CONTRATTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E INFORMATICA
CONTRATTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E INFORMATICA
CIG ZE136B28E3
TRA
L'Istituto Comprensivo “Xxxxxxxx Xxxxx XX” rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx domiciliato per la sua carica presso l'Istituto stesso, codice fiscale 93229050872
E
la Sfera s.r.l., con sede legale in Xxxxxxxxxxx Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx x. 00, P.IVA 05193690871 PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
PREMESSO CHE
- Il Committente intende mantenere, presso la propria sede, una serie di servizi telematici a sostegno di elevati standard di connettività e sicurezza informatica della infrastruttura di rete.
- Il Committente ha esigenza di mantenere in perfetta efficienza gli apparati preposti al controllo del traffico
di rete, e a tutte le operazioni che coinvolgono l’utilizzo della rete Internet sia in ingresso ed in uscita.
- Il Committente ha esigenza di mantenere efficiente il parco macchine informatico.
- Il Fornitore è perfetto conoscitore degli impianti di rete dati del Committente in essere alla data di stesura del presente accordo contrattuale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto del contratto
Il presente contratto regola le modalità e le condizioni della collaborazione tra Committente e Fornitore per quanto riguarda:
Assistenza su parco macchine segreteria e laboratori nei vari plessi.
• PC Segreteria
• PC XXX / Pannelli Multitouch
• PC Laboratori
• Tablet Laboratori
• Gestione dei backup di emergenza su server dedicato
• Gestione Server Argo/Axios (compreso backup). Gestione e manutenzione rete e cablaggio strutturato.
• Ogni tipo di intervento per il ripristino delle condizioni ottimali di servizio della rete;
• Firewalling e separazione della rete di segreteria da quella didattica;
• In particolare il contratto regola la fase di attivazione dei servizi iniziali “una-tantum” e la fase di gestione e manutenzione a regime degli apparati e dei servizi realizzati. Vengono anche regolate le modalità relative all’attivazione di eventuali futuri servizi.
Articolo 2. Obblighi del Fornitore relativi alla manutenzione ed assistenza degli impianti
Per l’assistenza sulla rete dati
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione, manutenzione ed assistenza continua delle infrastrutture e dei servizi di rete messi in opera, il Fornitore si impegna a:
- Monitorare costantemente lo stato di salute di tutte le apparecchiature installate, nonché dello stato di funzionamento dei servizi di connettività del Committente, informandolo tempestivamente di ogni interruzione di tale servizio di connettività.
- Attrezzarsi di tutti quegli strumenti adatti a verificare costantemente il corretto funzionamento avvertendo il Committente di ogni disservizio.
- Agire tempestivamente, a fronte di disservizi di cui sopra, contattando il servizio di assistenza del provider interessato al disservizio per avviare la pratica di assistenza “ticket”. Fungere da tramite tra il Committente ed i provider del Committente e di intraprendere tutte le azioni necessarie ad un repentino ripristino delle situazioni ottimali.
- Intervenire tempestivamente per risolvere eventuali blocchi del sistema causati da malfunzionamenti degli apparati. Il Fornitore si impegna a fornire assistenza telefonica immediata al personale del Committente al fine di individuare il problema e sostituire l’apparato danneggiato con quello fornito di scorta. Successivamente il fornitore si impegna ad intervenire in loco entro 2 giorni per riportare la situazione allo stato precedente, informando il Committente ed assistendolo in tutti i passi necessari a tale ripristino (es. sostituzione in garanzia, invio per riparazione, acquisto di un nuovo apparato nel caso la riparazione non fosse possibile, etc.).
Nel caso in cui l’assistenza telefonica o da remoto non fosse sufficiente a ripristinare il sistema, il Fornitore si impegna ad intervenire entro 6 ore dalla chiamata per ripristinare le funzionalità minime del sistema. Il Fornitore, ripristinate le funzionalità minime, dovrà agire come specificato sopra e cioè
- “si impegna ad intervenire in loco entro 2 giorni per riportare la situazione allo stato precedente, informando il Committente ed assistendolo in tutti i passi necessari a tale ripristino (es. sostituzione in garanzia, invio per riparazione, acquisto di un nuovo apparato nel caso la riparazione non fosse possibile, etc.)”.
- Informare periodicamente il Committente circa lo stato dell’impianto, includendo i materiali e le opere che dovessero reputarsi necessarie per il mantenimento dello state ottimale di funzionamento. Resta inteso che il Committente è libero di acquistare i materiali indicati dal Fornitore attraverso i propri canali o avvalendosi del Fornitore stesso.
- Collaborare con il Committente per individuare criticità e soluzioni ad eventuali esigenze future. Qualora tali esigenze coinvolgessero miglioramenti dell’infrastruttura e/o l’attivazione di nuovi servizi, il Fornitore si impegna a concordare con il Committente preventivamente il costo fisso legato alla loro attivazione.
Per l’assistenza informatica
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla fase a regime assistenza continua su parco macchine informatico, il Fornitore si impegna a:
- Monitorare periodicamente lo stato di salute di tutte le apparecchiature informatiche (server e computers) a disposizione del Committente.
- Intervenire tempestivamente, telematicamente o on-site, per risolvere eventuali problemi tecnici di natura software o hardware che possono causare malfunzionamenti.
- Nel caso in cui l’assistenza telefonica o da remoto non fosse sufficiente a ripristinare il sistema, il Fornitore si impegna ad intervenire entro 6 ore dalla chiamata per ripristinare le funzionalità minime del sistema.
- Informare periodicamente il Committente circa lo stato del parco macchine, includendo i materiali e le opere che dovessero reputarsi necessarie per il mantenimento dello stato ottimale di funzionamento. Resta inteso che il Committente è libero di acquistare i materiali indicati dal Fornitore attraverso i propri canali o avvalendosi del Fornitore stesso.
- Collaborare con il Committente per individuare criticità e soluzioni ad eventuali esigenze future. Qualora tali esigenze coinvolgessero miglioramenti dell’infrastruttura e/o l’attivazione di nuovi servizi, il Fornitore si impegna a concordare con il Committente preventivamente il costo fisso legato alla loro attivazione.
Articolo 3. Durata dell’accordo di manutenzione ed assistenza
Il presente contratto ha validità annuale a decorrere dal 01/06/2022 – 31/05/2023
E’ escluso il tacito rinnovo.
Articolo 4. Compensi e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle operazioni di gestione, manutenzione e assistenza a regime, sia sulla rete dati sia informatica, nonché del comodato d’uso dell’apparato di rete, in accordo alle condizioni sopra riportate, il Committente corrisponderà al Fornitore
• la somma annuale di € 1.200,00 (Euro Milleduecento/00) + IVA 22%
• comprendente un canone orario per assistenza informatica di n. 40 ore.
• costi fissi e con diritto di chiamata inclusi.
Tale somma sarà corrisposta, a seguito dell’emissione da parte del Fornitore di regolare fattura annuale anticipata.
I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro 30 giorni, dalla trasmissione telematica di regolare fattura da parte del Fornitore.
Articolo 5. Responsabili tecnici
Il responsabile tecnico designato dal Fornitore è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxx per il Fornitore. Ogni variazione concernente i nominati suddetti dovrà essere comunicata per iscritto, nel più breve tempo possibile, alla controparte ed essere espressamente accettata dalla medesima nella medesima forma.
Articolo 6. Riservatezza e trattamento dati personali
Il Fornitore si rende garante che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività previste mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verranno a conoscenza nell’ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679. Con l’accettazione incondizionata del presente contratto la società Sfera s.r.l con sede legale in Via Novaluce n. 38, 95030 Tremestieri Etneo (CT) - si obbliga a sottoscrivere il documento di nomina a Responsabile del Trattamento dati (ex art. 28 RGPD UE 2016/679).
Articolo 7. Clausole di recesso
Qualora il Fornitore non rispettasse i termini del presente accordo (per quanto riguarda i tempi di intervento e/o la qualità dei servizi offerti) il Committente è tenuto a comunicarlo per iscritto al Fornitore stesso. Qualora, in tempi ragionevolmente brevi quest’ultimo non abbia provveduto a risolvere le questioni sottolineate dal Committente o, in alternativa, non abbia dimostrato inequivocabilmente la propria estraneità ai fatti e, se ciò fosse stato fatto non si sia adoperato offrendo al Committente valido supporto per una rapida risoluzione della questione, il Committente potrà recedere dagli accordi di cui al presente contratto motivando per iscritto al Fornitore le clausole di recesso.
Il Fornitore potrà recedere dai vincoli del presente accordo solo se il Committente non avrà rispettato i termini di pagamento. In questi casi il Fornitore dovrà comunicare le proprie ragioni per iscritto al Committente.
Articolo 8. Risoluzione controversie e foro competente
Se qualsiasi controversia, disaccordo o disputa dovesse nascere tra le due parti nell’esecuzione, interpretazione o applicazione dell’accordo stesso, le parti si impegnano a risolvere la questione in maniera amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Catania.
Articolo 9. Oneri fiscali
Il presente atto redatto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico della Parte che la richiede.
Tremestieri Etneo 08/06/2022
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