ACCORDO NAZIONALE DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
ACCORDO NAZIONALE DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Il giorno 13 giugno 2012 in Roma presso la sede di Lega Coop si sono incontrati al fine di disciplinare, alla luce del D.Lgs 14 settembre 2001 n. 167, la materia dell’apprendistato:
l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx responsabile del settore lavoro e Formazione, da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx con l’assistenza dell’Xxx.xx Xxxxxx Xxxxx;
La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – Confcooperative rappresentata dal direttore Xxxxx Xxxxxxx;
Associazione Nazionale Cooperative di Consumo AGCI rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali Xxxxxxxx Xxxxx;
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Turismo e Servizi FILCAMS_CGIL rappresentata da Xxxxxxx Xx Xxxxx;
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT- CISL rappresentata da Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx;
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS UIL rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx
La presente disciplina è da intendersi parte integrante del CCNL della Distribuzione Cooperativa sottoscritto in data 22 dicembre 2012.
PREMESSE
- Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art.1, comma 30 della legge n.247/2007) è intervenuto a disciplinare in un unico organico testo di legge il contratto di apprendistato come strumento negoziale prioritario per favorire l’incremento dell’occupazione giovanile e per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, definendolo nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Il D.Lgs. n.167/2011 ha rimesso agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la disciplina generale del contratto di apprendistato nel rispetto dei principi espressamente dalla stessa norma indicati, nonché le modalità di erogazione della formazione aziendale nell’apprendistato di tipo a) e , relativamente all’apprendistato di tipo b), la durata e le modalità di erogazione della formazione, la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto (purché entro il limite massimo indicato), l’individuazione delle figure professionali dell’artigianato (a cui poter applicare la superiore durata massima) e le specifiche modalità di svolgimento del contratto.
- Con il presente accordo collettivo nazionale le parti intendono disciplinare il contratto di apprendistato per quanto dalla legge rimesso alla loro competenza.
PARTE I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 Forma del contratto
1. Il contratto di apprendistato, il patto di prova ed il relativo piano formativo individuale devono essere redatti in forma scritta. Nel contratto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, eventualmente quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.
2. Il piano formativo individuale, allegato al presente accordo, dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per le tipologie di cui alle lettere a) e c) dell’art.1, D.Lgs. n.167/2011, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Art. 2 Periodo di prova
Nel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, è fissata nei seguenti termini con riferimento al livello inizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione:
- 1° livello: 5 mesi di calendario
- 2° e 3° livello: 60 giorni di lavoro effettivo
- 4° e 5° livello : 45 giorni di lavoro effettivo
- 6° livello : 30 giorni di lavoro effettivo
Art. 3 Limiti numerici
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.167/2011 il numero complessivo di apprendisti, che l’impresa può assumere, anche tramite
agenzia di somministrazione, non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’impresa stessa.
L’impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, anche tramite agenzie di somministrazione.
Art. 4 Procedure di applicabilità
1.Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, xxxxxxx presentare domanda corredata dal piano formativo, predisposto sulla base di progetti standard, all’Ente Bilaterale Nazionale, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.
2. Ove l’Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
3. Le parti concordano altresì che i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.
Nota: in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale il parere di conformità continuerà ad essere rilasciato dagli attuali Comitati Misti Paritetici Territoriali ovvero da quello Nazionale, con relativo obbligo di informazione sull’attività svolta da parte di quelli Territoriali al Comitato Misto Paritetico Nazionale.
Art.5
Tutor o referente aziendale
1. Al momento dell’avvio dell’attività formativa è individuato dall’impresa un tutor ovvero un referente aziendale, sia esso interno che esterno, con il
compito di seguire l’attuazione del programma formativo degli apprendisti allo stesso affidati.
2. Il tutor o il referente aziendale sono i soggetti che ricoprono la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e dovranno possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato ed essere provvisti di adeguate competenze.
3. Per l’apprendistato professionalizzante qualora l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima metterà a disposizione un tutor o un referente per l’apprendistato provvisti di adeguate competenze.
Art. 6
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
1) impartire o far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
2) non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo:
3) non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o la mestiere per il quale è stato assunto;
4) consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna alla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
5) accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio.
Art. 7
Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
1) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
3) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
4) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale della Distribuzione Cooperativa e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Nota agli artt. 6 e 7:
la presente normativa è da intendersi come specificazione di quanto previsto sulla materia dal CCNL della Distribuzione Cooperativa .
Art.8
Prolungamento del periodo di apprendistato
1. In caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato sarà corrispondentemente prolungato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi e fermo restando il proseguimento dell’iter formativo stabilito.
2. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del periodo di apprendistato.
Art.9
Recesso durante il periodo di apprendistato
Durante il periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto unicamente per giusta causa o giustificato motivo.
Art.10 Recesso alla scadenza
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art.2, lett.m), D.Lgs. n.167/2011, a comunicarlo all’altra con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente della scadenza del periodo di formazione.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c. si applica la disciplina contrattuale del CCNL della Distribuzione Cooperativa in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora nessuna delle parti eserciti la suddetta facoltà di recesso il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art.11
Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
0.Xx periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziendale dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno tra la fine dell’ultimo rapporto di lavoro e la nuova assunzione dell’apprendista.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
3. Nel caso di apprendista minorenne, l’impresa si impegna ad informare periodicamente, comunque ad intervalli non superiori ai sei mesi, la sua famiglia o chi esercita la potestà, dei risultati dell’addestramento
4. Al momento della stipula del contratto individuale, in attesa della normativa di attuazione del libretto formativo, il dipendente tramite idonea documentazione o autocertificazione dichiarerà eventuali periodi di apprendistato, come da modulistica allegata, svolti nell'arco dei 12 mesi precedenti.
5. L’impresa informerà periodicamente le RSU/RSA dei risultati complessivi degli apprendisti in forza.
Art.12
Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
1. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
2. In assenza del libretto formativo di cui all’art.2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.276/2003, la predetta attestazione della formazione svolta varrà anche ai fini dell’attestazione del percorso formativo.
Art. 13 Trattamento normativo
1.L’apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l’apprendistato, fatto salvo quanto espressamente regolamentato dal presente accordo.
2. Il contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà, limitatamente al periodo formativo, lo svolgimento di una prestazione di durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme restando, per l’apprendistato professionalizzante, le ore di formazione e le durate indicate nell’allegata Tabella 1.
Fatti salvi gli accordi esistenti, è comunque demandata alla contrattazione di livello aziendale la possibilità di modificare la percentuale di cui sopra.
Art. 14 Trattamento economico
1. Ai sensi dell’art. 2, lett.c), del D.Lgs. n. 167/2011, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l’apprendistato per i primi 24 mesi dal 4° livello al 1° livello e di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l’apprendistato per la restante durata dello stesso;
- di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l’apprendistato per l’intera durata del percorso di apprendistato per il 5° livello.
2. Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dalle seguenti componenti retributive:
- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale;
- eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da questa esplicitamente convenuti, od aziendalmente riconosciuti.
Art. 15 Percentuale di conferma
Le cooperative non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato ovvero fino a tre contratti di apprendistato per le Imprese Minori di cui al CCNL della Distribuzione Cooperativa.
Art. 16
Previdenza complementare ed assistenza integrativa.
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria integrativa e della previdenza complementare alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro che, per tutto il periodo di apprendistato, sarà pari all’1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.
Art. 17 Fondo Foncoop
4. Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo Foncoop, ai sensi dell’art. 19, comma 7, della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
PARTE II
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Art.18
Sfera di applicazione
1. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dal CCNL della Distribuzione Cooperativa, ad eccezione del VI livello e della categoria di quadro. Relativamente al I° livello di inquadramento sono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure
professionali per le quali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal superamento di un esame di stato e conseguente iscrizione ad albo professionale, nonché le seguenti figure professionali espressamente esemplificate nei profili di: Capi contabili, analisti programmatori di sistema, analisti di procedura, data base administrator, capo centro E.D.P. Le parti si danno atto che l’utilizzo del contratto di apprendistato per le qualifiche del I° livello non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che continueranno pertanto ad essere valorizzati.
2. Ai sensi dell’art.3, comma1, del D.Lgs. n.167/2011, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n.226/2005
Art. 19
Durata dell’apprendistato
Ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, il periodo di apprendistato professionalizzante, tenuto dalle parti conto del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà superare le seguenti durate:
1° livello 36 mesi
2° livello 36 mesi
3° livello super 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello super 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 36 mesi
Art. 20
Figure professionali dell’artigianato
Ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011 e quindi in deroga al precedente art. 19 del presente accordo le parti hanno individuato le figure
professionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di apprendistato siano stipulati per una durata sino a cinque anni. Tali figure professionali sono quelle indicate nell’allegata Tabella 2 che è da intendersi parte integrante del presente accordo.
Art. 21
Durata, contenuti e modalità di erogazione dell’impegno formativo
1. Le parti hanno convenuto di definire la durata ed il contenuto del percorso formativo dell’apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in relazione alla qualificazione da conseguire e quindi all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze. I requisiti, sia qualitativi che quantitativi, di tale formazione professionalizzante sono indicati nelle allegate Tabelle 1 e 2, che devono intendersi come parte integrante del presente accordo.
2. La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta sia sul lavoro, sia in aula, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning, laddove in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata ed attraverso mezzi di tele affiancamento o video comunicazione da remoto.
0.Xx assenza del libretto formativo la registrazione della formazione erogata, sia interna in affiancamento sia esterna, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici o fogli firma.
4.Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto.
PARTE III
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Art.22
Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
2. La durata del contratto, rimessa alla determinazione delle parti in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non potrà essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
3. Relativamente ai profili formativi le imprese si atterranno ai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sarà determinata all’interno dell’Ente bilaterale di cui al CCNL della distribuzione cooperativa e dovrà rispettare gli standard generali fissati dalle regioni.
Art. 23
Apprendistato di alta formazione e ricerca
1. A sensi dell’art.5 del D.L,gs. N.167/2011 possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e
della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge n.144/1999, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
2. Per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato e con riferimento ai soli profili che attengono alla formazione le imprese si atterranno alle normative regionali, in difetto delle quali il contratto potrà essere comunque attivato in forza delle convenzioni stipulate dalle singole imprese o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali e le Istituzioni formative o di ricerca di cui all’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.167/2011.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI, RINVIO ALLA LEGGE E DECORRENZA
Art. 24 Diposizioni finali
1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui presente accordo sostituisce integralmente quella contenuta nel CCNL di categoria, rimasta in vigore fino 25 aprile 2012 ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 167/201, e rispetto alla quale peraltro costituisce, nel suo complesso, una condizione di miglior favore.
2. Le parti, nel darsi atto che il presente accordo è stato sottoscritto nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. n.167/2011 ed in ottemperanza ai rinvii da questo disposti alla contrattazione collettiva nazionale, confermano che la disciplina dell’istituto dell’apprendistato costituisce materia demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale e che, conseguentemente, ogni vigente accordo di secondo livello esclusivamente inerente alla disciplina dell’istituto stesso dovrà ritenersi non più applicabile e quindi automaticamente sostituito dal
presente accordo nazionale. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente accordo. Sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
3. Qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a conclusione delle attuali trattative sulla riforma del mercato del lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per operare le necessarie ed opportune armonizzazioni e/o modificazioni ai contenuti del presente accordo.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che le norme del presente accordo dovranno essere armonizzate, a livello territoriale, con le eventuali regolamentazioni delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di durata e formazione dell’apprendistato professionalizzante, previste in relazione alle speciali competenze assegnate alle predette Provincie anche a seguito di accordi interconfederali provinciali.
Art.25 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti espressamente rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Testo unico di cui al D.Lgs. n.167/2011.
Art.26 Decorrenza
Il presente accordo, di cui parte integrante formano le allegate Tabelle 1 e 2, il piano formativo ed il modello di autocertificazione, decorre dalla data odierna e la relativa normativa sostituisce integralmente la corrispondente disciplina del vigente CCNL di categoria.
Roma, 13 giugno 2012
Associazione Nazionale Cooperative FILCAMS-CGIL dei Consumatori- ANCC COOP
Federazione Nazionale Cooperative di FISASCAT-CISL Consumo e della Distribuzione -
Confcooperative
Associazione Italiana Cooperative di Consumo- UILTuCS- UIL AGCI- AGRITAL
Roma, 13 giugno 2012