Dott. Giuseppe De Sabato Segretario Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA
Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Segretario Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA
Responsabile Dipartimento Politiche per l’Istruzione della Confederazione Indipendente Sindacati Europei – CSE-
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"LA CONTRATTAZIONE NELLA SCUOLA DOPO LA LEGGE 107, D.L.vo 75/2017- RIFORMA IMPIEGO PUBBLICO-,NUOVO CCNL 2016/2018”
La “prima privatizzazione” Legge 23 ottobre 1992, n. 421-D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - prima tornata contrattuale 1994/1997;
La “seconda privatizzazione” legge 15 marzo 1997, n. 59 (Xxxxxxxxx I) - xx.x.xx nn. 396/1997- 80/1998-387/1998 seconda tornata contrattuale 1998/2001(fine del periodo transitorio)
Il cd. TUPI: X.Xxx. 30 marzo 2001, n. 165
La riforma Brunetta - Legge 4 marzo 2009, n. 15 – D.Lgs.27 ottobre 2009, n. 150
La riforma Madia - Legge delega n. 124/2015 e decreti attuativi
Corte costituzionale 16 novembre 2016, n. 251
LE TAPPE DELLA RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO
L’art. 2 del D.lgs. 165/2001
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.. I rapporti di lavoro (...) sono regolati contrattualmente
L’ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.-RISERVA DI LEGGE
L’art. 2 del D.lgs. 165/2001
In ogni caso l’art.2 del d.l.vo 165 prevedeva la possibilità che le norme relative alla disciplina del rapporto di lavoro potessero essere derogate mediante i contratti di lavoro; il legislatore del tempo, quindi, aveva dato spazio alla contrattazione quale momento di confronto DATORE DI LAVORO/XX.XX., facendo assurgere il contratto a fonte primaria di regolamentazione del rapporto anche in deroga a norme di legge;
Successivamente, con il D.L.vo 150/2009 (riforma Brunetta) tale possibilità è stata esclusa e stabilito che…..«possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”
RAPPORTO LEGGE – CONTRATTO COLLETTIVO
Con il D.Lgs. n. 150/2009 si è così ampliata l’area di disciplina del rapporto di lavoro e delle
relazioni sindacali REGOLATA (QUASI DEL TUTTO) PER LEGGE.
IN SOSTANZA E’ STATO DI NUOVO ATTRATTO AL REGIME PUBBLICISTICO QUASI TUTTO IL RAPPORTO DI LAVORO.
IN SOSTANZA:
valutazione delle strutture e del personale
valorizzazione del merito e premialità
progressioni verticali e orizzontali
incarichi e responsabilità dirigenziali
mansioni e inquadramento
trattamento economici
responsabilità disciplinare
responsabilità dirigenziale
SONO STATE QUASI DEL TUTTO AVOCATE A UN SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE UNILATERALE LEGISLATIVA. MENTRE, NELL’ASSETTO PRECEDENTE LA RIFORMA BRUNETTA, SI POTEVA CONTRATTARE,
mobilità
GLI EFFETTI DEL D.L.vo 150/2009
1. le materie attinenti all’organizzazione degli uffici
2. quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’art.9;
3. quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17;
4. la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali;
5. nonché quelle di cui all’art.1, comma 2, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n.421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”
GLI EFFETTI DEL D.L.vo 150/2009
SONO IN PARTICOLARE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
E’ RIMASTA LA RISERVA DI CONTRATTAZIONE
IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI
L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratto collettivo (art. 2, c. 3, terzo periodo);
Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dalla entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale (art. 2, c. 3, quarto periodo)
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (fatte salve alcune fattispecie) è definito dai
contratti collettivi (art. 45, c. 1, art. 40 c. 3 ter, art. 47-bis);
I contratti collettivi definiscono, in coerenza con la legge, trattamenti economici accessori … (art. 45, comma 3)
GLI SFORZI (??) COMPIUTI DOPO L’ANNO 2009 SONO STATI TUTTI CONCENTRATI SULLA
MODIFICA DELLA LEGGE 150/2009
ED E’ COSI’ CHE SI GIUNGE ALLA RIFORMA “MADIA”
CHE, NELLE INTENZIONI, DOVEVA MODIFICARE LA LEGGE “BRUNETTA”
E LA CONTRATTAZIONE ?
Subito dopo l’approvazione della legge si sono fatti sentire gli effetti sulla contrattazione nella scuola. Infatti, a parere dell’ANP – associazione di categoria dei dirigenti scolastici – in seguito al d.l.vo 150, non era più possibile contrattare nella scuola sui seguenti argomenti:
Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF;
Modalità di utilizzazione del personale ata;
Criteri relativi all’assegnazione del personale alle sezioni staccate plessi, ritorni pomeridiani,etc;
Criteri relativi all’organizzazione del lavoro e articolazione orario del personale della scuola e criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS.
GLI EFFETTI SULLA SCUOLA DEL D.L.vo 150
Le OOSS., viceversa, hanno sostenuto che solo i Criteri relativi all’assegnazione del personale alle sezioni staccate e plessi, erano state sottratte alla contrattazione (si è fatto riferimento proprio a una nota del MIUR n.6900 del 1.9.2011).
Sull’argomento, a dire il vero, mai il MIUR o l’ARAN hanno cercato di fare chiarezza, per cui si sono avute numerose sentenze dei giudici, contrastanti fra di loro, che ancor più hanno creato confusione sull’applicazione della legge 150 nella scuola
GLI EFFETTI SULLA SCUOLA DEL D.L.vo 150
Come se non bastasse, con la legge 107/2015 SI ASSISTE A UN
RAFFORZAMENTO DEL «DECLINO» DELLA CONTRATTAZIONE
SPECIALMENTE NELLA SCUOLA. La nuova formulazione del ruolo del dirigente scolastico (ispirata proprio al contenuto del D.L.vo 150/2009….) ha fatto aumentare i dubbi interpretativi e lo squilibrio di poteri all’interno della scuola.
Uno dei punti controversi introdotti dalle legge 107 è stato, per esempio, quello della formazione del personale docente e l’introduzione del PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE.
La legge 107 nel stabilire che “la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale” ha fatto ritenere, in questo avallato anche da «notizie sparse e confuse date ai Dirigenti Scolastici dal Miur, che era modificato unilateralmente quanto previsto sia dal CCNL 2006, nella parte relativa alla formazione, che il contenuto del DPR 297/1994 e del CCNL vigente, nella parte riguardante le attività funzionali all’insegnamento.
La legge 107/2015
In effetti, così non è, e spieghiamo perché:
Il legislatore della 107 ha sì posto al centro dello svolgimento della funzione docente la formazione “classificandola come strutturale, permanente ed obbligatoria”, ma si è limitato ad una affermazione che possiamo definire “di solo principio”. Non ha affatto né modificato né cassato il CCNL 2006 né tanto meno quanto stabilito dal DPR 297.
D’altra parte, nemmeno il nuovo CCNL 2018 ha apportato modifiche alla prestazione obbligatoria di ore di formazione, anzi ne ha cambiato le modalità di gestione, come appresso vedremo.
Allora, precisiamo:
Il comma 124 della legge 107 non pone ore obbligatorie di formazione;
La formazione diventa obbligatoria se deliberata dal Collegio dei docenti e deve essere considerata servizio a tutti gli effetti e, quindi, rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (le cosiddette 40+40 ore riservate alle attività collegiali)
Non sono obbligatorie, se non deliberate dal Collegio, nemmeno le attività di formazione attuate dalla rete di Xxxxxx, che sono solo una opportunità offerta ai docenti e che non possono quindi ritenersi obbligatorie in alcun modo.
La legge 107/2015 : La formazione
La legge 107/2015, inoltre, al comma 78, ridisegna le competenze e i compiti del DS, infatti così testualmente recita :” il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico,assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e’responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ della valorizzazione delle risorse umane.”
La legge 107/2015 : La gestione del personale
LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI SONO INTRODOTTE, INVECE, DAI COMMI
14, 18, 79,80, 117 E 127:
Il comma 14 è dedicato all’elaborazione del PTOF e attribuisce al dirigente una competenza spettante prima al consiglio d’Istituto;
Al comma 18 si stabilisce che “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”-cioè il dirigente scolastico dall’A.S. 2016/17 individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento il personale docente di ruolo al fine di coprire i posti dell’organico dell’autonomia, in primis i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili. Il DS propone l’incarico triennale in coerenza con il PTOF,valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionale e svolgendo anche dei colloqui.
Il comma 117, poi, affida al dirigente scolastico il compito di valutare, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, il personale docente in periodo di formazione e prova sulla base dell’istruttoria di un docente che svolge funzioni di tutor;
Il comma 127 stabilisce che spetta al DS assegnare, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione, il bonus premiale (commi 126 e 128) ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell’Istituzione scolastica che lo stesso dirige.
LASCIO PERO’ ALLA PROF.SSA XXXXXXX UNA TRATTAZIONE SPECIFICA DELL’ARGOMENTO ATTESO CHE IL SUO INTERVENTO SI INCENTRA PROPRIO SUL NUOVO RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA LEGGE 107
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La legge 107/2015 : La gestione del personale
LA LEGGE 124 DEL 7 AGOSTO 2015, È COMPOSTA DA CIRCA 20.000 PAROLE E SPAZIA IL SUO INTERVENTO IN QUASI TUTTI I CAMPI DELLA P.A.. IN PARTICOLARE, L’ART. 8 SI OCCUPA DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, E L’ART.17 DEL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
INVERO, IL LEGISLATORE, DOPO AVER FISSATO UNA SERIE DI PRINCIPI, DELEGA
IL GOVERNO AD EMANARE DECRETI LEGISLATIVI APPLICATIVI DELLA RIFORMA.
SENZA OMBRA DI XXXXXX, PERO’, DEVO SOTTOLINEARE CHE I DECRETI XXX.XX CONSEGUENTI, NUMERO 74 E 75, AL DI LA’ DELLE «ILLUSORIE»ASPETTATIVE CHE LE XX.XX. AVEVANO RIPOSTO IN TALE LEGGE A SEGUITO DELL’ACCORDO DI NOVEMBRE 2016(COME APPRESSO VEDREMO), PUR RIAFFERMANDO IL VINCOLO DELLA RESTITUZIONE DELLA PIENA TITOLARITA’ DELLA CONTRATTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO, SEGNANO UN ULTERIORE PASSO VERSO IL RITORNO AL REGIME PUBBLICISTICO DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
LA RIFORMA MADIA: LEGGE 124/2015
In questo contesto, si inserisce, come dicevo, prima cioè dell’emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 124/2015, L’ACCORDO GOVERNO/SINDACATI DEL 30.11.2016
L’accordo avrebbe dovuto segnare l’impegno del Governo affinchè, mediante la delega conferita dalla legge 124/2015, si addivenisse a un nuovo riequilibrio fra la regolamentazione legislativa del rapporto di lavoro e il sistema delle relazioni sindacali che dovevano essere incentrate sul contratto di lavoro. In sostanza, le XX.XX. hanno pensato che, attraverso l’accordo, si potessero superare i vincoli imposti dalla legge Xxxxxxxx per ritornare a quanto previsto dal D.L.vo 165/2001.
ACCORDO GOVERNO/CGIL-CISL-UIL DEL 30.11.2016
LA SPERANZA ERA BASATA SULLA RIFORMULAZIONE DELL’ART.
2 DEL D.L.VO 165/2001 , XXXX’ RISCRITTO: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, (cassato l’inciso: solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”)
In sostanza, però, è stato confermato il vecchio testo ed è stato solo cassato “un inciso”.
Il nuovo art. 2, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 124/015
IL NUOVO ART. 40, C. 1 DEL D.L.VO 165 MODIFICATO DALLA LEGGE 124/2015
La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
IDENTICO FATTA SALVA L’AFFERMAZIONE DEL PRIMO CAPOVERSO
Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici SONO ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAGLI ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE CON LA CAPACITÀ E I
POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9. (cassato: Xxxxxxxxx, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici)»
I POTERI DATORIALI. IL NUOVO ART. 5, C. 2 D.LGS. N. 165/2001
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione» (art. 9 D.Lgs. n. 165/2001 invariato)
«Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali » (art. 6, c. 1 nuova formulazione).
LA PARTECIPAZIONE SINDACALE CONFERME E CENTRALITÀ DEI CCNL?
AMBITI DI INTERVENTO:
a) Assunzioni (lavoro flessibile, concorsi e stabilizzazioni)
b) Contrattazione (nazionale e integrativa)
c) Sistema di valutazione (ciclo performance e valutazione premiale)
d) Procedimenti disciplinari
CONTRATTAZIONE E DECRETO MADIA
LEGGE DELEGA 124/2015 → 2 DECRETI ATTUATIVI → 3 TESTI NORMATIVI
d.lgs. 74/2017
d.lgs. 75/2017
Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale ……. il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico………. il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001)».
L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 23 LUGLIO 0000, X. 000
Xx primo effetto dell’accordo, e che era determinante per la ripresa della contrattazione, e’ stata la rideterminazione e semplificazione dei comparti in cui inserire i «pubblici dipendenti»
l’accordo ha, pertanto, portato a prevedere 4 comparti di contrattazione:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
ACCORDO DEL 13 LUGLIO 2016 CON LE XX.XX.
1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca COMPRENDE il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, DIPENDENTE DA:
I. : - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR; […]
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA.
Relazioni sindacali
Rapporto di lavoro pubblico
regolato da
Codice Civile e Leggisul lavoro
subordinato di
impresa
lo stesso decreto legislativo 29/93 (poi Dec. Leg.vo 165/01) come modificato dalla legge Madia
Contratti (collettivi e individuali)
CCNQ
CCNL
CONTRATTO INTEGRATIVO
CONTRATTO DI ISTITUTO
Accordi su materie comuni a vari comparti o aree, ovvero tra aree e comparti ( es. diritti sindacali, telelavoro).
Accordo per la definizione dei comparti.
Riguarda ogni singolo comparto o area individuata e disciplina il relativo rapporto di lavoro e relazioni sindacali Solo il CCNL può derogare alla legge
Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti indicati dal CCNL e nel rispetto dei vincoli di bilancio, relativamente ad ogni comparto
Si svolge sulle materie previste dal CCNL di comparto
TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Relazioni sindacali e contrattazione di istituto
PAROLE CHIAVI
RELAZIONI: rapporto tra due o più persone/enti
SINDACALI: è un rapporto di natura sindacale, che attiene ai problemi del lavoro, tra una parte e una controparte, tra un datore di lavoro: dirigente scolastico e i rappresentanti lavoratori: R.S.U e XX.XX.
CONTRATTAZIONE: “contratto”= accordo tra due parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico
ISTITUTO: una Scuola autonoma: relazioni a livello di scuola
A livello di CCNQ: tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali Rappresentative dei comparti
A livello di CCNL di singolo comparto: tra l’ARAN e le Federazioni Sindacali di Comparto
rappresentative nel predetto comparto e le Xxxx.xx
A livello CCNI nazionale: tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL 2016/2018
A livello Regionale (e provinciale solo per informazione): tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/2018
A livello della singola Istituzione Scolastica: tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/2018, che costituiscono la parte sindacale.
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I SOGGETTI delle Relazioni Sindacali
GLI attori e GLI strumenti
Contrattazione di istituto
DIRIGENTE SCOLASTICO
titolare della contrattazione e rappresentante legale della scuola
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA-RSU
che è controparte sindacale a livello di Istituto e ha dei diritti sindacali
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
che sono controparte sindacale a livello di Istituto, e hanno dei diritti sindacali
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
che fissa le regole delle relazioni sindacali a livello si Istituto
E VENIAMO, ORA, AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO 2016/2018.
TENENDO CONTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.VO 75/2017 (LEGGE MADIA) SONO STATI RIDETERMINATI GLI ISTITUTI :
DELLA INFORMAZIONE
DEL CONFRONTO
DELLA CONTRATTAZIONE
IL
NUOVO
CCNL
DI
LAVORO
ED
EFFETTI
SULLA
CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
E’ ELEMENTO ESSENZIALE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI NELLA SCUOLA. CON ESSA VI E’ L’OBBLIGO, E RIMARCO L’OBBLIGO, DEL DIRIGENTE SINDACALE A PORRE IN ESSERE COMPORTAMENTI IMPRONTATI AI CRITERI DELLA TRASPARENZA, E DELLA PIENA CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI SINDACALI DI TUTTE LE QUESTIONI PREVISTE DALLO STESSO CONTRATTO E CHE VEDREMO APPRESSO ELENCATE NELLE FASI RELATIVE AL CONFRONTO E ALLA CONTRATTAZIONE
INFORMAZIONE
E’ ELEMENTO ESSENZIALE AFFINCHE’ NELLA SCUOA SI INSATURI UN “RAPPORTO” PARITARIO E DI CONDIVISIONE DELLE SCELTE OPERATE DALLA PARTE DATORIALE, ONDE CONSENTIRE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DI PARTECIPARE IN MANIERA COSTRUTTIVA A TUTTE LE DECISIONI ASSUNTE PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
CONFRONTO
E’ ELEMENTO DETERMINANTE
GIURIDICA” VINCOLANTE FRA
PER
LE
STABILIRE
“NORME CONTRATTUALI AVENTI RILEVANZA
PARTI.
QUINDI,
IL
CONTRATTO
DIVENTA
LA
FONTE
REGOLATRICE, PER LE MATERIE AD ESSO RIMANDATE, DEI RAPPORTI FRA IL DIRIGENTE E IL
PERSONALE. IN CASO DI NECESSITA’ ESSO PUO’ ANCHE DARE ORIGINE, MEDIANTE LA STIPULA DI
ACCORDI INTEGRATIVI, A NORME DI INTERPRETAZIONE
CONTRATTAZIONE
IL
NUOVO
CCNL
DI
LAVORO
ED
EFFETTI
SULLA
CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
Le materie oggetto d’informazione
LE MATERIE OGGETTO D’INFORMAZIONE A LIVELLO D’ISTITUZIONE SCOLASTICA SONO:
L’informativa si svolge su tutte le materie demandate alla contrattazione e al confronto, in quanto presupposti per il corretto esercizio dell’attività sindacale;
Rientrano in tale obbligo datoriale in particolare anche la proposta di formazione delle classi e degli organici, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei, la determinazione assunta dagli uffici territoriali del Miur in materia di organici
ADEGUATA
INFORMAZIONE
RISPETTOSA DELLA PRIVACY
COME DEVE ESSERE L’INFORMATIVA
TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA
l’informativa deve essere «puntuale» ed «adeguata», al fine di consentire ai soggetti sindacali di esercitare il proprio ruolo di controllo e verifica sull’esercizio dei poteri datoriali
In ogni caso l’informativa è preferibile che sia resa in forma scritta, onde consentire un oggettivo riscontro;
Il CCNL non prescrive un’unica e particolare forma di informazione preventiva
COME FARE L’INFORMATIVA
La procedura di attivazione del confronto si attua mediante la consegna di documentazione ai rappresentanti sindacali degli elementi idonei per consentire l’esercizio delle prerogative previste dal CCNL. In seguito alla consegna di tali atti, entro 5 giorni, ANCHE UNA SOLA PARTE DELLE XX.XX. , può chiedere l’apertura del confronto. Anche la scuola può chiedere l’apertura di un tavolo di confronto
LE MATERIE DI CONFRONTO A LIVELLO D’ISTITUZIONE SCOLASTICA SONO:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l ’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale
docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle
misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.(*)
Le materie demandata al nuovo istituto del Confronto
IL NUOVO CCNL DI LAVORO ED EFFETTI SULLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
LE MATERIE DI CONTRATTAZIONE A LIVELLO
D’ISTITUZIONE SCOLASTICA SONO:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
Le materie demandate alla contrattazione di istituto
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
ALCUNE PRECISAZIONI UTILI:
L’ART.24 SI INTERESSA DEL PTOF FACENDOLO RIENTRARE NEL TESTO CONTRATTUALE. IN
PARTICOLARE IL COMMA 3 PRECISA CHE IL PTOF DEVE DARE PRIORITA’ ALL’EROGAZIONE
D ELL’OFFERTA FORMATIVA ORDINAMENTALE E ALLE ATTIVITA’ CHE NE ASSICURANO L’INCREMENTO
(OSSIA ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO OFFERTA XXXX.XX,POTENZIAMENTO, ETC)
NELL’ART.28 DEL NUOVO CCNL SI DEFINISCE LA POSSIBILITÀ DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI INSEGNAMENTO TRADIZIONALE DEI DOCENTI DI CUI ALL’ART. 28 COMMA 5 DEL CCNL 29/11/2007, INTRODUCENDO L’OPPORTUNITÀ DI DESTINARE TALE ORARIO PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO O ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE RIENTRANTI NELL’ART.25 DEL D.LGS. N.165 DEL 2001, NONCHÉ QUELLE DI CUI ALL’ART.1, COMMA 83, DELLA LEGGE
N.107 DEL 2015, FERMA RESTANDO LA PRIORITARIA COPERTURA DELL’ORARIO DI INSEGNAMENTO
PREVISTO DAGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI.
IN SOSTANZA, CON L’ART.28, SI DESTINANO SOLO LE EVENTUALI ORE NON PROGRAMMATE NEL PTOF ALLE SUPPLENZE E NON IN VIA ORDINARIA COME NEL TESTO DELLA LEGGE 107 QUANDO L’ASPETTO DELLE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI ASSENTI HANNO ASSUNTO VALORE PREPONDERANTE RISPETTO AL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLARGA IL RAGGIO DI AZIONE COMPRENDENDO INFATTI, SECONDO L’ART.28 COMMA 3, ANCHE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, INCLUSIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO, COORDINAMENTO, RICERCA E PROGETTAZIONE, PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL CONTRATTO DI ISTITUTO NEL NUOVO CCNL 2018
ALCUNE PRECISAZIONI UTILI:
l’art.22 del nuovo CCNL, stabilisce, in proposito, che l’articolazione
d ell’orario di lavoro dei docenti sarà oggetto di confronto sindacale. Le
decisioni assunte in sede di contrattazione integrativa diventano quindi fondamentali, a garanzia e a tutela dei diritti dei lavoratori.
Il bonus per il merito entra nella contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica . Infatti, in sede contrattuale dovranno essere stabiliti anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; (art.22 comma 4 lett.c4 del CCNL).
IL CONTRATTO DI ISTITUTO NEL NUOVO CCNL 2018
Le Relazioni Sindacali
TEMPISTICA
Il CCNL all’art. 7 prevede 2 ipotesi (il comma 6 e il comma 7):
Il Comma 6 prevede: che decorsi 30gg + 30gg dall’inizio della trattativa senza raggiungimento dell’accordo, le parti riassumono prerogative e libertà d’azione e decisione e quindi:
l’Amministrazione adotta misure e provvedimenti unilaterali
il Sindacato può proclamare azioni di mobilitazione e contrasto
Il Comma 7 prevede: che sulle materie che determinano un “oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”, l’Amministrazione decide in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione e prosegue la trattativa, per pervenire all’accordo in tempi celeri entro 45gg+45gg, come previsto dall’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI SCUOLA -Art. 22 comma 7:
Xxxxx restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa È AVVIATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, NON PUÒ COMUNQUE PROTRARSI OLTRE IL 30 NOVEMBRE
Le Relazioni Sindacali nella Scuola:
l’atto unilaterale
Il Comma 6 dell’art. 22: indica le materie cui si applica l’art. 7, comma 7 che sono: a5 “criteri di riparto del fondo di cui all’art. 39-bis sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo”
b2 “criteri di allocazione e utilizzo delle risorse” … omissis … “lotta contro l’emarginazione scolastica, interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio ”
c2 “criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto”
c3 “criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA ”
c4 “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.”
ANALISI DELLE RELAZIONI SINDACALI NELLA SCUOLA
COME AVVIENE, COME SI EFFETTUA, COME SI SVOLGE LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO, COME IL DIRIGENTE DEVE ESERCITARE IL POTERE DATORIALE NELLE MATERIE OGGETTO DEGLI ISTITUTI DELLA INFORMAZIONE, CONFRONTO E CONTRATTAZIONE, SARANNO TRATTATE ANALITICAMENTE DAL COLLEGA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXX NEL SUO INTERVENTO.
ORA NOI DOBBIAMO PROSEGUIRE SU ALCUNE PROBLEMATICITA’ PROCEDURALI CHE ATTENGONO AL MOMENTO DELLA CONTRATTAZIONE
Le relazioni sindacali di Scuola
UANTE FIRME SONO NECESSARIE AFFINCHÉ UN ACCORDO (CONTRATTO O INTESA) SIA VALIDO?
OVVIAMENTE OCCORRE LA FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
IL PROBLEMA È LA DELEGAZIONE SINDACALE.
MENTRE A LIVELLO NAZIONALE C’È UN CRITERIO DI LEGGE (IL CONTRATTO NAZIONALE È VALIDO S OTTOSCRITTO DA UN NUMERO DI SINDACATI CHE, NEL LORO INSIEME, RAGGIUNGONO UNA CERT APPRESENTATIVITÀ ALL’INTERNO DEL COMPARTO) NON ESISTONO REGOLE (CIOÈ IL CCNL SCUOL ON HA PREVISTO REGOLE) CHE DICANO QUANTE FIRME, TRA QUELLE DEI SOGGETTI TITOLARI DE OTERE DI FIRMARE (5: RSU + I 4 RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLE OOSS CHE FANNO PART ELLA DELEGAZIONE) SONO NECESSARIE PER RENDERE VALIDO UN ACCORDO A LIVELLO DI SCUOLA
E FIRME POSSIBILI DELLA DELEGAZIONE SINDACALE SONO IN LINEA DI MASSIA 5 PERCHÉ LA ELEGAZIONE SINDACALE NON E’ UN ORGANO CHE DECIDE A MAGGIORANZA. LA RSU (LA CUI FIRMA ALE UNA FIRMA) E CIASCUN RAPPRESENTANTE DELLE OOSS TERRITORIALI (4) DECIDONO OGNUN ER PROPRIO CONTO.
AL PUNTO DI VISTA STRETTAMENTE TEORICO L’ACCORDO (CONTRATTO O INTESA) A LIVELLO DI CUOLA SI PUÒ RITENERE SOTTOSCRITTO SE C’È LA FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DI LMENO UNA DELLE 5 COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE SINDACALE.
ON È ESCLUSO CHE POSSANO NASCERE PROBLEMI FORMALI, PERÒ, SE PER ESEMPIO DOVESS MANCARE LA FIRMA DELLA RSU (CHE È IN QUALCHE MODO “TITOLARE” DEL CONTRATTO DI SCUOLA N OGNI CASO È ALTAMENTE SCONSIGLIABILE SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO SOTTO IL QUAL MANCA LA FIRMA DELLA RSU (UN ACCORDO “CONTRO” I LAVORATORI DELLA SCUOLA?).
UTTO IL RESTO RIENTRA IN UNA VALUTAZIONE DI OPPORTUNITÀ
Le relazioni sindacali di Scuola
LE INCOMPATIBILITA’
Al tavolo delle relazioni sindacali di Scuola
non esistono incompatibilità…
tra l’essere componente della RSU e membro del Consiglio di Istituto
tra l’essere componente della RSU e membro del comitato per la valutazione del servizio
tra l’essere componente della RSU ed essere collaboratore del dirigente scolastico
tra l’essere membro della RSU e l’essere D.S.G.A. (anche se il personale ATA è posto “alle dirette dipendenze “ del D.S.G.A…)
…ma è bene farsi molte domande sulle opportunità…
da parte del Dirigente Scolastico per le cose che gli competono (chiamare qualcuno a far parte della delegazione di parte pubblica, nominare i collaboratori, far condurre le relazioni sindacali in sua assenza da un collaboratore, ecc.)
Xxxxx restando che il titolare della contrattazione è il Dirigente e gli interventi al tavolo della trattativa devono essere solo portati dallo stesso titolare e non da altri.
SE IL NUOVO CONTRATTO DELLA SCUOLA, CHE NON POTEVA OVVIAMENTE DEROGARE DALLA LEGGE 107 E DAL D.L.VO 75/2017, ABBIA RIVITALIZZATO LA CONTRATTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE, DECENTRATO O DI SINGOLA SCUOLA (COME SOSTENGONO QUELLE XX.XX. CHE LO HANNO SOTTOSCRITTO) E’ TUTTO DA VERIFICARE E DA PRATICARE SUL POSTO DI LAVORO.
CERTO, COME APPRESSO DIRANNO I COLLEGHI, PER QUANTO ATTIENE SIA AGLI ASPETTI ECONOMICI CHE A QUELLI RELATIVI ALLE MATERIE DI CONTRATTAZIONE, AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, ETC, NON ME LA SENTO DI AFFERMARE CHE IL NUOVO CCNL POSSA E DEBBA AVERE IL CONSENSO DEI LAVORATORI.
PURTROPPO, IL CONTRATTO, A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE NEL SETTORE PRIVATO, E’ SCARSAMENTE CONOSCIUTO DAL PERSONALE DELLA SCUOLA E, MOLTE VOLTE ANCHE DALLE RSU.
VOLUTAMENTE, A MIO AVVISO, SI TENGONO ASSEMBLEE IN CUI SPESSO SI PARLA DI TUTTO FUORCHE’ DELLE NORME CONTRATTUALI (PER NON DIRE CHE SPESSO L’ASSEMBLEA ASSUME, E DOBBIAMO DIRCELO, PIU’ ASPETTO LUDICO O DI VACANZA CHE…..VERA PARTECIPAZIONE…..)
CONCLUSIONI
CON QUESTO VOGLIO DIRE CHE IL PERSONALE DELLA SCUOLA VIENE CHIAMATO A FORMARSI SU TUTTO, (COME E’ GIUSTO CHE AVVENGA), FUORCHE’ SUGLI ASPETTI CHE ATTENGONO AL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO….CON I RISULTATI CHE SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. A MIO AVVISO, E’ MANCHEVOLE, INSOMMA, IL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO INSOSTITUIBILE CHE IL PERSONALE DELLA SCUOLA SVOLGE NELLA SOCIETA’; SEMBRA QUASI CHE VOGLIA
L’OVVIO RIFLESSO, OVVIAMENTE, SAREBBE QUELLO DI UNA MAGGIORE RESPONSABILITA’ DA PARTE DI CHI FIRMA I CONTRATTI DI LAVORO CHE VERREBBERO COSI’ SOTTOPOSTI A UN CONTROLLO ATTIVO DA PARTE PROPRIO DI COLORO CHE SONO DESTINATARI DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI !!!
«BARATTARE» PRESUNTI “INESISTENTI PRIVILEGI” CON UN TRATTAMENTO ECONOMICO INIQUO E TRATTAMENTO GIURIDICO “IMPRONTATO E SPOSTATO PIU’ SUL RUOLO PREDOMINANTE DEL DATORE DI LAVORO CHE SUL RUOLO PROFESSIONALE DEL DOCENTE” (CHE LA COSTITUZIONE, FRA L’ALTRO, GLI ASSEGNA). NOTO, E NON ME NE SI VOGLIA, UNA SCARSA VISIONE POLITICO/SINDACALE CHE, SE PRATICATA, SICURAMENTE POTREBBE PORTARE A UNA CRESCITA PROFESSIONALE CON CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO SIA DA PARTE GOVERNATIVA CHE DA PARTE DELL’OPINIONE PUBBLICA-