Assicurazione temporanea caso morte, malattia grave e non autosufficienza
Assicurazione temporanea caso morte, malattia grave e non autosufficienza
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa che realizza il prodotto: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
Prodotto: Per Noi
Data di realizzazione del documento: ottobre 2019 (il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
a) Prestazione in caso di decesso: erogazione a favore dei Beneficiari di un capitale in caso di morte dell’Assi- curato nei limiti dell’importo scelto al momento della sottoscrizione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla sarà dovuto dalla Compagnia.
b) Prestazione in caso di malattia grave: corresponsio- ne a favore del Beneficiario di un capitale, nei limiti dell’importo scelto al momento della sottoscrizione, qualora, nel corso della durata del contratto, sia dia- gnosticata all’Assicurato una malattia grave esclusiva- mente tra: infarto, cancro, ictus, chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS), cecità, insufficienza renale, trapianto degli organi principali, perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.
c) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza: erogazione a favore del Beneficiario di un capitale, nei limiti dell’importo scelto al momento della sottoscrizio- ne, nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza.
Nei casi di malattia grave e perdita di autosufficienza, i beneficiari si identificano nell’Assicurato nel caso in cui il contraente della polizza sia una persona fisica e nel Contraente nel caso in cui quest’ultimo sia una perso- na giuridica.
Gli eventi coperti simultaneamente dalla polizza sono i seguenti: decesso, malattia grave e perdita dell’auto- sufficienza. La prestazione viene erogata al primo evento tra decesso, malattia grave e perdita di auto- sufficienza che si verifica in capo ad una delle due per- sone. Il pagamento della prestazione comporta l’estin- zione del contratto. Nel caso di eventi che si verificano simultaneamente su entrambi gli assicurati, la Compa- gnia eroga la prestazione per ciascun Assicurato.
Che cosa non è assicurato?
Tutte le prestazioni
partecipazione attiva degli assicurati a delitti dolosi, guerra, ribellioni, insurrezioni, colpi di Stato;
incidenti di volo su mezzo non autorizzato;
guida di veicoli e natanti a motore per i quali gli Assicurati non siano regolarmente abilitati;
consumo di alcol, psicofarmaci e stupefacenti; trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo; Assicurati appartenenti a specifiche categorie professionali.
Prestazione in caso di decesso
dolo del Contraente o del Beneficiario;
suicidio nei primi due anni dalla decorrenza, o comunque nei primi 12 mesi dopo l’eventuale riattivazione.
Caso di malattia grave o perdita di autosufficienza
certificato medico prodotto in un Paese non previsto; attività dolosa o autolesionismo dell’Assicurato; malattie intenzionalmente procurate, tentato suicidio; negligenza, imprudenza erogata;
malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni verificatisi prima della data di decorrenza.
Ci sono limiti di copertura?
Prestazione in caso di decesso
Carenza di 1 anno per tutti i casi ad esclusione di malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, shock anafilattico, infortunio; 5 anni per HIV.
Prestazione in caso di malattia grave
Carenza di 1 anno in caso di cancro, infarto, ictus e CABS.
Prestazione in caso di perdita di autosufficienza Carenza di 3 anni per malattie nervose o mentali dovute a causa organica; carenza di 1 anno per le altre patologie; nessuna carenza in caso di infortunio.
Per Noi è un contratto assicurativo di puro rischio che prevede l’erogazione di un capitale assicurato in caso di decesso, malattia grave e perdita di autosufficienza in capo ai due assicurati indicati in polizza. La prestazione viene erogata al primo evento tra decesso, malattia grave e perdita di autosufficienza che si verifica in capo ad una delle due persone. Il pagamento della prestazione comporta l’estinzione del contratto.
Dove vale la copertura?
Il contratto di assicurazione non prevede limiti territoriali. Tuttavia, è escluso dalla garanzia il decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Che obblighi ho?
– Hai il dovere, quando sottoscrivi il contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, in corso di contratto, di comunicare cambiamenti che possano comportare un aggravamento del rischio assicurato. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In qualità di Contraente, devi comunicare all’Impresa modifiche dell’indirizzo, variazione di residenza e variazioni degli estremi di conto corrente bancario ed eventuali modifiche di professioni degli Assicurati.
- In caso di richiesta di liquidazione della prestazione, deve essere consegnata la seguente documentazione:
Decesso: certificato di morte, informativa e consenso privacy, relazione del medico curante, copia del testamento pubblicato o in assenza atto notorio, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx nel caso di beneficiari minorenni o interdetti, copia di codice fiscale o documento d’identità dei Beneficiari, coordinate IBAN e intestazione del C/C dei Beneficiari, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari alle prestazioni
Malattia grave o stato di non autosufficienza: informativa e consenso privacy, certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la diagnosi della malattia grave/lo stato di non autosufficienza, con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Quando e come devo pagare?
– È previsto il versamento di un premio annuo pagabile per tutta la durata contrattuale. Il premio annuo pagato dal Contraente viene calcolato in base alla somma delle età dei due assicurati (classificata in 4 fasce) e del capitale selezionato tra gli scaglioni previsti dal contratto.
– È possibile frazionare il premio in rate mensili senza alcun costo aggiuntivo.
– Il pagamento del premio può avvenire mediante addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione, o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La durata del contratto è fissa a 10 anni. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta per iscritto con raccomandata o mediante invio della polizza. In ogni caso, il contratto si ritiene concluso il giorno di Decorrenza indicato in proposta, purché sia stato effettivamente pagato il relativo premio e, entro i tre giorni successivi alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, non sia stato comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta stessa. L’Assicurazione è efficace dalle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
– Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto, o recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro 30 giorni il premio versato viene rimborsato.
– Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del contratto. Le garanzie assicurative decadono e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia.
Sono previsti riscatti o riduzioni?
SI
X NO
Il Contratto non prevede riscatto della prestazione. In caso di sospensione del pagamento dei premi, il Contraente ha la facoltà di riattivare l’assicurazione. Per i costi si rinvia alla rubrica “Quali costi devo sostenere?” contenuta nel Dip Aggiuntivo Vita.