Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura
1. Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l'ordinazione. Offerte prive di termine di accettazione non sono impegnative.
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno se ritenute valide nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni divergenti dell'acqui- rente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta per essere valida. Le dichiarazioni in formato testuale trasmesse o registrate attraverso i media elettroni- ci sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stabilito un particolare accordo in tal senso.
2. Estensione delle forniture e prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono specificate conclusiva- mente nella conferma d'ordine, compresi eventuali allegati.
3. Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo altri accordi prospetti e cataloghi non sono impegnativi. Sono impegnative le indicazioni nella documentazione tecnica solo in quan- to espressamente garantite dal fornitore.
3.2 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni e documenta- zione tecnica affidati all'altra parte. La parte ricevente riconosce que- sti diritti e si astiene — salvo autorizzazione scritta dell'altra parte — dal rendere tali documenti accessibili, neanche parzialmente, a terzi o di utilizzarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4. Prezzi
4.1 I xxxxxx s'intendono netti, inclusa l'IVA svizzera eventualmente dovu- ta, franca officina del fornitore, imballaggio escluso, senza qualsiasi ritenuta.
4.2 Contratti oppure vendite concluse con i ns. distributori oppure rappre- sentanti, necessitano la conferma d’ordine da parte del foritore.
5. Condizioni di pagamento
5.1 In caso di mancanza di accordo differente, le condizioni di pagamento sono come segue: 30 giorni data fattura, netto senza sconti.
5.2 La non-rispettanza delle ns. condizioni di pagamento rilascia il fornito- re dall’obbligho di fornitura ma non l’acquirente dal oobligho di accet- tazione della merce.
5.3 Qualora l'acquirente non dovesse rispettare i termini di pagamento pattuiti gli sarà computato — senza sollecitazione — dalla scadenza concordata dei pagamenti in poi un interesse del 4 % superiore al vi- gente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Rimane riservato il diritto al risar- cimento di danni ulteriori.
6. Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finchè queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto. Alla conclusione del contratto l'acquirente autorizza il fornitore a procede- re alla registrazione della riserva di proprietà nei registri pubblici ed a
compiere le formalità necessarie al carico dell'acquirente. Le spese rela- tive vanno a carico dell'acquirente.
L'acquirente provvederà durante l'intera durata della riserva di proprietà ed a sue spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonchè ad assi- curarli a beneficio del fornitore contro furto, avarie, incendio, acqua ed al- tri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o annullati.
7. Termine di consegna
7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso e dopo che tutte le autorizzazioni sono ottenute, i pagamenti dovuti a conclusione del contratto effettuati, le eventuali garanzie presta- te ed i dettagli tecnici essenziali definiti. Il termine di consegna è consi- derato rispettato se entro la sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione à stato inviato all'acquirente.
7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata
a) se i dati occorrenti al fornitore per l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se l'acquirente li modifica successivamente, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti che il fornitore non puo evitare malgrado le dovute precauzioni, sia presso di lui, presso l'acquirente o presso terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d'esempio: epidemie, mobili- tazioni, guerra, sommosse, notevoli disturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti se- mi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, cataclismi;
c) se l'acquirente o terzi sono in ritardo con lavori loro incombenti oppure in mora con l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se l'acquirente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite.
7.3 Nel caso di non ritiro della merce entro un mese dopo notifica della disponibilità di spedizione da parte del fornitore, noi addebiteremo un va- lore di ½ % della somma in fattura per ogni mese iniziato.
7.4 In caso di forniture o prestazioni ritardate l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese salvo quanto esplicitamente fissato in questa clauso- la 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di sue persone au- siliarie.
8. Passaggio degli utili e dei rischi
8.1 Utili e rischi relativi alle forniture passano all'acquirente non oltre che queste lasciano lo stabilimento del fornitore.
8.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta dell'acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano all'acquirente dal mo- mento originariamente previsto per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture vengono immagazzinate ed assicurate a carico e rischio dell'acquirente.
Condizioni generali di fornitura
9. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
9.1 Se d'uso, il fornitore controllerà forniture e prestazioni prima della spedizione. Qualora l'acquirente richiedesse ulteriori verifiche, queste saranno stipulate separatamente e andranno a suo carico.
9.2 L'acquirente deve controllare forniture e prestazioni entro un adegua- to termine notificando eventuali difetti immediatamente e per iscritto al fornitore. Altrimenti forniture e prestazioni valgono per accettate.
9.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto possibile i difetti segna- latigli come stabilito nel capoverso 9.2, e l'acquirente deve dargliene la possibilità.
9.4 Per eseguire una prova di collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato.
9.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nella clausola 9 e nella clausola 10 (garanzia, responsabilità per difetti), l'acquirente non puo far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
10. Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l'avve- nuta spedizione dallo stabilimento del fornitore. Se la spedizione su- bisce dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade non oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione.
Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente ini- zio e scade a 6 mesi dalla sostituzione o riparazione ultimata, ma non oltre un periodo di doppia durata di quanto stabilito nel capoverso precedente.
La garanzia scade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguisco- no modifiche o riparazioni inappropriate, oppure se in caso di difetto l'acquirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ri- durre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
10.2 Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a riparare o sostituire a sua scelta nel più breve termine possibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il pe- riodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di costru- zione o d'esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del forni- tore, se egli non vi rinuncia esplicitamente.
10.3 Sono considerate garantite soltanto quelle qualità indicate come tali nelle specificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garanzia.
Se le qualità garantite risultassero non o solo in parte adempite, l'ac- quirente ha diritto in primo luogo a provvedimenti immediati secondo capoverso 10.2. Egli concederà al fornitore tempo e possibilità ne- cessari. Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzial- mente o interamente negativo, l'acquirente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forni- ture o prestazioni risultassero inutilizzabili allo scopo previsto o utiliz- zabili solo in misura fortemente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiu- tare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accet- tazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui, di recedere dal
contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla risolu- zione del contratto.
10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni non causati provatamente da materiale scadente o da difetto di costruzione o di esecuzione, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione difettosa, inosservanza di prescrizioni sul fun- zionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, influenze chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonchè da altri motivi a lui non imputabili.
10.5 Ad eccezione di quanto è esplicitamente fissato nei capo-versi 10.1 a 10.4, l'acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di ma- teriale, di costruzione o di esecuzione nonchè per mancanza di qualità garantite.
11. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e loro conseguenze legali nonché qualsiasi altra pretesa che l'acquirente faccia valere, sono regolate da queste condizioni di un modo esauriente. In particolar modo sono esclu- se tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento dan- ni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso esistono diritti dell'acquirente di risarcimento di danni non avvenuti sull'oggetto fornito, come specialmente danni per mancata pro- duzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante nonchè per altro danno diretto o indiretto. Questa esclusione della responsabilità non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale in caso di dolo o di colpa grave di persone ausiliarie del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
12. Montaggio
12.1 Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o la loro sorveglian- za trovano applicazione le Condizioni Generali di Montaggio dell'Asso- ciazione Svizzera dei Costruttori di Macchine (VSM).
13. Foro e diritto applicabile
13.1 Foro competente per l'acquirente e per il fornitore è il domicilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l'acquirente al domici- lio di quest'ultimo.
13.2 Il diritto applicabile è il diritto sostanziale svizzero.