole (ancora oggi in Belgio è arduo avere un affido paritario sotto i tre anni e sopra lo si ottiene attraverso una modulazione ed una gradualità
che passano proprio dall’affido materialmente condiviso), attesa di indagine dei servizi sociali, eccessiva conflittualità genitoriale, necessità di una progressività, necessità di maggior permanenza presso l’ambiente materno, situazione logistica o lavorativa inidonea, lacune educative.
Nel 37% veniva invece accolta dal magistrato con le seguenti motivazioni: assenza di condizioni ostative, bisogno di rapporti veramente equilibrati coi genitori, parere del minore di oltre 12 anni d’età, affido alternato già in atto da tempo.
Segnalo infine che l’esperienza danese ci dice che un affido materialmente condiviso su base
settimanale è perfettamente realizzabile se le due magioni distano anche xxxx’ora di percorrenza e che il Tribunale Supremo spagnolo ha statuito come limite massimo per un affido alternato 45 km tra le due abitazioni. Auspichiamo infine che, in ottica di eguaglianza genitoriale, sia prevista una suddivisione a metà degli oneri fisici ed economici di trasporto.
Qualora gli Onorevoli Senatori vogliano approfondire la tematica, segnalo gli estremi del mio studio comparativo sull’affidamento dei minori in 15 Paesi europei che presentai
all’Europarlamento di Strasburgo nel 2013: Xxxxxxxx V. (2015) “A comparative research on european children and divorce”, Scholar Press ed. xxxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xx/xxxx/000-0-000-00000-0/x-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xx- european-children-and-divorce?locale=gb
2- RIVALUTAZIONE DEL MANTENIMENTO DIRETTO
Sul punto il testo, pienamente condiviso, recita: “Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:- le attuali esigenze del figlio;- le risorse economiche di entrambi i genitori; - la
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Emerge qui subito prepotentemente l’importanza del piano genitoriale, istituzione che ha ottenuto risultati
eccellenti all’estero (Olanda, Canada, Catalogna, Australia ecc.), di cui iniziai a parlare nel 2011 ma tristemente ignorato in Italia. Esso è il mezzo che consente innanzitutto di evitare le ordinanze e le sentenze stereotipate e poi permette al genitore di riprendere in mano le decisioni circa la vita dei propri figli proponendo soluzioni finalmente calate nel concreto. Inoltre la definizione dei capitoli di spesa consentirà di evitare il passaggio diretto di denaro dalle tasche di un genitore all’altro, senza obbligo di rendicontazione e non di rado non commisurato alle reali esigenze del figlio (tutte situazioni che ovviamente inducono un aumento di conflittualità). L’esperienza di Paesi che attuano già forme di mantenimento diretto ci induce a sostenere fondatamente che esso è applicabile nei casi di affido materialmente condiviso ma difficilmente lo sarà nei casi di affido materialmente esclusivo (tempi al di fuori del range 35-65%). A scopo puramente didattico è di aiuto illustrare l’approccio pragmatico alla separazione giudiziale dei giudici canadesi. Essi prima definiscono i tempi di coabitazione e cura presso le due figure genitoriali. Se essi rientrano nel range 40-60% (cosa abbastanza comune da quelle parti) stabiliscono un affido condiviso, altrimenti, dato che la condivisione è scarsa secondo i loro parametri, un affido esclusivo al
genitore prevalente. Se stabiliscono l’affido condiviso va da sé un mantenimento diretto senza passaggio di denaro fra le due figure genitoriali. Il mantenimento diretto non ha causato un aumento medio della conflittualità fra genitori.
Peraltro il DDL 735 recita successivamente così: “Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle
parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare”. Ciò comporterà inevitabilmente e fortunatamente un ulteriore effetto traino verso forme di affidamento materialmente condiviso di quegli affidamenti ancora connotati da caratteristiche di monogenitorialità.
3- PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE
Ancora una volta il DDL oggetto di esame è sotteso da un’analisi delle realtà estere più progredite nel settore. A questo proposito il testo propone, analogamente agli affermati modelli di cultura anglosassone e scandinava che si stanno diffondendo però anche nell’area mediterranea e mitteleuropea l’obbligatorietà della mediazione o almeno di un passaggio informativo nel caso siano coinvolti figli minorenni8 se i genitori non sono stati capaci di accordarsi autonomamente. In Australia e Norvegia, in presenza di figli fino a 16 anni, è obbligatorio un percorso di mediazione obbligatoria. In Croazia, Regno Unito e Ungheria è obbligatoria almeno una seduta di informazione sulla mediazione e counselling. In USA e Canada il giudice può in qualunque momento ordinare un percorso di mediazione.
Il mediatore può appartenere al servizio pubblico (quindi sono scongiurate le preoccupazioni circa un aggravio di spese), il percorso deve avere durata massima di sei mesi ma può essere interrotto in qualunque momento (quindi anche dopo la prima seduta, cosa che fuga le preoccupazioni sollevate da qualcuno di un “blocco protratto delle operazioni”). La speranza concreta è però che, come già avvenuto in tutti i Paesi che hanno adottato una prassi giurisprudenziale di affido materialmente condiviso, le coppie si accordino individualmente senza aiuti e che comunque le percentuali di fallimento della mediazione familiare si abbassino vertiginosamente e sottraggano centinaia di migliaia di famiglie all’abisso della causa giudiziale. Attualmente dai miei studi emerge che molte coppie in Svezia si accordano personalmente senza aiuti esterni e il tasso di riuscita della mediazione per chi vi si rivolge è arrivato a superare il 70% dei casi e, mentre il 12% dei genitori non è d’accordo in partenza sulla distribuzione dei tempi, solo il 2% decide di affrontarsi in Tribunale. Gli altri mediano fuori dei Tribunali. Con tempi equilibrati e mantenimento diretto,
infatti, si abbassano di molto i motivi del contendere, la possibilità di distruggere “l’altro” in
un’aula di tribunale, l’ottenimento di una sentenza favorevole scritta a priori e quindi viene meno l’interesse a proseguire il contenzioso preferendovi una più tranquilla e meno rischiosa mediazione familiare.
Non vediamo invece la necessità di introdurre ufficialmente in un sistema separativo che si vuole snellire la figura del coordinatore genitoriale mentre proporremmo un chiaro riferimento al rito partecipativo-collaborativo che buon successo sta avendo in alcuni Tribunali..
8 In Australia l’introduzione contemporanea di affido materialmente condiviso e percorso di mediazione obbligatoria ha abbattuto le giudiziali del 30% in 2 anni (2006-2008).
Infine riteniamo pretestuose le polemiche circa l’inaccettabilità del DDL a causa del fenomeno residuale della violenza endofamiliare separativa9: ogni giorno vi sono circa 480 separazioni e divorzi cui dobbiamo aggiungere almeno 150 separazioni di coppie di fatto e la cronaca
sinceramente non riporta 630 casi al giorno di violenza endofamiliare in ambito separativo… nel mondo nessuno ha sollevato tale tipo di obiezione in quei Paesi che presentano tassi di violenza uomo-donna ben maggiori(cioè tutti visto che l’Italia ha il quarto più basso tasso di omicidio femminile per mano di un uomo dietro Giappone, Grecia e Irlanda10). Xxxx, secondo l’ICSP la
mediazione e l’affido materialmente condiviso sono strumenti di prevenzione della violenza limando i motivi di contrasto. Ricordiamo che il DDL non entra in contrasto con le norme già previste dalla normativa a tutela della donna. In Norvegia, Australia, Croazia e Regno Unito (che presentano forme diverse di mediazione e counseling obbligatorio) nessuno ha mai posto obiezioni del genere. La figura del mediatore familiare prevista nel citato DDL, non si pone in contrasto con la Convenzione di Istanbul in quanto, la figura del mediatore è specificatamente istituita, articolo 1 DDL, ultimo capoverso, al fine di impedire o risolvere i casi di conflittualità che possono produrre forme di violenza endofamiliare. Quindi, la citata figura non è istituita per comporre i casi di violenza già perpetrata ma per prevenirla. Ed ancora. All’art. 11 citato DDL, si prevede che la violenza sia ostativa dell’affido. Inoltre non esclude che il primo passaggio dal mediatore possa avvenire anche tramite presenze non contemporanee dei due genitori.
4-CONTRASTO ALL’ALIENAZIONE GENITORIALE (dall’inglese parental= genitoriale)
Premesso che, al pari dello stalking, del mobbing, della sindrome di Stoccolma, la comunità scientifica non riconosce l’aspetto sindromico (anche se l’acronimo PAS in Google scholar viene riportato 2280 volte dal 1994 al 2014 mentre in EBSCO Host e Psychinfo sono presenti 185 articoli dal 2000 al 2014 di cui solo 11 critici) il condizionamento parossistico di un minore al rifiuto dell’altro genitore è fenomeno ben noto e stimato da X. Xxxxxxx in 200.000 casi negli USA. Esso rientra nell’ambito dei disturbi relazionali.11
E’ questo un punto delicato che pone delle ottime premesse che auspicabilmente verranno ulteriormente perfezionate nell’iter parlamentare. Finalmente si affronta il tema dell’alienazione (genitoriale è più
9 Vedi anche audizioni 2011: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx00/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx/000%00XXXXX%00-
%20B.pdf?fbclid=IwAR2eyra_I-lUoSi67oY7Ne1WUgs204lD6pJLigrUEZfrAkQsweuX2CNi8x8 e xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xx_xx_0000- 03.pdf?fbclid=IwAR0Rn6mnr8l_XkgwKeEtxELARGgxAMPvxK1vekUjhI8jhjyIQhNFLrlqz38
10 La realtà dei dati ONU [2011 Global Study on Homicide, UNODC Homicide Statistics] è che:
L’Italia è uno dei paesi al mondo con il più basso tasso di omicidi femminili: 5 per milione all’anno, circa la metà che nei nostri paesi confinanti (9 per milione per anno in Francia, 7 in Svizzera, 13 in Austria…). Fra i grandi Paesi, solo Giappone, Irlanda e Grecia hanno tassi minori.
11 "La nostra linea di pensiero è che non si tratti di una malattia all'interno di un individuo", ha spiegato infatti il dottor Xxxxxx Xxxxxx, vicepresidente della task force per la redazione del manuale DSM 5, "è piuttosto un problema di rapporto genitore-figlio o genitore-genitore. I problemi di relazione però di per sé non sono disturbi mentali e non possono pertanto essere inclusi all’interno del DSM." . Nessuno quindi nega l’esistenza del fenomeno ma si dibatte se sia un disturbo relazionale piuttosto che una malattia. Nella preview del manuale OMS ICD 11 parental alienation riconduce come termine indicizzato a QE52.0 Caregiver-child relationship problem
corretto che parentale: vedi parental plan che si traduce piano genitoriale) che è causa di tanta sofferenza perché il personale preposto, oltretutto, non è preparato. Si finisce così o col lasciare la situazione in atto, o col predisporre inutili e frustranti percorsi di mediazione o incontri protetti; talvolta, tardivamente e in casi ormai incancreniti, si provvede all’invio del minore in comunità ma senza una progettualità definita.
E’ invece utile sapere che ormai in diversi Paesi esteri , il Giudice può adottare l’attuazione di uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al recupero dei diritti relazionali del minore. Esistono i campus di Warshak, quelli di Xxxxxxxx, gli approcci di Xxxxxxxx, quelli di Xxxx, da tempo diffusi nel mondo. E’ auspicabile da parte nostra che ogni Regione,
attraverso l’assessorato alla sanità, debba redigere una lista, da aggiornare ogni anno, di centri specializzati, pubblici e privati, nei programmi di trattamento sanitario accreditato finalizzati al recupero delle relazioni tra figli e genitori nei casi di separazione. Concludo il topic ricordando a coloro che sostengono che l’alienazione è a favore dei padri violenti, che i danneggiati nel 20% dei casi sono madri e che in alcuni casi di mia osservazione i figli non hanno neppure potuto conoscere la presunta violenza del padre biologico perché sottratti dalla madre, in depressione post partum certificata, subito dopo la nascita. Inoltre è comune il coinvolgimento nel rifiuto di nonne e zie/.
CONCLUSIONE
La nostra conclusione è che, con pochi e mirati aggiustamenti, l’Italia partendo da questa base potrebbe finalmente avere un Diritto di Famiglia adeguato agli standard internazionali e alle richieste derivanti dalle ricerche della Scienza con la S maiuscola, proteggere i minori e la loro salute cedendo finalmente quella maglia nera che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ci ha consegnato, ridurre la conflittualità tra i genitori, infilandosi in quella corrente che sempre più Paesi al mondo (Svezia, Danimarca, Belgio, Regioni autonome del nord est spagnolo, Australia, Quebec, almeno sei Stati americani) stanno tracciando con successi continui. Crediamo che questa sia una occasione irripetibile e che gli interessi di tanti minori non possano essere sacrificati sull’altare degli interessi di poche lobby professionali e di ideologie ormai superate.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, medico pediatra. Co fondatore International Council on Shared parenting, Presidente European platform COLIBRI, delegato da COLIBRI ITALIA.
I molteplici contenuti della relazione sono stati presentati nei loro diversi stadi di sviluppo presso:
-Convegno “Face the family crisis in the name of the children”, Parlamento europeo, Strasburgo 2013 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/0000/00/00-xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx
-Convegno “Digital media and Children’s right and”, Alto Commissariato per i Diritti Umani, Ginevra 2014 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/Xxxxxxxxx/XXXxxxxx/XXX/Xxxxxxxxxxx/0000/Xxxxxxx.xxx
-Congresso Europeo dei Social Workers, Lubiana 2015 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/XXXXX0000_xxxx.xxx
- Convegno “Divorzio con minori come problema di salute pubblica”, Ministero della Salute, Roma 2017 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xx-xxxxxxxx-x-xx-xxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxxxxx
-Congresso European Forensic Children and Adolescents Psychiatry, Venezia 2018 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxXXxXxXxX0xx