CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C O M U N E D I B O L O G N A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. A. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio Pronto intervento sociale sovraterritoriale H24 (PRIS) integrato con il servizio 1522 per garantire l'unitarietà del processo relativo agli interventi di urgenza in ambito cittadino.
Il PrIS è un servizio previsto dalla L.N. 328/00 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La Legge R.E.R. 2/2003 lo prevede nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il PrIS interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell’immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa.
Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, come soggetto preposto agli interventi necessari per rispondere alle necessità di bisogno indifferibile ed urgente, in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte degli SST competenti territorialmente.
Interviene, in special modo, nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessita di protezione immediata, solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro (ex art.403 c.c.).
Il PrIS attiva le prestazioni che debbono essere erogate in termini immediati per tutto l’arco delle
24 ore per quanto riguarda il territorio del Comune di Bologna. Per i distretti del territorio provinciale aderenti al progetto sovraterritoriale, si attiva al di fuori del normale orario di funzionamento dei Servizi Sociali Territoriali (SST), e risponde ai bisogni di natura sociale per i quali la tempestività della risposta risulta imprescindibile a garantirne l’efficacia.
Non sono di emergenza sociale le attività svolte durante le catastrofi, o nelle situazioni di proclamata emergenza umanitaria, durante le quali il Pris mette la propria attività a disposizione delle Autorità preposte a gestire l'emergenza.
Il Comune di Bologna è Ente capofila del servizio, di valenza provinciale, che prevede l’adesione dei Comuni capodistretto in rappresentanza dei Comuni del territorio provinciale.
L'Amministrazione comunale coordina e garantisce il monitoraggio e la verifica del buon andamento del servizio.
A seguito della realizzazione delle attività previste dal progetto INRETE "Istituzioni e Associazioni in rete contro la violenza" si mantengono, in una prospettiva di rafforzamento, le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere introdotte con l'ampliamento del servizio 1522 sul PRIS”.
Tutte le attività oggetto del presente contratto si configurano come servizio di Pronto Intervento Sociale sovraterritoriale di cui il Comune di Bologna è capofila e s’inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Bologna previste dalla L. 328/2000 e dalla L.r. n.2/2003; si svolgono, di concerto con quanto assunto nell'ambito della Città Metropolitana, sotto il controllo dei tecnici del Comune di Bologna e di un gruppo di valutazione costituito dagli Uffici di Piano della Provincia di Bologna e consolidano l’integrazione del servizio PRIS H24 con le attività previste dal Servizio “1522” per l’intero territorio provinciale.
Nell'ambito del territorio cittadino il Pris garantisce l'unitarietà del processo relativo agli interventi sociali in urgenza rivolti ai minori, curando lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche necessarie ovvero gli interventi operativi professionali, la cura, la redazione e la trasmissione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti e ai Sst di riferimento.
L’aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi e le attività del presente capitolato secondo la programmazione e con le modalità e i tempi indicati dal Comune di Bologna.
Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente appalto ha durata di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto o eventuale consegna anticipata del servizio, con attivazione presumibilmente entro il 15/12/2016.
Alla data di scadenza l’Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
Art. A. 3 – VALORE DELL’APPALTO.
L’importo dell’appalto, come base di gara è definito in Euro 674.000,00. Il valore del contratto sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.
I prezzi dovranno essere formulati dal fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini di mercato e stime.
Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti ).
In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. A.5 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta vincola l’esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.
ART. A. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.
Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario.
L’appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI (indicativamente la somma è compresa tra un minimo di Euro 1.200,00 e un massimo di Euro 1.500,00...).
Art. A.7 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione.
Art. A.8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all’effettuazione delle prestazioni del mese precedente.
Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:
COMUNE DI BOLOGNA – Area Benessere di Comunità C.F. 01232710374 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x.
0 – 00000 Xxxxxxx. A decorrere dalla data del 31/3/2015, Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati: CODICE UNIVOCO LREPZX
CIG (6811712291) .
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo
di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario.
L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.
Sono a carico dell’impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate al termine di ogni anno solare, dopo il rilascio dell'attestazione di verifica di conformità e comunque previo rilascio del DURC.
La fattura elettronica emessa dal fornitore nei confronti del Comune di Bologna dovrà indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50%, come riduzione dell’imponibile complessivo. In mancanza di tale trattenuta sull'imponibile complessivo la fattura sarà respinta.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del l’appaltatore. Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. A.9 - CESSIONE DI CREDITI
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. A. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.
L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.
L’appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
All’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L’appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell’ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinchè il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.
L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.
L’appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
B) Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00=, per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla U.I. Gare prima della stipula del contratto.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’appaltatore, non esonerano l’appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.
Art. A.11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL'APPALTO.
L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.
L’Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
L’Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Art. A. 12 – CLAUSOLA SOCIALE
L’Appaltatore subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.
Art. A. 13 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
Art. A. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.
Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.
Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'appaltatore (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'appaltatore per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale delle circostanze contestate.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la
risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione predisporrà il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.
Art. A.15 - PENALI
Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti.
Si considerano gravi inadempimenti le seguenti mancanze: mancata presenza dell'Assistente sociale nelle ipotesi di intervento, mancata risposta alla segnalazione telefonica, mancata fornitura dei kit richiesti obbligatoriamente, mancata sostituzione del personale in caso di espressa richiesta dell’A.C., personale in numero inadeguato rispetto a quello necessario per il regolare funzionamento del servizio. In questi casi la stazione appaltante potrà applicare una penale di importo compreso tra Euro 500,00 ed Euro 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso.
L'inosservanza di altre prescrizioni di cui al presente capitolato dà luogo ad inadempienza lieve. In tal caso siprocederà come segue, previo contraddittorio, prima di ogni contestazione:
- al primo riscontro di inadempienza ci sarà un richiamo scritto;
- ai successivi riscontri potrà applicarsi una penale di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso;
L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore o recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.
Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
Art. A.16 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.
In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. A. 3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, previa sottoscrizione di atto di sottomissione.
ART. A. 17 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs.
n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) verificarsi in un trimestre di almeno 3 gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali; Nel caso di cui al n. 5, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. A.18 - VERIFICA FINALE
Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati , ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.
Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto e comunque almeno una annuale per lo svincolo delle ritenute dello 0,5% maturate.
Art. A.19 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Art. A.20 - DISPOSIZIONI FINALI
Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.
Art. A.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Nel rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la società aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazione di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione delle attività, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Il Comune conferisce all’Aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti fruitori dei servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
1) la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività previste, che rientrano tra le finalità istituzionali dell’Ente Locale correlate all’ambito assicurativo;
2) i dati forniti all’Aggiudicataria sono resi alla stesso soggetto in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto;
L’aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi la Società aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicataria di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.
L’aggiudicataria rende inoltre noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile del trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturazione organizzativa e l’eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del presente contratto.
PARTE B - CAPITOLATO TECNICO.
Art. B. 1 - Descrizione del servizio
1. Compiti affidati all'aggiudicatario del servizio Pris:
• fornire risposte a persone che vivono situazioni di emergenza sociale indifferibile segnalati da forze dell'ordine o servizi ospedalieri od altri servizi che si trovino ad intercettarli nell’ambito della loro attività, tramite gli operatori del Pris, (operatori di call center o assistente sociale ), preposti a valutare la necessità di un primo intervento di accoglienza o di sollievo preliminari alla attivazione di un percorso socio-assistenziale e socio-educativo; dopo una prima valutazione e l’eventuale attivazione di interventi di prima accoglienza, invio dei casi ai Servizi Sociali Territoriali o ad altri servizi specialistici competenti;
• garantire una risposta immediata ed appropriata agli operatori dei servizi di emergenza territoriale (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Pronto soccorso ospedalieri, Prefettura e servizi di prossimità) predisponendo risposte immediate ai bisogni delle persone che vivono situazioni di emergenza sociale indifferibile. Il servizio si caratterizza come punto di accesso unico (Centrale Operativa Telefonica) e risponde ad una utenza telefonica. La Centrale Operativa Telefonica sarà attiva 24 ore su 24 e riservata alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari (Ospedali), Prefettura e ai servizi di prossimità;
• utilizzare il sistema informativo “Garsia”-, secondo quanto disposto dalla Amministrazione del Comune di Bologna;
• garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento dell’assistente sociale nell’arco delle 24 ore per garantire invii appropriati ai Servizi Sociali Territoriali o ai servizi sociali specialistici;
• attivare progetti d'intervento individualizzati a breve termine per la soluzione dell'emergenza predisponendo nel contempo l’invio ai Servizi Sociali Territoriali competenti;
• garantire la funzione di coordinamento e Back office tramite la reperibilità diurna/serale/notturna di un assistente sociale esperto a sostegno dell'intervento diretto h24 prestato dall'assistente sociale di turno. -- alla funzione afferisce la cura delle corrette procedure di raccordo sia con le AAGG competenti sia con i Servizi Sociali Territoriali di riferimento sia del territorio provinciale sia extra provinciale.;
• svolgere le indagini sociali richieste dalla Procura per i casi non residenti e residenti non in carico ai servizi sociali territoriali, -curando gli opportuni invii successivi
• svolgere le istruttorie per IVG di minorenni non in carico ai SST quando manca il consenso dei genitori
• partecipazione a tavoli tecnici riferiti al servizio (equipe minori, core, equipe pronta accoglienza, gruppo di pilotaggio, gruppo operativo, etc)
• redazione delle relazioni sociali da inviare all’Autorità Giudiziaria, ai Servizi Sociali Territoriali e ai servizi in generale
• coordinamento interno dell’equipe sociale professionale
• autorizzazione, in accordo con la direzione del Pris - delle spese non previste
• partecipazione al gruppo operativo in rappresentanza del nucleo sociale professionale
MODELLO ORGANIZZATIVO
Il servizio si caratterizza come punto di accesso sovraterritoriale e deve rispondere ad una centrale operativa, attiva 24 su 24, riservata alle Forze dell’Ordine, Polizia municipale, Pronto soccorso Ospedalieri e Servizi di prossimità.
La centrale operativa, costituita dall’Aggiudicataria dell’appalto, interviene gestendo telefonicamente la situazione d’urgenza attivando, qualora la chiamata richieda una valutazione professionale immediata, l’Assistente Sociale che si reca presso il luogo in cui si è verificata l’emergenza o preferibilmente presso gli uffici delle Forze dell’Ordine o presso gli Ospedali Assistente Sociale coordinatore (o suo sostituto) che garantisce il coordinamento dell'èquipe professionale e le attività tecnico amministrative previste, presente quotidianamente presso la sede definita el Comune di Bologna.
Il manuale operativo: il servizio PRIS dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal manuale operativo predisposto dall’Amministrazione comunale.
Si distinguono di seguito le diverse modalità di intervento a favore dei soggetti destinatari dell’intervento riportando alcuni casi specifici:
1. Intervento rivolto ad un minore
L’assistente sociale reperibile svolge un’istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all’immediata protezione del minore redigendo un documento di sintesi dell’intervento effettuato da considerarsi presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento d'urgenza ex art. 403 codice civile e dell’attivazione di un collocamento in luogo protetto. L'A.s. Si riferisce all'A.s. Coordinatore del Pris per un confronto laddove necessario per la complessità dell'intervento richiesto. La presa in carico del caso resta affidata al PrIS fino a che non viene individuato il SST cittadino/provinciale/extraprovinciale a cui il caso compete.
Formalizzazione del provvedimento di urgenza ex art. 403 c.c.
I provvedimenti ex art. 403 vengono assunti dal Servizio Pris nel caso di necessità, e vengono formalizzati per ordine della direzione del Pris, da parte dell'a.s. che ha gestito l'intervento a protezione del minore.
Il Pris cura la trasmissione dell’atto ai genitori del minore, alla Procura minori c/o il TM, ai servizi sociali competenti e alla comunità di accoglienza.ill Comune di Bologna garantisce le funzioni di direzione, di coordinamento e raccordo, in particolare con i Servizi Sociali Territoriali e dei Distretti/Comuni al fine della successiva presa in carico dei casi.
2. Intervento rivolto a famiglie con minori
La centrale telefonica svolge una prima analisi del caso segnalato, verifica la sussistenza di condizioni di necessità immediata di intervento e, se necessario, attiva l'assistente sociale.
L’assistente sociale svolge un’istruttoria tecnica qualificata e, se necessario, provvede al collocamento del nucleo.
E' possibile l'emanazione di un provvedimento ex art.403 anche in caso di collocazione protetta del minore insieme alla madre, qualora sia necessario affidare la responsabilità della vigilanza sul minore alla comunità stessa.
La presa in carico del caso resta affidata al PrIS fino a che non venga individuato il servizio sociale competente.
3. Intervento rivolto a adulti/disabili/anziani
La centrale telefonica svolge una prima analisi del caso segnalato, verificando la sussistenza delle condizioni di necessità immediata d’intervento. Qualora si riscontri la differibilità del bisogno si procede all’invio ai servizi sociali competenti, .
Qualora il bisogno risulti indifferibile, o la situazione si presenti con caratteristiche di particolare vulnerabilità, quale ad esempio la condizione di donne vittime di violenza, si attiva l’assistente sociale in turno che garantisce l’istruttoria tecnica qualificata.
Collocamento
Nel manuale operativo viene indicata la rete di risorse attiva (comunità di pronta accoglienza) in grado di garantire accoglienza immediata e protetta per i minori in condizioni di abbandono e grave pregiudizio. Il minore oggetto dell’azione di protezione potrà essere accompagnato dalla Polizia Municipale o dalle Forze dell’Ordine, nel luogo individuato e, se strettamente necessario, anche dall’Assistente Sociale PrIS intervenuto.
In ambito sovraterritoriale verranno individuate ed indicate nel manuale operativo le risorse che costituiscono la rete a disposizione da utilizzare (strutture ad hoc, alberghi sociali e strutture alberghiere) e le modalità secondo le quali fruirne relativamente al collocamento di famiglie con minori, adulti, disabili e anziani.
Trasporti/accompagnamenti
Qualora si renda necessario effettuare un accompagnamento presso una comunità od una collocazione protetta, laddove il trasferimento non possa essere direttamente garantito dalle FFOO intervenute dovrà essere attivata l'auto pubblica, rivolgendosi al soggetto indicato dall'amministrazione comunale (tramite Asp Città di Bologna).
Art. B. 2 - Coordinamento e monitoraggio
L'appaltatore garantisce la corretta gestione e il costante aggiornamento delle informazioni necessarie e la mappatura delle risorse esistenti attraverso strumenti che ne permettano la migliore fruibilità. L'appaltatore si impegna a dotarsi degli strumenti tecnologici ed informatici atti a garantire la piena funzionalità del servizio e la disponibilità di un automezzo per gli eventuali spostamenti che si rendessero necessari per la valutazione sul luogo dell’emergenza.
L'U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni dell’Area Benessere di Comunità del Comune di Bologna effettua il coordinamento e monitoraggio attraverso la costituzione di due gruppi di lavoro:
Gruppo di pilotaggio: sede di co-progettazione e monitoraggio del servizio, ne garantisce l’integrazione e l’implementazione rispetto al Sistema dei Servizi sociali Territoriali.
Gruppo operativo: attua le linee assunte dal gruppo di pilotaggio, rileva i bisogni e le criticità emergenti, garantisce il raccordo operativo tra interventi PrIS e SST, cura l’aggiornamento delle informazioni rispetto alle risorse a disposizione del PrIS, cura l’aggiornamento della mappa territoriale dei SST a cui il Servizio deve riferirsi per gli invii, cura la raccolta e l’elaborazione dei dati.
Il coordinamento interno è garantito attraverso un Assistente Sociale(o suo sostituto) che presiede all’organizzazione del lavoro degli operatori del call center e del nucleo professionale e la partecipazione ad entrambi i gruppi predetti. E' individuato inoltre un responsabile interno dell'appaltatore per le funzioni di coordinamento logistico strategico nel rapporto con la committenza da parte dell'amministrazione comunale.
L'appaltatore del servizio Pris produce report trimestrali dell'attività e una relazione finale di andamento complessivo del servizio e garantisce inoltre l'utilizzo del sistema informativo “Garsia” secondo le indicazioni ricevute dall'A.C..
Devono inoltre essere messi a disposizione, se necessario, 30 kit di beni di prima necessità (latte, pannolini, prodotti per l’igiene personali) in particolare ai nuclei madre/bambino o anche per soli adulti per la durata di n. 3 giorni.
L'aggiornamento professionale del personale e la necessaria supervisione del servizio sono garantiti dall'appaltatore, previo accordo con la direzione del Pris.
E' inoltre prevista la fruizione di formazione specifica sulla materia del Pronto Intervento, della tutela dei minori e di altri ambiti correlati, approntata dal Comune di Bologna.
Il Comune di Bologna tramite propri funzionari esercita la committenza ed il controllo attraverso la Responsabile dell'U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni dell’Area Benessere di Comunità del Comune di Bologna. Data la delicatezza dei compiti da svolgere vigila sullo svolgimento delle attività richieste avendo cura di verificare che tutti gli operatori rispettino quanto previsto dall’organizzazione del servizio.
L'appaltatore presenterà al’Area Benessere di Comunità relazioni trimestrali sull'andamento del servizio accompagnate da un report delle attività svolte.
L'appaltatore si impegna a presentare una relazione finale di andamento complessivo del servizio ed a compilare, per ciascun intervento effettuato, la scheda relativa seguendo le modalità previste nel manuale operativo del servizio in oggetto.
Art. B. 3 – Organico e prestazioni dell’aggiudicataria
L'appaltatore si impegna a collocare nei servizi personale in possesso di adeguato titolo di studio, oltre alle qualifiche richieste, relativo a specifiche competenze professionali utili allo svolgimento del servizio; di esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche nell'ambito del pronto intervento sociale e alla natura delle prestazioni richieste.
Il servizio dovrà essere garantito da:
- n.1 coordinatore; (si richiede almeno il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado)
- centrale telefonica h 24; (non è richiesto nessun titolo di studio specifico);
- assistente sociale "esperto"; (si richiede imprescindibilmente il titolo di Assistente Sociale);
- assistenti sociali h.24; (si richiede imprescindibilmente il titolo di Assistente Sociale); L'appaltatore dovrà garantire, inoltre, quali prestazioni minime:
• centrale telefonica h.24;
• coordinatore del servizio
• assistente sociale h. 24, in grado di garantire tutti gli interventi necessari sul territorio provinciale;
• assistente sociale “esperto” per attività di coordinamento e di back office tecnico/amministrativo relativo agli interventi svolti;
• valutazioni professionali adeguate, intervenendo sul luogo con personale specializzato;
• attività di presa in carico del caso fino all’assegnazione al servizio sociale territoriale competente;
• attività di compilazione documentazione, aggiornamento, archiviazione del materiale necessario;
• utilizzo del sistema informativo “Garsia” secondo le disposizioni dal Comune di Bologna;
• messa a disposizione, se necessario, di n.30 kit di beni di prima necessità (latte, pannolini, prodotti per l’igiene personali) in particolare ai nuclei madre/bambino o anche per soli adulti per la durata di n. 3 giorni;
Formazione e supervisione
L'appaltatore cura l'aggiornamento professionale del proprio personale e garantisce la necessaria supervisione del servizio. Si impegna, inoltre, a consentire al proprio personale la fruizione di formazione specifica sulla materia del Pronto Intervento, della tutela dei minori e di altri ambiti correlati, approntata dal Comune di Bologna o dalla Provincia di Bologna.
Il personale che l'appaltatore incaricherà dei servizi necessari alla realizzazione delle attività per il periodo dell’appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, alle necessità del servizio.
L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Comune, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi. L'appaltatore è obbligato a far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune di Bologna adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. L'appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell’operato del personale dipendente.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatori che verranno ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate. L'appaltatore dovrà quindi provvedere alla sostituzione, entro dieci giorni dalla comunicazione motivata. Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale dipendente.
Alla scadenza dell’appalto, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale messo a disposizione dall'appaltatore per il servizio richiesto.