CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
PER LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI. PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO – LOTTO 3 E 4
CUP: B81B17000110007 CIG: Z0A2B41370
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. OGGETTO
Bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”, come dettagliati nel file xls “Modulo per Offerta” caricato a sistema.
2. Ammontare dell'appalto e aggiudicazione
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 21.500,00 (diconsi ventunmilacinquecento/00) comprensivo di costi per l’attuazione dei piani di sicurezza per € 600,00 (diconsi seicento/00) non soggetti a ribasso, ed è definito come segue.
A) Lavori di bonifica ordigni esplosi residuati bellici: Lavori a misura € 20.900,00
B) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso € 600,00
C) Importo totale dell’appalto comprensivo sicurezza € 21.500,00
D) Importo dell’appalto soggetto a ribasso € 20.900,00
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Il contratto di appalto dei lavori è da stipularsi a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett d) e e), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Forma e principali dimensioni delle opere
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso e come da elaborato grafico allegato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Esecuzione dei lavori di bonifica bonifica sistematica terrestre superficiale delle aree che saranno oggetto di riqualificazione per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle seguenti zone del comune di Gorizia:
- via dei cordaioli, per complessivi 300 mq;
- percorsi nel parco agricolo di via degli scogli, per complessivi 1.300 mq, ovvero:
- percorsi a nord di via degli scogli: 810 mq;
- percorso pedonale di accesso al fiume: 240 mq;
- percorsi a sud di xxx xxxxx xxxxxx: 000 xx.
Compresa la predisposizione del documento unico di bonifica bellica e del Piano di Sicurezza (PSS), redazione della dichiarazione di garanzia funzionale all’ottenimento del verbale di constatazione da parte del Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM e supporto allo stesso nel sopralluogo e collaudo.
Capo II - Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto – esecuzione dei lavori – contabilità e pagamenti – disposizioni diverse – disposizioni particolari riguardanti la sicurezza – altre disposizioni
DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 4 - Disposizioni generali
Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L.
Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale costruttore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere l’appalto e sull’offerta presentata. In particolare, l’Appaltatore dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per accesso al centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.
Art. 5- Diminuzione dei lavori
È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto.
In tal caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto
Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:
a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara.
Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad esso allegati:
- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000 e s.m.i., n. 145;
- la planimetria di progetto.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i., si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.
Art. 7 - Coperture assicurative
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato almeno
10 giorni prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del
D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a:
- lavori € 21.500,00.
- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Stazione appaltante sia relativi all’importo dei lavori sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, così come previsto dal comma 7 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore
L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e s.m.i.).
Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente. La persona designata deve essere fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del
D.M. 145/2000 e s.m.i. e su semplice richiesta verbale del Direttore Xxxxxx, il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gli operai.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.
L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Xxxxxx potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Inoltre, per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Nel designare il Direttore Tecnico di cantiere, l’appaltatore si impegna a rispettare quanto stabilito dall’art. 146 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, l’Appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso
nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L'Appaltatore è inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
1) X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n.827;
2) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
4) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, per le parti ancora in vigore;
5) le linee guida emanate dall’ANAC; 6) L.R 38/2007;
7) la normativa vigente in fatto di sicurezza; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
8) legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia;
9) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;
Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato Speciale e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore
Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese relative alla stipulazione del contratto;
- l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc., ai sensi della legge n. 55/1990, nonché di tutto quanto fornito o affidato dalla Stazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;
- la recinzione dell’area di cantiere con solida struttura;
- l’apprestamento di un idoneo locale ad uso della direzione di cantiere e della direzione dei lavori;
- la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
- gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- le opere di sgombero dei materiali di risulta, imballaggi e scarti di lavorazione;
- il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i necessari accessi;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione, da sgomberare subito dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la fornitura dell'acqua e l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d’assistenza;
- la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
- la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta ai sensi della L.R. 1/2005 Regolamento di Attuazione, art. 5, comma 1;
- la redazione del P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., art.89, comma 1, lett. H);
È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.
Infine, l'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore deve tener conto nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
Art. 13- Direzione dei lavori
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, inviato via PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 14 - Cartello di cantiere
Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm
150 di base e 100 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dall'Amministrazione e conforme alle linee guida del Programma Interreg Italia - Slovenia.
Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Xxxxxx.
Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla stazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.
Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere
Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a misura.
Art. 16 - Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori
L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dall’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Non sono considerate variazioni in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante (art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 17 - Consegna e tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Trenta giorni dalla data di ottenimento autorizzazione dal Ministero della Difesa.
Il Progetto di Bonifica Bellica dovrà essere redatto entro 30 gg dalla data della firma del contratto.
In ogni caso per il ritardo di detta ultimazione, verrà applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
4. È pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e, la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all’Appaltatore.
5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 6; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori.
Qualora la documentazione di progetto preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al comma 1 si applicano ai rispettivi importi.
La Stazione appaltante non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione Appaltante stessa.
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 19 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante.
Art. 20 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore
L'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., D.Lgs. 235/2003 e s.m.i., L. 248/2006 e s.m.i., in particolare:
1) della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà essere consegnato il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per le valutazioni e le integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 21 - provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori
1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2007 e
s.m.i. e degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L’Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori.
La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante può procedere all’escussione della garanzia definitiva.
4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 29 del presente Capitolato e dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art.30, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.).
L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo sono, altresì, obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.
Art. 22 - Prescrizioni sulla mano d'opera
1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge.
2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse indipendentemente dall'Appaltatore stesso, dagli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
3. All’Appaltatore è fatto altresì obbligo di rispettare quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quanto previsto dall’art. 26, comma 8, concernente l’obbligo di dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Art. 23 - Subappalto
Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La quota massima subappaltabile dei lavori è stabilita nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
In particolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o affidare a cottimo; l’omissione nell’offerta dell’indicazione dei lavori che l’Appaltatore intende affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la durata di validità dell’appalto.
Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 38/2007, il contratto di subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.
Art.24 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 25 - Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:
a - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003: b - in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c - su richiesta del subappaltatore.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991 e s.m.i., n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
Art. 27 - Danni per causa di forza maggiore
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Art. 28 - Ultimazione dei lavori
Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 199, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
Art. 29 - Obblighi manutentori delle opere eseguite
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di regolare esecuzione salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.
Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
CONTABILITÀ E PAGAMENTI
Art. 30 - Lavori a misura
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del comma 5, con le relative quantità.
Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 38 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima (art. 180, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M. 145/2000 e s.m.i.
Art. 32 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
• rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori;
• rata di saldo, dopo l’emissione del Conto Finale, ai sensi del successivo art. 43 e della relativa normativa vigente.
2. Potrà emettersi il primo S.A.L. al raggiungimento di euro 6.000 (euro seimila) di lavori eseguiti (al netto del ribasso).
3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010. Nel rispetto di questo termine massimo complessivo, in ogni caso, il Responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 7 (sette giorni) dal rilascio dello stato di avanzamento dei lavori.
4. Le modalità di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato di cui al comma 3 e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
5. Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
6. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono subordinate, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).
8. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull’importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Se l'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede l'Amministrazione:
- mediante l’intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- o, in ogni caso, tramite l’intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e, eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato e dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati.
Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.
9. A lavori ultimati, dopo il pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore resterà in credito:
− dello svincolo della garanzia definitiva prestata.
Art. 33 - Dichiarazione relativa ai prezzi
L’Appaltatore, prima della presentazione dell’offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.
In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.
Art. 34 – Pagamenti e tracciabilità di flussi finanziari
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico che verranno emesse dopo il servizio effettuato come illustrato all’art. 5, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLIT PAYMENT) saranno intestate al GECT GO, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxxx (Codice Fiscale: 91036160314, codice unico amministrazione UF7T8LS) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In ogni caso il pagamento sarà effettuato subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del lavoro svolto e a quelle in materia di DURC, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione al protocollo di GECT GO della relativa fattura.
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al GECT GO le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
Art. 35 - Revisione dei prezzi
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non s i applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. (art. 106, comma 1, lettera a), penultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Art. 36 - Formazione di nuovi prezzi
La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al contratto.
Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
I nuovi prezzi vengono formati:
a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia vigente al momento dell’offerta;
b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore e approvati dal RUP.
In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Art. 37 - Perizie di variante e suppletive
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza perciò che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni, entro i limiti stabiliti dall’art. 106 e tenuto conto dell’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.
La Stazione appaltante avrà diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
Art. 38 - Conto finale e rata di saldo
Il conto finale dei lavori, di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., verrà redatto, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, previa cauzione o garanzia fideiussoria, con le modalità ed entro il termine stabilito dall’art. 22 del contratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Art. 39 – Certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera necessari per le operazioni di verifica, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dei Lavori determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
Per le verifiche delle opere impiantistiche ad integrazione di quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rimanda anche a quanto indicato nei rispettivi Disciplinari Prestazionali.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 40 - Risarcimento dei danni e rimborso spese
Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto.
In tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Art. 41 – Risoluzione del contratto
Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell’importo contrattuale. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile, nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche del danno che provenisse alla stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro Appaltatore.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall’art. 19 del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 42 - Definizione delle controversie
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora la procedura di accordo xxxxxxx non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Art. 43 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.
Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
L’Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.
In esito a tale garanzia l’Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate.
Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
Art. 44 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere
Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della L.R. 38/2007;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L.R. n. 38/2007 e s.m.i., è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse
Art. 45 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b) un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento; In particolare l'Appaltatore provvede a:
1) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;
4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lett.b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
8) assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;
13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;
16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai lavoratori autonomi;
17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 46 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi
Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:
1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere;
2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.
Art. 47 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere
Il Direttore Tecnico di cantiere deve:
1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 48 - Obblighi dei lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:
1) i regolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
Art. 49 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze
In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per l’esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.
Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 50 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Capo III - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Art. 51 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
CAPITOLO I
- Generalità
Valutazione dei lavori a corpo
Gli oneri per la sicurezza, di cui al computo relativo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale dei lavori eseguiti.
Valutazione dei lavori a misura
La lista delle categorie di lavoro e forniture costituisce la descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi unitari offerti della Ditta appaltatrice si riferiscono a lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione dei Lavori vorrà esplicitare.
1. L'elenco dei prezzi unitari offerti in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute ed elencate nella lista delle categorie di lavori e forniture di cui sopra. I prezzi unitari offerti assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i limiti di fornitura descritti.
2. Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco.
La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purchè‚ non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente elenco prezzi nonché‚ a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura.
3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ovvero si procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento.
4. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai.
5. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi unitari offerti: in tali prezzi si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché‚ tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di fornitura. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e devono essere autorizzati preventivamente dalla D.L.
6. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori regole d'arte e di prassi di cantiere nonché‚ in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Art. 52 – Norme da rispettare
Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le norme C.E.I., U.N.I., A.S.S., Regolamenti, Decreti e Circolari Ministero LL.PP nonché le Leggi vigenti pro-tempore, anche se non espressamente richiamate. Sarà obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per assicurare la sicurezza dei lavoratori, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
In particolare, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni di legge:
1. Legge 1° ottobre 2012, n. 177;
2. Decreto Legislativo 15marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare;
3. Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017;
4. Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre – ottobre 2017, ed eventuali aggiornamenti successivi;
5. Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/1994 e ss.mm.ii. Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
6. Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e succ. mod. ed integr. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili.” 6. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integrazioni norme in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. Decreto Ministero LL.PP. dd. 09.06.1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità";
8. Decreto Legislativo dd. 15.08.1991 n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici";
9. Decreto Presidente Consiglio Ministri dd. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive modifiche ed integrazioni;
10. Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 dd. 26.10.1995 e relativi atti attuativi;
11. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
12. Decreto Legislativo n. 235 dd. 08/07/2003 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
13. Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e succ. mod. ed integr.;
14. Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti relativi ai lavori, servizi e fornitura approvato con DPR n. 207 dd. 05.10.2010 e succ. Mod ed integr.
Art. 53 – Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro Bonifica Bellica
Predisposizione del documento unico di bonifica bellica Sistematica terrestre e istanza per l’ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST.
Predisposizione del Piano di Sicurezza (PSS).
Esecuzione dei lavori di bonifica sistematica terrestre superficiale, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’OEP, compreso:
- rilievo e picchettazione dei punti topografici di riferimento necessari per la corretta esecuzione dei lavori, picchettamento dell’area ed eventuale recinzione ove necessario;
- taglio della vegetazione superficiale eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica;
- Opere provvisionali o di ripristino necessarie per la sicurezza del cantiere (cartellonistica, movieri, recinzioni, etc..).
- Segnalazione ed eventuale scoprimento delle condutture e/o tubazioni dei sottoservizi eventualmente presenti nell’area da bonificare;
- Apprestamenti per eventuali ritrovamenti di ordigni;
- Comunicazione di eventuale rinvenimento di ordigni alle competenti Autorità.
L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC (entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data di effettivo inizio del servizio) agli enti/soggetti indicati nel fac- simile Predisposto dal Ministero della Difesa, la data di inizio nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio BST.
Nell’esecuzione delle fasi attive di ricerca e scoprimento, ricadenti nel servizio di BST, dovrà essere impiegato esclusivamente personale qualificato in possesso di brevetto B.C.M. in corso di validità, rilasciato a seguito della frequenza dello specifico corso organizzato dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e dovrà figurare sul libro unico del lavoro che ne attesti l’assunzione e quindi l’appartenenza alla impresa specializzata stessa. Il personale dell’Amministrazione Difesa preposto all’attività di sorveglianza, nell’eventualità che durante lo svolgimento delle precitate fasi attive rilevi sui campi, oggetto di attività di BST, del personale sprovvisto della citata qualifica o con brevetto scaduto, diffiderà formalmente per iscritto l’impresa specializzata e provvederà a segnalare l’evento all’Ufficio Albo della Direzione dei Lavori e del Demanio per gli eventuali e conseguenti provvedimenti di cui all’art. 13 e 14 del
D.M. 11 maggio 2015, n. 82 e art. 11 del D.M. 28 febbraio 2017. L’ eventuale ed ulteriore personale non specializzato avente causa a vario titolo nell’esecuzione del servizio di BST (sovrintendenza archeologica, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ecc.) dovrà sostare nelle aree previste ed a distanza di sicurezza.
L’impresa deve altresì Curare la tenuta del “Rapporto giornaliero delle attività di Bonifica Sistematica Terrestre”.
Il materiale ferroso non riconducibile ad ordigni bellici o parti di essi rinvenuto durante le operazioni di BST dovrà essere accantonato in cantiere in modo visibile e sarà smaltito in discarica autorizzata dalla ditta appaltatrice.
Al termine delle lavorazioni verrà rilasciato un “Attestato di bonifica bellica”, vistato e approvato dall’Autorità Militare a seguito di sopralluogo, con lo svincolo di responsabilità per la Committenza in merito alla presenza in area bonificata da ordigni esplosivi residuati bellici. L’operatore dovrà pertanto redigere la dichiarazione di garanzia funzionale all’ottenimento del verbale di constatazione da parte del Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM e supportare lo stesso nel sopralluogo e collaudo.
1. SUPPORTO AUTORITA’ COMPETENTE, PREDISPOSIZIONE DUB (DOCUMENTO UNICO DI BONIFICA BELLICA) E ONERI DI COLLAUDO (a corpo).
Nel prezzo trova compenso la Predisposizione del documento unico di bonifica bellica Sistematica terrestre e istanza per l’ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST, la predisposizione del Piano di Sicurezza (PSS), la tenuta del “Rapporto
giornaliero delle attività di Bonifica Sistematica Terrestre” e la predisposizione dell’“Attestato di bonifica bellica”. Tutta la documentazione deve essere prodotta nel numero di copie richieste dall’Autorità Militare. Compreso il supporto ai sopralluoghi e collaudi da parte dell’Autorità Militare.
2. MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE MEZZI (compresi spostamenti interni) (a corpo).
Nel prezzo trova compenso l’installazione del cantiere, comprese tutte le opere provvisionali o di ripristino necessarie per la sicurezza del cantiere (cartellonistica, movieri, recinzioni, etc..). Compresa la fornitura e l’utilizzo dei mezzi meccanici necessari per tutta la durata del cantiere. Compreso rilievo e picchettazione dei punti topografici di riferimento necessari per la corretta esecuzione dei lavori, picchettamento dell’area ed eventuale recinzione ove necessario, taglio della vegetazione superficiale eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica, Segnalazione ed eventuale scoprimento delle condutture e/o tubazioni dei sottoservizi eventualmente presenti nell’area da bonificare, apprestamenti per eventuali ritrovamenti di ordigni, comunicazione di eventuale rinvenimento di ordigni alle competenti Autorità.
3. BONIFICA SUPERFICIALE TERRESTRE M. -1,00 DAL P.C. (mq).
Nel prezzo trova compenso l’attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di ordigni bellici nonché di tutte le masse metalliche presenti superficialmente sul terreno e all’interno di uno strato di profondità massima di cm. 100 ovvero a profondità inferiore, in relazione all’accertata capacità di indagine dell’apparato di ricerca utilizzato. Comprese tutte le attività descritte dalla Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre – ottobre 2017, ed eventuali aggiornamenti successivi.
4. BONIFICA PROFONDA FINO A MT -3,00 DAL P.C. E COMUNQUE FINO A RIFIUTO DI ROCCIA O GHIAIA COMPATTA, COME DA PRESCRIZIONI B.C.M. A MEZZO TRIVELLAZIONI VERTICALI (mq).
Nel prezzo trova compenso la ricerca, individuazione e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici presenti all’interno di un determinato volume di terreno che dovrà essere soggetto a scavi oppure ad attività invasive come il movimento di mezzi d’opera, ad una certa profondità dal piano di campagna, normalmente superiore a cm. 100 ovvero a quota inferiore nel caso in cui le diffuse anomalie magnetiche non consentano di garantire tale quota di indagine con la bonifica superficiale, che dovrà essere sempre effettuata preliminarmente. Comprese tutte le attività descritte dalla Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre – ottobre 2017, ed eventuali aggiornamenti successivi.
5. SCAVI A CARATTERE BCM (mc).
Lo scavo, sempre preceduto dalla bonifica superficiale, dovrà essere eseguito per strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di indagine dell’apparato di ricerca utilizzato, in relazione al particolare natura del terreno ove si opera, mediante impiego di idonei mezzi meccanici muniti di xxxxx xxxxxx, con movimento lento e continuo pronto ad essere arrestato alla minima resistenza. Comprese tutte le attività descritte dalla Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre – ottobre 2017, ed eventuali aggiornamenti successivi.
6. SCAVO A MANO PER AVVICINAMENTO ORDIGNI (mc).
Gli scavi a mano si effettuano per consentire lo scoprimento di masse metalliche interrate in luoghi ove, per problemi operativi (esempio: elevata probabilità di presenza di un ordigno bellico in luogo urbanizzato) ovvero mancanza di sufficiente spazio, non sia opportuno/possibile l’uso di mezzi meccanici. Comprese tutte le attività descritte dalla
Direttiva tecnica bonifica bellica sistematica terrestre – ottobre 2017, ed eventuali aggiornamenti successivi.
7. RINTERRO ACCURATO (mc).
Nel prezzo trova compenso il rinterro accurato del terreno precedentemente ricoverato a lato scavo, fino a riprodurre lo stato di fatto esistente prima delle operazioni di bonifica.
XXXXX XXXXXXX ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. TRIESTE 80026020323
architetto 20.12.2019
09:17:40 UTC