COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
- Provincia di Pavia -
Nuovi criteri comunali in materia di autorizzazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ai sensi della D.G.R VIII/0006495 del 23 gennaio 2008
Approvati con deliberazione C.C. n. 24 del 21.04.2009
Art. 1 Leggi e norme di riferimento
Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche qualsiasi gradazione sono disciplinate:
- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici servizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003;
- dalla legge 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia VIII/006495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003;
- dal T.U. leggi di P.S, 18.06.1931, n.773 successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;
Art. 2 Durata di validità dei criteri
I presenti criteri hanno validità quadriennale (punto 12.1 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008); essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.
I presenti criteri sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge regionale n°30/2003.
Art. 3 Domande di autorizzazione all’apertura e/o trasferimento
La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per o il trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere indirizzata all’ Ufficio Attività Produttive del Comune; l’eventuale spedizione postale deve avvenire per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nella domanda, devono essere indicati [art. 9 co. 4 L.R. 30/2003]:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente; per la società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
2. certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003;
3. ubicazione dell’esercizio, intendendo per tale l’indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l’esercizio;
4. superficie di somministrazione e di servizio; qualora l’attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
5. la certificazione o l’autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche del nuovo P.G.T. [lett. d) punto 3 D.G.R. 23/01/2008];
6. la documentazione di previsione di impatto acustico.
A tale istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), f) e g) dal punto 3 degli indirizzi regionali e precisamente:
✓ planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 17.12.1992, n. 564;
✓ la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
✓ il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza di inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
✓ la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007, n.
8 dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che l’Ufficio competente provvederà ad inviare alla ASL competente [ punto 3 lett. f. D.G.R. 23/01/2008]
✓ la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/ locazione/ comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata, purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.
Questi ultimi allegati possono essere presentati dal richiedente anche dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale, ma in ogni caso obbligatoriamente
prima dell’inizio dell’attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 9 comma 8 della L.R. 30/2003 e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale.
Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30, art. 16, comma 1 lettere a), c) e d) i seguenti casi:
a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l’avvio delle opere di sistemazione dei locali; [ punto 5.1 lett. a)
X.X.X. XXXX/000000 del 23 gennaio 2008];
b) l’incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi. [ punto 5.1 lett. b) D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008]
Copia dell’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione viene esposta all’ambo pretorio del Comune
Art. 4 Denominazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all’attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva ed alla notifica effettuata alla A.S.L. di Pavia ai fini della registrazione, possono assumere le seguenti denominazioni:
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con la cucina tipica lombarda: ristoranti, trattati, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione del prodotto “pizza”;
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura,
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, crepella e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
m)stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima èn prevalente rispetto alla prima.
Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all’art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.
Art. 5 Superficie delle attività di somministrazione ed ampliamento
Non è fissato, alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’ampliamento dell’esercizio di somministrazione, deve essere comunicata al comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione [art. 11 L.R. 30/2003]. Contestualmente alla comunicazione potrà essere richiesta all’ASL competente,l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.
Non costituisce ampliamento dell’esercizio di somministrazione, l’occupazione temporanea dì aree private o pubbliche; in tal caso, comunque, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie e quelle relative all’occupazione del suolo pubblico.
Nella comunicazione di ampliamento il soggetto deve dichiarare di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igenico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.
Art. 6 Autorizzazioni temporanee e stagionali
In occasione di feste, di manifestazioni o di altre riunioni straordinarie di persone, [art. 12 L.R. 30/2003] possono essere presentate domande di autorizzazione temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; esse sono valide per la durata della manifestazione ed hanno validità solo nei locali e nei luoghi in cui si svolgono, e comunque, non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.
Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazioni comunale al pari delle autorizzazioni permanenti. Le domande di rilascio dell’autorizzazione saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, del timbro apposto dall’ufficio protocollo del Comune.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R.
30/2003, nonchè all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico – sanitarie.
Art. 7 Cessazioni di esercizi
Il titolare che cessa l’attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’autorizzazione stessa [punto 18.1 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008].
Art. 8 Limiti di distanza tra attività di somministrazione
In generale, non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e l’altro, qualunque sia la denominazione assunta degli esercizi.
Il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di somministrazione all’aperto è tenuto a valutare l’idoneità dell’ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevista dal nuovo P.G.T. [punto 7.2
D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008]
Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi, per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza di:
✓ 100 metri, da luoghi destinati al culto;
✓ 100 metri, da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo.
Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere in proprietà od in uso esclusivo idonei spazi o parcheggi privati così da non creare problemi di traffico e di viabilità ed a condizione che non rechino disturbo alle funzioni che vi vengano svolte.
Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all’aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell’ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.
L’orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.
Per la distribuzione delle autorizzazioni di pubblico esercizio, avuto riguardo alla valorizzazione delle aree verdi, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
Zona | Centri abitati | Autorizz. esistenti |
A | Travacò Sicc. e Xxxx. Xxxxxxx | 0 |
X | Xxxx. Xxxxx | 1 |
C | Fraz. Battella - Frua – Chiavica | 2 |
D | Fraz. Boschi – Xxx Xxxx – Colonne | 1 |
Tot. | 7 |
⮚ Abitanti al 31/12/2005 n. 3.698;
⮚ Abitanti al 31/12/2008 n. 4.007.
Art. 9 Impatto acustico e ambientale
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo quanto previsto per le attività che richiedano obbligatoriamente la relazione di impatto acustico ex DPCM 14 novembre 1997, i restanti esercizi possono provvedere mediante autocertificazione.
La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all’ARPA territorialmente competente; l’eventuale parere negativo dell’ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell’attività, comporta l’adeguamento del locale entro il termine stabilito nell’apposita ordinanza emessa [punto 11.1 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008]
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico, si applicano le normative attuative della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del DPCM 14 novembre 1997. [punto 11.2 D.G.R.
VIII/006495 del 23 gennaio 2008]
Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata con l’osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali
di cui agli arti.5 e 6 della Legge Regionale n” 30/2003 entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
L’insediamento di nuovi esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, in relazione alla specifica area o immobile nel quale verrà ubicato l’insediamento. In mancanza di tale disponibilità, l’Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscono l’uso delle stesse nelle ore di apertura dell’esercizio. Il parcheggio non è necessariamente richiesto nelle vie o aree pedonali. [ punto 9.2 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008] L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti (ad es.: biliardo, calcetto, carte, “giochi di società”, ecc.).
Sono esclusi dall’autorizzazione, l’istallazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. R,D n° 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di inizio Attività corredata, dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall’Amministrazione Monopoli di Stato.
Art. 11 Diniego dell’autorizzazione
Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestate dal protocollo del Comune.
Con la comunicazione di diniego la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.
Art. 12 Revoca dell’autorizzazione
Salvi quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni dì cui all’art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate, ai sensi dell’art. 16, nei seguenti casi,:
a) quando il titolare dell’autorizzazione salvo proroga in caso di. comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzioni incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
d) quando viene a meno l’effetiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l’autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
e) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione
f) quando in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’art.15 della Legge Regionale n° 30/2003
Art. 13 Divieto di somministrazione di superalcolici
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è VIETATA negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all’aperto [art. 10 L.R. 30/2003].
Art. 14 Subingresso nell’attività di somministrazione [art. 15 L.R. 30/2003]
Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione relativa all’esercizio stesso, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento
dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°30/2003; l’effettivo trasferimento è comprovato da scrittura privata con firme autentiche.
A seguito di subingresso per atto tra vivi, il subentrante può comunicare l’attività del xxxxx causa solo dopo comunicato il subingresso ai fini della reintestazione della licenza.
Art. 15 Orari degli esercizi di somministrazione
Gli orari di apertura e chiusura per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale [ art. 17 L.R. 30/2003].
L’orario, sentita la Commissione, può anche essere differenziato nell’ambito del territorio comunale.
L’orario giornaliero è fissato:
a) tra le ore 6,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
b) tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.
Per particolari esigenze di servizio al cittadino, si possono autorizzare specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore. [punto
13.2 lett. b) D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008]
Il Sindaco può autorizzare particolari deroghe in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale e delle feste patronali. Per speciali manifestazioni locali, verrà sentita la Commissione. [punto 13.3 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008].
I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico, con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile, sia all’interno che all’esterno del locale. [punto 14.1 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008].
L’orario scelto dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. [punto 14.2 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008].
L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto ed a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale [punto 14.4 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008].
Art. 16 Chiusura temporanea degli esercizi [art. 18 L.R. 30/2003]
Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco, sentita la Commissione, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio per particolari periodi dell’anno, predispone con propria ordinanza, i turni di apertura degli esercizi; a tal fine le comunicazioni inerenti dovranno pervenire entro il 30° giorno antecedente il periodo.
Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.
Art. 17 Turni di chiusura degli esercizi
Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco, il turno di riposo che può essere articolato in una o più giornate di riposo settimanale.
L’esercente è tenuto ad osservare il turno prescelto ed a comunicarne con almeno tre giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale.
Art.18 Esposizioni dell’esercizio
La L.R. n. 30/2003 ed i relativi indirizzi generali regionali stabiliscono, a tutela e garanzia dei consumatori, gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l’esercente.
Sono previste due modalità di esposizioni, interna ed esterna, come di seguito riportato:
ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE | ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE |
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell’avventura presentazione | |
-Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande | Menù- (solo per gli esercizi. di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c),e d) degli Indirizzi generali. |
Tabella dei giochi proibiti | |
Cartello indicante gli orari di apertura ed i giorni di chiusura | Cartello indicante gli orari di apertura ed i giorni di chiusura |
Tabella indicante i turni temporanei di chiusura | Tabella indicante i turni temporanei di chiusura |
Art. 19 Sorvegliabilità dei locali
Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.
La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell’inizio dell’attività oppure anche successivamente: in questo caso purchè all’atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.
Art. 20 Attività di somministrazione svolte dalle parrocchie, centri ecclesiastici ed altre istituzioni
Sono da considerarsi compiti istituzionali delle parrocchie, orari e comunità religiose, non solo le attività relative all’esercizio del culto propriamente detto,
ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiose, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.
Gli esercizi il cui titolare è un associazione che svolge attività si somministrazione di tipo oratoriale in ambito parrocchiale, non sono soggetti al L/R, n. 30/20003; tale attività è regolata dal D.P.R, 04.04.2001 N. 235 (somministrazione nei circoli privati).
L’attività di somministrazione svolta dall’oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d’azienda, purchè permanga il collegamento con l’attività istituzionale svolta dall’ente ecclesiastico.
I locali in cui viene svolta l’attività di somministrazione, i cui titolari sono enti collettivi (p. es. parrocchie) sono soggetti all’art.4 del D.M. 17.12.1992 n°564 (sorvegliabilità ) e, pertanto, devono essere ubicato all’interno della struttura sede dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All’esterno della struttura non possono avere apposte insegne targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli artt. 17 e 18 della L.R n° 30/2003 (orari e chiusura degli esercizi), né gli indirizzi regionali.