REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE
NUOVE ACQUE SPA
Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 10/05/2016
In vigore dal 11 maggio 2016
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
TITOLO I - Disposizioni Generali
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI –
1. Si definisce “uso domestico” l’utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico – produttiva o avente finalità di lucro.
2. Per le “acque destinate al consumo umano” si fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, il servizio di somministrazione di acqua da parte della Società Nuove Acque (di seguito Gestore) – Servizio istituito con legge 5 gennaio 1994, n. 36 e leggi regionali di attuazione 21 luglio 1995, n. 81 e 14 aprile 1997, n.26 - e si applica su tutto il territorio dell’A.T.O. n. 4 “Alto Valdarno”.
2. L’acqua viene fornita di norma per usi civili secondo la classificazione e l’articolazione tariffaria definita dal Piano di Ambito ed in generale dall’Autorità di Xxxxxx. L’attribuzione dell’uso alle varie utenze è effettuato dal Gestore secondo i criteri definiti dall’AIT.
3. Tutti gli utenti che per gestire la propria attività si avvalgono anche della propria abitazione, devono essere censiti non come utenze domestiche ma in base alle categorie tariffarie relative agli altri usi così come previsto dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente autorità.
4. Per tutti gli usi, l’acqua viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, tenendo conto in caso di emergenza delle priorità indicate dalle Autorità competenti.
5. In caso di scarsità prevedibile o per cause non dipendenti dall’attività di gestione, il Gestore informerà gli utenti, proponendo all’ AIT le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.
6. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta del Servizio vigente.
7. Il Gestore deve erogare acqua potabile secondo le prescrizioni della normativa vigente. E’ consentita in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx non potabile e comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica della potabilità.
8. La fornitura di acqua non potabile può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) La natura dell’operazione deve avere carattere di straordinarietà, in quanto il Gestore è tenuto ad erogare, per legge, solo acqua potabile;
b) L’erogazione deve essere subordinata all’accertamento da parte del Gestore, dell’impossibilità tecnica ad allacciare l’utente alla rete di distribuzione, oppure quando per l’utente risulti troppo oneroso il costo dell’allaccio;
c) Qualora si verifichino tali condizioni, deve essere redatto un contratto, debitamente sottoscritto dall’utente, con l’indicazione specifica dell’uso per cui l’acqua viene fornita (uso non potabile).
9. La tariffa applicata dal Gestore per gli usi di acqua non potabile, dovrà essere pari al 50% di quella prevista, per l’anno di riferimento, per l’erogazione di acqua potabile della specifica categoria di utenza (art. 13 Provvedimento CIP n. 26 del 1975 che dà esecuzione ai Provvedimenti CIP nn. 45 e 46 del 1974). La riduzione del 50% si applica alla sola tariffa acquedotto e non si applica alla tariffa di fognatura e depurazione né alla quota fissa di accesso al servizio.
10. Per la fornitura del servizio di acqua non potabile, il Gestore non è tenuto a rispettare gli standards previsti dalla Carta del Servizio posto che la risorsa erogata deve essere destinata esclusivamente ad usi non potabili.
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. L’allacciamento viene effettuato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica mediante costruzione di una presa ed installazione di un contatore. Sarà stipulato un singolo contratto per ciascuna unità immobiliare a meno che non sussistano rilevanti difficoltà tecniche.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, qualora per impossibilità tecniche motivate dal Gestore e riconosciute dall’ AIT, non sia possibile realizzare quanto previsto dal precedente comma, sarà costruita una presa con installazione di un contatore unico per tutte le unità abitative.
3. Possono chiedere l’attivazione del servizio il proprietario dell’immobile o il soggetto che lo detiene con titolo adeguatamente documentato, fermo restando che la richiesta di xxxxxxxx non obbliga il Gestore alla fornitura dell’acqua che viene concessa solo dopo il perfezionamento del contratto di somministrazione secondo le disposizioni dell’art. 5 e seguenti.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare la domanda di allacciamento alla rete idrica al Gestore. I moduli predisposti dal Gestore saranno messi a disposizione dei richiedenti negli uffici del Gestore addetti alle relazioni con gli utenti, nonché presso i Comuni e le Associazioni degli utenti a ciò disponibili. Informazioni potranno essere anche assunte telefonicamente o consultando il sito internet del Gestore, attualmente xxx.xxxxxxxxxx.xx, all’interno del quale è attivo il servizio del Pronto Web che consente di avanzare richieste e fare consultazioni.
5. La domanda di allacciamento, redatta in conformità alle istruzioni contenute nel modello, è presentata all’ufficio indicato dal Gestore che ne rilascia ricevuta ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio e la inoltra immediatamente all’ufficio preposto all’accertamento dei presupposti legali e tecnici per le procedure conseguenti.
6. La richiesta può essere rifiutata qualora sussistano i seguenti motivati impedimenti di natura tecnica:
• impossibilità di erogare la portata minima di legge o quella richiesta dall’ utente;
• non presenza delle reti generali di servizio nella zona dove è ubicata l’unità abitativa per cui si richiede l’allaccio;
• impossibilità di erogare un carico idraulico minimo di esercizio al contatore, fatta eccezione per il caso in cui l’utente si faccia carico di installare un impianto di sollevamento interno come previsto al successivo art. 36.
7. Qualora non sussistano impedimenti all’accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all’utente il preventivo di spesa redatto secondo l’elenco prezzi comunicato ad AIT per la realizzazione dell’allacciamento. Tale preventivo è valido per tre mesi.
8. I tempi di preventivazione e i contenuti minimi sono riportati nella Carta del Servizio.
9. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
10. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento delle spese di allacciamento e dei costi di attivazione della fornitura.
11. La realizzazione delle opere di allaccio è subordinata al pagamento, da parte dell’utente, dell’importo preventivato entro il termine di validità del preventivo. Dalla data del pagamento, il Gestore è tenuto a realizzare l’allacciamento nel rispetto del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
12. Ciascun Utente può provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti alla conduttura stradale, con esclusione dell’operazione di derivazione dalla conduttura stessa e delle relative manovre sulla rete idrica che restano di esclusiva competenza del Gestore. Lo stesso mantiene l’esclusiva competenza in merito all’installazione e manutenzione del contatore. Gli Utenti dovranno rispettare le specifiche tecniche normalizzate definite dal Gestore del Servizio in conformità agli standards di servizio adottati ed alle norme di buona tecnica e disposizioni di legge vigenti, nonché consentire al Gestore stesso di eseguire le verifiche necessarie sull’esecuzione dei lavori. Resta a carico dell’Utente ogni eventuale onere aggiuntivo nel caso in cui il Gestore rilevi la non conformità dell’opera alle prescrizioni del Regolamento del Servizio ed eventuali danni provocati per la realizzazione non a regola d’arte dell’allacciamento. Il richiedente dovrà presentare alla Società Nuove Acque una domanda di allacciamento corredata da un progetto a firma di un tecnico abilitato e conforme al Disciplinare Tecnico messo a disposizione dal Gestore. Una volta rilasciato il parere positivo vincolante del Gestore, l’utente potrà procedere ai lavori dopo aver ottenuto a nome proprio tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente. Il Gestore provvederà ad effettuare le verifiche
tecniche necessarie ed il collaudo dell’opera ricordando che la presa in carico dell’allacciamento realizzato dall’utente, rimane vincolata al perfetto rispetto del Disciplinare Tecnico. Al termine di questa verifica, il Gestore provvederà ad effettuare il collegamento idraulico della rete di distribuzione affidata in concessione. Il Gestore fatturerà all’utente gli oneri di istruttoria, collegamento idraulico e collaudo secondo i termini previsti per le estensioni di acquedotto. La fornitura e messa in opera del contatore, compreso la sua sigillatura, sarà effettuata dal Gestore una volta ricevuto il pagamento delle prestazioni di cui al punto precedente.
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO
1. I lavori di allaccio sono eseguiti dal Gestore, in conformità alle disposizioni tecniche comunicate dal Gestore ad all’ AIT.
2. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento indicati nel preventivo, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emissione, trascorsi i quali si considera decaduto il preventivo. Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo, il richiedente, qualora non abbiano avuto inizio i lavori, può rinunciare all’allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli l’importo versato al momento dell’accettazione del preventivo.
3. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e gli eventuali costi tecnico-amministrativi sostenuti per la rimozione ed il ripristino.
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
1. La fornitura dell’acqua all’utente allacciato alla rete idrica avviene solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’utente ed il contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto
3. L’utente non può utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli dichiarati. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore che, nel caso di accettazione, procede all’aggiornamento del contratto.
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di fornitura è intestato al proprietario dell’immobile o al soggetto che lo detiene con titolo adeguatamente documentato (art. 3.3)
2. Per utenza condominiale si intende un’utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso.
Nel caso di condomini, il contratto sarà intestato al condominio o alla persona delegata dai condòmini. In questo caso, l’Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
3. Nel caso di fabbricati in costruzione il contratto sarà intestato all’impresa costruttrice fino all’ultimazione dei lavori.
4. E’ facoltà del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, attivare una o più utenze, nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.
5. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di presa al servizio della propria utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il contratto, salvo diversa disposizione, ha durata indeterminata.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1569 del Codice Civile, esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, va presentata al Gestore, il quale provvederà a rilevare il consumo e, nel caso in cui il contatore sia a norma, alla chiusura dello stesso con l’apposizione dei sigilli. In caso di utente moroso, il contatore verrà rimosso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa, sono responsabili in solido con l’effettivo utilizzatore del servizio nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione di carattere civile.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile, cessione dell’esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l’utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente regolamento.
5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato chiuso e sigillato o rimosso, può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e solo a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto.
6. In assenza di un regolare contratto di somministrazione, il consumo dell’acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All’utente “abusivo” sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Gestore, mediante stipula di un contratto di somministrazione. All’atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente art. 6 comma 1 dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l’unità immobiliare da un periodo più recente. Detti consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell’utenza e l’addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.
ARTICOLO 8. DERIVAZIONI ABUSIVE
1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell’utente il quale non può a sua volta divenire concedente dell’acqua ad immobili di sua proprietà o ad altri utenti, se gli stessi non sono previsti nel contratto di somministrazione.
2. E’ quindi vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso e con tutte le conseguenze giuridiche ivi previste.
3. E’ vietato derivare acqua con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore.
4. E’ vietato utilizzare gli impianti di distribuzione acqua per usi diversi da quello richiesto, pena la sospensione immediata della somministrazione senza obbligo di preavviso e la risoluzione del contratto.
5. Sarà cura del Gestore rendere noto, anche mediante pubblici manifesti, che coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento di somministrazione di acqua potabile risultassero abusivamente allacciati alle reti dell’acquedotto o, pur essendo titolari di utenza, fossero sprovvisti di contatore o avessero realizzato derivazioni a monte del contatore, sono tenuti a regolarizzare la posizione corrispondendo le spese e gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolarizzazione dell’utenza..
6. Fatti salvi i successivi interventi, il Gestore segnalerà all’AIT la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica.
7. Il personale del Gestore sarà autorizzato ad effettuare tutte le procedure tecnico-finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per eseguire tutte le verifiche necessarie al fine di accertare, anche in contraddittorio, l’abuso effettuato. Il Gestore procederà alla interruzione del servizio irregolare realizzando, quando necessario, la predisposizione per l’allacciamento ed addebitando le spese sostenute all’utente irregolare o a colui che dovesse richiedere l’attivazione del servizio.
ARTICOLO 9. EROGAZIONI PROVVISORIE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni provvisorie con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita.
La tariffa prevista per queste utenze varia in base alle categorie tariffarie relative prevista dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità.
2. Per le erogazioni provvisorie l’utente dovrà rispettare la seguente procedura che stabilisce il corrispettivo richiesto a titolo di:
a) quote di accesso ai servizi;
b) importo corrispondente al deposito cauzionale sui consumi previsto per la categoria di utenza;
c) diritto di posa/apertura contatore;
d) consumo preventivato in base ai mc.calcolati secondo i valori della tabella di cui al “Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali”.
e) spese di allacciamento se necessario;
f) spese per la stipula del contratto di somministrazione;
g) spese per la chiusura/rimozione del contatore.
Le somme di cui alla lettere e) dovranno essere corrisposte al Gestore prima dell’esecuzione dei lavori, quelle di cui alle lettere b), c) ed f) devono essere corrisposte al Gestore al momento della stipula del contratto di somministrazione e prima dell’attivazione della
fornitura (posa/apertura del contatore). Le somme di cui alla lettera a) e d) saranno dovute al momento della trasmissione delle relative fatture mentre quelle di cui alla lettera g) saranno addebitate con la fattura finale.
ARTICOLO 10. IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO
1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta del Servizio.
2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.
3. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore.
5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell’erogazione dell’acqua, tranne i casi di accertata responsabilità del Gestore stesso.
6. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall’Autorità di Xxxxxx.
ARTICOLO 11. CONTROLLI
1. Il Gestore procederà all’archiviazione informatizzata di tutti i dati relativi alle utenze in essere alla data di inizio della gestione di propria competenza ai fini del loro trattamento per le esigenze gestionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
2. L'Azienda ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.
3. I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l’altro il rispetto delle condizioni di sicurezza, per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D. Lgs. 31/2002, per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, per le periodiche verifiche dei consumi, per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura, per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture.
4. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. Sono inoltre a carico dell’utente le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell’Azienda. Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere.
TITOLO II
Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (adeguamento al regolamento Regionale n. 29/R di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/1995).
ARTICOLO 12 – MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica. A tal fine provvede:
a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata ed alla corretta conservazione e custodia del contatore;
b) ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.
2. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei consumi. A tal fine provvede:
a) Ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;
b) ad installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico – sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l’interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
c) ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
d) a limitare l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.
3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l’utilizzo di acque provenienti da pubblico acquedotto privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate:
a) per il lavaggio delle strade pubbliche;
b) per la manutenzione di vasche e impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.
ARTICOLO 13 – DIVIETI DI PRELIEVO RELATIVI A PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEDICATI
1. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno.
2. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.
3. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua
a) dalle bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature.
ARTICOLO 14 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER LE FONTANE PUBBLICHE
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima.
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.
ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
1. In tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.
2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all’art. 8 comma 1.
ARTICOLO 16 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IRRIGUI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
3. Fermo restando il limite stabilito dal comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
ARTICOLO 17 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO A FINI PRIVATI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.
ARTICOLO 18 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
3. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’AIT qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
ARTICOLO 19 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DELLE FOSSE BIOLOGICHE
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
ARTICOLO 20 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RISERVE IDRICHE
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile:
a) Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
b) I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi da quello potabile.
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo:
a) Da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti;
b) Da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’art. 92 del d. lgs. 152/2006;
c) Da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.
5. Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.
ARTICOLO 21 – SANZIONI
1. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
ARTICOLO 22 – CONTROLLI
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa e l’introito dei relativi proventi, spettano all’AIT, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 e s.m.i. (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Per le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente regolamento, l’AIT si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale; può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’AIT.
ARTICOLO 23 – DISCIPLINA DELLE SANZIONI E DEI CONTROLLI
1. Le modalità operative di effettuazione dei controlli e dell’esercizio dei poteri sanzionatori, saranno disciplinate all’interno di un apposito Regolamento dell’Ente.
ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 comma 2, articolo 17 comma 1 e articolo 19, entrano in vigore dopo cento ottanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento regionale n. 29/R sul Burt.
2. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 4, entra in vigore dopo trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento regionale n. 29/R sul Burt.
TITOLO III - Disposizioni Economiche
ARTICOLO 25. DEPOSITO CAUZIONALE
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013, richiede all'utente un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura in relazione ai volumi consumati. In caso di morosità dell'utente, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.
2. L’importo del deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di due mensilità di consumo storico. Entro il 2017 per gli utenti che hanno ricevuto tre solleciti di pagamento nei due anni solari precedenti, il deposito può essere aumentato a tre mensilità. In caso di mancanza di consumo storico, come per le nuove utenze, il deposito cauzionale è parametrato su standard per tipologie di utenza.
Ogni due anni il gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali qualora l’ammontare del consumo storico sia variato in più o in meno del 20 per cento oppure sia variato il numero dei solleciti inviati all’utente eventualmente presi a riferimento.
Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti sottesi all’utenza condominiale.
3. L’addebito dell’importo del deposito avviene con le seguenti modalità:
• per le nuove utenze l’importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all’attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva
• per le utenze preesistenti, l’ adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.
Sono escluse dall’applicazione del deposito cauzionale:
• le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
• le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
È facoltà del gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell’applicazione del deposito cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana.
4. Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, entro 45 giorni, mediante l’emissione della fattura di cessazione. Al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l’utente l’ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali.
5. Per le utenze con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, previa informativa all’Autorità Idrica Toscana, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito. In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. La tariffa del servizio idrico integrato, così come definita dall’art. 154 del D. lgs. n. 152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa, ai sensi dell’art. 154 del D.lgs. 152 del 2006 è predisposta dall’Autorità Idrica Toscana, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. Tra le categorie tariffarie l’AIT ha introdotto la categoria tariffaria Allevamento all’interno della quale rientrano tutti gli utenti che ne faranno esplicita richiesta e che risulteranno iscritti al registro della C.C.I.A.A. nella sezione ATECO Allevamenti (al 2007 corrispondete al codice 01.4 e 01.5) in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo IAP (imprenditori agricoli principali).
4. La tariffa comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato dal regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue, urbane e/o industriali.
5. Le categorie tariffarie, la loro articolazione sono definite, nell’ambito delle proprie competenze, dalle Autorità di regolazione. Le variazioni delle categorie tariffarie e delle
relative tariffe, determinate dalla competente autorità, non comportano modifica del rapporto contrattuale.
6. Nel caso in cui sia in vigore una ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua che permanga da oltre 1 anno, l’utente dovrà corrispondere la tariffa relativa al servizio acquedotto al 50%, per il solo periodo eccedente l’anno.
7. Alle fontanelle pubbliche si applica la sola tariffa variabile di acquedotto prevista dalla categoria tariffaria di appartenenza di cui alle determinazioni della competente Autorità in materia di categorie tariffarie e relative tariffe.
ARTICOLO 27. CORRISPETTIVO PER SCARICHI DA FONTE AUTONOMA UTENZE NON PRODUTTIVE
Per i corrispettivi delle utenze alimentate da fonte autonoma (pozzi; sorgenti etc.) si rinvia a quanto previsto dal regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.
ARTICOLO 28. PAGAMENTI
1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere superiore ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
3. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti:
• gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
• gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
• se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.
4. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messo in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore sollecita bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta. Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura.
Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
5. Per le utenze domestiche residenti, la sospensione, quando le condizioni dell’allacciamento lo consentano, sarà sostituita dalla limitazione di flusso qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità. Al fine di poter procedere alla riduzione del flusso l’allacciamento dovrà essere dotato di apposita valvola per la riduzione del flusso del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale con regolazione di minima sussistenza. Il Gestore, qualora l’allacciamento dell’utenza domestica residente morosa, non sia dotato di apposita valvola per effettuare la riduzione del flusso, provvederà all’installazione della stessa a spese dell’utente purché sussistano le condizioni tecniche necessarie per eseguire l’intervento. Le spese per l’installazione della valvola di riduzione del flusso, saranno inserite nella prima fattura utile inviata all’utente sulla base del corrispettivo previsto nell’elenco prezzi.
6. Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere. Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva.
7. Il Gestore, in caso di importi superiori del 100% del valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi e qualora l’utente ne faccia espressamente richiesta, dovrà prevedere forme rateizzate di pagamento. Il piano di rateizzazione concordato con il Gestore deve stabilire un numero di rate e una periodicità delle stesse corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
L’utente a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.
8. Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano.
Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua:
In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
• quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
• nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni comunali competenti;
• nei giorni prefestivi o festivi;
• quando l’utente può dimostrare che il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
• in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse;
• Inoltre non può essere sospesa la fornitura in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza e fino al mantenimento di tale condizione di agevolazione
9) Trascorsi almeno 60 giorni solari dalla sospensione della fornitura o dalla limitazione del flusso, perdurando l’inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto e dei costi necessari all’adeguamento dell’allacciamento. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all’estinzione del debito.
Le spese per il recupero del credito comprenderanno tutte le spese che l’Azienda si troverà a sostenere per tale attività.
10) L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
11) Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all’utente subentrante non è addebitabile la morosità pregressa.
ARTICOLO 29. CORRISPETTIVI ACCESSORI
1. Il Gestore può inserire in bolletta altri importi accessori quali:
a) costi fissi per installazione/rimozione del contatore secondo l’elenco prezzi approvato dall’ AIT;
b) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
c) arrotondamenti al centesimo di euro;
d) xxxxxx e interessi come meglio espressi all’ art. 28 del presente regolamento;
e) importi calcolati secondo quanto previsto all’art. 28 comma 4 del presente Regolamento;
f) importi per lavori richiesti dall’utente (es. installazione o spostamento del contatore);
g) spese di contratto così come stabilite dall’elenco prezzi comunicato all’AIT.
2. Per l’esecuzione degli allacciamenti alle condotte stradali e degli altri lavori accessori richiesti dall’utente, il Gestore adotta un elenco prezzi approvato dall’Autorità di Xxxxxx.
TITOLO IV - Disposizioni tecniche
ARTICOLO 30. PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA
1. Per punto di consegna si intende il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore.
2. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore in genere alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell’art.33 del presente regolamento alle normali condizioni di esercizio della rete.
3. Il valore minimo di pressione, stabilito dalla Carta del Servizio in 10 metri, viene misurato al punto di consegna e si riferisce al solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
4. Il Gestore stabilisce le prescrizioni tecniche per gli utenti che hanno bisogno di pressione superiore a quella normale di esercizio dell’acquedotto. In tal caso l’utente prima dell’allacciamento dovrà attestare la conformità dell’impianto interno a tali prescrizioni.
5. La portata minima erogata, stabilita secondo gli standards di servizio, viene misurata al punto di consegna.
6. Il valore massimo di pressione, stabilito dalla Carta del Servizio in 70 metri, è riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale.
7. Le tubazioni idriche stradali fino al limite della proprietà privata e gli allacciamenti così come di seguito specificati, anche se costruiti a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti. Agli effetti del presente Regolamento si intende:
a) per tubazione stradale: il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato precedentemente espropriato per pubblica utilità, o suolo soggetto a servitù coattiva di passaggio, che partendo dall’impianto di captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza;
b) per condotta di allacciamento: quel complesso di tubazioni, dispositivi ed apparecchiature compresi tra la conduttura stradale ed il punto di consegna.
c) per impianti di alimentazione idrica dell’utente finale: quelli posti all’interno della proprietà privata dell’utente medesimo.
d) per contatore l’apparato di misura dell’acqua ubicato presso le utenze. Il contatore sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente.
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà provvedendo all’apposizione di apposito sigillo di garanzia.
Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore
I contatori presenti nelle utenze già esistenti, possono essere posti all’ interno della proprietà privata. In questo ultimo caso, gli utenti rimangono sempre proprietari del
tratto di tubazione all’interno della proprietà privata e responsabili in solido della sua manutenzione ad eccezione del contatore; su questo tratto possono avvenire interventi di manutenzione o modifiche, a cure e spese degli utenti serviti, solo previa richiesta al Gestore, che provvede a comunicare le necessarie prescrizioni tecniche e le modalità di intervento
In caso di contatori collocati in area privata l’utente è tenuto a provvedere alla riparazione di eventuali perdite che si verifichino tra il limite della proprietà privata ed il contatore. Eventuali inadempienze potranno comportare, se tecnicamente possibile, lo spostamento del contatore sul punto di consegna. Tutte le spese relative al solo spostamento del contatore saranno equamente suddivise tra utente e Gestore.
Nel caso in cui l’utente non proceda alla riparazione del guasto che insiste in proprietà privata il gestore potrà in alternativa allo spostamento del contatore, procedere alla realizzazione di un pozzetto di disconnessione sul tratto della condotta di derivazione esistenze procedendo alla sospensione del servizio fin tanto che non sarà effettuata la riparazione dell’impianto interno.
In ogni caso il gestore è tenuto a comunicare all’utente con raccomandata AR, da inviare 15 giorni prima dell’intervento, le attività che saranno poste in essere anticipando anche i costi che saranno addebitati all’utente in base al prezzario.
Nelle strade vicinali di uso pubblico la manutenzione delle tubazioni è a carico del Gestore fino al contatore.
Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.
8. Manutenzione delle tubazioni stradali:
Tutti i lavori verranno eseguiti secondo i criteri decisi dal Gestore che, nel corso della gestione, attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio.
9. Manutenzione delle condutture di allaccio da parte del Gestore:
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte di allacciamento, spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, pena il pagamento delle penalità
10. Manutenzione delle reti interne da parte dell’utente:
La responsabilità e manutenzione delle reti interne, ovvero oltre il punto di consegna, spetta agli utenti. Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell’utente, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione.
ARTICOLO 31. STRADE NON CANALIZZATE
1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
2. Nel caso di assenza di canalizzazioni, qualora l’utente (o gruppo di utenti) richiedesse comunque l’allacciamento, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti. Il Gestore redigerà a tal fine l’apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa, redatto sulla base dell’elenco prezzi di cui al precedente art. 3, comma 7, che verrà sottoposto all’utente (o gruppo di utenti) per l’accettazione ed il pagamento.
3. Gli impianti per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni della Conferenza Territoriale 4 e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore che ne assume la manutenzione.
4. Nelle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, ai sensi della procedura sulle lottizzazioni approvata con il Piano di Ambito del 2006, deve essere presentato un progetto della rete interna dell’acquedotto, al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati della successiva autorizzazione all’allaccio da parte del Gestore di cui al presente regolamento. Il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore. I lavori saranno svolti in conformità alle prescrizioni indicate dal Gestore. Il Gestore, prima di prendere in carico le reti comuni delle nuove lottizzazioni, dovrà sottoporle a formale collaudo. In caso di esito positivo dovrà darne comunicazione all’AIT entro 60 giorni.
5. Nel caso di lottizzazioni esistenti o grandi corpi di fabbrica condominiali o nel caso di località che comprendano più fabbricati, già dotati di allaccio comune alla rete acquedotto, può essere richiesta al Gestore la procedura di passaggio delle reti primarie
comuni nello stato di consistenza delle reti dell’A.T.O.4. A seguito di richiesta e dopo apposito sopralluogo tecnico, il Gestore redigerà il preventivo dei lavori da svolgere per il riassetto delle reti primarie comuni e la separazione delle utenze. I lavori saranno svolti a carico dei richiedenti. Successivamente il Gestore prima di prendere in carico le reti comuni dovrà sottoporle a formale collaudo. In caso di esito positivo dovrà darne comunicazione all’ AIT entro 60 giorni. Nelle zone di attraversamento delle reti primarie sul suolo privato si dovrà tra le parti redigere apposito accordo per le zone soggette ad attraversamento.
ARTICOLO 32. ALLACCIAMENTO
1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l’allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell’allacciamento (portata, calibro, contatore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore.
3. Il punto di consegna della fornitura è il limite della proprietà privata.
4. La misurazione dei consumi avviene mediante contatore di utenza. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d’utenza ed alle condizioni dell’impianto idrico esistente
5. Non è consentita l’installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tarata, salvo il caso di erogazioni provvisorie o eccezionali.
6. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà e provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo i casi indicati nel comma seguente.
7. L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi oppure nel caso di rotture causate da basse temperature allorquando le apparecchiature non sono state protette secondo le indicazioni del Gestore.
8. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, con obbligo di preventiva comunicazione ma senza obbligo di giustificazione. Nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio o risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l’obbligo di preventiva comunicazione.
9. Il Gestore effettua periodicamente campagne di verifica e sostituzione programmata dei contatori.
10. Per tutte le nuove utenze, al momento della realizzazione dell’allaccio, il gestore deve installare valvola idonea per effettuare le operazioni di riduzione del flusso.
ARTICOLO 33. POSIZIONE APPARECCHI DI MISURA
1. Il contatore sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati.
2. Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.)
3. Per i contatori posti in area privata per i quali sia difficoltoso l’accesso il Gestore potrà, previa diffida a consentire l’accesso, procedere ad istallare a spese dell’utente un contatore al limite della proprietà privata.
4. L’utente ha l’obbligo di mantenere sempre accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell’acqua.
5. L’utente ha l’obbligo di segnalare immediatamente i guasti del contatore al Gestore.
6. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione.
7. Tutti i contatori di nuova installazione saranno provvisti, a cura e spese del Gestore, di valvola di non ritorno.
8. Per le utenze condominiali con fornitura del servizio già attiva, il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali, avverrà sulla base della seguente procedura:
a) Il Gestore, previa richiesta da parte dell’Amministratore del Condominio, o facenti funzione, effettuerà un sopralluogo per verificare la sussistenza dei presupposti tecnici per il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali.
b) I contatori dovranno essere posizionati dal Condominio su aree condominiali facilmente accessibili – vano scala – e su nicchie che permettano una corretta installazione degli apparecchi di misura, rendendo sicura e possibile la lettura da parte degli operatori del Gestore.
c) Il Gestore, nel caso riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura all’interno delle aree condominiali, indica quali sono gli adeguamenti da eseguire sugli impianti privati condominiali a loro spese, comunicandoli con apposita corrispondenza e successivamente effettua un sopralluogo di verifica sugli stessi.
d) Nel caso in cui il Gestore non riscontri la fattibilità tecnica per il posizionamento degli apparecchi di misura di cui alla lettera c), deve darne comunicazione al richiedente.
e) L’Amministratore del Condominio, o facenti funzione, deve procedere a far approvare dalla propria Assemblea la convenzione e, dopo averla sottoscritta, dovrà raccogliere i singoli contratti di somministrazione dai condomini con tutta la documentazione necessaria. Il contratto di somministrazione che verrà sottoscritto dai condomini, dovrà contenere una specifica clausola con cui ognuno dichiara di essere a conoscenza, approvandole espressamente, di tutte le condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta dal proprio Amministratore, o facenti funzione, e dal Gestore.
ARTICOLO 34. IMPIANTI INTERNI
1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell’acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell’utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore, così come definito nel presente regolamento.
2. Gli impianti interni dovranno essere dotati immediatamente a valle del misuratore di rubinetto di arresto, che sarà installato a cura e spese dell’utente. Il rubinetto di arresto o la
saracinesca prima del contatore, dovranno essere posati, in genere, in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra. Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata a valle del contatore stesso. Nel caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto precedentemente, il confine di competenza della manutenzione competente al Gestore coinciderà con il filo strada comunale. Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se dotati di contatore posto in proprietà privata.
3. L’utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull’impianto di propria competenza.
4. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell’utente.
5. Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria, devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l’utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
6. Negli impianti interni l’utente deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:
• a valle del misuratore di consumi deve essere installata una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico, nella seguente sequenza: misuratore, rubinetto di arresto, rubinetto di campionamento, valvola di ritegno.
• le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all’uso potabile, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2.12.1978.
• l’impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
• nessuna tubazione dell’impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili.
• a valle del punto di consegna deve essere prevista una condotta per la sola erogazione di acqua diretta destinata al consumo umano.
• per tutti gli altri usi deve essere prevista una condotta separata (di seguito definita di acqua indiretta) non direttamente collegata alla linea dell’acqua diretta. In particolare gli apparecchi destinati alla produzione di acqua calda e vapore, gli impianti di riscaldamento di ogni tipo, i corpi scaldanti, le pompe di ogni tipo, i motori, gli impianti di raffreddamento, i filtri, le apparecchiature di trattamento dell’acqua, non possono avere alcuna comunicazione diretta con le tubazioni collegate alle condotte di acqua diretta. È vietato altresì il collegamento dei tubi dell’acqua diretta con apparecchi a cacciata per latrine, senza l’interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e riflussi.
• La separazione fra le condotte di acqua diretta ed indiretta può essere realizzata mediante
i seguenti dispositivi:
sub1. serbatoio di accumulo per il contenimento di acqua potabile, conforme al D.L. n. 108 del 25/01/1992, dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitante e per le altre in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore, dotato di idonea chiusura, munito di valvola a galleggiante, per la chiusura dell’alimentazione, e di scarico per troppo pieno posto al di sotto della bocca di erogazione a zampillo libero (tale sistema, oltre a garantire una perfetta separazione fa acqua diretta ed indiretta, consente di costituire una riserva idrica disponibile durante le possibili interruzioni dell’erogazione);
sub2. disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile (valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell’acqua nella rete pubblica di distribuzione
dell’acqua potabile) conforme alla norma UNI 9157/88 “Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove”, di tipo approvato dal Gestore.
sub 3. i pozzi d’acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l’impianto utilizzatore dell’acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile dall’ utente.
• Il rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a garantire la qualità dell’acqua per l’utente, preserva la risorsa idrica nella rete pubblica di distribuzione da eventuali contaminazioni causate da guasti agli impianti interni o da usi impropri dell’acqua.
• Per gli impianti esistenti, l’utente è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.
• Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
• Qualora l’impianto non sia ritenuto idoneo, il Gestore può sospendere la fornitura dell’acqua, ferma restando la sua estraneità da ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dall’impianto di proprietà dell’utente.
• Il Gestore può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l’utente è tenuto ad eseguirle entro congrui limiti di tempo che gli vengono prescritti.
• Il Gestore, fermi restando gli obblighi di comunicazione prescritti all’art. 10 comma 2 per quanto concerne le variazioni di pressione derivanti da esigenze di gestione, non risponde dei danni agli impianti dell’utente derivanti da eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione, salvo i casi di responsabilità del Gestore accertata dall’Autorità di Ambito.
• Il Gestore – fermi restando gli obblighi derivanti dalla Carta del servizio - si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l’efficienza del servizio e, in tal caso, ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.
ARTICOLO 35. PRESCRIZIONI TECNICHE
1. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell’acqua dell’impianto con quello dell’acquedotto.
4. L’impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.
5. Qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l’esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti.
ARTICOLO 36. IMPIANTI DI POMPAGGIO
1. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate a valle del contatore in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
3. E’ assolutamente vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
4. Nel caso che si renda indispensabile l’accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
5. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
6. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Gestore che può prescrivere eventuali modifiche.
ARTICOLO 37. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il Gestore eroga l’acqua potabile con il sistema a contatore; eccezionalmente potranno essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.
2. I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione e al consumo presunto in relazione agli standards di servizio previsti dal Piano d’Ambito.
3. Il Gestore ha facoltà di sostituire, a propria cura e spese, gli apparecchi di misura qualora lo ritenga opportuno con obbligo di preventiva comunicazione ma senza l’obbligo di giustificazione ad eccezione del caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio o risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l’ obbligo di preventiva comunicazione; nel caso di variazione di calibro per mutate esigenze dell’utenza il Gestore avrà diritto di addebitare all’utente stesso le spese relative.
4. Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto ne sono responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del presente Regolamento.
5. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d’utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall’utente, dietro invito del Gestore.
6. L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.
7. La lettura dei contatori viene eseguita dal Gestore con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio, determinate dalla Carta del Servizio.
8. In caso di mancata lettura per causa dell’utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell’anno precedente o, in mancanza, secondo valutazioni induttive che tengano conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.
9. Nei casi di manomissione dei contatori, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici.
10. Qualora tale impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi dell’ordine di un anno, previa comunicazione, può essere disposta la chiusura della presa dell’impianto; essa potrà essere riaperta soltanto dopo che il Gestore avrà effettuato la necessaria lettura e
dopo che l’utente avrà provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restante ogni obbligazione contrattuale. Il Gestore si riserva la facoltà di predisporre le opere per il posizionamento del contatore al limite della proprietà. I costi saranno addebitati all’ utente o ad altro soggetto che intenderà subentrare sulla posizione contrattuale.
11. Il Gestore si riserva la facoltà di spostare su suolo pubblico, o comunque il più vicino possibile al punto di presa, il contatore nei seguenti casi:
• quando lo stesso sia installato in una proprietà privata e non raggiungibile dagli Operatori aziendali;
• quando lo stesso sia installato in contrasto alle normative dettate dal presente Regolamento (inaccessibile alle letture, verifiche, sostituzioni, ecc..)
• nel caso di cui all'art. 38 comma 6;
• in caso di rifacimento delle reti di distribuzione.
• Tale facoltà sarà esercitata previa comunicazione all’utente, a mezzo Raccomandata A.R., delle motivazioni per cui il Gestore intende procedere allo spostamento.
12. Nel caso di variazioni del prezzo del servizio dovute a modifiche tariffarie o fiscali, di norma il Gestore non procede alla contestuale rilevazione dei consumi.
13. Il Gestore incentiva, anche mediante l’adozione di servizi informatizzati, lo strumento delle autoletture dei contatori effettuate dagli utenti.
ARTICOLO 38. VERIFICA DEI CONTATORI
1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta.
2. Il Gestore quando si renda necessaria la rimozione del vecchio contatore, ne installa uno nuovo ed effettua le verifiche e le prove del contatore rimosso, cui potrà presenziare l’utente o persona esperta dallo stesso delegata.
3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale.
4. Se la verifica dimostrerà un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell’apparecchio, +/- 5%, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimarranno a carico dell’utente, in caso contrario saranno a carico del Gestore.
5. La verifica del misuratore potrà essere effettuata dal Gestore direttamente “sul campo” al fine di accertare il funzionamento dello strumento nelle sue reali condizioni di esercizio e di favorire la presenza dell’utente.
6. In caso di funzionamento non regolare del contatore rimosso, il Gestore provvederà a ricalcolare l’ultima fattura solo nel caso in cui l’utente abbia effettuato la richiesta di verifica contatore di norma entro la data di scadenza della fattura stessa. Nel caso di nuovo utente e non vi siano consumi storici, il calcolo del consumo sarà fatto attraverso misure induttive. In caso contrario, il ricalcalo sarà effettuato sulla base dei consumi storici calcolati dalla data di esecuzione della verifica e per un periodo massimo di 365 giorni.
7. L’ utente può richiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento.
8. Se dalla verifica risulta che il valore della pressione non è compreso nei limiti previsti dalla normativa, il Gestore provvede a risolvere il problema. Tuttavia fino al momento previsto per il raggiungimento degli standard fissati dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione.
9. Nel caso in cui la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore può addebitare, a titolo di risarcimento, nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica del livello di pressione, le spese della verifica effettuata.
TITOLO V - Disposizioni antincendio
ARTICOLO 39. BOCCHE ANTINCENDIO
1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi. Qualora l’utenza sia dotata di un impianto interno a valle di un contatore già oggetto di un contratto di somministrazione, il corrispettivo per il servizio antincendio non è dovuto.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate ad usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.
3. L’utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità.
4. Dette prese vengono installate dal Gestore sulla base dello schema dell’impianto fornito dall’utente e approvato dai VV.FF., previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto viene applicata a titolo di penale una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura, sono a carico dell’utente.
7. Uno speciale sigillo viene applicato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.
8. L’utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le successive 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
9. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato il tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una multa più un consumo di 300 mc. annui fissi calcolati al valore della tariffa “Altro” , per ogni bocca trovata manomessa dal periodo dell’ultima fatturazione, nonché il pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato.
10. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull’allacciamento delle bocche antincendio a spese del richiedente.
11. Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore.
12. Il canone annuo (quota fissa) a forfait per la disponibilità di ogni singola bocca antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari comunicato ad AIT,
13. Per autorizzare le bocche antincendio, sono previsti dei diritti di sopralluogo da corrispondere al Gestore.
14. Se non viene dichiarato il numero di bocche antincendio di cui si usufruisce o non si permette al Gestore il sopralluogo, viene predisposta la revoca del servizio e la chiusura delle bocche, dandone informazione ai Vigili del Fuoco.
15. Nel caso di riallaccio, si prevede una quota calcolata a bocca, più i costi per il sopralluogo nella misura di cui al comma 13, più le indennità di mora previste in caso di manomissione.
ARTICOLO 40. ATTIVAZIONE E RESPONSABILITA’
1. Al momento del completamento dell’impianto interno da parte dell’utente, il Gestore provvede all’attivazione della presa e all’apposizione dei sigilli.
2. Da tale momento responsabile dell’impianto resta unicamente l’utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi o comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.
3. A seguito di richiesta scritta dell’utente e previo pagamento delle spese relative, il Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell’impianto.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l’efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell’uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell’acqua fornita, dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore non imputabili al Gestore.
5. Il Gestore si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all’utente, alla tariffa “Altro” vigente, l’importo dell’acqua che risulti dispersa.
ARTICOLO 41. TARIFFE
1. Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo stabilito con proprio provvedimento dall’AIT, che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi.
2. Detto canone è stabilito in funzione del numero di bocche installate e subirà gli eventuali incrementi previsti dal Piano di Ambito o da altro provvedimento dell’Autorità di Ambito.
3. Ad ogni chiamata per intervento di sigillatura, escluso il caso di cui all’art. 25 comma 9, l’utente dovrà corrispondere al Gestore un corrispettivo.
TITOLO VI - Disposizioni finali
ARTICOLO 42. PRESCRIZIONI GENERALI
1. L’utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete.
RTICOLO 43. PERDITE D’ACQUA
1. Una perdita occulta è una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall’utente, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti, inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili;
2. In caso di lettura che evidenzi un consumo di almeno 50 m3 e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei contatori ne deve dare segnalazione all’Utente se presente al momento della lettura, oppure lasciare presso l’indirizzo di fornitura un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell’utente di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il gestore ha l’obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l’eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.
3. L’istanza di riconoscimento della perdita occulta dovrà essere richiesta, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il Gestore, dovrà richiedere idonea documentazione, anche fotografica, comprovante l’avvenuta riparazione della perdita, avendo comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica. Tale documentazione deve essere trasmessa al gestore di norma entro 30 giorni solari .Il ricalcolo sarà concesso
una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, successive alla prima, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione relativa alla quota di tariffa acquedotto. Dopo l’accoglimento di tre istanze di perdita, l’utente dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell’impianto interno.
4. La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
5. Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell’utente per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.
Nessun altra riduzione tariffaria sarà applicata.
6. Lo sgravio su fognatura e depurazione, verrà concesso anche quando la rottura è avvenuta in una parte ispezionabile dell’impianto, ma si ritiene ragionevole che l’acqua non sia andata in fognatura ( es. la condotta che attraversa un giardino).
7. Oltre all’agevolazione, all’utente viene riconosciuta la facoltà di richiedere un pagamento dilazionato da concordare con il Gestore, in caso di importi particolarmente elevati. ARTICOLO 44. RECLAMI
1. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento, l’utente in prima istanza dovrà presentare il reclamo alla Società .
2. I reclami saranno trattati dal Gestore in conformità alla Carta del Servizio allegata al presente regolamento, ferme restando le eventuali prescrizioni che l’Autorità di Xxxxxx
impartirà nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le prescrizioni di legge.
3. Per quanto riguarda le contestazioni sulle fatture, i reclami dovranno essere presentati entro la data di scadenza riportata nella fattura. Nel caso in cui al reclamo e/o alla richiesta dell’utente il Gestore non provveda a fornire risposta o fornisca risposta negativa, l’utente avrà la facoltà di adire alle Commissioni di Conciliative previste nel vigente Regolamento di tutela dell’utenza.
4. Resta impregiudicato il diritto dell’utente di adire le vie giurisdizionali nelle forme di legge
ARTICOLO 45. IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale, deve essere garantito l’accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.
ARTICOLO 46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta per il Gestore l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell’utenza, nel rispetto della legge.
4. L’utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge sopra citata.
ARTICOLO 47. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA
1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua con la conseguente risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando l’impianto interno non è conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente regolamento;
b) quando l’impianto ed il misuratore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l’utente non intende provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
c) quando venga impedito l’accesso al personale del Gestore per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
d) quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso all’utente verrà addebitato un consumo pari all’utilizzo per il periodo decorrente dalla data dell’ultima lettura effettuata dal Gestore;
e) quando all’utente intestatario subentri altro utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
f) quando l’utente utilizzi l’acqua per usi diversi da quello del contratto;
g) in caso di derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l’apparecchio misuratore.
2. In nessun caso l’utente potrà pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.
ARTICOLO 48. ATTIVITA’ INFORMATIVA
1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l’esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un’attività informativa su tutti gli aspetti dell’erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell’acqua per favorire il risparmio idrico.
2. L’attività informativa riguarderà tutti gli aspetti che caratterizzano la fornitura del servizio e in particolare modo tutti quelli indicati al paragrafo “Informazione all’utenza” del DPCM 29 aprile 1999 che fanno parte integrante della Carta del Servizio vigente.
ARTICOLO 49. SANZIONI
1. Ogni violazione accertata delle prescrizioni contenute nel presente regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura, al ripristino ed al risarcimento del danno causato al Gestore.
2. La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto posto in opera dal Gestore, anche nel caso che tali impianti siano ubicati nell’ambito della proprietà privata, comporta il pagamento da parte dell’utente di un indennizzo, oltre alle spese di ripristino.
ARTICOLO 50. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’Autorità di Ambito ed acquista efficacia dopo la pubblicazione per 15 giorni all’Albo pretorio.
2. Il presente regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del regolamento, unitamente alla Carta dei servizi, è consegnato agli utenti all’atto della firma del contratto di somministrazione.
4. Le modifiche al Regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti, fermo restando che copia del regolamento e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti sia presso le Agenzie e gli sportelli della Gestore, sia nel sito internet.
Indice
TITOLO I - Disposizioni Generali 3
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 5
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO 7
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 7
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO 8
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO 8
ARTICOLO 8. DERIVAZIONI ABUSIVE 9
ARTICOLO 9. EROGAZIONI PROVVISORIE 10
ARTICOLO 10. IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO 11
TITOLO II -. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. (adeguamento al regolamento Regionale n. 29/R di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/1995) 13
ARTICOLO 12 – MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO 13
ARTICOLO 13 – DIVIETI DI PRELIEVO RELATIVI A PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEDICATI 14
ARTICOLO 14 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER LE FONTANE PUBBLICHE 14
ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO 14
ARTICOLO 16 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA
PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IRRIGUI 15
ARTICOLO 17 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA
PUBBLICO ACQUEDOTTO A FINI PRIVATI 15
ARTICOLO 18 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI 16
ARTICOLO 19 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA
PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DELLE FOSSE BIOLOGICHE 16
ARTICOLO 20 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RISERVE IDRICHE 16
ARTICOLO 23 – DISCIPLINA DELLE SANZIONI E DEI CONTROLLI 18
ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE 18
TITOLO III - Disposizioni Economiche 19
ARTICOLO 25. DEPOSITO CAUZIONALE 19
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 20
ARTICOLO 27. CORRISPETTIVO PER SCARICHI DA FONTE AUTONOMA UTENZE NON PRODUTTIVE 21
ARTICOLO 29. CORRISPETTIVI ACCESSORI 24
TITOLO IV - Disposizioni tecniche 24
ARTICOLO 30. PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA 24
ARTICOLO 31. STRADE NON CANALIZZATE 27
ARTICOLO 33. POSIZIONE APPARECCHI DI MISURA 29
ARTICOLO 34. IMPIANTI INTERNI 30
ARTICOLO 35. PRESCRIZIONI TECNICHE 34
ARTICOLO 36. IMPIANTI DI POMPAGGIO 34
ARTICOLO 37. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI 35
ARTICOLO 38. VERIFICA DEI CONTATORI 36
TITOLO V - Disposizioni antincendio 37
ARTICOLO 39. BOCCHE ANTINCENDIO 37
ARTICOLO 40. ATTIVAZIONE E RESPONSABILITA’ 39
TITOLO VI - Disposizioni finali 40
ARTICOLO 42. PRESCRIZIONI GENERALI 40
ARTICOLO 43. PERDITE D’ACQUA 40
ARTICOLO 45. IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI 42
ARTICOLO 46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
ARTICOLO 47. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA 42
ARTICOLO 48. ATTIVITA’ INFORMATIVA 43
ARTICOLO 50. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 44
REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali.
2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”.
3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99.
4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.
5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali.
6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque;
b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale
n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i..
7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; così come indicato nella Legge Regionale n. 20/2006, è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
b) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico;
d) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, in
particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; il Regolamento Regionale 46/R del 08/09/2008 s.m.i. ha individuato nell’allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche;
e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
f) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
g) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate;
h) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
i) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8 della L.R. n. 20/2006 s.m.i.;
j) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di
qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
k) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
l) insediamento: complesso di uno o più edifici, diversi da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
m) AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
n) Autorità di Ambito : Il Consorzio costituito dalla L.R. 81/1995, allora individuato con la denominazione di Autorità di Ambito n. 4 “Alto Valdarno;
o) Autorità Xxxxxx Toscana: l’Autorità istituita ai sensi della L.R. 69/2011 che a far data dal 01 gennaio 2012 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle ex Autorità di Ambito;
p) T.U.: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
r) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (detta condotta bianca), e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (detta condotta nera);
s) Gestore : è il gestore del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx (X.X.X.) xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx. 0 Xxxx Xxxxxxxx come individuato dalla L.R. 69/2011 (NUOVE ACQUE S.p.A.);
t) impianti di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
u) vasca di laminazione delle acque meteoriche: apposita vasca realizzata prima dell’immissione in pubblica fognatura mista, progettata per consentire il contenimento delle acque di prima pioggia e il loro graduale rilascio alla fine dell’evento all’interno della rete fognaria;
v) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
w) Regolamento Regionale: Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i. di attuazione della Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/09/2008;
x) Regolamento del servizio acquedotto: Regolamento che disciplina il servizio di somministrazione di acqua da parte del Gestore e si applica su tutto il territorio della Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno .
y) Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di ACQUE REFLUE urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Ambito n. 4“ALTO Valdarno”: Regolamento che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei Comuni dell’Ambito n. 4 “Alto Valdarno”, in attuazione del T.U., della L.R. n.64 del 21.12.2001, successivamente modificata con L.R. n.12 del 02.04.2002 s.m.i. e del regolamento regionale di attuazione nella sua vigente stesura definitiva di cui al Decreto del Presidente della G.R. n.28/R del 23.05.2003 s.m.i;
z) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; aa) punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale, di norma identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
bb) pozzetto di campionamento: pozzetto ubicato all’interno della proprietà destinato alle attività di campionamento dei reflui per le verifiche della qualità eseguite dalle Autorità preposte al controllo;
cc) scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l’assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
dd) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del T.U., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
ee) unità abitativa: così come in ambito ISTAT, alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.). È dotata di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni; ff) unità produttiva: solo ai fini del presente Regolamento, stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi da cui vengano originati scarichi di acque reflue industriali o acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
gg) superficie: superficie utile abitabile, così come definita all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici n. 801 del 10/05/1977;
hh) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del T.U.;
ii) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%;
jj) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte terza del T.U.;
kk) valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato agli insediamenti/stabilimenti ubicati in zone servite dalla rete fognaria, mediante costruzione di un allaccio.
2. La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante, secondo le modalità previste dal Gestore, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Gestore.
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, recapitanti nella pubblica fognatura, il Gestore si riserva la facoltà di accertare l’efficienza dell’allacciamento e la verifica delle sue caratteristiche.
4. I suddetti moduli per la richiesta di allacciamento o di sue modifiche saranno messi a disposizione dei richiedenti negli uffici del Gestore addetti alle relazioni con gli utenti, nonché presso i Comuni e le Associazioni degli utenti a ciò disponibili. Informazioni potranno essere anche assunte telefonicamente o consultando il sito internet del Gestore, attualmente xxx.xxxxxxxxxx.xx all’interno del quale è attivo il servizio del Pronto Web che consente di avanzare richieste e fare consultazioni.
5. La domanda, redatta in conformità alle istruzioni contenute nel modello, è presentata all’ufficio indicato dal Gestore che ne rilascia ricevuta ai fini del riscontro del termine stabilito dalla carta del Servizio e la inoltra immediatamente all’ufficio preposto all’accertamento dei presupposti legali e tecnici per le procedure conseguenti.
6. Qualora non sussistano impedimenti all’accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all’utente il preventivo di spesa redatto secondo l’Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari”. Tale preventivo è valido per tre mesi.
7. I tempi di preventivazione sono riportati nella Carta dei Servizi.
8. I costi di allacciamento sono comprensivi delle spese di preventivazione e di sopralluogo e delle spese tecniche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e le eventuali fideiussioni necessarie a favore di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.).
9. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata fatti salvi i maggiori costi che dovranno essere sostenuti a causa della modifica dello stato dei luoghi per opere non eseguite dal gestore.
10. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento.
11. Il Gestore provvede ad effettuare l’allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento riportati nel preventivo, da effettuarsi entro il termine di validità del preventivo. Dalla data del pagamento il Gestore è tenuto a realizzare l’allacciamento nel rispetto del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO
1. I lavori di xxxxxxxx, quando non siano realizzati direttamente dal gestore, dovranno sempre essere realizzati sulla base delle prescrizioni fornite dal Gestore.
2. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento indicati nel preventivo, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emissione, trascorsi i quali il preventivo sarà da considerarsi scaduto. Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo il richiedente, qualora non abbiano avuto inizio i lavori, può rinunciare all’allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli l’importo versato al momento dell’accettazione del preventivo.
3. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e gli eventuali costi tecnico-amministrativi sostenuti per la rimozione ed il ripristino.
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Per le nuove utenze allacciate al pubblico acquedotto, la prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito della stipula del contratto, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Il regolamento si applica anche a tutti gli utenti alimentati da fonti autonome (es. pozzo, sorgente), purché originanti uno scarico in pubblica fognatura.
2. Il contratto per le utenze alimentate dal pubblico acquedotto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’utente ed il contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto, nel caso di utenti alimentati da fonti autonome (pozzi, sorgenti) il contratto, pur in attesa della formalizzazione, può essere concluso anche per fatti concludenti ogni qual volta viene rilevato lo scarico in pubblica fognatura.
3. Qualsiasi modifica dell’utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che può aggiornare il contratto oppure, ricorrendone i presupposti, stipularne uno nuovo, salvo la fatturazione secondo i corretti valori tariffari e fiscali.
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione viene stipulato con il proprietario dell’immobile, l’utilizzatore del servizio cui l’utenza si riferisce o a chi ha titolo all’uso dell’immobile stesso.
2. Nel caso di immobili costituiti in condominio con un unico allacciamento, il contratto viene stipulato, di norma, con l’Amministratore del condominio. In questo caso, l’Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
3. E’ facoltà del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, attivare una o più utenze, nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.
4. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento alla rete fognaria al servizio della propria utenza, per la porzione su pubblica proprietà, purché non venga compromessa la regolarità del servizio.
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata al Gestore da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa, sono responsabili in solido nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
4. Nel caso di trasferimento dell’immobile, cessione dell’esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l’utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.
5. In assenza di un contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l’utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All’utente “abusivo” sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante stipula di un contratto. All’atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente ARTICOLO 6, comma 1, dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l’unità immobiliare da un periodo più recente. Detti consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell’utenza e l’addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.
ARTICOLO 8. OBBLIGO DI ALLACCIO
Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico nel rispetto della Legge Regionale 20/2006 s.m.i, del Regolamento Regionale n. 46 /R s.m.i..
L’obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall’insediamento così determinata:
• Fino a due unità abitativa o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 50;
• Da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 100;
• Da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 200;
• Da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti : obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 300;
Si intendono facenti parte di una stessa località l’insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.
Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.
Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni sentito il gestore e in accordo con l’Autorità Idrica Toscana per gli edifici e stabilimenti, situati nell’ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l’attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l’importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
Nei casi di deroghe all’obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R. 20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.
Nel caso in cui l’obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda di allaccio dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.
In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.
I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. È comunque possibile per l’utente, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell’Utente dell’atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata al Gestore gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.
Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l’Utente (o gruppo di Utenti) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all’estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.
ARTICOLO 9 IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO
1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.
2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi. Per gli interventi di riparazione realizzati su strada è fatto l’obbligo di ripristino della sede stradale secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso dovute a cause di forza maggiore.
4. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall’Autorità Idrica Toscana.
ARTICOLO 10 CONTROLLI
1. Il Gestore procederà all’archiviazione informatizzata di tutti i dati relativi alle utenze in essere alla data di inizio della gestione di propria competenza ai fini del loro trattamento per le esigenze gestionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
2. L’utente è tenuto a garantire l’accesso del personale del Gestore o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio descritte nel presente regolamento e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali.
3. Qualora l’utente opponga un motivato rifiuto all’accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio di cui al comma 2, dopo di che il Gestore, in caso di opposizione e ostacolo, può sospendere l’erogazione del servizio con addebito delle spese all’utente, finché le verifiche non avranno luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente.
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
ARTICOLO 11. REGIME AUTORIZZATORIO
1. Ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento del Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i., e non necessitano di autorizzazione allo scarico.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 20/2006 s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Xxxxxx
x. 0 Xxxx Xxxxxxxx”.
3. Per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche dilavanti e di acque meteoriche di prima pioggia si rimanda a quanto specificamente disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i. e dal Regolamento Regionale e a quanto previsto dai Regolamenti di A.I.T..
4. Per tutto ciò che concerne la procedura di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali, sia per le modalità di invio delle istanze che per le modalità tecniche si rimanda alla normativa vigente (A.U.A. e A.I.A). Per le istanze di assimilazione alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, si rimanda a quanto stabilito nel DPGRT 46/R s.m.i. e al parere del Gestore del Servizio Idrico di competenza per le attività che sono assimilabili esclusivamente nel rispetto delle condizioni quali-quantitative stabilite dal DPGRT 46/R s.m.i..
5. Nel caso in cui l’immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o industriale assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma che l’immissione di più scarichi avvenga tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, fatto salvo quanto previsto all’44 (Norme transitorie), è richiesta la costituzione obbligatoria di un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.. In tal caso l’autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.
ARTICOLO 12. LIMITI DI ACCETTABILITA’
1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore.
3. Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare:
a) Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria, devono rispettare, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del T.U., i valori limite previsti dalle Tab. 3 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza dello stesso T.U.
b) Nel caso in cui lo scarico industriale recapiti in rete fognaria servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane può essere prevista deroga ai citati limiti, per i parametri ricompresi nella tabella seguente. La deroga sarà di norma concessa solo nel caso in cui il depuratore delle acque reflue urbane abbia una capacità di trattamento superiore a 2000 abitanti equivalenti. Per questi scarichi, previa specifica richiesta, subordinata ad accettazione del Gestore possono essere ammessi limiti di accettabilità superiori, che potranno diversificarsi a seconda dell’impianto di depurazione ricevente lo scarico; i valori comunque non potranno superare il limite massimo previsto dalla tabella seguente:
Parametri | Valore Limite massimo consentito |
Solidi sospesi totali | 730 mg/l |
Parametri | Valore Limite massimo consentito |
BOD | 365 mg/l |
COD | 730 mg/l |
Fosforo totale | 50 mg/l |
Tensioattivi totali | 30 mg/l |
Cloruri | 1500 mg/l |
Solfati | 1500 mg/l |
Il Gestore, nel parere di sua competenza segnalerà al competente Servizio della Regione Toscana, i limiti specifici di accettabilità di cui al presente articolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Il Gestore nel proprio parere potrà specificare che la deroga potrà essere ritirata in caso di motivate e persistenti problematiche al sistema depurativo e la Regione Toscana lo dovrà prevedere come condizione nell’autorizzazione.
4. Il Gestore Unico può fissare valori limite diversi da quelli dell’allegato 5 alla parte terza del T.U., ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell’allegato 5 - alla tabella 3 dello stesso T.U. Se il Gestore stabilisce limiti diversi o adotti la procedura prevista dall’articolo 13, deve in ogni caso impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l’effettivo rispetto dei limiti di emissione allo scarico dei propri impianti.
5. Lo scarico di acque reflue in violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionato ai sensi di quanto previsto dal TITOLO V della sezione II della Parte terza del
T.U. e al Capitolo 4 del “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”.
ARTICOLO 13. CONVENZIONE DI UTENZA
1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento approvato dall’A.I.T., in base al quale sono ammessi in pubblica fognatura scarichi di reflui industriali caratterizzati da valori di emissione che superano i limiti di accettabilità di cui dall’articolo 12.
2. Quanto sopra è ammesso compatibilmente con il funzionamento del sistema di fognatura e il processo depurativo esistenti, purché ciò non comporti il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico della pubblica fognatura o dell’impianto di depurazione nel
corpo idrico recettore e fatti salvi l’inderogabilità delle sostanze indicate nella Tabella 5 all’Allegato 5 alla terza parte del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e quanto previsto relativamente agli standard di qualità ambientali dei corpi idrici all’Allegato 1 alla parte terza dello stesso decreto.
3. La convenzione di utenza deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa svolta dall’insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell’utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
4. Il presente Regolamento è da considerarsi comunque parte integrante della convenzione di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l’utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
5. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza, salvo motivati e persistenti problemi tecnici agli impianti di depurazione, nel qual caso il Gestore, previa comunicazione, potrà immediatamente recedere dalla convenzione.
6. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere preventivamente concordata con il Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.
7. Le convenzioni che il Gestore stipulerà dovranno essere ratificate dall’A.I.T. dopodiché sarà cura del Gestore trasmetterne comunicazione anche all’A.R.P.A.T.
ARTICOLO 14. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI
1. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i titolari degli scarichi già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese alla separazione delle fognature nere e bianche all’interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.
2. All’imposizione dell’obbligo di separazione degli scarichi provvederanno i Sindaci con apposita ordinanza.
3. La realizzazione di sistema fognario separato conforme al presente Regolamento risulta obbligatoria anche nel caso di interventi edili di:
a) Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia integrale, addizioni volumetriche superiori al 20 %;
b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad eccezione di quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti intere unità immobiliari;
c) Interventi che comunque prevedano il rifacimento del sistema fognario interno od esterno all’edificio.
ARTICOLO 15. SCARICHI VIETATI
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di depurazione.
2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
d) olii esausti;
e) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
f) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell’impianto pubblico di depurazione;
g) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
i) reflui aventi temperatura superiore ai 35 °C;
j) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido ai sensi del T.U.;
k) spurghi di fognature private;
l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di potabilizzazione e di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
m) sostanze solide, filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente;
o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
p) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
q) Rifiuti liquidi pericolosi o non pericolosi
3. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”, l’inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà dell'Autorità competente di promuovere,
qualora ne ricorrano le condizioni, un’azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del TITOLO III, parte sesta del D. Lgs.152/2006 s.m.i..
ARTICOLO 16. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. L’accertamento della presenza delle suddette sostanze è a carico del titolare dello scarico, con obbligo di darne comunicazione al Gestore ed agli Enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l’autorizzazione allo scarico stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’Autorità Competente, anche a seguito del parere del Gestore, in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del T.U. nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’Art. 101, commi 1 e 2 del
T.U. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’Art. 121 del T.U., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, o qualora l’impianto di depurazione o di idoneo trattamento ricevente lo scarico non sia in grado di garantire un trattamento adeguato;
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e dell’articolo 108 comma 2, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni Parte Seconda Titolo III bis. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’Ente Competente al rilascio dell’autorizzazione può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l’Autorità di Ambito valuterà se imporre una riduzione dei valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue, o se negare l’autorizzazione allo scarico.
6. L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 della parte terza del T.U., redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
ARTICOLO 17. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del T.U., i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui all’art. 101, comma 4, del T.U., prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti.
ARTICOLO 18. XXXXXXXX CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE
1. Nel caso risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura reflui contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore propone all’Ente Competente al rilascio dell’autorizzazione. e agli altri organi competenti in materia l’adozione di limiti di accettabilità diversi, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.
ARTICOLO 19. SVERSAMENTI ACCIDENTALI
1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
2. Nel caso in cui a rilevare l’accaduto sversamento o ad averne segnalazione sia un soggetto diverso dal titolare dello scarico o dal responsabile dello stesso sversamento, tale soggetto/Ente è comunque tenuto a darne comunicazione al Gestore, il quale provvede al coordinamento delle attività finalizzate al contenimento e alla riduzione degli effetti dannosi dello sversamento.
3. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione dell’accaduto sversamento all’A.I.T ed agli Enti di controllo.
4. I titolari degli scarichi o i responsabili dello sversamento accidentale sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell’A.I.T..
5. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione all’A.R.P.A.T. e all’Autorità competente.
6. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. competente per territorio e al Comune in cui si è verificato lo sversamento (anche ai fini
dell’adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale).
7. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’A.R.P.A.T., dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L, dalle Regioni e dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.
8. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Autorità Ambito Idrica Toscana si riserva comunque di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal T.U. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”, per l’effettuazione di scarichi superanti i valori limite di emissione imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
ARTICOLO 20. ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI
1. Previa autorizzazione da parte dell’Autorità competente, d’intesa con l’A.I.T., il Gestore può effettuare nei propri impianti di depurazione il trattamento di reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, xxxxx xxxx, fosse settiche e biologiche e simili), da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria, mediante sottoscrizione con il soggetto conferente di apposito contratto, in cui devono essere specificati la tipologia, le quantità presunte, nonché le caratteristiche qualitative del liquame conferito e le tariffe per l’effettuazione del loro smaltimento determinate dall’A.I.T..
2. Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.
ARTICOLO 21. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
1. Gli impianti di pretrattamento sono necessari per permettere gli allacci alle reti fognarie non ancora provviste di depuratore finale o nel caso in cui l’impianto di depurazione non sia
idoneo al trattamento di quel particolare refluo oppure comunque nel caso in cui il sistema di fognatura/collettamento risulti inadeguato.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario e del processo depurativo dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell’impianto di depurazione, il Gestore può proporre alle autorità competenti di imporre agli utenti l’uso di impianti di pretrattamento degli scarichi.
3. In particolare nel caso di reflui industriali, il Gestore ha facoltà di proporre all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione all’interno del parere di propria competenza, di prescrivere nell’autorizzazione allo scarico, l’adozione e il corretto funzionamento di adeguato impianto di pretrattamento dei reflui.
4. Per le utenze domestiche, nel caso in cui la realizzazione di un intervento edilizio da parte di un utente richieda la realizzazione di un nuovo scarico in pubblica fognatura o la modifica di uno scarico esistente, l’Amministrazione Comunale deve chiedere parere al Gestore che può proporre l’adozione di sistemi di pretrattamento tipo fosse biologiche o similari; questo può rendersi particolarmente necessario soprattutto nei casi di fognatura in cui le condotte presentino caratteristiche tali (diametro, materiali e caratteristiche costruttive) da non poter assicurare il corretto funzionamento del sistema, al fine di evitare fenomeni di intasamento e ostruzione delle condotte oltre a quelli di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all’interno delle stesse.
5. Quale pretrattamento dei reflui provenienti da cucine di ristoranti, trattorie, mense ed utenze condominiali si prevede tra l’altro l’obbligo di installazione di pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionato, al fine di contenere lo sversamento in fognatura di olii e grassi.
6. Nel caso di nuovi allacciamenti o interventi che modifichino sostanzialmente la quantità di acque meteoriche immesse nella rete fognaria mista, il Gestore potrà richiedere la realizzazione prima dell’immissione in pubblica fognatura, di vasche di laminazione o altre tipologie di opere idrauliche che consentano il contenimento delle acque di prima pioggia ed il loro graduale rilascio alla fine dell’evento. Tali opere rimarranno in gestione al privato.
7. Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali e produttive, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.
8. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione ordinaria deve essere preventivamente concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore e all’all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione con lettera raccomandata anticipata via fax. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.
9. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, al Gestore e all’all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi.
ARTICOLO 22. OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI
1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che possono recapitare in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, ove stabilito dall’Autorità sanitaria competente o secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ad idoneo trattamento di disinfezione dello scarico.
TITOLO III DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 23 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. La determinazione dei volumi dell’acqua scaricata in pubblica fognatura sarà effettuata sulla base del quantitativo di acqua prelevata dall’acquedotto così come misurata dal contatore di utenza e come rilevato dal Gestore in occasione dei giri di lettura dei contatori di acquedotto.
DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Acquedotto.
LE TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio Idrico.
ARTICOLO 24. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA FONTE AUTONOMA
UTENZE DOMESTICHE DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L’utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona solo da fonte autonoma senza essere collegato al pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà calcolata sulla base di un consumo presunto di 100 litri/abitante/giorno.
3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti della Conferenza Xxxxxxxxxxxx xx. 0 Xxxx Xxxxxxxx ed il numero complessivo di utenze di quell’anno; successivamente, in base alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall’utente, a titolo di conguaglio.
4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico venga utilizzato per l’innaffiamento di orti e giardini, l’utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.
TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’ dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall’Autorità Idrica Toscana secondo legge e non comporta modifica del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio Idrico.
UTENZE NON DOMESTICHE
DEPOSITO CAUZIONALE
E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente appartenente alle categorie non ricomprese nelle categorie domestica residente e domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, entro il 31 di Gennaio di ogni anno.
2. In mancanza di tale dichiarazione, il Gestore calcolerà il corrispettivo per il servizio in base all’articolazione tariffaria approvata dalla competente autorità sulla base del volume dichiarato l’anno precedente.
3. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7 comma 5 del presente Regolamento.
TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’ dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall’Autorità Idrica Toscana secondo legge e non comporta modifica del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento del servizio acquedotto.
ARTICOLO 25 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO SIA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO CHE DA FONTE AUTONOMA
UTENZE DOMESTICHE
DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del servizio idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura nonché al pubblico acquedotto, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L’utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona sia da fonte autonoma che da pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà determinata come segue: se il consumo evidenziato dal contatore sarà maggiore o uguale del consumo calcolato secondo il criterio dei 100 litri/abitante /giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato e pertanto la fattura da fonte autonoma sarà di importo nullo. Qualora invece tale consumo risultasse inferiore al consumo calcolato considerando 100 litri/abitante
/giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo di fognatura e depurazione corrispondente ai volumi rilevati sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato, mentre sarà separatamente fatturata la differenza per arrivare al consumo complessivo calcolato secondo la regola di cui sopra. Si riporta qui di
seguito una tabella esemplificativa del metodo di calcolo (nei casi in cui non sia installato il misuratore allo scarico).
Consumo da pozzo | Consumo da acquedotto rilevato (mc) | Quantitativ o fatturato S.I.I. (mc) | Quantitativ o fatturato da fonte autonoma (mc) | ||
n. componenti | Consumo | Consumo totale (mc/anno) | |||
nucleo | unitario annuo | ||||
familiare | (mc/ab/anno)* | ||||
4 | 36 | 144 | 100 | 100 | 44 |
4 | 36 | 000 | 000 | 000 | 0 |
* 36 mc per abitante all’anno corrispondono a 100 litri/abitante/giorno
3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti della Conferenza territoriale nr. 4 Alto Valdarno ed il numero complessivo di utenze di quell’anno; successivamente, in base alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall’utente, a titolo di conguaglio.
4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto all’ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico, venga utilizzato per l’innaffiamento di orti e giardini, l’utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano alla realizzazione di un’edilizia sostenibile, secondo le finalità ed i contenuti della L.R.T. n.1/2005 e delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005, restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e dell’ ARTICOLO 24 i casi in cui l’utente del servizio di fognatura e/o depurazione impieghi e scarichi in pubblica fognatura acque meteoriche provenienti da coperture di edifici o spazi interni accumulate mediante la realizzazione e l’utilizzo di dispositivi di stoccaggio e di distribuzione delle stesse acque per gli usi compatibili. È
fatto comunque obbligo alle Amministrazioni Comunali di trasmettere all’A.I.T. e al Gestore comunicazione relativa a tutti gli interventi che adottino tali soluzioni.
PAGAMENTI
Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento per il servizio idrico.
UTENZE NON DOMESTICHE
1. Considerando che le utenze non domestiche sono tenute a denunciare annualmente il volume di acqua scaricata in pubblica fognatura, vale quanto previsto all’ARTICOLO 24 del presente Regolamento.
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVI ACCESSORI
1. Il Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, può inserire in bolletta altri importi accessori quali:
a. imposta di xxxxx gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
b. arrotondamenti al centesimo di euro;
x. xxxxxx e interessi come meglio espressi nel presente titolo;
d. spese di contratto così come stabilite dalle competenti autorità di regolazione;
e. importi per lavori richiesti dall’utente .
2. Per l’esecuzione degli allacciamenti alle condotte stradali e degli altri lavori accessori richiesti dall’utente, il Gestore adotta un elenco prezzi approvato dall’Autorità di Ambito ed allegato al Piano di Ambito.
ARTICOLO 27. TARIFFA PER GLI SCARICHI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN DEROGA
1. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 12 (Limiti di accettabilità) per la fatturazione degli scarichi di attività produttive in deroga l’AIT, in attesa che l’AEEGSI emani specifiche direttive tariffarie, ha mantenuto l’articolazione precedentemente
definita dall’allora X.X.X.X.XX 0 Xxxx Xxxxxxxx. Conseguentemente per tali realtà, continuerà ad essere applicata per la tariffa di depurazione, la categoria tariffaria industriale/commerciale/artigianale/servizi/altri e la relativa articolazione tariffaria vigente al 31 dicembre 2015 incrementata del 10% ed assoggettata alla regolazione dell’AEEGSI.
2. Agli utenti che sottoscriveranno un contratto di somministrazione a partire dal 01 gennaio 2016, che entreranno a far parte della categoria “attività produttive in deroga", sarà applicata, per il servizio di depurazione, la tariffa industriale/commerciale/artigianale/servizi/altri vigente al 31 dicembre 2015 incrementata del 10% ed assoggettata alla regolazione dell’AEEGSI.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE
ARTICOLO 28. ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA
1. Nelle zone già servite dalla rete fognaria, il Gestore realizza l’allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata, dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe previste dall’ “Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari”.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell’allacciamento per quanto riguarda la parte ricadente nella pubblica proprietà mentre per la parte ricadente in proprietà privata dovranno essere rispettate le regole in merito alla separazione degli scarichi così come previste nell’Allegato 1 al presente Regolamento (“Schemi tecnici”).
3. Il punto di consegna della fornitura del Servizio definisce il limite di responsabilità del Gestore e per le nuove utenze è identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
4. Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia presente, oppure risulti interno alla proprietà privata, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.
5. I lavori relativi all’allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, nonché la realizzazione di impianti di pretrattamento all’interno della proprietà privata , saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.
6. I titolari degli scarichi per l’immissione in pubblica fognatura dovranno servirsi esclusivamente della tubazione installata dal Gestore; la tubazione privata dovrà raccordarsi alla quota e al diametro già predisposti; la profondità dell’allacciamento al pozzetto di consegna sarà determinata pertanto solo al termine dei lavori di xxxxxxxx.
7. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme fissate dal presente Regolamento.
8. Xxxxx restando quanto stabilito nel comma 6, qualora la rete fognaria esistente non consenta di scaricare a gravità sarà necessario che il cliente provveda a sua cura e spese alla realizzazione di idoneo impianto di sollevamento dei reflui, la cui uscita dovrà essere raccordata secondo quanto previsto dagli schemi tecnici del Gestore (“Schemi tecnici”).
9. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognatura deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio poste in proprietà privata.
ARTICOLO 29. SERVITÙ FOGNARIA
1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione della istanza e comunque il Gestore Ente è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
2. Il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di campionamento.
ARTICLO 30. OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI
1. L’adeguamento degli allacciamenti deve avvenire nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
c) nel caso in cui il Gestore o altra autorità competente rilevi l’esistenza di motivi igienico- sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
2. L’onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell’utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
All’imposizione del suddetto obbligo provvederanno i Sindaci con apposita ordinanza.
ARTICOLO 31. MODIFICA DELL’ALLACCIO
1. Chiunque intenda effettuare interventi di modifica di destinazione d’uso dell’immobile o dello schema di raccolta delle acque sia reflue che meteoriche all’interno della proprietà privata che comportino una modifica sostanziale della quantità/qualità del refluo immesso nella pubblica fognatura, dovrà ottenere, previa presentazione del progetto di modifica, nel rispetto di quanto disposto anche dai Regolamenti Urbanistici e di Igiene Pubblica previsti dalla Amministrazioni Comunali, il parere del Gestore.
ARTICLO 32. DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI
1. Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda di allaccio, senza che abbiano inoltrata nuova richiesta, secondo le stesse modalità indicate nel presente Regolamento.
ARTICOLO 33. ALLACCIAMENTI CHE RICHIEDONO ESTENSIONE DELLA RETE
1. L’estensione della rete si configura nel caso in cui la distanza tra punto di innesto sulla rete fognaria pubblica e punto di consegna superi il valore di 12 ml.
2. Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete, nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
3. Qualora l’utente (o gruppo di utenti) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi ai sensi di quanto previsto all’ARTICOLO 8, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti, qualora l’intervento di estensione richiesto per la realizzazione dell’allacciamento non risulti tra quelli già previsti nel Piano di Ambito.
4. L’utente (o gruppo di utenti) ha la facoltà di provvedere alla realizzazione dell’estensione di rete scegliendo tra le due seguenti modalità:
• L’utente provvede alla realizzazione dell’estensione a propria cura e spese ricorrendo a ditta di fiducia, salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
⮚ L’utente deve preventivamente acquisire le specifiche tecniche previste dal Gestore per la redazione del progetto di estensione della rete.
⮚ L’utente deve sottoporre a preventiva approvazione da parte del Gestore il progetto redatto.
⮚ L’intervento deve essere realizzato a regola d’arte, secondo le prescrizioni indicate dall’Autorità di Xxxxxx nel Piano di Ambito nel rispetto delle norme tecniche/amministrative fissate dagli Enti proprietari delle strade o delle aree dove verrà realizzato l’intervento, nonché di quelle indicate dal Gestore in sede di approvazione del progetto.
⮚ Il soggetto proponente l’intervento ha l’obbligo di garantire al Gestore il diritto alla supervisione e al controllo dei lavori in ogni fase di realizzazione e l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese al collaudo delle opere, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gestore.
⮚ Per quanto riguarda le modalità di realizzazione del collegamento del nuovo tratto di rete con la rete esistente, esse saranno definite dal Gestore in fase di approvazione del progetto. Il collegamento sarà comunque realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni indicate e dell’esito positivo del collaudo. Gli eventuali oneri di supervisione preventivamente comunicati saranno a carico dell’utente.
• ’utente (o gruppo di utenti) chiede che sia il Gestore a provvedere direttamente alla realizzazione dell’estensione. In questo caso il Gestore redigerà a tal fine apposito progetto e conseguente preventivo di spesa, sulla base dell’Elenco Prezzi, e lo sottoporrà all’utente per l’accettazione ed il pagamento.
5. Gli impianti per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore che ne assume la manutenzione.
ARTICOLO 34. NUOVE LOTTIZZAZIONI
1. Nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere presentato un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, anche al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati delle autorizzazioni di cui al “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno”.
2. Il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità previste per la presentazione del progetto, le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere, la procedura di collaudo e la presa in carico delle stesse opere, si rimanda a quanto specificato nella “Procedura sulle lottizzazioni”.
4. Nel caso di una nuova lottizzazione nella quale siano previsti insediamenti dove sono presenti utenze domestiche e/o commerciali e/o industriali, i cui reflui scaricano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell’immissione in pubblica fognatura e per i
quali risulti tecnicamente impossibile praticare una separazione degli scarichi, l’autorizzazione allo scarico verrà rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 124 comma 2 del T.U.
ARTICOLO 35. SOPPRESSIONE DEI XXXXX XXXX E DELLE FOSSE SETTICHE
1. Nel caso di utenze domestiche, qualora siano presenti sull’allaccio prima dell’immissione nella rete di fognatura pubblica già servita da impianto di depurazione finale, vasche Imhoff o fosse tricamerali, l’utente può richiedere la loro rimozione, inoltrando apposita richiesta di nulla osta al Gestore.
2. Il Gestore, fermo restando quanto stabilito all’articolo 12 tenendo conto dello stato di funzionamento e della potenzialità dei sistemi fognario e depurativo, elaborerà un parere tecnico circa l’opportunità di eliminazione di tali dispositivi e lo trasmetterà all’utente e all’A.I.T..
3. A seconda delle esigenze tecniche derivanti dalla presenza di impianti di depurazione a servizio delle fognature o dalle caratteristiche degli stessi, ai proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall’entrata in vigore del sistema separato di fognatura comprendente sistema di depurazione finale, potrà essere imposto di provvedere, secondo un apposito programma definito dal Gestore con il Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con materiale inerte idoneo, delle fosse settiche e all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche dalle acque nere.
ARTICOLO 36. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE
1. Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all’interno che all’esterno degli edifici fino al punto di consegna è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.
2. Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree pubbliche o soggette a transito/uso pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere regolare autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La manomissione della sede stradale deve comunque far salva la disciplina del Codice della Strada e della normativa e regolamenti vigenti in materia.
3. In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario o dei proprietari dello stabile in cui vengono effettuati i lavori.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 37 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
1. l presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’AIT. .
2. Il presente Regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di servizio senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del Regolamento, unitamente alla Carta del servizio, è consegnata agli utenti all’atto della stipula del contratto.
ARTICOLO 38. NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e al testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e alla Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20.
ARTICOLO 39. RECLAMI
1. I reclami devono essere presentati al Gestore.
2. I reclami saranno trattati dal Gestore in conformità alla Carta del servizio ferme restando le eventuali prescrizioni che l’Autorità Idrica Toscana impartirà nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le prescrizioni di legge.
ARTICOLO 40. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti del Gestore incaricati di mansioni operative o di ispezione sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale, deve essere garantito l’accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.
ARTICOLO 41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta per il Gestore l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di servizio e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell’utenza, nel rispetto della legge.
4. L’utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge sopra citata.
ARTICOLO 42. ATTIVITA’ INFORMATIVA
1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l’esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un’attività informativa su tutti gli aspetti dell’erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso della risorsa.
ARTICOLO 43. CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento l’utente in prima istanza potrà rivolgersi all’Ufficio reclami istituito dal Gestore.
2. Nel caso in cui al reclamo e/o alla richiesta dell’utente il Gestore non provveda a fornire risposta o fornisca risposta negativa, l’utente avrà la facoltà di procedere con le modalità previste dal regolamento di tutela dell’utenza approvato dall’AIT con decreto n. 22 del 31/3/2014.
3. Resta nel diritto dell’utente di adire le vie giudiziali nelle forme di legge presso il Foro competente.
ARTICOLO 44. NORME TRANSITORIE
1. Ai fini del presente Regolamento si intende come fognatura mista, anche se non rispettante i criteri di cui alla definizione dell’articolo 2 comma q in quanto non “appositamente progettata”, tutta la rete di tipo misto facente parte lo stato di consistenza delle opere passate in carico al Gestore, così come comprese nella Convenzione di affidamento del Servizio.
2. Per quanto riguarda le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che generano uno scarico industriale/assimilabile al domestico a seguito di istanza ma recapitano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell’immissione nella pubblica fognatura, sarà concessa autorizzazione allo scarico/assimilazione al domestico nel punto di immissione in pubblica fognatura alle singole utenze, alle seguenti condizioni:
a) Impossibilità tecnica o particolare onerosità di realizzazione della separazione degli scarichi per raggiungere la pubblica fognatura.
b) Presenza di pozzetto di campionamento prima dell’immissione nella fognatura condominiale.
c) Garanzia di accesso al pozzetto al personale tecnico incaricato dell’attività di controllo sugli scarichi.
TITOLO VI - ALLEGATI
a. ALLEGATO n. 1: Schemi tecnici
SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLUCA FOGNATURA
FOGNATURA MISTA
FOSSA SETTICA
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
SIFONE FIRENZE
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
ACQUE DI PROCESSO
FOSSA SETTICA/SIFONE FIRENZE POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
EVENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE/PRETRATT.
UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLUCA FOGNATURA
FOGNATURA SEPARATA
POZZETTO DI CONSEGNA
FOSSA SETTICA
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CONSEGNA
SIFONE FIRENZE
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
ACQUE DI PROCESSO
POZZETTO DI CONSEGNA
FOSSA SETTICA/SIFONE FIRENZE POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
EVENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE/PRETRATT.
UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE
Fossa Settica sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
Indice
TITOLO I - Disposizioni Generali 3 ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI – 3 ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 5 ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO 7 ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 7 ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO 8 ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO 8 ARTICOLO 8. DERIVAZIONI ABUSIVE 9
ARTICOLO 9. EROGAZIONI PROVVISORIE 10 ARTICOLO 10. IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO 11 ARTICOLO 11. CONTROLLI 12
TITOLO II -. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (adeguamento al regolamento Regionale n. 29/R di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/1995). 13
ARTICOLO 12 – MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO – 13
ARTICOLO 13 – DIVIETI DI PRELIEVO RELATIVI A PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEDICATI – 14
ARTICOLO 14 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER LE FONTANE PUBBLICHE – _ 14
ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO – 14
ARTICOLO 16 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA
PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IRRIGUI – 15
ARTICOLO 17 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO A FINI PRIVATI – 15
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PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DELLE FOSSE BIOLOGICHE – 16