CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E CORTE D’APPELLO DI ROMA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E CORTE D’APPELLO DI ROMA
UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA
“Contratto collettivo e processo”
Roma, Xxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 ottobre 2010
REPORT
PRES. XXXXXXX XX XXXX – PRESIDENTE TITOLARE SEZ. LAVORO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Presidenza ed introduzione dei lavori
L’osservazione del contenzioso del lavoro consente di rilevare la notevole rilevanza, sia quantitativa che funzionale, della contrattazione collettiva quale fonte di disciplina dei rapporti controversi; a fronte di ciò, pochi principi e disposizioni di Costituzione, legge e fondi secondarie (in una parola di norme di diritto, nell’accezione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.) recano la disciplina dei rapporti di lavoro, sicché ad integrare la disciplina relativa concorre la contrattazione collettiva, che costituisce anche, talora, la fonte esclusiva di disciplina ed, in ogni caso, il parametro al quale deve conformarsi il contratto individuale (fatte salve le deroghe in melius a favore del lavoratore).
A fronte dell’assetto di diritto sostanziale prospettato e del rilievo sostanziale del contratto collettivo nella disciplina delle fattispecie del rapporto di lavoro, prima delle riforma processuale dell’art. 360 c.p.c., il sindacato del giudice di legittimità era limitato alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ed al vizio di motivazione in fatto, sicché gli spazi per l’esercizio della funzione nomofilattica erano esigui.
Questa incoerenza tra la disciplina processuale del sindacato del giudice di legittimità ed il rilievo sostanziale della contrattazione collettiva nella disciplina della fattispecie ha portato anche a reazioni giurisprudenziali, per così dire extra ordinem, presto peraltro rientrate, volte ad estendere la funzione nomofilattica all’interpretazione dei contratti collettivi..
Anche le innovazioni relative al sindacato in sede di legittimità in relazione alla contrattazione collettiva per l’impiego pubblico, prima della privatizzazione, erano coerenti con la natura giuridica dei contratti collettivi nel settore pubblico, in relazione alla loro efficacia erga omnes ed al loro valore di fonte normativa.
Un’inversione radicale ed effettiva si è poi avuta in riferimento ai contratti collettivi per il lavoro privato, avendo il legislatore esteso il sindacato per error in judicando (per violazione e falsa applicazione) –già previsto per le norme di diritto (leggi e fonti secondarie)- ai contratti collettivi nazionali, tenendoli tuttavia distinti dalle norme di diritto.
La nuova disciplina arricchisce il giudizio della Corte di cassazione, ed ha implicazioni rilevanti sul giudizio di legittimità, quali:
- l’interpretazione diretta del contratto collettivo, in applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;
- l’applicazione diretta delle norme contrattuali e la correzione della motivazione in diritto;
- la necessità della proposizione del quesito di diritto (per il tempo di vigenza del relativo principio);
- l’enunciazione del principio di diritto, anche nell’interesse della legge.
La riforma dell’art. 360 c.p.c. ha implicazioni problematiche sul giudizio di merito, benché non investito dalla riforma, ed altresì su questioni di diritto sostanziale, concernenti, a seguito del sindacato di legittimità, la natura dei contratti collettivi, anche se non sembra revocabile in dubbio la natura privatistica degli stessi e la non collocazione nel sistema delle fonti (con conseguente non proponibilità della questione di costituzionalità, e per altro verso, con perdurante applicabilità dei criteri ermeneutici previsti per i contratti dal codice civile).
In tale contesto, la previsione dell’accertamento pregiudiziale sulla validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali realizza una
innovazione radicale del nostro ordinamento, che inizia dai contratti collettivi per il pubblico impiego privatizzato, e risulta funzionale all’accertamento immediato (pregiudiziale, appunto, e soggetto a ricorso per cassazione) su validità, efficacia ed interpretazione del contratto collettivo.
L’istituto, sulla falsariga del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, realizza in parte un risalente auspicio di Xxxxxxx X’Xxxxxx (X’Xxxxxx, La Corte di Cassazione, giudice di prima istanza, in Studi in onore di Xxxxxxx Xxxxxx, Messina, s.d. ma 1931, 67), il quale proponeva l’intervento preventivo dell’organo di nomofilachia a fine di accertamento dell’astratta configurabilità del diritto soggettivo dedotto in giudizio, prima che le parti si affaticassero a fornir la prova dei fatti.
La citazione apre la strada ad una nuova prospettiva, da ipotizzare in via problematica, chiedendosi se sia possibile sul piano della disciplina un percorso inverso a quello finora seguito dal legislatore (che ha fin qui esteso il sindacato di legittimità dalle norme di diritto alle norme dei contratti collettivi), di modo che un procedimento di accertamento pregiudiziale, in funzione deflattiva del contenzioso e di prevenzione delle liti attraverso l’autorità del precedente, si estenda alle norme di diritto (leggi e fonti secondarie), prospettiva questa non fantasiosa, essendo stata prevista nell’articolato della Commissione Foglia.
PRES. XXXXXXXX XXXXXXX - PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE
Il ricorso per cassazione per violazione dei contratti collettivi
(si fa rinvio alla relazione depositata, che qui si allega)
L’ordinamento prevede una pluralità di istituti in relazione alle questioni di diritto:
- il procuratore generale può chiedere che la Cassazione enunci il principio di diritto nell’interesse della legge;
- la corte può pronunciare d’ufficio il principio;
- il ricorrente, nei casi in cui sia applicabile ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c., deve concludere l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto;
- il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentino una questione di interpretazione con le caratteristiche di cui all’art. 374 co. 2 c.p.c.;
- risolta una questione di interpretazione e cassata la sentenza impugnata, la corte enuncia il principio di diritto ex art. 384 c.p.c., a cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio;
- l’erronea motivazione da parte del giudice di merito circa l’interpretazione de
c.c.n.l. non dà luogo a cassazione quando il dispositivo della sentenza sia conforme a diritto, ed in tal caso la corte di limita a correggere la motivazione ex art. 384 co. 4 c.p.c.;
- la non contestazione non incide sui poteri della corte, e la questione interpretativa è affidata alla corte ed è sottratta alla disponibilità delle parti.
La qualificazione del contratto collettivo come fonte di diritto ne consente l’applicazione degli istituti ora detti.
Il contratto collettivo si inserisce nelle fonti di diritto, delle quali secondo i costituzionalisti non vi è un elenco tassativo; l’affermazione della natura di fonte del diritto va individuata, piuttosto che sulla base di un concetto teorico astratto (per il quale non vi è un modello unitario affermato in dottrina, ma una pluralità di nozioni), in relazione ai criteri stabiliti in concreto dal diritto positivo. Tali criteri sono mutevoli in relazione ai vari ordinamenti: così, nel nostro ordinamento il contratto per adesione è un fatto, mentre in Francia i large portée contrats sono sottoposti al giudizio della cassazione; per converso, in quell’ordinamento, il contratto collettivo non era parametro del giudizio di legittimità, e lo è diventato solo di recente ed in via giurisprudenziale.
Tra i diversi indici di distinzione dell’atto normativo rispetto all’atto non normativo sono stati proposti il principio jura novit curia, il principio ignorantia legis non excusat, l’istituto della pubblicazione legale, le regole di interpretazione, e, soprattutto, l’idoneità dell’atto a fungere da parametro nel giudizio di legittimità.
In relazione a tela ultimo indice, può dirsi che l’ordinamento positivo tratta ormai il contratto collettivo nazionale di lavoro come fonte del diritto oggettivo, atteso che lo include fra i parametri del giudizio di cassazione.
Né è di ostacolo a tale ricostruzione l’applicazione ai contratti collettivi dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 c.c. e ss., piuttosto che dell’art. 12 prel., perché i criteri interpretativi variano in relazione alle fonti del diritto (si pensi, così, ad esempio, ai criteri applicabili al diritto straniero).
Rileva, peraltro, la difficoltà - cui accennava il pres. De Xxxx – derivante dall’incidenza dell’intervento normativo, che apparentemente pensa al solo giudizio di cassazione, sull’intero processo civile; non può ritenersi, tuttavia, che nelle fasi di merito il c.c.n.l. sia un fatto, ed invece in cassazione sia diritto: ne deriva che della novella normativa non può non tenersi conto anche nelle fasi di merito.
Le conseguenze pratiche di tale impostazione sono evidenti: si pensi, ad esempio, all’inoperatività del principio di non contestazione in relazione alla
portata dei contratti collettivi; si pensi, per altro verso, all’inapplicabilità del divieto di novum, come emerge anche dall’art. 425 c.p.c.
L’inclusione dei contratti collettivi fra le fonti del diritto pone peraltro un problema peculiare, connessa con la necessità di forma di pubblicità delle fonti di diritto, per un’insuperabile esigenza di conoscenza, anche in relazione all’operatività –tipica degli atti normativi- dei principi jura novit curia ed ignorantia legis non excusat,- laddove per i contratti collettivi relativi al lavoro privato non vi è un sistema legale di conoscenza della fonte, a differenza di quanto accade con altre fonti del diritto (in una decisione della cassazione si è anzi escluso che il deposito del contratto presso il CNEL possa avere rilevanza allo scopo suddetto). Peraltro, il problema si pone anche con altre fonti del diritto, quali gli usi ed il diritto straniero, per i quali pure mancano sistemi di conoscenza legale, ed analoga problematica riguarda il giudicato esterno, considerato norma di diritto dalla giurisprudenza.
L’esigenza processuale di rispetto del contraddittorio, specie in relazione a fonte normativa non avente sistemi di pubblicità legale, implica l’allegazione e produzione in giudizio della norma contrattuale collettiva invocata: la giurisprudenza ritiene oggi (Cass. SU 20075 del 23 settembre 2010) la necessità della produzione integrale del contratto, ed ha affermato che la funzione nomofilattica affidata alla corte dal nuovo art. 360 n. 3 c.p.c. sottrae il potere cognitivo del giudice alla disponibilità delle parti. La sentenza aggiunge che, se la Corte d’ufficio rinvenga nel testo contrattuale disposizioni rilevanti che non siano state indicate dalle parti, trova applicazione l’art. 384 co. 3 c.p.c., che prescrive alla Corte, prima di decidere una questione rilevata d’ufficio, di prospettarla alle parti sollecitando il contraddittorio.
Tali principi dovrebbero valere senza differenze per i contratti collettivi del pubblico impiego o relativi al rapporto privato, e così anche l’onere di produzione di cui all’art. 369 n. 4 c.p.c., che non distingue tra i vari tipi di contratto (sebbene diverso sia l’indirizzo sul punto delle sezioni unite).
XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - PROFESSORE ORD. DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE UNIVERSITÀ DI BARI
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi
(si fa rinvio alla relazione depositata, che qui si allega)
Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi è nato con il d.lgs. n. 80 del 1998 dapprima nel solo ambito del lavoro pubblico, anche per il timore di
controversie seriali sui contratti dopo la devoluzione del contenzioso del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario.
La procedura si caratterizza per la presenza di due fasi: una prima di carattere stragiudiziale, tra parti collettive che non sono parti del processo; una seconda fase, che invece è giudiziale e riguarda le sole parti del processo.
Il modello (oggi disciplinato dall’art. 64 del d.lgs. 165 del 201) è stato poi esteso ai contratti collettivi relativi al lavoro privato, senza però la fase stragiudiziale, e ciò non solo per l’assenza dell’ARAN nella contrattazione in questione, ma anche per il fallimento della fase stragiudiziale nei fatti (infatti, dal 1989 a 2006, le ordinanze di rimessione dal giudice all’ARAN erano state 249, e solo 60 volte si era trovato un accordo).
La conseguenza processuale della mancanza della fase stragiudiziale è che non trovano applicazione nel procedimento ex art. 420 bis c.p.c. relativo ai contratti collettivi riguardanti rapporti di lavoro privato, quelle disposizioni che attribuiscono alle parti collettive nelle controversie di lavoro pubblico il potere di intervento, di impugnazione, di presentare memorie anche nel giudizio di cassazione (art. 64, co.5).
Con riferimento alla fase giudiziale, i due modelli tendono invece a sovrapporsi ed avere analoga disciplina.
Quanto all’ambito di applicazione del procedimento, va esclusa l’utilizzabilità dell’istituto -oltre nel procedimento cautelare, in quello monitorio, e nel procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 st.lav - anche nel giudizio in grado di appello, imponendosi tale soluzione –come ritenuto dalla giurisprudenza della cassazione in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo- non solo per la funzione deflattiva dell’istituto, ma soprattutto per la considerazione che il frazionamento della decisione, che l’applicazione del procedimento comporterebbe, contrasta con i principi del giusto processo, ed, inoltre con il disposto dell’art. 360 co. 3, che esclude l’immediata impugnabilità in cassazione delle sentenze –come quella in discorso- che decidono questioni insorte, senza definire neppure parzialmente il giudizio: ove la questione di efficacia, validità o interpretazione sorgerà in appello, la cassazione fornirà l’interpretazione a seguito della impugnazione, nelle forme ordinarie, della sentenza definitiva del giudice di appello.
Un problema rilevante in materia attiene alla rilevanza della contestazione delle parti: poiché la norma parla di questione, e non di mero punto pregiudiziale, l’operatività dello speciale procedimento sembrerebbe precluso da una non contestazione delle parti in relazione alla portata della clausola contrattuale; la considerazione della natura dell’atto, tuttavia, e la facoltà del giudice di rilevare d’ufficio la questione, specie se è in discussione la validità della clausola contrattuale (ad esempio, perché in contrasto con una norma imperativa di legge), dovrebbe portare alla soluzione opposta.
Un problema rilevante attiene alla incidenza delle questioni pregiudiziali di rito (si pensi, tra le altre, alla giurisdizione) o preliminari di merito (si pensi, ad esempio, alla prescrizione o alla decadenza): ora, il giudice dovrebbe seguire l’ordine delle questioni, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che la presenza di altre questioni non esclude il dovere del giudice di decidere ex art. 420 bis sulla questione relativa al contratto collettivo; va rilevato, tuttavia, che il canone costituzionale della ragionevole durata del processo impone invero la soluzione della questione pregiudiziale o preliminare diversa da quella sul contratto, altrimenti l’attivazione del procedimento ex art. 420 bis
c.p.c. potrebbe essere privo di utilità nella causa ove, ritornato il giudizio innanzi al giudice di merito dopo la decisione della cassazione ex art. 420 bis, venga in gioco la diversa pregiudiziale già accantonata.
In linea generale, poi, il giudice di merito non può emanare sentenza non definitiva allorché possa decidere la controversia a prescindere dalla soluzione da dare alla questione ex art. 420 bis.
Solleva dubbi anche la posizione, espressa in una occasione, della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto applicabile il procedimento ex art. 420bis solo se la clausola contrattuale interessata sia posta a fondamento dell’azione e dei fatti costitutivi; invero, nel rilevare l’assenza di qualsiasi distinzione al riguardo nella lettera della norma, la considerazione del principio di difesa dovrebbe consentire anche che la clausola contrattuale –della cui validità, efficacia, o interpretazione si tratta- possa essere posta a fondamento dell’eccezione del convenuto.
La norma dell’art.420bis impone la soluzione e la decisione sulla questione con sentenza non definitiva (che si presenta sui generis, in quanto avente ad oggetto una questione che non è sicuramente idonea a definire il giudizio: art. 279 c.p.c.); tale decisione vincola non solo il giudice primo grado, ma, se non impugnata, anche i giudici di appello e cassazione; ulteriori particolarità della disciplina sono poi la esclusione della riserva di impugnazione e la non appellabilità della decisione resa ex art. 420 bis.
Con riferimento al ricorso per cassazione ex art. 420 bis c.p.c., il problema della necessità del quesito di diritto dovrebbe avere soluzione negativa (nonostante sul punto la giurisprudenza non sia univoca), anche oggi con riferimento ai casi in cui l’art. 366bis sia ancora applicabile ratione temporis, e ciò sia per la considerazione teorica relativa alla libertà del giudice nell’interpretazione, sia per la ragione pratica dell’intervenuto superamento dell’istituto del quesito di diritto.
Sul contenuto della produzione del contratto collettivo vi era un contrasto di giurisprudenza che è stato composto dalla decisione delle sezioni unite n. 20075 del 2010, la cui soluzione –che impone la produzione del testo contrattuale integrale- è condivisibile: se si fonda una causa su un contratto, è
ragionevole imporre che sia prodotto per intero. La sentenza afferma inoltre tre ulteriori principi: la necessità del rispetto del contraddittorio per le questioni rilevate d’ufficio e non dalle parti, attuabile con la sollecitazione del contraddittorio delle parti attraverso una specifica procedura individuata nella sentenza, che prevede l‘assegnazione al pubblico ministero ed alle parti di un termine per il deposito di osservazioni; la sufficienza della produzione del contratto collettivo nei gradi precedenti di giudizio (superando così un orientamento diverso che era emerso in precedenza nella giurisprudenza di legittimità); la possibilità della produzione del contratto anche da parte del convenuto (xxxxx, naturalmente, i rischi gravanti sull’attore per la mancata presenza in atti del contratto non da lui prodotto, in relazione all’evenienza che la controparte non si costituisca).
Poiché l’indagine istruttoria necessaria per la pronuncia della questione pregiudiziale è svolta dal giudice di merito e stante la natura e la struttura del giudizio in cassazione, la Corte non può assumere nuove iniziative istruttorie ed acquisire nuovi documenti, ma deve decidere unicamente sul materiale probatorio acquisito ritualmente in primo grado; con la conseguenza che, nel caso in cui l’attività istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non potendo la Corte di Cassazione rimediare a siffatta lacuna, il ricorso non potrà che essere accolto, con cassazione della sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito.
Si è affermato che la Cassazione può cassare senza rinvio ex art. 382 c.p.c., allorché ritenga improponibile la domanda o viziato il procedimento tanto da non potere essere proseguito o insussistente la giurisdizione o la competenza del giudice che ha reso la sentenza non definitiva. Non sembra tuttavia potersi condividere tale lettura, dal momento che oggetto del ricorso e della relativa decisione della cassazione è soltanto la «questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale», non anche altre questioni di diritti, né tanto meno il merito della causa.
La portata della decisione della cassazione, all’esito del procedimento in discorso, è comunque maggiore di quella che il giudice di legittimità può pronunciare ex art. 360 c.p.c..
L’art. 64, co. 6, del d.lgs. 165 del 2001, espressamente richiamato dall’art. 146- bis disp. att. c.p.c., dispone che in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi: il legislatore prevede un’ipotesi di sospensione discrezionale del processo, che può anche essere disposta di ufficio dal giudice, a prescindere da una richiesta delle parti.
Una volta sospeso il giudizio, essendo la sospensione un sostanziale provvisorio diniego di giustizia, dovrebbe escludersi il potere del giudice che ha sospeso il giudizio di disattendere poi la decisione della cassazione, in quanto, a fronte di una sospensione pregressa che sarebbe stata allora inutile,
opererebbe il rischio di una seconda sospensione automatica a seguito della decisione interpretativa della questione.
Per concludere, va evidenziato che la disciplina dell’istituto prevede, una volta sollevata la questione pregiudiziale di che trattasi, la sospensione automatica del giudizio, sospensione che peraltro non è impugnabile con regolamento di competenza: si tratta qui di un sacrificio che si chiede alla parte, che non è invero necessario (atteso che si poteva egualmente conseguire la sentenza della Cassazione e subordinare la sospensione alla istanza delle parti), e che finisce con il pregiudicare inevitabilmente la parte debole della controversia, ossia il lavoratore, pregiudicato dall’automatismo legale.
XXXX. XXXXXXXX DE XXXX XXXXXX - PROFESSORE ORD. DI DIRITTO DEL LAVORO UNIVERSITÀ DI NAPOLI “XXXXXXXX XX”
Contratto collettivo e sistema delle fonti
L’insegnamento tradizionale (di grandi maestri quali Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx) ricostruisce l’autonomia collettiva in termini privatistici, quale espressione di autonomia privata, laddove solo in anni più recenti si è affermata una ricostruzione del contratto collettivo quale fonte di diritto oggettivo (nelle varie declinazioni di fonte atipica, sub primaria, extraordinem, ecc.), evidenziando una funzione più ampia del contratto (Modugno, Pizzorusso), e sottolineando che la complessità del contratto collettivo e la pluralità dei contratti non consente mere ricostruzioni privatistiche (Rusciano) e che il contratto è per vari profili accomunato alle fonti del diritto sul piano processuale.
L’accoglimento di una o altra ricostruzione dell’istituto ha effetti pratici rilevanti: si pensi alle conseguenze sull’efficacia soggettiva generalizzante o limitata del contratto, all’inderogabilità ed ai profili relativi alla gerarchia tra contratti collettivi di diverso livello ed al rapporto del contratto collettivo verso il contratto individuale e all’opposto nei confronti della legge, ai criteri di ermeneutica applicabili, al vincolo del principio di uguaglianza ed al sindacato di ragionevolezza e proporzionalità (che non riguarda i prodotti dell’autonomia privata).
In tale contesto, è pericoloso allontanarsi da una ricostruzione privatistica tradizionale, ed anzi tale allontanamento è una fuga in avanti on supportata
dalle norme vigenti, quando non una opzione intellettualmente scorretta perché perseguente finalità politiche.
Non va invero dimenticato che, con la mancata attuazione delle previsioni dell’art. 39, co. 2-4, Cost. (voluta dalle associazioni dei lavoratori come dei datori di lavoro), il contratto ha trovato un modello alternativo proprio del diritto privato: si pensi al principio della rappresentanza civilistica, al sindacato come associazione non riconosciuta, all’interesse collettivo come interesse non istituzionale o corporativo, all’efficacia soggettiva limitata del contratto, all’interpretazione secondo i criteri dell’ermeneutica contrattuale, alle necessità di spiegare l’inderogabilità.
Non condivisibile è per altro verso l’orientamento che tende a prendere dai due modelli su esposti i soli aspetti utili, superando i limiti derivanti invece dall’adozione di un singolo modello: espressione di tale orientamento è, ad esempio, l’affermazione di chi propugna la libertà da vincoli per gli agenti negoziali (qui il contratto collettivo è un contratto), ma nel contempo intende superare l’efficacia soggettiva del contratto affermandone l’inderogabilità (qui il contratto ha natura paranormativa).
Per converso, va esclusa ogni operazione qualificatoria che pieghi la costruzione giuridica ad interessi di parte immediati, e deve essere affermata una costruzione solo privatistica del contratto collettivo.
Non contrastano con tale soluzione le deleghe alla contrattazione in chiave di integrazione dei precetti legali, contenute tra l’altro nella disciplina della legge
n. 276/2003 in tema di contrattazione a termine e somministrazione, in quanto non si supera il modello convenzionale ed il rinvio del legislatore all’autonomia privata, senza modificare la natura di questa, è un rinvio recettizio dalla fonte superiore, che attribuisce al contratto una efficacia peculiare solo in virtù della previsione legale, la quale viene ad appropriarsi del contenuto del contratto.
Non contrastano con la su indicata affermazione neppure i meccanismi giurisprudenziali o normativi (es. art. 36 Stat. Lav.) che estendono l’efficacia soggettiva del contratto, recando in tali casi il contratto meri riferimenti parametrici per il giudizio.
Analogo discorso va fatto per i contratti gestionali o per i richiami legislativi alle fonti sindacali maggiormente rappresentative, che non mutano la natura dell’atto richiamato: con riferimento alla procedimentalizzazione dei poteri datoriali, l’efficacia verso tutti del contratto discende dalla limitazione del potere datoriale e non anche dalla forza diversa del contratto collettivo.
Anche la previsione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in linea con quanto scritto dal Cons. Xxxxxxx, è mero effetto processuale che non incide sulla natura del contratto collettivo, che non è trasformata in fonte di diritto obiettivo.
Mentre per i contratti nazionali la costruzione privatistica è ancora oggi attuale, si è consapevoli che per il contatto aziendale si pongono spesso le criticità più acute, come emerso in casi recenti, essendo difficilmente
configurabile un vincolo su base privatistica per i lavoratori che non hanno partecipato alle costituzione delle r.s.u. agente contrattuale o non hanno dato adesione al contratto; emerge in tale ambito l’opportunità di un intervento di razionalizzazione legislativa (si potrebbe così, ad esempio, prevedere un vincolo maggioritario), non escluso dai vincoli per il legislatore ex art. 39 Cost., che riguarda un diverso livello di contrattazione.
In difetto però di tale intervento non resterebbe che una ricostruzione privatistica del contratto collettivo, e né il giudice né la dottrina potrebbero attribuire allo stesso la natura di fonte di diritto, essendo tale potere riservato al solo legislatore.
DIBATTITO
Avv. XXXXX XXXXX
La sentenza n. 20075 del 2010 delle sezioni unite non è condivisibile, afferma un’interpretazione incostituzionale in quanto lesiva del diritto di difesa ed avrà effetti dirompenti sul contenzioso (provocando l’improcedibilità del 50 % dei ricorsi pendenti).
Infatti, la nuova disciplina si applica a ricorsi avverso sentenze emesse a decorrere dal 2 marzo 2006: fino a quella data, però, si applicavano i principi precedenti e non vi era un impugnazione per violazione di c.c.n.l., ma solo per violazione di norme di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo, sicché il ricorrente doveva produrre solo la norma contrattuale in questione e non anche tutte le altre contenute nel contratto: viene da chiedersi perciò come possa derivare oggi, per effetto di una norma sopravvenuta nel significato successivamente attribuito ad essa dall’interpretazione delle SU, l’improcedibilità del ricorso.
Vi è poi un secondo profilo di critica, in quanto, recependo l’interpretazione delle SU, si finisce per far incidere una norma processuale, relativa al solo giudizio di cassazione, sulla portata dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.: per converso, va osservato che la norma del c.c.n.l. è un fatto costitutivo della pretesa della parte su cui la modifica del diritto relativo al processo non può incidere.
Infine, va evidenziato che per l’interpretazione delle norme di diritto si considerano i lavori preparatori, le norme precedenti, laddove la giurisprudenza di legittimità ha escluso che per i contratti collettivi si possano considerare le piattaforme, i patti di tregua sindacali, i contratti collettivi precedenti e quelli successivi: la sentenza suddetta non indica sul punto una soluzione soddisfacente, non operando in modo univoco la scelta tra l’applicazione generale di un principio dispositivo ovvero l’esercizio di un potere ufficioso nomofilattico.
In argomento, va rilevato che la rimessione alla parte della utilizzazione degli elementi di valutazione sulla base del principio dispositivo finirà per determinare rilevanti problemi pratici, in quanto si finirà con il produrre una innumerevoli documenti (un po’ come è avvenuto a seguito della giurisprudenza di legittimità restrittiva in ordine alla prova del danno esistenziale, che ha indotto gli avvocati dei danneggiati a riempire nei ricorsi pagine e pagine sui vari aspetti della vita dei loro assistiti, rilevanti ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno esistenziale).
La Cassazione, che oggi ha il potere nomofilattico in materia, dovrebbe allora fare quello che ha fatto sempre il giudice di merito, che non ha mai richiesto tutto il contratto, pur interpretandolo.
Xxxx. XXXXXX XXXXXXXX
Come evidenziato dal prof. De Xxxx Xxxxxx, la contrattazione collettiva va inquadrata nell’autonomia privata e non è fonte di diritto. Vi è senza dubbio un’esigenza di nomofilachia anche per il contratto collettivo, che detta una disciplina essenziale in materia –come evidenziato dal Pres. De Luca-, ma non è la natura del contratto collettivo, bensì la sua funzione diffusa, che richiede un intervento interpretativo unitario ed una volta per tutte (così come avviene per i contratti per adesione in Francia, come evidenziato nella dotta relazione del Pres. Xxxxxxx).
La norma dell’art. 360 c.p.c. reca un’innovazione di carattere processuale, ma non incide sulla creazione di una nuova fonte di diritto.
La norma costituzionale dell’art. 39 co. 1 Cost. è chiara, infatti, nell’indicare che l’organizzazione sindacale è libera e non può che esprimersi con atti di autonomia privata; l’esperienza, anzi, evidenzia oggi una pluralità sindacale ed una contrattazione non separata, ma addirittura zoppa (visto che non si fanno due verbali).
Anche l’esclusione, affermata dalla recente sentenza delle SU, dell’applicabilità al c.c.n.l. del principio jura novit curia fa dubitare che esso sia fonte di diritto.
La ricostruzione del contratto collettivo quale espressione di autonomia privata sottrae il sindacato a qualsiasi funzionalizzazione e consente che la contrattazione si sviluppi secondo la logica del possibile, al fine della migliore soddisfazione dell’interesse perseguito dalle parti.
PRES. XXXXX XXXXXXX
Il contratto collettivo può essere qualificato come fonte del diritto solo nel senso che può essere oggetto del sindacato della Corte di Cassazione; se , invece, fonte del diritto vuol dire efficacia erga omnes, la soluzione negativa si
impone sul piano costituzionale, perché dare norme generali ed astratte valide per altri deve essere giustificato, in un assetto improntato alla libertà; dare norme generali è infatti atto di sovranità, che si esercita nei limiti stabiliti dalla Cost., e questa prevede solo il c.c.n.l. stipulato nelle forme ex art. 39 e non altre.
Resta altresì indubbio che, in tempi di conflitto sindacale, non deve essere la cassazione a dare la preferenza ad un agente contrattuale piuttosto che ad un altro, attribuendo rilevanza alla capacità del sindacato di ottenere il consenso della controparte datoriale.
Quanto agli oneri di produzione del contratto in giudizio, se coerente con la natura del contratto è l’inapplicabilità del principio jura novit curia, va esclusa un’interpretazione di una norma processuale che determini un’improcedibilità di massa, essendo tale interpretazione costituzionalmente sbagliata, se non altro perché contraria al principio di cui all’art. 111 Cost.
AVV. X. XXXXXXX
Nel procedimento ex art. 420 bis, la Corte si pronuncia anche se vi è un grave errore del ricorrente, essendovi interesse più ampio di quello dei singoli alla definizione della questione interpretativa pregiudiziale; vi è, in altri termini, il dubbio se gli ordinari vizi del ricorso (ad esempio per violazione del principio di autosufficienza del ricorso) possano rilevare nell’ambito del procedimento speciale.
PROF. XXXXXXXX XXXXXX
Se la Cassazione individua una clausola contrattuale differente non è vincolata dall’interpretazione data dal giudice né dalle parti; se il vizio cui si riferisce riguarda il ricorso introduttivo nel giudizio di merito, unica questione su cui si pronuncia la Corte è quella pregiudiziale interpretativa e non altri, che competono al giudice di merito.
Né sembrano poter rilevare in concreto altri vizi del ricorso in cassazione, ad esempio con riferimento al principio di autosufficienza del ricorso, perché il ricorso riguarda la sola questione interpretativa.
PRES. XXXXXXX
L’attribuzione al contratto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., della natura di fonte di diritto si ricollega al trattamento di diritto positivo dato ad una certa manifestazione di volontà, in relazione alla sua idoneità a costituire parametro del giudizio di legittimità: non vi è dubbio peraltro che l’enunciazione del
principio di diritto con riferimento al c.c.n.l. ed il trattamento processuale è un problema diverso dalla natura sostanziale del contratto; occorre distinguere, infatti, il diritto sostanziale da quello processuale. L’efficacia del contratto collettivo è sempre solo inter partes, essendo regolato dall’art. 39 Cost., ma ciò non toglie che il contratto sia fonte del diritto in relazione alla previsione del codice di rito, che lo considera quale parametro del giudizio di legittimità.
Quanto alla conoscenza del contratto, occorre distinguere l’operatività del principio jura novit curia ed il modo con cui soddisfare la conoscenza della fonte di disciplina: questa non implica necessariamente la pubblicazione di atti formali, potendo essere accertata con tutti i mezzi possibili, come avviene per le consuetudini.
La sentenza delle SU rileva un onere del ricorrente che non implica un difficoltà pratica rilevante, e che non può neppure dirsi un onere “a sorpresa”, sembrando normale che una parte che invochi un contratto, qual è il contratto collettivo, lo produca.
Ciò posto, è ben rilevante anche la produzione effettuata nei precedenti gradi di giudizio, anche se un principio di collaborazione tra le parti ed il giudice – cui è necessario fa riferimento in relazione all’enorme contenzioso pendente ed alla quantità di documentazione cartacea prodotta nelle vari cause e nei diversi gradi di giudizio- implica l’indicazione a cura della parte del punto in cui il documento contrattuale invocato è prodotto.
Roma, 28 ottobre 2010.
Report a cura del xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX, magistrato del Massimario della Corte Suprema di Cassazione