rev. 1 - Approvato con deliberazione dell’Ente in data 31.01.2019)
REGOLAMENTO CONTRATTI ACQUE BRESCIANE S.R.L.
(rev. 1 - Approvato con deliberazione dell’Ente in data 31.01.2019)
Sommario
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
SEZIONE II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 10
Titolo I - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00. 10
Art. 6. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente 10
Art. 7. Criteri di aggiudicazione 11
Art. 9. Perfezionamento del contratto 11
Titolo I-bis Lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00. 12
Art. 9-X. Xxxxxx oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente 12
Art. 9-B. Criteri di aggiudicazione 13
Art. 9-D. Perfezionamento del contratto 13
Titolo II - Lavori di importo superiori a euro 150.000,00 e sino a euro 1.000.000,00; Servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 418.000,00; Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 100.000,00 14
Art. 10. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente 14
Art. 11. Procedura negoziata 15
Art. 12. Criteri di aggiudicazione 15
Art. 14. Perfezionamento del contratto 16
Titolo III - Lavori di importo superiori a euro 1.000.000,00 e sino a euro 3.000.000,00 16
Art. 15. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente 16
Art. 16. Procedura negoziata 17
Art. 17. Criteri di aggiudicazione 18
Art. 19. Perfezionamento del contratto 18
Titolo IV - Lavori di importo superiori a euro 3.000.000,00 e sino a euro 5.225.000,00; Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 100.000,00. 19
Art. 20. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente 19
Art. 21. Criteri di aggiudicazione 20
Art. 23. Perfezionamento del contratto 20
Titolo V - Lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria: Lavori di importo superiore a euro 5.225.000,00 nei settori ordinari e speciali; Servizi e forniture di importo superiore a euro 209.000,00 nei settori ordinari; Servizi e forniture di importo superiore a euro 418.000,00 nei settori speciali 20
Art. 24. Affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria 20
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI 22
Art. 25. Contratti misti e frazionamento 22
Art. 26. Specifiche tecniche 22
Art. 27. Responsabile Unico del Procedimento 22
Art. 28. Seggio di Gara e Commissione di Aggiudicazione 23
Art. 29. Indizione della procedura di gara per appalti di importo superiore a euro 40.000,00 24
Art. 30. Ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara 24
Art. 31. Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione 25
Art. 34. Definizione delle controversie 25
Art. 35. Norme di comportamento – L. n. 190/2012 25
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Premesse
1. Acque Bresciane S.r.l. applica le norme di cui al X.Xxx. 18 aprile 2016 n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora innanzi, per brevità, solo il “Codice Appalti” o, più semplicemente, il “Codice”) relativamente alla disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, con le forme e nei limiti in cui tali disposizioni trovano applicazione, per effetto della qualificazione della Società come “impresa pubblica”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. t), del Codice.
2. Il presente Regolamento assolve principalmente alla funzione di disciplinare l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito dei settori speciali definito dagli artt. da 115 a 121 del Codice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 8, dello stesso Xxxxxx.
Nell’ambito dei settori ordinari, di cui al Capo II, del Titolo III, della Parte II del Codice, le norme del presente Regolamento trovano applicazione in via di auto-limite alla discrezionalità della Società, pur in assenza di un espresso vincolo normativo al riguardo, atteso il combinato disposto degli artt. 59 e ss., dell’art. 3, comma 1, lett. o), nonché dell’art. 3, comma 1, lett. e), del Codice (ricomprendente la nozione di “impresa pubblica”, col limite oggettivo dello svolgimento di una delle attività di cui agli artt. da 115 a 121 del Codice).
2.1 Il presente Regolamento, viceversa, non trova alcuna applicazione, tanto nell’ambito dei settori ordinari quanto nell’ambito dei settori speciali, con la conseguente piena applicazione del generale regime del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti, con riguardo all’affidamento di lavori, servizi e forniture relativi alla gestione di servizi pubblici acquisiti in concessione in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi e conforme all’ordinamento vigente al momento dell’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 del Codice.
3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 8, del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono comunque nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
3.1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione, sempre in via di auto-limite alla discrezionalità della Società, anche per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, con riguardo ai quali Acque Bresciane S.r.l. svolge eventualmente la funzione di Committente anche in nome e per conto di imprese controllanti, controllate e/o collegate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipate, sulla base di rapporti contrattuali infragruppo.
3.2 In tutte le ipotesi di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento in via di autolimite resta salva la possibilità di deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, con la conseguente piena applicazione del generale regime del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti (i) nel caso di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture in favore di una società controllante, controllata o collegata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipata, anche indirettamente, (ii) a fronte di speciali circostanze, che dovranno essere esplicitate con una congrua motivazione da parte di un provvedimento di carattere generale assunto dall’Organo Amministrativo, ovvero in sede di singola deliberazione a contrarre.
3.3 E’ in ogni caso consentita l’acquisizione di appalti di lavori, forniture e servizi in forma aggregata con una o più altre società controllanti, controllate o collegate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile o comunque partecipate, purché tale acquisizione avvenga nel rispetto del presente Regolamento ovvero di altro Regolamento assunto in conformità all’art. 36, comma 8, del Codice, ovvero nel rispetto delle norme generali del Codice.
3.4 Nell’ipotesi presa in considerazione nel superiore alinea 3.4, è possibile inserire, all’interno dei documenti di gara, espressa clausola contenente la previsione di un diritto di opzione in favore di altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipata, purché (i) venga previsto un limite massimo di valore, al fine dell’esercizio dello stesso diritto di opzione, (ii) venga fissato un termine temporale per l’esercizio del diritto di opzione, (iii) vengano osservate le medesime condizioni contrattuali. Resta fermo che l’importo del valore oggetto di opzione viene computato ai fini della determinazione del valore complessivo della commessa, avuto riguardo all’applicazione del regime di selezione del contraente.
4. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36, comma 8, del Codice, Acque Bresciane S.r.l. garantisce, in aderenza:
(a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
(b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
(c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
(d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione delle commesse;
(e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
(f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
(g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure di scelta del contraente;
(h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
(i) al principio di rotazione, la prevenzione del rischio di consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
5. Alla stregua dei principi sopra richiamati, l’attività della Società, pertanto, assicurerà:
(i) il rispetto, in ogni caso, della normativa vigente applicabile;
(ii) il perseguimento dei fini istituzionali della Società, garantendo l’adeguata gestione dei processi in materia di sicurezza del lavoro;
(iii) il rispetto del sistema di deleghe e procure della Società;
(iv) l’osservanza della massima obiettività nelle procedure di scelta del contraente;
(v) l’armonizzazione del principio della economicità con quello dell’obiettività e imparzialità delle scelte relative a competitività, qualità, utilità e prezzi;
vi) l’assenza e la prevenzione del rischio di conflitto di interessi;
vii) il rispetto dei principi e delle disposizioni a tutela dei lavoratori.
6. Acque Bresciane S.r.l. tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Art. 2. Principi
1. Acque Bresciane S.r.l. ha piena autonomia negoziale e provvede alle forniture, ai lavori, ed ai servizi necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (comunitarie,
nazionali e regionali) e dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità.
2. L’attività negoziale di Acque Bresciane S.r.l. è informata alla finalità di coniugare la massima efficienza economica nella erogazione dei servizi (da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati agli utenti.
3. Acque Bresciane S.r.l. svolge la propria attività negoziale nel rispetto dei principi esposti nel Protocollo Anticorruzione adottato e in applicazione della L. n. 190/2012, in quanto Ente di diritto privato in controllo pubblico diretto, secondo le linee contenute nel paragrafo 3.1.1., Allegato 1, paragrafo B2, del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.).
4. In attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale applica i seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:
- perseguimento delle finalità istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella procedura di scelta dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità dei beni – servizi – lavori oggetto di affidamento;
- controllo interno;
- autolimite alla discrezionalità della Società mediante il richiamo delle regole dell’evidenza pubblica, anche in assenza di un espresso vincolo normativo.
Art. 3. Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere interpretate ed applicate nel rispetto del diritto comunitario e nazionale e, segnatamente, in conformità alle disposizioni del Codice, con particolare riguardo all’art. 36, comma 8.
2. La Società può stipulare tutte le tipologie di contratto, anche non aventi una disciplina particolare ex art. 1322, comma 2, del Codice Civile e, comunque, può definire il contenuto dei contratti oggetto di affidamento in maniera funzionale al perseguimento del proprio oggetto sociale, e comunque purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico e, in particolare, con l’ordine pubblico, il buon costume e le norme imperative.
3. Qualora, nel corso dell’efficacia del presente Regolamento, dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che regolano i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, le disposizioni del presente Regolamento che saranno divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intenderanno
implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali sopravvenute.
Art. 4. Esclusioni
1. Il presente Regolamento non si applica all’aggiudicazione, all’interpretazione e/o all’esecuzione:
- delle tipologie negoziali escluse in tutto o parte nell’ambito di applicazione del Codice, richiamate nel Titolo II del Codice stesso;
- dei contratti privi del requisito dell’onerosità;
- dei contratti d’opera, disciplinati dagli artt. 2229 e ss. del codice civile e non rientranti nell’ambito di applicazione del Codice;
- delle forniture e servizi per i quali la Società si avvalga di centrali di committenza.
Art. 5. Definizioni
1. Si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento tutte le definizioni di cui all’art. 3 del Codice.
SEZIONE II – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Anche ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Codice - ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure ordinarie di scelta del contraente, di cui agli artt. 122 e ss. del Codice - al fine di garantire una semplificazione delle procedure per soddisfare le specifiche esigenze della Società, vengono individuate le seguenti modalità di affidamento dei contratti, a seconda dell’importo di lavori, servizi e forniture, così come stabilito nei Titoli successivi.
Titolo I - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00.
Art. 6. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente
1. Per lavori, servizi (ivi compresi incarichi professionali e servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria) e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto eventualmente preceduto, ove ritenuto necessario, dalla richiesta di due o più preventivi.
2. Nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, la Stazione Appaltante farà prevalentemente riferimento agli operatori iscritti nell’Albo Fornitori, salvo la facoltà, a fronte di particolari esigenze, di svolgere una specifica indagine di mercato (che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale). Si richiama, a questo proposito, il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori, pubblicato sul sito internet istituzionale.
La Stazione Appaltante può individuare i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 da realizzare in amministrazione diretta, che potranno essere realizzati ad opera del soggetto o organo societario competente.
3. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 (nel caso di servizi e forniture) e all’art. 84 (nel caso di lavori) del Codice.
In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
(a) idoneità professionale. Al proposito, può essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al pertinente Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (a registri equipollenti nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o comunque in Paesi esteri ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche in virtù di accordi
internazionali) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto;
(b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
4. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall’appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 105 del Codice.
Art. 7. Criteri di aggiudicazione
1. Il criterio di aggiudicazione viene normalmente definito nel criterio del “minor prezzo” di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, salvo le ipotesi nelle quali, per la specialità dell’appalto, la Stazione Appaltante ritenga opportuno ricorrere al criterio dell’ ”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per valutare ulteriori elementi quali , a titolo esemplificativo e non tassativo, la riduzione dei tempi di esecuzione, le tecniche di esecuzione, la natura dei materiali o l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche particolari o criteri minimi ambientali.
Art. 8 Garanzie
1. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore la prestazione di idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività di impresa.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), e 36, comma 2, lett. a), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Art. 9. Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’ art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi operanti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Titolo I-bis Lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00.
(Norma derogatoria al Codice dei Contratti Pubblici introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e in vigore dal 1 Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2019.)
Art. 9-X. Xxxxxx oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente
1. Per lavori di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00 è consentito l’affidamento diretto previa consultazione di n. 3 (tre) operatori economici, ove esistenti.
2. Nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, la Stazione Appaltante farà prevalentemente riferimento agli operatori iscritti nell’Albo Fornitori, salvo la facoltà, a fronte di particolari esigenze, di svolgere una specifica indagine di mercato (che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale). Si richiama, a questo proposito, il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori, pubblicato sul sito internet istituzionale.
3. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 (nel caso di servizi e forniture) e all’art. 84 (nel caso di lavori) del Codice.
In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
(a) idoneità professionale. Al proposito, può essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al pertinente Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (a registri equipollenti nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o comunque in Paesi esteri ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche in virtù di accordi internazionali) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto;
(b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
4. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall’appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 105 del Codice.
Art. 9-B. Criteri di aggiudicazione
1. Il criterio di aggiudicazione viene normalmente definito nel criterio del “minor prezzo” di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, salvo le ipotesi nelle quali, per la specialità dell’appalto, la Stazione Appaltante ritenga opportuno ricorrere al criterio dell’ ”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per valutare ulteriori elementi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la riduzione dei tempi di esecuzione, le tecniche di esecuzione, la natura dei materiali o l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche particolari o criteri minimi ambientali.
Art. 9-C. Garanzie
1. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore la prestazione di idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività di impresa.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), e 36, comma 2, lett. a), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Art. 9-D. Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’ art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 e sino a euro 150.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi operanti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Titolo II - Lavori di importo superiori a euro 150.000,00 e sino a euro 1.000.000,00; Servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 418.000,00; Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 100.000,00.
Art. 10. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente
1. Per i lavori di importo superiori a euro 150.000,00 e sino a euro 1.000.000,00 e per i servizi e le forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 418.000,00, l’affidamento avverrà attraverso procedura negoziata, secondo quanto previsto nel successivo art. 11, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La stessa disciplina si applica anche ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore ad euro 40.000,00 e sino a euro 100.000,00.
2. Nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, la Stazione Appaltante farà prevalentemente riferimento agli operatori iscritti nell’Albo Fornitori, salvo la facoltà di svolgere, a fronte di particolari esigenze, una specifica indagine di mercato (che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale) ovvero di far riferimento, qualora istituito, ad un Sistema di Qualificazione di cui all’art. 134 del Codice. Si richiamano, a questo proposito, il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori, ovvero il Disciplinare del Sistema di Qualificazione, sempre qualora istituito, entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.
3. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 (nel caso di servizi e forniture) e all’art. 84 (nel caso di lavori) del Codice.
In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
(a) idoneità professionale. Al proposito, può essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al pertinente Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (a registri equipollenti nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o comunque in Paesi esteri ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche in virtù di accordi internazionali) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto;
(b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
4. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall’appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 105 del Codice.
Art. 11. Procedura negoziata
1. Gli operatori economici saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo trasmissione di lettera di invito, a mezzo P.E.C. e/o via fax, contenente i seguenti elementi:
(a) il luogo, l’ oggetto (con relative caratteristiche tecniche e prestazionali) e l’importo complessivo dell’appalto e degli oneri di sicurezza, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
(b) il criterio di aggiudicazione;
(c) il riferimenti alla documentazione contrattuale;
(d) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
(e) l’indicazione della documentazione richiesta;
(f) le modalità di svolgimento della gara;
(g) l’indicazione delle eventuali garanzie richieste;
(h) l’eventuale capitolato speciale d’appalto/tecnico prestazionale;
(i) il termine perentorio di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Per la disciplina delle singole fasi del procedimento di scelta del contraente si rinvia all’art. 32 del Codice.
Art. 12. Criteri di aggiudicazione
1. Il criterio di aggiudicazione viene normalmente definito nel criterio dell’ ”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, salvo che, nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 4, del Codice, per la specialità dell’appalto, la Stazione Appaltante ritenga opportuno ricorrere al criterio del “minor prezzo”.
Art. 13. Garanzie
1. La Stazione Appaltante richiederà a tutti gli operatori economici concorrenti la prestazione di idonea garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice e, all’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività di impresa.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Stazione Appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 6 bis dell’art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Limitatamente agli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, nonché agli affidamenti di servizi e forniture inferiori a euro 418.000,00, ai sensi degli artt. 32, comma 10, e 36, comma 2, lett. b), del Codice, è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto
Art. 14. Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di lavori di importo superiori a euro 40.000,00 e sino a euro 1.000.000,00 e per i servizi e le forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 418.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi operanti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Titolo III - Lavori di importo superiori a euro 1.000.000,00 e sino a euro 3.000.000,00
Art. 15. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente
1. Per i lavori di importo superiori a euro 1.000.000,00 e sino a euro 3.000.000,00 l’affidamento avverrà attraverso procedura negoziata, secondo quanto previsto nel successivo art. 16, previo invito di almeno:
a) 10 (dieci) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei – per i lavori di importo superiore a euro 1.000.000,00 e sino a euro 2.000.000,00;
b) 15 (quindici) operatori economici – se sussistono in tale numero soggetti idonei – per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000,00 e sino a euro 3.000.000,00.
2. Nell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto, la Stazione Appaltante farà prevalentemente riferimento agli operatori iscritti nell’Albo Fornitori, salvo la facoltà di svolgere, a fronte di particolari esigenze, una specifica indagine di mercato (che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale) ovvero di far riferimento, qualora istituito, ad un Sistema di Qualificazione di cui all’art. 134 del Codice. Si richiamano, a questo proposito, il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo
fornitori, ovvero il Disciplinare del Sistema di Qualificazione, sempre qualora istituito, entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.
3. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 (nel caso di servizi e forniture) e all’art. 84 (nel caso di lavori) del Codice.
In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
(a) idoneità professionale. Al proposito, può essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al pertinente Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (a registri equipollenti nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o comunque in Paesi esteri ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche in virtù di accordi internazionali) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto;
(b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
4. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall’appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 105 del Codice.
Art. 16. Procedura negoziata
1. Gli operatori economici saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo trasmissione di lettera di invito, a mezzo P.E.C. e/o via fax, contenente i seguenti elementi:
(a) il luogo, l’oggetto (con relative caratteristiche tecniche e prestazionali) e l’importo complessivo dell’appalto e degli oneri di sicurezza, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
(b) il criterio di aggiudicazione;
(c) il riferimenti alla documentazione contrattuale;
(d) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, nonché il periodo di validità della stessa;
(e) l’indicazione della documentazione richiesta;
(f) le modalità di svolgimento della gara;
(g) l’indicazione delle eventuali garanzie richieste;
(h) l’eventuale capitolato speciale d’appalto/tecnico prestazionale;
(i) il termine perentorio di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Per la disciplina delle singole fasi del procedimento di scelta del contraente si rinvia all’art. 32 del Codice.
Art. 17. Criteri di aggiudicazione
1. Il criterio di aggiudicazione viene normalmente definito nel criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, salvo che, nelle sole ipotesi contemplate all’art. 95, comma 4, del Codice, per la specialità dell’appalto, la Stazione Appaltante ritenga opportuno ricorrere al criterio del “minor prezzo”.
Art. 18. Garanzie
1. La Stazione Appaltante richiederà a tutti gli operatori economici concorrenti la prestazione di idonea garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice e, all’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività di impresa.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla Stazione Appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 6 bis dell’art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Art. 19. Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’ art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di lavori di importo superiori a euro 1.000.000,00 e sino a euro 3.000.000, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi operanti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Titolo IV - Lavori di importo superiori a euro 3.000.000,00 e sino a euro 5.225.000,00; Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo superiore a euro 100.000,00.
Art. 20. Ambito oggettivo di applicazione e procedure di scelta del contraente
1. Per i lavori di importo superiori a euro 3.000.000,00 e sino a euro 5.225.000,00, l’affidamento avverrà attraverso le procedure ordinarie previste, per i settori speciali, agli artt. 122 ss. del Codice, pertanto sulla base di procedure aperte, ristrette o negoziate previa indizione di gara.
La stessa disciplina si applica anche ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore a euro 100.000,00, salva l’inapplicabilità della procedura negoziata previa indizione di gara.
2. I termini di cui all’art. 61, commi 1, 2, e 3 del Codice sono ridotti a 15 giorni, mentre quello di cui al comma 5 è ridotto a 10 giorni.
3. Nel caso in cui sia stato istituito un Sistema di Qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, la Stazione Appaltante procederà all’invito di tutti gli operatori economici iscritti al sistema. Si richiama, a questo proposito, il Disciplinare del Sistema di Qualificazione, sempre qualora istituito, pubblicato sul sito internet istituzionale.
4. Agli operatori economici concorrenti potrà, in ogni caso, essere richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 (nel caso di servizi e forniture) e all’art. 84 (nel caso di lavori) del Codice.
In particolare, per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi e forniture, agli operatori economici potrà essere richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
(a) idoneità professionale. Al proposito, può essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al pertinente Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (a registri equipollenti nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o comunque in Paesi esteri ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche in virtù di accordi internazionali) o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto;
(b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
5. Le prestazioni oggetto del contratto vengono di norma eseguite direttamente dall’appaltatore, salvo le ipotesi di subappalto che, in ogni caso, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 105 del Codice.
Art. 21. Criteri di aggiudicazione
1. Il criterio di aggiudicazione viene normalmente definito nel criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, salvo che, nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 4, del Codice, per la specialità dell’appalto, la Stazione Appaltante ritenga opportuno ricorrere al criterio del “minor prezzo”.
Art. 22. Garanzie
1. La Stazione Appaltante richiederà a tutti gli operatori economici concorrenti la prestazione di idonea garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice e, all’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, nonché la pertinente polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività di impresa.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Art. 23. Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di lavori di importo superiori a euro 3.000.000,00 e sino a euro 5.225.000,00, nonché di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore a euro 100.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi operanti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Titolo V - Lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria: Lavori di importo superiore a euro 5.225.000,00 nei settori ordinari e speciali; Servizi e forniture di importo superiore a euro 209.000,00 nei settori ordinari; Servizi e forniture di importo superiore a euro 418.000,00 nei settori speciali.
Art. 24. Affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria
1. Atteso il combinato disposto degli artt. 59 e ss., dell’art. 3, comma 1, lett. o), nonché dell’art. 3, comma 1, lett. e), del Codice (ricomprendente la nozione di “impresa pubblica”, col limite oggettivo dello svolgimento di una delle attività di cui agli artt. da 115 a 121 del Codice), l’affidamento di lavori, servizi
e forniture superiori alla soglia comunitaria, nei settori ordinari, normalmente avviene in via di auto- limite, pur in assenza di un espresso vincolo normativo al riguardo, nel rispetto delle norme contenute nei predetti artt. 59 e ss. del Codice.
2. L’affidamento di lavori, servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria, nei settori speciali, avviene nel rispetto delle norme contenute negli artt. 114 e ss. del Codice.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 25. Contratti misti e frazionamento
1. Per tutte le ipotesi di contratti misti di appalto, si rinvia integralmente a quanto disposto dall’art. 28 del Codice.
2. Nessun appalto può essere frazionato al fine di escludere l’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, ovvero al fine di precostituire i presupposti per l’applicabilità del presente Regolamento, in luogo della normativa generale, di fonte comunitaria e nazionale.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni:
(a) relative ad interventi già distintamente individuati nell’attività di programmazione di Xxxxx Xxxxxxxxx S.r.l.;
(b) che derivino da oggettivi ed evidenti ragioni tecniche, risultanti da apposita relazione dell’ufficio competente;
(c) attinenti a forniture coordinate, per tali intendendosi le forniture inserite in un progetto complesso tale da generare un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l’approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.
Art. 26. Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche non possono menzionare un marchio di fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, nè far riferimento a un brevetto, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare alcune imprese o alcuni prodotti. Tale menzione è ammessa nel caso in cui si renda necessaria al fine di consentire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell’oggetto dell’appalto, a condizione che sia accompagnata dalla dicitura “o equivalente”. Si rinvia, in ogni caso, all’art. 68 del Codice.
Art. 27. Responsabile Unico del Procedimento
1. In conformità all’art. 31, comma 10, del Codice, Acque Bresciane S.r.l. individua più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche solo “R.U.P.”), limitatamente alle norme del Codice. La Stazione Appaltante avrà facoltà di nominare un R.U.P. per la fase della progettazione, un R.U.P. per la fase di affidamento e un R.U.P. per la fase dell’esecuzione. I
ruoli di R.U.P. per la fase di progettazione ed esecuzione possono essere affidati ad un medesimo soggetto.
Art. 28. Seggio di Gara e Commissione di Aggiudicazione
1. Ai sensi dell’art. 77, comma 13, del Codice, alle procedure indette dalla Stazione Appaltante non si applica la disciplina ivi prevista per la composizione e il funzionamento della Commissione di aggiudicazione.
A questo proposito, la Stazione Appaltante in via di autoregolamentazione, si auto vincola sulla base dei seguenti criteri:
(i) viene distinto il c.d. Seggio di Gara dalla c.d. Commissione Giudicatrice, quest’ultima nominata solo nell’ipotesi di adozione del criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
(ii) il Seggio di Gara sarà, di norma, presieduto dal R.U.P. o da Funzionario preposto dall’Ufficio acquisti della Stazione Appaltante e da due membri anch’essi individuati all’interno della struttura organizzativa della Stazione Appaltante;
(iii) il Seggio di Xxxx avrà il compito di procedere all’apertura del plico, della busta amministrativa e di quella tecnica, nonché di esaminare la documentazione amministrativa; nell’ipotesi di adozione del criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, il Seggio di Gara procederà altresì all’apertura della busta contenente l’offerta economica;
(iv) la Commissione Giudicatrice sarà composta dai membri nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e sarà composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della commessa
(v) la Commissione Giudicatrice sarà presieduta, di norma, da un Dirigente della Stazione Appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un Funzionario della Stazione Appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’Organo competente;
(vi) i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Si applicano ai Commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c..
I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i Funzionari della Stazione Appaltante; in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono ragioni oggettive e comprovate, i Commissari diversi dal Presidente sono scelti tra Funzionari di amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini
professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza.
(v) la Commissione Giudicatrice, così composta, sarà deputata alla valutazione delle offerte nelle loro componenti sia tecnica che economica.
Art. 29. Indizione della procedura di gara per appalti di importo superiore a euro 40.000,00
1. Per appalti di importo superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 200.000,00, si procederà con indizione della procedura tramite apposita determinazione del R.U.P.
2. Per gli appalti di importo superiore a euro 200.000,00, si procederà con indizione della procedura tramite adozione di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante.
Art. 30. Ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara
1. Per le ipotesi di procedura negoziata senza previa indizione di gara, si rinvia integralmente alle ipotesi previste dall’art. 125 del Codice.
2. A riguardo, si specifica che, in ogni caso, con riguardo allo specifico settore di intervento della Stazione Appaltante, si procederà alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nelle seguenti ipotesi:
− comprovata e sopravvenuta urgenza nell’approvigionamento di lavori, servizi e forniture, soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di interruzione o comunque disservizio con riferimento alle necessaria continuità dei servizi pubblici erogati dalla Stazione Appaltante;
− esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
− urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento al servizi pubblici erogati dalla Stazione Appaltante;
− obblighi, prescrizioni e imposizioni alla Stazione Appaltante da parte di Pubbliche Amministrazioni e/o Autorità, nei termini assegnati dalle medesime;
− in ogni altro caso, in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
− prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, anche ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
Art. 31. Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione
1. Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti alla verifica di conformità, mentre, per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di collaudo o al certificato di regolare esecuzione, in relazione al valore economico della commessa, il tutto così come previsto dall’art. 102 del Codice.
Art. 32. Oneri fiscali
1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento si intendono sempre I.V.A. esclusa.
Art. 33. Penali
1. Nei capitolati speciali o d’oneri viene prevista, quando la tipologia dell’appalto lo richieda, l’applicazione di penali all’appaltatore, disciplinandone espressamente la modalità di quantificazione e applicazione. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nella specifica tecnica, per errori o omissioni dell’appaltatore del fornitore nell’esecuzione della prestazione.
2. Nel caso di servizi, lavori o forniture e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. In tale evenienza, Acque Bresciane S.r.l. avrà sempre la facoltà di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice.
Art. 34. Definizione delle controversie
1. Per la definizione delle controversie afferenti alla stipulazione, all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti d’appalto, rientranti nella sfera di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
Art. 35. Norme di comportamento – L. n. 190/2012
1. L’impresa concorrente e/o appaltatrice dovrà sempre agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Stazione Appaltante, che delle altre imprese concorrenti.
2. Le imprese partecipanti alla gara sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla L. n. 287/1990, e dovranno astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
3. Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza, in forza della quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
- il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l’accordo ai fine della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta;
- l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti, affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
4. Gli operatori economici partecipanti alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici promosse dalla Società dovranno astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Stazione Appaltante, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
5. Agli operatori economici concorrenti non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della Stazione Appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l’accesso agli atti sarà consentito solo in conformità alla normativa vigente.
6. Gli operatori economici concorrenti hanno l’obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto, nonché qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della Stazione Appaltante o da chiunque altro possa influenzare le decisioni relative alla gara, e alla stipula del contratto e/o alla sua esecuzione.
7. Gli operatori economici appaltatori o subappaltatori debbono agire nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e, in particolare, non debbono porre in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
8. Gli operatori economici aggiudicatari debbono impegnarsi a rispettare il regime previsto dal Codice relativamente al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare, in qualsiasi modo e misura, parte dei lavori, ovvero dei servizi e delle forniture, aggiudicati al di fuori delle forme e modalità previste dall’art. 105 del Codice.
9. Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l’esecutore – nell’ambito dell’assetto contrattuale vigente – il rispetto del Piano Territoriale di Prevenzione della Corruzione ex L. n. 190/2012, predisposto da Acque Bresciane S.r.l., obbligandosi lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per collaboratori, subfornitori, e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico
(pubblicato per la consultazione sul sito internet istituzionale della Società), che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto affidato.