SET INFORMATIVO
SET INFORMATIVO
Prodotto: POLIZZA BNL AUTO MOBILE
Contratto di Responsabilità Civile Auto e altre garanzie accessorie.
Il presente Set Informativo contiene:
• DIP (Documento informativo precontrattuale);
• DIP Aggiuntivo R.C. Auto (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo);
• Condizioni di assicurazione;
• Glossario.
E deve essere consegnato prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione del Set Informativo: n. 6 del 01/2023.
Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del Tavolo tecnico Ania – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari. Leggere attentamente il set informativo prima della sottoscrizione del contratto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto e nelle Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione copre il rischio della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture ad uso privato immatricolate in Italia, per il quale è obbligatoria per legge l’assicurazione, in forza della quale la Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nella Polizza. Il Contratto è stipulato in formula tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile, derivante dalla circolazione in aree pubbliche e private (con esclusione degli aeroporti);
Responsabilità civile, personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ad esclusione dei danni al veicolo stesso;
Danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di legge;
Danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, entro un massimale di
250.000 Euro.
La Compagnia risarcisce i danni fino all’importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro
1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali:
10.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale);
20.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale).
In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile acquistare – a fronte del pagamento del relativo premio – in base alle tue esigenze assicurative, anche una o più delle seguenti garanzie opzionali:
Furto e Incendio (opzionale)
Cristalli (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Atti Vandalici (opzionale) Collisione (opzionale) Kasko (opzionale)
Infortuni del Conducente (opzionale) Tutela Legale (opzionale) Assistenza Stradale (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
X a) Il conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro, per danni a cose e persone;
X b) Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (nel caso di veicolo concesso in leasing), per danni a cose;
X c) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, naturali o adottivi del soggetto di cui alla lett. a) o di quelli alla lett. b), per danni a cose;
X d) i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto, per danni a cose;
X e) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al punto c), per danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
In caso di sinistro RCA, l'impresa ha diritto a rivalersi sull’assicurato nei seguenti casi:
! In caso di dolo del Conducente.
! Se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta, nel caso in cui si guidi con patente idonea, ma scaduta, e venga rinnovata (rivalsa limitata a 2.500Euro).
! Nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza oltre i limiti prescritti dal Codice della Strada o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
! In caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
! Nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge.
! Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
! Per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;
! Se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione (nel caso la revisione sia effettuata con ritardo entro 6 mesi dalla scadenza, la rivalsa è limitata a 2.500 Euro).
! Nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti.
! Se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza (rivalsa limitata a 5.000 Euro per il primo sinistro).
! In caso di danni da circolazione in aree aeroportuali.
! In caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati.
! In caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Dove vale la copertura?
La copertura RC Auto è valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano.
Con riguardo all’ambito territoriale di operatività della garanzia Tutela Legale, le Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia, prevedono specifiche disposizioni a seconda della tipologia del danno.
Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell’assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
La copertura non è valida nei paesi non indicati nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed in quelli le cui sigle internazionali siano barrate all’interno dello stesso.
La copertura con “Targa Prova” è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i con i quali l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
La copertura Assistenza Stradale è valida in tutto il territorio italiano ed in tutti i Paesi indicati nella Certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
Quando e come devo pagare?
È possibile pagare solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. Il pagamento del premio avviene attraverso addebito su conto corrente BNL indicato dal cliente. ll premio può essere corrisposto in un’unica soluzione o attraverso il frazionamento in 12 rate mensili, senza alcun costo amministrativo aggiuntivo, qualora concesso dalla politica sottoscrittiva della compagnia. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In caso di mancato addebito di una rata sul conto corrente indicato dal Contraente, verrà richiesto di procedere attraverso bonifico bancario.
Che obblighi ho?
Obbligo di dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare - Onere di avviso aggravio del rischio.
Il Contraente hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Obbligo di comunicazione. Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato.
Onere di avviso in caso di sinistro. L'assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia, nel più breve termine possibile e al massimo entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
Onere di salvataggio. L’assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha durata annuale e cessa alla scadenza senza necessità di disdetta.
L’assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza oppure dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione.
La garanzia r.c. auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o - se precedente - fino all’entrata in copertura di una nuova polizza.
È possibile sospendere l’assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
La polizza, per tutte le garanzie prestate, non prevede tacito rinnovo.
Diritto di ripensamento. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, in particolare:
se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, la Compagnia provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.
Risoluzione del contratto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei casi di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico; esportazione definitiva del veicolo assicurato all’estero e furto. L’Assicurato ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In caso di sinistro che comporti un danno totale coperto da una delle seguenti garanzie; Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti vandalici, CollisioneCollisione x Xxxxx non verrà rimborsata la parte di premio non goduto per la garanzia colpita dal sinistro.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie accessorie
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Compagnia: Great Lakes Insurance SE Co-Manufactor: Telepass Assicura S.r.l.
Prodotto: POLIZZA BNL AUTO MOBILE
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. Auto: n. 6 del 01/2023
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Great Lakes Insurance SE, Compagnia del Gruppo Munich Re – Sede legale e direzione generale in Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186 in data 30.12.2016 (Legal Entity Identifier (LEI) 529900L9ZF0WUNQRKY64).
Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero I.00093.
Rappresentanza Generale per l’Italia – sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00. Xxx. 00.000000; Sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx; e-mail (PEC) 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx.
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2021, è pari a € 514.986.119 di cui capitale sociale 131.706.704 Euro e altre riserve patrimoniali 383.209.415 Euro. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Great Lakes Insurance SE (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxx- munich- re/munich-re-worldwide/united-kingdom/great-lakes-uk/regulatory-disclosures.html) e si riportano qui di seguito gli importi del:
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 411,4 mln;
- Requisito Patrimoniale Minimo, pari a € 185,1 mln;
- Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 630,5 mln;
- Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 501,3 mln. L’indice di solvibilità (Solvency ratio) di Great Lakes Insurance SE, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 153%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
RESPONSABILITÁ CIVILE AUTO (OBBLIGATORIA) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | Il massimale minimo di legge è 6.450.000 Euro per danni a persone e 1.300.000 Euro per danni a cose. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali: • 10.000.000 Euro per danni a persone e cose; • 20.000.000 Euro per danni a persone e cose. | |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Tipo di guida | L’assicurazione è prestata con due opzioni su conducente: • Guida libera: il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida; • Guida esperta (qualora concessa): il veicolo assicurato può essere guidato solo da persone con almeno 26 anni di età. In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia limiterà tale diritto di rivalsa ad un massimo di 5.000 Euro. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Bonus protetto | Scegliendo questa opzione (qualora concessa), la Compagnia annullerà l’evoluzione in malus della classe di merito di Compagnia conseguente al pagamento di n.1 sinistro per annualità assicurata con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nell’annualità assicurata con l’impresa (Great Lakes Insurance SE). In caso di sinistro avvenuto in annualità non coperte dall’impresa l’opzione non sarà operante. L‘annullamento dell’evoluzione in malus per sinistro è condizionato al fatto che: • non siano stati pagati complessivamente due o più sinistri con responsabilità, principale o concorsuale, all’interno dell’annualità assicurata; • nessuno dei sinistri relativi all’annualità assicurata sia oggetto di segnalazione antifrode. |
Protezione rivalse | Scegliendo questa opzione (qualora concessa), la Compagnia rinuncerà al diritto di rivalsa nei seguenti casi: • limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, quando il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico; • danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta a insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori) e solo per il primo sinistro della annualità assicurata. La Compagnia rinuncia alla rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore; • danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione ma solo per il primo sinistro della annualità assicurata; • quando il veicolo assicurato circola non in regola con le norme relative alla revisione, nel caso in cui questa sia effettuata entro 6 mesi dal giorno della scadenza prevista; • xxxxx provocati dal conducente alla guida con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 6 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.
FURTO E INCENDIO (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Furto e Incendio è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto. La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto con relativo minimo o la franchigia indicati nella Polizza, e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale, tentato o parziale, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e azione del fulmine. Sono previsti due livelli: standard e premium con scoperti e franchigie differenti |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia furto e incendio prevede i seguenti scoperti e/o franchigie a scelta dell’assicurato: |
• Standard: scoperto 15% con minimo 250 Euro. Lo scoperto viene ridotto a 7,5%con un minimo di 125 Euro nel caso in cui la riparazione venga effettuata presso centri convenzionati; | |
• Premium: scoperto 10% con minimo 150€. Lo scoperto viene ridotto a 5% con minimo 75€ nel caso in cui la riparazione venga effettuata presso centri convenzionati; | |
L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, |
vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; • causati dal furto agevolato dalla mancata chiusura del veicolo e dalla presenza delle chiavi in prossimità o all’interno del veicolo stesso; • conseguenti al furto nel caso di mancata consegna del set completo delle chiavi e dei dispositivi di accensione e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza di copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità; • conseguenti al furto o al tentato furto degli oggetti lasciati all’interno del veicolo ed in posizione visibile dall’esterno; • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio; derivanti dal furto della targa se avvenuto non congiuntamente ad altro danno. |
CRISTALLI (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e alla Garanzia Furto e Incendio. La Compagnia indennizza, applicando la franchigia indicata nella Polizza, i danni di rottura e scheggiatura di cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. La garanzia è valida per un sinistro per annualità assicurata, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati. Il massimale della garanzia, evidenziato nella Polizza, è legato alla scelta da parte del cliente del livello di copertura sottoscritto: • Standard: massimale pari a 500 Euro. La franchigia è pari a 200 Euro in caso di sostituzione del cristallo e di 100 Euro in caso di riparazione. • Premium: massimale pari a 1.000 Euro. La franchigia è pari a 200 Euro in caso di sostituzione del cristallo e di 100 Euro in caso di riparazione. Qualora la sostituzione o la riparazione del cristallo vengano effettuate presso un centro convenzionato la franchigia è azzerata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di 200 Euro in caso di sostituzione del cristallo e di 100 Euro in caso di riparazione. Qualora la sostituzione o la riparazione del cristallo vengano effettuate presso un centro convenzionato la franchigia è azzerata. Centri convenzionati: • L’elenco e l’ubicazione dei centri Vetrocar è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxx.xx o chiamando il numero verde 800 008 080. • L’elenco e l’ubicazione dei centri Glassdrive è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx o chiamando il numero verde 800 01 06 06. • L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o diradioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. In aggiunta alle suddette esclusioni generali, con specifico riferimento alla garanzia Cristalli sono esclusi i danni: • connessi ad operazioni di applicazione o rimozione deicristalli; • a specchietti interni ed esterni; • a tetti in vetro apribili o panoramici; • da rigatura e segnatura dei cristalli; • conseguenti alla collisione con altri veicoli o ad una uscita di strada o ribaltamento; • conseguenti ad eventi coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Collisione e Kasko. |
EVENTI NATURALI (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Eventi Naturali è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Incendio e Furto. La Compagnia indennizza, applicando il massimale e la franchigia indicati nella Polizza, e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, bufere, oggetti trasportati dal vento, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine, slavine, valanghe, caduta anche accidentale della neve o ghiaccio, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano riscontrabili nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino e siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Eventi Naturali prevede franchigia fissa pari a 500 Euro ed un massimale pari a 1.500 Euro. Nel caso in cui la riparazione avvenga presso centri convenzionati la franchigia viene azzerata ed il massimale viene elevato al Valore assicurato del veicolo. Qualora la riparazione del danno venga effettuata presso un centro Dottor Grandine o presso un centro MSA-Multi Serass, oppure non ne esista alcuno nel raggio di 25 km dal luogo di residenza dell’Assicurato, la franchigia è azzerata ed il massimale viene elevato al Valore assicurato del veicolo. Centri convenzionati: • L’elenco e l’ubicazione dei centri Dottor Grandine è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx o chiamando il numero verde 800 587 336. • L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenutiinconseguenzadiattidiguerra,insurrezioni, occupazionimilitari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di maremoti; • avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzionivulcaniche; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o diradioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. |
ATTI VANDALICI (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Atti Vandalici è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto, Incendio e Furto e Collisione. La Compagnia indennizza, applicando lo scoperto, con relativo minimo, o la franchigia indicati nella Polizza, e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Atti Vandalici prevede • uno scoperto del 15% con minimo di 500 Euro. Lo scoperto viene ridotto al 5% con un minimo di 250 Euro nel caso in cui la riparazione venga effettuata presso centri convenzionati. Centro convenzionato: • L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o diradioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; • riconducibili alla garanzia Collisione e Kasko. Continuità di copertura È possibile prevedere la garanzia “Atti Vandalici” solamente se già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. |
COLLISIONE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Collisione è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto. La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato (targato), entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di 5.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di degrado d’uso. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 500 Euro. La franchigia è azzerata nel caso in cui la riparazione avvenga presso centri convenzionati. Centri convenzionati: • L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx- convenzionate o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o diradioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento delsinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. In aggiunta alle suddette esclusioni generali, con specifico riferimento alla garanzia Collisione sono esclusi i danni: • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; • provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni; • al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge; • al veicolo dato a noleggio con conducente; • provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza; • causati dalla circolazione in zone aeroportuali; • causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuitiprivati; • causati da urto con animali selvatici; • causati da urto con velocipedi, monopattini e veicoli a braccia; • causati da urto con persone; • causati da urto con veicoli su rotaie; • causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; |
in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; |
KASKO (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto ed Incendio e Furto. La Compagnia indennizza, applicando lo scoperto, con relativo minimo, o la franchigia indicati nella Polizza e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Kasko prevede • uno scoperto del 15% con minimo 500 Euro. Lo scoperto viene ridotto al 5% con un minimo di 250 Euro nel caso in cui la riparazione venga effettuata presso centri convenzionati. Centri convenzionati: • L’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass è disponibile consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx- convenzionate o chiamando il numero 02.83967100. La garanzia non copre i danni: • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l’incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o diradioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo; |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall’art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento delsinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno. In aggiunta alle suddette esclusioni generali, con specifico riferimento alla garanzia Kasko sono esclusi i danni: • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; • provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni; • al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge; • al veicolo dato a noleggio con conducente; • provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza; • causati dalla circolazione in zone aeroportuali; • causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuitiprivati; • causati da urto con animali selvatici; • causati da urto con persone, velocipedi, monopattini veicoli a braccia • causati da urto con veicoli su rotaie; • conseguenti a cedimento del terreno e rovina edificio • accaduti durante il trasporto del veicolo • conseguenti alla caduta oggetti • causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale; • in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Continuità di copertura È possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La Garanzia Infortuni del conducente è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto. Invalidità permanente e morte L’assicurato è indennizzato per gli infortuni che determinano la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. La garanzia infortuni del conducente rimborsa anche: • gli infortuni avvenuti in caso di fermata del veicolo; • gli infortuni subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza; • le spese di cura derivanti da infortunio Sono presenti tre livelli di copertura: • Standard Massimali: Morte e invalidità permanente 50.000 Euro Rimborso spese da infortunio 500 Euro • Plus Massimali: Morte e invalidità permanente 100.000 Euro Rimborso spese da infortunio 1.000 Euro • Premium Massimali: Morte e invalidità permanente 150.000 Euro Rimborso spese da infortunio 1.500 Euro L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Allegato 3 – Tabella ANIA). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia. Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente al momento del sinistro non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima sarà pari al 50% dell’intera somma assicurata. Indennizzo in caso di invalidità permanente: l’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Nel caso il conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori o il veicolo non risulti in regola con le norme relative alla revisione, la franchigia è innalzata al 5% e l’importo massimo indennizzabile è limitato al 50% dell’intera somma assicurata. Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia. Gli indennizzi previsti sono esclusi nei seguenti casi: • se il conducente non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi |
entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso; • se il conducente si trova in stato di ebbrezza ovvero con un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci; • qualora il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore; • se i danni sono conseguenti ad azioni delittuose del conducente stesso o conseguenti all’utilizzo del veicolo contro la volontà del proprietario; • se i danni sono conseguenti alla partecipazione a imprese temerarie; • in caso di dolo del conducente; • in caso di suicidio o tentato suicidio o autolesionismo; • in fase di salita e discesa dalla vettura; • in caso di xxxxx x infarto, • lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna); • in caso di non osservanza della formula di guida indicata nella Polizza; • in caso di spese sostenute per protesi; • in caso di spese sostenute per interventi estetici; • se il conducente è di età superiore a 80 anni; • se conseguenti allo sviluppo di energia nucleare; • se avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • se conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati. |
TUTELA LEGALE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La garanzia Tutela Legale è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto. La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese: • di assistenza in sede stragiudiziale; • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; |
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Compagnia a condizione che venga garantita alla Compagnia stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. FORMA DI GARANZIA Standard La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 10.000 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, che: • siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | FORMA DI GARANZIA Plus La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 20.000,00 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, che: • siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; • debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro; • xxxxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; • xxxxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • xxxxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. FORMA DI GARANZIA Premium La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato: • siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; |
• subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza; • debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro; • xxxxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; • xxxxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; • xxxxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale: - quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. - nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di due prestazioni per anno assicurativo. La Compagnia garantisce, inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza: • il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati; • il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento; Il massimale è elevato a 40.000 Euro. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante in questi casi: • per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto esplicitamente coperto nelle condizioni di polizza; • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; • qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 Codice della Strada (nel seguito anche C.d.S.)., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Qualora sia stata sottoscritta la Forma di garanzia Plus e Premium, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; • se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive. |
Inoltre, la Compagnia non si farà carico delle seguenti spese: • spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Denuncia del Caso assicurativo e Modalità di gestione del Caso assicurativo; • spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; • spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; • spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; • onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari; • spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile); • spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; • spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; • in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori a € 10.000. |
ASSISTENZA STRADALE (OPZIONALE) | |
Garanzie di base | La garanzia Assistenza Stradale è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto. In caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza descritte qui di seguito. Il Contraente può scegliere tra due diversi livelli di copertura: • Livello Standard • Livello Premium Le prestazioni per l’assicurazione Assistenza Stradale sono erogate dalla società hlpy S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, x. 00, X.X.X. 00000, Xxxxxx (XX). Per assistenza o denuncia sinistri chiamare il numero x00 00 00000000. Soccorso Stradale Per quanto concerne il Soccorso stradale si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato e che determini la richiesta di assistenza, dipendente da: • guasto; • incidente; • foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici; • incendio; • errato rifornimento carburante; • mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche In caso di sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al Traino dell’autoveicolo fino all’officina più vicina convenzionata o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 chilometri dal luogo del fermo. L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore del servizio. Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura. L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio. Le condizioni indicate relativamente al Soccorso Stradale sono valide per i livelli: • Standard: Massimale chilometrico (50 Km) • Premium: Massimale chilometrico (50 Km) Officina Mobile L’intervento in loco può essere eseguito solo per le seguenti casistiche: • guasto; • foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici; • errato rifornimento carburante; • mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche; Qualora hlpy individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l’intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, Officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo. |
L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato dalla Struttura Organizzativa e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore. Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura. L’assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio. Le condizioni indicate relativamente all’Officina Mobile sono valide per i livelli • Standard: Massimale chilometrico (50km) • Premium: Massimale chilometrico (50km) Soccorso stradale veicolo fuori strada La garanzia è applicabile nel momento in cui un guasto, un incidente o la foratura di uno pneumatico provochino l’uscita del veicolo dalla sede stradale. hlpy provvederà a procurare il mezzo di soccorso più adeguato. Il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo e con i seguenti massimali in funzione del livello di copertura prescelto: • Standard: Massimale 150 Euro per Intervento/ Massimale chilometrico (50km); • Premium: Massimale 300 Euro per Intervento/ Massimale chilometrico (50km). Qualora l’Assicurato scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 chilometri, l'eccedenza chilometrica rimarrà a suo carico. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore. Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura. L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio. Mobilità sostitutiva In caso di fermo del veicolo per i motivi che richiedono l’attivazione della prestazione Soccorso Stradale, l’Assicurato potrà accedere alle seguenti prestazioni: a) Voucher b) Auto sostitutiva c) Micro- Mobilità e car sharing a) Voucher L’Assicurato potrà fruire di un voucher, indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, per la fruizione di servizi sharing (Monopattino, Bicicletta, Scooter, Automobile) con i partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa, da utilizzare nelle località dove è disponibile. Il valore del Voucher avrà valore differente in funzione del livello di copertura prescelto: • Standard: 15 Euro per Intervento; • Premium: 30 Euro per Intervento |
Il Voucher potrà essere richiesto al numero x00 0000000000 o via chat. hlpy provvederà all’invio tramite SMS del Voucher comunicando contestualmente il Partner selezionato per l’erogazione del servizio ed i dettagli del servizio. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.
Per poter fruire del Voucher sarà necessario utilizzare l’APP del Partner selezionato di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’automobile. In fase di registrazione l’Assicurato dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
b) Auto sostitutiva
1. Per Guasto
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per “Guasto” l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata qualora il veicolo sia stato trasportato:
• presso un’Officina Convenzionata e richieda almeno 4 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA
• presso un’Officina non convenzionata e richieda almeno 8 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi;
• Premium: 5 giorni consecutivi.
2. Per Incidente, Xxxxx tentato e Rapina Tentata
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Furto tentato e Rapina Tentata l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata, qualora il veicolo richieda almeno 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi;
• Premium: 5 giorni consecutivi.
3. Per Furto totale o Incendio
In caso di Furto totale o Incendio l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi;
• Premium: 5 giorni consecutivi.
Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’Assicurato dovrà avere un’età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia.
c) Micro-mobilità e car sharing
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di
manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA, l’Assicurato potrà scegliere, tra i servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i Partner selezionati da hlpy. L’Assicurato potrà fruire dei servizi, da utilizzare nelle località dove è disponibile la fruizione del servizio offerto dai Partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpy secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un limite giornaliero dipendente dal livello di copertura scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione: • Standard: € 30,00 e per un numero massimo di 3 giorni consecutivi. Il limite di € 90,00 potrà essere fruito solo con uno dei Partner selezionati per singolo sinistro. • Premium: € 50,00 e per un numero massimo di 5 giorni consecutivi. Il limite di € 250,00 potrà essere fruito solo con uno dei Partner selezionati per singolo sinistro. hlpy wallet La seguente copertura è attiva solo per i Contraenti che hanno selezionato il livello di copertura Premium In caso di immobilizzo del veicolo, e relativa attivazione della prestazione Soccorso Stradale ed il luogo del fermo sia ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla residenza del Contraente hlpy sosterrà le spese di seguito descritte, entro i limiti dei massimali indicati di seguito. Relativamente alla prestazione Spese Albergo, Spese per il rientro e Spese per il proseguimento del viaggio sono da intendersi alternative l’una all’altra. * | |||
Prestazione | Massimale di spese coperte | ||
Spese albergo (solo alloggio) per gli occupanti del veicolo* | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa | ||
Spese per il rientro alla residenza per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo) * | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa | ||
Spese per il proseguimento del viaggio per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo) * | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa | ||
Spese di taxi per raggiungere la residenza, domicilio o società di noleggio auto | € 80,00 IVA inclusa | ||
Spese per il viaggio al fine di recuperare il veicolo (solo biglietto aereo o treno) | € 500,00 IVA inclusa | ||
L’Assicurato potrà effettuare le spese relative ad hlpy wallet nei limiti e massimali previsti in polizza e richiederne il rimborso delle stesse, dietro presentazione di scontrini, fatture e/o simili nelle forme previste nell’art. 12.8 delle condizioni di assicurazione. | |||
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Nessuna |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni • I servizi di Mobilità sostitutiva proposti da hlpy S.p.A. potrebbero essere soggetti a limitazione territoriale. • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Voucher): l’importo del voucher è pari a 15 Euro per Intervento nel caso di livello di copertura Standard, 30€ nel caso di livello di copertura Premium. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione. • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto Sostitutiva) - Guasto: l’Assicurato ha diritto a richiedere l’auto sostitutiva qualora il veicolo abbia bisogno di almeno 4 ore di manodopera nel caso in cui sia stato trasportato in un’Officina Convenzionata. Nel caso in cui il veicolo sia stato trasportato in Officina non convenzionata il numero minimo di ore di manodopera è pari a 8. • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto Sostitutiva) - Incidente, Furto tentato e Rapina Tentata: L’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata, qualora il veicolo richieda almeno 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata. • Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’Assicurato dovrà avere un’età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Micro-mobilità e Car sharing): L’Assicurato potrà fruire dei servizi, da utilizzare nelle località dove è disponibile la fruizione del servizio offerto dai Partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa. • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Micro-mobilità e Car sharing): L’Assicurato può usufruire del servizio in seguito all’ attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata • Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto sostitutiva, Micro-mobilità e Car sharing): i giorni per cui l’Assicurato può usufruire dei servizi devono essere consecutivi. Il numero massimo di giorni è pari a 3 per le Polizze con livello Standard e 5 per le Polizze con livello Premium. • Dettaglio - hlpy wallet: il servizio è fruibile solo nel caso in cui il fermo del veicolo avvenga ad una distanza non inferiore a 100km dalla residenza del Contraente Estensione territoriale Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Le prestazioni verranno erogate nei Paesi aderenti alla Carta Verde. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra. Limitazione di responsabilità: hlpy non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione. Esclusioni relative a tutte le prestazioni di assistenza: • Costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, in caso di: incidente, guasto, furto totale, tentato o parziale, incendio; • Costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante ed i costi di ricarica della batteria nel caso di auto elettriche; • Costi chilometrici eccedenti (massimale chilometrico 50 Km); • I costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia. I costi chilometrici eccedenti ti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà il tuo impegno al pagamento della differenza direttamente al Fornitore; • Le prestazioni di assistenza stradale possono essere richieste fino ad un massimo di 3 interventi per anno assicurativo. • Le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti. Eventuali costi sostenuti dall’Assicurato previa richiesta autorizzativa ad hlpy Nel caso in cui l’Assicurato voglia usufruire di eventuali giorni di noleggio eccedenti, questi dovranno in ogni caso essere autorizzati preventivamente dalla struttura organizzativa hlpy. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Rivalse
Tutte le prestazioni, possono essere soggette al diritto di rivalsa da parte di hlpy S.p.A., nel caso in cui i sinistri siano provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
7. tentato suicidio o suicidio.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | 1) Denuncia di sinistro (Garanzia Responsabilità CivileAutoveicoli): ll Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato può contattare il servizio telefonico al numero 02.83967100 o in alternativa inviando una e-mail a: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata). La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Anche le richieste di risarcimento potranno pervenire alla Compagnia ai suddetti recapiti. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, a seconda delle modalità di accadimento del sinistro. La procedura di Risarcimento Diretto è prevista se: • la collisione è avvenuta in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; • la collisione coinvolge solo due veicoli (entrambi identificati); • abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%); • l’Assicurato non sia responsabile o lo sia solo in parte. Nei casi anzidetti, qualora l’Assicurato intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica: • il luogo, la data e l’ora dell’incidente; • i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro; • le targhe dei due veicoli coinvolti; • la denominazione della compagnia assicurativa di controparte; • la descrizione della dinamica dell’incidente; • le generalità di eventuali feriti; • le generalità di eventuali testimoni; • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. |
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, l’Assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando: • richiesta danni; • modulo C.A.I. (se compilato); • verbale delle Autorità. È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx. Per gli incidenti stradali avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap: In caso di sinistro con veicolo: • non assicurato; • non identificato; • assicurato da imprese poste in liquidazione coattaamministrativa; • in circolazione contro la volontà del proprietario; • spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; • estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx). 2) Denuncia di sinistro - Xxxxxxxx diverse dalla RCA (Danni diretti alveicolo) In caso di sinistro relativo alle garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Atti Vandalici, Collisione e Kasko e Cristalli, il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: • telefonando al numero 02.83967100; • inviando una e-mail a: - xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o; - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata o email) |
3) Denuncia di sinistro - garanzia Infortuni del conducente Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: • telefonando al numero 02.83967100; • inviando una e-mail a: - xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o; - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata) 4) Denuncia di sinistro - Tutela legale Le prestazioni per l’assicurazione Tutela Legale sono erogate dalla società D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione (nel seguito, anche “DAS”), Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx, pertanto, in caso di denuncia di sinistro l’Assicurato deve contattare D.A.S. S.p.A., nel più breve termine possibile, ai seguenti recapiti: • numero telefonico 800.849090 Anche le richieste di risarcimento potranno pervenire alla Compagnia ai suddett recapiti. I documenti necessari da allegare alla denuncia di sinistro, a titolo esemplificativo, sono: • una sintetica descrizione di quanto accaduto; • generalità e recapiti della controparte; • copia della corrispondenza intercorsa; • copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; • copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S .un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 Euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS. |
Assistenza diretta/in convenzione La Compagnia ha provveduto alle seguenti convenzioni a beneficio degli assicurati • Garanzia Cristalli: - Vetrocar, sito xxx.xxxxxxxx.xx numero verde 800 008 080; - Glassdrive, sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, numero verde 800 01 06 06 - Carrozzerie MSA-Multi Serass, previo contatto con il numero 02.83967100; si possono verificare i centri convenzionati sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx - Dottor Grandine, xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, numero verde 800 587 336; - Carrozzerie MSA-Multi Serass, previo contatto con il numero 02.83967100; si possono verificare i centri convenzionati sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx • Garanzia Incendio e Furto, Atti Vandalici, Collisione, Kasko: - Carrozzerie MSA-Multi Serass, previo contatto con il numero 02.83967100; si possono verificare i centri convenzionati sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx 5) Denuncia di sinistro – Modalità di richiesta Assistenza stradale Le prestazioni per l’assicurazione Assistenza Stradale sono erogate dalla società hlpy S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, x. 00, X.X.X. 00000, Xxxxxx (XX). In caso di denuncia di sinistro l’Assicurato deve contattare hlpy S.p.A., nel più breve termine possibile, ai seguenti recapiti: Numero x00 00 00000000 dall’Italia/dall’Estero In ogni caso l’Assicurato, in seguito alla chiamata riceverà un link fornito via SMS da hlpy e dovrà comunicare con precisione: • Targa del veicolo assicurato, • Nome e Cognome, • Posizione del veicolo (o ricezione automatica della posizione tramite geolocalizzazione), nel rispetto della normativa privacy, • Problema riscontrato, • Condizioni del veicolo, • Luogo di destinazione. • Nome e Cognome • Numero di polizza • Indirizzo • Numero telefonico • Numero di targa del veicolo • Data del sinistro • Codice IBAN. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni |
ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Telepass Assicura ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Telepass Assicura S.r.l., chiamando lo 02.83967100, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento. | |
Gestione da parte di altre imprese • I sinistri relativi alle garanzie R.C. Auto, Incendio e Furto, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Collisione, Kasko e Infortuni del conducente sono gestiti da MSA Multi Serass S.r.l., xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, per conto di Great Lakes Insurance SE. • I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti dalla società D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx, per conto di Great Lakes Insurance SE. • I sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale sono gestiti da hlpy S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx (XX) C.A.P. 20124, per conto di Great Lakes Insurance SE. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipula del contratto rivestono fondamentale importanza. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (art. 1893 c.c.). Nel caso in cui informazioni inesatte, reticenti o mendaci venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l’indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l’Assicurato |
Obblighi dell’impresa | Garanzia R.C. Auto A partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento o i motivi della mancata offerta: • entro 30 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge e se il conducente del veicolo assicurato ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (nel seguito, anche “CAI”); • entro 60 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, nel caso in cui il Modulo CAI sia firmato dal solo conducente del veicolo assicurato; • entro 90 giorni, per danni alle persone, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta. Garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko, Collisione, Eventi Naturali e Atti Vandalici Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko, Eventi Naturali e Atti Vandalici la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento o i motivi della mancata offerta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di Furto Totale, la liquidazione avrà luogo decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. Garanzia Infortuni del conducente Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente, la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento o i motivi della mancata offerta entro 90 giorni dalla stabilizzazione dei postumi certificata dal medico fiduciario della Compagnia. Garanzia Tutela Legale Per i sinistri della garanzia Tutela Legale, la Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento o i motivi della mancata offerta entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | È previsto il rimborso del premio pagato nelle seguenti circostanze: • ripensamento dopo la stipulazione, da esercitarsi entro 14 giorni dal pagamento; • ove previsto, in caso di sostituzione del contratto diassicurazione; • cessazione del rischio, in occasione di vendita o consegna in contovendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all’estero, furto senza ritrovamento. In ogni caso verrà rimborsata la parte di premio non goduto al netto degli oneri fiscali e relativi al Servizio Sanitario Nazionale. In caso di sinistro che comporti un danno totale coperto da una delle seguenti garanzie; Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti vandalici, Collisione x Xxxxx non verrà rimborsata la parte di premio non goduto per la garanzia colpita dal sinistro. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si ricorda che la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a inviare al Contraente una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione dello stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti e le indicazioni delle modalità con cui il Contraente può avere informazioni in merito al premio di rinnovo della polizza. L’assicurazione relativa a tutte le garanzie presenti in polizza cessa automaticamente alle 24 della data di scadenza indicata sulla Polizza. Tuttavia, la sola garanzia RCA, sarà operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio. |
Sospensione | È possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni: • sono possibili n.2 sospensioni del contratto; • complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 12 mesi; • la polizza non può essere sospesa quando mancano meno di 30 giorni alla scadenza naturale del contratto; • il periodo minimo di sospensione è pari a 30 giorni; • i contratti che sono stati sospesi cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili. L’assicurazione R.C. Auto e le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza, non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto, in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione, non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture. Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo e l’assicurato dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Il contratto prevede costi di intermediazione compresi tra un minimo del 6,32% e un massimo del 12,55% del premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I clienti della Compagnia potranno inviare i propri reclami, inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, a Great Lakes Insurance SE, Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xxx, via fax al numero x00 00 00000000, oppure via posta all’indirizzo Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I clienti, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno riscontro formale entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente, risposta tardiva o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi al Servizio Tutela degli Utenti dell’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, XXXX, fax: 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi in cui si intenda chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Le controversie relative ai sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che: 1) abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure; 2) abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure; 3) non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). |
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura XXX-XXX.Xx sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx- net_en | |
Arbitrato irrituale con riferimento alle garanzie relative ai Danni diretti al veicolo. In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. | |
Arbitrato irrituale con riferimento alla garanzia infortuni del conducente. In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del grado di invalidità permanente spettante al Conducente/Assicurato, le controversie possono essere demandate, dalle parti, per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTOMEDESIMO. |
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Condizioni di Assicurazione
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie accessorie
INDICE
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 Norme generali
• Sezione 2 Responsabilità Civile Auto
• Sezione 3 Furto ed incendio
• Sezione 4 Cristalli
• Sezione 5 Eventi naturali
• Sezione 6 Atti vandalici
• Sezione 7 Collisione
• Sezione 8 Kasko
• Sezione 9 Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
• Sezione 10 Infortuni del conducente
• Sezione 11 Tutela Legale
• Sezione 12 Assistenza Stradale
• Allegato 1 La disciplina del Bonus/Malus
• Allegato 2 Modifiche al contratto
• Allegato 3 Tabella ANIA
• Glossario
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza - Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 Codice delle Assicurazioni Private)
Avvertenza - Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 C.A.P.)
Sezione 1 – Norme generali
1.1 Modalità di stipula e perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno.
1.2 Durata del contratto
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e ha durata annuale. Il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.
L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
1.3 Decorrenza del contratto
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato, come da data di decorrenza sulla Polizza se il premio è stato pagato.
1.4 Rinnovo del contratto (Prosecuzione del contratto)
Fermo quanto sopra, la Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per un’ulteriore annualità, comunicando il premio da versare. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell’evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.
Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità.
La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza utilizzando il canale di comunicazione scelto dal cliente. La proroga e ogni aggiornamento della polizza ad essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, senza ulteriori obblighi di comunicazione.
1.5 Premio e Pagamento (opzione Pagamento mensile)
ll premio può essere corrisposto in un’unica soluzione o attraverso il frazionamento in 12 in rate mensili, senza alcun costo amministrativo aggiuntivo, qualora concesso dalla politica sottoscrittiva della compagnia.
Il premio è calcolato per periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il pagamento del premio avviene attraverso addebito su conto corrente BNL indicato dal Contraente BNL.
1.6 Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della Polizza; l’impresa assicurativa ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione.
1.7 Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto (art. 52 del Codice del Consumo), purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.
• Se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto la Compagnia restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
• Se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, la Compagnia provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.
Il Contraente, per esercitare tale diritto dovrà dare comunicazione tramite raccomandata A/R a Telepass Assicura S.r.l., Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, xx. 00 - 00000 Xxxxxx, tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx o tramite mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, attraverso il Modulo, scaricabile direttamente dall’Area riservata, Sezione “Documenti” e che può essere richiesto al Servizio clienti al numero 840.502.505
Attraverso tale Modulo il Cliente dichiarerà:
• di esercitare il diritto di ripensamento;
• di avere provveduto a distruggere il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) originali ricevuti in formato elettronico;
• l’assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura.
1.8 Adeguamento del valore assicurato
La Compagnia, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l’adeguamento automatico del valore assicurato dell’auto.
1.9 Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
• il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
• per ciascuna garanzia, la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del premio;
• non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella polizza sostituita;
• in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell’integrazione;
• in caso di sostituzione per cambio veicolo, qualora il contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova polizza avrà decorrenza dall’orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all’orario di inizio copertura.
• l’offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.
1.10 Sospensione del contratto
Il Contraente può richiedere la sospensione alle seguenti condizioni:
• il periodo minimo di sospensione è pari a 30giorni;
• la polizza può essere sospesa, per un massimo di due volte durante l’intera durata del contratto;
• al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30giorni.
La sospensione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.
Il Contraente può richiedere la sospensione del contratto chiamando il servizio di contact center al numero 840.502.505 o inviando email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. In pari data ed ora l’Impresa comunica alla Banca Dati (Decreto Ministeriale n. 110/2013) l’interruzione della copertura assicurativa.
La sospensione ha decorrenza:
- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.
I contratti che sono stati sospesi cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili.
1.11 Riattivazione del contratto
Il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.
Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto sospeso chiamando il servizio di contact center al numero 840.502.505 o inviando email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La riattivazione ha decorrenza:
- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di riattivazione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d’invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.
La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. La riattivazione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.
Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione.
Il premio pagatoenongoduto, compresa l’eventualeintegrazione richiesta almomentodellariattivazione, vieneconguagliato sul premio della polizza riattivata.
Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Nel caso in cui, in seguito alla Sostituzione/Riattivazione, i dati indicati in polizza cambino, il premio potrebbe variare. In questo caso il Contraente riceverà un preventivo, che potrà acquistare direttamente tramite sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o app Telepass.
1.12 Consegna e controllo dei documenti
La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche delle banche dati istituzionali (art. 132 C.A.P.). Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrepanze o mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile (vedi Allegato1– La disciplina del Bonus/Malus). Qualora il contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
1.13 Documenti non conformi, dichiarazioni inesatte e reticenti
Qualora nel corso della verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento:
• è dovuto, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato;
• non è dovuto in caso di dolo o colpa grave.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di RCA, Great Lakes, ai sensi dell’art. 144 del C.A.P., eserciterà il diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
1.14 Aggravio del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia ogni variazione degli elementi di determinazione della tariffa, raccolti in fase di preventivazione e riportati nella Polizza. Il Contraente ha l’obbligo di inviare i documenti eventualmente richies ti dalla Compagnia (cfr. Allegato 2 – Modifiche al contratto). Tale operazione comporta la sostituzione del contratto (cfr. art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione).
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall’art. 1898 del Codice Civile. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un’appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento
delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un’appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, Great Lakes si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di.non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.
1.15 Richiesta duplicati
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) sia stato rilasciato in modalità cartacea su richiesta del Contraente, ei predetti documenti siano stati accidentalmente deteriorati, la Compagnia provvederà ad emettere un duplicato. Nel caso in cui il Certificato di assicurazione o il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.16 Trasmissione della documentazione
Il rilascio della documentazione contrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene tramite posta elettronica (email), ai sensi dell’art. 75 del Reg. IVASS n. 40/2018. La modalità di trasmissione della documentazione e delle comunicazioni è la posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Telepass Assicura S.r.l.
1.17 Certificato di assicurazione (Dematerializzazione)
Per quanto attiene il rilascio della documentazione assicurativa, si precisa che l’IVASS, con Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l’impresa all’atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa. Nel caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione r.c.a. può avvenire anche tramite posta elettronica (Circolare IVASS Prot. 0111471/16 del 1° giugno 2016).
Ministero delle Interno (Protocollo .300/5931/16/106/15) ha stabilito che “in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
1.18 Attestazione dello stato di rischio
L’attestato di rischio è il documento dematerializzato che, nell’ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.
Acquisizione dell’attestato di rischio da parte dell’impresa assicurativa
All’atto della prima stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Compagnia, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l’eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del Contraente.
Obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio al contraente
In ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, la Compagnia, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’Avente Diritto (il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’Attestazione dello stato di rischio.
L’obbligo sussiste, altresì: a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private.
Modalità di consegna
La Compagnia provvede a mettere a disposizione del Contraente mediante:
• posta elettronica all’email indicata dal Contrante;
Il contraente avrà a disposizione il Servizio di assistenza Clienti al numero 840.502.505.
In caso di sospensione del contratto l’attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi dieci anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per xxx xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.
La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l’attestazione dello stato del rischio dall’apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato del rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati si procederà con l’ eventuale riclassificazione della classe di merito, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, in caso di inesattezze nelle dichiarazioni rilasciata dal Contraente tali da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Variazione di classe di merito
Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, la Compagnia non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio
L’attestazione contiene: a)la denominazione dell’impresa di assicurazione; b)il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica; c)i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d)il numero del contratto di assicurazione; e)i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f)la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g)la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata; h)la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i)l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j)la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
Validità dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
• Validità dell’attestato di rischio decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto
successivo alla scadenza
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione sullo stato di rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea. In assenza di tale dichiarazione, ovvero dell’esibizione di un contratto di durata temporanea, all’assicurando sarà assegnata la classe di massima penalizzazione.
• Validità dell’attestato di rischio in presenza di polizza annuale con pagamento del premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di sospensione/risolta di diritto prima della scadenza naturale per mancato pagamento delle rate
Per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione R.C. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa (Provvedimento IVASS n. 72/2018). In tale fattispecie può essere fatta rientrare la polizza annuale con pagamento del premio frazionato giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia oltre a quella risolta di diritto prima della scadenza naturale per effetto del mancato pagamento di una o più rate infra-annuali e con il periodo di osservazione non completato.
Nel caso di specie, l’assicuratore non rilascerà un nuovo attestato di rischio (come previsto per i contratti temporanei), ma il
contraente-proprietario potrà, all’atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l’attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/ risoluzione. In assenza di detta dichiarazione, mancando una osservazione del rischio continuativa, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI CU
In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (cfr. Sezione relativa “R.C. FAMILIARE”)
Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private e art. 3 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 (cfr. Tabella 1.2 “Regole evolutive della classe di conversione universale CU).
DISCIPLINA DELLA CLASSE CU - REGOLE SPECIFICHE
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, tra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs.
n. 285/1992 (Codice della Strada), ai sensi del Provvedimento IVASS n. 72/2018:
a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, del Provvedimento IVASS n. 72/2018, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
In tutti i casi in cui il veicolo sia trasferito da più comproprietari ad uno solo di essi, quest’ultimo manterrà lo IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti manterranno esclusivamente la classe di merito CU, e sugli attestati di rischio di pertinenza andrà indicato l’acronimo NA (non assicurato in precedenza).
c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà.
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
— vendita;
— demolizione;
— furto di cui sia esibita denuncia;
— certificazione di cessazione della circolazione;
— definitiva esportazione all’estero;
— consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Per quanto concerne il trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l’acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistrosità maturata sul veicolo.
l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà; Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. Cod. Civ.
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Legge Bersani”)
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, c.d. “Legge Bersani”), statuisce che l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
La “LEGGE BERSANI” resta valida; il “Bonus Familiare” (cfr. sezione successiva) ne ha ampliato i benefici (per esempio, il beneficio è applicabile anche in caso di “rinnovo” e non è richiesto necessariamente l’acquisto di un ulteriore veicolo).
Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus familiare” o “R.C. Familiare” – entrato in vigore il 16/02/2020).
In tutti i casi di stipula di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia acquistato da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, è assegnato all’atto della stipula alla stessa Classe di merito CU prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato anche se rilasciato da Impresa assicurativa diversa. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo della stessa tipologia avente la classe di merito più favorevole.
Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni (cd. “Bonus Familiare”), che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, la Compagnia, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS.
Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale.
È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
In caso di applicazione dei benefici previsti dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell’attestato di rischio.
Stipulazione di più polizze assicurative per il medesimo veicolo
Nel periodo di validità dell’attestato di rischio, è facoltà del proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU certificata da tale attestato. In assenza di un attestato di rischio valido, ma in vigenza di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto all’impresa, quindi, con garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il proprietario-contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere, in quanto l’osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.
Nel caso invece di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente non potrà, ove volesse sottoscrivere un nuovo contratto in costanza della sospensione della garanzia:
— produrre dichiarazione di non aver circolato dalla data di scadenza del precedente contratto in quanto si presume abbia circolato fino al giorno dell’avvenuta sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento della rata di premio, ovvero dichiarazione di aver sottoscritto un contratto di durata temporanea o ad esso assimilato essendo il contratto assicurativo ancora in essere sebbene con garanzia sospesa;
— far valere l’osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità in quanto l’avvenuta sospensione della garanzia sospende anche l’osservazione della sinistralità da parte dell’assicuratore.
Pertanto - in tal caso - un eventuale nuovo contratto, sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio, in assenza di una continuativa osservazione del rischio da assicurare, deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.
1.19 Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore (cd. “Carta verde”)
La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione per la r.c. auto (Responsabilità Civile Automobilistica).
La carta verde è emessa sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione del veicolo e rilasciata dalla Compagnia insieme alla polizza o su richiesta permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrare e circolare in questo Paese avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato per l’assicurazione r.c. auto.
A partire dal 1/7/2020 molti Paesi tra cui l’Italia hanno optato per l’utilizzo di un modello semplificato del certificato internazionale di assicurazione stampato su un solo lato ed in bianco e nero. Pur continuando a chiamarla “carta verde”, il certificato perde il caratteristico colore che lo ha caratterizzato nei suoi primi settanta anni di esistenza pur mantenendo inalterate le sue funzioni.
1.20 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente potrà scegliere tra:
• Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;
• Cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario del veicolo;
• Risoluzione del contratto.
In qualunque caso, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e del Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) originali (se ricevuti in formato cartaceo), salvo esplicita richiesta della Compagnia o di Telepass Assicura di ricevere tali documenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tali documenti.
1.21 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo proprietario. L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’integrazione. Contestualmente all’emissione della polizza, la Compagnia invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.
Il mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.
1.22 Cessione del contratto di assicurazione
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dall’art. 134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private.
1.23 Risoluzione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto in caso di:
• cessazione del rischio;
— vendita,
— distruzione,
— esportazione definitiva,
— demolizione
— cessazione della pubblica circolazione del veicolo,
• consegna del veicolo in conto vendita;
• furto senza ritrovamento.
In particolare, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia riceverà la documentazione completa e la richiesta del contraente di voler risolvere il contratto.
In caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti.
Il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto.
Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In caso di sinistro che comporti un danno totale coperto da una delle seguenti garanzie; Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti vandalici, Collisione x Xxxxx non verrà rimborsata la parte di premio non goduto per la garanzia colpita dal sinistro.
In caso di risoluzione del contratto, il Contraente dovrà rivolgersi alla Compagnia, e per essa al Servizio Clienti di Telepass Assicura S.r.l. inviando all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) la documentazione richiesta.
1.24 Sanction clause
La compagnia sarà esonerata dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
1.25 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali, e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
1.26 Foro competente
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.27 Rinvio alle norme di legge
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
1.28 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie
Onere di avviso in caso di sinistro
ll Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato può contattare il servizio telefonico al numero 02.83967100 o in alternativa inviando una e-mail a: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata).
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro.
Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del C.A.P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del C.A.P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.
Onere di salvataggio
L’assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze
1.29 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell’art. 143 del C.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. La Compagnia pertanto può esercitare il diritto:
• di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
• di negare l’indennità spettante all’Assicurato per tutte le altre garanzie.
1.30 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Great Lakes ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
1.31 Termine di prescrizione
Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli del danneggiato è di due anni (art. 2947 del c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione, compreso quello al risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro due anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione contro di questi e (art. 2952 del c.c.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
1.32 Accesso agli atti d’impresa (art.146 del Codice delle Assicurazioni Private)
Great Lakes consente ai Contraenti e ai Danneggiati il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, e si impegna a inviare copia dei documenti, tramite lettera raccomandata, alla residenza dei Contraenti o dei Danneggiati, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ai sensi dell’art. 146 del C.A.P., il diritto di accesso si esercita da parte del contraente e del danneggiato nei confronti degli atti del procedimento di liquidazione dei sinistri che riguardano gli interessati, a conclusione della valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx specifica richiesta scritta contenente l’indicazione del sinistro al quale la stessa richiesta si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta.
Sezione 2 – Responsabilità Civile Auto
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
2.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi di legge e s’impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo (identificato in polizza) in aree pubbliche e private (con esclusione degli aeroporti);
2.2 Estensioni e condizioni aggiuntive sempreoperanti
L’assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Polizza, anche
• la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
• i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di Legge;
• danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino ad un massimo di
250.000 €.
COSA NON È ASSICURATO
2.3 Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 129 del C.A.P., il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria. In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) i soggetti di cui all’art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all’art. 91 comma 2 del
C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).
2.4 Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante:
• in caso di dolo del Conducente;
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
• in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
• i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
• se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza e descritta all’Art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione;
• in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
• in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
• danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta a insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori).
Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del C.A.P., la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Limitatamente al caso di guida con patente idonea, ma scaduta, che sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro.
Limitatamente ai casi in cui il veicolo non sia sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, e nel caso in cui la stessa sia eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro.
COME OPERA LA GARANZIA
2.5 Disciplina della forma Bonus Malus
La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o Presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre:
• in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente.
Anni senza sinistri | Classe di merito | |
5 | 9 | |
4 | 10 | |
3 | 11 | |
2 | 12 | |
1 | 13 | |
0 | 14 |
• in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione
del Malus; tuttavia nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
2.6 Formule di guida
La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida:
• guida esperta (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere condotto solo da persone con almeno 26 anni di età;
• guida libera, secondo la quale il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 144 del C.A.P. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 5.000 Euro.
La Compagnia, tuttavia, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
▪ il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
▪ l’uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali, appositamente documentate;
▪ la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
2.7 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, di Andorra e della Svizzera. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile. Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) è valido per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio ed estende la validità dell’assicurazione
R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali indicate sullo stesso non siano barrate.
La copertura con “Targa Prova” è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i con i quali l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
2.8 Bonus protetto (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Bonus protetto sia esplicitamente richiamata nella Polizza ed acquistata, la Compagnia annullerà l’evoluzione in malus della classe di merito di Compagnia conseguente al pagamento di n.1 sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nel periodo di validità dei contratti con la clausola Bonus protetto attiva sottoscritti con l’impresa (Great Lakes Insurance SE). In caso di sinistro avvenuto in annualità non coperte dall’impresa il “Bonus protetto” non sarà operante.
Il contratto al momento della proroga è dunque assegnato:
• in assenza di altri sinistri che danno luogo all’applicazione del malus, alla medesima classe di merito del contratto in scadenza;
• in presenza di altri sinistri che diano luogo allo scatto di malus, alla classe di merito ricavata applicando le regole evolutive indicate nella tabella 1.1 dell’allegato 1, considerando tutti i sinistri ad eccezione del primo.
La classe CU, essendo uno strumento di comparabilità tra diverse Compagnie, evolverà secondo le normali regole evolutive in base alla normativa vigente, considerando tutti i sinistri pagati (tabella 1.2 Allegato 1)
L’annullamento dell’evoluzione in malus per sinistro è condizionato al fatto che:
• non siano stati pagati complessivamente due o più sinistri con responsabilità, principale o concorsuale, all’interno dell’annualità assicurata
• nessuno dei sinistri relativi all’annualità assicurata è oggetto di segnalazione antifrode
A titolo di esempio, nel caso in cui l’estensione Bonus Protetto sia acquistata, la classe di merito di assegnazione della proposta di rinnovo:
• resta invariata se è stato pagato un sinistro con responsabilità totale
• resta invariata se è stato pagato un sinistro concorsuale che avrebbe fatto scattare il malus per cumulo con altri sinistri con responsabilità concorsuale
• è sottoposta alle regole evolutive della tabella 1.1 dell’Allegato 1 se sono stati pagati due o più sinistri con responsabilità totale o concorsuale, considerando tutti i sinistri ad eccezione del primo.
2.9 Protezione rivalse (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Protezione rivalse base sia esplicitamente richiamata nella Polizza ed acquistata, a parziale deroga dell’art. 2.4 Esclusione e rivalse delle Condizione di Assicurazione, la Compagnia rinuncerà integralmente al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
• limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, se il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico (Tolleranza tasso alcolemico);
• danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta a insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori) e solo per il primo sinistro della annualità assicurata. La Compagnia rinuncia alla rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione ma solo per il primo sinistro della annualità assicurata;
• quando il veicolo assicurato circola non in regola con le norme relative alla revisione, nel caso in cui questa sia effettuata entro 6 mesi dal giorno della scadenza;
• xxxxx provocati dal conducente alla guida con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 6 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2.10 Come denunciare il sinistro e Xxxxxxx di denuncia delsinistro
Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, “modulo blu” (come previsto dall’art. 143 del C.A.P.) e successivamente inviata alla Compagnia come indicato di seguito. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il “modulo blu” compilato.
Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero 02.83967100;
• inviando una e-mail a:
- xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o;
- xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata)
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro. Il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del C.A.P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del C.A.P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.
2.11 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del C.A.P.) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa dicontroparte;
5. la descrizione della dinamica dell’incidente;
6. le generalità di eventuali feriti
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del C.A.P., l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa
contenuta nel C.A.P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo
sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del C.A.P.
2.12 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art. 148 del C.A.P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
2.13 Sinistri RCA con controparte estera
Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, l’assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:
• richiesta danni
• modulo C.A.I. (se compilato)
• verbale delle Autorità
L’U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.
Per gli incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
2.14 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada)
In caso di sinistro con veicolo:
▪ non assicurato;
▪ non identificato;
▪ assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
▪ in circolazione contro la volontà del proprietario;
▪ spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
▪ estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A.
(Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx)
2.15 Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro RCA
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. la Compagnia ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri chiamando lo 02.83967100, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.
Sezione 3 – Furto ed incendio
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La Garanzia Furto e Incendio è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
3.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto con relativo minimo o la franchigia indicati nella Polizza e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale, tentato o parziale, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e azione del fulmine.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
3.2 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
L’assicurato può scegliere tra due diversi livelli di scoperti e franchigie:
LIVELLO COPERTURA | SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI NON CONVENZIONATI | SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI CONVENZIONATI |
Standard | Scoperto 15% con minimo 250 € | Scoperto 7,5% con minimo 125 € |
Premium | Scoperto 10% con minimo 150 € | Scoperto 5% con minimo 75 € |
Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro MSA-Multi Serass lo scoperto e la franchigia sono dimezzati come da tabella sopra riportata.
Previo contatto con il numero 02.83967100 è possibile verificare l’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
3.3 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 4 - Cristalli
La garanzia Cristalli è operante solo se richiamata in polizza
La Garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e alla Garanzia Furto e Incendio.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
4.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro la franchigia indicata nella Polizza i danni di rottura e scheggiatura di cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
La garanzia è valida per un sinistro per annualità assicuratia, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Polizza. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa nel caso di sostituzione del cristallo e in caso di riparazione.
Qualora la sostituzione o la riparazione del cristallo vengano effettuate presso un centro convenzionato la franchigia è ridotta in caso di sostituzione e annullata in caso di riparazione.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
4.2 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
L’assicurato può scegliere tra tre diversi livelli di massimale, come evidenziato nella tabella seguente:
LIVELLO COPERTURA | MASSIMALE | FRANCHIGIA SOSTITUZIONE CENTRI NON CONVENZIONATI | FRANCHIGIA RIPARAZIONE CENTRI NON CONVENZIONATI | FRANCHIGIA SOSTITUZIONE CENTRI CONVENZIONATI | FRANCHIGIA RIPARAZIONE CENTRI CONVENZIONATI |
Standard | 500 € | 200 € | 100 € | 0 € | 0 € |
Premium | 1.000 € | 200 € | 100 € | 0 € | 0 € |
Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro Vetrocar o un centro Glass Drive, la franchigia in caso di sostituzione o riparazione del cristallo è azzerata come da tabella sopra riportata. L’elenco e l’ubicazione dei centri Vetrocar è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxx.xx o chiamando il numero verde 800 008 080; l’elenco e l’ubicazione dei centri Glass Drive è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx o chiamando numero verde 800 010 606.
4.3 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 5 - Eventi naturali
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La Garanzia Eventi Naturali è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Incendio e Furto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
5.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro il massimale e la franchigia indicati nella Polizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, bufere, oggetti trasportati dal vento, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, grandine, slavine, valanghe, caduta anche accidentale della neve o ghiaccio, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano riscontrabili nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino e siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.
Per ogni sinistro, la garanzia è prestata fino al valore commerciale del mezzo, con applicazione di una franchigia e uno scoperto che variano in relazione al livello di copertura scelto ed alla scelta di riparazione presso centri convenzionati o non convenzionati.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
5.2 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
L’assicurato ha a disposizione il seguente massimale e franchigia:
MASSIMALE E FRANCHIGIA CENTRI NON CONVENZIONATI | MASSIMALE E FRANCHIGIA CENTRI CONVENZIONATI |
Massimale 1.500€ con franchigia 500 € | Massimale pari al Valore assicurato del veicolo e Franchigia pari a 0 € |
Qualora la riparazione del danno venga effettuata presso un centro Dottor Grandine o presso un centro MSA-Multi Serass, oppure non ne esista alcuno nel raggio di 25 km dal luogo di residenza dell’Assicurato, il massimale viene elevato al Valore assicurato del veicolo e la franchigia viene azzerata come rappresentato in tabella sopra esposta. L’elenco e l’ubicazione dei centri Dottor Grandine è disponibile consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx o chiamando il numero verde 800 587 336.
Previo contatto con il numero 02.83967100 è possibile verificare l’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
5.3 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 6 - Atti vandalici
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Atti Vandalici è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto, Incendio e Furto e Collisione.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
6.1 - Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto con relativo minimo o la franchigia indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
Per ogni sinistro la garanzia è prestata fino a concorrenza del valore commerciale del veicolo. La protezione garantita dalla
Compagnia dipende dal livello di protezione scelto dal cliente in fase di acquisto e dalla scelta di effettuare la riparazione presso centri convenzionati o non convenzionati.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
6.2 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
L’assicurato può scegliere tra tre diversi livelli di scoperti e/franchigie:
SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI NON CONVENZIONATI | SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI CONVENZIONATI |
Scoperto 15% con minimo 500 € | Scoperto 5% con minimo 250 € |
Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Collisione e Kasko. Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro MSA-Multi Serass lo scoperto e la franchigia sono ridotti come da tabella sopra riportata.
Previo contatto con il numero 02.83967100 è possibile verificare l’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
6.3 AVVERTENZA – Continuità di copertura
È possibile prevedere la garanzia “Atti Vandalici” solamente se già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo.
6.4 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 7 - Collisione
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Collisione è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
7.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato (targato).
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di degrado d’uso.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
7.2 Tabella riassuntiva limiti e franchigie
LIMITEE FRANCHIGIA CENTRI NON CONVENZIONATI | LIMITE E FRANCHIGIA CENTRI CONVENZIONATI |
Limite 5.000 € con franchigia 500 € | Limite 5.000 € con franchigia 0 € |
La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato (targato entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di Euro 500 nel caso in cui la riparazione avvenga presso centri non convenzionati, viene azzerata come riportato in tabellanel caso invece in cui la riparazione avvenga presso centri convenzionati.
Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro convenzionato la franchigia è azzerata come sopra riportato.
Previo contatto con il numero 02.83967100 è possibile verificare l’elenco e l’ubicazione dei centri MSA-Multi Serass consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
7.3 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 8 - Kasko
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto ed Incendio e Furto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
8.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto con relativo minimo o la franchigia indicati nella Polizza, le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.
Per ogni sinistro, la garanzia è prestata fino al valore commerciale del mezzo, con applicazione di una franchigia e uno scoperto che variano in relazione al livello di copertura scelto ed alla scelta di riparazione presso centri convenzionati o non convenzionati.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
8.2 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
Il Contraenteha a disposizione il seguente scoperto e minimo:
SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI NON CONVENZIONATI | SCOPERTO E FRANCHIGIA CENTRI CONVENZIONATI |
Scoperto 15% con minimo 500 € | Scoperto 5% con minimo 250 € |
Qualora la riparazione venga effettuata presso un centro MSA-Multi Serass lo scoperto e la franchigia sono ridotti come da tabella sopra riportata.
8.3. AVVERTENZA – Continuità di copertura
È possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se già presente nel contratto precedente senza soluzione di continuità o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo.
8.4 Per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo vedasi, inoltre la Sezione 9) Norme comuni alle garanzie relative ai danni al veicolo
Sezione 9 - Norme comuni alle garanzie relative ai
danni al veicolo
COSA NON È ASSICURATO
9.1 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Danni diretti al veicolo
Le garanzie Danni diretti al veicolo, salvo specifica pattuizione nei precedenti articoli, non coprono i danni:
▪ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
▪ avvenuti in conseguenza di, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e digrandine (l’esclusione non si applica alla garanzia “Eventi Naturali”);
▪ avvenuti in conseguenza di mareggiate;
▪ avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzionivulcaniche;
▪ conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di danneggiamento volontario e sabotaggio come l’incendio doloso (l’esclusione non si applica alla garanzia “Atti vandalici”);
▪ conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
▪ causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
▪ agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati alveicolo;
▪ conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
▪ conseguenti ad appropriazione indebita;
▪ indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo;
▪ subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada;
▪ arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
▪ arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altrodanno.
9.2 Esclusioni relative alla sola xxxxxxxx Xxxxx eIncendio
In aggiunta a quanto elencato all’art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
▪ causati dal furto agevolato dalla mancata chiusura del veicolo e dalla presenza delle chiavi in prossimità o all’interno del
veicolo stesso;
▪ conseguenti al furto nel caso di mancata consegna del set completo delle chiavi e dei dispositivi di accensione e, nel caso
che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, di copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo
all’Autorità;
▪ causati dal furto del veicolo se dalla Polizza il veicolo risulta dotato di antifurto satellitare, ma al momento del sinistro
l’antifurto non era attivo;
▪ conseguenti al furto o al tentato furto degli oggetti lasciati all’interno del veicolo ed in posizione visibile dall’esterno;
▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio;
▪ derivanti dal furto della targa se avvenuto non congiuntamente ad altro danno.
9.3 Esclusioni relative alla sola garanzia Cristalli
In aggiunta a quanto elencato all’art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
▪ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione deicristalli;
▪ a specchietti interni ed esterni;
▪ a tetti in vetro apribili opanoramici;
▪ da rigatura e segnatura dei cristalli;
▪ conseguenti alla collisione con altri veicoli o ad una uscita di strada o ribaltamento;
▪ conseguenti ad eventi coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Collisione e Kasko.
9.4 Esclusioni comuni alle garanzie Collisione e Kasko
In aggiunta a quanto elencato all’art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione, per le garanzie Collisione e Kasko, se acquistate, sono esclusi i danni:
▪ provocati dal conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
▪ al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
▪ al veicolo dato a noleggio conconducente;
▪ provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza, come descritto all’art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione;
▪ causati dalla circolazione in zone aeroportuali;
▪ causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
▪ causati da urto con animali selvatici;
▪ causati da urto con velocipedi, monopattini e veicoli abraccia
▪ causati da urto con persone
▪ causati da urto con veicoli su rotaie
▪ conseguenti a cedimento del terreno e rovinaedificio
▪ accaduti durante il trasporto del veicolo
▪ conseguenti alla caduta oggetti
▪ causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;
▪ in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
COME OPERA LA GARANZIA
9.5 Determinazione dell’ammontare del danno
Nella determinazione dell’ammontare del danno sono compresi gli accessori di serie. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi saranno risarciti solo se il loro valore è espressamente indicato nella Polizza ed è compreso nel valore assicurato.
Il valore assicurato corrisponde al valore del veicolo rilevato da Quattroruote (Infocar), più il valore degli eventuali optional e degli apparecchi fonoaudiovisivi. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi, compresi nel valore assicurato, sono rimborsabili a condizione che siano stati effettivamente installati e che la loro presenza sia documentabile. Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richiesta d’indennizzo sia accompagnata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione del caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In caso di danno parziale, salvo quando diversamente previsto, l’ammontare del danno è pari al costo delle riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate e/o sottratte, con applicazione del degrado d’uso, come descritto all’art. 9.6 che segue, esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire.
Per danno totale si intende il danno pari al 100% del valore del veicolo al momento del sinistro rilevato da Quattoruote (Infocar). Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo è superiore al valore assicurato indicato nella Polizza, il danno verrà indennizzato nella medesima proporzione risultante tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore assicurato indicato nella Polizza (Regola proporzionale).
Il risarcimento del danno è da intendersi al netto di scoperti, minimi e franchigie riportate nella Polizza. Le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo attraverso le riparazioni non sono indennizzabili.
In deroga al precedente paragrafo, in caso di danno totale, la Compagnia si impegna a risarcire all’assicurato il valore a nuovo, rilevato da Quattroruote (Infocar), solo se il veicolo assicurato subisce un sinistro con danno totale nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
9.6 Degrado d’uso
La percentuale di degrado d’uso viene stabilita sulla base dell’età del veicolo secondo la seguente tabella:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso | |
Fino a 6 mesi | 0% | |
Oltre 6 mesi | 5% | |
Oltre 1 anno | 10% | |
Oltre 2 anni | 20% | |
Oltre 3 anni | 30% |
Oltre 4 anni 40%
Oltre 5 anni 50%
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
9.7 Riparazioni
Ad eccezione delle riparazioni a carattere di urgenza e immediatezza, il Contraente non deve far effettuare alcuna riparazione senza aver ricevuto il consenso e l’autorizzazione della compagnia.
9.8 Norme per la liquidazione del danno
L’Impresa assicurativa corrisponderà l’indennizzo al Contraente decorsi almeno 30 giorni dalla data della denuncia del sinistro. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia di specifica documentazione. I documenti da fornire per ricevere l’indennizzo del danno, in caso di sinistro, sono:
▪ copia della denuncia presentata all’Autorità competente (con traduzione se in lingua straniera) e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco;
▪ originale del certificato di proprietà e, in caso di furto totale, l’estratto cronologico in originale rilasciato dal PRA, con annotazione della perdita di possesso;
▪ copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
▪ copia fattura di acquisto (se disponibile);
▪ originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
▪ piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato inleasing);
▪ kit completo e originale delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
▪ fattura attestante la riparazione di eventuali dannipregressi;
▪ in caso di furto totale, procura notarile a vendere a favore dell’ Impresa Assicurativa ;
▪ in caso di sostituzione cristalli si richiedono: fotografia del veicolo con cristallo danneggiato ancora montato, fotografia del veicolo con cristallo danneggiato smontato, fotografia del veicolo con il nuovo cristallo sostituito xxxx xxxxxxx;
▪ codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonificorelativo all’indennizzo.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Compagnia è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
9.9 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
9.10 Recuperi
L’assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il caso di recupero prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile è determinato in base all’art. 9.1 precedente. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, il Contraente potrà optare se:
Compagnia a sua volta indennizzerà gli eventuali danni subiti dal veicolo in base all’art. 9.1 precedente;
rientrare in possesso del veicolo previa restituzione alla Compagnia degli importi corrisposti a titolo di indennizzo; la
•
• procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, la quale avrà già acquisito dal proprietario del veicolo la necessaria procura notarile a vendere; la Compagnia trattiene il ricavato dalla vendita.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
9.11 Come denunciare il sinistro e Xxxxxxx di denuncia delsinistro
Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero 02.83967100;
• inviando una e-mail a:
- xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o;
- xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata).
La Compagnia corrisponderà l’indennizzo al Contraente decorsi almeno 30 giorni dalla data della denuncia del sinistro. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione di seguito riepilogati:
▪ copia della denuncia presentata all’Autorità competente (con traduzione se in lingua straniera) e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco;
▪ originale del certificato di proprietà e, in caso di furto totale, l’estratto cronologico in originale rilasciato dal PRA, con annotazione della perdita di possesso;
▪ copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
▪ copia fattura di acquisto (se disponibile);
▪ originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
▪ piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing);
▪ kit completo e originale delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
▪ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
▪ in caso di furto totale, procura notarile a vendere a favore della Compagnia;
▪ in caso di sostituzione cristalli si richiedono: fotografia del veicolo con cristallo danneggiato ancora montato, fotografia del veicolo con cristallo danneggiato smontato, fotografia del veicolo con il nuovo cristallo sostituito e già montato;
▪ codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico relativo all’indennizzo.
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro.
Sezione 10 – Infortuni del conducente
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Infortuni del conducente è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
10.1 Oggetto della garanzia
L’assicurato è indennizzato per gli infortuni che determinano la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo.
La garanzia infortuni del conducente rimborsa anche:
• gli infortuni avvenuti in caso di fermata del veicolo;
• gli infortuni subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
• le spese di cura derivanti da infortunio
COSA NON È ASSICURATO
10.2 Esclusioni
Gli indennizzi previsti dalla garanzia Infortuni del Conducente, sono esclusi:
▪ se il conducente non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ se il conducente si trova in stato di ebbrezza ovvero con un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci;
▪ qualora il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
▪ se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
▪ se i danni sono conseguenti ad azioni delittuose del conducente stesso o conseguenti all’utilizzo del veicolo contro la volontà del proprietario;
▪ se i danni sono conseguenti alla partecipazione a imprese temerarie;
▪ in caso di dolo del conducente;
▪ in caso di suicidio o tentato suicidio o autolesionismo;
▪ in fase di salita e discesa dallavettura;
▪ in caso di xxxxx xxxxxxxx;
▪ lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno chesia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
▪ in caso di non osservanza della formula di guida indicata nella Polizza;
▪ in caso di spese sostenute perprotesi;
▪ in caso di spese sostenute per interventi estetici;
▪ se il conducente è di età superiore a 80anni;
▪ se conseguenti allo sviluppo di energia nucleare;
▪ se avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari,invasioni;
▪ se conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati.
TABELLA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
10.3 Tabella riassuntiva di limiti, scoperti e franchigie
La protezione della compagnia dipende dal livello scelto da parte del cliente, come da tabella di seguito:
LIVELLO COPERTURA | FRANCHIGIA INVALIDITA’ PERMAMENENTE | MASSIMALE IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA’ PERMANENTE | MASSIMALE PER RIMBORSO SPESE DICURA DA INFORTUNIO |
Standard | 3 % | 50.000 € | 500€ |
Plus | 3 % | 100.000 € | 1.000 € |
Premium | 3 % | 150.000 € | 1.500 € |
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Polizza ed è prestata con applicazione della franchigia e fino al massimale indicato nella Polizza. La garanzia opera nella forma richiamata nella Polizza.
COME OPERA LA GARANZIA
10.4 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. In particolare, se l’infortunio colpisce una persona che al momento del sinistro non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio ma non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.
10.5 Indennizzo in caso di morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’assicurato, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell’assicurato, anche in forma testamentaria. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se l’assicurato muore entro due anni dal giorno del sinistro e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell’assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell’intera somma assicurata.
10.6 Indennizzo in caso di invaliditàpermanente
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto nel caso in cui la stessa si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro.
L’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell’intera somma assicurata.
Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia.
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Allegato 3 – Tabella ANIA).
Nei casi di invalidità permanente non specificati in tabella, l’indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di
una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%
10.7 Indennizzo delle spese di cura perinfortunio
La compagnia rimborsa all’assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all’infortunio denunciato:
▪ visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
▪ trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolareabilitazione;
▪ rette di degenza;
▪ onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento;
▪ cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all’intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
▪ trasporto sanitario dell’assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Nel caso in cui l’assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, la compagnia rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l’assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
10.8 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
10.9 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del grado di invalidità permanente spettante al Conducente/Assicurato, le controversie possono essere demandate, dalle parti, per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
10.10 Come denunciare un sinistro
In caso di Xxxxxxxx, Il Contraente/Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
Le modalità con cui si può denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero 02.83967100;
• inviando una e-mail a:
• xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria) o;
• xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx (posta elettronica certificata)
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
L’Assicurato deve altresì:
- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all’Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
L’Assicurato s’impegna inoltre a sottoporsi a eventuali controlli medici richiesti dalla Compagnia per determinare l’invalidità. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell’Assicurato, il Contraente, se diverso dall’Assicurato, o i suoi eredi legittimi devono dare immediato avviso all’Impresa e fornire il certificato di morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la qualifica di eredi.
10.11 Termini di corresponsione dell’indennizzo assicurato
La Compagnia, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 90 giorni dalla stabilizzazione dei postumi certificata dal medico fiduciario della Compagnia determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente, la liquidazione ha luogo entro 90 giorni dalla stabilizzazione dei postumi certificata dal medico fiduciario della Compagnia.
Sezione 11 – Tutela Legale
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Tutela Legale è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all’art. 11.14.
11.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti di massimale a seconda delle opzioni a scelta del Contraente e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
▪ di assistenza in sede stragiudiziale;
▪ per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
▪ per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
▪ di giustizia;
▪ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
▪ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
▪ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica deisinistri;
▪ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
▪ per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
▪ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
▪ per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
▪ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
▪ le spese per l’assistenza di un interprete;
▪ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
▪ l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Compagnia a condizione che venga garantita alla Compagnia stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Compagnia conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
11.2 Forma di garanzia Standard
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato in polizza:
11.2.1 siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o percontravvenzione;
11.2.2 subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza.
11.3 Forma di garanzia Plus
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 11.5 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale conterzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
11.4 Forma di garanzia Premium
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 11.5 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale conterzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
▪ quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
▪ nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. È previsto il limite di due prestazioni per anno assicurativo.
La Compagnia garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza:
a) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
11.5 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Compagnia offre un servizio di Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza.
L’Assicurato potrà accedere al servizio DAS contattando il Numero Verde 800-849090 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) per ottenere:
▪ consulenza legale;
▪ chiarimenti su leggi, decreti e normativavigenti;
▪ consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale
COSA NON È ASSICURATO
11.6 Esclusioni
La garanzia non vale:
▪ per i danni subiti per disastro ecologico, atomico,radioattivo;
▪ per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto alle lettere d) – e) – f) degli artt. 5.3,5.4;
▪ nella Forma Plus e Premium per vertenze contrattuali con valore in lite inferiore a €250,00;
▪ nella Forma Premium per opposizioni sanzioni amministrative non connesse ad incidente con valore sanzione inferiore a € 100,00 e superiore alle due prestazioni all’anno;
▪ se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, o successivamente nel caso in cui il ritardato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso, la garanzia diventa operante;
▪ qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa. Qualora sia stata sottoscritta la Forma di garanzia Plus e Premium, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
▪ se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
▪ se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
▪ se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive.
Inoltre la Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:
▪ spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.14 e 5.15;
▪ spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
▪ spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate inparcella;
▪ spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
▪ onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
▪ spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
▪ spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
▪ spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
▪ il pagamento di multe, ammende e sanzioni ingenere;
▪ gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
▪ in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori a € 10.000.
COME OPERA LA GARANZIA
11.7 Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:
▪ In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale
▪ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
11.8 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del proprietario, del locatario in base a un contratto di noleggio o leasing, del conducente autorizzato e dei trasportati del veicolo indicato in polizza.
11.9 Insorgenza del Caso Assicurativo
Il Caso Assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
▪ dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
▪ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
▪ a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
▪ b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
▪ c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
11.10 Modalità di gestione del Caso Assicurativo
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale oamministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;
Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente illegale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
11.11 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per lasua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve
ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Great Lakes Insurance SE spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
11.12 Esonero di Responsabilità
La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
11.13 Termini di liquidazione
Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l’indennizzo;
- comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
11.14 Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Caso Assicurativo
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del Caso assicurativo, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Great Lakes Insurance SE il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI
LIVELLO COPERTURA | MASSIMALE |
STANDARD | 10.000 Euro |
PLUS | 20.000 Euro |
PREMIUM | 40.000 Euro |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
11.15 Denuncia del Caso Assicurativo
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 000.00.00.00;
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS per posta elettronica a:xxxxxxxx@xxx.xx.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxx assicurativo), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxx assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800849090, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
Sezione 12 – Assistenza Stradale
La garanzia è operante solo se richiamata in polizza
La garanzia Assistenza Stradale è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto.
COSA POSSO ASSICURARE
E CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XII, Capo III, Art.175, , la Compagnia ha scelto di affidare l’ Assistenza Stradale a: hlpy S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00,– e-mail xxxx@xxxx.xx – sito web xxxxx://xxxx.xx/xxxx . A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all’art. 12.7.
12.1 Oggetto dell’Assicurazione
In caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza descritte all’interno del presente capitolo. Per quanto concerne l’Assistenza si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Il Contraente può scegliere due diversi livelli di copertura:
• Livello Standard
• Livello Premium
12.2 FORMA DI GARANZIA STANDARD
12.2.1 Soccorso Stradale
Per quanto concerne il Soccorso stradale si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato e che determini la richiesta di assistenza, dipendente da:
• guasto;
• incidente;
• foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici;
• incendio;
• errato rifornimento carburante;
• mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche
In caso di sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al Traino dell’autoveicolo fino all’officina più vicina convenzionata o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 chilometri dal luogo del fermo. L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale
si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
Le condizioni indicate relativamente al Soccorso Stradale sono valide per i livelli: Standard: Massimale chilometrico (50 Km)
12.2.2 Officina Mobile
L’intervento in loco può essere eseguito solo per le seguenti casistiche:
• guasto;
• foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici;
• errato rifornimento carburante;
• mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche;
Qualora hlpy individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l’intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, Officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo.
L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato dalla Struttura Organizzativa e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
Le condizioni indicate relativamente all’Officina Mobile sono valide per i livelli
• Standard: Massimale chilometrico (50km)
12.2.3 Soccorso stradale veicolo fuori strada
La garanzia è applicabile nel momento in cui un guasto, un incidente o la foratura di uno pneumatico provochino l’uscita del veicolo dalla sede stradale.
hlpy provvederà a procurare il mezzo di soccorso più adeguato. Il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo e con i seguenti massimali in funzione del livello di copertura prescelto:
• Standard: Massimale 150 Euro per Intervento/ Massimale chilometrico(50km)
Qualora l’Assicurato scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 chilometri, l'eccedenza chilometrica rimarrà a suo carico. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
12.2.4 Mobilità Sostitutiva
In caso di fermo del veicolo per i motivi che richiedono l’attivazione della prestazione Soccorso Stradale l’Assicurato potrà accedere alla prestazione:
a) Voucher
b) Auto sostitutiva
c) Micro- Mobilità e car sharing
12.2.4.1 Voucher
L’Assicurato potrà fruire di un voucher, indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, per la fruizione di servizi sharing (Monopattino, Bicicletta, Scooter, Automobile) con i partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa, da utilizzare nelle località dove è disponibile. Il valore del Voucher avrà valore differente in funzione del livello di copertura prescelto:
• Standard: 15 Euro per Intervento;
Il Voucher potrà essere richiesto al numero x00 0000000000 o via chat. hlpy provvederà all’invio tramite SMS del Voucher comunicando contestualmente il Partner selezionato per l’erogazione del servizio ed i dettagli del servizio. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.
Per poter fruire del Voucher sarà necessario utilizzare l’APP del Partner selezionato di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’automobile. In fase di registrazione l’Assicurato dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
12.2.4.2 Auto sostitutiva
1. Per Guasto
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per “Guasto” l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata qualora il veicolo sia stato trasportato:
• presso un’Officina Convenzionata e richieda almeno 4 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione
– ANIA
• presso un’Officina non convenzionata e richieda almeno 8 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi.
2. Per Incidente, Xxxxx tentato e Rapina Tentata
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Furto tentato e Rapina Tentata l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata, qualora il veicolo richieda almeno 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi.
3. Per Furto totale o Incendio
In caso di Furto totale o Incendio l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Standard: 3 giorni consecutivi.
Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’Assicurato dovrà avere un’età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia.
12.2.4.3 Micro-mobilità e car sharing
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari
dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA, l’Assicurato potrà scegliere, tra i servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i Partner selezionati da hlpy. L’Assicurato potrà fruire dei servizi, da utilizzare nelle località dove è disponibile la fruizione del servizio offerto dai Partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpy secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un limite giornaliero dipendente dal livello di copertura scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione:
• Standard: € 30,00 e per un numero massimo di 3 giorni consecutivi. Il limite di € 90,00 potrà essere fruito solo con uno dei Partner selezionati per singolo sinistro.
12.3 FORMA DI GARANZIA PREMIUM
12.3.1 Soccorso Stradale
Per quanto concerne il Soccorso stradale si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato e che determini la richiesta di assistenza, dipendente da:
• guasto;
• incidente;
• foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici;
• incendio;
• errato rifornimento carburante;
• mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche
In caso di sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al Traino dell’autoveicolo fino all’officina più vicina convenzionata o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 chilometri dal luogo del fermo. L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
Le condizioni indicate relativamente al Soccorso Stradale sono valide per i livelli: Premium: Massimale chilometrico (50 Km)
12.3.2 Officina Mobile
L’intervento in loco può essere eseguito solo per le seguenti casistiche:
• guasto;
• foratura, scoppio, ruote bloccate e catene pneumatici;
• errato rifornimento carburante;
• mancanza carburante e/o esaurimento batteria per auto elettriche;
Qualora hlpy individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l’intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, Officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo.
L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti i 50 chilometri inclusi. Il costo in eccedenza verrà comunicato dalla Struttura Organizzativa e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’Officina selezionata secondo le tariffe convenzionate. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
Le condizioni indicate relativamente all’Officina Mobile sono valide per i livelli
• Premium: Massimale chilometrico (50km)
12.3.3 Soccorso stradale veicolo fuori strada
La garanzia è applicabile nel momento in cui un guasto, un incidente o la foratura di uno pneumatico provochino l’uscita del veicolo dalla sede stradale.
hlpy provvederà a procurare il mezzo di soccorso più adeguato. Il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o più vicina al luogo del fermo. Sono comprese le spese sostenute per il trasporto fino ad un massimo di 50 chilometri dal luogo del fermo e con i seguenti massimali in funzione del livello di copertura prescelto:
• Premium: Massimale 300 Euro per Intervento/ Massimale chilometrico(50km).
Qualora l’Assicurato scelga un’officina la cui distanza è superiore ai 50 chilometri, l'eccedenza chilometrica rimarrà a suo carico. Il costo in eccedenza verrà comunicato da hlpy e sarà calcolato dal 51° chilometro fino all’officina selezionata secondo le tariffe convenzionate hlpy. I costi chilometrici eccedenti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà l’impegno dell’assicurato al pagamento della differenza direttamente al Fornitore.
Nel caso in cui l’officina scelta sia chiusa (ore notturne e giorni festivi) il veicolo verrà trainato fino ad un luogo di custodia e consegnato all’officina successivamente alla sua riapertura.
L’Assicurato è tenuto al ritiro dell’apposito documento da parte dal soccorritore (Fornitore del servizio), nel quale si certifica lo stato del veicolo al momento della consegna. Si intende esclusa ogni responsabilità da parte di hlpy per la custodia del veicolo. La responsabilità è in capo al Fornitore del servizio.
12.3.4 Mobilità sostitutiva
In caso di fermo del veicolo per i motivi che richiedono l’attivazione della prestazione Soccorso Stradale l’Assicurato potrà accedere alla prestazione:
a) Voucher
b) Auto sostitutiva
c) Micro- Mobilità e car sharing
12.3.4.1 Voucher
L’Assicurato potrà fruire di un voucher, indipendentemente dalla durata del fermo del veicolo e subito a valle dell’attivazione del Soccorso stradale, per la fruizione di servizi sharing (Monopattino, Bicicletta, Scooter, Automobile) con i partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa, da utilizzare nelle località dove è disponibile. Il valore del Voucher avrà valore differente in funzione del livello di copertura prescelto:
• Premium: 30 Euro per Intervento.
Il Voucher potrà essere richiesto al numero x00 0000000000 o via chat. hlpy provvederà all’invio tramite SMS del Voucher comunicando contestualmente il Partner selezionato per l’erogazione del servizio ed i dettagli del servizio. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.
Per poter fruire del Voucher sarà necessario utilizzare l’APP del Partner selezionato di sharing e procedere alla registrazione, laddove non già effettuate precedentemente, nel rispetto dei termini e condizioni di erogazione per usufruire dello scooter, monopattino, bicicletta o dell’automobile. In fase di registrazione l’Assicurato dovrà fornire patente di guida valida, documento di identità e carta di credito, laddove richiesto.
12.3.4.2 Auto sostitutiva
1. Per Guasto
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per “Guasto” l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata qualora il veicolo sia stato trasportato:
• presso un’Officina Convenzionata e richieda almeno 4 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA
• presso un’Officina non convenzionata e richieda almeno 8 ore di manodopera, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva
per un numero massimo di giorni pari a:
• Premium: 5 giorni consecutivi.
2. Per Incidente, Xxxxx tentato e Rapina Tentata
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente,
Furto tentato e Rapina Tentata l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno
1.200 CC di cilindrata, qualora il veicolo richieda almeno 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Premium: 5 giorni consecutivi.
3. Per Furto totale o Incendio
In caso di Furto totale o Incendio l’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata.
L’Assicurato, in funzione del livello di copertura prescelto, potrà usufruire dell’auto sostitutiva per un numero massimo di giorni pari a:
• Premium: 5 giorni consecutivi.
Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’Assicurato dovrà avere un’età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia.
12.3.5 Micro-mobilità e car sharing
In caso di fermo del veicolo ed attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata, calcolate in base ai tempari della Casa Costruttrice del veicolo ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA, l’Assicurato potrà scegliere, tra i servizi di micro-mobilità e car sharing, qualora disponibili, tra i Partner selezionati da hlpy. L’Assicurato potrà fruire dei servizi, da utilizzare nelle località dove è disponibile la fruizione del servizio offerto dai Partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa. I servizi saranno offerti e proposti di volta in volta da hlpy secondo politiche commerciali e disponibilità delle società convenzionate ed entro un limite giornaliero dipendente dal livello di copertura scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione:
• Premium: € 50,00 e per un numero massimo di 5 giorni consecutivi. Il limite di € 250,00 potrà essere fruito solo con uno dei Partner selezionati per singolo sinistro.
12.3.6 hlpy wallet
La seguente copertura è attiva solo per i Contraenti che hanno selezionato il livello di copertura Premium
In caso di immobilizzo del veicolo, e relativa attivazione della prestazione Soccorso Stradale ed il luogo del fermo sia ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla residenza del Contraente hlpy sosterrà le spese di seguito descritte, entro i limiti dei massimali indicati di seguito. Relativamente alla prestazione Spese Albergo, Spese per il rientro e Spese per il proseguimento del viaggio sono da intendersi alternative l’una all’altra. *
Prestazione | Massimale di spese coperte |
Spese albergo (solo alloggio) per gli occupanti del veicolo* | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese per il rientro alla residenza per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo)* | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese per il proseguimento del viaggio per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo)* | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese di taxi per raggiungere la residenza, domicilio o società di noleggio auto | € 80,00 IVA inclusa |
Spese per il viaggio al fine di recuperare il veicolo (solo biglietto aereo o treno) | € 500,00 IVA inclusa |
L’Assicurato potrà effettuare le spese relative ad hlpy wallet nei limiti e massimali previsti in polizza e richiederne il rimborso delle stesse, dietro presentazione di scontrini, fatture e/o simili nelle forme previste nell’art. 12.8 delle condizioni di assicurazione.
COSA NON È ASSICURATO
12.4 Esclusioni e limitazioni relative a tutte le prestazioni di assistenza:
• costi di manodopera, pezzi di ricambio relativi alla riparazione del veicolo, in caso di: incidente, guasto, furto totale, tentato o parziale, incendio;
• costi di carburante nei casi di mancanza o errato rifornimento di carburante ed i costi di ricarica della batteria nel caso di auto elettriche;
• costi chilometrici eccedenti (massimale chilometrico 50 Km);
• i costi di custodia notturni e/o giorni festivi oltre il limite di € 50,00 oppure oltre il limite delle 72 ore di custodia. I costi chilometrici eccedenti ti saranno evidenziati nel momento della scelta dell’officina e la loro accettazione comporterà il tuo impegno al pagamento della differenza direttamente al fornitore;
• Le prestazioni di assistenza stradale possono essere richieste fino ad un massimo di 3 interventi per anno assicurativo.
• Le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti.
• I servizi di Mobilità sostitutiva proposti da hlpy S.p.A. potrebbero essere soggetti a limitazione territoriale.
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Voucher): l’importo del voucher è pari a 15 Euro per Intervento nel caso di livello di copertura Standard, 30€ nel caso di livello di copertura Premium. Il Voucher ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto Sostitutiva) - Guasto: l’Assicurato ha diritto a richiedere l’auto sostitutiva qualora il veicolo abbia bisogno di almeno 4 ore di manodopera nel caso in cui sia stato trasportato in un’Officina Convenzionata. Nel caso in cui il veicolo sia stato trasportato in Officina non convenzionata il numero minimo di ore di manodopera è pari a 8.
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto Sostitutiva) - Incidente, Furto tentato e Rapina Tentata: L’Assicurato ha diritto a richiedere un’auto sostitutiva di almeno 1.200 CC di cilindrata, qualora il veicolo richieda almeno 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata.
• Per fruire del servizio di auto sostitutiva l’Assicurato dovrà avere un’età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di noleggio del veicolo, una carta di credito a garanzia
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Micro-mobilità e Car sharing): L’Assicurato potrà fruire dei servizi, da utilizzare nelle località dove è disponibile la fruizione del servizio offerto dai Partner selezionati, convenzionati e proposti dalla Struttura Organizzativa.
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Micro-mobilità e Car sharing): L’Assicurato può usufruire del servizio in seguito all’ attivazione della prestazione Soccorso Stradale per Incidente, Guasto, Furto tentato e Rapina Tentata che necessiti più di 8 ore di manodopera, presso Officina Convenzionata o Non Convenzionata
• Dettaglio - Mobilità sostitutiva (Auto sostitutiva, Micro-mobilità e Car sharing): i giorni per cui l’Assicurato può usufruire dei servizi devono essere consecutivi. Il numero massimo di giorni è pari a 3 per le Polizze con livello Standard e 5 per le Polizze con livello Premium.
• Dettaglio - hlpy wallet: il servizio è fruibile solo nel caso in cui il fermo del veicolo avvenga ad una distanza non inferiore a 100km dalla residenza del Contraente
Eventuali costi sostenuti dall’Assicurato previa richiesta autorizzativa ad hlpy
Nel caso in cui l’Assicurato voglia usufruire di eventuali giorni di noleggio eccedenti, questi dovranno in ogni caso essere autorizzati preventivamente dalla struttura organizzativa hlpy.
Tutte le prestazioni, possono essere soggette al diritto di rivalsa da parte di hlpy S.p.A., nel caso in cui i sinistri siano provocati o dipendenti da:
1. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
3. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
5. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
6. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
7. tentato suicidio o suicidio.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità̀ locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività̀ di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Limitazione di responsabilità:
xxxx non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
COME OPERA LA GARANZIA
12.5 Dove opera la garanzia
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Le prestazioni verranno erogate nei Paesi aderenti alla Carta Verde.
I partner hlpy per la fruizione dei servizi di Micro-mobilità e car sharing potrebbero essere soggetti a limitazione territoriale.
12.6 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del Proprietario, del Contraente, del Locatario in base a un contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei Trasportati del veicolo indicato in polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI
SOCCORSO STRADALE / OFFICINA MOBILE | MASSIMALE |
STANDARD | 50 KM |
PREMIUM | 50 KM |
SOCCORSO STRADALE VEICOLO FUORI STRADA | MASSIMALE |
STANDARD | 150 Euro |
PREMIUM | 300 Euro |
SHARING MOBILITY | MASSIMALE |
STANDARD | 30 Euro al GG per max 3gg* |
PREMIUM | 50 Euro al GG per max 5gg* |
*In caso di Guasto, Furto Tentato e Rapina Tentata ed un minimo di 8 ore di MOD
hlpy WALLET | MASSIMALE |
Spese albergo (solo alloggio) per gli occupanti del veicolo** | € 100,00 a persona per notte con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese per il rientro alla residenza per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo)** | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese per il proseguimento del viaggio per gli occupanti del veicolo (solo biglietto treno o aereo)** | € 100,00 a persona con il limite complessivo di € 500,00 IVA inclusa |
Spese di taxi per raggiungere la residenza, domicilio o società di noleggio auto | € 80,00 IVA inclusa |
Spese per il viaggio al fine di recuperare il veicolo (solo biglietto aereo o treno) | € 500,00 IVA inclusa |
** Relativamente alla prestazione Spese Albergo, Spese per il rientro e Spese per il proseguimento del viaggio sono da intendersi alternative l’una all’altra.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
12.7 Denuncia del sinistro
Il servizio di soccorso stradale è attivo H24 e 365 giorni all’anno. Il soccorso stradale deve essere richiesto attraverso il numero di telefono x00 00 00000000
L’Assicurato, in seguito alla chiamata riceverà un link fornito via SMS da hlpy e dovrà comunicare con precisione:
• Targa del veicolo assicurato,
• Nome e Cognome,
• Posizione del veicolo (o ricezione automatica della posizione tramite geolocalizzazione), nel rispetto della normativa privacy,
• Problema riscontrato,
• Condizioni del veicolo,
• Luogo di destinazione.
Obblighi di comunicazione (obbligo di avviso o di salvataggio) dell’Assicurato
In caso di sinistro e necessità delle prestazioni di assistenza l’Assicurato è obbligato a prendere immediatamente contatto con hlpy. Nel caso di oggettiva e comprovata impossibilità ad un contatto immediato, l’Assicurato dovrà contattare hlpy appena ne hai la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, hlpy avrà diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Tutte le comunicazioni con hlpy tramite telefono, messaggistica o altro, potranno essere registrate nel rispetto della normativa privacy.
12.8 Modalità operativa richieste di rimborso
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a contattare hlpy per comprovati motivi e/o non sia possibile erogare le prestazioni di assistenza contenute in polizza l’Assicurato potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, nei limiti dei massimali previsti, attraverso l’invio di scontrini e/o fatture e/o giustificativi all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxx.xx specificando:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Indirizzo
• Numero telefonico
• Numero di targa
• Data del sinistro
• Codice IBAN.
12.9 Reclami
Nel caso in cui l’Assicurato voglia presentare un reclamo relativamente alla prestazione di assistenza stradale, è pregato di scrivere a: xxxxxxx@xxxx.xx. Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
Tabella 1.1 Regole evolutive della classe di merito di Compagnia
Classe di merito di Compagnia
Numero di sinistri nel periodo di osservazione
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri
Polizza Auto Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %*
1L | 1L | 0.0% | 1H | 2.0% | 1E | 5.2% | 1B | 8.4% | 02 | 26.8% | ||||||||||
1I | 1L | -1.0% | 1G | 2.0% | 1D | 5.1% | 1A | 12.6% | 03 | 31.9% | ||||||||||
1H | 1I | -1.0% | 1F | 2.0% | 1C | 5.2% | 01 | 17.7% | 04 | 38.8% | ||||||||||
1G | 1H | -1.0% | 1E | 2.0% | 1B | 5.2% | 02 | 23.0% | 05 | 42.6% | ||||||||||
1F | 1G | -1.0% | 1D | 2.0% | 1A | 9.3% | 03 | 28.0% | 06 | 48.0% | ||||||||||
1E | 1F | -1.0% | 1C | 2.0% | 01 | 14.2% | 04 | 34.7% | 07 | 55.8% | ||||||||||
1D | 1E | -1.0% | 1B | 2.0% | 02 | 19.4% | 05 | 38.4% | 08 | 61.9% | ||||||||||
1C | 1D | -1.0% | 1A | 6.1% | 03 | 24.2% | 06 | 43.6% | 09 | 70.4% | ||||||||||
1B | 1C | -1.0% | 01 | 10.8% | 04 | 30.7% | 07 | 51.2% | 10 | 76.3% | ||||||||||
1A | 1B | -4.8% | 02 | 11.4% | 05 | 29.2% | 08 | 51.1% | 11 | 79.7% | ||||||||||
01 | 1A | -5.3% | 03 | 10.9% | 06 | 28.3% | 09 | 52.2 % | 12 | 86.6% | ||||||||||
02 | 01 | -5.3% | 04 | 11.7% | 07 | 29.2% | 10 | 50.7% | 13 | 111.2% | ||||||||||
03 | 02 | -4.8% | 05 | 10.3% | 08 | 29.0% | 11 | 53.5% | 14 | 138.8% | ||||||||||
04 | 03 | -5.9% | 06 | 8.8% | 09 | 29.0% | 12 | 58.2% | 15 | 167.8% | ||||||||||
05 | 04 | -3.6% | 07 | 11.5% | 10 | 30.0% | 13 | 82.2% | 16 | 204.5% | ||||||||||
06 | 05 | -4.6% | 08 | 11.6% | 11 | 32.7% | 14 | 106.5% | 17 | 260.7% | ||||||||||
07 | 06 | -6.0% | 09 | 11.5% | 12 | 36.8% | 15 | 131.5% | 18 | 307.0% | ||||||||||
08 | 07 | -4.7% | 10 | 11.1% | 13 | 55.8% | 16 | 160.3% | 18 | 287.9% | ||||||||||
09 | 08 | -5.9% | 11 | 11.9% | 14 | 74.1% | 17 | 204.0% | 18 | 264.9% | ||||||||||
10 | 09 | -4.3% | 12 | 17.3% | 15 | 98.5% | 18 | 249.1% | 18 | 249.1% | ||||||||||
11 | 10 | -6.6% | 13 | 31.0% | 16 | 118.8% | 18 | 226.2% | 18 | 226.2% | ||||||||||
12 | 11 | -8.8% | 14 | 41.9% | 17 | 147.9% | 18 | 197.5% | 18 | 197.5% | ||||||||||
13 | 12 | -16.3% | 15 | 41.6% | 18 | 149.1% | 18 | 149.1% | 18 | 149.1% | ||||||||||
14 | 13 | -15.8% | 16 | 40.7% | 18 | 109.6% | 18 | 109.6% | 18 | 109.6% | ||||||||||
15 | 14 | -16.1% | 17 | 46.5% | 18 | 75.8% | 18 | 75.8% | 18 | 75.8% | ||||||||||
16 | 15 | -15.2% | 18 | 49.0% | 18 | 49.0% | 18 | 49.0% | 18 | 49.0% | ||||||||||
17 | 16 | -19.5% | 18 | 20.0% | 18 | 20.0% | 18 | 20.0% | 18 | 20.0% | ||||||||||
18 | 17 | -16.7% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% |
* Si precisa che per “Var %” si intende la variazione percentuale di premio della garanzia responsabilità civile dovuta alla sola variazione della classe di merito di Compagnia.
Tabella 1.2 Regole evolutive della classe di conversione universale CU
PROVENIENZA | ASSEGNAZIONE | |||||||||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri | |||||
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |||||
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||||
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |||||
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||||
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 1.3 Assegnazione classe CU nuovi contratti
Situazione Classe CU di assegnazione Documentazione Richiesta
Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Legge Bersani”)
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)
Provenienza da Attestato di Xxxxxxx riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)
Classe CU 14
Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della medesima tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare
Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare
Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Documento attestante la cessione del contratto
- Eventuale certificato di residenza
- Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Eventuale certificato di residenza
- Eventuale certificato di “Stato di famiglia”
- Eventuale carta o certificato di circolazione dal quale si usufruisce la classe più favorevole
- Attestazione dello stato del rischio del veicolo di diversa tipologia (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Eventuale certificato di residenza
- Eventuale certificato di “Stato di famiglia”
- Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
- Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia”
- Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Situazione Classe CU di assegnazione Documentazione Richiesta
Xxxxxxx già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da non oltre 5 anni
Xxxxxxx già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da oltre 5 anni
Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus
Classe CU 14 se la classe CU risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe CU 14 oppure classe CU risultante dall’attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe CU 14
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Certificato di residenza
- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Certificato di residenza
- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo oggetto di furto da non oltre 5 anni Classe CU risultante dalla attestazione dello
stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità
- Copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia
- Certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni
Classe CU risultante dal contratto temporaneo oppure classe CU 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe CU di assegnazione
Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio
- Copia del contratto temporaneo
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Certificato di residenza
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Documento attestante il trasferimento di proprietà/ la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio
- Certificato di residenza
Veicolo precedentemente assicurato all’estero Classe CU risultante dall’applicazione dei
criteri di conversione della CU
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera con indicazione del periodo di assicurazione e del numero di sinistri eventualmente accaduti nello stesso periodo
- Certificato di residenza
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Xxxxxxx assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
Classe CU risultante dall’attestazione dello stato del rischio
Classe CU risultante dall’attestazione dello stato del rischio, oppure Classe CU risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto
- Certificato di residenza
- Attestazione dello stato del rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe CU
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Certificato di residenza
Mancanza della documentazione necessaria Classe CU 18, con possibilità di riclassificazione
entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti
Mutamento di titolarità del veicolo che comporti passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi
Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto
Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione
Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Attestazione dello Stato di famiglia
Situazione Classe CU di assegnazione Documentazione Richiesta
Veicolo precedentemente dato in conto vendita (risultato poi invenduto), la cui CU è stata
Classe CU risultante dall’ultima attestazione dello stato di rischio antecedente la consegna
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
trasferita su altro veicolo di proprietà dello in conto vendita stesso soggetto
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Documentazione comprovante la consegna in conto vendita
- Documentazione comprovante l’invenduto
Acquisto di nuovo veicolo da parte di soggetto che risulti essere il conducente abituale di un veicolo intestato a portatore di handicap, le cui generalità siano registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi
Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedenteassicurazione e relativo al veicolo già assicurato
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Copia del libretto di circolazione del veicolo già assicurato dal quale si evidenzino le generalità del conducente abituale
Xxxxxxx acquisito a titolo ereditario da soggetto Classe CU risultante dalla attestazione dello convivente con il de-cuius al momento del stato di rischio relativa alla precedente
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
decesso assicurazione in capo al de-cuius - Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Certificato di morte
- Certificato di residenza storico
Xxxxxxx acquisito a titolo ereditario da soggetto Classe CU risultante dall’attestato di rischio - Attestazione dello stato del rischio del veicolo della non convivente con il de-cuius al momento del rilasciato dalla precedente assicurazione e stessa tipologia (se non presente in Banca Dati)
decesso – applicazione di quanto disposto dal relativo al veicolo già assicurato comma 4bis dell’art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005.
- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
- Certificato di residenza
Trasferimento di proprietà di un veicolo dalla - Eventuale certificato di “Stato di famiglia”
ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
Veicolo intestato a persona giuridica, la cui - Visura camerale
proprietà viene mutata a seguito di trasferimento Classe CU risultante dalla attestazione - Attestazione dello stato del rischio (se non presente di proprietà conseguente a trasformazione, dello stato di rischio relativa alla in Banca Dati)
fusione, scissione societaria o cessione di ramo precedente assicurazione d’azienda
- Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà
- Visura camerale
- Eventuale documentazione comprovante la trasformazione, fusione, scissione o cessione di
Mutamento della classificazione del veicolo ramo d’azienda
assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992
Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione
- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
- Copia del libretto di circolazione con evidenza del mutamento di classificazione
Allegato 2 – Modifiche al contratto
Tipo di modifica Modifica
Sostituzione con un altro veicolo Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure
comunicare la modifica al servizio clienti al numero 840502505 e inviare:
▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo
▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo
▪ Documento attestante la variazione/cessazione del rischio precedentemente assicurato
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio
Contattare il servizio clienti allo 840502505 e inviare:
▪ Richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal Contraente Cedente
▪ Copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà
▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) firmata dal Contraente cedente
Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure comunicare la modifica al servizio clienti al numero 840502505 e inviare:
▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) relativi al veicolo alienato
▪ Atto comprovante l’alienazione del veicolo
Menomazione Punti di invalidità
Arto dominante
Corpo Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | |||
Cecità completa bilaterale | 100 | |||
Sordità completa monolaterale | 10 | |||
Sordità completa bilaterale | 40 | |||
Perdita completa della voce | 30 | |||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | |||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | |||
Perdita di un rene | 15 | |||
Perdita della milza | 8 | |||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | ||
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | ||
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | ||
Perdita del pollice | 18 | 16 | ||
Perdita dell’indice | 14 | 12 | ||
Perdita del medio | 8 | 6 | ||
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | ||
Perdita del mignolo | 12 | 10 | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | ||
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | |||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | |||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | |||
Perdita di tutta la gamba | 50 | |||
Perdita di un piede | 40 | |||
Perdita di un alluce | 5 | |||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | |||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | |||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | |||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | |||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 13 | |||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | |||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | |||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | |||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | |||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | |||
Postumi da trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Autovetture
Edizione: n. 6 del 01/2023
Glossario
A | |
Abitazione | La residenza anagrafica dell’assicurato. |
Accessori di serie | Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, fornite dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi. |
Accessori non di serie | Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti dotazione non di serie, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure da parte di ditte specializzate contestualmente o successivamente all’acquisto, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi. |
Alienazione del veicolo | La vendita, la consegna in Conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l’esportazione definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo. |
Antifurto | Il dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli. |
Apparecchi fonoaudiovisivi | La radio, i radiotelefoni, i lettori CD, i lettori DVD, i mangianastri, i registratori, i televisori, i dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere, stabilmente fissati al veicolo. |
Appendice (di polizza) | Atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto. |
Appropriazione indebita | L’appropriazione della cosa assicurata da parte di un soggetto che già la detiene o possiede a legittimo titolo, sottraendola al proprietario, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Aree aeroportuali | Aree aeroportuali riservate alla sosta, al parcheggio, al rullaggio, al decollo e all’atterraggio degli aeromobili; |
Assicurazione o Contratto di Assicurazione | La garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile. |
Assistenza | L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. |
Attestato di Rischio | Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato. |
Aventi Diritto Attestato di Rischio | Persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria). |
Azione del fulmine | L’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera. |
B | |
Banca Dati degli Attestati di Rischio | Banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio. |
Box | Il luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo. |
C | |
Calamità naturale | La condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale. |
CARD | La convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto. |
“Carta verde” - Carta Internazionale di assicurazione | Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata. |
Cessionario | Xxxxxxxx a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione. |
Classe di merito CU | La classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU) che risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale. |
Codice delle Assicurazioni Private | Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
( C.A.P.) | |
Codice della Privacy | Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
Codice della strada | Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
Compagnia | Great Lakes Insurance SE, di seguito Great Lakes. |
Contraente | la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa. |
Consap S.p.A | La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della stanza di compensazione del sistema di Risarcimento diretto. |
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) | Il modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, oppure – a seconda dei casi – come richiesta di Risarcimento diretto. |
D | |
Degrado d’uso | La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base alla tabella dell’art. 9.6 delle Condizioni di Assicurazione. |
Denuncia sinistro | La comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno. |
Disdetta | La comunicazione che il Contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione, se prevista dal contratto e comunque mai operante per le polizze di responsabilità civile autoveicoli obbligatoria. |
E | |
Ebbrezza alcolica | La condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt. 186 e 186-bis del Nuovo Codice della Strada. |
Effetto | Il termine iniziale della efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta. |
Esplosione | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura a pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Eurotax | La pubblicazione dell’editore Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi e usati. |
F | |
Familiare | La persona appartenente al nucleo familiare dell’assicurato e iscritta nel suo stato di famiglia. |
Fornitore (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | Fornitore di servizi selezionato da hlpy S.p.A. che provvede a erogare servizi agli utenti finali. |
Franchigia | La cifra fissa, espressa in Euro, che rimane a carico dell’assicurato e viene detratta dall’indennizzo liquidato a termini di polizza. |
Furto | Il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Furto totale (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, senza ritrovamento o con danni superiori all’85% del valore del veicolo. |
G | |
Garage | Il luogo destinato a ricovero di autoveicoli, gestito da imprese pubbliche o private. |
Great Lakes Insurance Se | Great Lakes Insurance SE (anche Great Lakes) – Sede legale e direzione generale in Xxxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx – è un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186. Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero I.00093. Rappresentanza Generale per l’Italia – sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00. Sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx e-mail (PEC) 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx. |
Guasto | Un qualsiasi mancato funzionamento del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. |
Guasto (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | Danno subito dall’autoveicolo, motoveicolo o veicolo (generalmente veicolo), tale da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Le motivazioni di tale condizione possono essere ricondotte a usura, difetto, rottura, mancato funzionamento delle parti del veicolo. Sono esclusi dal Guasto: gli immobilizzi del veicolo riconducibili a richiami sistematici della Casa Costruttrice, operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento. |
Guida sotto effetto di droga | La guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’art. 187 del Nuovo Codice della Strada. |
I | |
Incendio | La combustione, con sviluppo di fiamma del bene assicurato, che può autoestendersi e propagarsi. |
Incidente (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | L’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito. |
Incidente stradale | L’evento sinistroso avvenuto nel corso della circolazione stradale, in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino danni a cose, animali o persone. |
Indennizzo | L’importo dovuto dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro che abbia provocato un danno ai sensi delle Condizioni di Polizza. |
Infortunio | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
Intervento (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | Il singolo intervento di assistenza in condizioni di sicurezza ed il successivo recupero e trasporto del veicolo incidentato o in avaria, fino alla più vicina officina convenzionata, od officina della casa costruttrice, in cui sia possibile custodire il veicolo o intervenire per le eventuali riparazioni. |
Invalidità permanente | La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta. |
Istituto di cura | La struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero di malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo |
IVASS | L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 35. |
L | |
Locatario | L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria. |
M | |
Massimale | L’importo, indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito a carico dell’assicuratore. |
Minimo non indennizzabile | L’importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. |
N | |
Negoziazione Assistita | La procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (r. c. auto), a pena di improponibilità dell’azione. |
O | |
Officine Casa Costruttrice | La rete dei concessionari e/o delle officine convenzionate con la Casa Costruttrice del veicolo, presso cui viene ricoverato il veicolo per la riparazione del guasto. |
Officine Convenzionate | La rete dei concessionari e/o delle officine convenzionate con hlpy, presso cui viene ricoverato il veicolo per la riparazione del guasto. |
Organismo di Mediazione | L’organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale. |
Optional | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbag. |
P | |
Periodo di Osservazione | Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione dell’aumento o della diminuzione del premio conseguente al verificarsi o meno di sinistri nel detto periodo. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) e dal Set informativo. |
P.R.A. | Il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale sono registrati i diritti di proprietà e di utilizzo dei veicoli a motore. |
Premio | L’importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione di tutti gli elementi di personalizzazione tariffaria, comprensivo di premio netto, contributo per il servizio sanitario nazionale e imposta sulle assicurazioni. |
Prezzo d’acquisto | Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato. |
Proprietario | L’intestatario al P.R.A. del diritto di proprietà sul bene assicurato, o comunque dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di locazione finanziaria. |
Q | |
Quattroruote | La rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “ValoreInfocar”. |
R | |
Rapina | La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
RCA | L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (RCA o Responsabilità Civile Auto) connessa alla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.) |
Reclamante | Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di Assicurazione, dell’Intermediario Assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario e il danneggiato. |
Reclamo | Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
Regola proporzionale | La norma secondo la quale l’indennizzo viene ridotto sulla base del rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza. |
Residenza | Il luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia. |
Xxxxxxxxx Xxxxx | La comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt. 148 e 149 del C.A.P., con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio assicuratore in caso di applicazione della procedura di Risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale. |
Xxxxxxx | La possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua. |
Risarcimento | L’importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile. |
Risarcimento Diretto | La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o Risarcimento diretto art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private). |
Risarcimento in forma specifica | Opzione con sconto sul premio in base alla quale, in caso di sinistro, l’Assicurato si impegna a far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie o autofficine convenzionate. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Risoluzione | L’istituto giuridico che consente di sciogliere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile, come ad esempio per l’inadempimento di una delle parti. |
Rivalsa | Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del contraente e degli assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. |
S | |
Scoperto | L’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro. |
Scoppio | Il repentino dirompersi del serbatoio e dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato per eccesso di pressione non dovuto a esplosione. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato. |
Struttura Organizzativa | La struttura e la piattaforma digitale di hlpy S.p.a. operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, |
provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con il cliente, ed organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. | |
T | |
Traino | Operazione mediante la quale un veicolo viene trascinato a rimorchio di un mezzo meccanico. |
V | |
Valore Assicurato | È il valore dichiarato nella Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto. |
Valore Commerciale | È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote (Infocar) |
Voucher (Relativamente alla garanzia Assistenza Stradale) | Buono fornito da hlpy S.p.A., rilasciato all’Assicurato, che permette di pagare servizi in esso indicati. |