REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/4/2017 Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 95 del 28/11/2019
INDICE
Articolo 1 - Disposizioni generali e d e f i n i z i o n i Articolo 2 - Destinazione delle aree
Articolo 3 – Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree
Articolo 4 - Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività Articolo 5 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
Articolo 6 - Obblighi relativi all’espletamento dell’attività Articolo 7 - Accesso e presenza dei caravan
Articolo 8 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni Articolo 9 – Attrazioni senza attrezzatura
Articolo 10 - Manifestazioni temporanee Articolo 11 - Rinuncia
Articolo 12 - Sospensione e revoca Articolo 13 - Attività di vigilanza Articolo 14 - Sanzioni e penali Articolo 15 - Norme finali
Articolo 16 - Entrata in vigore Articolo 17 – Abrogazioni
ALLEGATO A – Elenco delle aree ALLEGATO A1 – Planimetrie delle aree ALLEGATO B – Modello di domanda ALLEGATO C – Appendice normativa
Articolo 1 Disposizioni generali e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 3 3 7 / 19 68 e s.m.i. e relative norme di attuazione, in particolare il D.Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e il D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
2. Sono “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle elencate nel D.Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e regolamentate nel D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
3. Per “attrazione” deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I del citato elenco ministeriale.
4. Sono “giochi o accessori” gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi, e che consentono di giocare a una sola persona per volta. Su tali apparecchi devono essere indicati, in modo ben visibile, il nominativo del titolare e il suo recapito/numero telefonico.
5. Per “circo” si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sulla quale si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
6. Per “gestore” si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS).
7. Per “conduttore” si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
8. Ai sensi degli artt. 24 e 25 del “Regolamento per la Tutela ed il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana” del Comune di Montemurlo è vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche, oltre a qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle succitate attività.
Articolo 2 Destinazione delle aree
1. Le attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, devono avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e
s.m.i. e norme di attuazione nonché dal Regolamento comunale sul verde pubblico e privato.
2. Le aree suddette sono individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; se necessario il Comune provvederà a renderle idonee all'uso con le d o v u t e opere di urbanizzazione.
3. Per ogni area l'allegato indica:
a) la categoria dell’attrazione (piccola, media o grande);
b) il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
c) gli orari di esercizio;
d) i periodi in cui le attività possono essere esercitate.
4. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
Articolo 3
Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree
1. L'autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante e la concessione delle aree p e r l ' installazione di attrazioni è rilasciata dal Responsabile del SUEAP ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 TULPS.
Articolo 4
Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività
1. Chi intende esercitare sul territorio del Comune di Montemurlo le attività di cui all’art. 1 deve presentare la domanda di autorizzazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on line del sistema Telematico Regionale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato B) e corredata dai documenti ivi previsti.
2. Ciascuna attività può avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 20 giorni totali.
3. Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non può essere concessa la medesima area allo stesso gestore per oltre 20 giorni nel corso dell'anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre), salvo il caso in cui questo sia l'unico richiedente.
4. Tra la cessazione di un’attività e l’inizio di un’altra nella stessa area deve intercorrere un intervallo di tempo minimo di 30 giorni.
5. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 3 e possono svolgersi nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di marzo.
6. Qualora i documenti a l l e g a t i vengano a scadere fra la presentazione della domanda e l a f i n e della manifestazione, d e v o n o essere r i n n o v a t i p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l l a manifestazione medesima.
7. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere carattere di autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
Articolo 5
Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
1. E' istituito un diritto di istruttoria nella stessa misura prevista per la presentazione
di pratica SUEAP.
2. Con esito positivo dell'iter istruttorio, almeno 10 giorni prima della data di installazione, il gestore per poter procedere all'installazione deve produrre:
a) attestato di avvenuto pagamento del COSAP;
b) contratto di xxxxxxxx provvisorio alla rete elettrica e idrica;
c) versamento a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Montemurlo, così quantificato:
➢ piccole attrazioni € 125;
➢ medie attrazioni € 250;
➢ grandi attrazioni € 400;
➢ circo € 800;
➢ banchi gastronomia e dolci € 250.
3. La restituzione del deposito cauzionale avviene di norma entro 90 giorni dalla fine della manifestazione e comunque non prima che l'Ufficio comunale abbia accertato l'inesistenza di danni alla proprietà pubblica. Il Comune recupera da detto deposito le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione degli eventuali danni cagionati dal gestore, qualora questi non abbia provveduto direttamente.
4. In caso di mancata riscossione entro i 60 giorni successivi all’emissione del mandato di pagamento, il deposito viene definitivamente incamerato.
Articolo 6
Obblighi relativi all’espletamento dell’attività
1. Nel caso in cui sia necessario l’intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oltre alla documentazione già presentata, il gestore deve fornire all'Ufficio comunale competente una relazione a firma di un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalla quale risulti:
a) la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
b) la rispondenza alle vigenti norme sulla prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.);
c) il corretto montaggio (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
d) la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
e) la rispondenza dell'impianto sonoro acustico rispetto ai limiti stabiliti per l'area interessata dal Piano di classificazione acustica approvato con delibera Consiglio comunale n. 55/2005.
2. Il gestore dell'attrazione in ordine alla quale sia stato riscontrato un impedimento tecnico non può esercitare fino al ripristino delle condizioni tecniche necessarie. Tale ripristino deve essere asseverato da un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il g e s t o r e deve provvedere al ritiro dell’autorizzazione, mantenendola a disposizione per eventuali controlli sull'area assegnata.
4. Nella conduzione dell’attività il gestore può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo (conduttori).
5. Il gestore può esercitare esclusivamente nello spazio assegnato, con il divieto di
installare in spazio privato.
6. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altro soggetto.
7. Il gestore è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.
8. In particolare, il gestore è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area prospiciente le strutture di pertinenza e allo smaltimento dei rifiuti secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente. Alla fine dell'attività deve inoltre provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell’area. Le spese per detto smaltimento e per la pulizia sono interamente a carico del gestore.
9. E’ vietato collegarsi all’impianto antincendio.
Articolo 7
Accesso e presenza dei caravan
1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure e targa.
2. Di norma non sono ammessi più di due caravan o case mobili per ogni gestore. Eventuali mezzi aggiuntivi sono ammessi compatibilmente con lo spazio disponibile, in accordo con la Polizia Municipale.
3. Non sono ammessi caravan o case mobili nel caso in cui l'esercente risulti residente nel Comune di Montemurlo.
4. In occasione dell'inizio delle operazioni di montaggio, il Servizio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan al seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli, e comunica l'area destinata a tale scopo con obbligo di posizionarsi nelle piazzole assegnate.
Articolo 8
Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni
1. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi all'interno dell'area loro assegnata solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio gli stessi devono essere parcheggiati esternamente in altra area indicata dal Servizio competente .
2. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno o altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza all'interno dell'area può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte del Servizio competente.
3. I camion con gruppo elettrogeno o altri impianti devono essere posizionati in prossimità dell'attrazione e il loro ingombro è considerato parte integrante di quello dell'attrazione.
4. L'accesso e il montaggio delle piccole e medie attrazioni è ammesso dal terzo giorno antecedente l'apertura.
5. L'accesso e il montaggio delle g r a n d i attrazioni e d e i c i r c h i è ammesso
dal quinto giorno antecedente l'apertura fino alle ore 12.00 del giorno precedente all'apertura.
6. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 9.00 del giorno di apertura. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura e deve essere completato entro e non oltre tre giorni da detta data.
Articolo 9 Attrazioni senza attrezzatura
1. Per attrazioni senza attrezzatura si intendono gli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.
2. La domanda di concessione di questi spettacoli deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on line del sistema Telematico Regionale almeno 7 giorni prima del primo giorno di svolgimento.
3. Alla domanda di concessione deve essere allegata una copia:
a) dell'autorizzazione personale rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS;
b) della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.
Articolo 10 Manifestazioni temporanee
Durante le manifestazioni temporanee a carattere politico, benefico, sportivo, religioso o di promozione del territorio, possono essere installate alcune piccole e medie attrazioni, a discrezione dell'organizzatore della manifestazione, l’uso delle quali, per le loro caratteristiche, è destinato ad un pubblico di età massima di
14 anni senza necessità di accompagnamento. L’elenco delle attrazioni deve essere comunicato al Servizio competente a cura dell’organizzatore della manifestazione, sotto la responsabilità del quale resta l’accertamento di tutti i requisiti necessari all’installazione delle attrazioni medesime.
Articolo 11 Rinuncia
1. L'eventuale rinuncia all'installazione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
Articolo 12 Sospensione e revoca
1. L'Amministrazione comunale può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione c omunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione a l t r e s ì per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge, senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
Articolo 13 Attività di vigilanza
1. La Polizia Municipale e gli altri organi di sorveglianza vigilano sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sul rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata.
Articolo 14 Sanzioni e penali
1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. e alla Legge Regione Toscana 81/2000 e s.m.i.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:
➢ occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area di parcheggio mezzi e caravan ovvero occupazione degli spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a
€ 500,00;
➢ difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione totalmente o parzialmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
➢ modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa – sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
➢ inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
➢ mancato versamento dei diritti d’istruttoria e della cauzione: rigetto della domanda.
➢ mancato rispetto di tempi di permanenza: sanzione pecuniaria da €150.00 a
€500.00;
➢ mancato rispetto dei tempi di montaggio/smontaggio: sanzione pecuniaria da
€ 150.00 a € 500.00;
➢ per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
Articolo 15 Norme Finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le
norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.
2. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Articolo 16 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono comunque apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria più rappresentative e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. In caso di modifiche di leggi o regolamenti, nazionali o regionali, la conseguente modifica del presente regolamento costituisce atto di competenza dirigenziale, a condizione che le nuove disposizioni di legge o regolamentari non consentano all'Amministrazione comunale diverse opzioni.
Articolo 17 Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato in materia, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.
ALLEGATO A
AREE PUBBLICHE IN CUI E’ POSSIBILE SVOLGERE TEMPORANEAMENTE L’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Area | Categorie attrazioni ammesse | Numero massimo di attrazioni collocabili | Orari di esercizio | Periodi in cui le attività possono essere esercitate |
PIAZZA OGLIO Mq 1.400 | Circo | 1 | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Ottobre a Marzo |
Luna Park | Da concordare con l’ammini- strazione | Dalle 15.00 alle 23.00 | ||
PIAZZALE TRA XXX XXXXXXXXX X XXX X XXXXXX Xx. 1.000 | Circo | 1 | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Ottobre a Marzo |
Luna Park | Da concordare con l’ammini- strazione | Dalle 15.00 alle 23.00 | ||
VIA X. XXXXXXX – Area 1 | Piccola Media attrazione | 2 piccole oppure 1 media | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Giugno a Settembre |
VIA X. XXXXXXX – Area 2 | Piccola Media attrazione | 2 piccole oppure 1 media | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Giugno a Settembre |
GIARDINI DI VIA MICCA | Piccola Media attrazione | 2 piccole oppure 1 media | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Giugno a Settembre |
PIAZZA DONATORI DEL SANGUE | Attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall’ammini -strazione | Da concordare con l’ammini- strazione | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Novembre a Gennaio |
PIAZZA XXXXXXXX | Attrazioni di particolare | Da concordare | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Novembre a Gennaio |
Area pavimentata in prossimità dell’inter- sezione con Via Xxxxxx | carattere artistico o ritenute compatibili dall’ammini -strazione | con l’ammini- strazione | ||
PIAZZA XXX XXXXXX | Attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall’ammini -strazione | Da concordare con l’ammini- strazione | Dalle 15.00 alle 23.00 | Da Novembre a Gennaio |
Prima dell’installazione delle attrazioni nelle Aree 1 e 2 di Via X. Xxxxxxx e nei Giardini di Via Micca dovrà essere accertato lo stato del terreno.
Per la sosta delle eventuali carovane al seguito delle attrazioni, le aree saranno individuate e comunicate di volta in volta.
ALLEGATO B
ISTANZA PER L’ESERCIZIO ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 69 del T.U.L.P.S.
Marca da bollo
€ 16,00
AL COMUNE DI MONTEMURLO
Sportello Unico Attività Produttive
xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Il sottoscritto nato a il residente a Prov. Via n.
Tel Fax @ e-mail
in qualità di:
□ Legale Rappresentante della Società
□ Titolare dell’Impresa Individuale
PARTITA IVA / CODICE FISCALE SEDE LEGALE COMUNE DI PROV VIA/PIAZZA N. ISCRITTA REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUMERO DI ISCRIZIONE (REA)
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CHIEDE
La licenza di esercizio per svolgere l’attività di spettacolo viaggiante
nell’AREA PUBBLICA ALL’APERTO sita in Via/Piazza , nel periodo dal al (inclusi montaggio e smontaggio attrezzature) con le seguenti attrazioni, iscritte nell’Elenco di cui all'art. 4 Legge n. 337 del 18 marzo 1968:
SINGOLA ATTRAZIONE
PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI PARCO DIVERTIMENTI
CIRCO
Nome dell’attrazione:
codice identificativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | metri quadri totali che occupa l’attrazione (pedana e cassa comprese)
Nome dell’attrazione:
codice identificativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | metri quadri totali che occupa l’attrazione (pedana e cassa comprese)
Nome dell’attrazione:
codice identificativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | metri quadri totali che occupa l’attrazione (pedana e cassa comprese)
A TAL FINE DICHIARA
- di essere in possesso della Licenza n. del rilasciata al sottoscritto dal Comune di ;
- di essere in possesso del certificato di collaudo annuale in corso di validità di tutte le attrazioni indicate;
- che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del sottoscritto, che ha stipulato apposita assicurazione con scadenza ;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività o mestiere;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS X.X. 00 giugno 1931 n. 773;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 159/2011 “Codice delle Leggi Antimafia”;
- che gli impianti di esercizio dell’attività rispettano le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di impatto acustico;
- che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella in materia igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- di aver preso visione degli artt. 24 e 25 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana;
□ di avere la/le seguente carovana di abitazione (massimo due):
1. targa sup. occupata
2. targa sup. occupata
□ che i collaboratori professionali-familiari che potrebbero coadiuvare il sottoscritto nella conduzione del mestiere (allegare copia del documento di riconoscimento):
1. nato a il
2. nato a il
3. nato a il
- che non verranno superati i livelli di rumorosità di cui al Piano di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55/2005.
- che la/le attrazione/i installata/e nel luogo all'aperto in cui si svolgerà l’attività
□ è/sono □ non è/non sono soggetta/e al collaudo della Commissione di Vigilanza.
Il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Sottoscrivendo la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy del Comune di Montemurlo dove, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati personali trattati nella presente richiesta di visura saranno trattati in conformità ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx000_xxxxxxx.xxxx
Data, Firma del richiedente*
* Da sottoscrivere unicamente se non firmato digitalmente dal dichiarante)
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- DOCUMENTO DI IDENTITA’ (solo se non firmato digitalmente dal dichiarante)
- MODELLO DI PROCURA SPECIALE (se l'indirizzo PEC e/o la firma digitale appartengono a soggetto diverso dal dichiarante)
- AUTORIZZAZIONE/LICENZA
- COLLAUDO ANNUALE
- ASSICURAZIONE
- ATTESTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP.
ALLEGATO C
APPENDICE NORMATIVA (in ordine di citazione)
Legge 18 marzo 1968 , n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”
Decreto Interministeriale 23/4/1969 “Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della L. 337/1968”
D.M. 18/5/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
X.X. 00 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)”
Art. 68
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 69
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Art. 80
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
X.X. 0 maggio 1940 n. 635 “Regolamento per l'esecuzione del TU 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” Articolo 7-bis Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Legge 24.11.1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”
Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”