DETERMINA - CONTRATTO
DETERMINA - CONTRATTO
Affidamento del Servizio di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di procurement”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 Decreto Legge n. 77 del 2021.
CIG: 8822958744
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al
1 di 37
comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
VISTO il comma 402, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (“Legge di Bilancio 2020”) prevede che “al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica Dipartimento, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. (...)”
CONSIDERATO che, in ragione del progressivo aumento del fabbisogno e degli approvvigionamenti necessari, la Società ha esigenza di acquisire, da parte di un Operatore specializzato, servizi di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di procurement;
2 di 37
CONSIDERATO che sono stati richiesti n. 4 preventivi ad altrettanti operatori economici operanti nel settore dei servizi di cui sopra;
ATTESO che in data 11/06/2021, è stato ricevuto il preventivo dell’Operatore Economico Deloitte Consulting S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA N. 03945320962
- di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore),
CONSIDERATO che in data 23/06/2021 l’Operatore Economico ha trasmesso nuovo preventivo che prevede uno sconto ulteriore rispetto a quanto comunicato in precedenza;
RITENUTO il suddetto preventivo (di seguito “Offerta”) congruo e rispondente alle esigenze della Società;
ATTESO che i servizi di consulenza oggetto del presente affidamento, previsti per una durata stimata pari a 24 mesi e con valore massimale (di seguito “Massimale”) pari a € 138.500,00, oltre IVA, saranno remunerati “a misura”, sulla base delle giornate uomo effettivamente richieste dalla Società e correttamente rese dall’operatore economico ed in applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’operatore economico sulle tariffe giornaliere a base d’asta, come riportato nella tabella sottostante:
A | B | C |
Figure professionali | Tariffa gg/uomo a base d’asta (al netto IVA) | Offerta (Ribasso unico percentuale offerto con al massimo due cifre decimali) |
Capo progetto (FP1) | € 600,00 | 20,00% |
Manager (FP2) | € 500,00 | |
Consulente (FP3) | € 250,00 |
ATTESO che, tenuto conto del valore massimale offerto, può procedersi all’affidamento diretto dei servizi de quibus all’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come integrata
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 ;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei
3 di 37
requisiti tecnico-professionali xxx xxxxxxxxx;
VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare i predetti servizi all’Operatore Economico mediante la sottoscrizione della presente determina;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore Economico Deloitte Consulting S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA N. 03945320962), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come integrato dall’art. 51 del
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse alla presente determina (di seguito determina-contratto o Contratto) e l’Offerta nelle medesime richiamata (sub Allegato 1), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e quanto indicato nell’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni ritenute più favorevoli dalla Committente.
3. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR)
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs 81/2008;
c. L. 136/2010;
d. D.Lgs. 159/2011;
e. D.Lgs 50/2016;
4 di 37
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO E VALORE
1. Il Contratto ha ad oggetto l’acquisto da parte della Committente del servizio di consulenza tecnica e merceologica a supporto delle attività di procurement (di seguito “Servizio/i”). Nello specifico, le attività previste nell’erogazione del Servizio di cui al presente Contratto, come meglio dettagliate nel Capitolato tecnico (di seguito anche “CT”, sub Allegato 2) sono suddivise nei seguenti macro ambiti:
1. consulenza strategico giuridica;
2. supporto alla pianificazione e controllo;
3. supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto;
4. supporto allo sviluppo del sustainable procurement,
il dettaglio dei servizi di interesse della Società e le modalità di esecuzione delle prestazioni sono contenuti nel CT.
2. Si precisa che i servizi di consulenza che saranno richiesti sono articolati in giornate/uomo di lavoro da rendersi da parte delle figure professionali di cui alla colonna A della sottostante Tabella n. 1.
3. Il Servizio sarà remunerato “a misura”, sulla base delle giornate uomo effettivamente richieste dalla Committente e correttamente rese dall’Appaltatore ed in applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore sulle tariffe giornaliere a base d’asta pari al 20%, come di seguito riportato:
Tabella n. 1 – Figure professionali e tariffe al netto dello sconto offerto.
A | B | C |
Figure professionali | Tariffa gg/uomo (al netto IVA) | Giornate minime garantite nei 24 mesi |
Capo progetto (FP1) | 480,00 | 18 |
Manager (FP2) | 400,00 | 30 |
Consulente (FP3) | 200,00 | 50 |
5 di 37
4. Il Servizio, come descritto nel CT, sarà rendicontato a Stati di avanzamento lavori (SAL), nei limiti del Massimale. Si precisa che, al netto del numero di giornate uomo garantite riportate nella colonna C della Tabella n. 1, la Committente potrà liberamente chiedere prestazioni nei limiti dell’importo indicato al comma 7 che segue senza vincolo alcuno al raggiungimento del medesimo.
5. I corrispettivi riconosciuti in corso di esecuzione del presente Contratto all’Appaltatore, in applicazione del ribasso offerto, remunerano l’Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e servizi che dovrà rendere in esecuzione dello stesso e devono intendersi comprensivi di qualsiasi spesa dal medesimo affrontata ai fini dell’esecuzione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta e di noleggio attrezzature.
6. L’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti.
7. L’affidamento, in applicazione dei corrispettivi unitari di cui al precedente comma 1, ha un valore massimo stimato pari a € 138.500,00 (centotrentottomilacinquecento/00), al netto di IVA (di seguito “Massimale”).
8. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore dal Committente sono calcolati sulla base dell’Offerta.
9. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
11. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi
6 di 37
imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
12. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi di cui al precedente comma sono indicate nell’art. 11 del presente Contratto.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata stimata pari a 24 mesi dalla data di avvio delle attività.
2. La Committente si riserva, e l’Appaltatore accetta, l’esercizio della facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016.
3. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
4. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxx assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente.
1. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
2. Referente per l’esecuzione del Contratto per la Committente (REC) è Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento dei Servizi sono indicati dal REC al RCA.
2. In particolare, la Committente richiede all’Appaltatore, di volta in volta, l'esecuzione di determinate prestazioni oggetto del Contratto, in base alle proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 2 e dal CT.
3. Ai fini dell’esecuzione dei Servizi del presente Contratto, l’Appaltatore costituirà un gruppo di lavoro, in linea con quanto previsto al paragrafo 2.2 del CT.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 che segue, l’Appaltatore si impegna ad erogare le prestazioni richieste della Committente nei tempi indicati dal REC e, in caso di necessità di sostituzione di uno dei componenti
7 di 37
del gruppo di lavoro, si procederà come disciplinato al paragrafo 2.3 del CT e all’art. 8 che segue.
5. Nel caso in cui all’Appaltatore sia consentito accedere ai sistemi applicativi della Committente con credenziali di sua proprietà, l’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi di tali credenziali permetterà a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggere tali credenziali da utilizzi non autorizzati.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare il Servizio di cui al presente Contratto e in conformità con quanto riportato nel presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle credenziali utilizzate per accedere ai sistemi applicativi della Committente, a darne tempestiva comunicazione alla Committente stessa e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrà accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente.
8 di 37
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. È a carico dell’Appaltatore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
9. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
10. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
11. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.
12. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
13. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
14. Alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta, l’Appaltatore si impegna a:
a) provvedere, nei tempi e con le modalità che saranno indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i
9 di 37
metadati, le informazioni acquisiti ai fini dell’erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del presente Contratto verso altro Operatore economico eventualmente individuato per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b) al termine del compimento delle attività di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutte i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
15. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
16. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente da terzi, direttamente o indirettamente coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto.
17. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore ha prodotto una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente art. 2, comma 2, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
10 di 37
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - LIVELLI DI SERVIZIO, PENALI E RISOLUZIONE
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti e concordati da REC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività specifiche il cui espletamento sarà richiesto ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, nonché le relative modalità organizzative ed operative di erogazione delle
11 di 37
stesse, i risultati attesi e i livelli di servizio, comprensivi delle procedure e degli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno, per ogni attività, di volta in volta concordati direttamente con la Committente sulla base delle esigenze del Servizio stesso.
3. L’Appaltatore si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.3 del CT, si precisa che, qualora l’Appaltatore, durante lo svolgimento del Servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro dedicato alla Committente, dovrà, con un preavviso minimo di 30 giorni, darne comunicazione alla Committente, indicando i nominativi dei componenti che intende sostituire ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione. Tale sostituzione resta subordinata ad una esplicita accettazione da parte della Committente.
5. L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere alla sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro individuato, su richiesta della Committente, qualora, per cause motivate, dovesse venire meno il rapporto fiduciario.
6. In aggiunta alle figure professionali componenti il gruppo di lavoro come individuato nell’Offerta, la Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la messa a disposizione di ulteriori figure professionali aventi diversi e/o ulteriori conoscenze specifiche, per cui verranno corrisposti i medesimi corrispettivi riportati nell’Offerta. In tale caso, l’Appaltatore dovrà presentare, entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, almeno 2 (due) curricula per ognuno dei profili richiesti.
7. La Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte dell’Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
8. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove. In caso di violazione
12 di 37
da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
9. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 8 che precedono e all’articolo 17, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
10. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 8 del presente articolo, ad applicare le penali di cui al presente articolo.
11. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’importo contrattuale relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento e comunque escutendo, fino a concorrenza dell’importo della penale, la garanzia di cui all’art. 7.
12. La Committente, in caso di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore del Contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento e comunque e comunque escutendo la garanzia di cui all’art. 7..
13. La Committente, per quanto di sua competenza, può applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della fornitura.
14. In caso di ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente, la Committente ha
13 di 37
diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tal caso la Committente avrà la facoltà di escutere integralmente la garanzia.
15. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
17. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a
14 di 37
sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della Committente e della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di accedere ed analizzare i predetti libri e documentazione e di estrarne copia, nei limiti e nei termini consentiti dalla legge.
ART. 11 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO,
15 di 37
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG
1. L’affidamento, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, è remunerato a misura, in base agli effettivi consumi dei Servizi, e delle prestazioni oggetto del medesimo.
2. ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza trimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrà sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte, delle giornate uomo impiegate e delle prestazioni erogate.
3. Solo a seguito di approvazione e comunicazione di regolare esecuzione della Committente, l’Appaltatore potrà emettere fattura elettronica.
4. La fattura elettronica dovrà essere altresì completa dell’indicazione dei seguenti dati:
a) modalità di pagamento;
b) CIG: 8822958744
c) Regime IVA applicabile: Scissione dei pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
5. Ai fini della fatturazione elettronica si riportano i seguenti dati:
a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b) Codice Fiscale: 15376371009
c) Partita Iva: 15376371009
d) Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e) Codice Destinatario: M5UXCR1
6. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per
16 di 37
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i, anche in via non esclusiva, è/sono il/i seguente/i:
a) Barclays Bank Plc.
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
b) Ing Bank NV
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
17 di 37
c) Banca Intesa San Paolo
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXXX
Persone delegate, codice fiscale, luogo e data di nascita:
18 di 37
d) BPER BANCA SPA
Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 Codice BIC/SWIFT:XXXXXX00XXX
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
e) BANCO BPM
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXX00000
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
19 di 37
f) Cariparma SPA
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXX0X000
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
g) Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx
00 di 37
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXX0000
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
h) HSBC Bank Plc.
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXXX
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
21 di 37
i) Banca Nazionale del Lavoro
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXXXX
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
l) Unicredit Banca SpA
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: UNICRITMMOMM
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
22 di 37
m) Banca di credito cooperativo di xxxxxx Xxxxxxx
Codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 Codice BIC/SWIFT: XXXXXX00
Persone delegate, codice fiscale, data e luogo di nascita:
8. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni,
23 di 37
ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 13.07.2021 (sub Allegato n. 3), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o
24 di 37
documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietà intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità antitrust nonchè danni sostanziali all'attività e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherà per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
1.
ART. 13 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Salvo quanto necessario per l’esecuzione del presente Contratto, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei servizi oggetto del medesimo non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal
25 di 37
senso
2. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine l’Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs.
n. 196/2003 e ss. mm.e del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attività per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 co. 4 del Regolamento.
3. La nomina a Responsabile del trattamento ha durata pari a quella del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
5. Le finalità per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati: esecuzione del Contratto.
6. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
a) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
b) dati relativi all’attività d’impresa, d’arte o professione, dati relativi all’attività scolastica e accademica;
c) dati fiscali e contabili, anche compresi o comunque collegati alle categorie precedenti, inclusi quelli relativi alla fatturazione;
d) dati bancari e dati relativi a strumenti e operazioni di pagamento (es. IBAN, dati relativi a conti correnti e conti di moneta elettronica, estremi identificativi di strumenti di pagamento, dati relativi a transazioni di
26 di 37
pagamento).
7. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori della Committente coinvolti nell’esecuzione del contratto, nonché clienti e fornitori della Committente.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l’Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve informare immediatamente la Committente;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
● si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
● ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
● trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i
27 di 37
requisiti del Regolamento UE, con particolare riferimento all’art. 32, anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta della Committente assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
9. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente.
10. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente al all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
11. L'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti.
12. Al termine della prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, l’Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i
28 di 37
supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
13. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Xxxxxxxxxxx.Xx tal caso l'Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo. Sarà obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore , nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dall'Appaltatore.
14. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarà effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in
29 di 37
materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Al termine del presente Contratto, l’Appaltatore su richiesta della Società, si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
4. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
5. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto del GDPR. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui o comunque non utili all’esecuzione del Contratto e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
6. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato 4).
ART. 15 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dall’Appaltatore e/o dai sub-contraenti in esecuzione del presente Contratto, e, nello specifico, su qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo o dai suoi dipendenti o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. I prodotti elaborati o sviluppati dall’Appaltatore o dai suoi sub-contraenti in esecuzione del Contratto resteranno di proprietà esclusiva della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo. Resta inteso che la Committente potrà apportare a tali prodotti ogni minima modifica necessaria per l’adattamento alle proprie esigenze di utilizzo.
2. In particolare, con riferimento a tutte le tipologie di opere creative di terzi eventualmente impiegate ai fini della realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara e garantisce di aver ottenuto, da
30 di 37
ciascuno dei titolari dei diritti patrimoniali e morali, la necessaria autorizzazione ad utilizzarle, in tutti i modi in cui sono impiegate, e di aver altresì provveduto al pagamento di tutti i compensi eventualmente dovuti a qualsiasi società di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi. Resta inteso che, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsiasi utilizzo non autorizzato di qualsivoglia opera creativa impiegata nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. E’ fatto divieto all’Appaltatore e/o ai suoi sub-contraenti di utilizzare, divulgare e/o cedere, anche a titolo gratuito, tutti i prodotti eventualmente realizzati o sviluppati nell’ambito dell’esecuzione di cui al presente Contratto.
4. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
5. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi diritto, licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta
31 di 37
esecuzione del Contratto e il diritto della Committente di utilizzare, commercializzare, vendere, concedere in licenza e sfruttare in qualsiasi altro modo i Servizi.
7. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 15-bis - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. .
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha ha prodotto la polizza assicurativa RCT/O n. P21531 stipulata con la compagnia SWISS RE INTERNATIONAL SE per i rischi di responsabilità civile con massimale per sinistro e per anno di 12.000.000,00 di euro.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
32 di 37
5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma
2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
ART. 16 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza.
2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
3. Nel caso in cui si verifichino circostanze che possano determinare la compromissione dell’indipendenza di una entità aderente al network Deloitte ai sensi delle norme, regolamenti e principi applicabili nella fattispecie e connesse alla situazione soggettiva della Committente l’Appaltatore potrà recedere dal contratto. In tal caso l’Appaltatore dovrà, con un preavviso minimo di 60 giorni, darne comunicazione alla Committente.
ART. 17 - RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 12 del presente Contratto;
33 di 37
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
d) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
g) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre norme del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 3(tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni e un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
34 di 37
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 19 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx ;
- per l’Appaltatore, tramite email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o pec xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
ART. 20 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 21 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 8 e 9, all’art. 12, all’art. 13, all’14, all’art. 18 e all’art. 20 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Allegati:
1. Allegato 1 - Offerta dell’Appaltatore (comprensiva dei CV del Team di lavoro)
2. Allegato 2 - Capitolato tecnico
3. Allegato 3 - Accordo di riservatezza
35 di 37
4. Allegato 4 - Informativa privacy della Committente
Per accettazione L’APPALTATORE
x.xx digitalmente
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx XXXXXXX
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 26/08/2021 20:16:21
x.xx digitalmente
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXX Data: 30/08/2021 15:20:47
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8822958744 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 1 (PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE); art. 2 (OGGETTO E VALORE); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (LIVELLI DI
36 di 37
SERVIZIO, PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 15 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 15-bis (DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA); art. 16 (RECESSO); art. 17 (RISOLUZIONE); art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 19 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 21 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXX Data: 30/08/2021 15:20:53
37 di 37