REPERTORIO N. 13194
REPERTORIO N. 13194
Contratto relativo all’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24/05/2012 ed al D.M. n. 65 del 10/03/2020.
Lotto n. 2 “Nido di Xxx xx Xxxxxxxxxx x. 000 xxx Xxxxxxxxx Xxxx XIII”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di agosto in Roma, avanti a me, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx XXXXXX, Segretario Generale di “ROMA CAPITALE”, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio,
Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.
Il presente contratto è comprensivo di n. 5 allegati in pdf di cui n. 1 allegati soggetti a bollo sin dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro 352,00 (autorizzazione I. di F. di Roma n. 100363/73 REP 2/T).
in persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx XXXXXX, nata a Roma
, nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
– incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 94 del 28 maggio 2019
- che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma
Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;
2) “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in Xxxxx (XX), xxx X. Xxxxxxx x. 0, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, numero di iscrizione 00510430184, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Mattia
AFFINI nato a Bozzolo (MN) il e domiciliato per
la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, in forza dei poteri a Lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2019, giusta estratto delle pagine 1/2019 e 2/2019 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, certificato dal Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, Notaio in Pavia, in data 12 novembre 2019 repertorio n. 64311, che in copia certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, si allega sub A).
“ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA”
interviene quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con “XXXXX S.R.L.” con sede in Firenze, via della Treccia n. 12, giusta atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, stipulato con atto pubblico del Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, Notaio in Pavia, in data 22 giugno 2021 repertorio n. 65.271, che in copia
informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, si allega sub B);
Il predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che d’ora innanzi sarà indicato come CONTRAENTE, elegge domicilio, ai fini del presente contratto in Roma, via Petroselli n. 50, presso la Casa Comunale.
I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di firma digitale io Segretario Generale sono certo,
premettono:
che “ROMA CAPITALE”, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (di seguito Dipartimento) n. QM/343 del 14 luglio 2020 e n. QM/345 del 15 luglio 2020, conservate in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, all’affidamento dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24/05/2012 ed al D.M. n. 65 del 10/03/2020, suddiviso in 7 lotti, per un valore massimo stimato, limitatamente al lotto n. 2, pari a € 1.909.081,77 (unmilionenovecentonovemilaottantuno e centesimi settantasette) al netto dell’I.V.A. e oneri della sicurezza pari a zero;
che a seguito della gara espletata nei giorni 29, 30 settembre 2020 e 13 ottobre 2020, giusta verbale repertorio n. 13157, del 13 ottobre 2020, che si allega sub C) e della formulazione della graduatoria, avvenuta nella seduta pubblica del giorno 1 marzo 2021, giusta verbale repertorio n. 13183, pari data, che si allega sub D), è stata proposta l’aggiudicazione, limitatamente al lotto n. 2, al CONTRAENTE che ha ottenuto il punteggio complessivo di 91,741 (novantuno e millesimi settecentoquarantuno), offrendo il ribasso percentuale pari al 2,923% (due e millesimi novecentoventitre per cento), indicando ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera pari ad € 1.585.726,90 (unmilionecinquecentottanta- cinquemilasettecentoventisei e centesimi novanta) e i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 36.386,82 (trentaseimilatrecentottantasei e centesimi ottantadue);
che, con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. QM/429 del 28 maggio 2021 - parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. QM/462 del 10 giugno 2021 - sono state approvate le graduatorie finali e confermate ed integrate le proposte di aggiudicazione sia dei lotti 1, 2, 3 e 4 che dei lotti 5, 6 e 7;
che, succcessivamente, con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. QM/446 del 7 giugno 2021, parzialmente modificata dalla determinazione dirgenziale n. QM/463 del 10 giugno 2021 - conservate in atti – è stata confermata
l’aggiudicazione al CONTRAENTE, limitatamente al lotto n. 2, sono state approvate integralmente le soluzioni migliorative presentate dal CONTRAENTE medesimo, sono stati approvati il nuovo Schema di Accordo Quadro e il nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, integrati dalle suddette soluzioni migliorative ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto;
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamen- to, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che, ad oggi, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e dalle verifiche del Prefetto competente;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
“ROMA CAPITALE”, come sopra rappresentato, stipula con il CONTRAENTE, che accetta, l’accordo quadro relativo al servizio indicato in premessa.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro, indicate nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale saranno affidate al CONTRAENTE, che accetta e si obbliga ad eseguire sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Il presente contratto di accordo quadro relativo all’affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che in unico inserto si allegano sub E), ed è regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero, giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n. QM/446/2021, conservata in atti.
Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, in quanto in esso richiamati pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna, gli atti della gara e il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983, del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni.
ART. 2
Il servizio ha avuto inizio in data 1 luglio 2021, giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n. QM/446/2021 e verbale di sopralluogo, rilascio e riconsegna dei locali trasmesso dal Dipartimento con nota prot. n. QM/25423 del 23 luglio 2021 e avrà una durata di trentatre mesi e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dal CONTRAENTE secondo le specifiche modalità individuate all’art. 2 dello Schema di Accordo Quadro allegato sub E) al presente atto.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE, non venga raggiunto con gli appositi contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo
derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE medesimo, venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.
“ROMA CAPITALE” si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, “ROMA CAPITALE” si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale al completamento del servizio e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che il CONTRAENTE possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli
importi presunti, come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata all’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro di ciascun lotto, “ROMA CAPITALE” si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare al CONTRAENTE l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze o termini temporali diversi da quelli preventivati senza che il CONTRAENTE medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
ART. 3
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a “ROMA CAPITALE”, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non è dovuto da parte di “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE alcun corrispettivo.
Il CONTRAENTE si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi – comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti da “ROMA CAPITALE” e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel
rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo sopraindicato, al netto del ribasso proposto, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
Tutti i posti della ricettività saranno riservati a Roma Capitale, ma il prezzo sarà corrisposto solo per i bambini iscritti e frequentanti. Per gli eventuali posti inutilizzati, entro il 31 gennaio di ogni anno è ammesso l’inserimento di nuovi bambini “fuori termine”.
L’importo complessivo presunto del presente Accordo Quadro, successivamente alla sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi, è fissato, al netto del predetto ribasso e per il periodo innanzi indicato – limitatamente al lotto n. 2, giusta determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. QM/446 del 7 giugno 2021 e n. QM/463 del 10 giugno 2021 - in € 1.853.279,31 (unmilioneottocentocinquantatremiladuecentosettantanove e centesimi trentuno), al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come
introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge
190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Il valore sopra indicato, che si affida con il presente accordo quadro, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro, allegato sub E) al presente atto, senza che il CONTRAENTE possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi posti a base del presente accordo quadro.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dal CONTRAENTE.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta, proposti dal CONTRAENTE ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
ART. 5
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
Il Codice identificativo gara (CIG) è 83669387A8.
Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegna, altresì, senza riserva alcuna e in conformità a quanto indicato al punto 6.7 del PTPCT per il triennio 2021-2022-2023 allegato alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021, al rispetto degli obblighi previsti dal “Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina
n. 18 del 31 gennaio 2018 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Patto di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il
CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso il Dipartimento, “ROMA CAPITALE” si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale rogante il presente atto, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Pertanto, in relazione agli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.
ART. 8
Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 01.000052834 emessa in data 17 giugno 2021, prestata da S2C S.p.A. Compagnia di assicurazioni di Crediti e cauzioni – Agenzia di Milano - nell’interesse del CONTRAENTE ed a favore di “ROMA CAPITALE”, fino alla concorrenza di € 92.662,10 (novantaduemilaseicentosessantadue e centesimi dieci) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto, ridotto del cinquanta per cento, ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La fidejussione prestata con detta polizza, corredata dalla certificazione di sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità indicate nell’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro allegato sub E) al presente atto.
Il CONTRAENTE, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi.
Il CONTRAENTE, ai sensi di quanto indicato dall’art. 15 dello
Schema di Accordo Quadro e dalla nota del Dipartimento prot. n.
QM/26137 del 29 luglio 2021, ha costituito le garanzie assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni e per la copertura dei danni con le seguenti polizze di assicurazione:
n. 350240465 polizza Rct/Rco intestata alla Societá Capogruppo, prestata da GENERALI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Castellucchio – in data 31 dicembre 2018 con rinnovo annuale e successiva appendice di precisazione del 15 giugno 2021 e quietanza di rinnovo del 31 dicembre 2020;
n. 410674525 polizza infortuni intestata alla Societá Capogruppo, prestata da GENERALI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Castellucchio – con decorrenza dal giorno 1 luglio 2021 al giorno 1 luglio 2022, con rinnovi annuali e successiva appendice di precisazione alla suddetta polizza;
n. 410674526 polizza rischi intestata alla Societá Capogruppo, prestata da GENERALI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Castellucchio – con decorrenza dal giorno 1 luglio 2021 al giorno 1 luglio 2022, con rinnovi annuali;
n. 371058370 polizza Rct/Rco intestata alla Societá mandante, prestata da GENERALI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Firenze Europa – in data 31 dicembre 2017 con rinnovo annuale e quietanza di rinnovo del 31 dicembre 2020;
Le suddette polizze, sono conservate in atti presso il Dipartimento.
ART. 9
Gli eventuali contratti applicativi saranno sottoscritti da
“ROMA CAPITALE” secondo la periodicità e i termini di inizio e fine indicativamente individuati all’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro.
Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C., la singola struttura Capitolina interessata procederà a richiedere l’emissione di un nuovo CIG (CIG derivato).
Il Cig derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Il servizio sarà affidato al CONTRAENTE con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti a cura del Dirigente competente di Roma Capitale con scrittura privata non autenticata, registrata in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali e secondarie, costituenti
l’intervento da realizzare;
d. i luoghi interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo
contratto applicativo con indicazione delle quote riferite al servizio;
f. termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le
penalità;
g. il massimale della polizza di garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e ss.mm.ii. e delle ulteriori polizze di cui all’art. 15 dello schema di accordo quadro prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo;
h. il termine per l’emissione del certificato di verifica di conformità/dell’attestazione di regolare esecuzione.
Il Responsabile Unico del Procedimento nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il CONTRAENTE risponderà verso “ROMA CAPITALE” del risultato sopra indicato rimanendo obbligato in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Il CONTRAENTE riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 10
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 11
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Roma.
ART. 12
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONTRAENTE, derivanti dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati all’art. 8 dello Schema di Accordo Quadro.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle
prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei contratti.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la
risoluzione dell’accordo quadro.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di Accordo Quadro, portante:
art. 15 “Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo”, comma 1 (esonero da responsabiltà di Roma Capitale in caso di infortuni e danni arrecati alle persone ed alle cose, di Roma Capitale e dei terzi qualunque ne sia la natura o la causa); comma 2 (esonero da responsabilità di Roma Capitale per le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi);
art. 24 “Recesso dal contratto”, comma 1 (facoltà di Roma Capitale di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro).
ART. 13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine ventuno e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore
9 e minuti 55 circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.
Immediatamente dopo di ciò io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti suddette.
Firmato digitalmente da: Dott. ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Sig. Xxxxxx Xxxxxx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx