CONTRATTI
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Differenze tra appalto, vendita e contratto d'opera: la posizione della Cassazione
20 MARZO 2018
Nell'individuazione della linea di confine tra appalto e contratto d'opera, la Corte di Cassazione ha a"ermato che qualora difettino elementi di fatto atti a dimostrare che il committente si sia riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici - assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato - la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto. In tal senso si segnala ad esempio la pronuncia n. 27258/2017 della seconda sezione della Suprema Corte.
In merito, invece, ai rapporti fra appalto e vendita, i giudici di legittimità hanno specificato che laddove il venditore sia anche costruttore del bene, per ciò solo non gli può essere attribuita la veste di appaltatore nei confronti dell’acquirente, il quale pertanto non può esercitare l’azione per ottenere l’eliminazione dei difetti dell’opera a norma degli articoli 1667 e 1668 del codice civile: tale azione, infatti, spetterebbe esclusivamente al committente del contratto d’appalto. Egli pertanto soggiace unicamente - ove ne sussistano i presupposti - all'azione prevista dall’art. 1669 x.x. (xxxxxxxx x. 00000/0000).
Xx tale contesto si segnalano inoltre le seguenti pronunce:
a. n. 15846/2017, in occasione della quale i giudici di Palazzo Cavour hanno sottolineato che il danno spettante al committente per l’eliminazione dei difetti di costruzione dell’immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest’ultimo, comportando sempre e comunque la responsabilità ex art. 1669
c.c. un’obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell’edificio;
b. n. 27250/2017, secondo cui l’azione di responsabilità può essere esercitata dal danneggiato non solo contro l’appaltatore, ma anche nei confronti del venditore che abbia appaltato la costruzione a un altro soggetto il quale, poi, abbia posto in essere dei subappalti; ciò in quanto negli appalti “a cascata” l’opera è riferibile al venditore, in ragione dell’implicita esistenza di un suo potere direttivo e di controllo sull’appaltatore, e non rileva la circostanza che il materiale esecutore sia legato a questi non direttamente, ma indirettamente, attraverso una “catena” di uno o più subappalti o di contratti di altra tipologia.
I principi illustrati sono contenuti nella Rassegna della giurisprudenza di legittimità riferita al 2017, predisposta nei giorni scorsi dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione - Gli orientamenti delle Sezioni civili