Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana di Roma Capitale
U.C. Risorse Strumentali – Servizio 1 “Provveditorato ed Economato” Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06/67665542-5522-4643
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DA SVOLGERSI PRESSO I CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (E RELATIVE ACCESSIONI E PERTINENZE) DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – IMPORTO A BASE DI GARA € 1.584.891,37 IVA ESCLUSA – CODICE CIG 86375782DB
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Oneri si intende per:
a) Stazione appaltante: Servizio 4, Dipartimento Beni Mobili, Città Metropolitana di Roma Capitale.
b) Committente: Città Metropolitana di Roma Capitale.
c) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o il Consorzio che risulterà aggiudicatario del singolo lotto in cui è suddivisa la presente procedura di gara.
d) Capitolato Speciale d’Oneri: il presente documento.
e) Apprestamenti tecnologici per la sicurezza anticrimine (Apprestamenti): Strumenti e/o impianti tecnologici (e loro componenti) già esistenti presso l’Obiettivo la cui funzionalità è fondamentale ai fini degli obiettivi di sicurezza anticrimine previsti.
f) Contact Center: Complesso di canali di comunicazione gestiti dall’OEA (es: telefono, fax, posta elettronica certificata, portale web) che permettono alla Committente o i suoi delegati di entrare in contatto con l’OEA.
g) Centrale/i Operativa/e: Centro/i nodale/i di comunicazione e gestione operativa; riceve le informazioni dalle postazioni sul territorio e dagli Apprestamenti posizionati presso gli Obiettivi della committente al fine di gestire gli interventi delle Guardie Particolari Giurate- GPG ovvero delle Forze dell’Ordine e/o Vigili del Fuoco, creando una rete di interazione e scambio di informazioni in tempo reale.
h) Registro di Esecuzione del Servizio: Registro compilato quotidianamente con tutte le attività svolte relativamente ai servizi di vigilanza armata fissa, ai servizi di vigilanza ispettiva nonché tutti gli eventi anomali rilevati, inclusi interventi presso gli obiettivi a seguito di attività di televigilanza e telesorveglianza.
i) Guardia Particolare Giurata: Persona fisica la cui idoneità a svolgere tale ruolo è stata riconosciuta apposito Decreto Prefettizio.
j) Manuale della Sicurezza Anticrimine (MSA): Documento elaborato dall’Operatore Economico Aggiudicatario e sopposto all’approvazione della Committente tramite suoi delegati che elenca in forma analitica le procedure di sicurezza e gli Apprestamenti di Sicurezza utilizzati al fine di garantire la tutela e l’integrità delle sedi.
k) Obiettivo: Il sito, il magazzino, il terreno, l’edificio e/o la porzione di esso, le sue pertinenze, nonché
gli Apprestamenti ivi presenti, presso cui l’OEA esegue la prestazione oggetto del presente Capitolato Tecnico.
l) Xxxxxxx di consegna: documento con il quale il Fornitore prende formalmente in consegna gli immobili oggetto del servizio ovvero l’Obiettivo.
Articolo 1 Oggetto
Il presente Capitolato ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:
- VIGILANZA ARMATA FISSA, da espletarsi tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.);
- VIGILANZA ISPETTIVA, con passaggio interno ed esterno con UNA (1) G.P.G. delle varie sede dei C.M.F.P. da effettuarsi secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate;
- TELESORVEGLIANZA con pronto intervento;
- TELEVIGILANZA con pronto intervento;
- GESTIONE mediante collegamento alla sala operativa della Società di vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza attualmente installati presso i C.M.F.P. di cui all’art. 3.
Oltre ai servizi sopra elencati definiti “Operativi” è necessaria l’attivazione di servizi accessori definiti “Servizi di Governo”, come meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri di seguito elencati:
1. Centrale Operativa
2. Contact Center;
3. Reportistica e registro di esecuzione del servizio.
Tali servizi dovranno essere effettuati pressi i CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE di cui all’art. 3 del presente Capitolato.
L’operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dal capitolato, dal disciplinare e dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata
– senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.
Articolo 2 Disciplina normativa
I rapporti tra la Città metropolitana di Roma e il contraente aggiudicatario del presente appalto sono regolati:
- dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Disciplinare di gara;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla L. n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal Tulps (RD 18 giugno 1931, n. 773);
- dal Decreto 269 del 2010 così come modificato dal DM 56 del 2015;
- dal D.M. 115 del 2014;
- dal D..M. n. 49 del 07/03/2018;
- dalla L. n. 136/2010
Articolo 3 Sedi
I servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato dovranno essere espletati presso gli stabili (e relative accessioni e pertinenze) sedi dei C.M.F.P. (Centri metropolitani di Formazione Professionale) della Città metropolitana di Roma Capitale di seguito elencati:
1. C.M.F.P. ADRIATICO – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx
2. C.M.F.P. CASTEL FUSANO ALBERGHIERO – Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx Xxxx (Xxxx)
3. C.M.F.P. CASTEL FUSANO INDUSTRIA – Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx (Xxxx)
4. C.M.F.P. CIVITAVECCHIA – Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, x.x.x. – 00000 Xxxxxxxxxxxxx (Xxxx)
5. C.M.F.P. CAVE – Xxxxxxxx Xxxxx, 0X – 00000 Xxxx (Xxxx)
6. C.M.F.P. MARINO – Xxx Xxxxxxxx, x.x.x. – 00000 Xxxxxx (Xxxx)
7. C.M.F.P. SCUOLA DEL SOCIALE – Via Cassia, 472 –Roma
8. SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA VOLONTE’ – Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Art. 4
Struttura operativa e obblighi del fornitore
L’Operatore Economico Aggiudicatario deve garantire per tutta la durata contrattuale un dimensionamento dell’organico di personale adeguato all’espletamento dei servizi richiesti ed in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili per lo svolgimento del servizio.
L’OEA dovrà dotare il personale di:
- una divisa approvata dalle competenti Autorità e il necessario equipaggiamento tecnico volto a garantire la sicurezza delle stesse in conformità alle disposizioni di legge;
- un’apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e del cognome o di altro codice univoco identificativo a tutela della sua privacy. Tale tessera deve essere portata in evidenza e, comunque, sopra la linea di vita.
L’OEA assicura che il personale svolga le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.
L’OEA deve adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, anche in relazione ai rischi evidenziati nel DUVRI .
Il personale chiamato a erogare i servizi di Vigilanza armata deve essere “incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”. In tal senso l’OEA deve fornire appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto di fornitura. L’OEA s’impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.
L’OEA riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione, l’OEA s’impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 5 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Amministrazione pena l’applicazione della Penale di cui al paragrafo 13, e a garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.
Si precisa che, in caso di sostituzione delle figure professionali appena descritte, durante la decorrenza del contratto sottoscritto tra l’OEA e l’Amministrazione, l’OEA dovrà tempestivamente dare comunicazione all’Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione e garantendo, altresì, la continuità dei servizi.
Qualora la sostituzione del personale, per esigenze dell’OEA, comporti un’interruzione del servizio, per ogni ora di interruzione del servizio presso ciascuna sede/immobile o parte di sede/immobile verranno applicate le penali descritte nel paragrafo 13.
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L’OEA dovrà:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico - professionale;
d) impiegare solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione;
4.1 Registro del personale impiegato
L’OEA deve assicurare la predisposizione e il costante aggiornamento di un Registro del personale impiegato nel quale, per ciascun obiettivo/sede oggetto del servizio, siano riportati i seguenti dati identificativi:
a) nominativo delle risorse;
b) mansione;
c) contratto applicato;
d) data di assunzione;
e) livello di anzianità e scatti conseguiti;
f) data rilascio e scadenza porto d'armi;
g) data rilascio e scadenza della licenza concessa ai sensi del decreto prefettizio di cui all'art. 138 TULPS.
L’OEA dovrà sempre assicurare l’accesso a tale Registro da parte del Direttore dell’esecuzione.
Nel Registro dovrà essere indicato il monte ore effettivamente erogato mensilmente da ciascun addetto al servizio presso gli obiettivi della Committente.
L’OEA dovrà a conclusione dell’appalto consegnare all’Amministrazione Contraente la copia dell’ultimo Registro con i dati aggiornati all’ultimo anno di servizio.
4.2 Formazione del Personale
L’OEA deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni oggetto dell’appalto nonché la piena conoscenza delle procedure previste all’interno del Manuale di Sicurezza Anticrimine di cui al paragrafo 9.
In particolare, l’OEA deve assicurare che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate circa:
• Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• Formazione antincendio ottenuta tramite corsi per addetti in attività a rischio d’incendio basso, medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998;
• Formazione di primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B;
• Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo dello specifico defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’AC. Ove il DAE sia successivamente acquisito dalla Committente;
• Circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
• Per il personale dedicato al monitoraggio a distanza,, laddove presenti, uso base dei sistemi informatici, tra cui almeno il sistema operativo Windows, utilizzo di e-mail e del pacchetto Office base;
• Psicologia Comportamentale.
La formazione richiesta dovrà essere erogata al personale secondo quanto offerto nel progetto tecnico.
La formazione richiesta dovrà essere erogata da operatori qualificati, quali, a titolo esemplificativo: Istituti, Università, Scuole, Enti e/o Aziende, pubblici e privati, che eroghino formazione ovvero la cui attività di formazione sia chiaramente identificabile come finalità societaria/associativa.
4.3 Verbale di consegna e avvio dei servizi operativi
Il Verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l’OEA prende formalmente in consegna l’Obiettivo oggetto del servizio. È redatto in duplice copia e reca la firma congiunta di entrambe le parti.
Il Verbale include le seguenti informazioni minime:
- Elenco dei Servizi e relativi livelli di servizio;
- Presa in consegna dei locali e dei beni presenti presso l’Obiettivo compresi eventuali apprestamenti già installati presso l’Obiettivo di cui l’OEA.
4.4 Il responsabile dell’appaltatore e l’addetto al coordinamento e controllo
L’OEA dovrà individuare il RESPONSABILE DELL’APPALTATORE, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Direttore dell’Esecuzione.
Al Responsabile dell’Appaltatore sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
- coordinamento di tutte le attività operative e quindi ricevimento di ordini, segnalazioni e chiamate dal punto ordinante e/o la proposta di interventi al punto ordinante stesso;
- controllo delle attività svolte dagli addetti al coordinamento e controllo;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse, e la fornitura di informazioni e reportistica.
L’ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari, che può anche coincidere con l’operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa. L’Addetto al coordinamento e controllo deve avere la qualifica di guardia giurata e un mansionamento adeguato, e coordinerà direttamente il servizio di vigilanza. Per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.
Art. 5
Direttore dell’esecuzione
La Stazione Appaltante provvederà invece a nominare:
UN DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, il quale svolgerà, tra l’altro, le funzioni di supervisione, di gestione delle richieste, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla normativa vigente, relativamente a tutte le sedi di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;
UN REFERENTE DI STRUTTURA per ogni singola struttura, che si occuperà della gestione operativa delle attività, e fungerà da interfaccia con i dipendenti dell’Appaltatore.
Art. 6
Manuale di sicurezza anticrimine
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna degli immobili, pena l’applicazione della Penale di cui al paragrafo 13, l’OEA deve elaborare e consegnare al DEC, un documento denominato Manuale della sicurezza anticrimine (MSA), con riferimenti ai singoli Obiettivi, contenente l’insieme delle procedure necessarie a garantire la sicurezza anticrimine. L’OEA è tenuto, inoltre, a raccogliere ed esaminare, per eventualmente recepimento, in regime di riservatezza e qualora esistenti, tutte le circolari, le procedure e gli altri documenti che siano stati già emessi dalla Committente in materia.
Il DEC, entro 30 giorni dalla consegna, può chiedere di apportare eventuali modifiche al MSA e, successivamente, comunicarlo formalmente ai soggetti appropriati per le parti del MSA di competenza, inclusi i propri dipendenti.
Le tematiche indicate nell’elenco seguente devono essere contemplate nel MSA laddove i Servizi operativi a esse afferenti rientrino nel perimetro richiesto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i principali tematiche che devono essere contenute nel MSA:
• Descrizione sintetica dell’Obiettivo e delle specifiche esigenze di sicurezza;
• Scenario in fase di avvio dell’erogazione dei Servizi ovvero all’avvio del periodo di riferimento;
• Valutazione dei rischi presenti presso l’obiettivo;
• Soluzioni apportate alle criticità riscontrate in fase di avvio;
• Problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
• Consistenza, ubicazione, orari di lavoro e mansioni specifiche del personale addetto ai Servizi;
• Descrizione degli Apprestamenti esistenti nell’Obiettivo in termini di numerosità, posizionamento presso l’obiettivo, descrizione tecnica e loro principali modalità di utilizzo divisi per apprestamenti di proprietà della committente e forniti in comodato d’uso gratuito;
• Procedure operative dei servizi, con particolare attenzione alle modalità di controllo della loro corretta esecuzione;
• Procedure per il controllo delle merci in entrata/uscita;
• Procedure per l’accesso al parcheggio da parte di dipendenti, visitatori e terzisti;
• Procedure per il rilascio e il ritiro di tessere di accesso all’Obiettivo;
• Procedura per la gestione in affidamento temporaneo di chiavi custodite in armadio portachiavi a gestione manuale;
• Procedure di sicurezza per il controllo di pacchi, plichi e lettere che potrebbero contenere ordigni esplosivi o biologici;
• Procedure di sicurezza per la gestione di oggetti di cui non sia possibile identificare il proprietario (procedura lost & found);
• Procedure per la gestione dell’accesso sicuro del personale di ulteriori ditte affidatari di servizi o lavori da parte della Committente;
• Procedure per la gestione di sistemi antintrusione e videosorveglianza;
• Procedure per la gestione di segnalazioni d’incendio, avente origine sia all’interno sia all’esterno dell’Obiettivo, che giungano da comunicazione telefonica, sistema automatico di rilevazione incendio, pulsante per il lancio di allarme incendio;
• Procedure per la gestione di segnalazioni d’intrusione che giungano da comunicazione telefonica, da sistema antintrusione o da altra fonte;
• Procedure operative per l’estrazione d’immagini videoregistrate, sia per indagini interne sia su richiesta delle forze dell’ordine;
• Procedure per l’accoglimento del diritto di accesso, previsto dal decreto legislativo 196/2003, che comportino il recupero di immagini videoregistrate, su indicazioni dell’Amministrazione in qualità di titolare del trattamento;
• Procedure per interventi di base su impianti tecnologici;
• Modalità di gestione delle segnalazioni di blocco ascensori;
• Procedure in caso di ricezione di segnalazioni di furto, di aggressione, di rapina;
• Procedure in caso d’infortunio o malore che coinvolga un dipendente o un visitatore;
• Modalità di coordinamento di procedure di emergenza e di evacuazione che coinvolgano l’OEA.
Con specifico riferimento alle informazioni circa gli Apprestamenti, per gli Obiettivi ove sono previsti, il MSA presenterà in allegato:
- la consistenza degli Apprestamenti utilizzati presso l’Obiettivo (es. numero, tipologia e stato conservativo dei componenti dell’impianto antintrusione e dei componenti del sistema di controllo accessi);
- la rappresentazione del posizionamento di tutti gli Apprestamenti sulle planimetrie dell’Obiettivo;
- la documentazione tecnica di legge (ad es. libretto d’impianto, la dichiarazione di conformità DM
37/2008).
Resta inteso che nell’ambito del percorso formativo teorico-pratico che l’OEA deve garantire a ogni addetto ai Servizi Operativi, deve essere prevista l’illustrazione del MSA per le parti di specifico interesse degli addetti al servizio.
Il MSA deve essere sottoposto ad almeno una revisione annuale, pena l’applicazione della Penale di cui al paragrafo 13, e, comunque, ogni qualvolta occorra una circostanza che impatta sui contenuti delle procedure summenzionate.
Articolo 7
Specifiche tecniche servizi operativi
I servizi di Vigilanza oggetto dell’appalto sono finalizzati al mantenimento della sicurezza delle persone fisiche e delle strutture nonché alla tutela del patrimonio.
Tali servizi di vigilanza sono finalizzati a garantire a titolo puramente esemplificativo: (i) la sicurezza delle persone fisiche, degli edifici, delle sedi e degli impianti; (ii) la protezione del patrimonio; (iii) la prevenzione puntuale contro atti di sabotaggio, vandalismo e furti; (iv) il pronto intervento in caso di danneggiamento, furto o altro; (v) gli interventi di ordine pubblico; (vi) il controllo della chiusura- apertura delle porte e delle finestre in corrispondenza degli orari di operatività; (vii) la salvaguardia e la tutela dell’integrità fisica dei visitatori e del personale dipendente; (viii) visite periodiche di controllo nell’ambito della sede oggetto del servizio.
I servizi di Vigilanza, disciplinati dalla normativa in materia di sicurezza e, nello specifico, dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010, sono articolati nelle seguenti attività, come meglio descritte nei prossimi paragrafi:
• Vigilanza armata con piantonamento fisso, diurna;
• Vigilanza ispettiva (Ronda) tramite pattuglia mobile notturna (dal lun al ven) e diurna nei giorni festivi/sabato/domenica;
• Telesorveglianza con Pronto intervento;
• Televigilanza con Pronto intervento;
7.1 Servizio di Vigilanza Armata Fissa (piantonamento)
Per Servizio di Vigilanza Armata Fissa si intende l’attività, svolta dalle Guardie Particolari Giurate (d’ora in poi anche “G.P.G.”), atta ad evitare o mitigare gli eventi di natura criminale, nonché a sopperire agli stessi qualora si configuri una tale ipotesi.
Il Servizio di Vigilanza Armata, ai sensi di quanto disciplinato nel D.M. 269/2010 e s.m.i. articolo 3, comma 2, lett. b), prevede “la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”, presso le sedi e secondo le postazioni indicate dalla Stazione Appaltante nei giorni e negli orari stabiliti per ogni singola sede/immobile.
In particolare le G.P.G. addette alla vigilanza fissa (diurna), a titolo indicativo e non esaustivo, dovranno:
• vietare l’ingresso nell’area di proprietà/competenza dell’Amministrazione di automezzi privi di autorizzazione;
• mantenere contatti costanti con il personale, segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
• controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.). In particolare l’operatore dovrà fornire il proprio supporto ad eventuale personale addetto al servizio di portierato e reception, laddove opportuno e comunque in caso di situazioni di particolare affollamento, quali corsi, convegni, eventi o ogni ulteriore situazione di rischio;
• garantire la sicurezza dei luoghi controllando l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
• controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
• individuare e la segnalazione di principi d’incendio, perdite d’acqua, fughe di gas;
• rilevare fatti, indizi e situazioni che ravvisino la potenziale compromissione del livello di sicurezza dello stabile nonché eventuali ipotesi di reato;
• controllare comportamenti impropri nonché intervenire, solo se necessario, in caso di reato, e segnalare il fatto immediatamente alle forze dell’ordine;
• verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni di proprietà della Stazione Appaltante. In questi casi, la G.P.G. effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, il nome dell'eventuale Impresa, le motivazioni dell'uscita del bene e l'orario di uscita sull’apposito registro, informando tempestivamente il personale della sede;
• tenere in custodia e gestire tutte le chiavi consegnate all’OEA dall’Amministrazione, per l’erogazione del servizio e nella loro assegnazione provvisoria, previa registrazione, al personale autorizzato per l’esecuzione di attività proprie di quest’ultimo. L’Operatore dovrà accuratamente registrare qualunque richiesta di chiavi da parte del personale dell’Amministrazione, nonché l’orario di ritiro e consegna delle stesse. L’Operatore si occuperà, altresì, dell’esecuzione dell’apertura, in emergenza o su disposizione, di locali chiusi;
• annotare su apposito registro, in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto e il nome dell'eventuale responsabile contattato;
• impartire ai privati in ingresso le informazioni sulla sosta dell’automezzo nell’area di parcheggio dell’insediamento;
• identificare le persone in ingresso a parti dell’edificio non aperte al pubblico e controllare eventuali autorizzazioni all’accesso;
• ogni altra attività ricompresa tra quelle indicate nei D.M. 85/1999, D.M. 154/2009 e s.m.i. riguardo i servizi di sicurezza sussidiaria, se richieste dall’Amministrazione.
Oltre a quanto già indicato, le G.P.G. dovranno essere dotate almeno di (i) collegamento radio con la Centrale Operativa remota; (ii) telefono cellulare (e/o cercapersone) per la pronta reperibilità dell’operatore, (iii) torcia dimensionata per ispezioni, (iv) giubbotto antiproiettile conforme alle normative di legge, (v) porto d’armi e relativa arma, (
Le G.P.G. non potranno in alcun caso abbandonare vi) metal detector portatile e (vii) specchio di ispezione. la propria postazione, se non a seguito di eventi eccezionali e, comunque, mai prima di essere state sostituite da altre G.P.G..
Oltre quanto sopra, le G.P.G. dovranno assicurare la gestione di eventi particolari che potrebbero determinare situazioni di emergenza anche attivando, laddove opportuno, gli operatori in pronta disponibilità della Committente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta una breve lista di tali fattispecie: (i) rilevazione di anomalie all’impianto tecnologico e pronta segnalazione agli operatori aziendali reperibili della manutenzione e/o alle
eventuali Ditte interessate al servizio di manutenzione; (ii) richiesta di intervento per l’allontanamento di persone indesiderate; (iii) richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale regionale in servizio e degli utenti; (iv) raccolta dai presenti di informazioni in merito ad eventuali situazioni anomale; (v) richiesta, laddove necessario, di eventuali rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio;
(vi) compilazione di verbale dettagliato dell’intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto;
(vii) comunicazione costante, mediante l’apparato ricetrasmittente in dotazione, con la Centrale Operativa al fine di rendicontare dettagliatamente gli accaduti.
L’organico impiegato nel servizio dovrà garantire la vigilanza fissa nei giorni e negli orari sottoindicati, con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
- C.M.F.P. ADRIATICO – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx: dal lunedì al giovedì orario 7,30-14,00 e 14,30-18,30; venerdì orario 7,30-15,30; per n. 50 ore settimanali
- C.M.F.P. CASTEL FUSANO ALBERGHIERO – Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx Xxxx (Xxxx): dal lunedì al venerdì orario 7,30-18,30; per n. 55 ore settimanali
- C.M.F.P. CASTEL FUSANO INDUSTRIA – Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx (Xxxx): dal lunedì al venerdì orario 7,30-13,30; per n. 30 ore settimanali
- C.M.F.P. CIVITAVECCHIA – Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, x.x.x. – 00000 Xxxxxxxxxxxxx (Xxxx): dal lunedì al venerdì orario 7,30-14,00 e 14,30-18,00; per n. 50 ore settimanali
- C.M.F.P. CAVE – Xxxxxxxx Xxxxx, 0X – 00000 Xxxx (Xxxx): dal lunedì al venerdì orario 7,30-14,00 e 15,00-18,30; per n. 50 ore settimanali
- C.M.F.P. MARINO – Xxx Xxxxxxxx, x.x.x. – 00000 Xxxxxx (Xxxx): lunedì orario 7,30-17,30, martedì 7,30- 18,00, da mercoledì a venerdi 7,30-15,30; per n. 44,5 ore settimanali
- C.M.F.P. SCUOLA DEL SOCIALE – Via Cassia, 472 –Roma dal lunedì al venerdì orario 7,30-14,30; per
n. 35 ore settimanali
- C.M.F.P. XXXX XXXXX XXXXXXX’- Xxx Xxxxx, 00: dal lunedì al venerdì orario 7,00-18,30; per
n. 57,5 ore settimanali
Il numero totale delle ore di vigilanza fissa settimanale è di 372.
Il personale che verrà utilizzato per il servizio, oltre ad aver cura della propria persona e della divisa in perfetto ordine, deve tenere le seguenti norme di comportamento:
- avere modi gentili, improntati alla massima disponibilità educazione e correttezza con chiunque evitando discussioni;
- assoluta riservatezza;
- alta affidabilità
- fermezza e decisione nei confronti del pubblico;
- non dovrà abbandonare per alcun motivo il posto di servizio.
Il servizio sarà remunerato tramite la corresponsione di un canone mensile che verrà determinato
moltiplicando il costo orario ribassato per il numero di ore erogate.
7.2 Servizio di Vigilanza ispettiva (Ronda) tramite pattuglia mobile
Il servizio di vigilanza ispettiva è volto a garantire la sicurezza, interna ed esterna, degli immobili durante le ore in cui non è previsto un piantonamento fisso. La ronda, che consiste nel servizio di vigilanza saltuario di zona, deve essere svolto con la frequenza e secondo la durata ed i percorsi indicati dall’Amministrazione.
Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, dovrà essere espletato da due
G.P.G. mediante l’utilizzo di autopattuglia, chiaramente identificabile con il logotipo aziendale dell’OEA e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa. Tuttavia, si prevede la possibilità che l’ispezione di specifiche aree richieda lo svolgimento del servizio, in tutto o in parte, a piedi. Durante ciascun passaggio, l’autopattuglia dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare: (i) il controllo degli accessi alla struttura; (ii)l’eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni; (iii) l’accertamento di situazioni anomale o di pericolo, quali principi di incendio o fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi; (iv) l’allontanamento di persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite; (v) l’ispezione del perimetro del sito secondo i percorsi concordati; (vi) la verifica degli infissi e la chiusura degli stessi ove indicato; (vii) l’ispezione dei parcheggi.
Le fasce orarie di ispezione dovranno essere frequentemente variate, garantendo comunque i passaggi giornalieri, al fine di conferire imprevedibilità al servizio aumentandone l’efficacia deterrente. Due ispezioni consecutive non dovranno comunque intervallarsi prima di tre e oltre cinque ore dopo la precedente.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx situazioni anomale circa la sicurezza dell’immobile di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone e delle sedi affidate e a dare immediata notizia al Responsabile del Servizio (RS) tramite contatto telefonico e successivamente mediante la compilazione di uno specifico rapporto di servizio che evidenzi quanto riscontrato. Il rapporto deve elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio. Tale rapporto dovrà pervenire al Direttore dell’esecuzione entro le ore 09:00 del giorno successivo. La pattuglia, in caso di situazioni anomale dovrà:
• coordinare l’intervento con la Centrale Operativa;
• allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) in caso di necessità.
Mensilmente dovrà essere redatto ed inoltrato, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, al Direttore dell’esecuzione un rapporto di riepilogo dei fatti accaduti nel mese di riferimento e l’indicazione dei giorni in cui non si sono verificati fatti rilevanti.
Oltre la dotazione minima prevista per la G.P.G., come indicata nel precedente paragrafo 10.1, è prevista anche la dotazione minima del mezzo di trasporto che dovrà disporre di: (i) Faro di profondità esterno orientabile; (ii) Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 10 kg; (iii) Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003; (iv) Torcia; (v) Radio ricetrasmittente sulla frequenza dell’OEA, con installazione fissa.
La frequenza del servizio ispettivo è stato individuato in 3 passaggi nelle ore notturne e in due passaggi nelle ore diurne nei gironi festivi/sabato/domenica nell’arco delle 24 ore e comprende ispezioni sia interne che esterne per il numero di punti di controllo individuati dalla Committente e opportunamente comunicati dal DEC in fase di esecuzione del contratto.
Tipologia ispezioni | Giorni | Intervallo orario | Numero ispezioni |
esterne e interne diurne | sab/dom/festivi | 07,00-19,00 | 2 |
esterne e interne notturne | sab/dom/festivi | 19,00-07,00 | 3 |
esterne e interne notturne | lun/ven | 20,00-07,00 | 3 |
Il Committente intende utilizzare il sistema di rilevazione elettronico delle ispezioni effettuate dalle G.P.G. Il Fornitore dovrà pertanto provvedere, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, alla fornitura e posizionamento dei “Tag Rfid” tipo Datix o equivalente. Il Fornitore dovrà fornire il servizio di manutenzione dei “Tag Rfid” per tutto il periodo di vigenza dell’appalto.
I costi per la fornitura, posizionamento e manutenzione dei “Tag Rfid” e dei terminali portatili si intendono remunerati con il canone del servizio.
Il pagamento del canone mensile del servizio di vigilanza ispettiva è subordinato alla consegna del tabulato delle marcature registrate mediante punzonatura elettronica. Nel tabulato devono essere riportati: giorno, ora e numero di passaggi effettuati presso gli obiettivi di cui alla tabella.
Il servizio sarà remunerato tramite la corresponsione di un canone mensile sulla base del prezzo unitario offerto per il numero di marcature registrate mediante punzonatura elettronica.
7.3 Telesorveglianza e televigilanza con intervento su allarme
7.3.1 Modalità di esecuzione Servizio di Telesorveglianza con pronto intervento
Il servizio di Telesorveglianza ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010, articolo 3, comma 2, lett. e), consiste nella “gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata”. Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa dell’OEA, presidiata e attiva 24 ore su 24 e conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel citato decreto, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso i locali – protetti – della sede.
Le comunicazioni tra impianto d’allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione che, laddove non presenti, dovranno essere messi a disposizione dall’OEA ed installati, quali: (i) comunicatori su linea telefonica commutata; (ii) comunicatori digitali su linea telefonica commutata; (iii) ponte radio bidirezionale, installato a totale onere dell’OEA e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso; (iv) comunicatori in tecnica ADSL, GSM- GPRS o superiore.
Si precisa che, nel caso di comunicazioni su linee telefoniche PSTN intestate all’Amministrazione i relativi costi saranno a carico della stessa.
L’OEA ha, comunque, l’obbligo di prendere in carico eventuali differenti tipologie di collegamento presenti presso le sedi dell’Amministrazione (di cui all’Allegato A), fatta salva la possibilità di sostituirli, a proprio onere, con collegamenti tra quelli sopra elencati.
In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete e manomissione impianto, garantendo la trasmissione immediata delle comunicazioni.
Il servizio di Telesorveglianza deve essere erogato attraverso due modalità, anche in maniera coordinata tra loro:
• Modalità proattiva;
• Modalità reattiva.
In modalità proattiva l’OEA dovrà assicurare, in assenza di allarmi dall’Obiettivo, ad intervalli di 4 ore e per non meno di 6 volte al giorno, una radio ispezione programmata volta a verificare il regolare funzionamento dell’impianto di allarme, la corretta trasmissione dei segnali e l’assenza di situazioni anomale. L’esito di tali verifiche dovrà essere annotato in un apposito registro di servizio. Su richiesta del Direttore dell’esecuzione, tali ispezioni potranno essere concentrate in determinate fasce orarie. In modalità reattiva,
pertanto in caso di allarme, l’addetto alla Sala Operativa, in qualità di coordinatore degli interventi fino alla risoluzione dell’anomalia, dovrà essere in condizione di:
• allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell’area da cui è partito il segnale di allarme;
• nel caso di strutture o edifici in cui non sia presente una G.P.G., attivare immediatamente l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (es. sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
• coordinare l’intervento dalla Centrale Operativa;
• rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l’esito dell’intervento;
• allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) in caso di necessità.
Le G.P.G. dovranno, inoltre, annotare su un apposito registro di servizio tutte le informazioni relative agli
eventi che dovessero verificarsi, riportando: esito dell’intervento, orario di inizio e orario di fine dello stesso, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate.
7.3.2 Modalità di esecuzione Servizio di Televigilanza a distanza con pronto intervento
Il servizio di Televigilanza a distanza con pronto intervento, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010, articolo 3, comma 2, lett. f), consiste nel “controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata”. Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa dell’OEA, presidiata e attiva 24 ore su 24, delle immagini pervenute dagli impianti TVCC installati presso i locali protetti delle sedi e degli immobili dei C.M.F.P.
In particolare, il collegamento dovrà consentire il monitoraggio dei flussi video (immagini trasmesse a intervalli temporali predeterminati c.d. time lapse oppure flusso ininterrotto c.d. full stream) provenienti dalle telecamere installate presso i presidi delle sedi e degli immobili per i quali è attivato il servizio.
Le trasmissioni delle immagini potranno avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione, che laddove non presente dovrà essere messo a disposizione dal Fornitore ed installato: (i) comunicatori su linea telefonica commutata; (ii) comunicatori digitali su linea telefonica commutata; (iii) comunicatori in tecnica ADSL, GSM- GPRS o superiore.
Si precisa che, in caso di comunicazioni su linee telefoniche PSTN intestate all’Amministrazione, i relativi costi saranno a carico della stessa.
L’OEA ha comunque l’obbligo di prendere in carico eventuali differenti tipologie di collegamento presenti presso le sedi dell’Amministrazione (di cui all’Allegato A), fatta salva la possibilità di sostituirli, a proprio onere, con collegamenti tra quelli sopra elencati.
L’impianto di Televigilanza deve garantire la registrazione delle immagini e l’archiviazione per un periodo non inferiore a quello previsto dalla Legge.
Il servizio di Televigilanza deve essere erogato attraverso due modalità, anche in maniera coordinata tra loro:
• Modalità proattiva;
• Modalità reattiva.
In modalità proattiva l’OEA dovrà assicurare, in assenza di allarmi, ad intervalli di 4 ore e per non meno di 6 volte al giorno, una video ispezione programmata volta a verificare il regolare funzionamento delle telecamere, la corretta trasmissione delle immagini delle aree da proteggere e l’assenza di situazioni anomale che comportino l’attivazione di segnali di allarme. L’esito di tali verifiche dovrà essere annotato in un apposito registro. Su richiesta del Direttore dell’esecuzione, tali ispezioni potranno essere concentrate in determinate fasce orarie.
In modalità reattiva, in caso di eventi anomali, l’addetto alla Sala Operativa, in qualità di coordinatore degli interventi fino alla risoluzione dell’anomalia, dovrà essere in condizione di:
• effettuare una video ispezione mediante il sistema di videosorveglianza, in dotazione alla Centrale Operativa, che dovrà essere in grado di ricevere i segnali video delle singole telecamere installate nell’area interessata;
• allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell’area da cui è partito il segnale di allarme;
• nel caso di strutture o edifici in cui non sia presente una G.P.G., attivare immediatamente l’autopattuglia di zona dando le coordinate dell’evento di allarme (sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
• allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) in caso di necessità. Successivamente, le
G.P.G. devono annotare sul registro tutte le informazioni relative all’evento: esito dell’intervento, orario di inizio e orario di fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate.
7.3.3 Modalità di remunerazione dei Servizi di Televigilanza e Telesorveglianza
Il servizio di Telesorveglianza e Xxxxxxxxxxxxx sarà remunerato sulla base del canone mensile stimato per il singolo obiettivo per il quale viene richiesto al netto del ribasso offerto.
Sono compresi all’interno del canone fino ad un massimo di 5 interventi mensili sull’obiettivo in cui si è riscontrata una situazione di allarme a seguito di rilevazione tramite servizi di Telesorveglianza e fino ad un massimo di 5 interventi mensili sull’obiettivo in cui si è riscontrata l’anomalia e/o una situazione di allarme a seguito di rilevazione tramite servizi di Televigilanza.
Gli interventi sono previsti nel caso in cui non siano presenti GPG in servizio di vigilanza armata fissa ovvero effettuati su obiettivi in cui è attivo il servizio ma in fasce orarie non coperte dal servizio stesso ovvero in sedi in cui non è previsto un servizio di vigilanza ispettiva.
Gli interventi mensili eccedenti i primi 5 saranno remunerati a consuntivo, su base mensile, per ogni singolo intervento secondo l’importo offerto in sede di gara per il servizio di vigilanza ispettiva.
La manutenzione degli impianti verrà svolta dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 8
SERVIZI DI GOVERNO
L’erogazione dei servizi di vigilanza sopra descritti richiede l’attivazione obbligatoria dei seguenti servizi accessori, già compensati nell’importo a base d’asta, e di seguito elencati:
Centrale Operativa Contact Center;
Reportistica e registro di esecuzione del servizio.
8.1 Centrale Operativa
Tutte le attività e i servizi contrattuali previsti relativi al servizio di vigilanza armata dovranno essere gestiti dal Fornitore mediante una Centrale Operativa, che rispetti i requisiti e sia in possesso delle certificazioni richieste dalle normative vigenti, ai sensi del D.M. 269/10 e s.m.i..
Il processo di controllo e gestione della Centrale Operativa dovrà garantire l’espletamento delle seguenti attività:
• accertamento iniziale dell'evento anomalo e sua localizzazione;
• decisione e attivazione tempestiva, mirata e circostanziata all'evento, del personale di vigilanza e, se necessario, delle Forze dell'Ordine;
• monitoraggio delle fasi evolutive dell'intervento;
• valutazione della necessità di trasmettere comunicazione dell'intervento all'attenzione del Direttore dell’esecuzione (o suo delegato);
• chiusura dell'intervento con trasmissione del verbale al Direttore dell’esecuzione. Tutti gli oneri necessari per garantire il controllo da remoto di impianti ed apparecchiature impiegati per la televigilanza e la telesorveglianza (software, hardware, licenze d'uso, software applicativi e sistemi operativi, interventi di programmazione) saranno a totale carico dell’OEA.
Per quanto riguarda l'attività di telesorveglianza, l’OEA dovrà consentire la corretta gestione degli interventi garantendo la continua operatività dei sistemi di comunicazione tra gli impianti di allarmi antintrusione, presenti nelle strutture, e la Centrale Operativa. Per quanto riguarda, invece, l'attività di televigilanza, il personale incaricato dovrà essere in grado di visualizzare e gestire le immagini provenienti dai dispositivi di videoregistrazione e dalle telecamere installate nelle strutture dell'appaltatore.
L'attività di presidio della Centrale Operativa dovrà essere garantita tutti i giorni, 24 ore su 24.
Nel singolo Obiettivo il Fornitore dovrà comunque predisporre una postazione per il controllo immediato delle immagini e degli allarmi.
8.2 Contact Center
L’OEA, contestualmente all’avvio dei servizi di Vigilanza armata, si impegna a istituire un Contact Center che garantisca il corretto fluire delle comunicazioni. In caso di ritardo o mancata attivazione, si applica la penale di cui al paragrafo 13.
Il Contact Center dovrà prevedere la compresenza di diversi canali di comunicazione, quali: (i) numero telefonico dedicato; (ii) numero fax dedicato; (iii) indirizzo e-mail/pec dedicato.
La gestione delle comunicazioni deve prevedere lo smistamento della richiesta di intervento in relazione al tipo di chiamata e al livello di urgenza, secondo il seguente schema di classificazione:
a. Reclamo;
x. Xxxxxxxxx;
c. Richiesta di informazione generica sui servizi erogati.
Il canale telefonico deve essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni lavorativi dell’anno dalle 8.00 alle 18.00 e dovranno essere, inoltre, elaborati report statistici sulle comunicazioni gestite. La gestione delle chiamate deve avvenire tramite l’utilizzo di un sistema IVR, con instradamento automatico in relazione alla tipologia di chiamata:
• verso l’operatore telefonico, negli orari presidiati;
• verso la segreteria telefonica, negli orari non presidiati.
Si precisa che il Contact Center non deve essere destinatario di segnalazioni afferenti le richieste di intervento derivanti da potenziali eventi criminosi.
8.3 Reportistica e registro di esecuzione del servizio
L’OEA, deve inviare ogni giorno, entro le ore 9:00, al Direttore dell’esecuzione un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle 24 ore precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
L’OEA dovrà garantire presso ciascun obiettivo la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa sia ai servizi di vigilanza ispettiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte inclusi interventi presso gli obiettivi a seguito di attività di televigilanza e telesorveglianza. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile del Servizio.
L’OEA trasmetterà al DEC un resoconto mensile, ovvero corrispondente al periodo di fatturazione, riferito complessivamente ai obietti inclusi nel lotto aggiudicato. Tale resoconto dovrà prevedere almeno le seguenti informazioni:
• Obiettivo
• Numero di Ore Erogate mensili e progressive per il Servizio di Vigilanza Armata Fissa presso l’Obiettivo
• Numero di Ronde mensili e progressive effettuate presso l’Obiettivo
• Importo complessivo e cumulato del Canone maturato nel periodo di riferimento per servizi di Televigilanza presso l’Obiettivo;
• Importo complessivo e cumulato del Canone maturato nel periodo di riferimento per servizi di Telesorveglianza presso l’Obiettivo;
Articolo 9 Soprallugo
Il soggetto giuridico, partecipante alla presente gara, dovrà effettuare. a pena di esclusione, il sopralluogo presso tutte le sedei dei C.M.F.P. di cui all’art. 3 del presente Capitolato.. Detto sopralluogo (max n. 2 persone) per motivi di organizzazione interna all’Ente, dovrà essere richiesto per e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il sopralluogo dovrà essere attestato attraverso apposito verbale sottoscritto tra il concorrente e il/i/Rappresentante/i designato dalla Stazione Appaltante . Detto verbale, di avvenuto sopralluogo, dovrà essere inserito nella Busta A , di cui all’art.10 del Disciplinare di gara.
Articolo 10 Obblighi assicurativi
L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.
L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni) e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.
Articolo 11
Responsabilità dell’esecutore del contratto
L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
.Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto e subappalto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 16 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto.qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, motivato dal settore economico di riferimento e dalla natura dell’appalto in questione, caratterizzato da stringenti obblighi - quali quelli indicati negli artt. 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7, 7.1, 7.2 ecc.- che implicano la necessità di una supervisione da parte dell’amministrazione appaltante nei confronti di un solo soggetto esecutore.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche
a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2106.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 13
Responsabilità in materia di subappalto
Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di prestazioni subappaltate.
L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere
a) e c) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
Il Direttore di esecuzione e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Art. 14
Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Art. 15
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.
A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
La Città metropolitana di Roma Capitale eserciterà le funzioni di verifica e di controllo del servizio, effettuando periodici controlli presso le sedi oggetto dell’appalto, per constatare la correttezza del servizio prestato e la sua conformità al Disciplinare stesso, al Capitolato e all’Offerta tecnica presentata.
A questo scopo l'Amministrazione si avvarrà di personale interno ovvero di professionisti esterni all’uopo individuati.
La Città Metropolitana di Roma Capitale verificherà, attraverso specifiche ispezioni, l'esecuzione del servizio e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa
Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento). Resta inteso che nulla sarà dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall’avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.p.r. 29 settembre 1973
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Articolo 16 Clausole penali
E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore. In presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione scritta di contestazione alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell’anomalia riscontrata. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato o inesatto adempimento, eliminando le cause e ripristinando il livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.
5. In mancanza di intervento e/o eliminazione dell’anomalia da parte dell’Appaltatore entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
INADEMPIENZA | PENALE |
Mancato reintegro del personale assente e/o ritardi superiori ai 15 minuti della presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità) | € 200,00 |
Mancato o negligente svolgimento del servizio da parte del personale incaricato (per ciascuna unità); mancato o negligente ripristino del corretto funzionamento di tutte le strumentazioni poste e implementate per lo svolgimento del servizio | € 200,00 per ogni evento, per ogni unità, per ogni giorno di ritardo |
Mancata consegna degli impianti di sicurezza offerti a supporto del servizio e la loro collocazione in opera nei termini previsti | 20% (ventipercento) del canone mensile |
Ritardo nella consegna degli impianti di sicurezza offerti a supporto del servizio e la loro collocazione in opera nei termini previsti | € 200,00 per ogni evento, per ogni unità, per ogni giorno di ritardo |
Impiego di personale non in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente bando di gara e/o nell’offerta tecnica migliorativa (anzianità di servizio, livello di inquadramento, formazione ed informazione adeguata sotto il profilo delle gestioni di emergenze e rischio di incendio elevato, obbligatorio per tutto il personale impiegato indipendentemente dalle qualifiche | 20% (ventipercento) del canone mensile |
Irreperibilità del Responsabile del Servizio o del suo sostituto | € 500,00 |
Indisponibilità da parte del Responsabile del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall’Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio | € 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità |
Rilevazione di disservizi rilevati durante i controlli | € 500,00 per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione dello stesso, fino al reintegro delle condizioni ottimali |
Mancata comunicazione di uno sciopero del personale | € 300,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore entro i termini definiti nel capitolato | € 200,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata comunicazione del rapporto di servizio quotidiano entro i termini definiti nel capitolato | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancata verbalizzazione e conseguente invio all’Amministrazione di ogni e qualunque infrazione nei termini del Capitolato o di quelli indicati dall’Amministrazione | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
Prima recidiva di ogni inadempienza di cui al presente articolo | 30%(trentapercento) del corrispettivo mensile lordo |
Seconda recidiva e successive di ogni inadempienza | 35 % (trentacinquepercento) del corrispettivo |
di cui al presente articolo | mensile lordo |
Nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dalla Stazione Appaltante sulle fatture relative alle rate di successiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R.; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Articolo 17
Recesso unilaterale dal contratto
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. (Art. 109 co. 1, D.lgs. 50/2016).
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (Art. 109 co. 2, D.lgs. 50/2016).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109 co. 3 del D.lgs. 50/2016).
Articolo 18 Risoluzione del contratto
L’amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui all’art.108 del D.lgs. 50/2016, commi 3 e seguenti, qualora l’Amministrazione accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, ovvero che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali;
L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) Qualora a suo insindacabile giudizio accerti che il soggetto giuridico aggiudicatario non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con negligenza;
b) Qualora il soggetto giuridico aggiudicatario incorra in più inadempienze, anche se riferite a diverse singole prestazioni
Articolo 19
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 20 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare lo stesso nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa, in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni della presente gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 21 Cessione dei crediti
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
.
Articolo 22
Variazioni del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante
L’Amministrazione, può richiedere, nel corso dell’esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d’intesa con l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto – tutte quelle disposizioni relative alle modalità d’espletamento del servizio (rientranti nell’oggetto dell’appalto) non espressamente previste nel contratto al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
Tali variazioni potranno riguardare l’articolazione oraria e le sedi di svolgimento del servizio, nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l’utenza.
Nel caso si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione dell’importo del servizio nel suo complesso, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto.
In caso di trasferimento delle funzioni inerenti i Centri di Formazione, si procederà alla cessione del contratto all'Ente assegnatario, previo consenso dello stesso, o alla sua risoluzione.
Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nel contratto di appalto.
Articolo 23
Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante erogherà.
all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo del contratto prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
Nel caso in cui l’esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata allacostituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione nonché dell’IVA. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente edautomaticamente ridotto, nel corso del servizio, in funzione del progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 24
Ulteriori obbligazioni contrattuali
Oltre a quanto indicato nell’art. 4 del Capitolato, il soggetto giuridico aggiudicatario del presente appalto dovrà effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità, prudenza, diligenza ed efficienza e sotto la direzione del legale rappresentante dell’Istituto aggiudicatario dell’appalto o di persona all’uopo delegata.
Sono a carico del soggetto giuridico aggiudicatario dell’appalto tutte le spese relative alla corretta esecuzione dell’appalto, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni– comunque necessarie per l’espletamento del servizio.
Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente appalto sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente.
Nell’eventualità in cui dovessero verificarsi ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strutture e si accertasse la responsabilità del personale dell’appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.
Se nel corso dell’esecuzione del servizio, o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell’Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell’Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l’appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all’integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell’Amministrazione.
Il servizio di vigilanza dovrà essere idoneo a tutelare i siti oggetto dell’appalto e dovrà tenere conto delle peculiarità degli stessi, valutando le effettive necessità di sorveglianza al fine di garantire un adeguato servizio di tutela sia del personale che degli immobili (e relative accessioni e pertinenze) oltrechè degli arredi, dei materiali e dei beni strumentali in esso collocati, e di evitare possibili intrusioni, furti, prevenire episodi penalmente rilevanti, scoraggiare eventuali atti vandalici, controllare i varchi di accesso (per pedoni ed autoveicoli/automezzi).
L’inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto, comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all’Amministrazione.
Articolo 25
Contratti di Lavoro e Clausola sociale
La ditta aggiudicataria si obbliga, prioritariamente, all’assunzione del personale attualmente operante (come da tabella allegata - Allegato n. 1) nei servizi di cui al presente appalto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. previo accertamento dell’effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro, ovvero altra idonea documentazione.
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente capitolato a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura di appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il concorrente dovrà allegare all’offerta un piano di assorbimento del personale, nel quale sono illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stesa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dalla gara ai sensi del punto 5.1 delle linee guida ANAC n. 13/2019.
L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.
Articolo 26
Personale impiegato – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il personale addetto ai servizi di sorveglianza armata ed in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dovrà essere abilitato all’esercizio dell’attività di vigilanza armata, e detta autorizzazione dovrà sussistere in capo al soggetto aggiudicatario all’atto della stipula del contratto di affidamento del servizio de quo e dovrà essere mantenuta per tutta l’esecuzione del contratto. Il personale addetto di cui poco sopra deve essere ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà essere munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.
Il personale dipendente del soggetto aggiudicatario, dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare le G.P.G. dovranno essere aggiornate circa le norme che disciplinano l’attività di vigilanza privata, le mansioni, e la sicurezza sul lavoro nonché adeguatamente addestrate circa la capacità tecnica all’uso delle armi.
Le guardie giurate dovranno prestare servizio in uniforme autorizzata dalla Prefettura, su parere della
competente Regione Militare Territoriale, e portare in modo visibile il tesserino di riconoscimento e un'efficiente arma in dotazione; dovranno inoltre essere fornite di accessori e mezzi tecnici conformi agli attuali standard tecnologici e prestazionali presenti sul mercato in grado di fornire tempestive segnalazioni alla Centrale Operativa del soggetto aggiudicatario.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.
Il personale non armato addetto alla Centrale Operativa dovrà essere idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel presente Capitolato.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare il CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari o equipollente e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell’appalto.
Il suddetto obbligo vincola il soggetto aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto e applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della CMRC, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’Appaltatore inoltre:
è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Su richiesta del RUP o del direttore di esecuzione l’appaltatore è tenuto inoltre a fornire copia di tutti i documenti ( buste paga ecc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20%, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i
limiti previsti all’art. 18 del presente capitolato, sui pagamenti in acconto, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Articolo 27 Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 28 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di espletamento della procedura di indizione gara, aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto incluse eventuali attività di contenzioso derivanti dallo stesso, ai sensi D.lgs. 50/2016
Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X - 00000 Xxxx;
Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II, domiciliato in Roma Xxx X. Xxxxxxx 00-00000 Xxxx.
Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio Servizio 3 - Dipartimento II con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00, e i dipendenti degli altri Uffici dell’Amministrazione a ciò preposti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla valutazione degli atti relativi alla gara per l’aggiudicazione della stessa alla sottoscrizione del contratto nelle forme specificatamente previste e conseguente gestione amministrativa e fiscale, fino alla cessazione dell’attività contrattuale;
Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;
I dati forniti saranno trattati mediante: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati con supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati/autorizzati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ai sensi della normativa vigente;
I dati forniti saranno comunicati all’ANAC e agli altri soggetti individuati ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di settore;
I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e/o tramite albo pretorio ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) presso gli Uffici del Responsabile del trattamento –Direttore del Dipartimento 2 ed esercitare il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
Articolo 29
Designazione Responsabile Esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento delle attività inerenti al servizio oggetto di questo capitolato e del relativo contratto per conto della Città Metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e xx.xx. e ii.)
La Città Metropolitana di Roma Capitale, Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento II pro-tempore, a ciò delegato, come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa la società aggiudicataria come Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e
ii. e, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, per l’espletamento delle attività inerenti al servizio oggetto di questo capitolato e del relativo contratto.
In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività oggetto di questo capitolato relative al servizio di Xxxxxxxxx armata e video sorveglianza il Titolare definisce quanto segue:
1) Ambito e descrizione dei trattamenti
Per l’espletamento delle attività oggetto di questo capitolato come sopra descritte il Titolare affida alla società aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalità legate all’esecuzione del servizio, ai sensi del Codice dei Contratti, dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Il trattamento in questione concerne tutti i dati personali (nome, cognome, qualifica, recapiti) relativi al personale dipendente degli uffici incaricati di gestire l’espletamento del servizio oggetto del contratto, nonché dei visitatori o dei fornitori o prestatori di servizi che accedono alla Sede degli uffici, come previsto nel presente Capitolato utilizzando supporti cartacei e/o informatici.
I tipi di informazioni trattate sono dati comuni e/o personali così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Nell’ambito delle attività inerenti l’oggetto dell’appalto le attività di identificazione di chi accede sono finalizzate unicamente al controllo dell’autorizzazione all’accesso, già preventivamente comunicata, per le esigenze degli uffici.
Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza, ben evidenziata da apposita segnaletica, le immagini catturate saranno trattate con le modalità stabilite, nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro (cfr. articolo 11, comma 1, lett e) del Codice Privacy; la conservazione di tali immagini dovrà essere limitata a poche ore, o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2) Istruzioni operative ed istruzioni di sicurezza
Tutte le attività di trattamento dati connesse all’oggetto del contratto di cui trattasi potranno essere svolte anche presso le sedi dell’Amministrazione secondo le modalità tecniche ed organizzative stabilite negli atti di gara, nell’offerta e nel contratto. La società aggiudicataria si impegna ad adottare misure di sicurezza adeguate incluso il divieto di diffusione dei dati e ad osservare le istruzioni operative impartite dall’Ente, nella persona del Direttore del Dipartimento II - Responsabile interno del trattamento che provvederà a comunicare contestualmente anche le misure di sicurezza informatiche individuate e aggiornate periodicamente dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Amministrazione. Alla scadenza del contratto i dati personali trattati per conto dell’Ente e per l’esecuzione del contratto in questione dovranno essere distrutti.
La società aggiudicataria si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del direttore di dipartimento per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.
La società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La società aggiudicataria si impegna, a decorrere dall’inizio di esecuzione del contratto, ad informare tempestivamente il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
1) la natura della violazione dei dati personali
2) la categoria degli interessati
3) contatto presso cui ottenere più informazioni
4) interventi attuati o che si prevede di attuare.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
La società aggiudicataria s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dalla data di inizio di esecuzione del contratto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
Nel caso in cui eroghi i servizi oggetto del presente appalto nel proprio Data Center, la società aggiudicataria si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Xxxxxxx, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.
In tal caso la società aggiudicataria si impegna, in particolare, a:
I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
3) Obblighi specifici della società aggiudicataria La società aggiudicataria si obbliga a:
a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società aggiudicataria è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l’erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorità giudiziaria;
j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali;
k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;
l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria.
La società aggiudicataria si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell’atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
La società aggiudicataria dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.
Istruzioni operative per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e sulle relative misure di sicurezza informatiche. Riferimento normativo: D.lgs. 30/06/03 n. 196 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e ss.mm.ii. e Regolamento UE n. 679/2016
Misure di sicurezza - trattamento dati personali con strumenti elettronici I dati personali oggetto del trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
A tal fine dovranno essere adottate le procedure operative elaborate dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Ente per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici.
La società aggiudicataria è tenuta al rispetto, mediante i propri dipendenti incaricati/autorizzati al trattamento specifico, delle istruzioni operative che si riportano di seguito.
L’Amministrazione provvederà periodicamente ad effettuare le opportune verifiche sul rispetto della normativa vigente e delle istruzioni impartite.
Misure di sicurezza - trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si indicano, di seguito, le misure di sicurezza da seguire nel caso di “trattamento di dati personali senza l’ausilio di strumenti elettronici”.
Tutti gli incaricati al trattamento dei dati con strumenti diversi da quelli elettronici sono tenuti, per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, ad un corretto comportamento circa il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nella fattispecie, dovrà essere cura di ogni incaricato, al trattamento specifico, di non lasciare incustodita la propria postazione di lavoro senza aver prima deposto i documenti e/o gli atti in un luogo inaccessibile al personale non autorizzato al trattamento (cassettiere o armadietti chiusi a chiave).
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento, per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione e vengono restituiti al termine delle operazioni affidate.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato.
L’Amministrazione si riserva di dare ulteriori indicazioni e/o istruzioni operative in conformità alla normativa vigente.
Articolo 30 Protocollo di legalità
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322- bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 31 Patto d’Integrità
Ciascun partecipante alla gara deve obbligatoriamente sottoscrivere, in ogni sua pagina, il “patto di integrità” allegato alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa.
Il “Patto di Integrità” costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla suddetta procedura di gara. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi “essenziali” ai fini della partecipazione alla gara. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 32 Incompatibilità
Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Articolo 33
Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale (entrambi presenti e reperibili nell’area trasparenza del sito istituzionale). La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 34 Norma di rinvio
1.Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e.s.m.i, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il competente Servizio “Servizi e beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento “Risorse strumentali”.