CONTRATTO dI ASSICURAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE
FURGONI& VAN
CONTRATTO dI ASSICURAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE
dEGLI AUTOCARRI
È un prodotto
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato
al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 06/2018
A. Elenco delle Garanzie
B. Nota Informativa
A
Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione ....................................................................... Pag. 1 di 8
B
Informazioni sul Contratto .................................................................................................................................. Pag. 1 di 8
C
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..................................................... Pag. 6 di 8
C. Glossario
D. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van
SEZIONE 1
Responsabilità Civile ................................................................................................................... Pag. 1 di 34
SEZIONE 2
Furto e Incendio .............................................................................................................................. Pag. 3 di 34
SEZIONE 3
Danni al veicolo (KASKO) ...................................................................................................... Pag. 4 di 34
SEZIONE 3.1
Tutela danni da veicoli non assicurati ................................................................... Pag. 5 di 34
SEZIONE 3.2
Collisione animali selvatici .................................................................................................. Pag. 6 di 34
SEZIONE 4
Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli ..................................................... Pag. 7 di 34
SEZIONE 5
Assistenza Legale ......................................................................................................................... Pag. 8 di 34
SEZIONE 6A
Assistenza Stradale Estesa Pag. 11 di 34
SEZIONE 6B
Assistenza Stradale TOP ........................................................................................................ Pag. 14 di 34
SEZIONE 7
Infortuni del Conducente ..................................................................................................... Pag. 17 di 34
SEZIONE 7.1
Bonus aiuto domestico ........................................................................................................... Pag. 19 di 34
SEZIONE 8
Protezione Imprevisti ................................................................................................................ Pag. 20 di 34
SEZIONE 8B
Protezione Imprevisti Top ................................................................................................... Pag. 21 di 34
SEZIONE 9
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. ................................................ Pag. 21 di 34
SEZIONE 10
Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C. ................................... Pag. 23 di 34
Norme Comuni ................................................................................................................................. Pag. 27 di 34
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 33 di 34
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
R.C.A.: la copertura obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di inci- dente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Solo se hai scelto una formula Bo- nus / Malus con franchigia (verifica in preventivo).
Sezione 1
Sicurezza comunque: ti copre per i danni causati nelle aree private (ad es. in caso di urti nel parcheggio del super- mercato), per i danni prodotti dai tuoi passeggeri, per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo e per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
I danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato.
Sezione 1
GARANZIE ACQUISTAbILI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Furto e Incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di in- cendio qualunque ne sia la causa e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza.
Sezione 2 Verifica in preventivo
e in contratto
Danni al veicolo (Kasko): ti protegge dai danni arrecati al tuo veicolo in caso di collisione contro veicolo a motore iden- tificato (Minikasko), urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza.
Sezione 3 Verifica in preventivo
e in contratto
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in con- tratto.
Sezione 3.1
Verifica in preventivo
e in contratto
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni al tuo veicolo in caso di inci- dente con animali selvatici.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in preventivo e in con- tratto.
Sezione 3.2
Verifica in preventivo
e in contratto
GARANZIE ACQUISTAbILI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (es. grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza.
Sezione 4 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza legale: l’assistenza giudizia- le e stragiudiziale, per tutelare i tuoi in- teressi nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assi- stenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in preventivo
e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assi- curato a seguito di incidente con colpa.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.
Sezione 7 Verifica in preventivo
e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una dia- ria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l’assunzione di collaboratori domestici
Sezione 7.1
Verifica in preventivo
e in contratto
Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spe- se di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, si- stema il tuo box auto se si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 8 Verifica in preventivo
e in contratto
Protezione imprevisti top: ti garantisce una diaria per i danni subiti dall’interru- zione dell’attività lavorativa a seguito di incidente e rimborsa le spese di riparazio- ne pneumatici in caso di foratura.
Sezione 8B Verifica in preventivo
e in contratto
B. Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli infortuni del conducente e per l’assistenza stradale e legale
Ultimo aggiornamento - 13/06/2018
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTI- VO GRATUITO E PERSONALIZZATO AL NUMERO VERDE 800.20.20.20 E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXX.XX. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUT- TI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CON- TRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL.
A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Gene- rali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo del- le imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazio- ne di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia eviden- ziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 261,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 238,5 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 200,55% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patri- moniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce, nonché garantirsi per l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una garanzia accesso- ria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo
assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA.
❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus - Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipula- zione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sini- stri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazio- ne Furgoni & Van (d’ora in poi C.G.A. Furgoni & Van) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di trai- no del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3
- “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensione Territoriale” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di inciden- te”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la sospensio- ne della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”. Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto.
Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri-
spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”. Si segnala inoltre che le rivalse previste dall’art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 10.000.000 Ammontare del danno € 10.100.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza
€ 10.000.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA
Massimale assicurato € 10.000.000 Franchigia € 500
Ammontare del danno €5.000
Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai mas- simali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2- “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di detta- glio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.
Furto e Incendio non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensio- ne della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Perio- do di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sosti- tuzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 - “De- terminazione dell’ammontare del danno”
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Somma Assicurata € 20.000
Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di
€ 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle
C.G.A. Furgoni & Van, art. 3 delle Norme Comuni - “Periodo di copertura”.
❯ FURTO E INCENDIO
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Moda- lità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia
❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO)
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO
DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO
Somma Assicurata € 20.000
Danno a seguito di danneggiamento € 1.000
Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un minimo di € 150 Parte di danno a carico della Compagnia € 850
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con al- tro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di oggetti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3
- Danni al Veicolo (Kasko), art. 3.1 - “Oggetto dell’assicura- zione” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2
- “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o dan- neggiate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di det- taglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei con- fronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei fami- liari e dei dipendenti dell’Assicurato.
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 3.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 “Determinazione dell’ammontare del danno”.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO (XXXXX)
Somma Assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 2.000
Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
❯ TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
La Compagnia garantisce la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di colli- sione con un veicolo a motore identificato non assicurato. La Compagnia garantisce inoltre l’indennizzo, fino ad un massimo di 5.000 Euro, delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legittimo con- ducente per il medesimo evento. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3.1 – Tutela danni da veicoli non assicurati, art. 3.1.1
- “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 3.1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 3.1.2 - “Esclusioni”; art. 3.1.4
- “Obblighi a carico dell’assicurato”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua ri- attivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 3.1.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO
DI TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Somma assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 2.000
Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
❯ COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
La Compagnia garantisce il risarcimento in forma speci- fica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto,
in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assi- stenza Legale e Assistenza Stradale.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 3.2 – Collisione animali selvatici, art. 3.2.1 - “Ogget- to dell’assicurazione” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 3.2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 3.2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3
- “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua ri- attivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali, scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgo- ni & Van: art. 3.2.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Ripa- razione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
Somma assicurata € 2.000
Danni a seguito del sinistro € 1.000
Scoperto 10% (€ 1.000*10%= € 100) con un minimo di € 150
Parte di danno a carico della Compagnia € 850
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
❯ ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
La Compagnia garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di Atti Vandali- ci, Eventi atmosferici e rottura di Cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 4 - Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicu- razione”, art. 4.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la de- nuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”. La garanzia Atti Vandalici, Eventi Atmosferici e Xxxxxxxxx non opera nei periodi di sospen- sione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3
- “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 4.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3 “Determinazione dell’ammontare del danno”.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Somma Assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 3.000
Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di € 350 Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quanto lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 - Infortuni del Conducente delle
C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 7.1 “Oggetto dell’assicura- zione”; Art. 7. 10 - “Esclusioni”; art. 10.7 “Modalità per la de- nuncia del sinistro”. La garanzia Infortuni del Conducente non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sini- stro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Furgoni & Van: art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione”, art.7.2 - “Rimborso spese di cura”, art. 7.4 - “Diaria per ricovero” , art. 7.5 - “Diaria per convale- scenza post ricovero”, art.7.6 “Diaria da ingessatura” e art. 7.7 - “Invalidità Permanente”.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Somma assicurata per invalidità permanente € 50.000 Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5% Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%)
Indennizzo per invalidità permanente: €5.000 (€ 50000 x 10%)
❯ BONUS AIUTO DOMESTICO
La Compagnia in seguito ad infortunio conseguente ad inci- dente stradale con colpa dell’Assicurato che comporti un ri- covero ospedaliero, un’ingessatura o che, a seguito di ricove- ro ospedaliero di almeno 2 giorni, comporti la prescrizione di una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, corrisponde all’Assicurato una diaria giornaliera di 50€ per un massimo di 30 giorni per le spese sostenu- te per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (baby-sitter), accudimento animali (dog-sitter).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7.1 – Bonus Aiuto Domestico, art. 7.1.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 7.1.1 “Oggetto dell’assicurazione”; art. 7.1.2 “Calcolo dei giorni di diaria”; Art. 7.1.3 – “Esclusioni” e art. 10.7 - “Modalità per la de- nuncia del sinistro”.
La garanzia Bonus Aiuto Domestico non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospen- sione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Furgoni & Van: art. 7.1.1 - “Oggetto dell’assi- curazione” e art.7.1.2 - “Calcolo dei giorni di diaria”.
❯ ASSISTENZA LEGALE
La Compagnia assume a proprio carico, laddove le ragioni dell’Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all’as- sistenza legale, fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla proce- dura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Per gli aspetti di detta- glio si rinvia alla Sezione 5 - Assistenza Legale delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van, art. 5.1 - “Oggetto dell’as- sicurazione”, art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazione”, art. 5.3 - “Gestione del sinistro”, art. 5.5.1 “Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile”, art. 5.5.2 “Procedimen- to penale e liquidazione delle spese”, art. 5.6 “Esclusioni” e art. 10.5 “Modalità per la denuncia del sinistro”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 delle C.G.A. Furgo- ni & Van: art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazione”.
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
La Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Italia
S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance), assicura diverse pre- stazioni di assistenza stradale (carro attrezzi, vettura sosti- tutiva, etc.) Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assisten- za Stradale Top.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Stradale Este- sa sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 6A.1 - “Prestazioni”, art. 6A.1.1
- “Soccorso Stradale” art. 6A.1.2 - “Depannage”, art. 6A.1.3
- “Autocarro in sostituzione”, art. 6A.1.5 - “Spese d’alber- go”, art. 6A.2 - “Esclusioni”, art. 10.6 - “Modalità per la de- nuncia del sinistro”. Per la garanzia Assistenza Stradale Top sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamen- to dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rin- via alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 6B.1 - “Prestazioni”, art. 6B.1.1 - “Soccorso stradale”, art. 6B.1.2 - “Depannage”, art.
6B.1.3 - “Autocarro in sostituzione”, art. 6B. 1.6. - “Autista a disposizione a seguito di infortunio”, art. 6B.1.7 - “Spese d’albergo”, art. 6B.2 - “Esclusioni”, art. 10.6 - “Modalità per la denuncia del sinistro”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alla Sezione 6A - Assisten- za Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stradale Top delle C.G.A Furgoni & Van.
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, si rin- via alla Sezione 8 - “Protezione Imprevisti” e alla Sezione 8B - “Protezione Imprevisti Top” delle C.G.A. Furgoni & Van.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del di- ritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”.
❯ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rinvia, per la garanzia Furto e Incendio, alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione del- le cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, art. 10.4 - “Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”. Per le conseguenze legate alle garanzie Kasko/Minikasko e Atti Vandalici, Eventi atmo- sferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICAZIONE DEL RISCHIO QUALORA SIANO INSERITE LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI.
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usual- mente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicurato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autori- messa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compagnia, l’indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.
6. PREMI
Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Bonifi- co Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia.
Il premio viene determinato in base a tutti i parametri di
personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla compagnia all’inter- mediario, così come indicato all’interno del preventivo.
La Compagnia si riserva la facoltà di proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate semestrali. In tal caso l’onere aggiuntivo è pari al 4% del premio im- ponibile. Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente at- traverso carta di credito. Il prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l’addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora l’addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell’importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art.1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” e art. 3 “Periodo di Copertura”
Avvertenza: la Compagnia può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
Avvertenza: qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato rela- tivo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van, art. 7 delle Norme Comuni - “Risoluzione anticipata o cessione del contratto”
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente, al- meno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assi- curativa, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia ha l’obbligo di comunicare tempestivamen- te al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riser- vata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per man- cato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito con- serva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
L’attestazione non verrà messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anti- cipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione. In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo vei- colo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme Comuni - “Tra- sferimento del contratto su altro veicolo” e all’ Allegato 1
Avvertenza: la classe di merito di conversione universa- le - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. RECESSO
Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno ope- ranti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successi- vo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Nel caso in cui il contratto sia stato sospeso temporanea- mente, come previsto dall’art. 9 delle Norme Comuni “So- spensione temporanea del contratto e sua riattivazione”, se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Contra- ente non provvede al pagamento entro il 15° giorno dalla scadenza di rata il contratto verrà considerato sospeso a tutti gli effetti e il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriverà in un anno dalla data di sospensione.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni nella misura del 12,5%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.
Avvertenza: in base all’art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, le province possono variare l’aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l’aliquota applica- ta dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: “xxx.xxxxxxx.xxx.xx”.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:
• che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identi- ficati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese
aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targa- ti ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
• in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
• da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarci- mento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti era- no presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con in- validità permanente superiore al 9%). La procedura “CID” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diretto si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codi- ce delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per entrambi i casi si rimanda alle C.G.A. Furgoni & Van art, 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assi- curato in caso di incidente”.
Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’art. 9.2
- “Risarcimento del terzo Trasportato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una dichia- razione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto co- noscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha di- ritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, rag- giungibile al telefono al numero 000.00.00.00, via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via fax allo 041.33.62.100 oppure via po- sta a Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet della Compagnia.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è ri- sarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarci- bile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’at- testazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia ver- serà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
❯ FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI, COLLISIONE ANIMALI SELVATICI, ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI, ASSISTENZA LEGALE
Avvertenza: la denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante, deve essere inviata alla Compa- gnia entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assi- curato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Co- pia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. In caso di collisione con veicoli non assicurati o collisione con animali selvatici deve essere in- viata copia dei verbali delle autorità. In caso di collisione con veicoli non assicurati, se compilato e controfirmato da en- trambe le parti deve essere inviato il Modulo di constatazio- ne Amichevole d’Incidente (c.d. Modulo Blu). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. La denuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0
- 00000 XXXXXXX). La Compagnia, dopo aver accolto la denun- cia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto pre- visto agli art. 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Legale la Compa- gnia può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. Per gli aspetti di dettaglio si riman- da a quanto previsto all’art 5.2 e 5.3 delle C.G.A. Furgoni & Van.
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Avvertenza: la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.7 delle C.G.A. Furgoni & Van.
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
Avvertenza: per ottenere l’assistenza stradale, l’Assicu- rato dovrà telefonare a Europ Assistance al numero verde 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24. Per chiamate dall’e- stero deve invece comporre uno fra i seguenti numeri te- lefonici: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00 oppure
può inviare un fax al numero x00.00.00.00.00.00.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assi- stenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito te- lefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: La Compagnia si affiderà per la gestione dei sini- stri a Europ Assistance. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Furgoni & Van.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veico- li immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli xxx.xx 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Furgoni & Van art. 9.4 - “Sinistri provocati da veicoli stranieri”.
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In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia designata dall’ IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale compagnia assicuratrice è possi- bile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Xxx Xxxx, 00 00000 - Xxxx - al numero telefonico 06.85.79.61 oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pa- gato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipendentemen- te dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sini- stri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compensa- zione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al reca- pito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà es- sere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un’at- testazione con la quale Xxxxxxxx procederà alla riclassifica- zione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi even- tualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valu- tazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto mini- steriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
• dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei mo- tivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
• in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termi- ni per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Compagnia.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Com- pagnia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale della Compagnia. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano
16. RECLAMI
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tu- tela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxx- xxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, po- trà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000
- 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’espo- sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, de- nominazione della compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudi- ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
(della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un do- cumento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da de- lega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il rife- rimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Compagnia co- munica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare recla- mo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, la compa- gnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra alla compagnia gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della compagnia gestionaria.
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione pre- vista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmette- re, con finalità esclusivamente documentale, una copia del con- tratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scan- nerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTE- XXXX NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
C. Glossario
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmen- te fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Animali selvatici”: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (es. daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.).
❯ “Antifurto satellitare”: dispositivo che invia automatica- mente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa.
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della Casa costruttrice del veicolo;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree riservate al traffico ed alla so- sta di aeromobili sia civili che militari;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto di cose e del- le persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg;
❯ “Avente Diritto”: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
❯ “Banca Dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Carta verde”: il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provo- cati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazio- ne previste dalla Compagnia;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che at- traverso la sua struttura organizzativa gestisce e liquida i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edito- re, riportante le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”, “Compagnia”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condi- zioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratu- ra dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo pres- so una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti connesso alla circolazione stradale.
Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Gener- tel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni- mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, in- dipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’as- sistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
❯ “Localizzatore satellitare”: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equipa- rati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radio- frequenza.
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione;
❯ “Merci pericolose”: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Go- ods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti inter- nazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di Assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo paga- to ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria pre- stazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul vei- colo indicato in polizza.
SEZIONE 1 ❯ RESPONSAbILITÀ CIVILE
D. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van - Ed. 06/2018
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicu- razione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate.
La Compagnia garantisce inoltre la responsabilità del Contraente per i danni involonta- riamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e purché le merci trasportate o da trasportare non rientrino tra le seguenti tipologie: merci pericolose o lu- brificanti (ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni).
La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclu- sioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni e le eventuali franchigie previste in contratto per aver dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto).
Art. 1. 2 - “Sicurezza comunque”
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati”);
e) da incendio del veicolo (c.d. ricorso terzi) con il limite del 3% del massimale indicato in polizza.
Art. 1. 3 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
f) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L’Assicurazione non è altresì operante per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abi- tualmente al loro mantenimento;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
In caso di trasporto merci il contratto non garantisce i danni alle cose trasportate od in consegna, e in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti restano altresì esclusi tutti i maggiori danni derivanti dal materiale trasportato.
Per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi le perso- ne trasportate sul veicolo e quelle che prendono parte alle suddette operazioni.
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• Compila con attenzione il Xxxxxx Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso la sezione denuncia online del sito xxx.xxxxxxxx.xx o via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat online con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
❯ COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza dell’annualità assicurativa, la Compagnia metterà a disposi- zione l’attestazione dello stato di rischio. A tale fine, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato.
I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell’Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell’attestazione con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato(anche parzialmente). L’evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1). Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che prevede però la classe minima -1. L’attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU).
Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Uni- versale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
❯ POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE
IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
❯ COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.
Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventua- le rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. - Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In al- ternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx : in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sul- la tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx, o via fax allo 000.00.00.000.
Art. 1. 5 - Franchigia
Qualora in contratto sia prevista una franchigia, in caso di sinistro con colpa, anche parzia- le, la stessa è dovuta interamente dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato.
SEZIONE 2 ❯ FURTO E INCENdIO
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo as- sicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Com- pagnia la relativa documentazione d’acquisto.
b) Incendio.
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio; b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso; d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi
di accensione all’interno del veicolo stesso;
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COSA FACCIO IN CASO dI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance ti metterà a disposizione un autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla denuncia fatta all’Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
COSA FACCIO IN CASO dI INCENdIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle Autorità.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
❯ COSA FACCIO
SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Art. 2. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicu- rato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché prov- veda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
SEZIONE 3 ❯ dANNI AL VEICOLO (KASKO)
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicu- rato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) collisione con altro veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assi- curato (c.d. “Minikasko”);
b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
c) urto di oggetti contro il veicolo;
d) uscita di strada o ribaltamento;
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato.
Art. 3. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un veicolo sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
SEZIONE 3.1 ❯ TUTELA dANNI dA VEICOLI NON ASSICURATI
Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;
• l’indennizzo, fino ad un massimo di 5.000 Euro, delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente per il medesimo evento.
La garanzia è operante a condizione che:
• l’assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo.
Nel caso sia presente in contratto la garanzia Minikasko la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera limitatamente all’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
❯ C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Art. 3.1.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.1.3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può es- sere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Nel caso di antie- conomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’e- vento, così come determinato dall’articolo 10.3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
Art. 3.1.4 - Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato si obbliga a surrogare la Compagnia nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell’art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vit- time della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’Assicurato ha l’onere di interrompere, a pena di decadenza, e fino all’erogazione dell’in- dennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
• in caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
SEZIONE 3.2 ❯ COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce il risarcimento in forma specifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.
La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, le quali devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento con- forme al contenuto della presente garanzia.
L’indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza.
Art. 3.2.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti. La garanzia non è operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell’art.189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
La garanzia non è operante se il sinistro si verifica in autostrada.
Art. 3.2.3 - Scoperto e minimo
COSA FACCIO IN CASO dI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. solo così avrai la prova di quanto è acca- duto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento corredato dal verbale via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può es- sere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Nel caso di antie- conomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’e- vento, così come determinato dall’articolo 10.3 - Determinazione dell’ammontare del danno.
SEZIONE 4 ❯ ATTI VANdALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vanda- lismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione;
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti;
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabi- tanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o ripara- zione o custodia del veicolo;
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, alla- gamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 4. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI dA ATTI VANdALICI O EVENTI ATMOSFERICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI AI CRISTALLI?
In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®
• nessuna denuncia! Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Gener- tel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, nel caso il danno ai cristalli non comporti la sostituzione degli stessi non pagherai nulla se il costo della riparazione non supera i 100 Euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
SEZIONE 5 ❯ ASSISTENZA LEGALE
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia, fornisce all’Assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla con- dotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo as- sicurato.
La garanzia è operante in entrambi i casi se l’incidente è avvenuto durante il periodo di co- pertura del contratto.
Art. 5. 2 - Contenuto dell’assicurazione
La Compagnia, una volta ottenuta tutta la documentazione istruttoria:
1. svolge lo studio accurato della pratica volto a stabilire, in via preliminare, l’esistenza di presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile.
In caso di esito positivo della fase di studio, la Compagnia:
2. anticipa all’Assicurato le spese documentate relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito fino a Euro 500. Tale importo, unico per sinistro, dovrà essere restituito alla Compagnia nel caso si ottenga la liquida- zione totale o parziale dei danni da parte della controparte;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti (Uci e Xxxxxx) nel caso l’incidente sia accaduto all’interno dello Spazio Economico Europeo o sia avvenuto in Italia con una controparte estera;
4. svolge ogni attività idonea a conseguire nella maniera più sollecita e in via bonaria, il recupero dei danni patiti dall’Assicurato, rivolgendosi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni e provvedendo, ove necessario, al recupero dei verbali redatti dalle Autorità;
5. in caso di esito sfavorevole della vertenza assume a proprio carico, fino alla concorren- za dell’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte;
d) liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell’Assicurato che per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5. 3 - Gestione del Sinistro
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a lega- li e/o periti, siano stati preventivamente autorizzati dalla Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devo- no essere preventivamente concordati con la Compagnia, in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla compagnia per la trattazione della pratica. Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, se le prete- se dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la Compagnia propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In que- sto caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Legale proposto da Xxxxxxxx, oppure se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale, che si affianchi al primo, non comporterà alcuna spesa a carico della Compagnia. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dalla Compagnia, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia fornendo le moti- vazioni. Nel caso in cui il legale nominato rinunci al mandato, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia indicandone le motivazioni. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali) previo invio di notula con descrizione dettagliata dell’attività svolta. L’Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale designato.
Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali, ed è sempre sua cura ricom- prendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte.
La Compagnia non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5. 4 - Anticipi sulle spese civili e penali
La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di docu- mentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche.
Art. 5. 5. 1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte. In caso di esito favorevole della vertenza il legale incaricato o l’Assicura- to, sono tenuti inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese
Nel caso in cui l’Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono all’Assi- curato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di
borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile.
Nei casi in cui, nonostante l’esito favorevole della vertenza, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e
spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di li- quidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione. Nel caso in cui l’accordo transattivo non preveda il riconoscimento delle spese legali, la Compagnia, se preven- tivamente informata, si riserva di valutare l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come previsto nel precedente capoverso.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale abbia avuto un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del Legale incaricato resteranno a carico della Com- pagnia e verranno calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, fermo il limite massimo di Euro 1.000. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla con- troparte saranno liquidate in base alla sentenza, mentre quelle da rimborsare al legale incaricato, verranno calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazio- ne dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza. Le spese legali e peritali verranno rimborsate a conclusione della vertenza, su presentazione di dettagliata parcella intestata alla Compagnia.
Procedimento di mediazione
Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il fiduciario nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confer- mata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
Art. 5. 5. 2 Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia in relazione ad ogni stato e gra- do del procedimento penale, informandola tempestivamente del rinvio a giudizio dell’Assicurato. A conclusione del procedimento penale il difensore è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della sentenza o del decreto del Giudice.
La Compagnia provvederà a liquidare gli onorari del penalista previa esibizione di nota spese intestata a Genertel S.p.A. e redatta secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il mas- simale di polizza.
Tale massimale è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e di eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può avvalersi per consulenze e/o perizie dei professionisti fiduciari della Compagnia. Gli onorari dei consulenti verranno in ogni caso decurtati dal massimale pre- visto dalla polizza.
Cosa faccio in caso di necessità?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 5. 6 - Esclusioni
La garanzia assistenza legale non è operante:
a) per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla nor- mativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada); la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data dell’incidente, di aver rinnovato la patente stessa;
❯ COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE
DEL SINISTRO?
b) per i sinistri avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
c) in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell’Assicurato;
d) quando la Compagnia è anche assicuratore della controparte responsabile o quando la stessa sia tenuta all’indennizzo del danno patito dal cliente (ad es. xxxxxxxx xxxxx e minikasko, infortuni del conducente);
e) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto (art.149 del X.Xxx. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private);
f) nel caso in cui la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o ugua- le ad Euro 300;
g) per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sporti- ve, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
h) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
i) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
j) in caso di costituzione di parte civile;
k) per il dissequestro del veicolo assicurato;
l) in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali (a titolo di esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto ecc.);
m) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
n) in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell’Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5.7 - Arbitrato
Qualora l’Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l’As- sicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favo- revole della Compagnia, lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.
SEZIONE 6A ❯ ASSISTENZA STRAdALE ESTESA
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6A. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro.
Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chie- dere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, purché i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 200 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6A. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla ripara- zione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6A1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6A. 1.3 - Autocarro in sostituzione
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, si rendesse necessaria un’immobilizzazione del veicolo presso un’officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, oppure in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a dispo- sizione un autocarro in sostituzione.
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico fino a 2.200 Kg (22 quintali) verrà messo a disposizione un autocarro sostitutivo di pari massa o, qualora non sia disponibile, un’autovettura di pari cilindrata e comunque non superiore a 1.600 cc. Tale veicolo sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compati- bilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico superiore a 2.200 Kg (22 quintali) e comunque non superiore ai 3.500 Kg, verrà messo a disposizione un au- tocarro sostitutivo di pari massa o, qualora non sia disponibile, l’Assicurato potrà scegliere tra una vettura sostitutiva o una diaria di Euro 70.
L’autocarro sostitutivo sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio ob- bligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.
Ai fini dell’erogazione del servizio farà fede la massa in quintali indicata in contratto. Qualora non sia disponibile un autocarro dalle caratteristiche descritte l’eventuale diaria verrà erogata fino a quando non verrà messo a disposizione dell’assicurato un autocarro sostitutivo e comunque fino al termine della riparazione o dell’avvenuto ritrovamento con il limite massimo complessivo di 5 giorni consecutivi.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo o dell’erogazione della diaria, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio o di diaria, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 5 giorni consecutivi.
Art. 6A. 1.4 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo del mezzo oppure in caso di furto, Europ Assistance provvederà a fornire all’Assicurato un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio con un massimo di Euro 150 per sinistro.
Art. 6A. 1.5 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta for- zata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e pre- notare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 6A. 1.6 - SOS Incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, Europ Assistance si attiverà per:
a) supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
b) supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a se- guito di incidenti avvenuti all’estero;
c) fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
d) fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo in Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il con- sulente di competenza, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 6A. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di ripa- razione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A. 1.1 - Soccorso stradale e 6A. 1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6A. 1.3 - Autocarro in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diret- tamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Cosa faccio in caso di necessità?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operante 24 ore su 24!
SEZIONE 6b ❯ ASSISTENZA STRAdALE TOP
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6B. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro.
Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chie- dere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qua- lora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 500 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6B. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito),esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6B1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6B. 1.3 - Autocarro in sostituzione
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione un mezzo in sostituzione.
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico fino a 2.200 Kg (22 quintali) verrà messo a disposizione un autocarro sostitutivo di pari massa o, qualora non sia disponibile, un’autovettura di pari cilindrata e comunque non inferiore a 1.600 cc. Il veicolo sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibil- mente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
• per un massimo di 10 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico superiore a 2.200 Kg (22 quintali) e comunque non superiore a 3.500 Kg, verrà messo a disposizione un au- tocarro sostitutivo di pari massa o, qualora non sia disponibile, l’assicurato potrà scegliere tra una vettura sostitutiva o una diaria di Euro 100.
L’autocarro sostitutivo sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio ob- bligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
• per un massimo di 10 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Qualora non sia disponibile un autocarro dalle caratteristiche descritte l’eventuale diaria verrà erogata fino a quando non verrà messo a disposizione dell’assicurato un autocarro sostitutivo e comunque fino al termine della riparazione o dell’avvenuto ritrovamento con il limite massimo complessivo di 10 giorni consecutivi. In caso di furto il limite massimo complessivo è di 30 giorni consecutivi.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Dome- nica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 10 giorni consecutivi.
Ai fini dell’erogazione del servizio farà fede la massa in quintali indicata in contratto.
Art. 6B. 1.4 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo del mezzo oppure in caso di furto, Europ Assistance provvederà a fornire all’Assicurato un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio con un massimo di Euro 150 per sinistro.
Art. 6B.1.5 - Taxi per il recupero del veicolo
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato necessiti di un mezzo per il ritiro del veicolo assi- curato presso l’officina che ha effettuato la riparazione Europ Assistance metterà a dispo- sizione un taxi con un massimo di Euro 150 per sinistro
Art. 6B. 1.6 - Autista a disposizione a seguito di infortunio
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, Europ Assistance metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200 per sinistro. Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accer- tato la sua impossibilità a guidare.
Art. 6B. 1.7 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Art. 6A. 1.8 - SOS Incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, Europ Assistance si attiverà per:
• supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
• supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a se- guito di incidenti avvenuti all’estero;
• fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
• fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero oc- corre contattare il consolato);
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consu- lente di competenza, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 6B. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6B.1.3 - Autocarro in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diretta- mente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Cosa faccio in caso di necessità?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operante 24 ore su 24!
SEZIONE 7 ❯ INFORTUNI dEL CONdUCENTE
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 7. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal le- gittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente assicurato.
Art. 7. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino all’importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione La Compagnia garantisce l’indennizzo delle spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializza- zione sito a più di 50km dalla residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino tra- scorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non ver- ranno rimborsate. Nel caso l’Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concorrenza di Euro
500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospeda- liero, corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricove- ro fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7. 5 - Diaria per convalescenza post ricovero
La Compagnia, in caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni, a seguito del quale all’Assicura- to venga prescritta dalla struttura ospedaliera una certificazione medica per un periodo di conva- lescenza domiciliare, corrisponderà una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. Detta diaria sarà applicata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, con il limite massimo di 30 giorni.
Art. 7. 6 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, corri- sponde una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. Detta dia- ria viene riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che dovrà essere certifi- cata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo di 30 giorni. In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza ma il periodo di convalescenza e quello di ingessatura non potranno superare complessivamente 30 giorni.
Art. 7. 7 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Com- pagnia liquida un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al
grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità perma- nete inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
Art. 7. 8 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si veri- fichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presen-
tazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medica.
❯ EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
❯ COME VIENE CALCOLATA
LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 7. 9 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
Art. 7. 10 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le per- centuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7. 11 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO dI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del cer- tificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
SEZIONE 7.1 ❯ bONUS AIUTO dOMESTICO
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 7.1.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale con colpa dell’Assicurato che:
a. comporti un ricovero ospedaliero
b. comporti un’ingessatura
c. a seguito di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni, comporti la prescrizione di una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare,
corrisponde all’Assicurato una diaria giornaliera di 50€ per un massimo di 30 giorni per le spese sostenute per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come collaborazione familiare (colf), sorveglianza minori (baby-sitter), accudimento animali (dog-sitter).
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
La garanzia è operante per un solo evento per anno assicurativo.
Art. 7.1.2 – Calcolo dei giorni di diaria Diaria da ricovero
Nel caso di ricovero ospedaliero la Compagnia corrisponde, entro il limite di 30 giorni,
l’indennità per ciascun giorno di ricovero. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Diaria da ingessatura
Nel caso di ingessatura la Compagnia corrisponde l’indennità a partire dal giorno di appli- cazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.
Diaria da convalescenza post ricovero
La Compagnia, in caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni, a seguito del quale all’Assicurato venga prescritta dalla struttura ospedaliera una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, corrisponderà la diaria a partire dal giorno di dimis- sione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, con il limite massimo complessivo di 30 giorni.
In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza ma il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura non potranno superare complessivamente 30 giorni.
Art. 7.1.3 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particola- re di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti.
COSA FACCIO IN CASO dI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del cer- tificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
SEZIONE 8 ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avvenuto duran- te la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8. 3 - Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera e), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
Art. 8. 4 - Danni alla tappezzeria
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal tra- sporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8. 5 - Xxxxxxx xxxxxx
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8. 6 - Ripristino box
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 500 per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incen- dio del veicolo assicurato.
Art. 8. 7 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o inciden- te stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veico- lo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.
Art. 8. 8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell’Assicurato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfettariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione
dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietan- zati e datati e le eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 8b ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI TOP
Garanzia operante solo se acquistata.
Con la garanzia Protezione Imprevisti Top, oltre a quanto previsto dalla Sezione 8 - Protezione Imprevisti, la Compagnia presta inoltre:
❯ QUANDO SONO COPERTO?
SEZIONE 9 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI R.C.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 8B. 1 - Diaria per danni da interruzione dell’attività lavorativa
Qualora, in seguito a incidente stradale avvenuto nel corso dell’attività lavorativa, il condu- cente del veicolo (titolare dell’azienda o suo dipendente) subisca un infortunio che comporti un ricovero ospedaliero e/o la prescrizione di un periodo di convalescenza domiciliare da parte di una struttura ospedaliera, la Compagnia si impegna a rimborsare al Contraente una diaria di Euro 100, per ciascun giorno di ricovero o di convalescenza prescritto, fino ad un massimo di 15 giorni, a titolo di contributo per i danni subiti dall’interruzione dell’attività lavorativa. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica e solo se il sinistro è avvenuto durante l’attività pro- fessionale svolta dal Contraente. La garanzia è operante per un massimo di 3 eventi annui.
Art. 8B. 2 - Rimborso spese riparazione pneumatici in caso di foratura
La Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 30 per evento, e per un massimo di due eventi annui, le spese documentate, sostenute dall’Assicurato per riparare lo pneumatico a seguito di foratura accidentale.
Art. 9.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente
In caso di incidente l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve dar- ne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia dovrà contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diret- ta all’accertamento dell’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).
Nel caso a seguito dell’incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la de- nuncia dovrà indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza po- stumi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.
La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l’incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità). Valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente Genertel comunica all’Assicurato la somma offerta per il risarcimento.
Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all’Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all’offerta.
Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovan- te l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 800 20 20 40, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
• collegati a xxx.xxxxxxxx.xx e attiva una chat online con un consulente dedicato;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
dove spedisco la denuncia?
Per l’invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel Spa - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Genertel Spa - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx;
• invia la denuncia via fax allo 041.33.62.100.
Art. 9.2 - Risarcimento del terzo trasportato
Ai sensi dell’art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimen- to dovrà essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la ri- chiesta di risarcimento all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
(tel. 02.349.68.1; fax 00.000.00.000), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veico- lo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicu- ratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rap- presenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Cen- tro di Informazione Italiano - inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scari- cato dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o dal sito xxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI NON R.C.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico);
• la carta di circolazione;
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
• la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni-
fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richie- dere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
Nel caso sia presente la garanzia prevista dall’art. 3.1 - Tutela danni da veicoli non assi- curati l’Assicurato deve spedire inoltre alla Compagnia:
• copia dei verbali delle autorità;
• se compilato e controfirmato da entrambe le parti il “Modulo di Constatazione Amiche- vole d’Incidente” (c.d. Modulo Blu)
Nel caso il verbale non sia disponibile entro tre giorni questo può essere inviato succes- sivamente. In caso di assenza del Modulo Blu controfirmato da entrambe le parti il ricevimento del verbale delle autorità è condizione imprescindibile per poter proce- dere all’indennizzo.
In caso di infortunio la denuncia andrà corredata da certificato medico. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica oltre che di tutti i giustificativi di spesa.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Nel caso sia presente la garanzia prevista dall’art. 3.2 - Collisione animali selvatici l’Assicu- rato deve spedire inoltre alla Compagnia il verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicu- rezza, a livello sia nazionale sia provinciale, intervenute sul luogo del sinistro, le quali devono inequivocabilmente certificare il verificarsi dell’evento oggetto della garanzia. In assenza del verbale o del rapporto la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.
dove spedisco la denuncia?
La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero 041.33.62.100.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
❯ COSA DEVO FARE
PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
❯ COME SI CALCOLA
Art. 10. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggia- to nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cri- stalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l’Assicurato dovrà ottenere il consenso della Compagnia.
Nel caso sia presente la garanzia prevista dall’art. 3.1 - Tutela danni da veicoli non assicurato o la garanzia prevista dall’art. 3.2 - Collisione animali selvatici il risarcimento è subordinato alla ricezione dei verbali delle autorità.
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
Art. 10. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
IL MIO RISARCIMENTO? In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla
base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile.
Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.
In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazio- ne, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
Art. 10. 4 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimes- sa o giardino, l’Assicurato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’auto- rimessa o giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile.
Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’Assicurato deve poterne dimostrare l’effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’Assicurato non sia in grado di provare l’esisten- za, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia trasmet- tendo tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contene- re una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Qualora l’Assicurato intenda attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della documentazione provante il proce- dimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domici- lio, querela, atto di citazione).
dove spedisco la denuncia?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A.
- X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero 041.33.62.005. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
La Compagnia affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza stra- dale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
Per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 2.200 kg, nel caso in cui venga ero-
gata la diaria per impossibilità di fornire un autocarro sostitutivo, l’Assicurato dovrà inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx una richiesta di rimborso contenente i riferimenti Iban e la fattura attestante la riparazione del veicolo assicurato.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Per ottenere l’assistenza stradale, l’Assicurato dovrà telefonare, dall’Italia, al nume- ro verde 000.00.00.00, oppure dall’estero i seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, oppure può inviare un fax al numero: x00.00.00.00.00.00. L’intervento dovrà sempre essere richiesto a Europ Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro
Per ottenere l’erogazione dell’assistenza l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; un recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richia- marlo nel corso dell’assistenza.
Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance l’Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti a Europ Assistance, oltre al riferi- mento Iban, c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 2.200 kg, nel caso in cui venga ero- gata la diaria per impossibilità di fornire un autocarro sostitutivo, l’Assicurato dovrà inviare inoltre la fattura attestante la riparazione del veicolo assicurato.
Europ Assistance potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.
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Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certi- ficato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio o dal mo- mento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietan- zati e datati.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializ- zazione verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza) e della documentazione medica attestante la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato. Tutta la documen- tazione deve essere datata.
NORME COMUNI
Art. 1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti a Genertel. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati con Xxxxxxxx Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito. La ricevuta del versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e completez- za dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrat- tuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spe- dizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il con- tratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato. Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla nor- mativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta succes- sivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della do- cumentazione su supporto cartaceo. Genertel richiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può es- sere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato di assicurazione e carta verde), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, de- vono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.
Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il pre- mio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.
Art. 3 - Periodo di copertura
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.
Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e carta verde, per le rate successive alla prima, vengono spediti dopo che la Compagnia ha ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.
Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia.
La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno suc-
cessivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato sti- pulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limita- tamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All’estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secon- do le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicura- zione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si im- pegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e de- gli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civi- le, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla diffe- renza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicu- razioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o ces- sazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del co- niuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diver- si, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Le coperture assicurative operano dal momento in cui l’Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell’altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Per le sole garanzie diverse dall’RC Auto, si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.
Per l’operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supple- mentare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamen- to della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comu- nicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo se il Contraente cede all’acquirente anche il contratto di as- sicurazione, deve essere data immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente è tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comu- nicazione.
Il contratto ceduto non può essere sospeso ed è valido sino alla sua naturale scadenza do- podiché la Compagnia non rilascia l’attestato di rischio e dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Nel caso il contratto ceduto preveda il pagamento rateizzato, il contratto resta valido esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata pagata dal Contraente. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compa- gnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.
Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia so- spendere lo stesso, la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.
Se il Contraente sceglie di trasferire il contratto del veicolo rubato su altro veicolo, in caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto viene stipulato un nuovo contratto attribuen- do la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all’anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo tempora- neamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i do- cumenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione. La sospensione non è ammes- sa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattiva- to a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.
La riattivazione può avvenire online - sul sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Genertel - o telefonicamente. Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di Euro 30 (comprensivo di imposte e con- tributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di sospensione del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della riattivazione.
Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, vengono prorogate di un pe- riodo pari a quello della sospensione.
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Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulen- za e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso espli- cito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compa- gnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in con- tratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indica- to. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attra- verso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facolta- tivi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, ag- giornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per mo- tivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto pre- cede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperien- za di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funziona- mento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’inte- ressato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzio- nati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archi- viazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortu- ni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamen- te la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Ge- nertel - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: Classe Universale
Veicolo già assicurato con polizza annuale nelle forma “Bonus-Malus”: viene asse- gnata la stessa Classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall’attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.
Veicolo nuovo o usato: nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto, la classe di ingresso CU è la 14.
Xxxxxxx già assicurato con attestato di rischio non presente in Banca Dati: nel caso l’ultimo attestato di rischio non risulti presente nelle Banche Dati verrà richiesta al con- traente una dichiarazione, ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa precedente. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ul- timo attestato presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di ac- quisire, per via telematica, l’attestato, la Compagnia oltre a richiedere al contraente la di- chiarazione per l’intero quinquennio precedente, richiederà copia dei precedenti attestati cartacei e/o dei precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Acquisto di un ulteriore veicolo della medesima categoria: se il proprietario di un vei- colo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (re- golarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprie- tà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
Trasferimento del contratto su veicolo diverso: nel caso di trasferimento del contratto tra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel
La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Ge- nertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1
Attestazione dello Stato di Rischio
L’attestato viene messo a disposizione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Classe | Coefficienti di variazione | Classe | Coefficienti di variazione | |||
interna di | del premio di tariffa | interna di | del premio di tariffa | |||
Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | |
scadenza | espressi in termini | scadenza | espressi in termini | |||
annuale | percentuali | annuale | percentuali | |||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -6,8% | 0 | -1 | -14,6% | |
1 | 0 | -6,4% | 1 | 0 | -4,0% | |
2 | 1 | -6,0% | 2 | 1 | -5,7% | |
3 | 2 | -5,7% | 3 | 2 | -5,4% | |
4 | 3 | -7,0% | 4 | 3 | -5,1% | |
5 | 4 | -8,1% | 5 | 4 | -4,8% | |
6 | 5 | -6,1% | 6 | 5 | -6,1% | |
7 | 6 | -5,7% | 7 | 6 | -5,7% | |
8 | 7 | -5,4% | 8 | 7 | -2,8% | |
9 | 8 | -5,1% | 9 | 8 | -1,4% | |
10 | 9 | -4,9% | 10 | 9 | -1,4% | |
11 | 10 | -6,8% | 11 | 10 | -1,3% | |
12 | 11 | -6,4% | 12 | 11 | -1,3% | |
13 | 12 | -6,0% | 13 | 12 | -1,3% | |
14 | 13 | -13,0% | 14 | 13 | -23,0% | |
15 | 14 | -36,1% | 15 | 14 | -28,6% | |
16 | 15 | -21,7% | 16 | 15 | -22,2% | |
17 | 16 | -30,3% | 17 | 16 | -45,5% | |
18 | 17 | -19,5% | 18 | 17 | -19,5% |
La Classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus
Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus
PREVENZIONE E SICUREZZA STRAdALE
Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza (in conformità all’art.172 del Codice della Strada).
Le presenti Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
Note
Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione dii biisogno..
ASSISTENZA CLIENTI
lun/sab 8-20 numero verde: 000.00.00.00
tariffa urbana: 848.808.808
dall’estero: x00.000.00.00.000
ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/sab 8-20 numero verde: 000.00.00.00
tariffa urbana: 848.808.808
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DENUNCIA SINISTRI ONLINE
lun/ven 8-20 live chat su xxx.xxxxxxxx.xx
sab 9-14
SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00
CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria SiCura su xxx.xxxxxxxx.xx
RIPARAZIONE CRISTALLI
carglass® numero verde: 000.00.00.00
ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
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RECLAMI
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IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono 000.00.00.00
Mod. C Furgoni & Van - Creval - 06/18 - Rotomail
email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.002
posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono 000.00.00.00
fax 041.33.62.100
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 00707180329 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx