Schema Lettera contratto: “BROKERAGGIO ASSICURATIVO” Allegato alla determinazione n. del
Schema Lettera contratto: “BROKERAGGIO ASSICURATIVO” Allegato alla determinazione n. del
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo DPI ed attrezzature sanitarie depositate presso la Fiera di Cagliari, Viale Diaz 221 – Padiglioni B, C ed E – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 - CIG Z61322A773
L’anno 2021, il giorno _ del mese di __, in Cagliari, presso la sede della Direzione Generale della Protezione civile, Via Xxxxxxxx Veneto, n 28 con la presente scrittura privata
tra le parti:
- Xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale della Protezione civile, Coordinatore dell’Emergenza ex Ord. 10/2020, P.IVA (di seguito Amministrazione);
- , nella sua qualità di titolare della ditta con sede legale
C.F. , P.IVA
regolarmente iscritto al registro Unico degli Intermediari di cui al decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il n. (di seguito Broker),
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del servizio
L’oggetto del servizio consiste nell’attività di brokeraggio e consulenza assicurativa ai fini della stipula di apposta polizza per i DPI e le attrezzature sanitarie provenienti dalla struttura commissariale e destinati a limitare il contagio da Covid 19, depositati presso i locali della Fiera di Cagliari, padiglioni B, C ed E, in comodato gratuito alla Protezione civile.
La eventuale polizza assicurativa da stipularsi non potrà avere peraltro costi superiori, alle medesime condizioni, rispetto all’offerta presentata da Generali Assicurazioni, per un importo approssimativo stimato di DPI ed attrezzature sanitarie pari ad euro 10.000.000,00.
Il Broker ha facoltà di effettuare una stima più precisa dei beni depositati presso i locali della Fiera di Cagliari.
Articolo 2 - Descrizione dettagliata della prestazione
La Xxxxxxx Xxxxxxx si impegna a fornire con propri mezzi e propria organizzazione di attività;
- servizio di consulenza in campo assicurativo;
- analisi della situazione di rischio relativa ai beni costituenti oggetto del servizio, compresa la stima degli stessi;
- supporto in caso di predisposizione di gare d’appalto con la predisposizione di capitolato e disciplinare di gara;
- gestione della eventuale polizza;
- gestione dei danni e dei sinistri, sia attivi che passivi, con predisposizione delle pratiche nell’interesse della protezione civile;
- ogni altra attività connessa di consulenza ed assistenza in campo assicurativo avente ad oggetto i beni di cui all’articolo 1;
- l’elenco delle attività indicate non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari delle Amministrazioni in relazione alla gestione dei contratti assicurativi della medesima.
Articolo 3 - Durata dell’Incarico
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e fino all’integrale adempimento, da parte del Contraente, di tutte le obbligazioni contrattuali, e quindi, in ogni caso fino alla scadenza della polizza oggetto del presente incarico. Non è rinnovabile.
Articolo 4 - Obblighi del Broker e divieti
Il Broker si impegna a portare avanti l’esecuzione del servizio affidatogli con diligenza e nell’interesse esclusivo dell’amministrazione aggiudicataria, a mantenere dei rapporti con le compagnie che risulteranno
aggiudicatarie dei contratti assicurativi, improntati a correttezza e trasparenza e a mettere a disposizione dell’amministrazione aggiudicataria ogni utile documentazione.
Si impegna altresì a relazionare in merito a qualsiasi iniziativa condotta in nome dell’Amministrazione, pur restando in capo a quest’ultima la decisione finale.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell’Amministrazione. Le proposte del broker non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta.
Il Broker non può:
a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata;
b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l’Amministrazione senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
Articolo 5 - Corrispettivo
I Compensi del Broker sono ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall’Amministrazione al Broker per le attività previste dal presente atto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.
La percentuale di remunerazione, a totale carico della Compagnia di Assicurazione, è pari al 10% annuo, per tutta la durata dell’incarico, da calcolarsi sul premio al netto delle imposte, come da offerta presentata con nota prot. n. 11274 del 15.06.2021;
Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l’Amministrazione la quale nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.
Il Broker oltre alle suddette commissioni provvigionali non potrà avanzare ulteriori richieste di remunerazione e/o rimborsi, comunque denominati, per l’esecuzione del Servizio.
In caso di mancata stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, nessun compenso sarà dovuto al Broker.
Articolo 6 - Responsabilità del Broker
Il Broker assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. Si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.
Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l’attività di cui al presente incarico, i cui estremi vengono di seguito indicati:
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Articolo 7 - Obblighi a Carico dell’Ente
L’Amministrazione si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Articolo 8 – Obblighi del Broker nei confronti dei dipendenti
Il Broker si impegna a garantire l’osservanza delle norme in materia di igiene, sicurezza e sanità per il proprio personale dipendente, ad applicare i contratti collettivi di lavoro di categoria, ad osservare tutte le norme in campo assicurativo, previdenziale assistenziale ed assicurativo in quanto previsto dalle disposizioni generali e dai Contratti collettivi applicati alla categoria.
Articolo 9 - Pagamento dei Premi
Il pagamento dei premi relativi al contratto di cui all’articolo 1 avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’Amministrazione, nei termini e modi previsti dai contratti stessi e/o convenuti con la stessa. Provvede di seguito a trasmettere all’Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati con data coincidente con quella del pagamento.
In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Amministrazione e, pertanto, l’avvenuto pagamento a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria.
Articolo 10 - Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti la società aggiudicataria ha dichiarato:
- di aver acceso il seguente conto corrente bancario/postale dedicato), anche non in via esclusiva, i cui estremi sono i seguenti:
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:
Il Contraente si impegna a comunicare al Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Articolo 11 - Clausola Risolutiva Espressa
Il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
- qualora la società aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- per inosservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013;
- per inosservanza degli obblighi in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
- il presente contratto si considererà risolto automaticamente di diritto nel caso in cui prima della stipula con la compagnia assicuratrice non venga prorogato il contratto di comodato d’uso con il l’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (CSPI) relativo ai Padiglioni B, C ed E della Fiera di Cagliari, Viale Diaz 221 – in cui si trovano i beni oggetto di assicurazione.
Articolo 12 - Revoca dell’incarico
L’Amministrazione può revocare l’incarico qualora “la società aggiudicataria” si renda colpevole di inadempimenti e/o ritardi pregiudizievoli per il buon esito della procedura, tramite comunicazione scritta indicante la motivazione inviata tramite PEC e/o raccomandata A/R.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera contratto, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare, gli artt. 1754-1765 x.x., xxxxxx xx X.Xxx. 00/00/0000 x. 000;
Articolo 13 – Foro competente e registrazione
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, si elegge come foro competente quello di Cagliari.
Le parti convengono inoltre che il presente atto è soggetto a registrazione all’Agenzia delle entrate solamente in caso d’uso.
Articolo 14 - Privacy
Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente atto, come da modulo allegato ( Privacy).
Luogo, Data,
Amministrazione Broker