CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
la Cento Chilometri di Seregno Half – Marathon
60 km
TRA
Il Comune di Seregno con sede in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, Cod. Fiscale 00870790151 e Partita IVA n. 00698490968, rappresentata per gli effetti del presente contratto dal dott. Xxxxx X. Xxxxxxxxx, nato a Milano il 26.12.1955 in qualità di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona,
E
MAXISPORT S.rl. con sede in xxx X. Xx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (Xx) C.F./P.Iva 02607280969, rappresentata da Xxxxx Xxxx nata a Lecco il 14-12-1978, residente a Barzanò via Grandi N.17, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito denominato Sponsor.
PREMESSO CHE
- lo Sponsor, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Comune di Seregno un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalla vigente normativa.
Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Finalità
1. Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsor si impegna a collaborare, nel rispetto di quanto previsto nel pacchetto opportunità di cui all’art.3, con il Comune di Seregno per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie riguardanti il marchio aziendale e le specifiche del servizio offerto nell’ambito dell’evento “La Cento Chilometri di Seregno”.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente contratto si intendono:
a) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
b) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con X.Xxx. 267/2000, il
soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con AEB;
c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.
b) come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari.
Art. 3 - Il pacchetto opportunità
1.All’Azienda sponsor AEB spa offre:
Diffusione del marchio dello Sponsor
Titolazione della Half– Marathon “Maxi sport Half Marathon”
▪ Presenza del marchio su tutti i materiali cartacei prodotti:
▪ N° 30.000 volantini formato A5 in quadricromia
▪ N° 500 pass per l’organizzazione
▪ N° 500 manifesti formato 100x70 in quadricromia;
▪ manifesti 6mt x 3 mt affissi sui pannelli di via Colzani e via Briantina; manifesti personalizzati 170 x100; 150 x 70 e A3;
▪ Sito Internet dedicato con link al sito dello Sponsor
▪ Back drop retropalco e pannello interviste
▪ Roll up conferenza stampa
▪ Portale di arrivo e partenza
Presenza dello sponsor
▪ Conferenza stampa: invito allo sponsor ad assistere alla conferenza stampa
▪ Comunicato stampa nella cartelletta
Media:
Il Cittadino di Monza – Quarto di pagina – Due uscite
Il Cittadino della Brianza – Quarto di Pagina – Due uscite Il Cittadino di Monza - Pagina intera – Una uscita
Il Cittadino della Brianza – Pagina intera – Una uscita La Provincia di Lecco - Quarto di pagina - Due uscita
• N. 1 annuncio formato pagina intera sul numero di aprile della rivista Correre
• Presenza dello Sponsor all’interno delle riprese televisive realizzate dagli organizzatori.
In field: :
nb. I costi per la produzione della parte personalizzata, del tnt, polionda e i costi del sampling sono a carico dello sponsor
▪ Gazebo di proprietà di Maxi Sport (m 4x4) per la distribuzione di materiale promozionale all’interno del villaggio commerciale
▪ Tnt di proprietà di Maxi Sport (m 100) da apporre sia in partenza/arrivo che nei punti ristoro e spugnaggio lungo il percorso
▪ N° 4 polionda di proprietà di Maxi Sport con il logo dello Sponsor da posizionare all’arrivo e sul palco
▪ N° 4 Bandiere di proprietà di Maxi Sport con il logo dello Sponsor
▪ Inserimento del materiale promozionale dello Sponsor all’interno delle sacche gara che verranno consegnate ai partecipanti
▪ Presenza del logo dello Sponsor su uno dei lati della sacca sopraccitata
▪ Premiazione a cura di rappresentante dello Sponsor della gara ad esso dedicata:
▪ Possibilità di distribuire materiale pubblicità dello Sponsor in un sabato precedente la manifestazione nel Gazebo allestito in Centro Città per promuovere la
manifestazione;
▪ Possibilità annunci sonori personalizzati da diffondere con impianto audio installato dall’organizzazione il giorno della manifestazione;
a) Presenza del logo Maxi Sport sull’arco gonfiabile all’arrivo, dietro approvazione del Layout;
b) Premiazione a cura di un rappresentante della Maxi Sport
c) Presenza del logo Maxi Sport sulle pagine pubblicitarie.
Tutto il materiale relativo alla composizione delle sacche sarà ritirato come da accordi con l’Ufficio Sport del Comune di Seregno. Lo sponsor potrà, a Sua
discrezione, consegnare anche il resto del materiale pubblicitario (Tnt, Polionda, ecc…)
2. Maxi Sport garantirà le seguenti ulteriori opportunità:
a) Allestimento di vetrina personalizzata per l’evento presso i punti vendita di Merate e Lissone e possibilità di realizzare una presentazione tecnica dell’evento nel proprio punto vendita.
b) Esposizione manifesto dell’evento formato 70x100 presso i punti vendita Maxi Sport di Merate e Lissone.
c) Esposizione volantini all’interno degli espositori in reparto presso i punti vendita di Merate e Lissone.
d) Possibilità di ricevere nei propri punti vendita le iscrizioni per le gare competitive e alla non competitiva Straseregno.
e) Invio newsletter con all’interno le informazioni sull’evento a tutti gli iscritti web Maxi Sport.
f) Inserimento news all’interno del sito Maxi Sport – blog Running.
g) Fornitura di 1.300 maglie tecniche da omaggiare ai partecipanti della 100km e mezza maratona con logo della manifestazione e logo di Maxi Sport; n. 2.500 magliette in cotone per partecipanti alla Straseregno; nr. 2.500 sacche-carta per partecipanti Straseregno.
h) Realizzazione di Link verso sito ufficiale della manifestazione all’interno del sito Maxi Sport – blog running.
4. E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Art. 4 - Obblighi del Comune di Seregno
1. Il marchio dello sponsor sarà consegnato al Comune di Seregno in formato digitale e sarà apposto, a cura e a spese del Comune di Seregno, su tutti i materiali ufficiali di comunicazione dell’evento.
Art. 5 Corrispettivo della sponsorizzazione
1. Lo sponsor corrisponderà al Comune di Seregno la somma di € 4.000,00 (oltre IVA) dietro presentazione di fattura da parte del Comune di Seregno; il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 70V0558433840000000019900.
2. Lo sponsor fornisce, inoltre, al Comune di Seregno i beni e i servizi di cui all’art.3, comma 2 per un valore complessivo di € 15.000,00 (oltre IVA) e contestualmente alla fornitura dei beni e dei servizi indicati emetterà fattura al Comune di Seregno per un valore pari al valore dei beni e dei servizi forniti e accettati, oltre IVA. A fronte di ciò il Comune di Seregno emetterà nei confronti dello sponsor fattura di uguale importo.
Art. 6 - Diritto di rifiuto
1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall’azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti
principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
c) sia compromesso:
▪ il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
▪ il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
▪ il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
▪ il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
▪ il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
▪ il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).
d) ravvisi nell’attività nello “sponsor” propaganda politica;
e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 7 - Modificazioni contrattuali
1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all’altra parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra parte per iscritto.
Art. 8 - Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.
Art. 9 - Cessione del contratto
1. Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae.
2. E’ fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.
Art. 10 - Elezione di domicilio
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456:
a) l’inosservanza delle norme vigenti sulle sponsorizzazioni afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto:
c) atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
2. Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.
Art.12 - Facoltà di recesso
1. E’ attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dallo stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 14 - Controversie
1. Competente per qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla qua validità, esecuzione e risoluzione – sarà il Tribunale di Monza.
Art. 15 - Norme di legge
1. Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Seregno, lì
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 14.
per il Comune di Seregno per Maxisport Srl