SARDEGNA RICERCHE
| |||||
|
| ||||
SARDEGNA RICERCHE
PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL
“CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI” PRESSO LA SEDE DEL CRS4 DI MACCHIAREDDU
SCHEMA DI CONTRATTO
N° PROGETTO: A005EP02.MAC | N° ALLEGATO: E.06 | ||||
0 | 9/2010 | EMISSIONE | X. Xxxxx | X. Xxxxx | X. Xxxxx |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
revisione | data | descrizione | redatto | controllato | approvato |
INDICE
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 1
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 1
Art.2 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 1
Art.3 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 3
Art.4 LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 4
Art.5 ORDINE DA TENERSI NELL’XXXXXXXXX XXX XXXXXX 0
Art.6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 4
Art.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
Art.8 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 6
Art.9 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL CANTIERE 6
Art.10 CAUZIONE DEFINITIVA 6
Art.11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 7
Art.12 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 9
Art.13 CAUZIONE PROVVISORIA 10
Art.14 CAUZIONE DEFINITIVA 11
Art.15 COPERTURE ASSICURATIVE 11
Art.16 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – PIANO DI QUALITÀ E DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE
– CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE 12
Art.17 DIREZIONE DEI LAVORI DAPARTE DELL’IMPRESA 15
Art.18 SICUREZZA DEI LAVORATORI 16
Art.19 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 18
Art.20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 18
20.1 Obbligo di tracciabilità 19
20.2 Clausola risolutiva 19
Art.21 CONTO FINALE 19
Art.22 COLLAUDO 19
Art.23 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 19
Art.24 CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 23
Art.25 RINVENIMENTI 23
Art.26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO 23
26.1 Accordo bonario 24
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso la sede del CRS4 a Macchiareddu.
Art.2 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto comprende opere da valutarsi a corpo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 816.275,00 (Euro Ottocentosediciduecentosettantacinque/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza nel cantiere paria € 23.775,00 (Euro Ventitremilasettecentosettantacinque/00).
Le categorie omogenee dei lavori sono le seguenti:
OG1 (categoria prevalente) Edifici civili e industriali: € 692.166,67 OG11 (categoria scorporabile) Impianti tecnologici: € 124.108,33
Le suddette categorie omogenee sono desumibili dal quadro che segue:
n° | Descrizione | Importi |
A.1 A.1.1 A.1.1.1 A.1.1.2 A.1.1.3 A.1.1.4 A.1.1.5 A.1.1.6 A.1.1.7 A.1.1.8 A.1.2 A.1.2.1 A.1.2.2 A.1.2.3 A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A | OPERE EDILI Grezzo Demolizioni, Tagli e Rimozioni Sc av i, Rinterri Opere in Conglomerato Cementizio Opere Prefabbricate Opere in ferro Infissi Impermeabilzzazioni e Coibentazioni Pluv iali Finiture Infissi Pavimenti e Rivestimenti Murature, Tamponature e Tramezzi OPERE IMPIANT ISTICHE Impianto Idrico Sanitario Impianto Elettrico Impianto Climatizzazione Impianto Prevenzione Incendi IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.001 + A.002) oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 672.006,48 516.895,61 15.742,90 21.578,24 110.023,05 261.269,91 32.687,11 45.582,75 27.504,78 2.506,87 155.110,87 7.920,08 50.808,27 96.382,52 120.493,52 1.845,23 85.669,78 21.499,06 11.479,45 792.500,00 23.775,00 |
A | TOTALE IMPORTO LAVORI | 816.275,00 |
Si precisa che gli oneri per la sicurezza del presente Capitolato Speciale, pari a € 23.775,00 (Euro Ventitremilasettecentosettantacinque /00) non sono assoggettati al ribasso. Per quanto attiene gli obblighi dell'Appaltatore in materia di subappalto, che sussistono già in sede di gara, si rimanda a quanto disposto dall'Art. 11 del presente Schema di Contratto. Ai sensi dell’art. 134 del Regolamento, nessuna variazione o addizione ai lavori potrà essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione.
Le varianti in corso d’opera saranno poi disciplinate secondo il disposto dell’art. 114 del D.Lgs. 163/06 e del D.M. 145/2000.
L’importo complessivo di €. 816.275,00 è convenuto a corpo ed è onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato dalla Legge del 20.03.1865 allegato F art. 326 2° comma. Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto importo, graveranno sull’appaltatore il quale è quindi obbligato ad eseguire tutte le opere a copro per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall’Appaltatore senza l’ordine scritto dell’Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l’intervenuta superiore approvazione, nel modo indicato dal Regolamento n° 554/99, sotto pena dell’applicazione del secondo comma dell’art. 342 della legge LL.PP. 20.3.1895 n° 2248. Per eventuali lavori in economia l’Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, manodopera e mezzi d’opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente del D.L.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio dell’impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta del valore aggiunto (DPR 26.10.1972 n. 633) da sommarsi agli importi di appalto, a carico dell’Amministrazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento.
L’importo contrattuale sarà quello che risulterà dall’offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri che si intendono compensati con l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Si precisa che l’Elenco Prezzi allegato al Contratto è applicabile esclusivamente ad eventuali lavori in variante, che la Stazione Appaltante dovesse richiedere all’Appaltatore entro i limiti previsti dalle leggi in vigore o per eventuali detrazioni che si rendesse necessario operare, mentre non è utilizzabile per risalire ad eventuali quantità delle singole categorie di lavoro. Tali quantità dovranno essere valutate dall’Appaltatore in sede di predisposizione dell’offerta, sotto la completa ed esclusiva propria responsabilità.
Si precisa inoltre che i Prezzi Unitari, unitamente al presente Schema di Contratto, hanno la funzione di descrivere le caratteristiche costruttive ed esecutive delle varie componenti dell’opera, a cui l’Appaltatore deve attenersi.
Art.3 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e.s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.
In tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art.4 LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
Art.5 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 45 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Art.6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000, recante il Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
Art.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale e al Capitolato Generale (D.M. 145/2000) anche i seguenti documenti:
a) le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI- UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) l’elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
e) il Cronoprogramma;
f) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
g) i seguenti disegni di progetto: G.01, G.02, G.03, G.04, G.05, G.06, G.07, G.08.1, G.08.2, G.09, G.10, G.11, G.12 e G.13.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
In caso di discordanza fra elaborati grafici e descrizioni di capitolato prevarrà l’atto che apporta le più precise indicazioni per la migliore esecuzione dell’opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
Art.8 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO
La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di adire all’appalto abbia diligentemente visitato l’area oggetto dei lavori e si sia reso esatto conto delle opere da eseguire, dei luoghi e come si possa approvvigionare l’acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori.
In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto e del Capitolato Speciale, si intendono dunque formulati dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria.
Art.9 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL CANTIERE
L’Appaltatore ha l’obbligo di far risiedere permanentemente nel cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità con quanto disposto all’art. 4 del Capitolato Generale Ministero LL.PP..
La nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l’allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l’obbligo di specificarne i motivi.
Per tutti gli effetti del Contratto l’Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l’Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, secondo quanto disposto all’art. 2 del Capitolato Generale Ministero LL.PP..
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Professionista che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica e dovrà essere di livello adeguato alle opere da eseguirsi ai sensi delle vigenti disposizioni sulle competenze professionali.
Il predetto Professionista dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell’Appaltatore, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per l’accettazione dell’incarico.
Art.10 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000; per fruire di tale beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art.11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, quali:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo. In tal caso la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell’importo delle prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto; gli affidatari, a tal uopo, comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che il concorrente all’atto dell’offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A., e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
4) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
2) l’affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3) l’affidatario deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
4) l’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
5) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva la documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
6) l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
7) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva così come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Art.12 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
Art.13 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 6, del d.Lgs. 163/06, e successive modifiche ed integrazioni ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ove nel termine che l’Amministrazione Appaltante comunicherà all’Aggiudicatario questi non addivenga alla stipula del Contratto, detta cauzione sarà incamerata con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, mentre si procederà ad aggiudicare l’appalto al secondo concorrente in graduatoria.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione dell'appalto.
Art.14 CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'articolo113 del d.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento..
La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 (dello stesso Decreto) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La cauzione definitiva sta a garanzia:
a) dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti in contratto;
b) del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi;
c) del rimborso di somme eventualmente pagate in più dalla Stazione Appaltante;
d) di tutti gli eventuali diritti che la Stazione Appaltante potrà vantare a causa del Contratto;
e) della tariffazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in ogni caso, ogni altra azione, qualora la cauzione non risultasse sufficiente.
Come previsto dall’art. 101 del Regolamento, la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori come attestato dal relativo verbale. Qualora l’Appaltatore aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle Leggi 12.9.1982 n° 936, Stazione Appaltante provvederà all’incameramento della cauzione definitiva senza che l’Appaltatore possa vantare diritto alcuno.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art.15 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. l’Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila);
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal X.Xxx. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
Art.16 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
– PIANO DI QUALITÀ E DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99 e s.m.i.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (cento ottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento e art. 22 del Capitolato Generale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 90 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del
D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e degli artt. 91, comma 5, e 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
Art.17 DIREZIONE DEI LAVORI DAPARTE DELL’IMPRESA
Il Direttore Tecnico del cantiere ed il suo sostituto, che durante la sua assenza è autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci, deve essere un Ingegnere o un Architetto (o un Geometra o Perito edile) con adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, che deve essere all’uopo preventivamente documentata con “curriculum vitae” e titoli di studio. Anche per tale persona l’Amministrazione Appaltante, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l’allontanamento e la sostituzione con un congruo termine di preavviso.
Il Direttore Tecnico del Cantiere assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
La comunicazione del nominativo del predetto Direttore Tecnico dovrà essere inoltrata all’Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.
Il predetto Direttore Tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell’Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell’incarico.
La disciplina ed il buon ordine del cantiere dovranno essere assicurati nei termini e con le modalità del Capitolato Generale e delle norme che seguono.
All’Appaltatore, per il tramite del Direttore di Cantiere, incombe l’obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere allontanando coloro che, a suo giudizio, si mostrassero incapaci e poco corretti, insubordinati o disonesti.
In caso di infrazione alle norme di sicurezza, l’Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei propri ausiliari, dipendenti, e dei propri subappaltatori, tutti i provvedimenti disciplinari ed amministrativi ritenuti necessari o richiesti dal D.L.
L’appaltatore vieterà rigorosamente l’accesso al cantiere a chiunque non sia addetto ai lavori: fanno eccezione le visite richieste dall’Amministrazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore non potrà depositare in cantiere materiali di qualsiasi tipo non attinenti alle opere di sua competenza.
L’appaltatore dovrà sempre permettere l’operatività in cantiere e durante i lavori di soggetti incaricati dall’Amministrazione Appaltante (ad esempio, in via indicativa e non esaustiva: arredatori, fornitori di commesse specialistiche, ecc.).
L’appaltatore dovrà provvedere inoltre a nominare il Capo Cantiere ed il suo sostituto, nonché designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini del DL.
L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al DL per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad operare con personale sempre reperibile per poter intervenire in qualsiasi momento della notte, compresi i giorni festivi, per eseguire interventi necessari ed aventi carattere d’urgenza, per ripristinare la segnaletica di cantiere e per eliminare situazioni di interruzione di pubblico servizio o pericolo.
L’Appaltatore deve quindi indicare all’Ente appaltante un recapito dotato di numero telefonico di rete fissa, purchè ad una distanza non superiore ai 30 km e numero telefonico di rete cellulare del quale sia verificata l’efficienza e la copertura nei luoghi d’uso purché sia possibile l’intervento entro un’ora dalla chiamata da parte dell’Amministrazione Appaltante. Il n. telefonico va comunicato all'Ente appaltante entro 15 gg. Dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o relativo n. telefonico.
Art.18 SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del “Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è Sardegna Ricerche;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è ;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è L’ing.
;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., assommano all’importo di Euro 23.775,00.
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
▪ verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
▪ verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
▪ adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
▪ organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
▪ sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
▪ controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a:
▪ segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
▪ a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., a redigere e consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:
- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Art.19 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 110.000,00.
Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, anche se accettati dalla Direzione dei lavori, non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori. Resterà pertanto a carico dell’Appaltatore l’onere di approvvigionare il cantiere in funzione delle lavorazioni, senza che lo stesso possa avanzare richiesta di anticipazioni per i materiali a pié d’opera.
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art.20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel rispetto della Legge n. 136 del 13.08.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, art. 3, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I soggetti economici di cui al comma 1 dell’art. 3, tra cui l’Appaltatore, comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
20.1 Obbligo di tracciabilità
L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
20.2 Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore, il subappaltatore o qualsiasi soggetto coinvolto a vario titolo nell’esecuzione dei lavori in oggetto per conto dell’Appaltatore, non rispetti gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010, la Stazione Appaltante procederà giusta causa alla risoluzione del contratto.
Art.21 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art.22 COLLAUDO
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Art.23 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d’Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche quelli di seguito elencati:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata come disposto dall'art. 22 della Legge 646/1982 e s.m.i.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) Lo svolgimento, gli oneri e le spese relative a tutte le pratiche occorrenti presso i vari Enti (ENEL, ISPESL, Ispettorato del lavoro, VV.F., ANAS, Amministrazione Provinciale, Amministrazione Comunale, Enti Pubblici, ecc.).
7) L’esecuzione dei tracciamenti degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
8) La verifica dei calcoli statici. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto e prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto e averne controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità), concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumerne piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato, nel caso sia necessario il deposito presso il Genio Civile o di chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese dall'Appaltatore, dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la Regione.
9) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese e secondo le vigenti normative, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
10) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
11) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
12) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
13) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati prossimi alle opere da eseguire.
14) La gratuita assistenza medica agli operai.
15) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
16) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
17) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
18) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
19) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
20) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
21) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
22) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
23) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
24) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
25) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell’art. 118 e all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
26) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
27) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
28) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
29) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
30) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
31) L’Appaltatore dovrà al termine dei lavori produrre e consegnare alla Direzione Lavori ed alla Stazione Appaltante gli elaborati “as built” dell’intera opera con particolare dettaglio di tutti gli impianti eseguiti (elettrico-dati-telefonia, climatizzazione, antincendio, idrico e fognario) contenenti l’esatta posizione (planimetrica ed altimetrica) e tipologia dei materiali impiegati. L’Appaltatore dovrà inoltre produrre,
durante l’esecuzione dei lavori, tutte le schede tecniche, le certificazioni e le dichiarazioni dei materiali e delle lavorazioni eseguite in ordine alla prevenzione incendi ed utili all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); le suddette certificazioni dovranno essere prodotte sulla base delle norme e dei modelli messi a disposizione dai VV.F.; non saranno quindi accettate dalla Direzione Lavori certificazioni difformi da tali modelli o dalla stessa Direzione reputate incomplete. La mancata produzione di quanto sopra elencato costituirà motivo di rivalsa da parte del Committente che potrà, in tal senso, omettere il pagamento dello stato finale e/o applicare le detrazioni che dovesse ritenere necessarie e commisurate al danno ricevuto. Tutto il materiale elencato al presente punto dovrà essere fornito in duplice copia cartacea debitamente firmata dall’impresa oltre che in supporto digitale.
32) L’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a minimizzare le interferenze della propria attività di cantiere con le attività in corso nel corpo d’opera attiguo, provvedendo, in particolare, a sgomberare immediatamente l’area di cantiere dai materiali da conferire a discarica ed a predisporre tutte le opere provvisionali idonee a delimitare e proteggere l’area di cantiere.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art.24 CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art.25 RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art.26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Le eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante saranno risolte secondo quanto stabilito nel Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000
n.145 e ai disposti della Parte IV del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è deferita al giudice ordinario del
luogo ove il contratto è stato stipulato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Cagliari.
26.1 Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall’articolo art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il Responsabile del procedimento può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo xxxxxxx.
In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione.
La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.
La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.