Contract
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL’AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ADIBIRE A CONSULTORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
♦ RICHIAMATI:
⇒ l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
⇒ l’articolo 21 dello statuto comunale;
⇒ la deliberazione n. 149 in data 21 dicembre 2007, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2008/2010;
♦ PREMESSO che:
⇒ l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta utilizza da diverso tempo, per la propria attività consultoriale, alcuni locali di proprietà comunale situati all’interno
dell’xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00;
⇒ l’utilizzo dei locali non è mai stato formalmente regolarizzato ed appare pertanto opportuno provvedere in merito, nell’interesse generale e specifico delle due pubbliche amministrazioni;
⇒ la concessione in comodato gratuito dei locali in questione, rientra nel programma di collaborazione che l’amministrazione comunale, nell’ambito dello spostamento del Comune di Sarre dal distretto socio sanitario n. 2 al distretto n. 1, si è impegnata a garantire al fine di
incentivare la presenza in loco dei medici ed evitare, quindi, alla popolazione residente i disagi collegati ai trasferimenti;
♦ VISTI:
⇒ gli articoli 1803 e seguenti del codice civile i quali disciplinano il contratto di comodato;
⇒ la bozza del contratto predisposta in accordo tra i due enti;
⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge
regionale 19 agosto 1998, n. 46;
♦ DOPO discussione ed esame in merito;
♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, la concessione in comodato gratuito all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta dei locali situati al piano terreno dell’xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, costituiti da quattro uffici e da due servizi igienici, per una superficie complessiva di mq. 86 circa, da destinare a sede consultoriale;
2. DI APPROVARE la bozza di contratto che disciplina i rapporti tra le due amministrazione, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il segretario comunale a provvedere alla sua sottoscrizione;
3. DI DARE ATTO che la dipendente XXXXXX Xxxxxxx risulta individuata quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione;
4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.
SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DELL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA
TRA
Il Comune di Sarre - C.F. – Partita IVA 00091850073 - di seguito indicato come "Ente" avente sede in Sarre frazione Tissoret 39, nella persona del Segretario Comunale Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, nato ad Aosta il 31/05/1961 e domiciliato ai fini del presente contratto in Sarre frazione Tissoret 39
E
l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, C.F. 91001750073 Partita IVA 00177330073 - con sede legale in Aosta Via Xxxxx Xxx 1, di seguito indicata "USL", rappresentata dal Direttore Generale, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n 4942 del 22/12/2003, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX, nata a Vercelli il 09/07/1965 e domiciliata ai fini del presente contratto in Aosta Via Xxxxx Xxx, n. 1
PREMESSO CHE
a) l’Ente è proprietario dell’immobile sito in Sarre frazione Tissoret 39, censito al foglio 26 mappale n° 63 sub. 1 di mq. 86, come da planimetria allegata;
b) con deliberazione della Giunta Comunale n. … del ………. o stesso ha stabilito di procedere alla stipulazione di un contratto di comodato gratuito con l’USL, avente ad oggetto i locali di proprietà comunale più sopra identificati, al fine di adibirli a Consultorio;
c) la premessa, la planimetria, la certificazione di agibilità e le ulteriori certificazioni all’uso dell’immobile costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra le parti, come sopra meglio generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO
L’Ente concede a titolo di comodato gratuito all’USL l’uso dei locali di cui al punto a) delle premesse al fine di adibirli a Consultorio.
ARTICOLO 2 - DURATA
Il presente contratto avrà durata di anni nove a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Le parti potranno recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
L’USL si impegna a conservare i locali con la massima cura e diligenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1804 del Codice Civile. Conseguentemente, la comodataria provvede alla manutenzione ordinaria e sostiene gli oneri di conduzione (a titolo esemplificativo: corrente elettrica, tassa per rifiuti, ecc.)
Salva la presenza di strumentazioni atta alla rilevazione dei consumi, tali spese saranno corrisposte anticipatamente dall’Ente ad eventuali terzi, ed inseguito rimborsate dall’USL all’Ente.
Tutte le spese verranno calcolate secondo i millesimi di superficie occupati.
Il rimborso avverrà entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell’Ente, cui dovrà essere acclusa idonea documentazione di spesa.
ARTICOLO 4 – DIVIETI
L’USL si impegna a non destinare i locali ceduti in comodato ad usi diversi da quelli previsti dal presente contratto, e a non cederne l’uso a terzi, neppure temporaneamente o parzialmente, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto dell’Ente comodante.
Le migliorie e le addizioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente e non potranno dar luogo né a rimborso e/o risarcimento, né a diritto di ripristino.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE
L’Ente consegna i locali idonei all’uso pattuito, in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantirne il godimento per la durata del presente contratto, salvo la facoltà di recesso previsto al precedente art. 2.
La manutenzione straordinaria compete all’Ente, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice civile. L’Ente rimborserà all’USL le eventuali spese per manutenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei locali, ai sensi dell’art. 1808 c.c..
L’Ente potrà concedere l’uso dei medesimi locali oggetto del presente contratto a soggetti terzi, previo accordo scritto della Comodataria circa le fasce orarie e le modalità di utilizzo.
I locali oggetto del presente contratto sono assicurati contro incendi e calamità dall’USL, ogni altra forma assicurativa spetta all’Ente.
ARTICOLO 6 - REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
L’USL assume a proprio carico tutte le spese di bollo e registrazione derivanti dal presente contratto.
ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE
In caso di eventuali controversie, le medesime saranno devolute al Foro di Aosta.
ARTICOLO 8 – NORMA FINALE
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, le parti contraenti si richiamano alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Il presente contratto è redatto in triplice copia originale. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Aosta, lì
Per l'U.S.L. Per l’Ente
Il Direttore Generale (dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX)
Il Segretario Comunale (Xxxxxxx XXXXXX)