Capitolato tecnico
Capitolato tecnico
Affidamento di incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs.
81/08
per le sedi delle regioni Lazio, Calabria e Sicilia
Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:
• Stazione Appaltante: Agenzia delle entrate-Riscossione (più avanti anche solo Ente);
• Contratto: è il contratto sottoscritto da Agenzia delle entrate-Riscossione e il Fornitore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;
• Fornitore: affidatario dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico;
• Numero di Regolare Esecuzione: numero identificativo comunicato da Agenzia delle entrate-Riscossione in fase di autorizzazione alla fatturazione e che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
• Rendiconto Mensile: è il documento riepilogativo delle attività programmate e straordinarie eseguite nel mese precedente da produrre a cura del Fornitore.
• Responsabile del Servizio: Persona nominata dal Fornitore quale referente delle forniture di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Fornitore medesimo.
Il presente capitolato disciplina l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sorveglianza sanitaria, per l’osservanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08, così come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 4.
Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 4.
L’affidamento avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata è stata indicata in funzione della esigenza di copertura delle previsioni del D. Lgs. 81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria e della
possibile definizione della attuale sospesa situazione relativa alla Convenzione Consip SIC4.
L’avvio delle attività avverrà con la contemporanea controfirma da parte del Medico aggiudicatario di quanto segue:
- contratto di appalto in oggetto;
- accettazione della nomina di Medico Competente;
- protocolli sanitari attivi; pena la decadenza dall’aggiudicazione.
Nello svolgimento della Sua funzione di Medico Competente, di cui al D. Lgs. 81/08, il fornitore individuato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/08, verrà nominato per il territorio di cui al lotto aggiudicato, con competenza sulle sedi indicate nell’allegato al presente capitolato, ed avrà il compito di:
• aggiornamento dei protocolli sanitari;
• compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preso atto dell’operato del precedente Medico Competente, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa e dai regolamenti interni dell’Ente, forniti all’atto dell’avvio dei servizi;
• compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
• verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all’assistenza medica di emergenza;
• aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
• gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
• svolgimento dell’attività in coordinamento funzionale con il Medico Competente Coordinatore nominato dall’Ente.
In particolare il Medico Competente:
• all’esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
o idoneità;
o idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
o inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
o inidoneità permanente;
• consegna contestualmente alla visita copia del giudizio al Datore di Xxxxxx (o suo rappresentante) e al lavoratore;
• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
Il Medico Competente inoltre:
• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Xxxxxx, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al MCC, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori;
• redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
• espleta gli altri obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.i.;
• collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
• consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
• partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente, nell’adempimento dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare su richiesta dell’Ente, formalizzata tramite email, nelle date che saranno programmate di volta in volta tra le parti:
• visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Xxxxxx, potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.
I Medici, anche al fine della definizione del giudizio di idoneità, possono avvalersi di accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro.
In particolare, il Medico dovrà garantire i seguenti aspetti del servizio:
1. programmazione delle visite mediche, previa richiesta tramite email di un referente individuato dell’Ente, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Il ritardo comporterà l’applicazione della penale n°1;
2. tempo minimo durata della visita medica: 6 minuti;
3. durante la visita, ove non già nella disponibilità della sede dell’Ente, verranno messi a disposizione almeno un lettino e un misuratore di pressione;
4. durante il normale orario lavorativo dei giorni feriali (dalle ore 8.00 alle 16.00), garantire una risposta al telefono o via mail entro la giornata lavorativa dalla chiamata di un referente individuato dell’Ente ed una disponibilità all’accesso presso la sede indicata entro le 72 ore;
5. rispetto dei termini di esecuzione dei servizi così come programmati e di quelli specificamente richiesti mediante apposita email di un referente individuato.
Il Medico dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di eventuale modifica dell’ubicazione delle sedi sul territorio di cui al lotto aggiudicato.
Il Fornitore, entro il quinto giorno del trimestre successivo a quello di esecuzione degli interventi, deve inviare al Direttore dell’Esecuzione il Rendiconto analitico trimestrale delle attività eseguite nel trimestre precedente.
Il Direttore dell’Esecuzione di AeR, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, con cadenza trimestrale, la corretta esecuzione dei servizi rendicontati alla luce delle specifiche ricevute.
La AeR, conclusi i controlli positivamente sul rendiconto rilascia l’attestazione di Regolare Esecuzione e comunica il numero di Regolare Esecuzione che il Fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica trimestrale.
Si prevedono le seguenti penali:
INADEMPIENZA RILEVATA | PENALI | RIFERIMENTO CAPITOLATO | |
1 | Ritardo nell’esecuzione dei servizi programmati/richiesti | Verrà applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero virgola trenta per mille) sull’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo e per singola attività svolta in ritardo. | Paragrafo 4 |
2 | Ritardata consegna/invio dei Giudizi di idoneità | Verrà applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) sull’ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto e per ogni singolo giudizio. | Paragrafo 4 |
3 | Mancata effettuazione delle visite mediche richieste nelle date concordate | Verrà applicata una penale fissa pari a 20 € per ogni visita | Paragrafo 4 |
4 | Mancata reperibilità telefonica | Verrà applicata una penale pari all’ 1,00 ‰ (uno per mille) sull’ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo | Paragrafo 4 |
5 | Mancata reperibilità fisica | Verrà applicata una penale pari all’ 1,00 ‰ (uno per mille) sull’ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo | Paragrafo 4 |
Qualora si verifichino gli inadempimenti di cui allo schema indicato, l’Amministrazione Contraente promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con il Fornitore, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal responsabile della stessa in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.
In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, o qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. L’Amministrazione Contraente, atteso il risultato della contestazione, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nello schema. Resta comunque ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..
L’ammontare delle penali sarà detratto dal pagamento delle fatture trimestrali.
Ufficio Sicurezza sul Lavoro Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)