COMUNE DI SARMATO
ALLEGATO 2
COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “XXXXX XXXXXX” DI SARMATO (PC) CON LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI
SOMMARIO
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 – GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO 4
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 4
ART. 4 – VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA 5
ART. 5 – SCADENZA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE 5
ART. 6 – CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE 5
PARTE II. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO 6
ART. 8 – TARIFFE DEL CENTRO SPORTIVO 6
ART. 9 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO 8
ART. 10 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 8
ART. 11 – PERIODO ED ORARI DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO 10
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO 10
ART. 13 – UTILIZZO DELLE PISCINE 12
ART. 15 – IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI DEL CENTRO SPORTIVO 13
ART. 16 – GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS 14
ART. 17 – GESTIONE DEI CAMPI DA BEACH VOLLEY, CALCETTO E BASKET 14
ART. 18 – GESTIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE 14
ART. 20 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 16
ART. 21 – GESTIONE DELLE AREE VERDI 17
ART. 22 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA' 17
ART. 23 – DIREZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 17
ART. 24 – ORGANICO DEL PERSONALE 18
ART. 25 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 18
ART. 26 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA 18
ART. 27 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA 19
ART. 28 – ESECUZIONE D’UFFICIO 20
PARTE III. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 20
ART. 29 – CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO 20
ART. 30 – LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – INTERVENTI / INVESTIMENTI OBBLIGATORI 20
ART. 31 – MIGLIORIE ALLE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO 21
ART. 32 – REMUNERAZIONE DEI LAVORI 22
ART. 33 – TEMPISTICA DEI LAVORI 22
ART. 35 – ARREDI DA PISCINA, SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI 23
ART. 36 – CAMPI DA TENNIS – BASKET E CALCETTO 23
ART. 37 – CAMPI DA BEACH VOLLEY 23
ART. 38 – RECINZIONI, VARCHI DI ACCESSO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 23
ART. 39 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDI 23
ART. 40 – PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO, INTERVENTI DI CUI AI NN. 6), 7) E 9) DEL DOCUMENTO “STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – STIMA SOMMARIA DELL’INTERVENTO” E ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI 24
PARTE IV. OBBLIGHI MANUTENTIVI E REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO 24
ART. 41 - MANUTENZIONE ORDINARIA 24
ART. 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 26
ART. 43 – NUOVE OPERE, ADDIZIONI, MIGLIORIE, RIPARAZIONI 26
ART. 44 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 27
ART. 45 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – RENDICONTO 27
ART. 46 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 27
ART. 47 – VIGILANZA E CONTROLLI 28
ART. 48 – SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE 28
ART. 49 – CAUZIONE DEFINITIVA 29
ART. 53 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 32
ART. 54 – FALLIMENTO, SUCCESIONE O MODIFICHE SOCIETARIE DEL CONCESSIONARIO 33
ART. 55 – RECESSO DEL COMUNE E MANCATO ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO DEL P.E.F. 33
ART. 56 – STIPULA DELLA CONVENZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA 34
ART. 57 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 34
ART. 58 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 34
ART. 59 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 35
ART. 60 - DISPOSIZIONI FINALI 35
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito, anche solo, “il Capitolato”) ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo “Xxxxx Xxxxxx” di Sarmato (di seguito, “il Centro Sportivo”), sito in via X. Xxxxx – via Vaga (PC) e composto da impianti sportivi di proprietà del Comune di Sarmato (“il Comune”), posti su terreno comunale.
Le aree, i locali e le strutture oggetto di gestione sono individuate nelle planimetrie allegate fra la documentazione tecnica progettuale allegata dal Comune in sede di gara e ricomprendono:
▪ piscina scoperta divisa in tre vasche: una vasca adulti di dimensioni mt. 25 x 12 con profondità variabile da mt. 1,10 a mt. 1,80, una vasca bimbi di dimensioni da mt. 8,00 x mt. 11,00 profondità mt. 0,60 ed una vasca ludica ad “L” con lato più lungo di mt. 18,00 e lato più largo di mt. 8,00 co profondità media di mt. 0,80 dotata di acquascivolo;
▪ due campi da beach volley;
▪ spogliatoi di servizio alla piscina;
▪ zona bar di servizio alla piscina;
▪ area esterna attrezzabile per pubblici spettacoli;
▪ campo da tennis scoperto;
▪ campo da calcetto in erba sintetica scoperto;
▪ campo da basket scoperto;
▪ struttura adibita a spogliatoi e servizio dei campi da tennis, calcetto e basket;
• aree verdi annesse;
• palestra annessa alla scuola elementare esclusivamente per attività extra scolastiche.
Le aree, i locali e le strutture sono concessi nello stato di fatto e di diritto attuale.
La presente concessione prevede anche l’esecuzione, da parte del concessionario, di lavori di ammodernamento e riqualificazione del Centro Sportivo, compiutamente definiti al successivo art. 30 e ss.
La gestione del Centro Sportivo determina il trasferimento al concessionario del rischio operativo, ovvero del rischio legato all’esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio, senza che al Comune possa essere richiesto alcun intervento economico per il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti dal concessionario.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. 50/2016.
La concessione è assegnata dal Comune ed accettata dal concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
Tutte le attività richieste dal presente Capitolato dovranno essere effettuate dal concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale, nel rispetto delle normative vigenti e previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e agli uffici competenti del Comune di Sarmato.
È vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti sportivi diversa da quella prevista nel presente Capitolato o la modifica di destinazione d’uso degli spazi presenti nella struttura, salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente Capitolato.
ART. 2 – GESTIONE GENERALE DEL SERVIZIO
Il concessionario deve eseguire quanto previsto dal presente Capitolato e quanto ulteriormente offerto in sede di gara, fornire un servizio di qualità a beneficio della popolazione residente nel Comune e attrarre utenti anche dai territori limitrofi.
Il Centro Sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e di attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Finalità della concessione è la valorizzazione del Centro Sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione del Centro Sportivo dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
Il concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata.
Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.
Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio.
Inoltre il concessionario ha l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in 10 (dieci) anni, con inizio dalla stagione estiva 2021 (decorrenza indicativa dall’ultima settimana di maggio) e termine a conclusione della stagione estiva 2031, dunque nel mese di settembre 2031. Non sono ammessi rinnovi automatici.
Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 40 in caso di esecuzione, da parte del concessionario, degli interventi di cui ai nn. 6), 7) e 9) del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Xxxxx Xxxxxxxx dell’Intervento” e di altri interventi migliorativi, nonché quanto previsto dal successivo art. 10 in materia di riequilibrio Economico-Finanziario.
ART. 4 – VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA
La consegna del Centro Sportivo avviene mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra i funzionari del Comune ed il concessionario. Nel verbale viene descritta la consistenza del Centro Sportivo, degli arredi e delle attrezzature esistenti, nonché lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.
Il verbale di consegna deve essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti ed integrazioni che dovessero intervenire durante il rapporto concessorio.
Tutte le modifiche tese al miglioramento o al potenziamento del Centro Sportivo devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate nei loro aspetti tecnici.
Il concessionario non potrà pretendere, alla cessazione della concessione, alcun indennizzo per addizioni e/o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, realizzati senza alcuna preventiva autorizzazione dal Comune di Sarmato.
ART. 5 – SCADENZA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza della concessione, nonché nei casi di risoluzione anticipata e in ogni altro caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio per causa imputabile al concessionario, trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 43. A tale riguardo, il concessionario deve restituire i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, ivi comprese le migliorie e addizioni, in buono stato di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e funzionanti, fatto salvo il normale deperimento d’uso, senza che alcuna somma a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo sia dovuta al concessionario.
Sarà a carico del concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati, danni o malfunzionamenti diversi da quelli derivanti dalla normale usura, il concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione, salvo che il Comune non richieda l’integrale risarcimento anche ricorrendo all’incameramento della cauzione definitiva.
Il Comune, in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell’immobile, rinunciando fin d’ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti l’Autorità competente in base al presente Capitolato.
ART. 6 – CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Centro Sportivo, senza alcun onere a carico del Comune.
Al concessionario spetta il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative alle attività e ai servizi accessori erogati presso il Centro Sportivo, nonché tutte le entrate relative alla gestione del bar, alle attività di sponsorizzazione eseguite e alla pubblicità commerciale effettuata, con l’obbligo di ottemperare – laddove previsto – al pagamento dell’imposta comunale di pubblicità disciplinata da Regolamento comunale.
Prima dell’inizio dell’attività il concessionario dovrà richiedere ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessaria affinché il Centro Sportivo possa essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, ogni agibilità ed omologazione, secondo quanto previsto nel presente Capitolato ed in conformità a tutta la documentazione depositata agli atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato.
Qualora per condizioni climatiche particolarmente avverse l’impianto non potesse essere sempre agibile o il suo utilizzo risultasse comunque limitato, il concessionario non potrà pretendere dall’Amministrazione comunale alcun indennizzo né alcuno sconto sul canone dovuto, fatta comunque salva la possibilità di richiedere il riequilibrio Economico-Finanziario della concessione ai sensi del successivo art. 10.
Come precisato all’interno del Progetto di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), il valore complessivo stimato per l’esecuzione, a carico del concessionario, degli interventi obbligatori di cui al successivo art. 30 è pari a € 91.984,00 IVA esclusa (pari a € 101.642,32 comprensivo di spese tecniche).
Il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, risulta pari a € 1.865.628,00. Tale valore ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo il Comune, non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del Centro Sportivo.
ART. 7 – CANONE
Fermo restando il rialzo offerto dal concessionario in sede di gara, l’affidamento del Centro Sportivo comporta la corresponsione al Comune, da parte del concessionario, di un canone annuo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A. di legge, per le prime tre annualità di gestione, incrementato a € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. di legge, a decorrere dall’inizio del quarto anno di gestione sino al termine della concessione.
Il canone deve essere versato, entro il 30 novembre di ogni anno, in un'unica soluzione alla Tesoreria del Comune di Sarmato.
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
ART. 8 – TARIFFE DEL CENTRO SPORTIVO
Il concessionario non può applicare agli utenti tariffe (da intendersi omnicomprensive anche di ogni onere fiscale) superiori a quelle indicate nella tabella seguente:
Ingresso Piscina giornaliero intero giorni feriali | € 5,00 |
Ingresso Piscina giornaliero intero giorni festivi | € 6,00 |
Ingresso ridotto (ragazzi dai 4 ai 14 anni, militari studenti universitari, tutti gli utenti dopo le ore 18.00, anziani over 60) - feriali | € 4,00 |
Ingresso ridotto (ragazzi dai 4 ai 14 anni, militari studenti universitari, tutti gli utenti dopo le ore 18.00, anziani over 60) - festivi | € 5,00 |
Ingresso Piscina giornaliero intero giorni feriali e festivi fino ad anni 3 | gratis |
Ingresso portatori di handicap giorni feriali e festivi | gratis |
Abbonamento intero 10 ingressi valido tutti i giorni | € 42,00 |
Abbonamento ridotto 10 ingressi valido tutti i giorni | € 34,00 |
Lettino | € 2,80 |
Sdraio | € 1,70 |
Ombrellone | € 1,70 |
Xxxxxxx, sdraio ed ombrellone per portatori di handicap | gratis |
Abbonamento stagionale estivo - intero | € 315,00 |
Abbonamento stagionale estivo - ridotto | € 260,00 |
Il concessionario dovrà applicare sulle tariffe sopraelencate una riduzione del 10% per i residenti nel Comune di Sarmato.
Il concessionario si impegna inoltre ad esonerare dal pagamento dell’ingresso alle piscine i frequentatori del centro estivo dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Campo da Beach Volley | € 12,00 /ora |
Campo da calcetto senza illuminazione | € 40,00 / ora |
Campo da calcetto con illuminazione | € 50,00 / ora |
Campo da basket senza illuminazione | € 30,00 / ora |
Campo da basket con illuminazione | € 40,00 / ora |
Campo da tennis senza illuminazione | € 10,00 / ora |
Campo da tennis con illuminazione | € 15,00/ ora |
Palestra polivalente senza illuminazione e riscaldamento (prenotazione per squadra) | € 25,00/ ora |
Palestra polivalente con illuminazione e senza riscaldamento (prenotazione per squadra) | € 40,00/ ora |
Palestra polivalente senza illuminazione e con riscaldamento (prenotazione per squadra) | € 45,00/ ora |
Palestra polivalente con illuminazione e riscaldamento (prenotazione per squadra) | € 50,00/ ora |
Palestra Polivalente con/senza illuminazione e con/senza riscaldamento per le associazioni sportive locali (aventi sede nel Comune di Sarmato) dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì con un calendario da definire anticipatamente sulla base delle effettive esigenze. | Gratis in tal caso il Comune si farà direttamente carico delle spese di luce e riscaldamento |
Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato devono essere richieste ed autorizzate dal Comune, tenuto anche conto della rivalutazione annua legata all’indice dei prezzi al consumo dei lavori diramato da ISTAT e delle migliorie eseguite dal concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.
Il concessionario è libero di determinare il prezzo dei corsi attivati all’interno del Centro Sportivo, operando comunque una calmierazione in base al numero di ore di ciascun corso e all’utenza interessata.
ART. 9 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO
L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del concessionario medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all’Amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant’altro possa riflettersi sull’equilibrio economico-finanziario proprio del concessionario, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell’utenza, previste per lo svolgimento del servizio richiesto.
Le parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario presentato dal concessionario in sede di gara, valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (Tir Azionista) pari a: ………………
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a: ………………
- Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Xxxxxxxx) pari a: ………………
- Valore Attuale Netto dell’Azionista (VAN Azionista) pari a: ………………
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a: ………………
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a: ………………
ART. 10 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il Comune e il concessionario procedono alla revisione del Piano Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 182, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora si riscontri un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata da una riduzione almeno pari al 10% del TIR dell’Azionista di cui al precedente art. 9 o da un aumento almeno pari al 10% del TIR dell’Azionista di cui al precedente art. 9.
Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a. eventi di Forza Maggiore che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi;
b. la variazione delle Tariffe, di cui al precedente art. 8, sulla base delle quali è stato sviluppato il Piano Economico Finanziario;
c. casi di ingiustificata sospensione del servizio.
Sono eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della concessione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni della concessione:
1. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, pandemie, manifestazioni collettive di protesta;
2. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
3. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
4. incidenti aerei;
5. eventi calamitosi di origine naturale che configurino smottamenti, inagibilità del Centro Sportivo, disastri o catastrofi;
6. eventi atmosferici avversi che determino la chiusura del Centro Sportivo per più di 20 giorni durante una stagione estiva (per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 agosto di ogni anno);
7. malfunzionamenti degli impianti (non riconducibili a cattiva o scarsa esecuzione degli obblighi manutentivi imposti dal presente Capitolato a carico del concessionario) che determinino la chiusura del Centro Sportivo per più di 20 giorni consecutivi in un’annualità solare della concessione, purché il concessionario si sia prontamente adoperato per risolvere tali malfunzionamenti.
Nel caso in cui l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Comune. In tal caso, il Comune dà comunicazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Comune, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a. Piano Economico Finanziario e Disequilibrio, in formato editabile;
b. Piano Economico e Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c. Relazione esplicativa del Piano Economico Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d. Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, Comune e concessionario avviano la revisione del Piano Economico Finanziario.
La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi operativi in capo al concessionario.
Entro i 90 (novanta) giorni successivi alla trasmissione del Piano Economico Finanziario ricalcolato, Comune e concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della concessione, all’esame delle disposizioni della presente concessione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via via alternata o congiunta:
a. la variazione dell’ammontare del canone concessorio annuale da versarsi al Comune;
b. la corresponsione di un eventuale contributo pubblico da parte del Comune, a insindacabile giudizio di quest’ultimo;
c. l’anticipazione o la proroga del termine di scadenza della concessione;
d. la rideterminazione delle opere e/o servizi obbligatori da realizzare in forza del presente Capitolato, sino a ripristinare l’equilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio.
Gli indicatori di equilibrio di cui al precedente art. 9, dovranno essere rideterminati alla data iniziale della concessione considerando i dati inseriti nel PEF asseverato con la sola eccezione della variazione degli elementi economici strettamente riconducibili ad uno degli eventi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, alla data di accadimento dell’evento sino al limite della concessione
In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, Comune e concessionario possono recedere dalla concessione ai sensi del successivo art. 55 del presente Capitolato.
ART. 11 – PERIODO ED ORARI DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO
Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore da comunicare al Comune.
È comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
Il concessionario deve assicurare l’apertura del Centro Sportivo almeno dal 1° giugno fino al 30 agosto, fatti salvi i casi i casi di avverse condizioni atmosferiche. Tale periodo potrà subire modifiche (estensioni o diminuzioni) previa autorizzazione del Comune.
Ferme restando le eventuali estensioni applicate dal concessionario, quest’ultimo deve osservare il seguente orario di apertura delle strutture:
IMPIANTO | ORARIO DI APERTURA |
Piscine, campi da beach volley, basket, calcetto, tennis e spogliatoi a servizio degli utenti | - dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00 |
Bar e w.c. | - dal lunedì alla domenica: dalle 9.00 alle 20.00 |
In caso di accesso al bar in orario serale, dopo la chiusura delle piscine, non può essere richiesto il pagamento di tariffe di accesso al Centro Sportivo.
Si precisa che l’apertura della palestra annessa alla scuola elementare deve essere garantita durante tutto l’anno, almeno a partire dalle ore 17:00 (e comunque concluse le lezioni scolastiche), per lo svolgimento di attività fuori dall’orario scolastico.
Le indicazioni di cui sopra devono intendersi come periodi minimi di apertura; saranno possibili variazioni per cause meteorologiche (chiusura per giornate piovose ma apertura in caso di tempo instabile), per richiesta dell’utenza e per speciali programmazioni in collaborazione con il Comune.
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
Il servizio deve essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, personale, prodotti, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.
Il concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, con oneri e responsabilità interamente a suo carico.
Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.
La gestione del Centro Sportivo comporta per il concessionario l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) gestione complessiva (servizio cassa, direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa) del Centro Sportivo secondo le caratteristiche del medesimo;
b) conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di riscaldamento ed erogazione d’acqua calda;
c) conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
d) conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di trattamento delle acque;
e) trattamento dell’acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d’impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni – recepito con Delibera della Giunta regionale n° 1092 del 18/07/05, avente ad oggetto: “Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. II Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L’analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dal concessionario, previo benestare del Comune. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del concessionario;
f) manutenzione dell’area verde con potature primaverili, semina e concimazione dei prati; taglio erba a regola d’arte e annaffiatura quando necessario; la manutenzione del verde dovrà protrarsi anche nel periodo di chiusura con rastrellatura e raccolta foglie, con trattamenti anti muschio dove necessario, disinfestazione dalle api e dalle zanzare prima dell’apertura al pubblico degli impianti; cura e manutenzione degli spazi circostanti, ivi compresi la zona di parcheggio e l'area a verde pubblico;
g) allontanamento giornaliero dei rifiuti derivanti dall'attività agonistica e non, e dalla gestione del locale bar;
h) apertura, chiusura, conduzione della struttura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tutto ciò anche durante gli orari in cui la struttura verrà utilizzata direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
i) custodia della struttura, di impianti, attrezzature, materiali in essa esistenti o che ivi saranno collocati, nonché ripristino o sostituzione di tutti gli arredi che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
j) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;
k) pulizia dei locali, delle aree e delle attrezzature del Centro Sportivo, con una frequenza tale da garantire un costante grado di igiene e pulizia agli utenti. Le spese connesse alle operazioni di pulizia, al pari di tutte le spese di gestione, sono a carico del concessionario, ivi compresi i costi per la fornitura dei prodotti per la pulizia e per l’igiene (sapone liquido, carta igienica, etc.);
l) presentazione della comunicazione di inizio attività all’Autorità Sanitaria Locale, ottenimento di ogni eventuale autorizzazione sanitaria e permesso necessari all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
m) pagamento delle utenze di pertinenza del Centro Sportivo, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e assunzione di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché delle spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
n) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura;
o) utilizzo degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia. In applicazione del D.Lgs. 81/2008, i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se impiegano volontari e non dipendenti, devono nominare:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l’addetto/i antincendio;
- l’addetto/i al pronto soccorso;
p) garanzia all’Amministrazione comunale dell’utilizzo gratuito delle strutture nel numero di n. 2 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni a cura dell’Amministrazione stessa. Il
concessionario deve inoltre prevedere la fruibilità gratuita dell'impianto da parte di disabili e accompagnatori/educatori nel caso il Comune organizzasse in proprio iniziative post scolastiche (centri estivi);
q) pagamento del canone;
r) stipulazione delle polizze assicurative secondo quanto definito nel presente Capitolato;
s) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno delle strutture,
t) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso le strutture, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
u) assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l’esercizio d’impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso.
Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:
- il rispetto delle norme vigenti per l’accesso alla piscina attraverso una costante opera d’educazione degli utenti, volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nel Centro Sportivo;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.
Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
v) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento del Centro Sportivo per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
w) costante attività d’informazione e promozione del Centro Sportivo, dell’attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all’interno del Centro;
Si precisa che l’elenco di cui al comma precedente non è da intendersi tassativo e il concessionario deve comunque mettere in atto tutte le attività necessarie per la perfetta gestione del Centro Sportivo, fatti comunque salvi gli obblighi a carico del Comune indicati al successivo art. 46.
II concessionario può inoltre utilizzare il Centro Sportivo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al Comune nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, deve richiedere il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall’art. 19 del
D.M. 6 giugno 2005.
II Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità delle strutture all’attività che il concessionario intenda svolgere.
ART. 13 – UTILIZZO DELLE PISCINE
II concessionario può utilizzare le piscine per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con
la destinazione e il normale stato di conservazione delle piscine e senza pregiudizio alcuno per le stesse.
ART. 14 – CORSI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA ACQUATICA
Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti alle discipline sportive connesse al Centro Sportivo in gestione ovvero con lo stesso compatibile.
Fermo restando quanto indicato nell’offerta presentata in sede di gara, il concessionario si impegna, in particolare, a:
1) organizzare manifestazioni ricreative e sportive anche sotto la guida del Comune;
2) dare la disponibilità all’organizzazione di corsi di nuoto per i centri estivi del Comune;
3) organizzare attività ricreativo-sportive e di tempo libero soprattutto per i ragazzi e giovani;
4) prestare attenzione all’uso degli impianti da parte delle categorie deboli (anziani e disabili), per i quali dovrà organizzare attività in acqua;
5) stringere convenzioni con organizzatori che operano con i ragazzi per la gestione del loro tempo libero, compresa l’Amministrazione comunale che organizza i centri estivi.
Inoltre il concessionario potrà svolgere presso la piscina le seguenti attività:
1) organizzazione di corsi di nuoto riservati ai bambini dai 3 ai 6 anni utilizzando la vasca piccola, prevedendo convenzioni con gli asili;
2) corsi di nuoto e ginnastica in acqua per adulti nelle ore meridiane e serali;
3) messa a disposizione dei lavoratori delle strutture della piscina, cui potranno accedere con prezzi convenzionati negli orari di pausa pomeridiana;
4) organizzazione di animazione con giochi in acqua ed eventuali gare di nuoto. A richiesta degli utenti, apertura serale dalle 21.00 alle 23.00 in un numero di serate compatibile con le attività di depurazione e trattamento dell’acqua.
ART. 15 – IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI DEL CENTRO SPORTIVO
Gli impianti, le attrezzature e gli arredi a servizio delle strutture del Centro Sportivo messi a disposizione dal Comune devono essere gestiti e utilizzati dal concessionario con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della concessione, nelle medesime condizioni iniziali, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Il concessionario deve procedere al rinnovo e all’implementazione degli arredi e delle attrezzature piscina e del solarium (lettini e ombrelloni), secondo quanto indicato all’interno della propria offerta presentata in sede di gara e secondo le necessità.
Sono inoltre a carico del concessionario gli oneri relativi alla sostituzione e/o rifacimento e/o incremento degli arredi e delle attrezzature (tralicci, tabelloni, cerchi per basket, reti da tennis, reti e porte da calcetto, etc.) degli impianti sportivi, secondo quanto indicato all’interno della propria offerta presentata in sede di gara e secondo le necessità. Tali interventi dovranno essere avvallati dall’Ufficio Tecnico relativamente alle scelte dei materiali e alle modalità esecutive.
Il concessionario deve inoltre costantemente garantire la perfetta efficienza degli impianti a servizio delle strutture del Centro Sportivo, provvedendo, se necessario, alla loro messa a norma ricorrendo ad un tecnico abilitato o alla loro sostituzione.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete anche la responsabilità della conservazione e della custodia degli
impianti, delle attrezzature e degli arredi per tutta la durata della concessione. A tal fine, il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa come previsto dal successivo art. 50.
ART. 16 – GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS
Il concessionario deve procedere alla valorizzazione del campo da tennis, anche attraverso collaborazioni con associazioni sportive tennistiche del territorio.
Il concessionario deve avere a disposizione un congruo numero di palline da tennis e di racchette, da fornire laddove un utente fosse sprovvisto di attrezzatura propria.
Il concessionario deve inoltre farsi carico della manutenzione ottimale del campo da tennis e deve assicurare la piena fruibilità negli orari indicati al precedente art. 11.
L’accesso al campo da tennis è consentito anche agli utenti che non stanno usufruendo della piscina; a questi non può essere richiesto il pagamento di ulteriori tariffe di accesso al Centro Sportivo.
ART. 17 – GESTIONE DEI CAMPI DA BEACH VOLLEY, CALCETTO E BASKET
Il concessionario deve procedere alla valorizzazione dei campi da beach volley, basket e calcetto organizzando le attività ritenute più opportune.
In particolare per i campi di campi di basket e calcetto il concessionario dovrà assicurare l’utilizzo gratuito degli stessi per le associazioni sportive locali negli orari concordati e definiti con le stesse, ad esclusione dei giorni festivi.
L’accesso ai campi di basket e calcetto è consentito anche agli utenti che non stanno usufruendo della piscina; a questi non può essere richiesto il pagamento di ulteriori tariffe di accesso al Centro Sportivo.
ART. 18 – GESTIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE
In riferimento alla palestra polivalente annessa al complesso scuola elementare, questa è da intendersi compresa nella gestione esclusivamente per gli utilizzi in orari extra scolastici.
Il concessionario dovrà assicurare la gestione per l’utilizzo della palestra con i relativi spogliatoi, spazi meglio individuati nelle planimetrie allegate dal Comune in sede di gara. Detto servizio prevede specificatamente, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato:
- apertura e chiusura della palestra e dei relativi spogliatoi e varchi di accesso;
- controllo degli ingressi affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive;
- controllo dell’acceso da parte degli utenti in aree a loro vietate e controllo sull’eventuale utilizzo in proprio delle strutture ed attrezzature;
- controllo dei locali relativamente a tutte le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza della struttura, negli orari di utilizzo, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature;
- preparazione della struttura e dei locali, a seconda dell’utilizzo, per ogni utente, anche procedendo al riscaldamento della struttura nei pertinenti periodi freddi dell’anno;
- pagamento delle utenze e pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura, fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 46, comma 2, n. 5;
- controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto;
- spegnimento di tutte le luci dei locali;
- chiusura degli ingressi;
- custodia delle chiavi;
- pulizia dei locali e della palestra alla fine di ogni giornata di utilizzo compreso il lavaggio, disinfezione e sanificazione dei bagni e degli spogliatoi;
- tutte le attività necessarie al rispetto di protocolli sanitari in caso di emergenza sanitaria.
In particolare, il concessionario dovrà assicurare alle associazioni sportive locali l’utilizzo gratuito della palestra polivalente dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, con un calendario da definire anticipatamente sulla base delle effettive esigenze delle associazioni medesime.
Il concessionario è obbligato all’applicazione delle tariffe previste all’art. 8 del presente Capitolato.
Il Comune potrà usufruire gratuitamente della palestra per attività gestite direttamente, nel limite di un congruo numero di giornate all’anno, da concordarsi di concerto con il concessionario.
ART. 19 – CENTRO ESTIVO
Il concessionario dovrà organizzare il centro estivo direttamente previo accordo con l’Amministrazione comunale, almeno nei mesi di giugno (dal termine delle lezioni scolastiche) e di luglio con la possibilità, secondo quanto offerto dal concessionario in sede di gara, di estenderlo in alcuni periodi di agosto e settembre.
Al riguardo, il concessionario deve presentare al Comune, prima dell’avvio del servizio, il programma completo delle attività che si intendono svolgere e il personale impiegato per il servizio centro estivo. Tale programma deve essere autorizzato dal Comune, il quale può sempre apportare modifiche e/o integrazioni, nonché richiedere – a suo insindacabile giudizio – la sostituzione del personale impiegato qualora si rilevasse inadeguato.
Per lo svolgimento del centro estivo il concessionario deve mettere a disposizione un numero adeguato di educatori, anche dotati di esperienza in attività sportive e ludico-sportive con i minori, ai quali deve affiancarsi – per la gestione dei corsi di nuoto e delle attività acquatiche – l’assistente bagnante presente presso il Centro Sportivo.
Il concessionario non potrà applicare agli utenti tariffe (da intendersi omnicomprensive anche di ogni onere fiscale) superiori a quelle indicate nella tabella seguente:
1) TARIFFA PIENA Orario 08.00 / 16.30 | € 60,00 a bambino alla settimana |
RIDUZIONE Orario 08.00 / 16.30 | € 50,00 alla settimana per il secondo figlio |
2) TARIFFA PIENA Orario 08.00 / 12.30 | € 40,00 a bambino alla settimana |
RIDUZIONE Orario 08.00 / 12.30 | € 30,00 alla settimana per il secondo figlio |
XXXXXXX XXXXXX (dalle ore 12:30 alle ore 14.00) | € 6,00 a bambino al giorno € 5,00 al giorno dal secondo figlio |
Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere richieste ed autorizzate per iscritto dal Comune, tenuto conto delle attività effettivamente organizzate dal concessionario.
Al termine del servizio centro estivo i bambini devono essere riconsegnati ad un genitore o ad un altro soggetto autorizzato per iscritto da un genitore.
Il concessionario o sub-concessionario dovrà dotarsi di un regolamento del centro estivo, concordato con il Comune, da fare sottoscrivere ai genitori o tutori dei minori.
Il concessionario può sub-concedere la gestione del servizio centro estivo, previa autorizzazione scritta del Comune, ad una società e/o associazione di comprovata esperienza professionale.
Anche in caso di sub-concessione, trova applicazione quanto previsto dal presente articolo e il concessionario rimane comunque unico referente del Comune. Il Comune è inoltre estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti, anche economici, tra concessionario e sub- concessionario.
In alcun modo, l’esercizio del servizio centro estivo può costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune per danni arrecati a persone o a cose.
Il concessionario si impegna ad esonerare dal pagamento dell’ingresso alle piscine, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, i frequentatori del centro estivo.
ART. 20 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il concessionario può svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il locale bar dovrà essere a tal fine allestito a carico del concessionario completo di tutti gli arredi e le attrezzature necessari per il funzionamento del servizio bar.
La gestione dovrà essere eseguita nell’osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, praticando prezzi calmierati e comunque non superiori a quelli praticati e stabiliti dai sindacati di categoria nella stessa zona, con l’impegno ad esporre al pubblico il relativo listino.
I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
Il servizio di bar, essendo a esclusivo servizio dell’utenza della struttura, dovrà osservare orario di apertura e chiusura concomitante con l’orario di utilizzo del Centro Sportivo. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività della struttura affidata in gestione.
Il concessionario è autorizzato a concedere in affitto il ramo d’azienda, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, relativo all’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l’attività stessa previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Il titolo per l’esercizio dell’attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti ad eccezione del concessionario.
Nei rapporti tra concessionario o sub-concessionario/affittuario il Comune sarà completamente estraneo e non assumerà alcuna responsabilità, neppure di natura economica, conseguente ai rapporti tra i due soggetti.
In alcun modo, l’esercizio del locale bar potrà costituire vincolo o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.
In alcun modo, l’esercizio del bar può costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune per danni arrecati a persone o a cose.
ART. 21 – GESTIONE DELLE AREE VERDI
Il concessionario deve assicurare la perfetta gestione delle aree verdi del Centro Sportivo, al fine di veicolare costantemente agli utenti un’immagine di decoro e di pulizia, provvedendo a:
- potatura di piante e siepi;
- semina e concimazione dei prati;
- taglio dell’erba;
- piantumazione di essenze arboree e fiori ove necessario, anche a fini estetici;
- innaffiatura delle aree verdi;
- trattamenti anti-muschio, ove necessari;
- disinfezione dalle api e dalle zanzare.
ART. 22 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'
Il concessionario può esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie ed effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, entro il perimetro del Centro Sportivo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento comunale in materia di pubblicità.
È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni eventualmente impartite dal Comune, in ordine all’ubicazione e alle modalità di esecuzione della pubblicità.
Il concessionario può sub-concedere a terzi l'esercizio della pubblicità, previa autorizzazione scritta da parte del Comune. Anche in caso di sub-concessione, il concessionario rimane comunque unico referente del Comune. Il Comune è inoltre estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti, anche economici, tra concessionario e sub-concessionario.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell’installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.
ART. 23 – DIREZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
La direzione (manutentiva e gestionale) del Centro Sportivo deve essere affidata ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
L’ufficio di direzione deve essere localizzato all’interno del Centro sportivo. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili dell’ufficio tecnico comunale e con l’Amministrazione comunale per il controllo dell’andamento del servizio e per l’esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.
In caso d’assenza o impedimento del direttore, il concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con un'altra figura d’adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del direttore del Centro Sportivo qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto sia sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti che sotto il profilo morale e professionale nei rapporti con il Comune (a tal riguardo, per inadeguatezza morale e professionale si intendono anche eventuali contenziosi di natura legale, giudiziale o stragiudiziale, con l’Amministrazione comunale e situazioni debitorie nei
confronti della medesima Amministrazione). In tal caso, il concessionario provvede alla sostituzione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, senza oneri a carico del Comune.
ART. 24 – ORGANICO DEL PERSONALE
Il concessionario deve impiegare personale adeguatamente formato e rapportato all’utenza, al fine di garantire la massima sicurezza e l’efficiente gestione degli impianti e delle varie attività da svolgersi nel Centro Sportivo.
Tutto il personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le mansioni svolte e deve conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il concessionario deve effettuare una costante attività di formazione del personale impiegato.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto sia sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti che sotto il profilo morale e professionale nei rapporti con il Comune (a tal riguardo, per inadeguatezza morale e professionale si intendono anche eventuali contenziosi di natura legale, giudiziale o stragiudiziale, con l’Amministrazione comunale e situazioni debitorie nei confronti della medesima Amministrazione). In tal caso, il concessionario provvede alla sostituzione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, senza oneri a carico del Comune.
All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità:
- il nominativo del direttore del Centro Sportivo di cui al precedente art. 23, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte e comunicando ogni variazione intervenuta. Il concessionario dovrà limitare al massimo l’avvicendamento del personale.
Il concessionario e il personale impiegato sono tenuti all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di servizio.
ART. 25 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
Il personale impiegato, a qualsiasi titolo, dal concessionario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
La violazione dei suddetti obblighi comporta per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
ART. 26 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA
Il concessionario deve osservare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (cfr., in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), adottando i necessari accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza del personale impiegato.
Il concessionario deve inoltre garantire la sicurezza degli utenti del Centro Sportivo adottando tutte le misure richieste dalla normativa vigente.
A tal fine, il concessionario deve, in particolare:
- limitare l’accesso degli utenti entro la capacità di affollamento massima delle varie strutture del Centro Sportivo;
- rispettare le previsioni del D.M. 18 marzo 1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”);
- installare (se necessario) dispositivi antincendio (estintori) e idonea segnaletica che individui le uscite di emergenza;
- attuare, nei confronti del proprio personale, tutti i comportamenti necessari per assicurare il rispetto delle normative a tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro;
- effettuare controlli sull’eventuale utilizzo improprio di strutture ed attrezzature da parte degli utenti del Centro Sportivo;
- gestire e manutenere correttamente tutti gli impianti tecnologici e le attrezzature del Centro Sportivo, provvedendo, se necessario, alla loro messa a norma o sostituzione;
- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, etc.;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- in attuazione dell’art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle Misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate all’Ufficio Tecnico Comunale con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il concessionario deve inoltre porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
ART. 27 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA
L’impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti, dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dall’Atto d’Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio nonché in base a quanto contenuto nel Piano di conduzione tecnica.
Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali, direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell’AUSL territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.
Il concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza delle strutture e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l’esercizio delle strutture o contingenti le varie attività.
ART. 28 – ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso d’interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente Capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente.
Laddove l’interruzione sia derivante da causa imputabile al concessionario, la gestione da parte del Comune avverrà a rischio e spese del concessionario medesimo, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione del concessionario (o di altro operatore economico) e ferme restando a carico di quest’ultimo tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
ART. 29 – CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO
Il concessionario accetta il Centro Sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, che si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d’arte, tutti i lavori indicati negli articoli seguenti, nonché quanto indicato all’interno della propria offerta presentata in sede di gara.
ART. 30 – LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – INTERVENTI / INVESTIMENTI OBBLIGATORI
Il concessionario deve effettuare, a proprie cure e spese, i lavori obbligatori di ammodernamento e riqualificazione del Centro Sportivo previsti all’interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato fra i documenti di gara, di seguito indicati:
1) Ristrutturazione spogliatoi a servizio dei campi, di cui al n. 1 del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”;
2) Rifacimento fondo vasche natatorie – teli, di cui al n. 2 del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”;
3) Sistemazione puntuale bordo vasche, di cui al n. 3 del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”;
4) Installazione nuovo scivolo, di cui al n. 4 del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”;
5) Rimozione e successiva installazione di nuovi componenti per vasche natatorie quali bocchette, canaline, ecc., di cui al n. 5 del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”.
I lavori dovranno essere eseguiti dal concessionario secondo quanto indicato nei documenti progettuali allegati dal Comune in sede di gara ed in particolare secondo le prescrizioni riportate all’interno del documento denominato “Disciplinare prestazionale”.
In relazione ai suindicati lavori di adeguamento e di ammodernamento obbligatori, il concessionario deve provvedere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio:
- alla stesura, tramite uno o più progettisti abilitati, di tutte le fasi di progettazione necessarie (definitiva/esecutiva);
- al conseguimento, laddove necessari, di ogni autorizzazione, permesso, licenza parere e/o nulla osta occorrenti, in tempo utile per il rispetto della tempistica di cui al successivo art. 33;
- alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza;
- all’esecuzione, laddove necessari, di tutti i collaudi di legge necessari all’ottenimento dell’agibilità.
Il concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Per l’esecuzione dei lavori, il concessionario può ricorrere, laddove indicato in sede di gara, al subappalto a favore di operatori di comprovata esperienza nel settore edile.
In tal caso, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al Comune il nome e la ragione sociale dell’operatore esecutore dei lavori, il quale, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, deve possedere i requisiti della vigente normativa antimafia, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti per l’assunzione di lavori pubblici dal D.Lgs. n. 50/2016, e deve osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008.
L’osservanza di quanto sopra può essere verificata in qualsiasi momento dal Comune, che può richiedere al concessionario tutta la documentazione occorrente.
Il Comune resta comunque estraneo a tutti i rapporti – anche economici – del concessionario con subappaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Comune. Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché l’aggiornamento catastale del Centro Sportivo.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, durante l’esecuzione dei lavori, siano arrecati a persone o cose.
ART. 31 – MIGLIORIE ALLE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO
Nessuna modifica, innovazione o trasformazione alle strutture del Centro Sportivo sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino degli interventi eseguiti, a spese del concessionario.
Eventuali ulteriori interventi, non compresi tra quelli obbligatori di cui al precedente art. 30, offerti anche in sede di gara dal concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune; a tal fine il concessionario deve provvedere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio:
- alla stesura, tramite uno o più progettisti abilitati, di tutte le fasi di progettazione necessarie;
- al conseguimento, laddove necessari, di ogni autorizzazione, permesso, licenza parere e/o nulla osta occorrenti;
- alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza;
- all’esecuzione, laddove necessari, di tutti i collaudi di legge necessari all’ottenimento dell’agibilità.
Per l’esecuzione dei lavori di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria, il concessionario assumerà il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
I nominativi dei tecnici sopra indicati dovranno essere comunicati all’Amministrazione comunale prima dell’inizio dei lavori.
Il concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e, ancorché comportino delle migliorie rispetto al progetto, saranno a totale carico del concessionario.
Alla fine dei lavori il concessionario dovrà presentare al Comune il certificato di regolare esecuzione, completo della rendicontazione delle spese sostenute e tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative all’agibilità dei locali. Il Comune procederà dunque all’accettazione dei lavori eseguiti.
ART. 32 – REMUNERAZIONE DEI LAVORI
A titolo di corrispettivo per i lavori svolti è riconosciuto al concessionario il solo diritto di gestire il Centro Sportivo, con conseguente assunzione in proprio capo del rischio operativo legato al recupero degli investimenti sostenuti per l’esecuzione dei lavori.
È fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 40.
Nessun corrispettivo può essere richiesto al Comune, anche in caso di ricorso al subappalto.
ART. 33 – TEMPISTICA DEI LAVORI
Ferme restando eventuali migliorie offerte in sede di gara come tempistiche di intervento dal concessionario, il concessionario deve procedere ai lavori obbligatori di cui al precedente art. 30 e meglio descritti all’interno dei documenti progettuali allegati dal Comune in sede di gara, secondo la tempistica riportata nella tabella seguente:
LAVORO DI AMMODERNAMENTO | TEMPISTICA* | |
Ristrutturazione spogliatoi a servizio dei campi | Riferimento intervento n. 1 Progetto di fattibilità tecnica economica | Entro i primi cinque anni di gestione |
Rifacimento fondo vasche natatorie – teli | Riferimento intervento n. 2 Progetto di fattibilità tecnica economica | Entro i primi tre anni di gestione |
Sistemazione puntuale bordo vasche | Riferimento intervento n. 3 Progetto di fattibilità tecnica economica | Entro i primi tre anni di gestione |
Installazione nuovo scivolo | Riferimento intervento n. 4 Progetto di fattibilità tecnica economica | Entro i primi tre anni di gestione |
Rimozione e successiva installazione di nuovi componenti per vasche natatorie quali bocchette, canaline, ecc. | Riferimento intervento n. 5 Progetto di fattibilità tecnica economica | Entro i primi tre anni di gestione |
* si precisa che per “anno di gestione” si intende una stagione estiva (da giugno ad agosto).
Il concessionario è obbligato, senza oneri a carico del Comune, ad eseguire gli interventi di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) anticipatamente alle tempistiche previste nella tabella soprastante, nel caso in cui si verificassero necessità urgenti preventive di eseguire gli interventi.
ART. 34 – ZONA BAR
Fermo restando quanto offerto in sede di gara, il concessionario deve effettuare presso la zona bar individuata i seguenti interventi obbligatori:
1. messa a norma di tutta la zona bar attuale;
2. prima dell’avvio di ogni stagione estiva, lavori finalizzati a garantire la fruibilità e la sistemazione di tutta la zona bar;
3. rinnovo e installazione delle attrezzature e degli arredi dell’area interna ed esterna al bar (quali tavolini, sedie, gazebo, etc.), laddove necessario.
ART. 35 – ARREDI DA PISCINA, SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI
Xxxxx restando il rinnovo e l’implementazione degli arredi da piscina e del solarium (lettini e ombrelloni) come già indicato al precedente art. 15, il concessionario deve, in particolare, effettuare i seguenti interventi obbligatori:
1. prima dell’avvio di ogni stagione estiva, lavori finalizzati a garantire la fruibilità e la sistemazione dei w.c. e degli spogliatoi a servizio degli utenti del Centro Sportivo;
2. ritinteggiatura degli spazi interni, laddove necessario.
ART. 36 – CAMPI DA TENNIS – BASKET E CALCETTO
Il concessionario deve, prima dell’avvio di ogni stagione estiva, eseguire lavori finalizzati a garantire la piena fruibilità dei campi da tennis, basket e calcetto, attraverso interventi manutentivi ed il mantenimento dei fondi da gioco, oltre che la sostituzione di attrezzature ed accessori non più utilizzabili.
ART. 37 – CAMPI DA BEACH VOLLEY
Il concessionario deve, prima dell’avvio di ogni stagione estiva, eseguire lavori finalizzati a garantire la piena fruibilità dei campi da beach volley, attraverso interventi manutentivi, il ripristino e mantenimento del fondo in sabbia e la sistemazione della rete da gioco, oltre che la sostituzione di attrezzature ed accessori non più utilizzabili.
ART. 38 – RECINZIONI, VARCHI DI ACCESSO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Il concessionario deve procedere al mantenimento della recinzione del Centro Sportivo, dei cancelli e dei varchi di accesso, al fine di garantire la sicurezza degli impianti ed evitare intrusioni di soggetti esterni.
Il concessionario deve inoltre assicurare la perfetta manutenzione degli impianti di illuminazione del Centro Sportivo. In particolare, il concessionario deve procedere ad eventuali lavori di adeguamento e messa a norma, nonché ai necessari ripristini e sostituzioni in casi di malfunzionamenti.
ART. 39 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDI
Al termine di ogni lavoro di ammodernamento obbligatorio, riqualificazione e/o migliora il concessionario dovrà presentare al Comune tutta la documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere / collaudo per certificare che i lavori siano stati eseguiti, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato e di quanto indicato dal concessionario all’interno della propria offerta presentata in sede di gara. Tali certificati sono soggetti ad approvazione da parte del Comune.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la garanzia decennale di cui all’art. 1669 cod. civ., il concessionario risponde per le difformità e i vizi dell’opera e delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo/di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
In caso di difformità e vizi, il concessionario deve procedere ai necessari adeguamenti individuati dal Comune. In caso di inadempienza del concessionario, il Comune può procedere autonomamente, ricorrendo – se del caso – a ditta esterna e ponendo i relativi costi a carico del concessionario, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva versata dal concessionario.
ART. 40 – PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO, INTERVENTI DI CUI AI NN. 6), 7) E 9) DEL DOCUMENTO “STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – STIMA SOMMARIA DELL’INTERVENTO” E ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI
In caso di pubblicazione di bandi per l’erogazione di contributi pubblici, il concessionario si impegna
– previo supporto del Comune nella stesura dei documenti necessari – a richiedere i finanziamenti occorrenti per la realizzazione degli interventi indicati ai nn. 6), 7) e 9) del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento” e/o per la realizzazione di ulteriori interventi migliorativi individuati dal Comune o dal concessionario in accordo con il Comune.
In difetto di pubblicazione di bandi per l’erogazione di contributi pubblici, laddove il Comune non intenda (ovvero non abbia adeguate disponibilità a bilancio) provvedervi autonomamente, il concessionario potrà farsi carico, a propria cura e spese, dell’esecuzione di tali interventi di cui ai nn. 6), 7) e 9), o di ulteriori interventi migliorativi, nel momento in cui si rendessero necessari o opportuni nel corso della durata della concessione.
In tal caso, il Comune e il concessionario procederanno ad una rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico della concessione, secondo le modalità indicate dal precedente art. 10.
Nel caso di cui al comma precedente, il concessionario non può comunque procedere all’esecuzione degli interventi prima che, di concerto con il Comune, si sia pervenuti alla definizione delle condizioni per la rideterminazione dell’equilibrio economico della concessione e prima che il Comune abbia autorizzato tali interventi. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, la facoltà di recedere dalla convenzione è subordinata alla unilaterale autorizzazione discrezionale del Comune, in quanto gli interventi in esame sono interventi ulteriori ed accessori rispetto agli interventi obbligatori di cui all’art. 30 del presente Capitolato; in caso di applicazione del recesso, al concessionario sono rimborsati i soli importi di cui al successivo art. 55, comma 3, n. 1 e trova applicazione quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 55.
PARTE IV. OBBLIGHI MANUTENTIVI E REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART. 41 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Il concessionario deve provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria (sia riparativa che programmata) che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture, dei beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l’ottimale funzionamento.
Con riguardo agli impianti, alle attrezzature e agli arredi si rinvia inoltre a quanto previsto dal precedente art. 15.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, si indicano di seguito alcuni degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi a carico del concessionario, all’occorrenza e – comunque – nel rispetto delle eventuali frequenze previste dalla normativa:
Manutenzione ordinaria riparativa
▪ Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
▪ Riparazione delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al concessionario;
▪ Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
▪ Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e i rivestimenti murali;
▪ Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
▪ Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
▪ Sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
▪ Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
▪ Riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
▪ Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
▪ Pulizia irrigatori – impianto di irrigazione automatica.
Manutenzione ordinaria programmata
▪ Verniciatura all’occorrenza delle parti metalliche e in legno deteriorate dell’impianto;
▪ Controllo di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
▪ Ritinteggio all’occorrenza delle pareti interne a contatto con il pubblico;
▪ Revisione delle cerniere di tutte le porte interne;
▪ Controllo dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, ecc.…;
▪ Controllo dell’efficienza impianto antincendio;
▪ Pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;
▪ Controllo dell’efficienza degli scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
▪ Controllo dell’efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;
▪ Controllo degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
▪ Controllo delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
▪ Controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
▪ Controllo delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al concessionario;
▪ Controllo pompa, autoclave e quadro elettrico pozzo approvvigionamento idrico piscine;
▪ Controllo centralina e valvole impianto d’irrigazione automatica.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e penali.
Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti – anche economici – del concessionario con fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Comune. Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune può esigere la restituzione immediata del Centro Sportivo oggetto della presente concessione, restando impregiudicato il diritto ad escutere la cauzione definitiva, nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.
ART. 42 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le manutenzioni straordinarie saranno a carico del Comune di Sarmato che provvederà direttamente tramite il proprio Ufficio Tecnico.
In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, e comunque di natura straordinaria non compresi nella manutenzione ordinaria e periodica, che comportino l’interruzione delle attività o il fermo del Centro Sportivo, il concessionario potrà, previa tempestiva segnalazione all’Ufficio Tecnico ed accertata l’impossibilità di intervento da parte del Comune, intervenire direttamente (ricevutone autorizzazione scritta del Comune), utilizzando ditte specializzate nel settore di intervento e acquisendo almeno due preventivi di spesa, salvo i casi di privativa industriale, e comunque concordando con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune l'ammontare dei costi dell'intervento, richiedendo poi il rimborso delle spese sostenute accompagnando la richiesta con una relazione dettagliata dei lavori. Sarà inoltre posto a carico del concessionario l’onere per l’assunzione dei pareri VVF, CPVLPS, AUSL ecc. ed altri, se necessari, i quali dovranno essere trasmessi successivamente all’Ufficio Tecnico del Comune.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, valutato con rapporto motivato che le cause degli interventi non siano da imputare al concessionario per carente manutenzione ordinaria e periodica, disporrà il rimborso con apposito contributo straordinario.
Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria che comportino la sospensione del servizio, l’Amministrazione comunale effettuerà detti interventi nel più breve tempo possibile. Nessun compenso o indennità possono essere pretesi dal concessionario per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti. Resta salva l’eventuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 10.
ART. 43 – NUOVE OPERE, ADDIZIONI, MIGLIORIE, RIPARAZIONI
Le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzati/installati dal concessionario all’interno del Centro Sportivo, sono acquisiti in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione/installazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, neppure nel caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio per causa imputabile al concessionario, e senza che il concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che il Centro Sportivo abbia subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. Tale previsione trova applicazione anche nel caso delle attrezzature e arredi installati – nel corso della durata della concessione – dal concessionario in sostituzione di quelli presenti presso il Centro Sportivo, nonché nel caso delle attrezzature e degli arredi offerti dal concessionario in sede di gara.
È fatta espressa eccezione per gli arredi e le attrezzature comunque installati dal concessionario per la gestione dell’area bar, nonché per gli arredi e le attrezzature installati dal concessionario in aggiunta
a quelli presenti presso il Centro Sportivo e non offerti in sede di gara, i quali rimangono di proprietà del concessionario.
Alla cessazione della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi e delle attrezzature di cui al comma precedente, senza oneri a carico del Comune. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di procedere all’acquisto di tutto o parte di tali arredi ed attrezzature, al netto degli ammortamenti, pari al 20% del loro valore per ogni anno dall’acquisto. A tal fine, il concessionario deve presentare al Comune la pertinente documentazione e le relative fatture.
ART. 44 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
I singoli progetti definitivi/esecutivi degli interventi (obbligatori e a titolo di miglioria) da realizzarsi presso il Centro Sportivo dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove necessario, dal piano di sicurezza e sottoposti al preventivo esame dell’Amministrazione comunale che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive.
Il concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale – Ufficio Tecnico.
Dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva superiore a quanto previsto nel progetto presentato dal concessionario.
Le opere potranno essere iniziate solo dopo la formale approvazione dell’Amministrazione comunale.
ART. 45 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – RENDICONTO
Il concessionario ha l’obbligo di presentare annualmente all’Ufficio Tecnico del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici, nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l’elenco nominativo del personale utilizzato per l’esercizio e per la manutenzione della struttura.
Inoltre, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario ha l'obbligo di comunicare:
- l’elenco degli interventi di manutenzione effettuati nel corso dell’anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi;
- l’elenco dei beni strumentali da esso eventualmente acquistati ed in dotazione al Centro sportivo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell’anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (numero di ingressi e dati relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e alle spese di consumo a carattere ricorrente) qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.
Entro la stessa data il concessionario ha altresì l’obbligo di presentare la situazione contabile analitica della gestione del Centro Sportivo.
ART. 46 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune individua al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, un direttore dell’esecuzione con i compiti di curare tutti i rapporti con il concessionario e verificare la regolare esecuzione della concessione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto offerto dal concessionario nella propria offerta presentata in sede di gara.
Sono a carico del Comune:
1. l’assegnazione al concessionario, in via esclusiva, della gestione del Centro Sportivo, con introiti interamente a suo beneficio;
2. il controllo sulla regolare esecuzione della concessione;
3. il supporto, nella stesura dei documenti necessari, fornito al concessionario per la partecipazione a eventuali bandi per l’erogazione di contributi pubblici per il miglioramento del Centro Sportivo;
4. gli interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione degli interventi posti a carico del concessionario da parte del presente Capitolato e ad eccezione di quegli interventi da ricondurre causalmente a una cattiva gestione del Centro Sportivo da parte del concessionario medesimo;
5. le spese di luce e riscaldamento laddove la Palestra polivalente sia utilizzata da associazioni sportive locali (aventi sede nel Comune di Sarmato). Laddove, invece, la Palestra sia utilizzata da soggetti diversi il concessionario dovrà procedere al rimborso delle spese di luce e riscaldamento al Comune.
Si precisa altresì che il Comune sta ultimando, a proprie spese, l’esecuzione degli interventi di cui al
n. 8 (“Opere di carattere impiantistico”) del documento “Studio di fattibilità tecnica ed economica – Stima Sommaria dell’Intervento”.
ART. 47 – VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche avvalendosi delle strutture competenti (AUSL, VVFF, etc.).
È altresì facoltà dell’Amministrazione effettuare controlli al fine di accertare sia l’idoneità del personale preposto alle attività didattico sportive, che il rispetto delle varie condizioni della concessione fissate dal presente Capitolato.
ART. 48 – SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE
Il subappalto è consentito, nei termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, allorché in sede di gara il concessionario abbia comunicato di volervi fare ricorso. In tal caso, trova applicazione il comma 4 del medesimo art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
Anche in caso di subappalto il concessionario resta comunque responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, pena l’immeditata risoluzione di diritto della convenzione.
Non è ammessa la subconcessione, se non nei limiti indicati dai precedenti artt. 19, 20 e 22 in riferimento al servizio centro estivo ed alle attività di gestione del bar, al servizio pubblicitario e di pulizia.
Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti – anche economici – del concessionario con i subappaltatori e sub-concessionari, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Comune. Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
È escluso il pagamento diretto dei subappaltatori e dei sub-concessionari da parte del Comune per le prestazioni da essi eseguite. La regolazione dei rapporti economici con i subappaltatori e i sub- concessionari è ad esclusivo carico del concessionario, rientrando nel rischio operativo connesso alla gestione del Centro Sportivo.
ART. 49 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula della convenzione, il concessionario deve costituire una cauzione definitiva in favore del Comune di Sarmato di importo pari al 10% del valore della concessione (fatte comunque salve la riduzione del 50% in caso di associazioni, microimprese, piccole e medie imprese, nonché le eventuali ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016), sotto forma di cauzione o fideiussione.
Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dal Comune.
In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta indirizzata dal Comune.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione e la cauzione definitiva verrà escussa nella misura intera. Trova inoltre applicazione quanto previsto dal successivo art. 53.
ART. 50 – ASSICURAZIONI
La gestione della concessione si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una Compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), le quali dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) la copertura della responsabilità per i rischi derivanti dall’esercizio del Centro Sportivo, dall’uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive e da eventuali attività accessorie;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previsti dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro (soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti, etc.);
c) la responsabilità per i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il concessionario ha in consegna e/o custodia;
d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio, malfunzionamento, rottura, cattiva manutenzione, vetustà di cose del concessionario o di cose di proprietà del Comune dallo stesso detenute;
e) la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sarmato e la manleva di quest’ultimo da qualsiasi responsabilità.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del concessionario.
La garanzia dovrà comprendere anche il danno biologico e l’estensione alle malattie professionali. II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 con il limite di € 3.000.000,00 prestatore di lavoro.
Eventuali franchigie/scoperti resteranno a carico esclusivo del concessionario.
Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi.
La stipula della convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra. Alla scadenza annuale il concessionario si impegna a consegnare appendice di rinnovo.
In caso di sinistro, che coinvolga beni mobili e immobili di proprietà del Comune, il concessionario si impegna a informare tempestivamente il Comune medesimo.
ART. 51 – RESPONSABILITÀ
Il concessionario è responsabile in via esclusiva di eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e agli altri beni esistenti nel Centro Sportivo, nonché di qualunque altro danno arrecato a persone o cose durante la gestione della presente concessione.
Il Comune non assume alcuna responsabilità, neppure economica, conseguente ai rapporti del concessionario con subappaltatori, sub-concessionari, fornitori, utenti del Centro Sportivo e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario (al quale compete la gestione esclusiva del Centro Sportivo) e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.
Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello del Comune e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell’esecuzione della presente concessione. A tal fine il concessionario deve adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
È espressamente fatto divieto al concessionario (e ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e parte delle strutture, degli arredi,
delle attrezzature e dei beni rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzati in forza dell’aggiudicazione della concessione.
In caso di danno che rendesse la struttura non agibile per evento non imputabile al concessionario, il concessionario non è tenuto a corrispondere al Comune il canone di cui al precedente art. 7 per le annualità (o parti di annualità) di mancata agibilità del Centro Sportivo. In ogni caso, il concessionario non può pretendere dal Comune il risarcimento di alcun danno e/o mancato guadagno. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal precedente art. 10.
ART. 52 – PENALI
Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, per gli inadempimenti appeso indicati il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:
1. chiusura del Centro Sportivo non autorizzata dal Comune: € 150,00 per ogni giorno di chiusura;
2. mancato versamento del canone annuale secondo quanto indicato al precedente art. 7: € 50,00 per ogni due settimane di ritardo;
3. applicazione di tariffe superiori a quelle indicate al precedente art. 8, non preventivamente autorizzate dal Comune: € 150,00 per ogni giorno in cui siano state applicate tariffe in eccesso;
4. mancato rispetto degli orari di apertura indicati al precedente art. 11: € 20,00 per ogni giorno in cui si sia verificato l’inadempimento;
5. mancata esecuzione di una miglioria indicata nell’offerta presentata dal concessionario in sede di gara, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 7.: da € 50,00 a € 300,00 a seconda della gravità dell’inadempimento;
6. esecuzione dei lavori di ammodernamento – investimenti obbligatori di cui al precedente art. 30 in difformità rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato: da € 1.000,00 a € 5.000,00 a seconda della gravità dell’inadempimento;
7. mancato rispetto della tempistica di esecuzione dei lavori indicata al precedente art. 33 e delle eventuali migliori tempistiche indicate dal concessionario in sede di gara: € 300,00 per ogni mese di ritardo;
8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (in riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, nei limiti di quanto indicato al precedente art. 46, comma 2, n. 4) necessari: da € 100,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità dell’inadempimento;
9. carente pulizia, inosservanza delle prescrizioni igieniche (anche in relazione alla conservazione di bevande e alimenti) o delle prescrizioni relative alla sicurezza: da € 100,00 a € 750,00 a seconda della gravità dell’inadempimento, fatte salve le responsabilità civili e penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo;
10. comportamento non adeguato del personale nei confronti degli utenti del Centro Sportivo, del personale del Comune o di incaricati dal Comune a vigilare sull’operato del concessionario:
€ 100,00 per ogni singola contestazione.
Ogni inadempienza è specificamente contestata per iscritto al concessionario. Nella contestazione è prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine il Comune, a suo insindacabile giudizio, adotta le determinazioni di propria competenza.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Sono fatte salve le ragioni del concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per caso fortuito, forza maggiore o per inadempienze di terzi.
Il Comune, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può anche avvalersi della cauzione definitiva.
In caso di inadempimento da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione degli interventi, addebitando al concessionario gli eventuali maggiori costi sostenuti.
ART. 53 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
1. chiusura non autorizzata del Centro Sportivo protratta per oltre 15 (quindici) giorni consecutivi o, comunque, per 15 (quindici) giorni nel corso di un anno solare;
2. abbandono del servizio;
3. danno arrecato ad un utente del Centro Sportivo a causa dell’inappropriata gestione del Centro Sportivo o della carente manutenzione;
4. gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
5. accessi superiori alla capacità di affollamento massima del Centro Sportivo;
6. mancata attivazione del servizio centro estivo nel periodo indicato al precedente art. 19, salvo consenso scritto del Comune;
7. mancata attivazione dei corsi di cui al precedente art. 14, salvo consenso scritto del Comune;
8. esecuzione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 30 in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, senza che il concessionario vi ponga rimedio entro 2 (due) mesi dalla comunicazione indirizzata dal Comune;
9. mancata esecuzione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 30 protratta per oltre 3 (tre) mesi dai termini indicati al precedente art. 33;
10. abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertata dal Comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse compromettano l’efficace gestione del Centro Sportivo;
11. applicazione di almeno quattro penalità;
12. qualora il valore delle penali applicate durante il rapporto concessorio superi il 10% del valore della concessione;
13. subappalto o subconcessione fuori dai casi consentiti dal precedente art. 48;
14. fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
15. perdita, da parte del concessionario, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la presente concessione, nonché perdita dei requisiti richiesti per la stipula della relativa convenzione;
16. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il Centro Sportivo per usi o finalità diverse da quelle convenute;
17. mancato versamento del canone annuale di cui al precedente art. 7 protratto per oltre 3 (tre) mesi;
18. spendita del nome del Comune, o assunzioni di obbligazioni in nome e per conto del Comune, nei confronti di subappaltatori, sub-concessionari, fornitori o altri soggetti terzi;
19. mancato reintegro della cauzione definitiva di cui al precedente art. 49 entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta indirizzata dal Comune;
20. grave violazione, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune:
- l’immediata riconsegna del Centro Sportivo al Comune;
- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civile, penale e amministrativa in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare la gestione del Centro Sportivo a terzi, in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per il rimanente periodo concessorio, compresi (fra l’altro) i costi relativi alle spese per l’indizione di una nuova procedura di selezione;
- l’acquisizione della proprietà di tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal concessionario all’interno del Centro Sportivo, secondo quanto previsto dal precedente art. 43.
Si precisa che il Comune potrà disporre la risoluzione della convenzione dalla scadenza della stagione estiva in corso. In tal caso, su richiesta del Comune, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della gestione fino al termine di siffatta stagione estiva.
ART. 54 – FALLIMENTO, SUCCESIONE O MODIFICHE SOCIETARIE DEL CONCESSIONARIO
Il consenso scritto del Comune è necessario per il prosieguo del rapporto concessorio in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della società concessionaria gestrice del Centro Sportivo, ai sensi della vigente normativa.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione o di proseguirla con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del raggruppamento e la quale sia designata “capogruppo”.
ART. 55 – RECESSO DEL COMUNE E MANCATO ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO DEL P.E.F.
Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal rapporto concessorio per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R o PEC.
Si conviene che per “giusta causa” si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull’esecuzione della concessione, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Sarmato il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sulla presente concessione.
In caso di recesso del Comune spettano al concessionario, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
1. il valore dei lavori di adeguamento realizzati presso il Centro Sportivo e degli arredi e attrezzature installati dal concessionario (fatta eccezione degli arredi e delle attrezzature di cui al precedente art. 43, comma 2), al netto degli ammortamenti, pari al 20% del valore dei lavori e degli arredi/attrezzature per ogni anno dalla realizzazione o dall’acquisto.
Al fine della corresponsione di tale valore, il concessionario deve presentare al Comune la pertinente documentazione e le relative fatture;
2. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei ricavi per gli anni residui di gestione, risultanti dal piano economico finanziario presentato dal concessionario in sede di gara.
Inoltre, qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 10, ultimo comma, Comune e concessionario possono recedere dal Contratto. Il concessionario ha in tal caso diritto al solo pagamento degli importi di cui al numero 1. del precedente comma.
Anche in caso di recesso (fatti salvi gli arredi e le attrezzature indicati espressamente al comma 2 del precedente art. 43) il Comune acquisisce di diritto la proprietà di tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal concessionario all’interno del Centro Sportivo, nonché degli arredi e delle attrezzature installati dal concessionario, secondo quanto previsto dal precedente art.
43. Resta comunque salva la facoltà del Comune di restituire gli arredi e le attrezzature installati dal concessionario; in tal caso, il Comune non è tenuto a corrispondere il valore riferito agli arredi e alle attrezzature di cui al numero 1. del precedente comma 3.
ART. 56 – STIPULA DELLA CONVENZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA
La convenzione è stipulata nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento – da parte del concessionario – degli eventuali diritti di segreteria, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione stessa.
Il versamento deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunica al concessionario l’ammontare delle predette spese.
Nel caso in cui non stipuli la convenzione e/o non versi le spese ad essa inerenti nei termini fissati, il concessionario decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio viene risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, il quale pone a carico del concessionario eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, ferma restando l'escussione della cauzione definitiva.
Il Comune si riserva di far iniziare il servizio al concessionario anche nelle more della stipulazione della convenzione. I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve.
ART. 57 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente concessione sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la convenzione non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
ART. 58 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati conferiti ai fini dell’esecuzione della presente concessione sono oggetto di trattamento manuale, informatico, e telematico da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 a seguito del Regolamento (UE) 2016/679.
Sono vietate la raccolta e la profilazione, da parte del concessionario, di dati personali degli utenti del Centro Sportivo, ad eccezione di quei dati assolutamente necessari per la corretta esecuzione della concessione (quali, ad esempio, nominativi dei bambini frequentanti il servizio del centro estivo, recapiti dei genitori e indicazione di eventuali intolleranze alimentari dei bambini).
ART. 59 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta della convenzione.
Il concessionario si impegna a comunicare al Comune, prima dell’avvio della concessione, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato di cui all’art. 3, comma 1 della L. 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi alla presente concessione.
Il concessionario si obbliga altresì a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7 della L. 136/2010.
Qualora le transazioni relative alla concessione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la convenzione sarà risolta di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
ART. 60 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma SATER (attraverso la quale la presente concessione viene aggiudicata), nell’offerta – tecnica ed economica – presentata dal concessionario in sede di gara, nel D.Lgs. 50/2016 e nel codice civile. Le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e del codice civile trovano applicazione per quanto non diversamente regolato e derogato dal presente Capitolato.