Spett.le
Spett.le
BANCA D’ITALIA
Filiale di
Oggetto: Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia – Lettera-contratto.
Il/La (di seguito il Partecipante), codice identificativo (ABI o albo di appartenenza)
_, codice BIC (se posseduto) P.IVA , avente sede legale in e amministrazione centrale in
, legalmente rappresentat_ da: nella sua qualità di: CHIEDE
di poter aprire un Conto titoli sul quale registrare le proprie Quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia secondo le previsioni del “Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote al capitale della Banca d’Italia” (Contratto).
Al riguardo:
a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Contratto che sottoscrive digitalmente1 per conoscenza ed accettazione;
b) comunica i seguenti dati necessari per l’operatività del conto:
a. Conto DCA (Dedicated Cash Account) in TARGET2-Securities
ϒ
(barrare la casella che interessa):
n. , codice BIC , codice Parent BIC , di cui è titolare diretto, impegnandosi a eseguire gli adempimenti previsti nella Guida operativa allegata al Contratto necessari per l’associazione del conto DCA al Conto terzi liquidatore.
ϒ
ovvero
di aver dato incarico alla banca con sede legale in
codice ABI , codice BIC , di regolare il contante delle operazioni di trasferimento delle quote sul conto DCA n. codice BIC , codice Parent BIC_ , e si impegna a far produrre dalla Banca regolante, intestataria del suddetto Conto DCA,
1 Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di trasmettere il Contratto firmato digitalmente, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto con firma autografa nonché siglato in ogni foglio. In assenza di specimen di firma depositati presso la Filiale territorialmente competente, la documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di autenticazione della firma resa da notaio o da altro pubblico ufficiale.
l’Allegato 2 al Contratto debitamente sottoscritto per accettazione, via PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
ϒ
b. Conto TARGET2 (barrare la casella che interessa):
n. (identificativo BIC a 11 caratteri) di cui è titolare diretto
ϒ
ovvero
di aver dato incarico alla banca con sede legale in
codice ABI codice BIC di regolare canoni, tariffe, imposte e penali riguardanti il conto titoli oggetto del presente Contratto sul Conto TARGET2
n. (identificativo BIC a 11 caratteri) e si impegna a far produrre dalla banca intestataria del suddetto Conto TARGET2 l’Allegato 3 al Contratto debitamente sottoscritto per accettazione.
c. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle quote del capitale della Banca d’Italia
d. Indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle quote del capitale della Banca d’Italia (contatto di riferimento e/o casella email funzionale di riferimento):
e. Contatti telefonici di riferimento:
ϒ
f. Estremi del conto di accredito dividendi:
Conto TARGET2 di cui al punto b.
ϒ
ovvero
IBAN
sulla banca intestato a
c) Qualora intenda utilizzare i messaggi telematici della rete SWIFT e dell’applicazione RNI- CAT dichiara di: i) avere già provveduto allo scambio delle rispettive chiavi di autenticazione applicativa dei messaggi rispettivamente con il Servizio Sistema dei Pagamenti e con il Servizio Gestione sistemi informatici di codesto Istituto e ii) esonera la Banca d’Italia da ogni responsabilità riveniente dall’utilizzo della rete SWIFT e dell’applicazione RNI-CAT per la ricezione e/o l’invio dei messaggi di cui sopra;
ϒ
ϒ ϒ
d) dichiara di aver compilato e di presentare, unitamente alla presente lettera-contratto, anche i seguenti allegati al “Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote al capitale della Banca d’Italia”:
Allegato 4: Modulo di dichiarazione sostitutiva Allegato 5: Mandato a movimentare le Quote Allegato 7: Mandato a negoziare le Quote
ϒ ϒ ϒ ϒ
e) si impegna a far produrre i seguenti allegati dai soggetti terzi laddove eventualmente delegati: Allegato 2: Accettazione della Banca regolante in T2S (Conto DCA) Allegato 3: Accettazione della banca titolare del Conto TARGET2 Allegato 6: Accettazione del Mandatario
Allegato 8: Accettazione del Negoziatore
(luogo e data)
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Partecipante dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 6 (Trasferimenti delle Quote), 7 (Notifiche di regolamento), 8 (Estratto Conto titoli), 12 (Tariffe e imposte sui servizi in titoli), 13 (Responsabilità delle parti), 14 (Durata, recesso e risoluzione), 15 (Perdita dei requisiti e mandato a vendere), 16 (Divieto di cessione), 17 (Modifiche unilaterali) e 18 (Foro competente) del “Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote al capitale della Banca d’Italia”.
(luogo e data)
(firma del legale rappresentante)
CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA
PREMESSO CHE:
- la Banca d’Italia, per effetto della delibera del Consiglio superiore del 30 settembre 2015, si è avvalsa della facoltà di procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il capitale della Banca d'Italia, rappresentato da quote nominative di partecipazione, è immesso in gestione accentrata presso la Monte Titoli Spa; presso quest’ultima sono accesi distinti conti terzi per i titolari di quote intestati alla Banca d’Italia (Conti terzi liquidatore) nei quali sono registrate le Quote di ciascun Partecipante;
- presso la Banca d'Italia sono aperti conti intestati a ciascun Partecipante nei quali sono registrate le Quote di rispettiva pertinenza;
- ai sensi di legge, la titolarità delle Quote è attestata dalla registrazione sui conti aperti dalla Banca d’Italia a nome dei Partecipanti; il trasferimento delle Quote ha luogo esclusivamente mediante scritturazione sui medesimi conti. Restano, pertanto, escluse la possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea e la registrazione delle Quote su conti aperti presso altri intermediari;
- la Banca d’Italia cura direttamente gli adempimenti necessari per l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali dei Partecipanti;
tutto ciò premesso e considerato, la Banca d’Italia da un lato e il Partecipante, come definito all’art. 2 che segue, dall’altro lato, convengono e stipulano quanto segue.
Sezione I – Oggetto e definizioni Art.1
Oggetto
Il presente contratto di deposito titoli disciplina la custodia e l’amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia e la gestione del relativo Conto titoli, nonché gli adempimenti connessi con il trasferimento delle stesse Quote.
Art.2 Definizioni
Ai fini del presente contratto, si intende per:
- “Banca regolante”: il soggetto titolare di Conto DCA che regola i pagamenti connessi con acquisti e vendite di Quote; la Banca regolante può essere lo stesso Partecipante o una banca terza da quest’ultimo designata;
- “Conto DCA”: il conto di contante in euro (Dedicated Cash Account) intestato alla Banca regolante e collegato al Conto terzi liquidatore utilizzato ai fini del regolamento delle operazioni di trasferimento delle Quote sulla piattaforma di regolamento TARGET2- Securities;
- “Conto di accredito dividendi”: il conto di contante, indicato dal Partecipante, sul quale la Banca d’Italia accredita il Dividendo;
- “Conto TARGET2”: il conto di contante aperto nella componente nazionale del sistema TARGET2 indicato dal Partecipante per l’addebito, da parte della Banca d’Italia, delle tariffe, delle imposte e delle penali di cui al presente Contratto;
- “Conto terzi liquidatore”: il conto aperto presso Monte Titoli Spa a nome della Banca d’Italia, sul quale sono registrate le Quote di pertinenza del Partecipante;
- “Conto titoli”: il conto aperto presso la Banca d’Italia a nome del Partecipante sul quale sono registrate le rispettive Quote al quale è associato un Conto terzi liquidatore;
- “Contraenti”: nell’ambito di un’operazione di trasferimento di Quote, il Partecipante venditore e il Partecipante acquirente;
- “Dividendo”: l’importo di spettanza del Partecipante derivante dalla destinazione dell’utile netto ai sensi dello Statuto della Banca d’Italia;
- “Guida operativa”: il documento, allegato al presente contratto (Allegato 1) e pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia, che disciplina le modalità di scambio delle informazioni tra la Banca d’Italia e il Partecipante relative alle operazioni di trasferimento e le comunicazioni al medesimo Partecipante inerenti al conto;
- “Mandatario”: il soggetto autorizzato, in virtù di mandato conferito dal Partecipante, ad operare sul Conto titoli del Partecipante e a ricevere le relative informative;
- “Negoziatore”: il soggetto autorizzato, in virtù di mandato conferito dal Partecipante, a negoziare per conto di quest’ultimo le Quote su una Sede di negoziazione alla quale sia abilitato a partecipare;
- “Partecipante”: il soggetto titolare di una o più Quote o che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’acquisizione di Quote, sottoscrive il presente Contratto;
- “Parti”: la Banca d’Italia e il Partecipante.
- “Quote”: le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia;
- “Sede di negoziazione”: piattaforma di negoziazione sulla quale sono negoziate le Quote;
- “Servizio di liquidazione”: il servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, gestito da Monte Titoli e operato mediante la piattaforma TARGET2-Securities (T2S).
- “Penali”: penali pecuniarie, calcolate e applicate da Monte Titoli, a carico dei partecipanti responsabili del mancato regolamento e del riscontro tardivo
- “Mancato regolamento”: mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- “Riscontro tardivo”: inserimento e riscontro delle istruzioni di regolamento titoli effettuato dopo la data di regolamento prevista
Sezione II – Diritti e obblighi delle Parti Art.3
Apertura dei conti
1. La Banca d’Italia apre un Conto titoli per ciascun Partecipante comunicandogliene gli estremi.
2. Ai fini dell’apertura del Conto titoli il Partecipante è tenuto a:
- indicare gli estremi del Conto DCA;
- far produrre l’accettazione dell’incarico dall’eventuale banca terza incaricata quale Banca regolante (Allegato 2);
- fornire gli estremi del Conto TARGET2;
- far produrre l’accettazione dell’incarico per il Conto TARGET2 dall’eventuale banca terza alla quale esso sia conferito (Allegato 3);
- fornire gli estremi (IBAN) del Conto di accredito dividendi;
- comunicare gli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per gli scambi di informazioni relativi alle Quote;
- trasmettere, ove previsto, il modulo di dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione e dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 6, comma 5, lett. d) del d.l. 133/2013 (Allegato 4);
- qualora abbia incaricato un Mandatario, produrre la documentazione di cui all’Allegato 5 e far produrre al Mandatario la documentazione di cui all’Allegato 6;
- qualora abbia incaricato un Negoziatore, produrre la documentazione di cui all’Allegato 7 e far produrre al Negoziatore la documentazione di cui all’Allegato 8.
3. Il Partecipante si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia, secondo le modalità indicate nella Guida operativa, ogni variazione dei dati di cui al comma precedente utilizzando il modulo apposito allegato a detta Guida (Allegato 1G).
4. In caso di designazione di un Mandatario e/o di un Negoziatore, il Partecipante comunica alla Banca d’Italia, secondo le modalità indicate nella Guida operativa, ogni variazione e/o estinzione relativa ai rapporti di mandato.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 e le variazioni o estinzioni dei rapporti di mandato non sono opponibili alla Banca d’Italia fino al ricevimento della relativa comunicazione.
Art.4
Mandato ad operare sul Conto titoli
1. Il Partecipante può designare un Mandatario.
2. Il Mandatario deve essere in possesso di specifici requisiti tecnici indicati nella Guida operativa.
3. Il Partecipante comunica alla Banca d’Italia il conferimento del mandato ad operare sul Conto titoli mediante la trasmissione dell’allegato 5 al presente Contratto e secondo le modalità indicate nella Guida operativa; il Mandatario comunica l’accettazione del mandato mediante la trasmissione dell’allegato 6 al presente Contratto e secondo le modalità indicate nella Guida operativa.
Art.5
Mandato a negoziare le Quote
1. Il Partecipante può designare un Negoziatore.
2. Il Partecipante comunica alla Banca d’Italia il conferimento del mandato a negoziare le quote mediante la trasmissione dell’allegato 7 al presente Contratto e secondo le modalità indicate nella Guida operativa; il Negoziatore comunica l’accettazione del mandato mediante la trasmissione dell’allegato 8 al presente Contratto e secondo le modalità indicate nella Guida operativa.
Art.6 Trasferimenti delle Quote
1. La Banca d’Italia comunica ai Partecipanti e alla Sede di negoziazione la lista dei Partecipanti contenente le informazioni che identificano i Contraenti necessarie per
disporre i trasferimenti delle Quote.
2. In caso di Quote cedute su una Sede di negoziazione, le istruzioni di regolamento sono inviate dai Contraenti o dai rispettivi Mandatari alla Banca d’Italia che provvede al loro inserimento nel Servizio di liquidazione secondo quanto stabilito nei commi successivi; in alternativa, qualora la Sede di negoziazione accetti di svolgere questo adempimento, le istruzioni di regolamento sono inviate da detta Sede al Servizio di liquidazione per conto dei Partecipanti.
3. In caso di Quote cedute fuori mercato (over the counter - OTC), i Contraenti o i rispettivi Mandatari inviano le istruzioni di regolamento alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia inserisce le istruzioni nel Servizio di liquidazione previo controllo delle stesse. In caso di errori o discordanza delle istruzioni ricevute, la Banca d’Italia ne dà comunicazione ai Contraenti ovvero ai rispettivi Mandatari.
4. In caso di insufficienza delle disponibilità di titoli sul conto del venditore e/o di contante sul Conto DCA indicato dall’acquirente, il trasferimento è regolato parzialmente secondo le regole stabilite dal Servizio di liquidazione.
5. I Contraenti o i rispettivi Mandatari possono richiedere alla Banca d’Italia di cancellare le operazioni non regolate.
6. La Banca d’Italia informa i Contraenti o i rispettivi Mandatari dell’impossibilità di regolare i trasferimenti a causa di un insufficiente ammontare di Quote sul Conto titoli del venditore o di contante sul Conto DCA indicato dall’acquirente.
7. La Banca d’Italia è esonerata da ogni responsabilità per il mancato regolamento, anche parziale, di un trasferimento dovuto a insufficienza di Quote e/o di fondi. In caso di applicazione di penali da parte di Monte Titoli, la Banca d’Italia redistribuirà gli importi tra i Contraenti del trasferimento, addebitando l’importo calcolato da Monte Titoli al Partecipante responsabile della penale ed accreditando il medesimo importo al Partecipante controparte del trasferimento, secondo le modalità indicate nella Guida operativa.
8. I termini e le modalità di scambio delle informazioni tra la Banca d’Italia e i Contraenti o i rispettivi Mandatari relativi a quanto previsto dal presente articolo sono disciplinati dalla Guida operativa.
Art.7
Notifiche di regolamento
1. Al termine del processo di regolamento, la Banca d’Italia notifica ai Contraenti l’avvenuta registrazione nei rispettivi Conti titoli delle operazioni di trasferimento di Quote secondo le modalità indicate nella Guida operativa.
2. In caso di designazione di un Mandatario, la notifica è inviata a quest’ultimo.
3. Trascorsi sette giorni di calendario dall’avvenuta notifica, in assenza di reclamo scritto da parte dei Contraenti ovvero dei rispettivi Mandatari, le operazioni si intenderanno approvate.
Art.8 Estratto Conto titoli
1. La Banca d’Italia trasmette al Partecipante l’estratto conto periodico dei movimenti intervenuti nel conto ad esso intestato, secondo le modalità previste nella Guida operativa.
2. In caso di designazione di un Mandatario, l’estratto conto è inviato a quest’ultimo.
3. Trascorsi venti giorni di calendario dalla comunicazione, in assenza di reclamo scritto da parte dei Contraenti ovvero dei rispettivi Mandatari, l’estratto conto si intende approvato.
Art.9
Modalità di corresponsione dei dividendi
La quota dell’utile netto corrisposta in conformità alle previsioni dello Statuto della Banca d’Italia è accreditata al Partecipante mediante bonifico sul Conto di accredito dividendi.
Art.10
Diritti amministrativi
In occasione della convocazione di ogni Assemblea dei Partecipanti, la Banca d’Italia invia una comunicazione al Partecipante con l’indicazione del numero delle Quote di cui il Partecipante è titolare e delle modalità di esercizio del voto.
Art.11 Costituzione vincoli
E’ ammessa la costituzione in garanzia di Quote secondo le modalità di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia ai sensi del proprio Statuto.
Art.12
Tariffe e imposte sui servizi in titoli
1. I servizi in titoli sono soggetti alle tariffe indicate nell’Allegato 9 nonché alle imposte previste dalla legge.
2. Le tariffe non comprendono le commissioni applicate da SWIFT o da SIA per l’utilizzo della propria rete e, ove utilizzati, le spese per i relativi servizi che le Parti corrisponderanno direttamente a SWIFT e/o a SIA.
3. La Banca d’Italia comunica al Partecipante l’importo delle tariffe e delle imposte relative al Conto titoli e addebita detti importi sul Conto TARGET2 secondo modalità e tempi indicati nella Guida operativa. Nel caso in cui alla Banca d’Italia risulti precluso il diritto di addebito del conto TARGET2 presso una banca centrale estera il partecipante è tenuto all’indicazione di un nuovo conto TARGET2.
Il Partecipante può contestare per iscritto gli importi addebitati entro venti giorni del calendario di TARGET2 successivi alla comunicazione. In assenza di contestazione, gli importi addebitati si considerano approvati.
Art.13 Responsabilità delle parti
1. In conformità alle previsioni del presente Contratto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, la Banca d’Italia cura la corretta tenuta dei Conti titoli e il corretto svolgimento delle attività di sua competenza inerenti ai trasferimenti di Quote.
2. La Banca d’Italia non assume responsabilità per danni causati da fatti od omissioni di terzi, in particolare dovuti a ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del Servizio di liquidazione o del servizio di gestione accentrata della Monte Titoli Spa.
3. Le parti non assumono alcuna responsabilità per il mancato funzionamento dei servizi di rete forniti da SWIFT o da SIA.
4. La Banca d’Italia non risponde del ritardo o del mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Contratto derivanti dal verificarsi di cause di forza maggiore.
Sezione III – Disposizioni finali Art.14
Durata, recesso e risoluzione
1. Il presente contratto è concluso a tempo indeterminato.
2. Il Partecipante può recedere in qualunque momento dal Contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni di calendario inviato mediante PEC.
3. Il Partecipante che intenda recedere non può essere titolare di Quote alla data di efficacia del recesso. Qualora a tale data il Partecipante sia ancora titolare di Quote, il recesso non ha effetto.
4. La Banca può recedere dal Contratto con preavviso scritto, inviato mediante PEC, di almeno trenta giorni di calendario qualora non risultino registrate Quote a favore di un Partecipante per più di sei mesi solari.
5. Resta impregiudicato il diritto della Banca di richiedere, anche successivamente al recesso, il pagamento delle tariffe e delle imposte maturate fino alla data di chiusura del rapporto.
6. In caso di perdita da parte del Partecipante dei requisiti soggettivi di partecipazione al capitale della Banca, il contratto si intende risolto alla data di vendita delle Quote registrate sul conto del Partecipante. La Banca comunica l’avvenuta risoluzione del contratto al Partecipante. Qualora il Partecipante, alla data della perdita dei menzionati requisiti, non sia titolare di Quote, il contratto si intende risolto in quella medesima data, ferma restando la comunicazione della Banca di cui al periodo precedente.
Art.15
Perdita dei requisiti e mandato a vendere
1. In caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il possesso delle Quote, la Banca d’Italia invita il Partecipante a cedere le Quote possedute fissando un termine per la cessione. Allo stesso modo, qualora il Partecipante risulti possedere Quote in eccesso rispetto al limite di legge, la Banca d’Italia fissa un termine per la cessione delle Quote eccedenti.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Banca d’Italia è autorizzata a vendere a terzi le Quote possedute in mancanza dei requisiti soggettivi, ovvero le Quote possedute in eccesso rispetto al limite di legge, in nome e per conto del Partecipante.
La Banca d’Italia procede alla vendita delle Quote, secondo modalità da essa stabilite, attraverso una procedura d’asta ovvero mediante conferimento di submandato ad un intermediario.
In ogni caso, le spese della vendita sono poste a carico del Partecipante.
3. E’fatta salva la facoltà della Banca d’Italia di acquisto temporaneo delle quote di partecipazione al proprio capitale ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 133/2013, conv. in legge n. 5/2014, e dell’art. 3, comma 6, dello Statuto della Banca stessa. E’fatta altresì salva l’applicazione dell’art. 6, comma 5, lettera c) del d.l. n. 133/2013, conv. in legge n. 5/2014, e dell’art. 43 dello Statuto della Banca d’Italia.
Art.16 Divieto di cessione
Il presente Contratto e i diritti da esso derivanti non possono essere trasferiti a terzi dal Partecipante.
Art.17 Modifiche unilaterali
1. La Banca d’Italia può modificare unilateralmente il presente Contratto. Ogni modifica è preventivamente comunicata per iscritto mediante PEC al Partecipante e diventa efficace decorsi quindici giorni di calendario dalla data di comunicazione, qualora il Partecipante non abbia inviato richiesta scritta di recesso dal contratto.
2. Il recesso di cui al comma precedente ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Banca d’Italia, salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 3 e 5.
3. La Banca d’Italia comunica ai Partecipanti le modifiche della Guida operativa; tali modifiche sono efficaci decorsi quindici giorni di calendario dalla data di comunicazione delle stesse.
Art.18 Foro competente
Tutte le controversie tra le Parti derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.